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Document 01990L0427-20080903

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (90/427/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/2008-09-03

    1990L0427 — IT — 03.09.2008 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 1990

    relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

    (90/427/CEE)

    (GU L 224, 18.8.1990, p.55)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2008

      L 219

    40

    14.8.2008




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 1990

    relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

    (90/427/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    considerando che gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato;

    considerando che per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario regole in merito alla commercializzazione degli equidi negli scambi intracomunitari;

    considerando che l'allevamento degli equidi, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola e deve essere pertanto incoraggiato;

    considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti in questo settore dipende in ampia misura dall'utilizzazione di equidi iscritti in libri genealogici tenuti da organizzazioni od associazioni ufficialmente riconosciute;

    considerando che esistono disparità per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici; che tali disparità costituiscono un ostacolo per gli scambi intracomunitari; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici;

    considerando che occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari degli equidi registrati; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla monta pubblica e all'impiego dello sperma e degli ovuli secondo le particolarità di ogni libro genealogico;

    considerando che è d'uopo definire, secondo una procedura comunitaria, un modello armonizzato per il certificato zootecnico d'origine e d'identificazione;

    considerando che il nome dell'animale è un elemento essenziale per la sua identificazione; che il cambiamento di nome effettuato su richiesta del nuovo proprietario rende molto spesso impossibile ricercare la filiazione dell'animale e seguirne la carriera; che è necessario, in particolare per prevenire pratiche sleali, armonizzare le disposizioni concernenti il nome degli equidi;

    considerando che è necessario disporre che le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità;

    considerando che è opportuno prendere misure di attuazione in taluni settori di carattere tecnico; che, per la realizzazione delle misure preconizzate, si deve predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    CAPITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    La presente direttiva definisce le condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di equidi.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    a) equide: un animale domestico della specie equina o asinina o l'animale risultante dall'incrocio delle specie suddette;

    b) equide registrato: un equide iscritto o registrato oppure suscettibile di essere iscritto in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) ed identificato dal documento di identificazione previsto all'articolo 8, punto 1);

    c) libro genealogico: qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico

     tenuto da un'organizzazione o da un'associazione ufficialmente approvata o riconosciuta da uno Stato membro o da un servizio ufficiale dello Stato membro interessato e

     in cui siano iscritti o registrati gli equidi, con l'indicazione degli ascendenti noti.

    Articolo 3

    Gli scambi intracomunitari di equidi, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi, non possono essere vietati o limitati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

    Tuttavia, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di equidi registrati e di sperma, ovuli ed embrióni degli stessi, gli Stati membri mantengono in vigore le disposizioni nazionali conformi alle regole generali del trattato, fino all'entrata in vigore delle decisioni comunitarie in materia, previste negli articoli 4 e 8.



    CAPITOLO II

    Norme genealogiche relative agli equidi registrati

    Articolo 4

    1.  Al momento dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 si terrà conto dei principi seguenti:

    a) il riconoscimento o l'approvazione delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici è subordinato al rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza;

    b) i criteri per l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici sono fissati in funzione della specificità della razza ed in particolare, per alcune razze pure, della necessità di disciplinare l'iscrizione e la registrazione di equidi ottenuti con metodi di riproduzione artificiale.

    2.  La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 10 e conformemente ai principi di cui al paragrafo 1:

    a) i criteri per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici;

    b) i criteri per l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici;

    c) ove necessario, i criteri e i metodi per l'identificazione degli equidi registrati;

    d) i criteri per la redazione del certificato di origine e del documento di identificazione previsti all'articolo 8;.

    e) ove necessario, le norme intese ad assicurare il coordinamento tra le organizzazioni o associazioni di cui all'articolo 5.

    ▼M1

    Articolo 5

    Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l’elenco degli organismi che compilano o mantengono registri genealogici di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, riconosciuti o registrati in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

    Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10.

    ▼B

    Articolo 6

    1.  In caso di scambi intracomunitari, gli equidi registrati nello Stato speditore devono, salvo deroga convenuta di comune accordo tra le due organizzazioni o associazioni in questione, essere registrati o iscritti nel libro genealogico appropriato dello Stato membro destinatario con lo stesso nome, menzionando — conformemente agli accordi internazionali — la sigla del paese di nascita.

    2.  Se lo statuto delle organizzazioni o associazioni lo permette:

     il nome originario dell'equide può essere preceduto o seguito da un altro nome, anche provvisorio, a condizione che il nome di origine sia mantenuto, tra parentesi, per tutta la vita dell'equide in questione e che sia indicato il suo paese di nascita, tramite la sigla riconosciuta dagli accordi internazionali;

     possono essere prese, conformemente alle procedure che devono essere definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10, misure alternative destinate a salvaguardare la continuità dell'identità dell'animale.



    CAPITOLO III

    Norme zootecniche relative agli equidi registrati

    Articolo 7

    Per quanto necessario per un'applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva e in ottemperanza ai principi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 10:

    a) i metodi di controllo delle prestazioni e di valutazione del valore genetico dei riproduttori;

    b) in base ai metodi di cui alla lettera a), i criteri generali per l'ammissione del riproduttore o, se necessario, della riproduttrice alla riproduzione ed i criteri generali per l'utilizzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi.

    Articolo 8

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    1) al momento dei loro movimenti, gli equidi registratisiano muniti di un documento di identificazione redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all articolo 10 e rilasciato dalle organizzazioni o associazioni dicui all'articolo 5 della presente direttiva ed all'articolo 2, lettera e) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 4 ).

    Per i cavalli registrati, il documento di identificazione, redatto nelle lingue delle Comunità, dovrà contenere almeno le indicazioni riportate nell'allegato, le indicazioni possono essere completate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 10;

    2) al momento della commercializzazione, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli equidi registrati siano muniti di un certificato zootecnico d'origine e d'identificazione rilasciato dall'autorità competente almeno nella lingua del paese di destinazione e conforme a un modello che la Commissione dovrà determinare secondo la procedura di cui all'articolo 10.



    Disposizioni finali

    Articolo 9

    Fino all'applicazione di una normativa comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni da paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni degli stessi, non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

    Articolo 10

    Ove si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con decisione 77/505/CEE ( 5 ), in appresso denominato «comitato», delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ( 6 ).

    Articolo 11

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO

    INDICAZIONI MINIME DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

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    ( 1 ) GU n. C 327 del 30.12.1989, pag. 61.

    ( 2 ) GU n. C 149 del 18.6.1990.

    ( 3 ) GU n. C 62 del 12.3.1990, pag. 46.

    ( 4 ) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 5 ) GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 11.

    ( 6 ) GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 16.

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