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Document 01987A0813(01)-20221020

Consolidated text: Convenzione relativa ad un regime comune di transito

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/2022-10-20

01987A0813(01) — IT — 20.10.2022 — 010.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO

(GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE N. 1/88 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 22 aprile 1988

  L 162

5

29.6.1988

 M2

DECISIONE N. 1/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 3 maggio 1989

  L 200

4

13.7.1989

 M3

DECISIONE N. 2/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» dell'8 dicembre 1989

  L 108

4

28.4.1990

 M4

DECISIONE N. 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 13 dicembre 1990

  L 75

2

21.3.1991

 M5

DECISIONE N. 1/91 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 19 settembre 1991

  L 402

1

31.12.1992

►M6

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

  L 25

27

2.2.1993

 M7

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 23 settembre 1993

  L 12

33

15.1.1994

 M8

DECISIONE N. 1/94 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» dell'8 dicembre 1994

  L 371

2

31.12.1994

 M9

DECISIONE N. 3/94 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» dell'8 dicembre 1994

  L 371

6

31.12.1994

 M10

RACCOMANDAZIONE N. 1/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 23 settembre 1993

  L 36

27

14.2.1996

►M11

RACCOMANDAZIONE N. 1/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 23 settembre 1993

  L 36

32

14.2.1996

 M12

DECISIONE N. 2/95 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 ottobre 1995

  L 117

14

14.5.1996

 M13

DECISIONE N. 3/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 5 dicembre 1996

  L 43

32

14.2.1997

 M14

DECISIONE N. 4/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 5 dicembre 1996

  L 43

33

14.2.1997

►M15

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, e la Confederazione elvetica che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

  L 91

14

5.4.1997

 M16

DECISIONE N. 2/97 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 23 luglio 1997

  L 238

27

29.8.1997

►M17

DECISIONE N. 3/97 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE del 23 luglio 1997

  L 238

30

29.8.1997

 M18

DECISIONE N. 4/97 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 17 dicembre 1997

  L 5

34

9.1.1998

 M19

DECISIONE N. 1/99 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 12 febbraio 1999

  L 65

50

12.3.1999

 M20

DECISIONE N. 2/1999 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 30 marzo 1999

  L 119

53

7.5.1999

►M21

DECISIONEN. 1/2000 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 20 dicembre 2000

  L 9

1

12.1.2001

 M22

DECISIONE N. 1/2001 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 7 giugno 2001

  L 165

54

21.6.2001

 M23

DECISIONE N. 2/2002 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 27 novembre 2002

  L 4

18

9.1.2003

 M24

DECISIONEN. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE del 17 giugno 2005

  L 189

35

21.7.2005

 M25

DECISIONEN. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 17 giugno 2005

  L 189

59

21.7.2005

 M26

DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE del 17 giugno 2005

  L 189

61

21.7.2005

 M27

DECISIONE N. 4/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 15 agosto 2005

  L 225

29

31.8.2005

 M28

DECISIONE N. 6/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 4 ottobre 2005

  L 324

96

10.12.2005

 M29

DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 16 aprile 2007

  L 145

18

7.6.2007

►M30

DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE del 16 giugno 2008

  L 274

1

15.10.2008

 M31

DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE del 31 luglio 2009

  L 207

12

11.8.2009

 M32

DECISIONE N. 3/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 giugno 2012

  L 182

42

13.7.2012

►M33

DECISIONE N. 4/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 giugno 2012

  L 297

34

26.10.2012

►M34

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 1o luglio 2013

  L 277

14

18.10.2013

►M35

DECISIONE N. 2/2013 DEL COMITATO MISTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 7 novembre 2013

  L 315

106

26.11.2013

►M36

DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA del 17 giugno 2015

  L 174

32

3.7.2015

►M37

DECISIONE N. 4/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 novembre 2015

  L 344

7

30.12.2015

►M38

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 28 aprile 2016

  L 142

25

31.5.2016

►M39

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO CONGIUNTO EU-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 5 dicembre 2017

  L 8

1

12.1.2018

►M40

DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC del 4 dicembre 2018

  L 317

48

14.12.2018

►M41

DECISIONE n. 1/2019 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO del 4 dicembre 2019

  L 103

47

3.4.2020

►M42

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC del 1o giugno 2021

  L 240

5

7.7.2021

►M43

DECISIONE (UE) 1/2022 del comitato congiunto UE-PTC del 25 agosto 2022

  L 253

1

30.9.2022

►M44

DECISIONE n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC del 29 settembre 2022

  L 272

36

20.10.2022


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 013, 16.1.2002, pag.  36  (112/2001)

 C2

Rettifica, GU L 045, 19.2.2015, pag.  22 (1/2008)




▼B

CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO



LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFERAZIONE SVIZZERA,

in seguito denominati «paesi EFTA», e

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

in seguito denominata «Comunità»,

VISTI gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli paesi EFTA,

VISTA la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai ministri dei paesi EFTA e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine,

CONSIDERANDO che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci, stipulata tra i paesi EFTA e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi;

CONSIDERANDO che l'uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i paesi EFTA, nonché tra i paesi EFTA, semplificherà in tal modo gli scambi;

CONSIDERANDO che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai paesi EFTA che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all'interno della Comunità, tra la Comunità, l'Austria e al Svizzera, nonché tra l'Austria e la Svizzera;

CONSIDERANDO inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,

HANNO DECISO di stipulare la seguente convenzione:



Disposizioni generali

Articolo 1

1.  
La presente convenzione, con l'introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall'origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i paesi EFTA nonché ►M38  tra i paesi di transito comune ◄ , e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate.
2.  
Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all'interno della Comunità sono considerate vincolate al ►M38  regime di transito unionale ◄ .
3.  
Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione.
4.  
Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell'appendice III.

▼M6

Articolo 2

1.  
Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T» o «regime T2», secondo il caso.
2.  
Il regime può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1.
3.  

Il regime,T2 si applica alle merci trasportate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1:

▼M38

a) 

nella Comunità:

solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

— 
merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,
— 
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,
— 
merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino.

▼M6

tuttavia fatti salvi la presente convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate comunitarie le merci che pur soddisfacendo alle condizioni previste dall'uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;

▼M38

b) 

in un paese di transito comune:

soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'articolo 9.

▼M6

4.  
Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ non accompagna necessariamente le medesime.

▼M11

Articolo 3

1.  

Ai fini della presente convenzione, con il termine:

▼M38

a) 

per «transito» s'intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un'altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;

b) 

per «paese» s'intende qualsiasi paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione;

▼M11

c) 

«paese terzo» s'intende qualsiasi Stato che non sia parte contraente della presente convenzione;

▼M38

d) 

per «paese di transito comune» s'intende qualsiasi paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente convenzione.

▼M38 —————

▼M11

3.  
Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», ►M38  i paesi di transito comune ◄ , la Comunità e i suo Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.

▼M6

Articolo 4

1.  
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare il carattere comunitario delle merci.
2.  

La presente convenzione non pregiudica inoltre:

a) 

la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né

b) 

gli accordi relativi al traffico frontaliero

▼B

Articolo 5

In mancanza di un accordo tra le parti contraenti e un paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all'attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra le parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato, soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una parte contraente; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del paese terzo.

▼M6

Articolo 6

A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell' ►M21  appendice I ◄ ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri paesi.

▼B



Modalità di applicazione della procedura di transito

▼M6

Articolo 7

▼M38

1.  
Gli uffici competenti dei paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente convenzione.
2.  
Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci.
3.  
Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell'ambito di un'unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un'unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.

▼M6

4.  
Nonostante l'obbligo di attestare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l'ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo.
5.  
Nonostante l'obbligo di attestare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , se del caso, l'ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo.

▼B

Articolo 8

Le merci trasportate, accompagnate ►M21  da una procedura ◄ T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.

▼M6

Articolo 9

1.  
Le merci che sono introdotte ►M38  in un paese di transito comune ◄ con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale di detto paese, le quali ne garantiscono l'identità e l'integrità.

▼M38

2.  
Quando tali merci sono rispedite da un paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.

▼M6

Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

3.  

Per le merci che sono rispedite ►M38  da un paese di transito comune ◄ previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti:

— 
la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 1993), tale durata è limitata a sei mesi;
— 
le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio;
— 
le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

▼M38

4.  
Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.

▼M6

Articolo 10

1.  
Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle appendici, tutte le operazioni TI o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell'operazione in causa.
2.  

Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

a) 

delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;

b) 

di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un'operazione TI o T2 tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio.

▼M21 —————

▼M6

Articolo 11

1.  
L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.
2.  

Il suggellamento è effettuato:

▼M38

a) 

per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza;

▼M6

b) 

per collo, negli altri casi.

▼M38

3.  

L'ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

a) 

il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

b) 

il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l'introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l'introduzione;

c) 

il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all'occultamento di merci;

d) 

i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.

▼M30

4.  
L' ►M38  ufficio doganale di partenza ◄ può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.

▼B

Articolo 12

▼M38 —————

▼B

3.  
A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistische del commercio estero, ►M38  il titolare del regime ◄ , o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi ►M21   ►M38  alle dichiarazioni ◄ T1 o T2 ◄ e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.



Assistenza amministrativa

▼M6

Articolo 13

1.  
Le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente convenzione.
2.  
Ove occorra, le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché alle irregolarità o infrazioni avvenute in relazione a dette operazioni.

Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.

3.  

In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardante merci introdotte in un paese in provenienza da un altro paese o che hanno attraversato un paese o hanno formato oggetto di deposito, le amministrazioni competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

a) 

le condizioni in cui le merci sono state spedite:

— 
quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate ►M21  da una procedura T1 o T2 ◄ o da un documento attestante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , qualunque sia il modo di rispedizione, oppure
— 
quando esse sono state rispedite da questo paese, scortate ►M21  da una procedura T1 o T2 ◄ o da un documento attestante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , qualunque sia il modo d'introduzione;
b) 

le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate ►M21  da una procedura T2 ◄ o da un documento attestante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , oppure quando esse sono state rispedite da questo paese scortate ►M21  da una procedura T2 ◄ o da un documento attestante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ .

4.  
Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.
5.  
Se le autorità competenti di un paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.
6.  
Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

▼M15



Recupero dei crediti

Articolo 13 bis

Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell'appendice IV, si prestano reciprocamente per il recupero dei crediti sorti nell'ambito del regime T1 o T2.

▼B



Comitato congiunto

Articolo 14

1.  
È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le parti contraenti della presente convenzione.
2.  
Il comitato congiunto opera di comune accordo.
3.  
Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4.  
Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
5.  
Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15

1.  
Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato dalle parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell'applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.
2.  

In particolare, esso raccomanda:

a) 

le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3;

b) 

ogni altra misura utile all'applicazione della presente convenzione.

▼M11

3.  

Il comitato congiunto adotta, mediante decisione:

a) 

le modifiche alle appendici;

▼M21 —————

▼M11

c) 

le altre modifiche alla presente convenzione rese necessarie dalle modifiche della appendici;

▼M17 —————

▼M11

►M17  d) ◄  

le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità;

►M17  e) ◄  

l'invito a paesi terzi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis.

▼M17

Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

▼B

4.  
Se il rappresentante di una parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell'osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.

▼M17

5.  
La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, lettera e) che invita un paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.

▼M11

6.  
A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.



Adesione dei paesi terzi

Articolo 15 bis

1.  
Qualsiasi paese terzo a cui, previa decisione del comitato congiunto, il depositario della convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare parte contraente della convenzione.
2.  
Il paese terzo invitato diventa parte contraente della presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese terzo che aderisce.
3.  
L'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
4.  
Il depositario notifica a tutte le parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l'adesione.
5.  
Le raccomandazioni e decisioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un'adesione, vengono comunicate anche al paese terzo invitato tramite il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L'accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l'adesione viene considerata non valida.

▼B



Disposizioni generali e finali

Articolo 16

Ciascuna parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l'esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell'applicazione delle suddette disposizioni.

Articolo 17

Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

▼M17

Articolo 19

Le appendici della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

▼B

Articolo 20

1.  
La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ►M38  ai territori dei paesi di transito comune ◄ .
2.  
La presente convenzione si applica anche al principato di Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione svizzera da un trattato di unione doganale.

Articolo 21

Ogni parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le parti contraenti.

Articolo 22

1.  
Le presente convenzione entra in vigore il 1o gennaio 1988, sempreché le parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1o novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario.
2.  
Se la presente convenzione non entra in vigore il 1o gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo atto di accettazione.
3.  
Il depositario notifica la data del deposito dell'atto di accettazione di ciascuna parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 23

1.  
Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 1972 sull'applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall'Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l'accordo del 12 luglio 1977 sull'estensione dell'applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi paesi e la Comunità.
2.  
Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione.
3.  
Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia cesserà a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 24

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna parte contraente.

Fatto a Interlaken, addì 20 maggio 1987.

▼M38

APPENDICE I

PROCEDURE DI TRANSITO COMUNE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.  
La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione.
2.  
Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.

Articolo 2

Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali

Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della convenzione si intende per:

a)

«autorità doganali» : le amministrazioni doganali incaricate dell'applicazione della convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la convenzione;

b)

«persona» : una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto di un paese di transito comune, la capacità di agire;

c)

«dichiarazione di transito» : l'atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;

d)

«documento di accompagnamento transito» : il documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;

e)

«dichiarante» : la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata;

f)

«titolare del regime» : la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito;

g)

«ufficio doganale di partenza» : l'ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito;

h)

«ufficio doganale di passaggio» : l'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo;

i)

«ufficio doganale di destinazione» : l'ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime;

j)

«numero di riferimento principale» (Master Reference Number — MRN) : il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall'autorità doganale competente mediante procedimenti informatici;

k)

«ufficio doganale di garanzia» : l'ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun paese, in cui le garanzie devono essere costituite;

l)

«obbligazione» : l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune;

m)

«debitore» : qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione;

n)

«svincolo della merce» : l'atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;

o)

«persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente» :

— 
se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente,
— 
se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;

p)

«procedimenti informatici» :

lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all'archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:

i) 

scambio elettronico di dati;

ii) 

scambio da computer a computer;

iii) 

trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano;

iv) 

inserimento on line di dati nei sistemi informatici doganali per l'archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online;

q)

«scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange — EDI) : una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

r)

«sistema di transito elettronico» : sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune;

s)

«messaggio normalizzato» : una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati;

t)

«dati personali» : qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile;

u)

«infrastruttura di trasporto fissa» : i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci;

v)

«piano di continuità operativa» : la procedura basata sull'utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell'operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate.



CAPO II

Disposizioni generali relative al regime di transito comune

Articolo 4

Sistema elettronico relativo al regime

1.  
Per l'espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.
2.  

Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all'applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:

a) 

le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all'applicazione della normativa doganale;

b) 

una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.

Articolo 5

Utilizzo del sistema di transito elettronico

1.  
Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.
2.  
Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema dell'Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

La partecipazione finanziaria dei paesi di transito comune, l'accesso dei paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l'Unione e ciascuno dei paesi di transito comune.

Articolo 6

Sicurezza dei dati

1.  
Le parti contraenti determinano le condizioni per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione o l'accesso non autorizzato.
2.  
Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico.
3.  
La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell'identità della persona che la effettua.

I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai paesi.

4.  
Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati.
5.  
Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Articolo 7

Tutela dei dati personali

1.  
Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune.

Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l'operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell'operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo.

▼M41

2.  
Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della convenzione sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼M38

3.  
Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.



CAPO III

Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

Articolo 8

Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

1.  

Il titolare del regime è tenuto a:

a) 

presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l'identificazione delle merci stesse;

b) 

rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;

c) 

salvo altrimenti disposto nella convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.

2.  
I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.



CAPO IV

Garanzie

Articolo 9

Sistema elettronico relativo alle garanzie

Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.

Articolo 10

Obbligo di costituire una garanzia

1.  
Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di transito comune.
2.  

La garanzia è:

a) 

una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure

b) 

una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ .

3.  
Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.

Articolo 11

Forme di garanzia isolata

1.  

La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:

a) 

un deposito in contanti;

b) 

un impegno assunto da un fideiussore;

c) 

certificati.

2.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.

Articolo 12

Fideiussore

1.  
Il fideiussore di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono.

Nell'impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun paese delle parti contraenti interessate dall'operazione di transito comune.

2.  
Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito dell'obbligazione. L'impegno copre anche, nei limiti dell'importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori.
3.  
Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l'effettivo pagamento dell'importo dell'obbligazione nei termini prescritti.

Articolo 13

Esonero dalla garanzia

1.  

Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:

▼M41

a) 

merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

▼M38

b) 

merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;

c) 

merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa;

d) 

merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.

2.  
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'esonero dalla garanzia si applica unicamente alle autorizzazioni per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1o maggio 2016. ►M39  Tale esonero si applica fino al 1o maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest'ultima data è anteriore. ◄



CAPO V

Disposizioni varie

Articolo 14

Statuto giuridico di documenti e scritture

1.  
I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri paesi.
2.  
I risultati dei controlli effettuati nell'ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un paese hanno la medesima forza giuridica in altri paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali paesi.

Articolo 15

Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune

Ciascun paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch'essa inserita nel sistema informatico.

La Commissione comunica le informazioni agli altri paesi mediante tale sistema informatico.

Articolo 16

Ufficio centrale

I paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri paesi.

Articolo 17

Infrazioni e sanzioni

I paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.



TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL REGIME



CAPO I

Garanzia isolata

Articolo 18

Calcolo dell'importo della garanzia isolata

La garanzia isolata costituita in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono considerate merci non unionali.

Articolo 19

Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti

1.  
Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel paese di partenza in cui la garanzia è richiesta.
2.  
Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l'appuramento del regime.
3.  
La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

Articolo 20

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

1.  
Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C1. Tale impegno è conservato dall'ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.
2.  
Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un paese può permettere che l'impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell'impegno indicato nel formulario.
3.  

Per ogni impegno l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riferimento della garanzia;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Articolo 21

Garanzia isolata a mezzo di certificati

1.  
Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall'ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.

Si applica l'articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis.

2.  
I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell'emissione.

3.  
Il fideiussore fornisce all'ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.
4.  

Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riferimento della garanzia;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

5.  
La persona che intende essere il titolare del regime presenta all'ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l'importo totale dell'obbligazione che può sorgere.
6.  
Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall'ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale trasmette il numero di identificazione di ciascun certificato all'ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.

Articolo 22

Approvazione dell'impegno

L'impegno assunto da un fideiussore è approvato dall'ufficio doganale di garanzia, che notifica l'approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

Articolo 23

Revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno e cancellazione dell'impegno

1.  
L'ufficio doganale di garanzia può revocare l'approvazione del fideiussore o l'approvazione dell'impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L'ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.

La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

2.  
Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la cancellazione all'ufficio doganale di garanzia.

La cancellazione dell'impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell'impegno cancellato.

La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale di garanzia.

3.  
Le autorità doganali del paese responsabile per l'ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all'articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell'approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.



CAPO II

Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Articolo 24

Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

1.  
Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

2.  

Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un'unica spedizione:

a) 

un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

b) 

un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

c) 

le navi componenti un unico convoglio.

3.  
Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate dichiarazioni di transito separate.

Articolo 25

Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici

Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell'appendice III, allegati A1, A2 e B6.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS»), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 ( 2 ) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti ►M43  all'allegato A1 bis dell'appendice III bis ◄ si applicano.

▼M38

Articolo 26

Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo

1.  

L'autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:

a) 

se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all'articolo 27;

b) 

se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell'allegato II, nell'ipotesi di un guasto temporaneo:

i) 

del sistema di transito elettronico;

ii) 

del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici;

iii) 

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;

c) 

se un paese di transito comune decide in tal senso.

2.  
Nel quadro dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema.
3.  
L'accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.

Articolo 27

Dichiarazione di transito per i viaggiatori

Nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'appendice III, allegato B6.

▼M39

A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e ►M43  all'allegato A1 bis dell'appendice III bis ◄ .

▼M38

Articolo 28

Spedizioni miste

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».

Articolo 29

Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime

1.  
La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante.
2.  

La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:

a) 

l'esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;

b) 

l'autenticità, l'esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;

c) 

il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.

▼M39

Articolo 29 bis

Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

▼M38



CAPO III

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza

Articolo 30

Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito

1.  
La dichiarazione di transito è presentata all'ufficio doganale di partenza.
2.  

L'ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell'appendice III, allegato II;

b) 

la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;

c) 

le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l'orario ufficiale di apertura.

L'ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

3.  
Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all'ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.

Articolo 31

Modifica di una dichiarazione di transito

1.  
Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.
2.  

Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:

a) 

hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

b) 

hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;

c) 

hanno svincolato le merci.

Articolo 32

Invalidamento di una dichiarazione di transito

1.  

Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:

a) 

se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

b) 

se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se l'ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.

2.  

La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:

a) 

merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;

b) 

le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.

Articolo 33

Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune

1.  
Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all'ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2.  
Qualora l'ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante.

Al momento di prescrivere un itinerario, l'ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l'indicazione dei paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Articolo 34

Termine per la presentazione delle merci

1.  

L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

a) 

l'itinerario;

b) 

il mezzo di trasporto;

c) 

la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d) 

tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

2.  
Se il termine è stabilito dall'ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell'operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.

Articolo 35

Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci

1.  

Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l'ufficio doganale di partenza può:

a) 

esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;

b) 

chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;

c) 

procedere alla visita delle merci;

d) 

prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

2.  
L'ufficio doganale di partenza verifica l'esistenza e la validità della garanzia.
3.  
La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall'ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Articolo 36

Identificazione dei sigilli

L'ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.

Articolo 37

Idoneità alla sigillatura

I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l'Unione e i paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Articolo 38

Caratteristiche dei sigilli doganali

1.  

I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a) 

caratteristiche essenziali dei sigilli:

i) 

rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;

ii) 

essere facilmente verificabili e riconoscibili;

iii) 

essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;

iv) 

non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un'indicazione unica;

v) 

essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

b) 

specifiche tecniche:

i) 

la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;

ii) 

le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,

iii) 

il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

2.  
I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3.  

Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

a) 

il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell'Unione o dei paesi di transito comune o un'abbreviazione corrispondente;

b) 

un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.

Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

4.  
Ciascun paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i paesi.
5.  
Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un'ispezione doganale, l'autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.
6.  
I sigilli doganali conformi ►M39  all'allegato II dell'appendice I della convenzione ◄ , quale modificata dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA ( 3 ), possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 39

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

1.  
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, l'ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comune e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
2.  

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

a) 

le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

b) 

le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

Articolo 40

Svincolo delle merci per il regime di transito comune

1.  
Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della convenzione e dell'articolo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune.
2.  

Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all'operazione di transito comune:

a) 

all'ufficio doganale di destinazione dichiarato;

b) 

a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3.  
L'ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito comune.

▼M39

Articolo 41

Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1.  
L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all'allegato A3 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 dell'appendice III:
2.  
Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all'allegato A5 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 dell'appendice III. L'elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.
3.  
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell' ►M43  appendice III bis ◄ e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell' ►M43  appendice III bis ◄ . L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell' ►M43  appendice III bis ◄ e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell' ►M43  appendice III bis ◄ ;

Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.

▼M38



CAPO IV

Formalità da espletare durante il trasporto

▼M39

Articolo 42

Presentazione del documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.

▼M38

Articolo 43

Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all'ufficio doganale di passaggio

1.  
Le merci e il documento di accompagnamento transito con il corrispondente MRN sono presentati a ogni ufficio doganale di passaggio.
2.  
L'ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito comune ricevute dall'ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all'ufficio doganale di partenza.
3.  
Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito comune fornite dall'ufficio doganale di partenza.
4.  
Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all'operazione di transito comune all'ufficio doganale di partenza e comunica a quest'ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.
5.  
I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l'ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Articolo 44

Incidenti durante la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione di transito comune

1.  

Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e tale documento all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:

a) 

il trasportatore è obbligato a deviare dall'itinerario fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b) 

in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;

c) 

se, sotto il controllo dell'autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

d) 

in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;

e) 

se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;

f) 

se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, è modificato.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all'articolo 4.

▼M39

2.  

Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all'autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all'incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:

a) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c) 

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

3.  
Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

▼M39 —————

▼M38



CAPO V

Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione

Articolo 45

Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l'ufficio doganale di destinazione

1.  

Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all'ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

a) 

le merci;

b) 

il documento di accompagnamento transito;

c) 

qualsiasi informazione richiesta dall'ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l'orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell'interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

2.  
Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.
3.  
►M39  L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito.

L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza. ◄

4.  

Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell'ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell'ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:

«— 'Prova alternativa — 99202».

5.  
Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l'ufficio doganale suddetto è considerato l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 46

Ricevute

1.  
Su richiesta della persona che presenta le merci all'ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito presso tale ufficio doganale.

▼M39

La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.

▼M38

2.  
La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall'interessato.
3.  
La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 47

Notifica dell'arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo

1.  
L'ufficio doganale di destinazione informa l'ufficio doganale di partenza dell'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.

▼M38

2.  
Qualora l'operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato equivalente all'ufficio doganale di destinazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se l'operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.

▼M38

L'ufficio doganale di partenza notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

3.  
La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente.
4.  
L'ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.
5.  
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all'articolo 87, l'ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio doganale di partenza è informato entro il 12o giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

▼M38



CAPO VI

Formalità relative alla conclusione del regime

Articolo 48

Conclusione e appuramento del regime

1.  
Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.
2.  
Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all'ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Articolo 49

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune

1.  
Qualora l'ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all'ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L'ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

2.  

Se l'autorità doganale del paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l'appuramento del regime di transito comune o il recupero dell'obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all'ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

a) 

l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell'articolo 34;

b) 

l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c) 

l'ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3.  
L'autorità doganale del paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l'autorità doganale del paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4.  
Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.
5.  
Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.

▼M38

Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

6.  
Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime ►M39  a norma del paragrafo 5 ◄ non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l'autorità doganale del paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all'ufficio doganale interessato.

L'ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

7.  
Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l'autorità doganale del paese di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero.
8.  
Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l'autorità doganale del paese di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione.

Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale del paese di partenza adotta le seguenti misure:

a) 

individua il debitore;

b) 

determina l'autorità doganale competente per la notifica dell'obbligazione.

Articolo 50

Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione

1.  
Se l'autorità doganale del paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione si trova in un altro paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all'autorità doganale competente in tale luogo.
2.  
L'autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all'autorità doganale del paese di partenza se è competente per il recupero. Se l'autorità doganale del paese di partenza non ha ricevuto l'informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla procedura di recupero.

▼M42

3.  
Se l'autorità doganale di un paese che partecipa a un'operazione di transito comune ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), prove che dimostrano che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale del paese di partenza affinché trasferisca la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente.
4.  
L'autorità doganale del paese di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.

▼M38

Articolo 51

Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune

1.  

Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell'autorità doganale del paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a) 

un documento certificato dall'autorità doganale del paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all'articolo 87;

b) 

un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di un paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;

c) 

un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) 

un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2.  
In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dall'autorità del paese terzo interessato o dall'autorità di un paese.

Articolo 52

Verifica e assistenza amministrativa

1.  
Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all'operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all'esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un'analisi dei rischi o a campione.
2.  
L'autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.
3.  
Se l'autorità doganale competente del paese di partenza presenta una domanda all'autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, per l'appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l'autenticità e l'esattezza dei dati non siano state confermate.



CAPO VII

Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

Articolo 53

Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

1.  
Nel caso in cui merci trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all'ingresso in detto territorio.
2.  
Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte contraente e siano trasportate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell'immissione nell'infrastruttura di trasporto fissa.
3.  
Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.

Il titolare del regime e l'autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4.  
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.
5.  

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

a) 

sono arrivate all'impianto del destinatario;

b) 

sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

c) 

hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.

6.  
Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l'attraversamento di tale territorio.
7.  
Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da un paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest'ultima parte contraente.
8.  
Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un paese di transito comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.

Articolo 54

Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa

Un paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri paesi.



TITOLO III

SEMPLIFICAZIONI UTILIZZATE PER IL REGIME DI TRANSITO COMUNE



CAPO I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Articolo 55

Tipi di semplificazioni del transito

►M39  1. ◄   

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:

a) 

uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;

b) 

uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;

c) 

qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;

d) 

qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1;

▼M41

e) 

uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;

▼M38

f) 

uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;

g) 

applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione;

▼M39

h) 

regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

i) 

uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.

2.  

Le autorizzazioni a norma dell'articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:

a) 

il trasporto ferroviario di merci;

b) 

il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

3.  
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano.

▼M41 —————

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.

▼M38

Articolo 56

Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni

1.  
Le semplificazioni ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c), ◄ si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l'autorizzazione delle semplificazioni.
2.  
La semplificazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l'autorizzazione della semplificazione.
3.  
►M39  Le semplificazioni ◄ ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h), ◄ ►M39  si applicano ◄ unicamente nelle parti contraenti specificate nell'autorizzazione della semplificazione.
4.  
►M39  Le semplificazioni ◄ ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i), ◄ ►M39  si applicano ◄ in tutte le parti contraenti.

Articolo 57

Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni

1.  

L'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ , è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

b) 

non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;

c) 

utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

2.  

Le autorizzazioni ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

b) 

dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;

c) 

non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;

d) 

dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

e) 

dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

3.  

Le autorizzazioni ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;

▼M41 —————

▼M38

c) 

il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;

d) 

il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

4.  

Le autorizzazioni ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), ◄ sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono aziende ferroviarie;

b) 

sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

c) 

utilizzano regolarmente il regime di transito o l'autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

d) 

non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

▼M39

5.  

Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

b) 

dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;

c) 

non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;

d) 

dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

e) 

dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

f) 

operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;

g) 

dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

▼M38

►M39  6. ◄   
Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Articolo 58

Controllo delle condizioni di autorizzazione

Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell'autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell'autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell'autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell'autorizzazione.

Articolo 59

Contenuto della domanda di autorizzazione

1.  
Una domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda.
2.  
Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Articolo 60

Responsabilità del richiedente

La persona che richiede l'utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l'applicazione eventuale di disposizioni penali:

a) 

dell'esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;

b) 

dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.

Articolo 61

Autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione

1.  
Le domande di semplificazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ◄ sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione nel paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio.
2.  
Le domande di semplificazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell'autorizzazione nel paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi.
3.  
Le domande di semplificazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i), ◄ sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità principale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione devono essere svolte.

La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di rilasciare l'autorizzazione.

▼M39

4.  
Qualora uno speditore autorizzato di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.

▼M38

Articolo 62

Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni

1.  
Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti.
2.  
Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comunicate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.

Articolo 63

Contenuto dell'autorizzazione

1.  
L'autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell'autorizzazione.
2.  
L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.

Articolo 64

Data di decorrenza dell'autorizzazione

1.  
L'autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l'abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data.

Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell'autorizzazione non è limitata nel tempo.

2.  

L'autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:

a) 

se l'autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;

b) 

se un'autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo dell'autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione precedente;

c) 

se l'effetto dell'autorizzazione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Articolo 65

Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni

1.  
Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2.  

Le autorità doganali annullano un'autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

b) 

il titolare dell'autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

c) 

se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all'autorizzazione sarebbe stata diversa.

3.  

L'autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:

a) 

una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure

b) 

su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

4.  
Il titolare dell'autorizzazione è informato dell'annullamento, della revoca o della modifica dell'autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente.
5.  
L'annullamento di un'autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui l'autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale.
6.  
La revoca o la modifica di un'autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell'autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l'applicabilità a una data ulteriore conformemente ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione.

Articolo 66

Riesame di un'autorizzazione

1.  

L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:

a) 

in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull'autorizzazione;

b) 

se necessario, a seguito del controllo effettuato;

c) 

se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.

2.  
L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione comunica l'esito del riesame al titolare della stessa.

Articolo 67

Sospensione di un'autorizzazione

1.  

L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione sospende l'autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:

a) 

se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell'autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;

b) 

se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all'autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell'autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell'autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

c) 

se il titolare dell'autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per l'autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.

2.  
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell'autorizzazione informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Articolo 68

Periodo di sospensione di un'autorizzazione

1.  
Il periodo di sospensione fissato dall'autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte.

Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il titolare dell'autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l'autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

a) 

il titolare dell'autorizzazione;

b) 

la persona responsabile della società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

c) 

la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell'autorizzazione di cui trattasi.

2.  
Nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3.  
Se, a seguito della sospensione di un'autorizzazione, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell'articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Articolo 69

Fine del periodo di sospensione di un'autorizzazione

1.  

La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

a) 

la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

b) 

la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell'autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per l'autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

c) 

l'autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

2.  
L'autorità doganale competente per la concessione dell'autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.

▼M39 —————

▼M38

Articolo 71

Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1.  
►M39  Le autorizzazioni che sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell'appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utlizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019. ◄
2.  

Le autorizzazioni concesse ►M39  in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell'appendice I della convenzione, quale modificata ◄ dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1o maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:

a) 

per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1o maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;

b) 

per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione.

3.  
Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

▼M39 —————

▼M38

Articolo 72

Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali

1.  
Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2.  
Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell'autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

Articolo 73

Validità dei sigilli già in uso al 1o maggio 2016

I sigilli doganali di cui all'articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 82 conformi ►M39  all'allegato II dell'appendice I ◄ della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.



CAPO II

Garanzia globale ed esonero dalla garanzia

Articolo 74

Importo di riferimento

1.  
Salvo ove diversamente disposto all'articolo 75, l'importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall'ufficio doganale di garanzia.
2.  
L'importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all'importo dell'obbligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato.

Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell'obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel paese dell'ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione sono trattate come merci non unionali.

Qualora l'ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l'importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.

3.  
L'ufficio doganale di garanzia stabilisce l'importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime. Nel fissare l'importo di riferimento l'ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime.
4.  
L'ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell'importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo.
5.  
Ciascun titolare del regime provvede affinché l'importo esigibile o che può diventare esigibile non superi l'importo di riferimento.

Tale persona informa l'ufficio doganale di garanzia quando l'importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

6.  
►M39  A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia. ◄

Il monitoraggio dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dell'obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

▼M39

7.  
Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisisone di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.

▼M38

Articolo 75

Livello della garanzia globale

1.  
Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.
2.  

L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

a) 

al 50 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) 

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

ii) 

il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

iii) 

il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

iv) 

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

v) 

il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;

▼M41 —————

▼M38

b) 

al 30 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) 

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

ii) 

il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

iii) 

il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

iv) 

il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

v) 

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

vi) 

il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto;

▼M41 —————

▼M38

c) 

allo 0 % dell'importo di riferimento determinato a norma dell'articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) 

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

ii) 

il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;

iii) 

il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione;

iv) 

il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

v) 

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;

vi) 

il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;

vii) 

il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

viii) 

il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

ix) 

il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

x) 

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

xi) 

il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

▼M41 —————

▼M41

3.  
Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 2, lettera a), punto v), del paragrafo 2, lettera b), punto vi), e del paragrafo 2, lettera c), punto xi), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.

Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali del richiedente connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

▼M38

Articolo 76

Modalità della garanzia globale e dell'esonero dalla garanzia

L'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

a) 

il numero di riferimento della garanzia;

b) 

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

Articolo 77

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia

L'utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:

a) 

in circostanze particolari;

b) 

per le merci per le quali è stata provata l'esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all'uso della garanzia.

Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l'esonero dalla garanzia, sono stabilite nell'allegato I.

Articolo 78

Atto costitutivo della garanzia

1.  
La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C4. La prova di tale impegno è conservata dall'ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
2.  
L'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 22 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 79

Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1.  
Sulla base dell'autorizzazione, l'ufficio doganale di garanzia rilascia al titolare del regime uno o più certificati di garanzia globale redatti utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C5, o uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato C6, al fine di consentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

▼M42

2.  
La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

▼M42

3.  
Se durante il periodo di validità del certificato l'ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.
4.  
I certificati con una validità di due anni restano validi. La loro durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

▼M38

Articolo 80

Revoca e cancellazione relative all'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all'impegno del fideiussore

1.  
L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla cancellazione relative all'autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all'impegno del fideiussore.
2.  
La revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revoca, da parte dell'ufficio doganale di garanzia, dell'impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all'articolo 9 dall'ufficio doganale di garanzia.
3.  
A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

Ciascun paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri paesi.



CAPO III

Uso di sigilli di un modello particolare

Articolo 81

Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare

1.  
Sono concesse autorizzazioni a norma ►M39  dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), ◄ a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.
2.  
L'autorità doganale accetta, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di un modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Articolo 82

Formalità per l'uso di sigilli di un modello particolare

1.  
I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2.  

I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

a) 

il nome della persona autorizzata a usarli in conformità ►M39  dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), ◄ ;

b) 

un'abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l'autorità doganale del paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

3.  
Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune.
4.  
I sigilli di un modello particolare conformi ►M39  all'allegato II dell'appendice I della convenzione ◄ , quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 83

Vigilanza doganale per l'uso di sigilli di un modello particolare

L'autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

a) 

notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;

b) 

riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un'altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;

c) 

conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;

d) 

sorveglia l'uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell'articolo 81.

Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l'uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.



CAPO IV

Qualifica di speditore autorizzato

Articolo 84

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune

La qualifica di speditore autorizzato ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ◄ è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) ◄ .

Articolo 85

Contenuto dell'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato

L'autorizzazione specifica in particolare:

a) 

l'ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;

b) 

il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;

c) 

le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;

d) 

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

e) 

le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

Articolo 86

Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato

1.  
Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l'operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) ◄ .
2.  

Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:

a) 

l'itinerario, se prescritto in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2;

b) 

il termine fissato in conformità dell'articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione;

c) 

ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3.  
Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.

▼M38



CAPO V

Qualifica di destinatario autorizzato

Articolo 87

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune

La qualifica di destinatario autorizzato ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.

Articolo 88

Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato

1.  

Al momento dell'arrivo delle merci in un luogo precisato nell'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ il destinatario autorizzato è tenuto a:

a) 

informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b) 

scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione;

c) 

dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell'ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d) 

notificare all'ufficio doganale di destinazione i risultati dell'ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'autorizzazione per lo scarico delle merci.

2.  
Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell'arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l'ufficio doganale di partenza.
3.  
Se l'ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell'ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Articolo 89

Contenuto dell'autorizzazione

1.  

L'autorizzazione specifica in particolare:

a) 

l'ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;

b) 

il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall'ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;

c) 

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) 

le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

2.  
Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 90

Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato

1.  
Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previsto ►M39  all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ della presente appendice, nel luogo precisato nell'autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell'articolo 34.
2.  
Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ e contiene un riferimento all'MRN dell'operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all'appendice III, allegato B10.



CAPO VI

Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia



Sezione 1

Disposizioni generali relative all'uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Articolo 91

Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.

Articolo 92

Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale

1.  
Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.
2.  
L'autorità doganale del paese in cui è stabilita l'azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale azienda.
3.  
Ai fini del controllo doganale l'azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizione dell'autorità doganale del paese di destinazione, nel paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.

Articolo 93

Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

1.  

Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:

a) 

un'azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;

b) 

quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un'azienda ferroviaria di un paese terzo.

2.  
Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 94

Obblighi dell'azienda ferroviaria autorizzata

1.  
Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse aziende ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni.
2.  
Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
3.  

Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:

a) 

della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascun paese;

b) 

della ripartizione dei costi di trasporto per ogni paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;

c) 

del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.

Articolo 95

Etichetta

Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'appendice III, allegato B11.

Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi.

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall'apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all'appendice III, allegato B11.

Articolo 96

Modifica del contratto di trasporto

Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:

a) 

all'interno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno o

b) 

all'esterno del territorio doganale di una parte contraente un'operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno,

le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.

In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.



Sezione 2

Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Articolo 97

Utilizzazione della lettera di vettura CIM

1.  
Quando un'operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all'interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio doganale di partenza.
2.  

L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

a) 

il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;

b) 

il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria.

Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell'ufficio doganale di partenza.

3.  
Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell'Unione transitando nel territorio di uno o più paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall'Unione a destinazione di un paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno ►M39  Stato membro dell'Unione europea ◄ e per l'intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all'ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci.

Nel caso di merci che circolano tra due punti dell'Unione transitando nel territorio di uno o più paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all'articolo 95.

4.  
Le merci il cui trasporto ha inizio in un paese di transito comune sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, l'ufficio doganale di partenza indica nell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell'ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento.
5.  
Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.
6.  
Ciascun paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all'ufficio doganale di partenza.
7.  
Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Articolo 98

Misure di identificazione

A meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.

Articolo 99

Formalità presso l'ufficio doganale di passaggio

Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di passaggio.

Articolo 100

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

1.  

Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

a) 

le merci;

b) 

gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.

2.  
L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

3.  
Nel caso di cui all'articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.



Sezione 3

Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi

Articolo 101

Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi

1.  
Quando un'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98.
2.  
L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
3.  
Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

Articolo 102

Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi

1.  
L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un'operazione di trasporto che ha inizio in un paese terzo e deve concludersi all'interno del territorio di una parte contraente.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

2.  
L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.

Articolo 103

Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti

1.  
Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all'articolo 101, paragrafo 2, e all'articolo 102, paragrafo 1.
2.  
Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Articolo 104

Posizione doganale delle merci

Le merci trasportate a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, o dell'articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell'appendice II.



Sezione 4

Altre disposizioni

Articolo 105

Distinte di carico

1.  
Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'appendice III, allegato B4.

La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.

2.  
Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all'interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico separate.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.

3.  
Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.
4.  
L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Articolo 106

Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia

1.  
In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95.
2.  
Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.

Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l'ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata.

Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'azienda ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.

3.  
Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell'obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.

Articolo 107

Speditore autorizzato e destinatario autorizzato

1.  
Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ◄ al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l'ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».
2.  
Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), ◄ le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all'articolo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall'impresa di trasporto all'ufficio doganale di destinazione.



CAPO VII

▼M41

Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

▼M38

Articolo 108

Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

1.  
Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
2.  
L'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), ◄ relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell'articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.
3.  
Se un'operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.

Articolo 109

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

1.  

La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

a) 

il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;

b) 

il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l'apposizione di tale codice è obbligatoria;

c) 

il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;

d) 

il numero del volo;

e) 

la data del volo;

f) 

l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.

2.  

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

a) 

il numero della lettera di vettura aerea;

b) 

il numero di colli;

c) 

la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

d) 

la massa lorda.

3.  
In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.
4.  
La compagnia aerea data e firma il manifesto.
5.  
Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
6.  
Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.

Articolo 110

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

1.  
Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.
2.  

Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:

a) 

il numero del manifesto;

b) 

il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);

c) 

il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;

d) 

il numero del volo; e

e) 

la data del volo.

3.  
L'autorizzazione ►M39  di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), ◄ relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.
4.  
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

▼M41 —————

▼M39

Articolo 111 bis

Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1.  
Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, per l'autorizzazione relativa all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione.

2.  
Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall'autorità consultata.
3.  

Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:

a) 

se, a causa della natura degli esami da effettuare, l'autorità consultata necessita di più tempo;

b) 

se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

4.  
Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.
5.  
La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di un'autorizzazione.

Articolo 111 ter

Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1.  
Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto secondo le modalità definite nell'autorizzazione.
2.  

Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

a)

«T1» — merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

b)

«T2» — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

c)

«T2F» — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 4 ) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 5 ) — a un paese di transito comune;

d)

«C» — merci unionali non vincolate ad un regime di transito;

e)

«TD» — merci già vincolate a un regime di transito;

f)

«X» — merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

3.  
Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione.
4.  
Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.
5.  
Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

▼M38



TITOLO IV

OBBLIGAZIONE E RECUPERO



CAPO I

Obbligazione e debitore

Articolo 112

Nascita dell'obbligazione

1.  

Comporta il sorgere di un'obbligazione ai sensi dell'articolo 3, lettera l):

a) 

la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure

b) 

l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune.

2.  

L'obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:

a) 

se l'obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) 

l'inadempienza che ha portato alla nascita di un'obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode;

ii) 

tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;

b) 

se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l'utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.

Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

3.  

L'obbligazione sorge nel momento in cui:

a) 

le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l'utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;

b) 

una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.

Articolo 113

Identificazione del debitore

1.  

Il debitore è uno dei seguenti:

a) 

la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l'utilizzo del regime di transito comune;

b) 

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;

c) 

qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla convenzione o dalla normativa doganale;

d) 

il titolare del regime.

2.  
Nel caso di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l'utilizzazione delle merci nell'ambito del regime di transito comune.
3.  
Se, all'atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un'obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
4.  
Se più persone sono debitrici dell'importo corrispondente a un'unica obbligazione, esse sono tenute al pagamento dell'obbligazione in solido.

Articolo 114

Luogo in cui sorge l'obbligazione

1.  

L'obbligazione sorge:

a) 

nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;

b) 

se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l'obbligazione.

2.  

Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l'obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:

a) 

sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione di cui all'articolo 50 sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale del paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

b) 

un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale del paese di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti;

l'obbligazione sorge nel paese da cui dipende l'ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l'attraversamento della frontiera all'ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel paese da cui dipende l'ufficio doganale di partenza.

3.  
Le autorità doganali di cui all'articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del paese in cui l'obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Articolo 115

Richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione

1.  
Se le autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l'evento che ha dato origine all'obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediatamente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo.
2.  
Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l'obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.



CAPO II

Azione nei confronti del debitore o del fideiussore

Articolo 116

Azione nei confronti del debitore

1.  

Le autorità doganali competenti avviano l'azione di recupero non appena sono in grado di:

a) 

calcolare l'importo dell'obbligazione e

b) 

determinare il debitore.

2.  
Tali autorità notificano al debitore l'importo dell'obbligazione secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.
3.  
Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Articolo 117

Azione nei confronti del fideiussore

1.  
Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l'importo dell'obbligazione può divenire esigibile.
2.  
Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.
3.  
Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali determinate in conformità dell'articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell'obbligazione di cui risponde per l'operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l'MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l'importo in questione.
4.  
Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti.
5.  
Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

Articolo 118

Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero

Fatto salvo l'articolo 13 bis della convenzione e in conformità dell'articolo 114 della presente appendice, i paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero.

Queste ultime informano l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un'obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall'ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l'ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all'ufficio doganale di appurare l'operazione di transito.

ALLEGATO I

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 77

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale

1.

Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:

1.1. 

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari» ai sensi dell'articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.

1.2. 

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all'articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

2.

Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale

2.1.

La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell'articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente.

2.1.1. 

La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.

2.1.2. 

Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condizioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte.

2.2.

Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmettono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.

2.3.

La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti.

La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all'adozione della decisione.

Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti.

2.4.

Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.

2.5.

L'effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l'abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.

3.

Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale

I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell'articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:

— 
la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione,
— 
tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l'ufficio doganale di partenza indicato nell'atto costitutivo della garanzia,
— 
essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l'importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l'ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest'ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti,
— 
ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.

4.

Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto

4.1.

Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto.

Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b).

4.2.

Gli articoli da 59 a 72 si applicano mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3.

Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente:

«— UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209»

ALLEGATO II

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO COMUNE

▼M39 —————

▼M38

CAPO I

Disposizioni generali

1.

Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:

— 
del sistema di transito elettronico,
— 
del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici,
— 
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;

2.

Dichiarazioni di transito

2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall'operazione di transito al fine di evitare problemi all'ufficio doganale di passaggio, all'ufficio doganale di destinazione e al momento dell'arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l'utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:

— 
un documento amministrativo unico (DAU), o
— 
un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6, o

▼M39

— 
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6 bis, o

▼M38

— 
un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall'elenco degli articoli (EdA) ►M39  , ◄

▼M39

— 
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall'elenco degli articoli (EdA);

▼M38

2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, appendice 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all'appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell'appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

▼M38

2.3. Ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6 bis.

▼M38

CAPO II

Modalità di applicazione

3.   Indisponibilità del sistema di transito elettronico

3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti:

— 
la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3, A4, A5 e A6,

▼M39

— 
A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis;

▼M38

— 
la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico,
— 
la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all'appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell'MRN e del codice a barre nel DAT,
— 
lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all'uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D,
— 
la dichiarazione di transito viene vistata dall'ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l'appendice I, articolo 84.

3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l'LRN o l'MRN assegnati all'operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.

3.3. L'autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l'abuso.

4.   Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico

Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato.

Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l'autorità doganale.

5.   Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico

In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:

— 
si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato,
— 
se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2 % annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisione dell'autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.

6.   Registrazione dei dati da parte dell'autorità doganale

Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l'autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all'ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

CAPO III

Funzionamento della procedura

7.   Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione

Se l'ufficio doganale di partenza per l'operazione di transito è diverso dall'ufficio doganale di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'impegno del fideiussore. L'originale viene presentato dal titolare del regime all'ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l'ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.

8.   Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.

La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest'ultimo per quanto riguarda:

— 
l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
— 
l'autenticità dei documenti presentati,
— 
l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.

9.   Misure di identificazione

In caso di applicazione dell'appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l'ufficio doganale di partenza annota nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:

«— Dispensa — 99201».

10.   Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci

— 
L'ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.
— 
Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l'ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

11.

Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall'ufficio doganale di partenza. L'esemplare 1 del DAU e l'esemplare del DAT rimangono presso l'ufficio doganale di partenza.

12.

Ufficio doganale di passaggio

12.1. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all'appendice III, allegato B8. In luogo dell'avviso di passaggio, l'ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell'esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell'esemplare del DAT.

12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l'ufficio doganale di partenza.

13.

Presentazione all'ufficio doganale di destinazione.

13.1. L'ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.

13.2. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall'ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio doganale di destinazione effettivo.

Se l'ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l'ufficio doganale dichiarato, l'ufficio doganale effettivo appone nella casella I («Controllo dell'ufficio doganale di destinazione») della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all'ufficio di destinazione, la dicitura seguente:

«— Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell'ufficio doganale) — 99203».

13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l'ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l'ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest'ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:

«— Uscita dall'Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204».

14.

Ricevute

La ricevuta può essere redatta nell'apposito spazio sul verso dell'esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all'appendice III, allegato B10.

15.

Rinvio dell'esemplare n. 5 del DAU o dell'esemplare del DAT.

L'autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l'esemplare n. 5 del DAU all'autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell'operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell'esemplare n. 5, una copia del DAT presentato.

16.

Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime

Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all'autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.

17.

Procedura di ricerca

17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l'autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all'appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l'autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un'obbligazione doganale.

Se è sorta un'obbligazione, l'autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure:

— 
individua il debitore,
— 
determina le autorità doganali competenti per la notifica dell'obbligazione.

17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l'autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.

17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato.

18.

Garanzia — importo di riferimento

18.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 dell'appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.

18.2. Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all'ufficio doganale di garanzia.

19.

Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata

19.1. All'ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:

— 
certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C5,
— 
certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all'appendice III, allegato C6,
— 
certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all'appendice III, allegato C3.

▼M39

19.2. La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati.

▼M42

19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Se durante il periodo di validità del certificato l'ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.

I certificati con una validità di due anni restano validi. La loro durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

▼M39

19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

19.5. Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.

▼M38

20.

Distinte di carico speciali

20.1. L'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5.

▼M39

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5 bis.

▼M38

Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:

— 
se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,
— 
se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità doganale,
— 
se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 ►M39  , ◄

▼M39

— 
a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 bis.

▼M38

20.2. Può inoltre essere autorizzato l'uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.

20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.

21.

Utilizzazione di sigilli di un modello speciale.

Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti.

22.

Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza.

22.1. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l'autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia:

— 
preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
— 
munita dallo speditore autorizzato dell'impronta di un timbro speciale approvato dall'autorità competente e conforme al modello che figura nell'appendice III, allegato B9. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

22.2. L'autorità doganale può richiedere l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l'identificazione.

23.

Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro.

Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa l'autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di partenza o recanti l'impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.

24.

Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie

24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, dell'appendice I e nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all'articolo 34 dell'appendice I entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:

«— Speditore autorizzato — 99206».

24.2. Quando l'autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella D («Controllo dell'ufficio di partenza») della dichiarazione.

24.3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 del DAU o l'esemplare del DAT è inviato senza indugio all'ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell'autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.

25.

Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma.

25.1. L'autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall'apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:

«— Dispensa dalla firma — 99207».

26.

Destinatario autorizzato — Obblighi.

26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l'ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell'esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell'autorizzazione.

26.2. L'ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull'esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.

▼M30

APPENDICE II

▼M38

POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EURO

▼M30



Articolo 1

La presente appendice fissa le modalità di applicazione della convenzione e dell'appendice I relative ►M38  alla posizione doganale di merci unionali ◄ e all'utilizzo dell'euro.



TITOLO I

▼M41

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

▼M30



CAPO I

Campo di applicazione

Articolo 2

1.  

La prova ►M38  della posizione doganale di merci unionali ◄ può essere apportata conformemente al presente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un'altra.

Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente ad un'altra:

a) 

le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un paese terzo;

b) 

le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più paesi terzi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.

2.  

Il presente titolo non si applica alle merci:

a) 

destinate ad essere esportate all'esterno delle parti contraenti; o

b) 

trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che:

— 
le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure
— 
le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un'altra parte contraente passando per un paese terzo.
3.  
Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente ad un ufficio postale di un'altra parte contraente.

▼M41 —————

▼M30



CAPO II

▼M38

Prova della posizione doganale di merci unionali

▼M30

Articolo 3

Ufficio competente

Ai sensi del presente capo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ .

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  
La prova ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ che non circolano sotto la procedura T2 può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al presente capo.
2.  

Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso:

— 
Rilasciato a posteriori — 99210.



Sezione 1

Documento T2L

Articolo 5

Definizione

1.  
La prova ►M38  della posizione doganale di merci unionali ◄ è fornita, alle condizioni indicate in seguito, mediante la presentazione di un documento T2L.
2.  
►M39  Un documento T2L deve recare il codice «T2L» o «T2LF». ◄

Articolo 6

Formulario da utilizzare

1.  
Il documento T2L è ►M38  fornito utilizzando ◄ su un formulario conforme a uno dei modelli che figurano nella convenzione DAU.
2.  
Tale formulario può essere eventualmente integrato da uno o più formulari complementari conformi ai modelli che figurano nella convenzione DAU; essi formano parte integrante del documento T2L.
3.  
Distinte di carico ►M38  fornite ◄ secondo il modello che figura nell' ►M38  allegato B4 dell' ◄ appendice III possono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante.
4.  
I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente all' ►M38   ►M39  allegato B5 bis  ◄ dell' ◄ appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti.

Articolo 7

Distinte di carico speciali

1.  
Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni ►M39  di cui all'articolo 57 ◄ dell'appendice I ad utilizzare come distinte di carico elenchi che non soddisfano tutte le condizioni indicate nell'appendice III.
2.  

L'utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

a) 

se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

b) 

se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;

c) 

se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste ►M39  nell'allegato B5 bis  ◄ dell'appendice III.

3.  
Può essere anche autorizzato l'utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da ►M39  operatori economici ◄ le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

Articolo 8

▼M39

Rilascio di un documento T2L

▼M30

1.  
Fatto salvo l'articolo 19, il documento T2L è ►M39  rilasciato ◄ in un unico esemplare.
2.  

Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella C «ufficio di partenza» di detti documenti:

a) 

per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;

b) 

per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio competente oppure a mano; in quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

I documenti vengono consegnati all'interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il paese di destinazione sono state espletate.



Sezione 2

Documenti commerciali

Articolo 9

Fattura e documento di trasporto

1.  
La prova ►M38  della posizione doganale di merci unionali ◄ è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a tali merci.
2.  

La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare almeno il nome e l'indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell'interessato, se quest'ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilogrammi e, se necessario, i numeri dei contenitori.

L'interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta.

3.  

Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull'uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta.

Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.

4.  
La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dall'interessato sono vistati, su richiesta dello stesso, dall'ufficio competente ►M38  se il valore delle merci supera 15 000 EUR ◄ . Tale visto deve recare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria.
5.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il documento di trasporto riguardano ►M38  esclusivamente merci unionali ◄ .
6.  
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 equivalgono al documento T2L.
7.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, l'ufficio doganale ►M39  di un paese di transito comune ◄ sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto equivalenti a un documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per queste merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Articolo 10

Manifesto marittimo

1.  
La prova ►M38  della posizione doganale di merci unionali ◄ è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci.
2.  

Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:

a) 

il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;

b) 

l'identità della nave;

c) 

il luogo e la data di carico delle merci;

d) 

il luogo di scarico delle merci.

Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione:

a) 

il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

b) 

la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;

c) 

la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

d) 

la massa lorda in chilogrammi;

e) 

se del caso, i numeri dei contenitori;

f) 

le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci:

— 
la sigla «C» (equivalente a «T2L») o la sigla «F» (equivalente a «T2LF») ►M38  per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali ◄ ;
— 
la sigla «N» per le altre merci.
3.  
Il manifesto debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta della stessa, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

▼M39 —————

▼M30



Sezione 3

Altre prove applicabili a talune operazioni

Articolo 12

Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA

1.  
Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, apporre in modo ben visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest'ultimo ►M38  dall'ufficio doganale di partenza ◄ . La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono essere convalidate, su tutte le pagine dove sono state apposte, dal timbro ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ unitamente alla firma del funzionario competente.
2.  
Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia ►M38  merci unionali ◄ che ►M38  merci non unionali ◄ , queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente ►M38  alle sole merci unionali ◄ .

Articolo 13

▼M38

Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero

Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:

▼M30

a) 

quando sono dichiarate come ►M38  merci aventi la posizione doganale di merci unionali ◄ e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;

b) 

negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capo.



Sezione 4

▼M38

Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un emittente autorizzato

▼M30

Articolo 14

▼M38

Emittente autorizzato

▼M30

1.  
Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare qualsiasi persona, di seguito « ►M38  emittente ◄ autorizzato», che soddisfa le condizioni ►M39  di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57 paragrafo 6, ◄ dell'appendice I e che intende giustificare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ tramite un documento T2L conformemente all'articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, di seguito «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall'ufficio competente.
2.  
Le disposizioni ►M39  degli articoli 59 e 60, dell'articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell'articolo 72 ◄ dell'appendice I si applicano mutatis mutandis all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione determina in particolare:

a) 

l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;

▼M39

b) 

le circostanze in cui l'emittente autorizzato giustifica l'utilizzo dei suddetti formulari;

▼M30

c) 

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) 

il termine entro il quale e le condizioni in cui ►M38  l'emittente ◄ autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Articolo 16

Preautenticazione e formalità alla partenza

1.  

L'autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella C «Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini della redazione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:

a) 

preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure

b) 

munito ►M38  dall'emittente ◄ autorizzato dell'impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell'allegato B9 dell'appendice III. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

2.  

►M38  L'emittente ◄ autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente.

3.  
In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l'impronta preventivamente apposta del timbro ►M39  dell'autorità competente ◄ o recanti l'impronta del timbro speciale, ►M38  l'emittente ◄ autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese e relativi alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 2.
4.  

Al più tardi al momento della spedizione delle merci lo ►M38  Emittente autorizzato ◄ è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella D «Controllo dell'ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente:

— 
►M38  Emittente autorizzato ◄ ►M38  ————— ◄ .

Articolo 17

Dispensa dalla firma

1.  
►M38  L'emittente ◄ autorizzato può essere dispensato dall'apposizione della firma sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato B9 dell'appendice III e compilati tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che ►M38  l'emittente ◄ autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti T2L o di tutti i documenti commerciali recanti l'impronta del timbro speciale.
2.  

I documenti T2L o i documenti commerciali ►M38  forniti ◄ secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, invece della firma ►M38  dell'emittente ◄ autorizzato, la menzione seguente:

— 
Dispensa dalla firma ►M38  ————— ◄ .

Articolo 18

Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati

1.  
Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le compagnie di navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.
2.  

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

a) 

soddisfano le condizioni ►M39  di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6 ◄ dell'appendice I; tuttavia, in deroga ►M39  all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), ◄ le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale; e

b) 

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti; e

c) 

operano un numero significativo di viaggi tra i paesi secondo itinerari riconosciuti.

3.  

Al ricevimento della domanda le autorità competenti del paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro ►M38  45 giorni ◄ della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4.

Tale autorizzazione è valida nei paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.

4.  

La semplificazione si applica come segue:

a) 

il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b) 

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell'articolo 10;

c) 

una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave nel porto di destinazione;

d) 

un'edizione del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;

e) 

le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite audit, in base ad un'analisi dei rischi;

f) 

le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base ad un'analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.

5.  

Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell'appendice I:

— 
la compagnia di navigazione notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità,
— 
le autorità competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

▼M39

Articolo 18 bis

Manifesto doganale delle merci

1.  
Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.
2.  
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all'appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).
3.  
Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all'articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.
4.  
Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

▼M30

Articolo 19

Obbligo di fare una copia

►M38  L'emittente ◄ autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno ►M38  tre anni ◄ .

Articolo 20

▼M38

Controlli presso l'emittente autorizzato

▼M30

Le autorità competenti possono effettuare presso ►M38  gli emittenti ◄ autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. ►M38  Gli emittenti ◄ autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.



CAPO III

Assistenza reciproca

Articolo 21

Le autorità competenti dei paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova ►M38  della posizione doganale di merci unionali ◄ .

▼M41



TITOLO I bis

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NON MODIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI PER LE MERCI TRASPORTATE ATTRAVERSO UN «CORRIDOR-T2»

Articolo 21 bis

Presunzione della posizione doganale di merci unionali

1.  

Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:

a) 

il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea;

b) 

il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»;

c) 

il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune; e

d) 

l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».

2.  
Il paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all’articolo 14 della convenzione, o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo, sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼M30



TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EURO

Articolo 22

1.  

Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo.

Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell'ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato.

2.  
Il controvalore dell'euro da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data ►M39  dell'accettazione ◄ della dichiarazione di transito comune coperta dal o dai certificati di garanzia isolata, conformemente ►M39  all'articolo 30, paragrafo 2 ◄ , dell'appendice I.

APPENDICE III

DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI



Articolo 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.



TITOLO I

▼M38

DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI

▼M30

Articolo 2

Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dell'appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell'allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell'allegato A2.

Articolo 3

Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è ►M38  fornito utilizzando il formulario che figura ◄ nell'allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4.

Articolo 4

Elenco degli articoli

L'elenco degli articoli è ►M38  fornito utilizzando il formulario che figura ◄ nell'allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6.



TITOLO II

▼M38

FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

— 
LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,
— 
LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,
— 
LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO

▼M30

Articolo 5

1.  
►M38  I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU. ◄

►M38

 

Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.

 ◄

3.  

I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

a) 

per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;

b) 

per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

4.  

I formulari sono compilati ed utilizzati:

a) 

come documento che comprova ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ delle merci, in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B2;

b) 

come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per ►M38  la procedura di continuità operativa per il transito ◄ , in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati A2, B1, B3 e B6.

Articolo 6

1.  
I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
2.  
Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare un contrassegno d'identificazione della parte contraente interessata. Esse possono inoltre stampare le parole « ►M38  TRANSITO UNIONALE ◄ » invece delle parole «TRANSITO COMUNITARIO». Quando tali documenti sono presentati in un altro paese contraente, la presenza di tale contrassegno o di tale indicazione non osta all'accettazione della dichiarazione.



TITOLO III

FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Articolo 7

Distinte di carico

1.  
Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico è ►M38  fornito utilizzando il formulario ◄ figurante nell'allegato B4. Esso è compilato in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B5.
2.  
Per il formulario delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati.
3.  
Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Articolo 8

Avviso di passaggio

1.  
Il formulario su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 22 dell'appendice I è ►M38  fornito utilizzando il formulario ◄ figurante nell'allegato B8 dell'appendice III.

▼M38 —————

▼M30

Articolo 9

Ricevute

1.  
La ricevuta è ►M38  fornita utilizzando il formulario ◄ figurante nell'allegato B10.

▼M38 —————

▼M30

Articolo 10

Certificato di garanzia isolata

1.  
Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell'allegato C3.
2.  
Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
3.  
Il formato è di 148 × 105 mm.
4.  
Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero che lo contraddistingue.
5.  
Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

Articolo 11

Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

1.  
I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito «il certificato», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità delle istruzioni di cui all'allegato C7.
2.  

Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

— 
di colore verde per i certificati di garanzia, e
— 
di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
3.  
Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
4.  
È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato deve recare un numero di serie che lo contraddistingue.

Articolo 12

Disposizioni comuni al titolo III

1.  
Il formulario deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
2.  
Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
3.  
Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione del formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo paese.
4.  
Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.
5.  
Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.
6.  
Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

ALLEGATO A1

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI INFORMATICI NORMALIZZATI (DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)

TITOLO I

GENERALITÀ

►M38  La dichiarazione di transito EDI ◄ è presentata per via elettronica, salvo qualora la convenzione disponga diversamente.

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell'allegato B1, eventualmente associati ad un codice o sostituiti da un codice.

Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato A2. L'allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato A2.

La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti ►M38  al titolare del regime ◄ al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato.

Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. ►M38  La dichiarazione di transito EDI ◄ è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore.

Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU.

Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

TITOLO II

INDICAZIONI DA FORNIRE NELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO E STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI

CAPO I

Indicazioni richieste

Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella convenzione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi paesi.

CAPO II

Struttura

A.   Elenco dei gruppi di dati

OPERAZIONE DI TRANSITO
OPERATORE speditore
OPERATORE destinatario
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
— 
OPERATORE speditore
— 
OPERATORE destinatario
— 
CONTENITORI

▼M38 —————

▼M30

— 
COLLI
— 
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI
— 
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI
— 
MENZIONI SPECIALI
UFFICIO DOGANALE di partenza

▼M38

OPERATORE titolare del regime

▼M30

RAPPRESENTANTE
UFFICIO DOGANALE di passaggio
UFFICIO DOGANALE di destinazione
OPERATORE destinatario autorizzato
RISULTATO DEL CONTROLLO
SUGGELLI APPOSTI
— 
MARCHE DEI SUGGELLI
GARANZIA
— 
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

▼M38

— 
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ UE
— 
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON UE

▼M30

B.   Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito

OPERAZIONE DI TRANSITO

Numero: 1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

LRN

Tipo/lunghezza: an ..22

Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall'utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

Tipo di dichiarazione (casella 1)

Tipo/lunghezza: an ..5

Questo attributo deve essere utilizzato.

Le menzioni sono le seguenti:

1) 

merci destinate a circolare sotto la procedura T2: T2 o T2F;

2) 

merci destinate a circolare sotto la procedura T1: T1;

3) 

spedizioni di cui ►M38  all'articolo 28 ◄ dell'appendice I: T-.

▼M38 —————

▼M30

Numero totale di articoli (casella 5)

Tipo/lunghezza: n ..5

Numero totale di colli (casella 6)

Tipo/lunghezza: n ..7

Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «numero di colli» e «numero di pezzi», maggiorata di un'unità per ciascuna merce dichiarata «alla rinfusa».

Paese di spedizione (casella 15a)

Tipo/lunghezza: a2

Indicare il paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice paese di cui all'allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Paese di destinazione (casella 17a)

Tipo/lunghezza: a2

Indicare il nome del paese interessato.

Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice paese di cui all'allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)

Tipo/lunghezza: an ..27

Indicare l'identità, ad esempio il/i numero/i d'immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione ►M38  all'ufficio doganale di partenza ◄ servendosi dei codici previsti a tale scopo. Ad esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare ►M38  il titolare del regime ◄ a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l'identità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d'immatricolazione.

LNG identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)

Tipo/lunghezza: a2

Occorre utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione ►M38  all'ufficio doganale di partenza ◄ (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Ad esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare ►M38  il titolare del regime ◄ a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l'identità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.

Negli altri casi l'indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.

Contenitori (casella 19)

Tipo/lunghezza: n1

Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Sono utilizzati i codici seguenti:

0

:

no

1

:

sì.

Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/lunghezza: a2

La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.

La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

Si utilizza il codice paese di cui all'allegato A2.

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/lunghezza: an ..27

Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l'identità, precisando ad esempio il numero d'immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l'uso al momento del passaggio della frontiera all'uscita della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ , e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.

Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

LNG identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)

Tipo/lunghezza: n ..2

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)

Tipo/lunghezza: n ..2

Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ .

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Modo di trasporto interno (casella 26)

Tipo/lunghezza: n ..2

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell'allegato A2.

Luogo di carico (casella 27)

Tipo/lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Codice della localizzazione convenuta (casella 30)

Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Localizzazione convenuta delle merci (casella 30)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

LNG localizzazione convenuta delle merci

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30)

Tipo/lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l'attributo. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Succursale doganale (casella 30)

Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «localizzazione convenuta delle merci»/«codice della localizzazione convenuta», «localizzazione autorizzata delle merci» e «succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Massa lorda totale (casella 35)

Tipo/lunghezza: n ..11,3

Questo attributo deve essere utilizzato.

Codice lingua del documento di accompagnamento transito

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documento di accompagnamento transito.

Indicatore lingua di dialogo alla partenza

Tipo/lunghezza: a2

L'utilizzazione del codice lingua di cui all'allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ .

Data della dichiarazione (casella 50)

Tipo/lunghezza: n8

Questo attributo deve essere utilizzato.

Luogo della dichiarazione (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG del luogo della dichiarazione

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

OPERATORE speditore (casella 2)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero (casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese (casella 2)

Tipo/lunghezza: a2

Occorre utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.

CAP (casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città (casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione (casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

OPERATORE destinatario (casella 8)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «paese» quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero (casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese (casella 8)

Tipo/lunghezza: a2

Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.

CAP (casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città (casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione (casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Numero: 999

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Tipo di dichiarazione (ex casella 1)

Tipo/lunghezza: an ..5

Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l'attributo «tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.

Paese di spedizione (ex casella 15a)

Tipo/lunghezza: a2

Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2. L'attributo «paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo paese di spedizione, deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Paese di destinazione (ex casella 17a)

Tipo/lunghezza: a2

Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari paesi di destinazione. Devono essere utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2. L'attributo «paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo paese di destinazione, deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Descrizione testuale (casella 31)

Tipo/lunghezza: an ..140

Questo attributo deve essere utilizzato.

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; se l'attributo «codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione.

LNG descrizione testuale

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Numero dell'articolo (casella 32)

Tipo/lunghezza: n ..5

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell'attributo «numero totale di articoli».

Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l'attributo «numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione.

Codice delle merci (casella 33)

Tipo/lunghezza: n ..8

Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre.

Questa casella va completata quando:

►M38  ————— ◄  

la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci,

►M38  ————— ◄ quando

▼M38 —————

▼M30

Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.

Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in ►M38  un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l'indicazione del codice delle merci.

Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.

Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.

Massa lorda (casella 35)

Tipo/lunghezza: n ..11,3

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell'attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiarazione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi.

Massa netta (casella 38)

Tipo/lunghezza: n ..11,3

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell'attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

—   OPERATORE speditore (ex casella 2)

Numero: 1

Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Nome (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: a2

Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.

CAP (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione (ex casella 2)

Tipo/lunghezza: an ..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

—   OPERATORE destinatario (ex casella 8)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l'attributo «paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «paese» quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: a2

Si deve utilizzare il codice paese di cui all'allegato A2.

CAP (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione (ex casella 8)

Tipo/lunghezza: an..17

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

—   CONTENITORI (casella 31)

Numero: 99

Questo gruppo di dati è utilizzato se l'attributo «contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».

Numeri dei contenitori (casella 31)

Tipo/lunghezza: an ..11

Questo attributo deve essere utilizzato.

▼M38 —————

▼M30

—   COLLI (casella 31)

Numero: 99

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Marchi e numeri dei colli (casella 31)

Tipo/lunghezza: an ..42

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene codici di cui all'allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l'attributo «natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

LNG Marchi e numeri dei colli

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

▼M35

Natura dei colli (casella 31)

Tipo/Lunghezza: an2

Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2.

▼M30

Numero di colli (casella 31)

Tipo/lunghezza: n ..5

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene codici di cui all'allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

Numero di pezzi (casella 31)

Tipo/lunghezza: n ..5

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «natura dei colli» contiene un codice di cui all'allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato.

—   RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)

Numero: 9

Indicare il riferimento ►M38  del regime doganale ◄ precedente o dei documenti doganali corrispondenti.

Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l'altro, se l'attributo «tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il paese ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ è ►M38  un paese di transito comune ◄ quale definito nella convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Tipo di documento precedente (casella 40)

Tipo/lunghezza: an ..6

Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all'allegato A2.

Riferimento del documento precedente (casella 40)

Tipo/lunghezza: an ..20

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG Riferimento del documento precedente

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Informazioni complementari (casella 40)

Tipo/lunghezza: an ..26

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

LNG informazioni complementari

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

—   DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)

Numero: 99

Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi se del caso, ►M38  ————— ◄ il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico, ecc.).

L'utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato.

Tipo di documento (casella 44)

Tipo/lunghezza: an ..3

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

Riferimento del documento (casella 44)

Tipo/lunghezza: an ..20

LNG riferimento del documento

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Informazioni complementari (casella 44)

Tipo/lunghezza: an ..26

LNG informazioni complementari

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

—   MENZIONI SPECIALI (casella 44)

Numero: 99

L'utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «codice menzioni speciali» oppure «testo».

Codice menzioni speciali (casella 44)

Tipo/lunghezza: an ..3

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

▼M38

Esportazione dall'UE (casella 44)

▼M30

Tipo/lunghezza: n1

Se la casella «codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l'attributo «esportazione ►M38  dall'UE ◄ » o «esportazione dal paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:

0

=

no

1

=

sì.

Esportazione dal paese (casella 44)

Tipo/lunghezza: a2

Se la casella «codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l'attributo «esportazione ►M38  dall'UE ◄ » o «esportazione dal paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici paese di cui all'allegato A2.

Testo (casella 44)

Tipo/lunghezza: an ..70

LNG testo

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (casella C)

Numero: 1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di riferimento (casella C)

Tipo/lunghezza: an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

▼M38

TITOLARE DEL REGIME (casella 50)

▼M30

Numero: 1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di identificazione (TIN) (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «risultato del controllo» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l'attributo «GRN».

Nome (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Via e numero (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Paese (casella 50)

Tipo/lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato A2 è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

CAP (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..9

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Città (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

NAD LNG

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.

RAPPRESENTANTE (casella 50)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se ►M38  il titolare del regime ◄ si avvale di un rappresentante autorizzato.

Nome (casella 50)

Tipo/lunghezza: an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Capacità rappresentativa (casella 50)

Tipo/lunghezza: a ..35

L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa.

LNG capacità rappresentativa

Tipo/lunghezza: a2

Il codice lingua di cui all'allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)

Numero: 9

Indicare ►M38  l'ufficio doganale di entrata previsto ◄ in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, ►M38  l'ufficio doganale di uscita ◄ attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l'arrivo.

Numero di riferimento (casella 51)

Tipo/lunghezza: an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)

Numero: 1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di riferimento (casella 53)

Tipo/lunghezza: an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

Nell'allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; ►M38  gli uffici doganali di destinazione ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito Europa).

OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)

Numero: 1

Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.

TIN del destinatario autorizzato (casella 53)

Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo deve essere utilizzato.

RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.

Codice del risultato del controllo (casella D)

Tipo/lunghezza: an2

Deve essere utilizzato il codice A3.

Data limite (casella D)

Tipo/lunghezza: n8

Questo attributo deve essere utilizzato.

SUGGELLI APPOSTI (casella D)

Numero: 1

Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l'uso di sigilli o qualora ►M38  un titolare del regime ◄ sia autorizzato ad impiegare sigilli di modello speciale.

Numero di suggelli (casella D)

Tipo/lunghezza: n ..4

Questo attributo deve essere utilizzato.

—   MARCHE DEI SUGGELLI (casella D)

Numero: 99

Questo gruppo di dati è utilizzato.

Marche dei suggelli (casella D)

Tipo/lunghezza: an ..20

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG marche dei suggelli

Tipo/lunghezza: a2

Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all'allegato A2.

GARANZIA

Numero: 9

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Tipo di garanzia (casella 52)

Tipo/lunghezza: an1

Deve essere utilizzato il codice di cui all'allegato A2.

—   RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

Numero: 99

Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9».

GRN (casella 52)

Tipo/lunghezza: an..24

Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l'attributo «altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

Il numero di riferimento (GRN), assegnato ►M38  dall'ufficio doganale di garanzia ◄ per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue.



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione della garanzia (AA)

Numerico 2

97

2

Identificatore del paese in cui la garanzia è presentata ►M42  (codice paese di cui all'allegato A2) ◄

Alfabetico 2

IT

3

Identificatore unico, per anno e per paese, dell'accettazione attribuito ►M38  dall'ufficio doganale di garanzia ◄

Alfanumerico 12

1234AB788966

4

Numero di controllo

Alfanumerico 1

8

5

Identificatore del certificato di garanzia isolata (1 lettera + 6 cifre) o NUL per gli altri tipi di garanzia

Alfanumerico 7

A001017

I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per paese, dell'accettazione della garanzia attribuito ►M38  dall'ufficio doganale di garanzia ◄ . Le amministrazioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell'ufficio di garanzia.

Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a 3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registrazione dei dati dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata ►M38  nel sistema di transito elettronico ◄ . In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato.

Altro riferimento della garanzia (casella 52)

Tipo/lunghezza: an..35

Questo attributo è utilizzato se l'attributo «tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l'attributo GRN non può essere utilizzato.

Codice di accesso

Tipo/lunghezza: an4

Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l'attributo «GRN»; in caso contrario, l'utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni paese. In funzione del tipo di garanzia, l'attributo è assegnato dall'ufficio di garanzia, dal garante o ►M38  dal titolare del regime ◄ ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.

—    ►M38  LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ UE ◄

Numero: 1

▼M38

Non valido per l'UE (casella 52)

▼M30

Tipo/lunghezza: n1

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0

=

no

1

=

sì.

—    ►M38  LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON UE ◄

Numero: 99

Non valida per le altre parti contraenti (casella 52)

Tipo/lunghezza: a2

Il codice paese di cui all'allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro ►M38  dell'Unione ◄ europea non può essere utilizzato.

ALLEGATO A2

CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO

▼M39

Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

▼M30

1.   CODICI PAESI (CNT)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Codice paese ISO alfa-2

Alfabetico 2

IT

Si applica il «codice paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.

▼M42

XI è utilizzato per l'Irlanda del Nord. Il codice XI è facoltativo per le parti contraenti per i dati Paese (casella 8 e casella ex 8) e Paese di destinazione (casella 17 bis e casella ex 17 bis)

▼M30

2.   CODICE LINGUA

Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.

3.   CODICE DEI PRODOTTI (COM)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Codice del sistema armonizzato a sei cifre (SA6)

Numerico 6 (allineato a sinistra)

010290

Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

▼M38 —————

▼M30

5.   CODICI DI IMBALLAGGIO

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010



Aerosol

AE

Ampolla non protetta

AM

Ampolla protetta

AP

Anello

RG

Assortimento («set»)

SX

Astuccio

CV

Atomizzatore

AT

Attaccapanni

HN

Bacinella («pan»)

P2

Bagaglio

LE

Balla compressa

BL

Balla non compressa

BN

Bara

CJ

Barattolo di latta

TN

Barile («keg»)

KG

Barilotto («firkin»)

FI

Barilotto («tierce»)

TI

Barra

BR

Barre in pacchi/mazzi/fasci

BZ

Baule («trunk»)

TR

Baule da marinaio

SE

Baule metallico («coffer»)

CF

Bauletto («footlocker»)

FO

Bidone cilindrico

CX

Bidone con manico e beccuccio

CD

Bidone da latte

CC

Bidone di latta («canister»)

CI

Bidone rettangolare

CA

Blocco

OK

Bobina («bobbin»)

BB

Bobina («coil»)

CL

Bobina («reel»)

RL

Bobina («spindle»)

SD

Bobina («spool»)

SO

Bombola di gas

GB

Borsa

BG

Botte («barrel»)

BA

Botte («barrel») di legno

2C

Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile

QJ

Botte («barrel») di legno con foro di riempimento

QH

Botte («butt»)

BU

Botte («cask»)

CK

Botte («hogshead»)

HG

Botte di grande capacità

TO

Bottiglia a bulbo non protetta

BS

Bottiglia a bulbo protetta

BV

Bottiglia cilindrica non protetta

BO

Bottiglia cilindrica protetta

BQ

Bottiglia impagliata

WB

Bottiglione non protetto

CO

Bottiglione protetto

CP

Brocca («jug»)

JG

Brocca («pitcher»)

PH

Busta

EN

Canestro

BK

Capsula

AV

Carrello piatto

FW

Cartoncino («card»)

CM

Cartone

CT

Cartone per rinfuse

DK

Cartuccia

CQ

Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente

GU

Cassa («box») di legno ricostituito

4F

Cassa («box») di acciaio

4 A

Cassa («box») di alluminio

4B

Cassa («box») di legno compensato

4D

Cassa («box») di legno naturale

4C

Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

QQ

Cassa («box») di legno naturale, ordinaria

QP

Cassa («box») in materiale plastico espanso

QR

Cassa («box») in pannelli di fibra

4G

Cassa («box») in plastica

4H

Cassa («box») in plastica rigida

QS

Cassa («box») per liquidi

BW

Cassa («crate») da frutta

FC

Cassa («crate») della birra

CB

Cassa («crate») di cartone multistrato

DC

Cassa («chest») da tè

TC

Cassa a gabbia

FD

Cassa bassa («shallow crate»)

SC

Cassa-paletta

ED

Cassa-paletta di cartone

EF

Cassa-paletta di legno

EE

Cassa-paletta di metallo

EH

Cassa-paletta di plastica

EG

Cassetta

CR

Cassetta («crate») di legno

8B

Cassetta («crate») di legno multistrato

DB

Cassetta («crate») di legno per rinfuse

DM

Cassetta («crate») in plastica multistrato

DA

Cassetta («crate») in plastica per rinfuse

DL

Cassetta («crate») metallica

MA

Cassetta («Lug»)

LU

Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio

DY

Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio

DV

Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio

DX

Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio

DT

Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio

DW

Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio

DS

Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio

DU

Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002)

IL

Cassetta allungabile («nest»)

NS

Cassetta del latte

MC

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DH

Cassetta, rastrelliera per bottiglie

BC

Cassone («liftvan»)

LV

Cassone con coperchio

TL

Cassone o vagoncino («tub»)

TB

Cestello con coperchio a cerniera («clamshell»)

AI

Cestello o cassetta («tray»)

PU

Cestello tondo

PJ

Cesto («bin»)

BI

Cesto di cartone con manico

HC

Cesto di legno con manico

HB

Cesto di plastica con manico

HA

Cilindro

CY

Cintura

B4

Cofano

CH

Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci

PV

Condotto («pipe»)

PI

Cono

AJ

Contenitore («case») di acciaio

SS

Contenitore («case») di legno

7B

Contenitore automobile

7 A

Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag»)

43

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

ZQ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

WK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

WL

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZR

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

WM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZJ

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZF

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZD

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZM

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

PLN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

WC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

WD

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

ZA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

ZC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

ZX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

WY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

ZW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

ZY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

WZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

WT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

WV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

WX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

WW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

ZU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

ZS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

WF

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

ZV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

AA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

ZH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

ZG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

WN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

WP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

WQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

WS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

ZT

Contenitore esterno

OU

Contenitore flessibile

1F

Contenitore flessibile («Flexibag»)

FB

Contenitore flessibile a sacco

FX

Contenitore gallone

GL

Contenitore isotermico

EI

Contenitore metallico

ME

Contenitore senza altra precisione

CN

Contenitore serbatoio generico

TG

Coppa

CU

Damigiana non protetta

DJ

Damigiana protetta

DP

Definizione comune

ZZ

Fascio («truss»)

TS

Fiala

VI

Flacone

FL

Fogli in pacchi/mazzi/fasci

SZ

Foglio

ST

Foglio protettivo («slipsheet»)

SL

Foglio, rivestimento di plastica

SP

Fusto

DR

Fusto di acciaio

1A

Fusto di acciaio con coperchio amovibile

QB

Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

QA

Fusto di alluminio

1B

Fusto di alluminio con coperchio amovibile

QD

Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

QC

Fusto di cartone

1G

Fusto di ferro

DI

Fusto di legno

1W

Fusto di legno compensato

1D

Fusto di plastica

IH

Fusto di plastica con coperchio amovibile

QG

Fusto di plastica con coperchio non amovibile

QF

Gabbia

CG

Gabbia («pen»)

PF

Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

VG

Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

VQ

Generatore aerosol

DN

Giara

JR

Imballaggio composito, recipiente di plastica

6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

YD

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

YK

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

YH

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

YM

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

YF

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

YC

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

YJ

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

YL

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

YG

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

YA

Imballaggio composito, recipiente di vetro

6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

YP

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

YS

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

YQ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

YN

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

YT

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

YY

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

YZ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

YV

Imballaggio con finestra

IE

Imballaggio con rivestimento di carta

IG

Imballaggio di cartone con fori di presa

IK

Imballaggio di presentazione di cartone

IB

Imballaggio di presentazione di legno

IA

Imballaggio di presentazione di metallo

ID

Imballaggio di presentazione di plastica

IC

Imballaggio sottovuoto

VP

Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped»)

SW

Imballaggio tubolare

IF

Intelaiatura

FR

Intelaiatura di cassa

SK

Involucro di acciaio

SV

Kit

KI

Lamiera

SM

Lastra («plate»)

PG

Lastra («slab»)

SB

Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci

PY

Libero (animale)

UC

Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

IZ

Lingotto

IN

Liquidi alla rinfusa

VL

Lotto

LT

Manicotto

SY

Mazzo

BH

Merce disimballata o non imballata

NE

Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

NF

Merce disimballata o non imballata in varie unità

NG

Octabin

OT

Pacchetto

PA

Pacco («bundle»)

BE

Pacco («bundle») di legno

8C

Pacco («package»)

PK

Pacco («parcel»)

PC

Paletta

PX

Paletta «triwall»

TW

Paletta 100 cm × 110 cm

AH

Paletta CHEP 100 cm × 120 cm

OC

Paletta CHEP 40 cm × 60 cm

OA

Paletta CHEP 80 cm × 120 cm

OB

Paletta con rivestimento termoretrattile

AG

Paletta di legno

8 A

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 100 cm

PD

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 120 cm

PE

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 60 cm

AF

Paletta scatola («pallet box»)

PB

Paletta, AS 4068-1993

OD

Palla

AL

Pallet, ISO T11

OE

Pallone non protetto

BF

Pallone protetto

BP

Paniere («creel»)

CE

Paniere («hamper»)

HR

Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci

BY

Pannello («board»)

BD

Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri »)

VY

Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli»)

VO

Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani»)

VR

Pellicola plastica («filmpack»)

FP

Pezzo

PP

Piattaforma di peso o dimensioni non specificate

OF

Pneumatico

TE

Rastrelliera, attaccapanni

RJ

Recipiente con rivestimento di plastica

MW

Recipiente di carta

AC

Recipiente di cartone

AB

Recipiente di legno

AD

Recipiente di metallo

MR

Recipiente di plastica

PR

Recipiente di vetro

GR

Rete («NET»)

NT

Rete tubolare di materiale tessile

NV

Rete tubolare di plastica

NU

Roll

CW

Rotolo («bolt»)

BT

Rotolo («roll»)

RO

Rottami metallici alla rinfusa

VS

Sacchetto («bag») multistrato

MB

Sacchetto («pouch»)

PO

Sacchetto («sachet»)

SH

Sacco («polybag»)

44

Sacco («sack») multifoglio

MS

Sacco («sack»)

SA

Sacco da trasporto

TT

Sacco di carta

5M

Sacco di carta multifoglio

XJ

Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

XK

Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo»)

JB

Sacco di grandi dimensioni

ZB

Sacco di juta

JT

Sacco di materia tessile

5L

Sacco di materia tessile resistente all’acqua

XH

Sacco di materia tessile stagno alle polveri

XG

Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

XF

Sacco di plastica

EC

Sacco di tela

GY

Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

XC

Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

XA

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

XB

Sacco di tessuto di plastica

5H

Sacco in film di plastica

XD

Sacco in rete («rednet»)

RT

Scaffalatura («rack»)

RK

Scatola

BX

Scatola («case»)

CS

Scatola di fiammiferi

MX

Secchio («bucket»)

BJ

Secchio («pail»)

PL

Senza oggetto

NA

Serbatoio cilindrico

TY

Serbatoio flessibile («flexitank»)

FE

Serbatoio rettangolare

TK

Skid

SI

Tanica cilindrica

JY

Tanica di acciaio

3 A

Tanica di acciaio con coperchio amovibile

QL

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

QK

Tanica di plastica

3H

Tanica di plastica con coperchio amovibile

QN

Tanica di plastica con coperchio non amovibile

QM

Tanica rettangolare

JC

Tavola («plank»)

PN

Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci

PZ

Tavoletta

T1

Tela di sacco

MT

Telone

CZ

Tino

VA

Trave

GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci

GZ

Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

LZ

Tronco

LG

Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci

TZ

Tubo («tube»)

TU

Tubo a imbuto

TV

Tubo flessibile («collapsible tube»)

TD

Unità

UN

Valigia

SU

Vaschetta

BM

Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

FT

Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

VK

Vaso

PT

Veicolo

VN

Vergella

RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ ◄

6.   CODICE DOCUMENTO PRECEDENTE

Sono utilizzati i seguenti codici:

T2

=

Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38  merci unionali ◄ .

T2F

=

Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38  merci unionali ◄ provenienti da o a destinazione di una parte ►M38  del territorio doganale dell'Unione ◄ che non applica ►M38  le norme IVA dell'Unione ◄ .

T2CIM

=

►M38  Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM ►M38  ————— ◄ .

T2TIR

=

►M38  Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di un carnet TIR.

T2ATA

=

►M38  Merci unionali ◄ trasportate sotto scorta di un carnet ATA.

T2L

=

Documento amministrativo unico comprovante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ .

T2LF

=

Documento amministrativo unico comprovante ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ negli scambi fra parti ►M38  del territorio doganale dell'Unione ◄ che applicano ►M38  le norme IVA dell'Unione ◄ e parti di tale territorio che non le applicano.

T1

=

Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a ►M38  merci non unionali ◄ .

*……

=

* qualsiasi altro documento precedente (an..5)

7.   CODICI DEI DOCUMENTI E DEI CERTIFICATI PRESENTATI

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l'elemento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice)



Certificato di conformità

2

Certificato di qualità

3

Certificato di circolazione delle merci A.TR.1

18

Elenco dei contenitori

235

Distinta di carico

271

Fattura proforma

325

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

▼M38

Lettera di vettura SMGS (fer)

722

▼M38 —————

▼M30

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico)

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Documento di spedizione modello T

820

Documento di spedizione modello T1

821

Documento di spedizione modello T2

822

▼M38 —————

▼M30

Documento di spedizione modello T2

825

Dichiarazione delle merci per l'esportazione

830

Certificato fitosanitario

851

Certificato sanitario

852

Certificato veterinario

853

Certificato d'origine (termine generico)

861

Dichiarazione d'origine

862

Certificato di origine preferenziale

864

►M38  Certificato di origine, modulo A (SPG) ◄

865

Licenza d'importazione

911

Dichiarazione del carico (arrivo)

933

Autorizzazione di embargo

941

Modulo TIF

951

Carnet TIR

952

►M38  Certificato di circolazione delle merci EUR.1 ◄

954

Carnet ATA

955

Altri

zzz

8.   CODICI DEI MODI DI TRASPORTO, POSTA ED ALTRE SPEDIZIONI

A. Codice di una cifra (obbligatorio)

B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)



A

B

Denominazione

1

10

Trasporto marittimo

 

12

Carrozza ferroviaria su nave marittima

 

16

Veicolo stradale a motore su nave marittima

 

17

Rimorchio o semirimorchio su nave marittima

 

18

Nave della navigazione interna su nave marittima

2

20

Trasporto ferroviario

 

23

Veicolo stradale su vagone ferroviario

3

30

Trasporto su strada

4

40

Trasporto aereo

5

50

Spedizioni postali

7

70

Infrastrutture di trasporto fisse

8

80

Trasporto per via navigabile interna

9

90

Propulsione propria

9.   CODICE MENZIONI SPECIALI

Sono utilizzati i seguenti codici:

DG0

=

Esportazione da un « ►M38  paese di transito comune ◄ » soggetta a restrizioni o esportazione ►M38  dall'Unione ◄ soggetta a restrizioni

DG1

=

Esportazione da un « ►M38  paese di transito comune ◄ » soggetta a dazi doganali o esportazione ►M38  dall'Unione ◄ soggetta a dazi doganali

DG2

=

Esportazione

Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.

10.   CODICI RELATIVI AI TIPI DI GARANZIA

L'elenco dei codici da utilizzare è il seguente:



Situazione

Codice

Altre indicazioni

In caso di esonero dalla garanzia

(articolo 53 dell'appendice I)

0

— numero del certificato di esonero dalla garanzia

In caso di garanzia globale

1

— numero del certificato di garanzia globale

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata mediante fideiussione

2

— riferimento dell'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata in contanti

3

 

In caso di garanzia isolata a mezzo di certificati

4

— numero del certificato di garanzia isolata

In caso di esonero dalla garanzia

(articolo 11 dell'appendice I)

6

 

In caso di esonero dalla garanzia sulla base di un accordo

[articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione]

A

 

In caso di esonero dalla garanzia per il percorso compreso ►M38  fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio ◄

[articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione]

7

 

In caso di garanzia isolata del tipo di cui all' ►M38  allegato I, punto 3, dell'appendice I ◄

9

— riferimento dell'atto costitutivo della garanzia

—  ►M38  ufficio doganale di garanzia ◄

Indicazione dei paesi

Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

11.   NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Identificatore del paese al quale appartiene l'ufficio doganale (v. CNT)

Alfabetico 2

IT

2

Numero nazionale dell'ufficio doganale

Alfanumerico 6

0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

►M38  Gli uffici doganale di destinazione ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito Europa).

ALLEGATO A3

MODELLO DI DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

image

ALLEGATO A4

NOTE ESPLICATIVE E ELEMENTI D'INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Note esplicative del documento d'accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

▼M38

Il documento d'accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, e completati come segue:

▼M30

1.  ►M38  MRN (numero di riferimento principale — Master Reference Number) ◄

L'informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:



Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di transito (AA)

Numerico 2

97

2

Identificatore del paese di partenza del movimento ►M42  (codice paese di cui all'allegato A2) ◄

Alfabetico 2

IT

3

Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento ►M38  delle autorità doganali ◄ nel MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri del codice.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per il MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all'atto della registrazione del numero completo.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella 3:

— 
prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso,
— 
seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
— 
non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio alla destra della casella 8:

nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere l'esemplare di rinvio del documento d'accompagnamento transito ►M38  se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito ◄ .

▼M38

Tutti i riferimenti all'«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titolare del regime».

▼M30

4. Casella C:

— 
nome ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ ,
— 
numero di riferimento ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ ,
— 
data di accettazione della dichiarazione di transito,
— 
nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D:

— 
risultati del controllo,
— 
sigilli apposti o indicazione «— —» che identifica la «dispensa — 99201»,
— 
eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente convenzione.

6. Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ e quello in cui arrivano ►M38  all'ufficio doganale di destinazione ◄ può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sull'esemplare dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti del paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d'accompagnamento transito.

▼M38

Le autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

▼M30

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

— 
Trasbordi: utilizzare la casella n. 55
Casella n. 55: Trasbordi
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

▼M38

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.

▼M30

— 
Altri incidenti: utilizzare la casella n. 56
Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso l'attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

ALLEGATO A5

MODELLO DI ELENCO DEGLI ARTICOLI

image

ALLEGATO A6

NOTE ESPLICATIVE E ELEMENTI D'INFORMAZIONE (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell'elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all'esemplare del documento d'accompagnamento transito.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

1. 

nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):

a) 

elenco degli articoli,

b) 

numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d'accompagnamento transito).

2. 

UdP — nome ►M38  dell'ufficio doganale di partenza ◄ ;

3. 

data — data di accettazione della dichiarazione di transito;

4. 
►M38  

MRN (numero di riferimento principale — Master Reference Number) ◄ come descritto nell'allegato A4;

5. 

nelle varie caselle della parte «designazione delle merci» devono essere stampati i seguenti dati:

a) 

Articolo n. — numero di serie dell'articolo in questione;

b) 

Regime — se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata;

c) 

in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.

ALLEGATO B1

CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

▼M39

Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

▼M30

A.   Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 19

:

Contenitore

I codici da utilizzare sono i seguenti:

0: merci non trasportate in contenitori;

1: merci trasportate in contenitori.

Casella 27

:

Luogo di carico/scarico

I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti.

Casella 33

:

Codice delle merci

Prima sottocasella

Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. ►M38  Nell'Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. ◄

Altre sottocaselle

Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

▼M34

Casella 51

:

Uffici di passaggio previsti

Codici dei paesi

Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1).

L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CH

Svizzera

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

▼M42

GB

Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

▼M34

GR

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IS

Islanda

IT

Italia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

▼M41

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

▼M34

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

▼M37

RS

Serbia

▼M34

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

TR

Turchia

▼M44

UA

Ucraina

▼M42

XI

Irlanda del Nord

▼M30

Casella 53

:

Ufficio di destinazione (e paese)

Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

B.   Codici delle versioni linguistiche delle diciture

Cfr. allegato B6, titolo III.

ALLEGATO B2

▼M38

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DA UTILIZZARE PER COMPROVARE LA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

▼M30

A.   Disposizioni generali

1. Qualora, in virtù della convenzione, sia necessario giustificare ►M38  la posizione doganale di merci unionali ◄ , va utilizzato un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU o all'esemplare n. 4/5 del modello che figura nell'allegato I, appendice 2, della stessa convenzione. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, nelle appendici 3 e 4 dell'allegato I della convenzione DAU.

2. L'interessato deve compilare soltanto le caselle indicate nella parte superiore del formulario, alla voce «nota importante».

3. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile. Essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello.

4. Essi non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate e, se del caso, aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono esigere, se del caso, ►M38  la presentazione di un nuovo formulario ◄ .

5. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall'interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B.   Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 1

:

Dichiarazione

Nella terza sottocasella inserire, a seconda del caso, la sigla «T2L» o «T2LF».

In caso di utilizzo di formulari complementari indicare, a seconda del caso, la sigla «T2Lbis» o «T2LFbis» nella terza sottocasella della casella 1 del o dei formulari utilizzati.

Casella 2

:

Speditore/esportatore

Questa parte è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i paesi interessati (numero di identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:

— 
Vari — 99211

sia indicata in tale casella e che l'elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione.

Casella 3

:

Formulari

Indicare il numero d'ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente utilizzati.

Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2Lbis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L comprende due formulari complementari T2Lbis, numerare il documento T2L 1/3, il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3.

Casella 4

:

Distinte di carico

Indicare il numero di distinte di carico allegate.

Casella 5

:

Articoli

Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L.

Casella 14

:

Dichiarante/rappresentante

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di identità fra l'interessato e lo speditore identificato nella casella 2 indicare la menzione seguente:

— 
Speditore — 99213

Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i paesi interessati (numero di identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).

Casella 31

:

Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri — Numero del contenitore

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto del documento o, secondo il caso, la dicitura seguente:

— 
Alla rinfusa — 99212.

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; qualora la casella 33 «codice delle merci» debba essere compilata, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione.

Casella 32

:

Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari o nelle distinte di carico allegati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se il documento T2L si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».

Casella 33

:

Codice delle merci

Questa casella va compilata nei documenti T2L redatti ►M38  in un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l'indicazione del codice delle merci.

Casella 35

:

Massa lorda

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Quando un documento T2L comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.

Casella 38

:

Massa netta

Questa casella va compilata ►M38  in un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l'indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Casella 40

:

Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare la natura, il numero, la data e l'ufficio di rilascio della dichiarazione o del documento precedente sulla base del quale è redatto il T2L.

Casella 44

:

Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Questa casella va compilata ►M38  in un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono indicazioni in tale casella. Tali indicazioni devono essere riprese nel documento T2L.

Casella 54

:

Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all'uso dell'informatica, la firma originale manoscritta della persona interessata, seguita dal cognome e nome, deve figurare nel documento T2L. Se l'interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma e il cognome e nome, la propria qualifica.

C.   Codici delle versioni linguistiche delle diciture

Cfr. allegato B6, titolo III.

ALLEGATO B3

▼M38

CODICI PER COMPILAZIONE DEI FORMULARI DA UTILIZZARE PER COMPROVARE LA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

▼M30

A.   Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 33

:

Codice delle merci

Prima sottocasella

Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. ►M38  Nell'Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. ◄

Altre sottocaselle

Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

B.   Codici delle versioni linguistiche delle diciture

Cfr. allegato B6, titolo III.

ALLEGATO B4

DISTINTA DI CARICO



 

 

 

 

 

 



Numero d'ordine

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Paese di spedizione/esportazione

Massa lorda (kg)

Riservato all'amministrazione

 

 

 

 

 

(firma)

ALLEGATO B5

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DISTINTA DI CARICO

TITOLO I

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Definizione

La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche esposte nel presente allegato.

2.   Formato delle distinte di carico

2.1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.

2.2. Le distinte di carico recano:

a) 

l'intestazione «distinta di carico»;

b) 

un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

c) 

nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:

— 
numero d'ordine,
— 
marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci,
— 
paese di spedizione/esportazione,
— 
massa lorda (kg),
— 
riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intitolata «riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE

1.   Riquadro

1.1.   Parte superiore

Se la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, ►M38  il titolare del regime ◄ vi appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».

1.2.   Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2.   Colonne

2.1.   Numero d'ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2.   Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 dell'appendice III. Devono figurarvi le informazioni che nella dichiarazione di transito sono indicate nelle caselle 31 «Colli e designazione delle merci», 44 «Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni» e, eventualmente, nelle caselle 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta».

Se la distinta di carico è allegata a un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B2 e B3 dell'appendice III.

2.3.   Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

2.4.   Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 e B6 dell'appendice III).

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE DISTINTE DI CARICO

1. A una stessa dichiarazione di transito non possono essere allegati una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari.

2. In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Numero dell'articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d'ordine e alla sigla delle diverse distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.

3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello ►M38  degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce ◄ .

4. All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando ad un formulario utilizzato per la procedura T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito ►M38  dal titolare del regime ◄ ; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

ALLEGATO B6

ISTRUZIONI SULL'IMPIEGO DEI FORMULARI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

TITOLO I

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Descrizione generale

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 22 dell'appendice I, il formulario figurante nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU deve essere utilizzato per vincolare le merci al regime di transito comune conformemente all'allegato II, appendice 3, titolo I, della convenzione DAU.

Ove la normativa renda necessario fare copie supplementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione o dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'appendice I), ►M38  il titolare del regime ◄ può utilizzare a tale scopo e in funzione della necessità esemplari supplementari o fotocopie di tali esemplari.

Tali esemplari supplementari o fotocopie devono essere firmati ►M38  dal titolare del regime ◄ , presentati alle autorità competenti e vistati da queste ultime nelle stesse condizioni del documento unico. Fatte salve menzioni particolari previste dalla normativa, essi sono identificati come «copie» e accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, purché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti da tali autorità.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE CASELLE

I.   Formalità da espletare nel paese di partenza

Casella 1

:

Dichiarazione

Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni:

1) 

merci destinate a circolare sotto la procedura T2: T2 o T2F;

2) 

merci destinate a circolare sotto la procedura T1: T1;

3) 

spedizioni di cui ►M38  all'articolo 28 ◄ dell'appendice I: T.

In questo caso lo spazio lasciato libero dopo la lettera T deve essere barrato.

▼M38

T1

Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2F

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 6 ), o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 7 ) e un paese di transito comune.

▼M30

Casella 2

:

Speditore/esportatore

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (numero di identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).

In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:

— 
Vari — 99211

sia indicata in tale casella e che l'elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito.

Casella 3

:

Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo e il numero totale dei fascicoli di formulari e formulari complementari utilizzati. Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 ed il secondo formulario complementare con 3/3.

Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla nella casella 3 ed apporre un «1» nella casella 5.

Se, invece di un fascicolo di otto esemplari, ne vengono utilizzati due di quattro esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.

Casella 4

:

Numero di distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi commerciali autorizzati dalle autorità competenti.

Casella 5

:

Articoli

Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito.

Casella 6

:

Totale dei colli

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto.

Casella 8

:

Destinatario

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della o delle persone o società a cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura prevista alla casella 2 e far accludere alla dichiarazione di transito l'elenco dei destinatari.

Le parti contraenti possono consentire che tale casella non sia compilata quando il destinatario è stabilito al di fuori del loro territorio.

In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero di identificazione.

Casella 15

:

Paese di spedizione/esportazione

Casella 15a

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Casella 17

:

Paese di destinazione

Casella 17a

Indicare il nome del paese interessato.

Casella 18

:

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare l'identità, per esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione ►M38  all'ufficio doganale di partenza ◄ , seguita dalla nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Ad esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare ►M38  il titolare del regime ◄ a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d'immatricolazione o la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.

Negli altri casi l'indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.

Casella 19

:

Contenitore (Ctr)

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Casella 21

:

Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera

Per quanto riguarda l'identità, la compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

È invece obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.

Il numero di immatricolazione o la nazionalità non vengono tuttavia indicati quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi la sua identità, precisando ad esempio il numero d'immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l'uso al momento del passaggio della frontiera all'uscita della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ , e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime comune di transito.

In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.

Casella 25

:

Modo di trasporto alla frontiera

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ .

Casella 27

:

Luogo di carico

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare il luogo di carico delle merci quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo attivo di trasporto sul quale le merci devono attraversare la frontiera della parte contraente in cui è situato ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ .

Casella 31

:

Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri — Numero (numeri) del contenitore (dei contenitori) — Quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, apporre la dicitura seguente:

— 
Alla rinfusa — 99212

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; se è necessario compilare la casella 33 «Codice delle merci», la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione.

Casella 32

:

Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».

Casella 33

:

Codice delle merci

Questa casella va completata se:

— 
la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, oppure

▼M38

— 
la convenzione specifica che il suo uso è obbligatorio.

▼M30

Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.

Questa casella va compilata anche nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse ►M38  in un paese di transito comune ◄ solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l'indicazione del codice delle merci.

Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.

Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.

Casella 35

:

Massa lorda

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Quando la dichiarazione comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.

Casella 38

:

Massa netta

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Casella 40

:

Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare il riferimento ►M38  del regime doganale ◄ precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che la dicitura seguente figuri in tale casella e che l'elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito:

— 
Vari — 99211

Casella 44

:

Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni

▼M38

Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata.

▼M30

Casella 50

:

Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo ►M38  del titolare del regime ◄ e l'eventuale numero di identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma ►M38  per il titolare del regime ◄ .

Fatte salve le eventuali disposizioni particolari relative ►M38  all'uso del sistema di transito elettronico ◄ , l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare che viene conservato ►M38  all'ufficio doganale di partenza ◄ . Se l'interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica.

Casella 51

:

Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, ►M38  l'ufficio doganale di uscita ◄ attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. ►M38  Gli uffici doganali di passaggio ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre, dopo il nome dell'ufficio, il codice del paese interessato.

Casella 52

:

Garanzia

Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del certificato di garanzia isolata e, se del caso, ►M38  l'ufficio doganale di garanzia ◄ .

Se la garanzia globale, l'esonero dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sono validi per tutte le parti contraenti, indicare dopo «non valida per» la o le parti contraenti interessate servendosi dei codici previsti a tale scopo.

Casella 53

:

Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio a cui le merci devono essere presentate per porre termine all'operazione di transito. ►M38  Gli uffici doganali di destinazione ◄ figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito Europa).

Dopo il nome dell'ufficio indicare il codice del paese interessato.

II.   Formalità da espletare durante il percorso

Tra il momento in cui le merci lasciano ►M38  l'ufficio doganale di partenza ◄ e quello in cui arrivano ►M38  all'ufficio doganale di destinazione ◄ può accadere che si renda necessario aggiungere alcuni dati sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci. Tali dati riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate mano a mano che si svolgono le operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare a mano in modo leggibile. In tal caso, gli esemplari devono essere compilati a penna e in stampatello.

I dati si riferiscono alle caselle seguenti:

— 
Trasbordi: riempire la casella 55

Casella 55

:

Trasbordi

Le prime tre righe di tale casella devono essere riempite dal vettore se, nel corso dell'operazione in questione, le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti del paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.

Quando ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, tali autorità appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito.

— 
Altri incidenti di percorso: riempire la casella 56

Casella 56

:

Altri incidenti durante il trasporto

La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso il visto delle autorità competenti non è necessario.

TITOLO III

TABELLA DELLE VERSIONI LINGUISTICHE E DEI RELATIVI CODICI



▼M36

▼M30

Versioni linguistiche delle diciture

Codici

— BG

Ограничена валидност

Validità limitata — 99200

— CS

Omezená platnost

— DA

Begrænset gyldighed

— DE

Beschränkte Geltung

— EE

Piiratud kehtivus

— EL

Περιορισμένη ισχύς

— ES

Validez limitada

— FR

Validité limitée

▼M34

— HR

Valjanost ograničena

▼M30

— IT

Validità limitata

— LV

Ierobežots derīgums

— LT

Galiojimas apribotas

— HU

Korlátozott érvényű

▼M36

—  ►M41  MK ◄

Ограничено важење

▼M30

— MT

Validità limitata

— NL

Beperkte geldigheid

— PL

Ograniczona ważność

— PT

Validade limitada

— RO

Validitate limitată

▼M37

— RS

Ограничена важност

▼M30

— SL

Omejena veljavnost

— SK

Obmedzená platnosť

— FI

Voimassa rajoitetusti

— SV

Begränsad giltighet

— EN

Limited validity

▼M34 —————

▼M30

— IS

Takmarkað gildissvið

— NO

Begrenset gyldighet

▼M33

— TR

Sınırlı Geçerli

▼M44

— UA

Дiя обмежена

▼M30

— BG

Освободено

Dispensa — 99201

— CS

Osvobození

— DA

Fritaget

— DE

Befreiung

— EE

Loobumine

— EL

Απαλλαγή

— ES

Dispensa

— FR

Dispense

▼M34

— HR

Oslobođeno

▼M30

— IT

Dispensa

— LV

Derīgs bez zīmoga

— LT

Leista neplombuoti

— HU

Mentesség

▼M36

— MK (1)

Изземање

▼M30

— MT

Tneħħija

— NL

Vrijstelling

— PL

Zwolnienie

— PT

Dispensa

— RO

Dispensă

▼M37

— RS

Ослобођење

▼M30

— SL

Opustitev

— SK

Oslobodenie

— FI

Vapautettu

— SV

Befrielse

— EN

Waiver

▼M34 —————

▼M30

— IS

Undanþegið

— NO

Fritak

▼M33

— TR

Vazgeçme

▼M44

— UA

Звiльнення

▼M30

— BG

Алтернативно доказателство

Prova alternativa — 99202

— CS

Alternativní důkaz

— DA

Alternativt bevis

— DE

Alternativnachweis

— EE

Alternatiivsed tõendid

— EL

Εναλλακτική απόδειξη

— ES

Prueba alternativa

— FR

Preuve alternative

▼M34

— HR

Alternativni dokaz

▼M30

— IT

Prova alternativa

— LV

Alternatīvs pierādījums

— LT

Alternatyvusis įrodymas

— HU

Alternatív igazolás

▼M36

— MK (1)

Алтернативен доказ

▼M30

— MT

Prova alternattiva

— NL

Alternatief bewijs

— PL

Alternatywny dowód

— PT

Prova alternativa

— RO

Probă alternativă

▼M37

— RS

Алтернативни доказ

▼M30

— SL

Alternativno dokazilo

— SK

Alternatívny dôkaz

— FI

Vaihtoehtoinen todiste

— SV

Alternativt bevis

— EN

Alternative proof

▼M34 —————

▼M30

— IS

Önnur sönnun

— NO

Alternativt bevis

▼M33

— TR

Alternatif Kanıt

▼M44

— UA

Альтернативне пiдтвердження

▼M30

— BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e paese) — 99203

— CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …..(název a země)

— DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

— DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

— EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)

— EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

— ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

— FR

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

▼M34

— HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja)

▼M30

— IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

— LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

— LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

— HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

▼M36

— MK (1)

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

▼M30

— MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

— NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

— PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

— PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

— RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume și țara)

▼M37

— RS

Разлике: царински орган којем је предата роба …(назив и земља)

▼M30

— SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

— SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).

— FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

— SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

— EN

Differences: office where goods were presented …… (name and country)

▼M34 —————

▼M30

— IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)

— NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)

▼M33

— TR

Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)

▼M44

— UA

Розбiжностi: митниця, де товари були пред'явленi … (назва i країна)

▼M30

— BG

Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Uscita da ………..soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... — 99204

— CS

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA

Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

— DE

Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE

Väljumine .................. on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr..

— EL

Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES

Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

— FR

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...

▼M34

— HR

Izlaz iz…….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br…

▼M30

— IT

Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

— LV

Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,

— LT

Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU

A kilépés………. területéről a ...rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

▼M36

— MK (1)

Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….

▼M30

— MT

Ħruġ mill-................... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

— NL

Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

— PL

Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT

Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ...

— RO

Ieșire din....... supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

▼M37

— RS

Излаз из …подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

▼M30

— SL

Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …

— SK

Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

— FI

…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV

Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...

— EN

Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

▼M34 —————

▼M30

— IS

Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….

— NO

Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

▼M33

— TR

Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

▼M44

— UA

Вибуття iз … з урахуванням обмежень та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення № …

▼M38 —————

▼M30

— BG

Одобрен изпращач

Speditore autorizzato — 99206

— CS

Schválený odesílatel

— DA

Godkendt afsender

— DE

Zugelassener Versender

— EE

Volitatud kaubasaatja

— EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES

Expedidor autorizado

— FR

Expéditeur agréé

▼M34

— HR

Ovlašteni pošiljatelj

▼M30

— IT

Speditore autorizzato

— LV

Atzītais nosūtītājs

— LT

Įgaliotas siuntėjas

— HU

Engedélyezett feladó

▼M36

— MK (1)

Овластен испраќач

▼M30

— MT

Awtorizzat li jibgħat

— NL

Toegelaten afzender

— PL

Upoważniony nadawca

— PT

Expedidor autorizado

— RO

Expeditor agreat

▼M37

— RS

Овлашћени пошиљалац

▼M30

— SL

Pooblaščeni pošiljatelj

— SK

Schválený odosielateľ

— FI

Valtuutettu lähettäjä

— SV

Godkänd avsändare

— EN

Authorised consignor

▼M34 —————

▼M30

— IS

Viðurkenndur sendandi

— NO

Autorisert avsender

▼M33

— TR

İzinli Gönderici

▼M44

— UA

Авторизований вантажовiдправник

▼M30

— BG

Освободен от подпис

Dispensa dalla firma — 99207

— CS

Podpis se nevyžaduje

— DA

Fritaget for underskrift

— DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE

Allkirjanõudest loobutud

— EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES

Dispensa de firma

— FR

Dispense de signature

▼M34

— HR

Oslobođeno potpisa

▼M30

— IT

Dispensa dalla firma

— LV

Derīgs bez paraksta

— LT

Leista nepasirašyti

— HU

Aláírás alól mentesítve

▼M36

— MK (1)

Изземање од потпис

▼M30

— MT

Firma mhux meħtieġa

— NL

Van ondertekening vrijgesteld

— PL

Zwolniony ze składania podpisu

— PT

Dispensada a assinatura

— RO

Dispensă de semnătură

▼M37

— RS

Ослобођено од потписа

▼M30

— SL

Opustitev podpisa

— SK

Oslobodenie od podpisu

— FI

Vapautettu allekirjoituksesta

— SV

Befrielse från underskrift

— EN

Signature waived

▼M34 —————

▼M30

— IS

Undanþegið undirskrift

— NO

Fritatt for underskrift

▼M33

— TR

İmzadan Vazgeçme

▼M44

— UA

Звiльнено вiд пiдпису

▼M30

— BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208

— CS

ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

— DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

▼M34

— HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

▼M30

— IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

▼M36

— MK (1)

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

▼M30

— MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

▼M37

— RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

▼M30

— SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

▼M34 —————

▼M30

— IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

— NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI.

▼M33

— TR

KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMIȘTIR

▼M44

— UA

ЗАГАЛЬНА ГАРАНТIЯ ЗАБОРОНЕНА

▼M30

— BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209

— CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR

UTILISATION NON LIMITEE

▼M34

— HR

NEOGRANIČENA UPORABA

▼M30

— IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

▼M36

— MK (1)

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

▼M30

— MT

UŻU MHUX RISTRETT

— NL

GEBRUIK ONBEPERKT

— PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

▼M37

— RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

▼M30

— SL

NEOMEJENA UPORABA

— SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN

UNRESTRICTED USE

▼M34 —————

▼M30

— IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

— NO

UBEGRENSET BRUK

▼M33

— TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

▼M44

— UA

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

▼M30

— BG

Издаден впоследствие

Rilasciato a posteriori — 99210

— CS

Vystaveno dodatečně

— DA

Udstedt efterfølgende

— DE

Nachträglich ausgestellt

— EE

Välja antud tagasiulatuvalt

— EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

— ES

Expedido a posteriori

— FR

Délivré a posteriori

▼M34

— HR

Izdano naknadno

▼M30

— IT

Rilasciato a posteriori

— LV

Izsniegts retrospektīvi

— LT

Retrospektyvusis išdavimas

— HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

▼M36

— MK (1)

Дополнително издадено

▼M30

— MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

— NL

Achteraf afgegeven

— PL

Wystawione retrospektywnie

— PT

Emitido a posteriori

— RO

Eliberat ulterior

▼M37

— RS

Накнадно издато

▼M30

— SL

Izdano naknadno

— SK

Vyhotovené dodatočne

— FI

Annettu jälkikäteen

— SV

Utfärdat i efterhand

— EN

Issued retroactively

▼M34 —————

▼M30

— IS

Útgefið eftir á

— NO

Utstedt i etterhånd

▼M33

— TR

Sonradan Düzenlenmiștir

▼M44

— UA

Видано згодом

▼M30

— BG

Разни

Vari — 99211

— CS

Různí

— DA

Diverse

— DE

Verschiedene

— EE

Erinevad

— EL

Διάφορα

— ES

Varios

— FR

Divers

▼M34

— HR

Razni

▼M30

— IT

Vari

— LV

Dažādi

— LT

Įvairūs

— HU

Többféle

▼M36

— MK (1)

Различни

▼M30

— MT

Diversi

— NL

Diverse

— PL

Różne

— PT

Diversos

— RO

Diverse

▼M37

— RS

Разно

▼M30

— SL

Razno

— SK

Rôzni

— FI

Useita

— SV

Flera

— EN

Various

▼M34 —————

▼M30

— IS

Ýmis

— NO

Diverse

▼M33

— TR

Çeșitli

▼M44

— UA

Рiзне

▼M30

— BG

Насипно

Alla rinfusa — 99212

— CS

Volně loženo

— DA

Bulk

— DE

Lose

— EE

Pakendamata

— EL

Χύμα

— ES

A granel

— FR

Vrac

▼M34

— HR

Rasuto

▼M30

— IT

Alla rinfusa

— LV

Berams

— LT

Nesupakuota

— HU

Ömlesztett

▼M36

— MK (1)

Рефус

▼M30

— MT

Bil-kwantitá

— NL

Los gestort

— PL

Luzem

— PT

A granel

— RO

Vrac

▼M37

— RS

Расуто

▼M30

— SL

Razsuto

— SK

Voľne

— FI

Irtotavaraa

— SV

Bulk

— EN

Bulk

▼M34 —————

▼M30

— IS

Vara í lausu

— NO

Bulk

▼M33

— TR

Dökme

▼M44

— UA

Навалювальний вантаж

▼M30

— BG

Изпращач

Speditore — 99213

— CS

Odesílatel

— DA

Afsender

— DE

Versender

— EE

Saatja

— EL

Αποστολέας

— ES

Expedidor

— FR

Expéditeur

▼M34

— HR

Pošiljatelj

▼M30

— IT

Speditore

— LV

Nosūtītājs

— LT

Siuntėjas

— HU

Feladó

▼M36

— MK (1)

Испраќач

▼M30

— MT

Min jikkonsenja

— NL

Afzender

— PL

Nadawca

— PT

Expedidor

— RO

Expeditor

▼M37

— RS

Пошиљалац

▼M30

— SL

Pošiljatelj

— SK

Odosielateľ

— FI

Lähettäjä

— SV

Avsändare

— EN

Consignor

▼M34 —————

▼M30

— IS

Sendandi

— NO

Avsender

▼M33

— TR

Gönderici

▼M44

— UA

Вантажовiдправник

▼M30

(1)   

Codice provvisorio, che non incide sulla denominazione definitiva del paese attribuita a seguito della conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

TITOLO IV

OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI COMPLEMENTARI

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguarda più di un articolo (cfr. casella 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.

B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

— 
la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione,
— 
la compilazione delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell'allegato I, appendice 3, della convenzione DAU è facoltativa per le parti contraenti e dovrebbe comportare solo il nome e l'eventuale numero di identificazione della persona interessata.

C. Se vengono utilizzati formulari complementari:

— 
le caselle «colli e designazione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedirne la successiva utilizzazione,
— 
le caselle 32 «Numero dell'articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d'ordine e alla sigla dei diversi formulari complementari è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.

▼M38

ALLEGATO B7

MODELLI DI TIMBRI UTILIZZATI PER LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA

1.   Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI

TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL

(Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

2.   Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA

TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL

(Data/ora)

(dimensioni: 26 × 59 mm)

ALLEGATO B8

TC 10 — AVVISO DI PASSAGGIO

image

ALLEGATO B9

MODELLO DI TIMBRO SPECIALE UTILIZZATO DA UNO SPEDITORE AUTORIZZATO



1

2

3

4

5

6

(dimensioni: 55 × 25 mm)

1. Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese

2. Numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza

3. Numero della dichiarazione

4. Data

5. Speditore autorizzato

6. Numero di autorizzazione

ALLEGATO B10

TC 11 — RICEVUTA

image

▼M30

ALLEGATO B11

ETICHETTA

(transito per ferrovia)

image

▼M38 —————

▼M44

ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 8 )…

residente a ( 9 )

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 10 ) ( 11 ), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 12 ), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ( 13 ):

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti ( 14 ), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto dell’operazione doganale seguente ( 15 ):

Descrizione delle merci:

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 16 ) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a…, il. …

(Firma) ( 17 )

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di…

Impegno del fideiussore accettato il … a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea

n. … del…

… ( 18 )

(Timbro e firma)

ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 19 )

residente a ( 20 )

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 21 ), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 22 ) per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000  EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000  EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 23 ) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a…

il…

(Firma) ( 24 )

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il …

(Timbro e firma)

▼M38

ALLEGATO C3

CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA

image

Requisiti tecnici applicabili ai certificati

Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m 2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

▼M44

ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) ( 25 )

residente a ( 26 )

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 27 ) ( 28 ), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 29 ), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ( 30 )

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti ( 31 ) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

a) 

che rappresenta il 100/50/30 % ( 32 ) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

e

b) 

che rappresenta il 100/30 % (32)  della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

1 bis. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ( 33 ):

a) 

custodia temporanea – …,

b) 

regime di transito unionale/regime di transito comune – …,

c) 

regime di deposito doganale – …,

d) 

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione – …,

e) 

regime di perfezionamento attivo – …,

f) 

regime di uso finale – …,

g) 

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….

1 ter. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (33) :

a) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento – …,

b) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento – …,

c) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – …,

d) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – …,

e) 

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione – …,

f) 

regime di uso finale – … ( 34 ),

g) 

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 35 ) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:



Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a…

il…

(Firma) ( 36 )

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il

(Timbro e firma)

▼M38

ALLEGATO C5

CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

Recto



1.  Valido fino al

Giorno

Mese

Anno

2.  Numero

3.  Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

 

4.  Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

 

5.  Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)

 

6.  Importo di riferimento

Codice valuta

In cifre:

In lettere:

7.  L'ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

UNIONE EUROPEA, ISLANDA — ►M41  MACEDONIA DEL NORD ◄ — NORVEGIA — SERBIA — SVIZZERA — TURCHIA — ►M44  UCRAINA —  ◄ ►M40  REGNO UNITO (*2)  ◄ — ANDORRA (*1) — SAN MARINO (*1)

8.  Menzioni particolari

9.  Termine di validità prorogato fino al

gg/mm/aa compreso

 

Fatto

a …

il …

(luogo)

(data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

Fatto

a …

il …

(luogo)

(data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

(*1)   

Solo per le operazioni di transito unionale

►M42  (*2)   

Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia.

 ◄

Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime



11.  Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12.  Firma del titolare del regime (*1)

11.  Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12.  Firma del titolare del regime (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

ALLEGATO C6

CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

TC33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

Recto



1.  Valido fino al

Giorno

Mese

Anno

2.  Numero

3.  Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)

 

4.  Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)

 

5.  Importo di riferimento

Codice valuta

In cifre:

In lettere:

6.  L'ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

UNIONE EUROPEA, ISLANDA — ►M41  MACEDONIA DEL NORD ◄ — NORVEGIA — SERBIA — SVIZZERA — TURCHIA — ►M44  UCRAINA —  ◄ ►M40  REGNO UNITO (*2)  ◄ — ANDORRA (*1) — SAN MARINO (*1)

7.  Menzioni particolari

8.  Termine di validità prorogato fino al

gg/mm/aa

compreso

 

Fatto

a …

il …

(luogo)

(data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

Fatto

a …

il …

(luogo)

(data)

(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)

(*1)   

Solo per le operazioni di transito unionale

►M42  (*2)   

Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia.

 ◄

Verso

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime



10.  Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11.  Firma del titolare del regime (*1)

10.  Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11.  Firma del titolare del regime (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

▼M30

ALLEGATO C7

ISTRUZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI DI GARANZIA GLOBALE E DI ESONERO DALLA GARANZIA

1.   Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1. Codice valuta

I vari paesi indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2. Menzioni particolari

▼M39 —————

▼M30

►M39  ————— ◄  Se ►M38  il titolare del regime ◄ si è impegnato a presentare la dichiarazione di transito presso ►M39  un unico ufficio doganale di partenza ◄ , la denominazione di detto ufficio è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3. Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga del periodo di validità del certificato, ►M38  l'ufficio doganale di garanzia ◄ compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2.   Menzioni da apportare sul verso dei certificati — persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito

2.1. Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso ►M38  il titolare del regime ◄ designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. ►M38  Il titolare del regime ◄ deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. ►M38  Il titolare del regime ◄ ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2.  ►M38  Il titolare del regime ◄ può annullare in qualsiasi momento l'iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

2.3. La persona che figura sul verso di un certificato presentato a ►M38  un ufficio doganale di partenza ◄ è il rappresentante autorizzato ►M38  del titolare del regime ◄ .

3.   Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale

Le modalità e diciture figurano nell'allegato IV, punto 4, dell'appendice I.

▼M39

APPENDICE III bis

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI

Articolo 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI

Articolo 2

Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all'articolo 25 dell'appendice I contiene i dati specificati ►M43  nell'allegato A1 bis ◄ ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui ►M43  a tale allegato ◄ .

Articolo 3

Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A3 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4 bis.

Articolo 4

Elenco degli articoli

L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A5 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6 bis.

TITOLO II

FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

— 
LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,
— 
LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,
— 
LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO

Articolo 5

1.  
I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.
2.  
I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.
3.  

I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

a) 

per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;

b) 

per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

4.  

I formulari sono compilati ed utilizzati:

a) 

come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B2;

b) 

come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e B3.

Articolo 6

1.  
I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
2.  
Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO UNIONALE». I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un'altra parte contraente.

TITOLO III

FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Articolo 7

Distinte di carico

1.  
I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B4 ►M43  dell'appendice III ◄ . Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui ►M43  all'allegato B5 dell'appendice III bis ◄ .
2.  
I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
3.  
Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Articolo 8

Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 dell'appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B8 ►M43  dell'appendice III ◄ .

Articolo 9

Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B10 ►M43  dell'appendice III ◄ .

Articolo 10

Garanzia isolata

1.  
I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell'allegato C3 ►M43  dell'appendice III ◄ .
2.  
I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
3.  
Il formato è di 148 × 105 mm.
4.  
I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.
5.  
La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

Articolo 11

Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

1.  
I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «certificati», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6 ►M43  dell'appendice III ◄ . Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato C7 ►M43  di tale appendice ◄ .
2.  

I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

— 
di colore verde per i certificati di garanzia, e
— 
di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
3.  
Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
4.  
È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

Articolo 12

Disposizioni comuni al titolo III

1.  
I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
2.  
I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
3.  
Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.
4.  
La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.
5.  
I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.
6.  
Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

▼M43

ALLEGATO A1 bis

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

REQUISITI IN MATERIA DI DATI

CAPO I

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1) I dati, i formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito e i formati dei dati sono stabiliti nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo II. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

I dati sono elencati nell'ordine del numero del dato.

3) I simboli «A», «B» o «C» nella tabella del titolo II non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Ad esempio il dato 1809057000 codice della nomenclatura combinata (status «A») sarà raccolto se richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

Possono essere integrati da condizioni o chiarimenti elencati nelle note numerate relative ai requisiti in materia di dati di cui al capo II, titolo II, e nelle note del titolo III.

4) Lasciando del tutto impregiudicato l'obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l'articolo 29 dell'appendice I, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito sarà basato sulle informazioni in possesso dell'operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.

5) Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui al presente allegato assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo III o i codici nazionali, ove previsti.

6) I codici nazionali possono essere utilizzati dai paesi per i dati 1201000000 Documento precedente (sottodato 1201005000 Unità di misura e qualificatore), 1202000000 Menzioni speciali (sottodato 1202008000 Codice), 1203000000 Documento giustificativo (sottodato 1203002000 Tipo), 1204000000 Riferimento complementare (sottodato 1204002000 Tipo), certificati e autorizzazioni.

Gli Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

7) Cardinalità massime per ciascun regime di transito:

D

1x

MC

1x (per intestazione della dichiarazione)

HC

999x (per MC per il transito)

HI

9,999x (per HC)

8) Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici definiti nelle norme internazionali o negli atti giuridici delle parti contraenti:



 

Nome abbreviato

Fonte

Definizione

1.

Codice del tipo di imballaggio

Raccomandazione 21 dell'UN/ECE

Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE

2.

Codice valuta

ISO 4217

Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217

3.

Codice paese

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice «XI».

4.

UN/LOCODE

Raccomandazione 16 dell'UNECE

UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE

6.

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto

Raccomandazione 28 dell'UNECE

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE

9.

Codici CUS

ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)

Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

9) I codici specificati nel titolo III che si possono trovare nella banca dati TARIC sono definiti di comune accordo con le parti contraenti.

CAPO II

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne



Colonne

Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale di merci unionali

Base giuridica

Numero del dato

Numero d'ordine assegnato al dato in questione

 

Vecchio numero della casella

Numero della casella nell'ALLEGATO B6 dell'appendice III quale stabilito dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 16 giugno 2008.

 

Denominazione del dato/della categoria

Denominazione del dato/della categoria in questione

 

Denominazione del sottodato/della sottocategoria

Denominazione del sottodato/della sottocategoria in questione

 

Denominazione del sottodato

Denominazione del sottodato in questione

 

D1

Dichiarazione di transito

Articoli 25 e 26 dell'appendice I

D2

Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera i), dell'appendice I

D3

Transito – Uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (trasporto aereo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I

D4

Notifica di presentazione in relazione alla dichiarazione di transito presentata prima della presentazione delle merci

Articolo 29 bis dell'appendice I

D

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione di transito

 

MC

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione master

 

HC

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione house

 

HI

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di articolo della spedizione house

 

Formato

Tipo e lunghezza del dato

 

Codici nel titolo III

Indica se nel titolo III sono presenti note complementari sul formato e sui codici.

 

Sezione 2

Titoli delle colonne



Gruppo

Titolo del gruppo

Gruppo 11

Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Gruppo 12

Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Gruppo 13

Parti

Gruppo 16

Luoghi/Paesi/Regioni

Gruppo 17

Uffici doganali

Gruppo 18

Identificazione delle merci

Gruppo 19

Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Gruppo 99

Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3

Simboli nelle colonne Dichiarazione



Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatori: dati richiesti da tutti i paesi, fatta salva la nota introduttiva 3.

B

A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione degli operatori economici: dati che gli operatori economici possono fornire ma che i paesi non possono esigere. Se un operatore economico decide di fornire le informazioni, devono essere dichiarati tutti i sottodati richiesti.

Se il simbolo «C» è utilizzato per un dato/una categoria di dati, tutti i sottodati/tutte le sottocategorie di dati appartenenti a tale dato/categoria di dati sono obbligatori qualora il dichiarante decida di fornire le informazioni, salvo diversa indicazione del titolo II, capo I.

D

Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito.

I dati del livello della dichiarazione contengono informazioni che si applicano all'intera dichiarazione.

MC

Dato richiesto al livello di spedizione master.

I dati del livello della spedizione master contengono informazioni che si applicano a un contratto di trasporto emesso da un vettore e da un contraente diretto. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni master nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HC

Dato richiesto al livello di spedizione house.

I dati del livello di spedizione house contengono informazioni applicabili al contratto di trasporto di livello più basso rilasciato da uno spedizioniere, da un vettore comune che non utilizza navi o aeromobili o da un suo agente o da un operatore postale. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni house nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HI

Dato richiesto a livello di articolo della spedizione house.

Il livello di articolo della spedizione house è un sottolivello rispetto al livello della spedizione house. I dati del livello di articolo della spedizione house contengono informazioni provenienti da diverse voci del documento di trasporto indicato nella spedizione house. Queste informazioni a livello di articolo sono applicabili nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

Sezione 4

Simboli nella colonna Formato

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

TITOLO II

TABELLA DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

CAPO I

Tabella



Numero del dato

Vecchio numero della casella

Numero della casella

Denominazione del dato/della categoria

Denominazione del sottodato/della sottocategoria

Denominazione del sottodato

Dichiarazione

Cardinalità

Formato

Codici nel titolo III

D1

D2

D3

D4

D

MC

HC

HI

 

 

Gruppo11-Informazionidelmessaggio(inclusiicodicideiregimi)

1101000000

1

Tipo di dichiarazione

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

1x

an..5

Y

D

HI

D

HI

D

HI

 

1102000000

Nuovo

Tipo di dichiarazione supplementare

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

a1

Y

D

D

D

 

1103000000

32

Numero di articolo

 

 

A

A

 

 

 

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

 

 

1107000000

Nuovo

Garanzia

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

Y

D

D

 

 

1108000000

Nuovo

Indicatore di serie di dati ridotta

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

Y

D

D

 

 

Gruppo12-Riferimentiamessaggi,documenti,certificatieautorizzazioni

1201000000

40

Documento precedente

 

 

A

A

A

 

 

9999x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..70

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201002000

 

 

Tipo

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an4

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201003000

 

 

Tipo di colli

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..2

Y

HI

HI

HI

 

1201004000

 

 

Numero di colli

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

1201005000

 

 

Unità di misura e qualificatore

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..4

Y

HI

HI

HI

 

1201006000

 

 

Quantità

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

HI

HI

 

1201007000

 

 

Identificatore dell'articolo

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

HI

 

1201079000

 

 

Menzioni speciali

 

C

C

 

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

1202000000

44

Informazioni supplementari

 

 

C

C

C

 

 

99x

 

99x

 

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1202008000

 

 

Codice

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an5

Y

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1202009000

 

 

Testo

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an..512

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203000000

44

Documento giustificativo

 

 

A

A

A

 

 

99x

 

99x

 

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an..70

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203002000

 

 

Tipo

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an4

Y

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203013000

 

 

Numero di riga dell'articolo nel documento

 

C

C

C

 

 

1x

 

1x

n..5

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203079000

 

 

Menzioni speciali

 

C

 

 

 

 

1x

 

1x

an..35

N

MC

HI

 

 

 

1204000000

44

Nuovo

Riferimento aggiuntivo

 

 

A

A

A

 

 

99x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1204001000

 

 

Numero di riferimento

 

C

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1204002000

 

 

Tipo

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an4

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1205000000

44

Nuovo

Documenti di trasporto

 

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

99x

99x

 

 

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1205001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1205002000

 

 

Tipo

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an4

Y

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1208000000

 

Numero di riferimento/UCR

 

 

C

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1209000000

Nuovo

LRN (Numero di riferimento locale)

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..22

N

D

D

D

D

1212000000

44

Nuovo

Autorizzazione

 

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1212001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1212002000

 

 

Tipo

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..4

Y

D

D

D

 

Gruppo13–Parti

1302000000

2

Speditore

 

 

C

 

 

 

 

1x

1x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302016000

 

 

Nome

 

A

[6]

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302017000

2 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..17

Y

MC

HC

 

 

 

1302018000

 

 

Indirizzo

 

A

[6]

 

 

 

 

1x

1x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302018019

 

 

 

Via e numero civico

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302018020

 

 

 

Paese

A

 

 

 

 

1x

1x

 

a2

Y

MC

HC

 

 

 

1302018021

 

 

 

Codice postale

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..17

N

MC

HC

 

 

 

1302018022

 

 

 

Città

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

 

 

 

1302074000

 

 

Persona di contatto

 

C

 

 

 

 

9x

9x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302074016

 

 

 

Nome

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302074075

 

 

 

Numero di telefono

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

 

 

 

1302074076

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..256

N

MC

HC

 

 

 

1303000000

8

Destinatario

 

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303016000

 

 

Nome

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303017000

8 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

1x

1x

1x

an..17

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018000

 

 

Indirizzo

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

 

1x

1x

1x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018019

 

 

 

Via e numero civico

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018020

 

 

 

Paese

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a2

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018021

 

 

 

Codice postale

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..17

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018022

 

 

 

Città

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1306000000

14

Rappresentante

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1306017000

4 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..17

Y

D

D

D

D

1306030000

14

 

Status

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

n1

Y

D

D

D

D

1306074000

 

 

Persona di contatto

 

C

C

C

C

9x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1306074016

 

 

 

Nome

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

D

1306074075

 

 

 

Numero di telefono

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

D

1306074076

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..256

N

D

D

D

D

1307000000

50

Titolare del regime di transito

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1307016000

 

 

Nome

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307017000

50 (n.)

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..17

Y

D

D

D

D

1307018000

 

 

Indirizzo

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1307018019

 

 

 

Via e numero civico

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307018020

 

 

 

Paese

A

A

A

 

1x

 

 

 

a2

Y

D

D

D

 

1307018021

 

 

 

Codice postale

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..17

N

D

D

D

 

1307018022

 

 

 

Città

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1307074000

 

 

Persona di contatto

 

C

C

C

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1307074016

 

 

 

Nome

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307074075

 

 

 

Numero di telefono

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1307074076

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..256

N

D

D

D

 

1314000000

44

Attore supplementare della catena di approvvigionamento

 

 

C

C

C

 

 

99x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1314017000

 

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..17

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1314031000

 

 

Ruolo

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a..3

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

Gruppo16-Luoghi/Paesi/Regioni

1603000000

17 a

Paese di destinazione

 

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a2

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1606000000

15

Paese di spedizione

 

 

A

C

 

 

 

1x

1x

1x

a2

Y

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

1612000000

Nuovo

Paese di transito della spedizione

 

 

A

A

 

 

 

99x

 

 

 

N

MC

MC

 

 

1612020000

 

 

Paese

 

A

A

 

 

 

1x

 

 

a2

Y

MC

MC

 

 

1613000000

27

Luogo di carico

 

 

B

[61]

B

B

B

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1613020000

 

 

Paese

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

Y

MC

MC

MC

MC

1613036000

 

 

UN/LOCODE

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

Y

MC

MC

MC

MC

1613037000

 

 

Luogo

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615000000

30

Ubicazione delle merci

 

 

A

[75]

A

[75]

A

[75]

A

[75]

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615036000

 

 

UN/LOCODE

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

Y

MC

MC

MC

MC

1615045000

 

 

Tipo di ubicazione

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a1

Y

MC

MC

MC

MC

1615046000

 

 

Qualificatore dell'identificazione

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a1

Y

MC

MC

MC

MC

1615047000

 

 

Ufficio doganale

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615047001

 

 

 

Numero di riferimento

A

A

A

A

 

1x

 

 

an8

Y

MC

MC

MC

MC

1615048000

 

 

GNSS

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615048049

 

 

 

Latitudine

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615048050

 

 

 

Longitudine

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615051000

 

 

Operatore economico

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615051017

 

 

 

Numero di identificazione

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

Y

MC

MC

MC

MC

1615052000

 

 

Numero di autorizzazione

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615053000

 

 

Identificativo supplementare

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..4

N

MC

MC

MC

MC

1615018000

 

 

Indirizzo

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615018019

 

 

 

Via e numero civico

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..70

N

MC

MC

MC

MC

1615018020

 

 

 

Paese

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

Y

MC

MC

MC

MC

1615018021

 

 

 

Codice postale

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615018022

 

 

 

Città

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615081000

 

 

Indirizzo codice postale

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615081020

 

 

 

Paese

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

Y

MC

MC

MC

MC

1615081021

 

 

 

Codice postale

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615081025

 

 

 

Numero civico

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615074000

 

 

Persona di contatto

 

C

C

C

C

 

9x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615074016

 

 

 

Nome

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..70

N

MC

MC

MC

MC

1615074075

 

 

 

Numero di telefono

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615074076

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..256

N

MC

MC

MC

MC

1617000000

Nuovo

Itinerario vincolante

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

Y

D

D

 

 

Gruppo17-Ufficidoganali

1703000000

NUOVO

Ufficio doganale di partenza

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1703001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an8

Y

D

D

D

D

1704000000

51

Ufficio doganale di transito

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

1704001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an8

Y

D

D

 

 

1705000000

53

Ufficio doganale di destinazione

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1705001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

an8

Y

D

D

D

 

1706000000

Nuovo

Ufficio doganale di uscita per il transito

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

1706001000

 

 

Numero di riferimento

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an8

Y

D

D

 

 

Gruppo18–Identificazionedellemerci

1801000000

38

Massa netta

 

 

A

 

 

 

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

 

 

 

1804000000

35

Massa lorda

 

 

A

A

A

 

 

 

1x

1x

n..16,6

N

HC

HI

HC

HI

HC

HI

 

1805000000

31

Descrizione delle merci

 

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

1806000000

Nuovo

Imballaggio

 

 

A

A

A

 

 

 

 

99x

 

N

HI

HI

HI

 

1806003000

31

 

Tipo di colli

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an2

Y

HI

HI

HI

 

1806004000

31

 

Numero di colli

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

1806054000

31

 

Marchi di spedizione

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

 

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

1808000000

31

Codice CUS

 

 

C

C

C

 

 

 

 

1x

an9

Y

HI

HI

HI

 

1809000000

 

Codice delle merci

 

 

A

A

C

 

 

 

 

1x

 

N

HI

HI

HI

 

1809056000

Nuovo

 

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

 

A

A

C

 

 

 

 

1x

an6

Y

HI

HI

HI

 

1809057000

33

 

Codice della nomenclatura combinata

 

B

B

C

 

 

 

 

1x

an2

Y

HI

HI

HI

 

Gruppo19-Informazionisuitrasporti(modi,mezzieapparecchiature)

1901000000

19

Indicatore del container

 

 

A

[61]

A

A

A

 

1x

 

 

n1

Y

MC

MC

MC

 

1903000000

25

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

A

[30]

[61]

A

[30]

 

A

 

1x

 

 

n1

Y

MC

MC

 

 

1904000000

26

Modo di trasporto interno

 

 

B

 

 

 

 

1x

 

 

n1

Y

MC

 

 

 

1905000000

18(1)

Mezzo di trasporto alla partenza

 

 

A

[34]

[35]

[36]

A

[34]

[35]

[36]

A

[34]

[35]

[36]

 

 

999x

999x

 

 

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905017000

 

 

Numero di identificazione

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905061000

 

 

Tipo di identificazione

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

n2

Y

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905062000

18(2)

 

Nazionalità

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

a2

Y

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1907000000

Nuovo

Materiale di trasporto

 

 

A

A

A

 

 

9999x

 

 

 

N

MC

MC

MC

 

1907044000

 

 

Riferimento delle merci

 

A

A

A

 

 

9999x

 

 

n..5

N

MC

MC

MC

 

1907063000

31

 

Numero di identificazione del container

 

A

A

A

 

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

 

1908000000

Nuovo

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

 

 

A

[34]

[35]

[36]

[61]

[70]

[71]

A

[34]

[35]

[36] [61]

[70]

[71]

 

A

[34]

[35] [36]

[70]

[71]

 

9x

 

 

 

N

MC

MC

 

MC

1908000047

 

 

Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

an8

Y

MC

MC

 

MC

1908017000

21(1)

 

Numero di identificazione

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

 

MC

1908061000

 

 

Tipo di identificazione

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

n2

Y

MC

MC

 

MC

1908062000

21(2)

 

Nazionalità

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

a2

Y

MC

MC

 

MC

1902000000

 

 

Numero di riferimento del trasporto

 

B

B

 

B

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

 

MC

1910000000

D

Sigilli

 

 

A

A

A

[65]

 

 

99x

 

 

 

N

MC

MC

MC

 

1910068000

 

 

Numero di sigilli

 

A

A

A

 

 

1x (*1)

 

 

n..4

N

MC

MC

MC

 

1910015000

 

 

Identificativo

 

A

A

A

 

 

1x

 

 

an..20

N

MC

MC

MC

 

Gruppo99–Altridati(datistatistici,garanzie,datirelativialletariffe)

9902000000

52

Tipo di garanzia

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

an1

Y

D

D

 

 

9903000000

52

Riferimento della garanzia

 

 

A

A

 

 

99x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

9903069000

 

 

NRG (Numero di riferimento della garanzia)

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an..24

N

D

D

 

 

9903070000

 

 

Codice di accesso

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an..4

N

D

D

 

 

9903012000

 

 

Valuta

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

a3

Y

D

D

 

 

9903071000

 

 

Importo da coprire

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n..16,2

N

D

D

 

 

9903073000

 

Altro riferimento della garanzia

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

an..35

N

D

D

 

 

(*1)   

La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

CAPO II

Note



Numero della nota

Descrizione della nota

[6]

Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese di transito comune o di un paese terzo riconosciuto dall'ufficio doganale di partenza non è necessario fornire nome e indirizzo.

[8]

Questa informazione è comunicata solo se disponibile.

[30]

I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia nel caso in cui il movimento di transito non attraversi la frontiera esterna delle parti contraenti.

[34]

Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.

[35]

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 1907063000 Numero di identificazione del container

[36]

Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente:

— quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e

— quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

[60]

Questo dato deve essere fornito quando esiste un'autorizzazione a norma dell'articolo 55 dell'appendice I.

[61]

Questo dato è facoltativo se la dichiarazione è presentata prima della presentazione delle merci.

[65]

Tali informazioni sono fornite soltanto se l'autorità doganale ha deciso di sigillare le merci.

[70]

Da non utilizzare nel caso in cui non sia dichiarato nessun ufficio doganale di transito (dato 1704000000 ).

[71]

Tali informazioni non sono fornite se sono uguali a quelle indicate per il mezzo di trasporto alla partenza (dato 1905000000 ).

[75]

Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

TITOLO III

NOTE E CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

Gruppo 11 - Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

1101000000

Tipo di dichiarazione

Inserire il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:



Codice

Descrizione

Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati nel titolo II del presente allegato

C

Merci unionali non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

T

Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime T1 e merci che devono essere vincolate al regime T2, disciplinate dall'articolo 28 dell'appendice I.

D1, D2

T1

Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2F

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.

D1, D2, D3

TD

Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

X

Merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

D3

1102000000

Tipo di dichiarazione supplementare

Inserire il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:



A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'appendice I)

D

per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 29 bis dell'appendice I

1103000000

Numero di articolo

Numero dell'articolo contenuto nella dichiarazione, qualora vi sia più di un articolo.

1107000000

Garanzia

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) o una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) in conformità della normativa sulle misure di sicurezza delle rispettive parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:



Codice

Descrizione

Spiegazione

0

No

La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata.

1

ENS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata

2

EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita.

3

ENS e EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata.

1108000000

Indicatore di serie di dati ridotta

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione contiene la serie di dati ridotta.

I codici da utilizzare sono:



0

No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

1

Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

Gruppo 12 - Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

1201000000

Documento precedente

Indicare le informazioni relative al documento precedente.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea. Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

1201001000

Numero di riferimento

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o dei corrispondenti documenti doganali.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Se l'esportazione è seguita dal transito, indicare l'MRN della dichiarazione di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:



Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

21

2

Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/notifica (codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

an 12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:



Codice

Regime

A

Solo esportazione

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

D

Notifica di riesportazione

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

J

Solo dichiarazione di transito

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

M

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata

P

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

R

Solo dichiarazione di importazione

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

U

Dichiarazione di custodia temporanea

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

Z

Notifica di arrivo

1201002000

Tipo

Indicare il tipo di documento utilizzando il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

1201003000

Tipo di colli

Indicare il codice che specifica il tipo di colli pertinente per la cancellazione del numero di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

1201004000

Numero di colli

Inserire il pertinente numero di cancellazione dei colli.

1201005000

Unità di misura e qualificatore

Indicare il qualificatore e l'unità di misura di cancellazione pertinenti.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n. 4.

1201006000

Quantità

Indicare i quantitativi cancellati pertinenti.

1201007000

Identificatore dell'articolo

Inserire il numero dell'articolo di merci come dichiarato nel documento precedente.

1201079000

Menzioni speciali

Inserire informazioni complementari concernenti il documento precedente.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento precedente.

1202000000

Informazioni supplementari:

Utilizzare questo dato per informazioni per le quali la legislazione delle parti contraenti non specifica il campo di inserimento.

1202008000

Codice

Indicare il codice pertinente e, se del caso, il codice fornito dal paese interessato.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Le informazioni supplementari che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx - categoria generale
Codice 2xxxx - transito

I codici «00200», «20100», «20200» e «20300» sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.



Codice

Base giuridica

Oggetto

Informazioni supplementari

00200

Allegato A1 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

«Vari»

20100

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.

 

20200

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.

 

20300

Articolo 18 della convenzione

Esportazione

«Esportazione»

I paesi possono definire codici nazionali.

I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

1202009000

Testo

Se necessario, può essere fornito un testo esplicativo relativo al codice dichiarato.

1203000000

Documento giustificativo

1203001000

Numero di riferimento

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati unionali o internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione.

Utilizzando i codici pertinenti, inserire le informazioni previste dalle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione.

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati nazionali prodotti a supporto della dichiarazione.

1203002000

Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione ai titoli e certificati di importazione ed esportazione.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Documenti, certificati e autorizzazioni internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

Documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato n1an3 (es. 2123, 34d5). I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

1203013000

Numero di riga dell'articolo nel documento:

Indicare il numero progressivo dell'articolo nel documento giustificativo (ad esempio certificato, titolo, permesso, documento di entrata, ecc.) corrispondente all'articolo in questione.

1203079000

Menzioni speciali

Inserire informazioni complementari concernenti il documento giustificativo.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento giustificativo.

1204000000

Riferimento aggiuntivo

1204001000

Numero di riferimento

Numero di riferimento per eventuali dichiarazioni supplementari effettuate non coperte dal documento giustificativo, dal documento di trasporto o da informazioni aggiuntive.

1204002000

Tipo

Utilizzando i codici pertinenti, inserire i dati richiesti da eventuali norme specifiche applicabili.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici delle parti contraenti per i riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

I paesi possono definire codici nazionali. I codici nazionali dei riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato n1an3, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

1205000000

Documenti di trasporto

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto.

1205001000

Numero di riferimento

Per la colonna D3:

Questo dato comprende il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

1205002000

Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

1208000000

Numero di riferimento/UCR

Questa indicazione concerne il numero di riferimento unico della spedizione attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa.

Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane. LRN (Numero di riferimento locale)

1209000000

LRN (Numero di riferimento locale)

Deve essere utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

1212000000

Autorizzazione

1212001000

Numero di riferimento

Inserire il numero di riferimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione e la notifica.

1212002000

Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 13 – Parti

1302000000

Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che ha ordinato il trasporto.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

1302016000

Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

1302017000

Numero di identificazione

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

La struttura del numero di identificazione unico del paese terzo comunicato alla parte contraente interessata è la seguente:



Campo

Contenuto

Formato

1

Codice paese

a2

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

an..15

Codice paese: il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1302018000

Indirizzo:

1302018019

Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

1302018020

Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1302018021

Codice postale:

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

1302018022

Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

1302074000

Persona di contatto

1302074016

Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

1302074075

Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

1302074076

Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

1303000000

Destinatario

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Questo dato e i relativi sottodati possono essere dichiarati a livello di HI fino all'aggiornamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 da tutte le parti contraenti.

1303016000

Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

1303017000

Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione.

1303018000

Indirizzo:

1303018019

Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

1303018020

Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

1303018021

Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

1303018022

Città:

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

1306000000

Rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 1305000000 Dichiarante o, se del caso, dal dato 1307000000 Titolare del regime di transito.

1306017000

Numero di identificazione

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione.

1306030000

Status

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

I codici da utilizzare sono:

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome completo:



2

Rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)

3

Rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Il codice 3 non è pertinente per i regimi doganali di transito.

1306074000

Persona di contatto

1306074016

Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

1306074075

Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

1306074076

Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

1307000000

Titolare del regime di transito

1307016000

Nome

Indicare il nome completo (persona o società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

1307017000

Numero di identificazione

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione.

1307018000

Indirizzo:

1307018019

Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

1307018020

Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1307018021

Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

1307018022

Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

1307074000

Persona di contatto

1307074016

Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

1307074075

Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

1307074076

Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

1314000000

Attore supplementare della catena di approvvigionamento

È possibile indicare qui altri attori della catena di approvvigionamento al fine di dimostrare che l'intera catena di approvvigionamento è stata coperta da operatori economici titolari dello status di AEO.

Se è utilizzata questa categoria di dati, occorre indicare il ruolo e il numero di identificazione, altrimenti questo dato è facoltativo.

1314017000

Numero di identificazione

Il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo deve essere dichiarato quando tale numero è stato assegnato alla parte.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione.

1314031000

Ruolo

Indicare il pertinente codice ruolo che specifica il ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento.

I codici da utilizzare sono:

Possono essere dichiarate le seguenti parti:



Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

Gruppo 16 - Luoghi/Paesi/Regioni

1603000000

Paese di destinazione

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

1606000000

Paese di spedizione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1612000000

Paese di transito della spedizione

Questo dato è richiesto quando un itinerario vincolante è definito dall'ufficio doganale di partenza (si veda 1617000000 Itinerario vincolante).

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci transitano dal paese di partenza a quello di destinazione. Sono compresi anche il paese di partenza e quello di destinazione delle merci.

1612020000

Paese

Inserire il o i codici paese pertinenti nella corretta sequenza del transito della spedizione.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1613000000

Luogo di carico

Nome del porto marittimo, aeroporto, terminale merci, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibili, devono essere fornite informazioni codificate che permettano l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

1613020000

Paese

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il codice paese del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1613036000

UN/LOCODE

Indicare il codice UN/LOCODE del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

1613037000

Luogo

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il nome del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

1615000000

Ubicazione delle merci

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

In un dato momento deve essere utilizzato un solo tipo di ubicazione.

1615036000

UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

1615045000

Tipo di ubicazione

Indicare il codice pertinente specifico per il tipo di ubicazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di ubicazione, utilizzare i codici indicati di seguito:



A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

1615046000

Qualificatore dell'identificazione

Indicare il codice pertinente relativo all'identificazione dell'ubicazione. Sulla base dell'apposito qualificatore, deve essere fornito solo l'identificativo pertinente.

I codici da utilizzare sono:

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:



Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Indirizzo codice postale

Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

U

UN/LOCODE

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

V

Identificativo dell'ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

W

Coordinate GNSS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44,424896°/8,774792° o 50,838068°/ 4,381508°

X

Numero EORI

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Y

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Z

Indirizzo

Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice «X» (codice EORI) o «Y» (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

1615047000

Ufficio doganale

Indicare il codice dell'ufficio doganale pertinente in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

1615047001

Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

1615048000

GNSS

Inserire le coordinate pertinenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) del luogo in cui le merci sono disponibili.

1615048049

Latitudine

Indicare la latitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

1615048050

Longitudine

Indicare la longitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

1615051000

Operatore economico

Utilizzare il numero di identificazione dell'operatore economico nella cui sede le merci possono essere controllate.

1615051017

Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune del titolare dell'autorizzazione.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 1302017000 Speditore/Numero di identificazione.

1615052000

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione della persona interessata.

1615053000

Identificativo supplementare

Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più precisamente l'ubicazione in relazione a un EORI, all'identificazione di un operatore in un paese di transito comune o a un'autorizzazione, inserire il codice pertinente, se disponibile.

1615018000

Indirizzo:

1615018019

Via e numero civico

Indicare la via e il numero pertinenti.

1615018020

Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1615018021

Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

1615018022

Città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

1615081000

Indirizzo codice postale

Questa sottocategoria può essere utilizzata quando è possibile determinare l'ubicazione delle merci con il codice postale integrato dal numero civico, se necessario.

1615081020

Paese

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1615081021

Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per l'ubicazione delle merci.

1615081025

Numero civico

Inserire il numero civico relativo all'ubicazione delle merci.

1615074000

Persona di contatto

1615074016

Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

1615074075

Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

1615074076

Indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

1617000000

Itinerario vincolante

Utilizzando i codici pertinenti, indicare se l'itinerario vincolante è applicato.

L'itinerario vincolante definisce il tragitto lungo il quale le merci devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:



0

Le merci non devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

1

Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

Gruppo 17 - Uffici doganali

1703000000

Ufficio doganale di partenza

1703001000

Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha inizio l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

1704000000

Ufficio doganale di transito

1704001000

Numero di riferimento

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale interessato.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

1705000000

Ufficio doganale di destinazione

1705001000

Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha termine l'operazione di transito.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

— 
i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3;
— 
i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:
i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

1706000000

Ufficio doganale di uscita per il transito

1706001000

Numero di riferimento

Numero di riferimento Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio interessato.

Questo dato è richiesto quando la dichiarazione di transito è combinata con la dichiarazione sommaria di uscita. Indicare il codice dell'ufficio doganale previsto in cui il movimento di transito lascia la zona di sicurezza.

Per gli Stati membri dell'Unione europea: questo dato non è richiesto quando il movimento di transito segue il regime di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

1801000000

Massa netta

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);
da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

1804000000

Massa lorda

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);
da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

1805000000

Descrizione delle merci

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, i paesi possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

1806000000

Imballaggio

Questo dato si riferisce alle caratteristiche dell'imballaggio delle merci oggetto della dichiarazione o della notifica.

1806003000

Tipo di colli

Codice che specifica il tipo di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

1806004000

Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o il numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

1806054000

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

1808000000

Codice CUS

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se per le merci di cui trattasi non esiste una misura stabilita nella legislazione delle parti contraenti, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

I codici da utilizzare sono:

Codice CUS di cui alla nota introduttiva 8 numero 9.

1809000000

Codice delle merci

Deve essere utilizzato almeno il codice della sottovoce del sistema armonizzato.

1809056000

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Indicare il codice della sottovoce del sistema armonizzato (codice SA a sei cifre).

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

1809057000

Codice della nomenclatura combinata

Inserire le due cifre supplementari del codice della nomenclatura combinata ove richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 19 - Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

1901000000

Indicatore del container

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:



0

Merci non trasportate in container

1

Merci trasportate in container

1903000000

Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:



Codice

Descrizione

1

Trasporto marittimo

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per vie navigabili interne

9

Altro modo di trasporto (propulsione propria)

1904000000

Modo di trasporto interno

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto alla partenza.

I codici da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 1903000000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

1905000000

Mezzo di trasporto alla partenza

1905017000

Numero di identificazione

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne.

Per gli altri modi di trasporto il metodo di identificazione è il seguente:



Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto per vie navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto per ferrovia

Numero del vagone

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

1905061000

Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:



Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

11

Nome della nave

20

Numero del vagone

21

Numero del treno

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

31

Numero di immatricolazione del rimorchio stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di immatricolazione dell'aeromobile

80

Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

81

Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

1905062000

Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1907000000

Materiale di trasporto

1907044000

Riferimento delle merci

Per ogni container indicare il numero o i numeri di articolo per le merci trasportate nel container.

1907063000

Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

1908000000

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

1908000047

Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio presso il quale il mezzo di trasporto attivo attraversa la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 1705001000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

1908017000

Numero di identificazione

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare e per vie

navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto per ferrovia

Numero del vagone

1908061000

Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 1905061000 Mezzo di trasporto alla partenza/Tipo di identificazione.

1908062000

Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

1902000000

Numero di riferimento del trasporto

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

1910000000

Sigilli

1910068000

Numero di sigilli

Indicare il numero di sigilli apposti sul materiale di trasporto, ove applicabile.

1910015000

Identificativo

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o al titolare del regime di transito sia stato concesso di utilizzare sigilli di tipo speciale.

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

9902000000

Tipo di garanzia

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:



Codice

Descrizione

0

Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)

1

Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)

2

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)

3

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta del paese in cui viene richiesta la garanzia (articolo 19 dell'appendice I)

4

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)

8

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (*1)

9

Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I

A

Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)

R

Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I)

C

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)

H

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I

J

Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)

(*1)   

Per gli Stati membri dell'Unione europea.

9903000000

Riferimento della garanzia

9903069000

NRG (Numero di riferimento della garanzia)

Inserire il numero di riferimento della garanzia.

9903070000

Codice di accesso

Inserire il codice di accesso.

9903012000

Valuta

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è espresso l'importo da coprire.

I codici da utilizzare sono:

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 8 numero 2.

9903071000

Importo da coprire

Indicare l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere o è sorta in relazione a una determinata dichiarazione e che dovrà essere coperta dalla garanzia.

9903073000

Altro riferimento della garanzia

Indicare il numero di riferimento dell'altra garanzia utilizzata per l'operazione.

TITOLO IV

VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI



Versione linguistica

Descrizione

BG

Ограничена валидност

Validità limitata — 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

EN

Limited validity

ES

Validez limitada

FI

Voimassa rajoitetusti

FR

Validité limitée

GA

Bailíocht theoranta

HR

Ograničena valjanost

HU

Korlátozott érvényű

IS

Takmarkað gildissvið

IT

Validità limitata

LT

Galiojimas apribotas

LV

Ierobežots derīgums

MK

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

NO

Begrenset gyldighet

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SK

Obmedzená platnosť

SL

Omejena veljavnost

SV

Begränsad giltighet

TR

Sınırlı Geçerli

BG

Освободено

Dispensa — 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobutud

EL

Απαλλαγή

EN

Waiver

ES

Dispensa

FI

Vapautettu

FR

Dispense

GA

Tarscaoileadh

HR

Oslobođeno

HU

Mentesség

IS

Undanþegið

IT

Dispensa

LT

Leista neplombuoti

LV

Derīgs bez zīmoga

MK

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

NO

Fritak

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Derogarea

RS

Ослобођење

SK

Upustenie

SL

Opustitev

SV

Befrielse

TR

Vazgeçme

BG

Алтернативно доказателство

Prova alternativa – 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

EN

Alternative proof

ES

Prueba alternativa

FI

Vaihtoehtoinen todiste

FR

Preuve alternative

GA

Cruthúnas malartach

HR

Alternativni dokaz

HU

Alternatív igazolás

IS

Önnur sönnun

IT

Prova alternativa

LT

Alternatyvusis įrodymas

LV

Alternatīvs pierādījums

MK

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

NO

Alternativt bevis

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SK

Alternatívny dôkaz

SL

Alternativno dokazilo

SV

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) – 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα)

EN

Differences: office where goods were presented … (name and country)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays)

GA

Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair … (ainm agus tír)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

IS

Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts)

MK

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)

PL

Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume și țara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља)

SK

Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land)

TR

Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

BG

Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204

CS

Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA

Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus … — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

… territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

EL

Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

EN

Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

ES

Salida de … sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no…

FI

… … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

FR

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no

GA

Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …

HR

Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

HU

A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

IS

Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …

IT

Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LT

Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

LV

Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

MK

Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …

MT

Ħruġ mill… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

NL

Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

NO

Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

PL

Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.° …

RO

Ieșire din … supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

SK

Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. …

SL

Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SV

Utförsel från …. underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

TR

Eșyanın …'dan çıkıșı… . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG

Одобрен изпращач

Speditore autorizzato – 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

EN

Authorised consignor

ES

Expedidor autorizado

FI

Valtuutettu lähettäjä

FR

Expéditeur agréé

GA

Coinsíneoir údaraithe

HR

Ovlašteni pošiljatelj

HU

Engedélyezett feladó

IS

Viðurkenndur sendandi

IT

Speditore autorizzato

LT

Įgaliotasis siuntėjas

LV

Atzītais nosūtītājs

MK

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

NO

Autorisert avsender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SK

Schválený odosielateľ

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SV

Godkänd avsändare

TR

İzinli Gönderici

BG

Освободен от подпис

Dispensa dalla firma – 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

EN

Signature waived

ES

Dispensa de firma

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

FR

Dispense de signature

GA

Tharscaoileadh an síniú

HR

Oslobođeno potpisa

HU

Aláírás alól mentesítve

IS

Undanþegið undirskrift

IT

Dispensa dalla firma

LT

Leista nepasirašyti

LV

Derīgs bez paraksta

MK

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

NO

Fritatt for underskrift

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SK

Upustenie od podpisu

SL

Opustitev podpisa

SV

Befrielse från underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE

Gesamtsicherheit UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

GA

RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

MK

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

SL

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

TR

KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR.

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

EN

UNRESTRICTED USE

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

GA

ÚSÁID NEAMHSHRIANTA

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

MK

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

NO

UBEGRENSET BRUK

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

SL

NEOMEJENA UPORABA

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

BG

Издаден впоследствие

Rilasciato a posteriori – 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

EN

Issued retrospectively

ES

Expedido a posteriori

FI

Annettu jälkikäteen

FR

Délivré a posteriori

GA

Eisithe go haisghníomhach

HR

Izdano naknadno

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

IS

Útgefið eftir á

IT

Rilasciato a posteriori

LT

Retrospektyvusis išdavimas

LV

Izsniegts retrospektīvi

MK

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

NO

Utstedt i etterhånd

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SK

Vyhotovené dodatočne

SL

Izdano naknadno

SV

Utfärdat i efterhand

TR

Sonradan Düzenlenmiștir

BG

Разни

Vari – 99211

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

Διάφορα

EN

Various

ES

Varios

FI

Useita

FR

Divers

GA

Éagsúil

HR

Razni

HU

Többféle

IS

Ýmis

IT

Vari

LT

Įvairūs

LV

Dažādi

MK

Различни

MT

Diversi

NL

Diversen

NO

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

RS

Разно

SK

Rôzne

SL

Razno

SV

Flera

TR

Çeșitli

BG

Насипно

Alla rinfusa – 99212

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

Χύμα

EN

Bulk

ES

A granel

FI

Irtotavaraa

FR

Vrac

GA

Bulc

HR

Rasuto

HU

Ömlesztett

IS

Vara í lausu

IT

Alla rinfusa

LT

Nesupakuota

LV

Berams

MK

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

NO

Bulk

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SK

Voľne ložené

SL

Razsuto

SV

Bulk

TR

Dökme

BG

Изпращач

Speditore – 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

Αποστολέας

EN

Consignor

ES

Expedidor

FI

Lähettäjä

FR

Expéditeur

GA

Coinsíneoir

HR

Pošiljatelj

HU

Feladó

IS

Sendandi

IT

Speditore

LT

Siuntėjas

LV

Nosūtītājs

MK

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

NO

Avsender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SK

Odosielateľ

SL

Pošiljatelj

SV

Avsändare

TR

Gönderici

▼M39

ALLEGATO A3 bis:

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578

Modello di documento di accompagnamento transito

image

ALLEGATO A4 bis:

NOTE E ELEMENTI DI INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1.   Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128 » standard, set di caratteri «B».

2.   Casella formulari (1/4):

— 
prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
— 
seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
— 
non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3.   Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

4.   Casella Ufficio di partenza (C):

— 
nome dell'ufficio doganale di partenza,
— 
numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza,
— 
data di accettazione della dichiarazione di transito,
— 
nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5.   Casella Controllo dell'ufficio di partenza (D):

— 
risultati del controllo,
— 
sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».
— 
eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione.

6.   Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci.

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio doganale di transito o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti:

— 
Trasbordo: utilizzare la casella 7/1.

Casella Trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— 
Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

ALLEGATO A5 bis:

ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Modello di elenco degli articoli

image

ALLEGATO A6 bis:

NOTE E ELEMENTI INFORMATIVI (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1. 

Casella MRN — quale definita nell'allegato A3 bis. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2. 

Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a) 

Casella Tipo di dichiarazione (1/3) - se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.

b) 

Casella formulari (1/4):

— 
prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
— 
seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati
c) 

Casella articolo (1/6) — numero d'ordine dell'articolo corrente;

d) 

Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

ALLEGATO B2 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1.

I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all'appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

2.

I simboli «A», «B» o «C» nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.

3.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all'allegato B3 bis.

TITOLO II

SIMBOLI



Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese

B

A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.

X

Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

Y

Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)



Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

1/3

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

A

XY

1/4

3

Formulari

B

(1)

(2)

Y

1/5

4

Distinte di carico

B

(1)

Y

1/6

32

Numero di articoli

A

(2)

X

1/8

54

Firma/autenticazione

A

Y

1/9

5

Numero totale di articoli

B

(1)

Y



Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

2/1

40

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

A

XY

2/2

44

Menzioni speciali

A

XY

2/3

44

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni Riferimenti complementari

A

(7)

XY

2/5

 

LRN (Numero di riferimento locale)

A

Y



Gruppo 3 – parti

N. DEL DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

3/1

2

Esportatore

A

(13)

(51)

XY

3/2

2 (n.)

N. di identificazione dell'esportatore

A

(52)

XY

3/20

14 (n.)

N. di identificazione del rappresentante

A

Y

3/21

14

Codice di qualifica del rappresentante

A

Y

3/43

 

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

A

Y



Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

5/4

50, 54

Data della dichiarazione

B

(1)

Y

5/5

50, 54

Luogo della dichiarazione

B

(1)

Y

5/28

 

Periodo di validità richiesto per la prova

A

Y



Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

6/1

38

Massa netta (kg)

A

(23)

X

6/5

35

Massa lorda (kg)

A

XY

6/8

31

Descrizione delle merci

A

X

6/9

31

Tipo di colli

A

X

6/10

31

Numero di colli

A

X

6/11

31

Marchi di spedizione

A

X

6/14

33(1)

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

A

(23)

X

6/18

6

Totale dei colli

B

Y



Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

7/2

19

Container

A

Y

7/10

31

Numero di identificazione del container

A

XY

SEZIONE II

Note



Numero della nota

Descrizione della nota

(1)

I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo.

(2)

Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

(7)

I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

(13)

Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Se è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.

(23)

Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune.

(51)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

(52)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/3.   Prova del tipo di posizione doganale

Inserire il codice pertinente.

1/4.   Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre «1/3», il primo formulario complementare con «2/3» ed il secondo formulario complementare con «3/3».

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5.   Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6.   Numero di articoli

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8.   Firma/Autenticazione

Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9.   Numero totale di articoli

Numero totale di articoli dichiarato nella prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l'attributo «X» nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell'Unione.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2.   Menzioni speciali

Inserire il codice pertinente.

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a) 

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.

b) 

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato.

2/5.   LRN (Numero di riferimento locale)

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

3/1.   Esportatore

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

3/2.   N. di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20.   N. di identificazione del rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune.

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43.   Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

5/4.   Data della dichiarazione

Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5.   Luogo della dichiarazione

Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28.   Periodo di validità richiesto per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1.   Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— 
da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
— 
da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0», seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5.   Massa lorda (kg)

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— 
da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
— 
da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0», seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8.   Descrizione delle merci

Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9.   Tipo di colli

Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10.   Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11.   Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14.   Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2.   Container

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all'atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10.   Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

ALLEGATO B3 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell'allegato B2 bis, titolo III.

2.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3.

Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.

4.

Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.

5.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6.

La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.

7.

La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.

TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI



Numero d'ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(tipo/lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo III (S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

an..5

S

1x

1x

 

1/4

Formulari

n..4

N

1x

 

 

1/5

Distinte di carico

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numero di articoli

n..5

N

 

1x

 

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

 

 

1/9

Numero totale di articoli

n..5

N

1x

 

 

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Categoria di documento: a1 +

Tipo di documento precedente: an ..3 +

Riferimento del documento precedente: an ..35 +

Identificatore degli articoli: n..5

S

9999x

99x

 

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata (codici unionali): n1 + an4

O

(codici nazionali): a1 + an4

O

descrizione con testo libero: an..512

S

 

99x

I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3

O

(codici nazionali): n1 + an3 +

Identificatore del documento: an..35

S

1x

99x

 

2/5

LRN (Numero di riferimento locale)

an..22

N

1x

 

 

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (1). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice «00200 » insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell'appendice II, allegato B2 bis, titolo III.

3/2

N. di identificazione dell'esportatore

an..17

N

1x

1x

 

3/20

N. di identificazione del rappresentante

an..17

N

1x

 

 

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

 

 

3/43

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

an..17

N

1x

 

 

5/4

Data della dichiarazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

 

5/5

Luogo della dichiarazione

an..35

N

1x

 

 

5/28

Periodo richiesto di validità della prova

n..3

N

1x

 

 

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

 

1x

 

6/9

Tipo di colli

an..2

N

 

99x

L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle racco-mandazioni UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

 

99x

 

6/14

Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

an..8

N

 

1x

 

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

 

 

7/2

Container

n1

S

1x

 

 

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9999x

9999x

 

(1)   

Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

TITOLO III

CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3.   Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L

T2L

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF

Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM

Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1.   Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).



Elenco dei contenitori

235

Bolla di consegna

270

Distinta dei colli

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito (T1)

821

Dichiarazione di transito (T2)

822

Dichiarazione di transito (T2F)

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d'informazione INF3

IF3

Dichiarazione semplificata

SDE

Dichiarazione MRN

MRN

Manifesto di carico – procedura semplificata

MNS

Altro

ZZZ

2.   Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3.   Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2.   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.



Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Allegato B2 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

«Vari»

00200

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e speditore

«Speditore»

00300

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e esportatore

«Esportatore»

00400

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e destinatario

«Destinatario»

00500

Allegato B2 bis, titolo III

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

«Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali»

40100

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a) 

I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b) 

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/2.   Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2.

Rappresentante - rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)

3.

Rappresentante - rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2.   Container

0.

Merci non trasportate in container

1.

Merci trasportate in container.

ALLEGATO B5 bis:

NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   Definizioni

La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2.   Formulario della distinta di carico

2.1.

Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2.

Le distinte di carico recano:

a) 

l'intestazione «Distinta di carico»;

b) 

un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

c) 

nell'ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:

— 
numero d'ordine,
— 
marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,
— 
paese di spedizione/esportazione,
— 
massa lorda in chilogrammi,
— 
spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3.

Nello spazio immediatamente sottostante l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE

1.   Riquadro

1.1.   Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».

1.2.   Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2.   Colonne

2.1.   Numero d'ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2.   Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell'appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).

Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all'allegato B2 bis dell'appendice III.

2.3.   Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.

2.4.   Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell'appendice III).

TITOLO III

USO DELLE DISTINTE DI CARICO

1.

Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.

2.

In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)] e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d'ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.

3.

La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4.

All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5.

Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.

6.

Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L

▼M43 —————

▼M43

APPENDICE IV

ASSISTENZA RECIPROCA PER IL RECUPERO DEI CREDITI

Oggetto

Articolo 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all'articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell'allegato I della presente appendice.

Definizioni

Articolo 2

Ai sensi della presente appendice s'intende per:

— 
«autorità richiedente», l'autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 3;
— 
«autorità adita», l'autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.

Ambito di applicazione

Articolo 3

La presente appendice si applica a:

a) 

tutti i crediti relativi a un debito di cui all'articolo 3, lettera l), dell'appendice I che sono esigibili in relazione a un'operazione di transito comune iniziata dopo l'entrata in vigore della presente appendice;

b) 

interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

Richiesta di informazioni

Articolo 4

1.  
L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2.  

La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

nome, indirizzo e altri dati utili all'identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;

b) 

informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;

c) 

altre informazioni, se necessarie.

3.  

L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a) 

che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;

b) 

che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero

c) 

la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

4.  
L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.
5.  
Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.
6.  
La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato II della presente appendice.

Richiesta di notifica

Articolo 5

1.  
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2.  

La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;

b) 

natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare;

c) 

informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;

d) 

altre informazioni, se necessarie.

2 bis.  
L'autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3.  
L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
4.  
La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato III della presente appendice.

Richiesta di recupero

Articolo 6

1.  
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.
2.  
A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l'autorità adita, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 7

1.  
La richiesta di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
2.  

L'autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

a) 

se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;

b) 

quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;

c) 

se l'importo del credito è superiore a 1 500  EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 dell'appendice II.

3.  

La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

a) 

nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione della persona interessata;

b) 

natura esatta del credito o dei crediti;

c) 

importo del credito o dei crediti;

d) 

altre informazioni, se necessarie;

e) 

una dichiarazione dell'autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  
L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

Articolo 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l'esecuzione nel suo territorio.

All'omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall'autorità richiedente si applica l'articolo 12.

Articolo 9

1.  
Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.
2.  
L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all'autorità richiedente.

È altresì trasferito all'autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 11

L'autorità adita informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.

Richieste contestate

Articolo 12

1.  
Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, questi deve adire l'organo competente del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita.
2.  
Non appena l'autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall'autorità richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia.
2 bis.  
Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 13, l'autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
3.  
Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l'autorità adita, l'azione è avviata davanti all'organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4.  
Qualora l'organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 13

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, purché l'adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.
1 bis  
La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2.  
Per l'attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.
3.  
La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato IV della presente appendice.

Deroghe

Articolo 14

L'autorità adita non è tenuta:

a) 

ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;

b) 

ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all'ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l'autorità;

c) 

a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;

d) 

ad accordare assistenza se l'importo totale dei crediti per i quali è chiesta l'assistenza è inferiore a 1 500  EUR.

L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

Articolo 15

1.  
I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2.  
Gli atti di recupero compiuti dall'autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo paese.
3.  
L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.

Riservatezza

Articolo 16

I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

a) 

alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;

b) 

alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

c) 

alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Articolo 17

1.  
Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.
2.  
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell'autorità adita o in un'altra lingua concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

Spese di assistenza

Articolo 18

1.  
I paesi interessati rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l'autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.

Autorità abilitate

Articolo 19

I paesi comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.

Articoli da 20 a 22

(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)

Disposizioni finali

Articolo 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all'applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Articoli da 24 a 26

(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26)

ALLEGATI I DELL'APPENDICE IV

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

TITOLO I

Ambito di applicazione

Articolo 1

1.  
Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dell'appendice IV.
2.  
Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

TITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 1 bis

1.  
L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.
2.  

Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

a) 

il debitore o i debitori;

b) 

oppure un'altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.

Qualora l'autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all'una o all'altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest'ultima.

3.  
Qualora l'autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all'autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.
4.  
Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un'altra autorità.

TITOLO III

Richiesta di informazioni

Articolo 2

La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 dell'appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 3).

Articolo 4

L'autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 5

1.  
L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.
2.  
Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone le ragioni.
3.  
In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
4.  
Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall'autorità adita, l'autorità richiedente può chiedere a quest'ultima di proseguire le sue ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 6).

Articolo 7

L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all'autorità adita.

TITOLO IV

Richiesta di notifica

Articolo 8

La richiesta di notifica di cui all'articolo 5 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

L'atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta prevista dal comma precedente, in duplice copia.

Articolo 9

La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, ai sensi delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Articolo 10

1.  
Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l'autorità adita invita l'autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

2.  
L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest'ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell'attestato che figura a tergo.

TITOLO V

Richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 11

1.  
La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli 6 e 13 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato IV. La richiesta contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall'appendice IV per l'avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.
2.  
Il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità adita e che accompagna la richiesta è completato dall'autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base del titolo iniziale che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede detta autorità.
2 bis.  
Il titolo che consente l'esecuzione può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona.

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 12).

Articolo 13

1.  
L'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.
2.  
Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è l'ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l'autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.

Articolo 14

1.  
L'autorità adita assicura senza indugio ricezione per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, comunque, entro sette giorni dalla richiesta stessa.
2.  
L'autorità adita può, se necessario, chiedere all'autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo che consente l'esecuzione nel paese adito. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 15

1.  
Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone i motivi.

L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

2  
Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
3.  
L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, dell'appendice IV.

Articolo 16

Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) dall'autorità richiedente all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è stata informata.

Articolo 17

1.  
Se la richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.
2.  
Se l'importo del credito oggetto della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita.

Se la modifica consiste in una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa per il recupero e/o l'adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, il recupero dell'importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all'articolo 18 sia stata iniziata, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso.

Se la modifica consiste in un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette al più presto all'autorità adita una richiesta complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Qualora, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 7 dell'appendice IV.

3.  
Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

Articolo 18

Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'appendice IV, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, l'autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

(a) 

l'autorità adita ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e

(b) 

l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

Articolo 19

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 20

1.  
L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per uno solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.
2.  
Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti redatti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari che figurano negli allegati.

Articolo 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita.

ALLEGATO II

CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO

(articolo 4 dell'appendice IV)



(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

(Luogo e data d'invio della richiesta)

 

 

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

 

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il(la) sottoscritto(a),

(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente informazioni a norma dell'articolo 4 dell'appendice IV della convenzione.



Informazioni relative alla persona interessata (1)

Informazioni relative al credito o ai crediti

Informazioni richieste

a)  Nome e indirizzo

{

noto (*1)

presunto (*1)

— Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

— Natura esatta del credito o dei crediti

— Altre informazioni

 

b)  Altre informazioni utili riguardanti la persona di cui sopra:

— debitore principale

— co-debitore

— terzo detentore

Altre autorità adite

 

(Firma)

(Timbro ufficiale)

(*1)   

Cancellare la menzione inutile.

(1)   

Persona fisica o giuridica.

ALLEGATO III

CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO

(articolo 5 dell'appendice IV)



(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

(Luogo e data d'invio della richiesta)

 

 

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

 

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI NOTIFICA

Il(la) sottoscritto(a),

(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente notifica, a norma dell'articolo 5 dell'appendice IV della convenzione, dell'atto/della decisione ()  seguente:



Informazioni relative alla persona interessata (1)

Natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare

Informazioni relative al credito o ai crediti

Altre informazioni

a)  Nome e indirizzo

{

noto (*1)

presunto (*1)

 

— Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

— Natura esatta del credito o dei crediti

— Altre informazioni

 

b)  Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario

c)  Altre informazioni

(Firma)

(Timbro ufficiale)

(*1)   

Cancellare la menzione inutile.

(1)   

Persona fisica o giuridica.

CERTIFICATO

Il sottoscritto funzionario attesta

— 
che l'atto/la decisione ( *1 ) allegato(a) alla richiesta che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta in data ………… La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità ( 37 () :



 

 

— 
che l'atto/la decisione ()  allegato(a) alla richiesta che figura al recto non doveva essere notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta per i seguenti motivi () :



 

(Data)

(Firma)

(Timbro ufficiale)

ALLEGATO IV

CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO

(articoli da 6 a 13 dell'appendice IV)



(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

 

(Luogo e data d'invio della richiesta)

 

 

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

 

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI RECUPERO/ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI () 

Il(la) sottoscritto(a),

(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente:

— 
il recupero del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato a norma dell'articolo 7 dell'appendice IV della convenzione; le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte () ;
— 
l'adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 13 dell'appendice IV della convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata () 



Informazioni relative alla persona interessata (1)

Informazioni relative al credito o ai crediti

Natura esatta del credito o dei crediti

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità richiedente

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita

Tasso di cambio utilizzato

Altre informazioni

a)  Nome e indirizzo

{

noto (*1)

presunto (*1)

 

Importo somma capitale dovuto (2)

 

Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione

Termine di prescrizione

Beni del debitore detenuti da una terza persona

b)  Altre informazioni utili:

— debitore principale

— co-debitore

— terzo detentore

Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente (2)

Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente (2)

(Firma)

(Timbro ufficiale)

Totale

Distinta dei documenti allegati

(*1)   

Cancellare la dicitura inutile.

(1)   

Persona fisica o giuridica.

(2)   

In caso di titolo esecutivo globale, indicare l'importo dei crediti di natura differente.



( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)

( 3 ) Decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune, del 16 giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (GU L 274 del 15.10.2008, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

( 6 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

( 8 ) Cognome e nome, o ragione sociale.

( 9 ) Indirizzo completo.

( 10 ) Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

( 11 ) Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

( 12 ) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

( 13 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

( 14 ) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

( 15 ) Inserire una o più delle operazioni doganali seguenti:

a) 

custodia temporanea;

b) 

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c) 

regime di deposito doganale;

d) 

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e) 

regime di perfezionamento attivo;

f) 

regime di uso finale;

g) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;

h) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;

i) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

j) 

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

k) 

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;

l) 

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

( 16 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in tale paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 17 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.

( 18 ) Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

( 19 ) Cognome e nome o ragione sociale.

( 20 ) Indirizzo completo.

( 21 ) Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

( 22 ) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

( 23 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 24 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia».

( 25 ) Cognome e nome o ragione sociale.

( 26 ) Indirizzo completo.

( 27 ) Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

( 28 ) Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.

( 29 ) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

( 30 ) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

( 31 ) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

( 32 ) Cancellare le menzioni inutili.

( 33 ) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

( 34 ) Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

( 35 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

( 36 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di…», indicando l'importo in lettere.

( *1 ) Cancellare la dicitura inutile.

( 37 ) Indicare con precisione se la notifica è stata effettuata personalmente al destinatario o secondo un'altra procedura.

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