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Document 01985L0007-20000526

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 che modifica una prima serie di direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari per quanto riguarda l'intervento del Comitato permanente per i prodotti alimentari (85/7/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/7/2000-05-26

TESTO consolidato: 31985L0007 — IT — 26.05.2000

1985L0007 — IT — 26.05.2000 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che modifica una prima serie di direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari per quanto riguarda l'intervento del Comitato permanente per i prodotti alimentari

(85/7/CEE)

(GU L 002, 3.1.1985, p.22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000

  L 109

29

6.5.2000




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che modifica una prima serie di direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari per quanto riguarda l'intervento del Comitato permanente per i prodotti alimentari

(85/7/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 2, primo comma della decisione 69/414/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1969, che istituisce un comitato permanente per i prodotti alimentari ( 1 ), detto comitato esercita le funzioni che gli sono state conferite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore dei prodotti alimentari, nei casi ed alle condizioni stabilite in dette disposizioni;

considerando che, oltre al ruolo consultivo, il comitato ha il compito di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nei casi in cui quest'ultima esercita le competenze conferitele dal Consiglio ai fini dell'esecuzione delle norme che esso stabilisce;

considerando che la maggior parte delle disposizioni adottate dal Consiglio hanno attribuito al comitato funzioni da espletare, nei settori specifici, per un periodo di diciotto mesi;

considerando che detto termine era stato fissato al fine di verificare, nella prassi legislativa, se la procedura d'intervento del comitato fosse soddisfacente e che allo stesso fine conviene prorogare di due anni questo termine;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Nelle disposizioni seguenti:

1. articolo 11 ter della direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ( 2 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/20/CEE ( 3 );

2. articolo 8 ter della direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana ( 4 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/86/CEE ( 5 );

3. articolo 7 della direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti e che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ( 6 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/962/CEE ( 7 );

4. articolo 13 della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ( 8 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 80/608/CEE ( 9 );

5. articolo 11 della direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 10 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 80/597/CEE ( 11 );

6. articolo 11 della direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 12 ), modificata, da ultimo, dalla direttiva 80/1276/CEE ( 13 );

7. articolo 10 della direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ( 14 ), modificata dall' atto di adesione del 1979;

8. articolo 10 della direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria ( 15 ), modificata dall'atto di adesione del 1979;

▼M1 —————

▼B

10. articolo 13 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ( 16 ), modificata dalla direttiva 80/1276/CEE;

i termini «durante un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui,…, il comitato sarà convocato per la prima volta» sono sostituiti dai termini «durante un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui,…, il comitato sarà convocato per la prima volta dopo il 1o gennaio 1985».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

( 2 ) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

( 3 ) GU n. L 43 del 14. 2. 1981, pag. 11.

( 4 ) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

( 5 ) GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 29.

( 6 ) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.

( 7 ) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 22.

( 8 ) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23.

( 9 ) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33.

( 10 ) GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

( 11 ) GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23.

( 12 ) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

( 13 ) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77.

( 14 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55.

( 15 ) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

( 16 ) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

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