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Document 01980L0181-20200613

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (80/181/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2020-06-13

    01980L0181 — IT — 13.06.2020 — 005.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1979

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE

    (80/181/CEE)

    (GU L 039 del 15.2.1980, pag. 40)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 85/1/CEE del 18 dicembre 1984

      L 2

    11

    3.1.1985

    ►M2

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 89/617/CEE del 27 novembre 1989

      L 357

    28

    7.12.1989

    ►M3

    DIRETTIVA 1999/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000

      L 34

    17

    9.2.2000

    ►M4

    DIRETTIVA 2009/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE dell’11 marzo 2009

      L 114

    10

    7.5.2009

    ►M5

    DIRETTIVA (UE) 2019/1258 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 23 luglio 2019

      L 196

    6

    24.7.2019


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 104, 29.4.2000, pag.  89 (1999/103/CE)

    ►C2

    Rettifica, GU L 311, 12.12.2000, pag.  50 (1999/103/CE)




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1979

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE

    (80/181/CEE)



    Articolo 1

    Le unità di misura legali ai sensi della presente direttiva, che dovono essere utilizzate per esprimere grandezze, sono:

    a) 

    quelle che figurano nel capitolo I dell'allegato;

    ▼M4

    b) 

    quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973;

    ▼M2

    c) 

    quelle che figurano nel capitolo III dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1994;

    d) 

    quelle che figurano nel capitolo IV dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da detti Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1999.

    ▼B

    Articolo 2

    ▼M4

    a) 

    Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.;

    ▼B

    b) 

    La presente direttiva non pregiudica l'impiego nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario di unità diverse da quelle rese obbligatorie dalla presente direttiva ma che sono contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano la Comunità o gli Stati membri.

    Articolo 3

    1.  Ai sensi della presente direttiva si ha un'indicazione aggiuntiva qualora un'indicazione espressa con un'unità del capitolo I dell'allegato è accompagnata da una o piú indicazioni espresse con unità che non figurano nel capitolo I.

    ▼M4

    2.  È autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.

    ▼B

    3.  Tuttavia gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.

    4.  L'indicazione espressa con l'unità di misura che figura nel capitolo I deve prevalere. Le indicazioni espresse con le unità di misura che non figurano nel capitolo I devono essere espresse in particolare in caratteri di dimensioni al massimo pari a quelle dei caratteri della corrispondente indicazione in unità che figurano nel capitolo I.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 4

    L'impiego di unità di misura che non sono legali o hanno cessato di esserlo è autorizzato

    — 
    per i prodotti e le attrezzature già immessi in commercio e/o in servizio alla data di adozione della presente direttiva;
    — 
    per i pezzi e le parti di prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti e di attrezzature di cui sopra.

    Per i dispositivi di indicazione degli strumenti di misura può essere tutavia prescritto l'impiego di unità di misura legali.

    Articolo 5

    La norma internazionale ISO 2955 del ►M2  15 maggio 1983 ◄ , «Elaborazione dell'informazione - Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso in sistemi che comprendono serie limitate di caratteri», deve essere applicata nel settore disciplinato dal suo paragrafo 1.

    Articolo 6

    La direttiva 71/354/CEE è abrogata in data 1o ottobre 1981.

    ▼M2 —————

    ▼M3

    Articolo 6 bis

    Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, saranno esaminate più in dettaglio e, se del caso, saranno adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio ( 1 ).

    ▼M4

    Articolo 6 ter

    La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.

    ▼B

    Articolo 7

    a) 

    Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o luglio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1oottobre 1981.

    b) 

    Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedano inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO

    CAPITOLO I

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)

    1.   UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

    ▼M5

    1.1.   Unità SI di base



    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Tempo

    secondo

    s

    Lunghezza

    metro

    m

    Massa

    chilogrammo

    kg

    Intensità di corrente elettrica

    ampere

    A

    Temperatura termodinamica

    kelvin

    K

    Quantità di materia

    mole

    mol

    Intensità luminosa

    candela

    cd

    Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

    Unità di tempo
    Il secondo, il cui simbolo è «s», è l'unità SI di tempo. È definito considerando il valore numerico della frequenza della transizione iperfine, Δν Cs, dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di Cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unità di misura Hz, che equivale a s-1.
    Unità di lunghezza
    Il metro, il cui simbolo è «m», è l'unità SI di lunghezza. È definito considerando il valore numerico della velocità della luce in vuoto, c, fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unità di misura m/s, dove il secondo è definito in termini di Δν Cs.
    Unità di massa
    Il chilogrammo, il cui simbolo è «kg», è l'unità SI di massa. È definito considerando il valore numerico della costante di Plank, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unità di misura J s, che equivale a kg m2 s-1, dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e Δν Cs.
    Unità di intensità di corrente elettrica
    L'ampere, il cui simbolo è «A», è l'unità SI di intensità di corrente elettrica. È definito considerando il valore numerico della carica elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa nell'unità di misura C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di Δν Cs.
    Unità di temperatura termodinamica
    Il kelvin, il cui simbolo è «K», è l'unità SI di temperatura termodinamica. È definito considerando il valore numerico della costante di Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unità di misura J K-1, che equivale a kg m2 s-2 K-1, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e Δν Cs.
    Unità di quantità di materia
    La mole, il cui simbolo è «mol», è l'unità SI di quantità di materia. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entità elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro N A quando espresso nell'unità di misura mol-1, ed è chiamato numero di Avogadro.
    La quantità di materia di un sistema, il cui simbolo è «, è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.
    Unità di intensità luminosa
    La candela, il cui simbolo è «cd», è l'unità SI di intensità luminosa in una determinata direzione. È definita considerando il valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, K cd, fissato a 683 quando espresso nell'unità di misura lm W-1, che equivale a cd sr W-1, oppure a cd sr kg-1 m-2 s3, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e Δν Cs.

    1.1.1.   Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura per esprimere la temperatura in gradi Celsius



    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Temperatura Celsius

    grado Celsius

    °C

    La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T – T 0 tra due temperature termodinamiche T e T 0, dove T 0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità «grado Celsius» è uguale all'unità «kelvin».

    ▼M4

    1.2.   Unità derivate SI

    ▼M4 —————

    ▼M4

    1.2.2.   Regola generale per le unità derivate SI

    Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

    1.2.3.   Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali



    Grandezza

    Unità

    Espressione

    Nome

    Simbolo

    in altre unità SI

    in unità SI di base

    Angolo piano

    radiante

    rad

     

    m · m–1

    Angolo solido

    steradiante

    sr

     

    m2 · m–2

    Frequenza

    hertz

    Hz

     

    s–1

    Forza

    newton

    N

     

    m · kg · s–2

    Pressione, tensione

    pascal

    Pa

    N · m–2

    m–1 · kg · s–2

    Energia, lavoro, quantità di calore

    joule

    J

    N · m

    m2 · kg · s–2

    Potenza (1), flusso energetico

    watt

    W

    J · s–1

    m2 · kg · s–3

    Quantità di elettricità, carica elettrica

    coulomb

    C

     

    s · A

    Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice

    volt

    V

    W · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–1

    Resistenza elettrica

    ohm

    Ω

    V · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–2

    Conduttanza

    siemens

    S

    A · V–1

    m–2 · kg–1 · s3 · A2

    Capacità elettrica

    farad

    F

    C · V–1

    m–2 · kg–1 · s4 · A2

    Flusso d’induzione magnetica

    weber

    Wb

    V · s

    m2 · kg · s–2 · A–1

    Induzione magnetica

    tesla

    T

    Wb · m–2

    kg · s–2 · A–1

    Induttanza

    henry

    H

    Wb · A–1

    m2 · kg · s–2 · A–2

    Flusso luminoso

    lumen

    lm

    cd · sr

    cd

    Illuminamento

    lux

    lx

    lm · m–2

    m–2 · cd

    Attività (riferita a un radionuclide)

    becquerel

    Bq

     

    s–1

    Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita

    gray

    Gy

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Dose equivalente

    sievert

    Sv

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Attività catalitica

    katal

    kat

     

    mol · s–1

    (1)   Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome “voltampère”, simbolo “VA”, per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome “var”, simbolo “var”, per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome “var” non è incluso in risoluzioni della CGPM.

    Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

    In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.

    ▼B

    1.3.   Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali

    ▼C2



    Fattore

    Prefisso

    Simbolo

    1024

    yota

    Y

    1021

    zeta

    Z

    1018

    exa

    E

    1015

    peta

    P

    1012

    tera

    T

    109

    giga

    G

    106

    mega

    M

    103

    chilo

    k

    102

    etto

    h

    101

    deca

    da

    10–1

    deci

    d

    10–2

    centi

    c

    10–3

    milli

    m

    10–6

    micro

    μ

    10–9

    nano

    n

    10–12

    pico

    p

    10–15

    femto

    f

    10–18

    atto

    a

    10–21

    zepto

    z

    10–24

    yocto

    y

    ▼B

    I nomi ed i simboli dei mulitipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola «grammo» e dei loro simboli al simbolo «g».

    Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

    Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

    1.4.   Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI



    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Relazione

    Volume

    Litro

    l o L (1)

    1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

    Massa

    Tonnellata

    t

    1 t = 1 Mg = 103 kg

    Pressione e tensione

    Bar

    bar (2)

    1 bar = 105 Pa

    (1)   Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli «l» e «L».

    (2)   Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

    Avvertenza:

    I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

    2.   UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI Dl QUESTE



    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Relazione

    Angolo piano

    Angolo giro (*) (1) ()

     

    1 angolo giro = 2 π rad

    Grado centesimale (*)

    oppure gon (*)

    gon (*)

    image

    Grado sessagesimale

    °

    image

    Minuto d'angolo

    image

    Secondo d'angolo

    image

    Tempo

    Minuto

    min

    1min = 60 s

    Ora

    h

    1 h = 3 600  s

    Giorno

    d

    1 d = 86 400  s

    (1)   Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.

    (2)   Non esiste un simbolo internazionale:

    Avvertenza:

    I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi «grado» e «gon» ed i relativi simboli soltanto al simbolo «gon».

    ▼M3

    3.   UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE



    Quantità

    Unità

    Denominazione

    Simbolo

    Definizione

    Energia

    Elettronvolt

    eV

    L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt

    Massa

    Unità di massa atomica unificata

    u

    L'unità di massa atomica unificata è eguale ad 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C.

    Nota:

    Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.

    ▼B

    4.   UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI



    Grandezza

    Unità

    Nome

    Simbolo

    Valore

    Vergenza dei sistemi ottici

    Diottria (*)

     

    1 diottria = 1 m-1

    Massa delle pietre preziose

    Carato metrico

     

    1 carato metrico = 2 · 10-4 kg

    Area delle superfici agrarie e dei fondi

    Ara

    a

    1 a = 102 m2

    Massa lineica delle fibre tessili e dei filati

    Tex (*)

    tex (*)

    1 tex = 10-6 kg · m-1

    ▼M1

    Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici

    millimetro di mercurio

    mm Hg (*)

    1 mm Hg = 133,322 Pa

    Sezione efficace

    barn

    b

    1 b = 10-28 m2

    ▼B

    Avvertenza:

    ►M1  I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102a è nondimeno denominato «ettaro». ◄

    5.   UNITÀ COMPOSTE

    Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.

    ▼M2

    CAPITOLO II

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA B) AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI



    Campo di applicazione

    Unità

    Nome

    Valore approssimato

    Simbolo

    Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità

    Mile

    1 mile =

    1 609  m

    mile

    Yard

    1 yd =

    0,9144 m

    yd

    Foot

    1 ft =

    0,3048 m

    ft

    Inch

    1 in =

    2,54 × 10-2 m

    in

    Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere

    Pint

    1 pt =

    0,5683 × 10-3 m3

    pt

    ▼M4 —————

    ▼M2

    Transazioni in metalli preziosi

    Troy ounce

    1 oz tr =

    31,10 × 10-3 kg

    oz tr

    ▼M4

    Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

    ▼B

    CAPITOLO III

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA c)



    GRANDEZZE, NOMI DI UNITÀ, SIMBOLI E VALORI APPROSSIMATI

    ▼M2 —————

    Lunghezza

    Inch

    1 in = 2,54 · 10-2 m

    Foot

    1 ft = 0,3048 m

    ▼M2 —————

    ▼B

    Mile

    1 mile = 1 609  m

    Yard

    1 yd = 0,9144 m

    Superficie

    Square foot

    1 sq ft = 0,929 · 10-1 m2

    Acre

    1 ac = 4 047  m2

    Square yard

    1 sq yd = 0,8361 m2

    Volume

    Fluid ounce

    1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3

    Gill

    1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

    Pint

    1 pt = 0,5683 · 10-3 m3

    Quart

    1 qt = 1,137 · 10-3 m3

    Gallon

    1 gal = 4,546 · 10-3 m3

    Massa

    Ounce (avoirdupois)

    1 oz = 28,35 · 10-3 kg

    Troy ounce

    1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

    Pound

    1 lb = 0,4536 kg

    Energia

    Therm

    1 therm = 105,506 · 106 J

    Fino alla data prevista conformemente all'articolo 1, lettera c), le unità di cui al capitolo III possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

    ▼M2

    CAPITOLO IV

    UNITÀ DI MISURA LEGALI DISPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA D) AUTORIZZATE UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI



    Campo di applicazione

    Unità

    Nome

    Valore approssimato

    Simbolo

     

     

    Navigazione marittima

    Fathom

    1 fm =

    1,829 m

    fm

    Birra, sidro, acqua, limonate e succhi di frutta in recipienti a rendere

    Pint

    1 pt =

    0,5683 × 10-3 m3

    pt

    Fluid ounce

    1 fl oz =

    28,41 × 10-6 m3

    fl. oz

    Bevande alcoliche

    Gill

    1 gill =

    0,142 × 10-3 m3

    gill

    Merci vendute alla rinfusa

    Ounce

    (avoir dupois)

    1 oz =

    28,35 × 10-3 kg

    oz

    Pound

    1 lb =

    0,4536 kf

    lb

    Forniture di gas

    Therm

    1 therm =

    105,506 × 106 J

    therm

    Fino alla data indicata all'articolo 1, lettera d) le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.



    ( 1 ) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

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