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Document 01979D0542-20060331

Consolidated text: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (79/542/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/542/2006-03-31

1979D0542 — IT — 31.03.2006 — 018.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M54  DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

(79/542/CEE)

(GU L 146, 14.6.1979, p.15)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1979

  L 147

49

15.6.1979

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1984

  L 70

18

13.3.1984

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1985

  L 278

35

18.10.1985

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1985

  L 293

17

5.11.1985

 M5

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1985

  L 372

28

31.12.1985

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1986

  L 243

34

28.8.1986

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1988

  L 7

27

10.1.1989

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1990

  L 193

36

25.7.1990

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1990

  L 267

46

29.9.1990

 M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1991

  L 195

43

18.7.1991

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991

  L 8

12

14.1.1992

 M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1992

  L 71

27

18.3.1992

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1992

  L 71

30

18.3.1992

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1992

  L 124

42

9.5.1992

 M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1992

  L 197

70

16.7.1992

 M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992

  L 40

17

17.2.1993

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993

  L 40

23

17.2.1993

 M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993

  L 108

129

1.5.1993

 M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993

  L 138

11

9.6.1993

 M21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993

  L 201

28

11.8.1993

 M22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1994

  L 27

53

1.2.1994

 M23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1994

  L 137

72

1.6.1994

 M24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M26

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1995

  L 181

42

1.8.1995

 M27

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

11

11.8.1995

 M29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1996

  L 30

52

8.2.1996

 M30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1996

  L 107

1

30.4.1996

 M31

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1996

  L 267

29

19.10.1996

 M32

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1996

  L 279

33

31.10.1996

 M33

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996

  L 3

9

7.1.1997

 M34

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997

  L 62

39

4.3.1997

 M35

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1997

  L 295

37

29.10.1997

 M36

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998

  L 46

8

17.2.1998

 M37

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M38

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1998

  L 296

16

5.11.1998

 M39

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M40

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1999

  L 87

13

31.3.1999

 M41

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1999

  L 117

52

5.5.1999

 M43

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999

  L 211

53

11.8.1999

 M44

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1999

  L 300

30

23.11.1999

 M45

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1999

  L 1

17

4.1.2000

 M47

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2000

  L 51

41

24.2.2000

 M48

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2000

  L 64

22

11.3.2000

 M49

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2000

  L 74

19

23.3.2000

 M50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2000

  L 260

52

14.10.2000

 M51

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M52

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2001

  L 274

22

17.10.2001

 M53

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2004

  L 17

41

24.1.2004

►M54

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del6 gennaio 2004

  L 73

11

11.3.2004

►M55

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2004

  L 118

45

23.4.2004

►M56

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004

  L 208

32

10.6.2004

 M57

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2004

  L 240

7

10.7.2004

►M58

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2004

  L 248

1

22.7.2004

►M59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2004

  L 279

30

28.8.2004

►M60

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2004

  L 373

52

21.12.2004

►M61

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2005

  L 72

35

18.3.2005

 M62

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2005

  L 216

11

20.8.2005

 M63

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2005

  L 282

22

26.10.2005

►M64

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2006

  L 7

23

12.1.2006

►M65

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2006

  L 93

65

31.3.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

 A2

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 039, 11.2.2004, pag. 23  (81/04)

►C2

Rettifica, GU L 396, 31.12.2004, pag. 62  (410/04)




▼B

▼M54

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

(79/542/CEE)

▼B



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi, o parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche;

considerando che per decidere, tanto per gli animali quanto per le carni fresche, se un paese, o una parte di paese, può figurare sull'elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell'elenco allegato alla presente decisione, che sono fornitori tradizionali degli Stati membri, rispondano a tali criteri;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportarvi secondo la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE; che potrà risultare necessario, segnatamente in base ad informazioni complementari, limitare o estendere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche; che potrà inoltre essere necessario precisare, in taluni casi, per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche, le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni;

considerando che, se l'elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, previsto dalla direttiva 72/462/CEE, dovranno essere adottate altre misure, in particolare di igiene e di polizia sanitaria, per definire tale regime; che è quindi necessario permettere l'applicazione coordinata dell'insieme di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



▼M54

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche ►M61  ————— ◄ provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.

La presente decisione non si applica alle importazioni di animali non domestici destinati a mostre o esibizioni, che non siano tenuti o allevati abitualmente da un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE, né agli animali non domestici appartenenti a circhi o utilizzati a scopi scientifici, inclusi la conservazione o la sperimentazione.

Le importazioni di animali vivi e di carni fresche autorizzate conformemente alla presente decisione restano soggette alle altre disposizioni in vigore o che potrebbero essere adottate nel quadro della legislazione alimentare europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) «animali»: mammiferi terrestri delle specie appartenenti agli ordini dei proboscidati e degli artiodattili e ai loro incroci;

b) «azienda»: azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente;

c) «frattaglie rifilate»: frattaglie dalle quali siano stati completamente eliminati le ossa, la cartilagine, la trachea e i grossi bronchi, i linfonodi e il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco; nel caso delle carni di animali domestici delle specie bovina, si considerano frattaglie rifilate anche i muscoli masseteri, incisi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di animali vivi nella Comunità

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente degli animali vivi che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Luogo di origine degli animali vivi

Gli animali provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I, per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a detti animali.

Articolo 5

Condizioni specifiche

Gli animali possiedono i requisiti previsti dal pertinente certificato da stabilirsi secondo il corrispondente modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato I, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I; essi soddisfano inoltre le garanzie supplementari eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

Se richiesto dallo Stato membro di destinazione, gli animali soddisfano i requisiti supplementari di certificazione indicati per tale Stato membro e inclusi nel certificato, basato sul corrispondente modello di cui alla parte 2.

Articolo 6

Condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità

1.  Gli animali non sono caricati su un mezzo di trasporto in cui siano presenti altri animali non destinati alla Comunità o di statuto sanitario inferiore.

2.  Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono scaricati sul territorio di un paese terzo, o parte di esso, che non sia autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

3.  Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio di un paese terzo non autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

4.  Gli animali devono arrivare ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità entro 10 giorni dalla data di carico nel paese terzo esportatore, accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Per il trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio in mare. A tal fine, al certificato veterinario è allegata una dichiarazione originale del comandante della nave redatta conformemente all'addendum della parte 3A dell'allegato I.

Articolo 7

Condizioni da applicare dopo l'importazione

Dopo l'importazione, e conformemente alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio:

i) gli animali destinati alla macellazione immediata devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni lavorativi;

ii) gli animali destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla produzione e quelli destinati a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, devono essere trasferiti senza indugio alle aziende di destinazione dove dovranno rimanere per un periodo minimo di 30 giorni prima di poter subire qualsiasi trasferimento al di fuori delle stesse, tranne in caso di trasferimento diretto ad un macello.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di carni fresche nella Comunità

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente delle carni fresche destinate al consumo umano che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 9 a 11, ottenute dagli animali definiti all'articolo 2 e dagli equidi.

Articolo 9

Luogo di origine delle carni fresche

Le carni fresche provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a tali carni.

Articolo 10

Condizioni specifiche

Le carni fresche possiedono i requisiti fissati nel pertinente certificato corrispondente al modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato II, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II; esse presentano inoltre le garanzie supplementari, eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

Articolo 11

Presentazioni delle carni fresche a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità

Le carni fresche devono essere presentate a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità accompagnate da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Articolo 12

Condizioni da applicare dopo l'importazione

1.  Conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, dopo l'importazione le seguenti categorie di carni fresche sono inviate senza indugio allo stabilimento di trasformazione a cui sono destinate:

a) carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione;

b) frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina, destinate al consumo umano come prodotti a base di carne, dopo aver subito un ulteriore trattamento termico che permette di raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, o dopo sterilizzazione in contenitori ermeticamente sigillati così da raggiungere un valore di °F ≥ 3.

2.  Per le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento specificamente registrato e riconosciuto per la trasformazione di questi prodotti da parte dello Stato membro in cui è situato.

3.  Conformemente alle procedure di cui alla decisione 2001/106/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicarsi reciprocamente e comunicare alla Commissione:

a) i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 e delle autorità locali competenti per la supervisione dei suddetti stabilimenti, e

b) le categorie di prodotti per i quali gli stabilimenti sono registrati e riconosciuti.

▼M55

Articolo 12 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni destinate al consumo umano, comprese le carni macinate, introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;

b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2;

c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

Articolo 12 ter

1.  In deroga all'articolo 12 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato IV, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2.  Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3.  L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

▼M54

Articolo 13

Certificazione

I certificati veterinari necessari per l'importazione nella Comunità di animali vivi e carni fresche, previsti dalla presente decisione, sono compilati attenendosi alle note di cui alla parte 2 degli allegati I e II. Tuttavia ciò non vieta il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi approvati e armonizzati a livello comunitario.

▼B

Articolo ►M54  14 ◄

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




▼M64

ALLEGATO I

ANIMALI VIVI

PARTE 1



Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)

Paese ()

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

 

VI

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

POR-X

 

IVb

IX

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

— a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine;

— in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine;

— in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine;

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

 
 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Tutto il paese

 
 

X

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — St Pierre e Miquelon

PM-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 
 

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

XM — Montenegro (3)

XM-0

Tutto il territorio doganale ()

 
 

X

XS — Serbia (3)

XS-0

Tutto il territorio doganale ()

 
 

X

(1)   Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)   Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie dei cervidae.

(3)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(4)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese da attribuire in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(5)   Serbia e Montenegro sono repubbliche con amministrazioni doganali distinte che formano un’unione statale e figurano perciò separatamente nell’elenco.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

«I»: territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile, ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;

«II»: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

«III»: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

«IVa»: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

«IVb»: territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

«V»: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;

«VI»: limitazioni geografiche:

«VII»: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

«VIII»: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

«IX»: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X;

«X»: solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali direttamente destinati alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero di ingresso nella Comunità designato e registrato in TRACES. Sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti al punto d’uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, un timbro recante la dicitura «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il nome del paese non pertinente) DALLA BULGARIA/ROMANIA (cancellare il nome del paese non pertinente) VERSO L’UE.»

▼M54

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

«BOV-X»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

«BOV-Y»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

«OVI-X»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

«OVI-Y»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

«POR-X»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione;

«POR-Y»

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione;

«RUM»

:

modello di certificato veterinario per gli animali non domestici diversi dai suidi;

«SUI»

:

modello di certificato veterinario per i suidi non domestici.

▼M56

«CAM»

:

modello di certificato veterinario specifico per gli animali importati da Saint-Pierre e Miquelon conformemente alle condizioni di cui alla parte 4 dell'allegato I.

▼M54

GS (garanzie supplementari)

«A»

:

garanzie relative alle prove per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticate su animali certificati conformemente ai modelli BOV-X (punto 10.8.B), OVI-X (punto 10.6.B) e RUM (punto 10.7.B);

«B»

:

garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto 10.4.B) e SUI (punto 10.4.B);

«C»

:

garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto 10.4.B) e SUI (punto 10.4.B).

Note

a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella parte 2 dell'allegato I, secondo il formato del modello relativo agli animali corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, per gli animali in causa, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato veterinario.

b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per gli animali esportati da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.

c) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro dell'UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.2 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.

i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine, una dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum alla parte 3 dell'allegato I della presente decisione, deve essere allegata in originale al certificato veterinario.

j) Gli animali oggetto del certificato non devono essere trasportati con altri animali non destinati alla Comunità europea o di stato sanitario inferiore.

k) Durante il trasporto verso la Comunità europea, gli animali non devono essere scaricati sul territorio di un paese o di una parte di un paese da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità degli animali della stessa specie.

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▼M59

Modello BOV-Y1.2. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per i bovini domestici destinati alla macellazione immediata, spediti nella Comunità europeaN.ORIGINALE3.2. Origine degli animali2.2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4.2. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:5.2. Luogo di destinazione degli animali5.1. Stato membro dell’UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazionedel macello:6.2. Stabilimento e luogo di caricoper l'esportazione(nome e indirizzo dello stabilimento):7.2. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita6.1. Azienda:7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo)7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita:6.2. Centro di raccolta riconosciuto:8.2. Identificazione degli animali8.1. Specie animali e/o incroci: 8.2. Identificazione dei singoli animali inclusi nella presente partitaNumeri di identificazione ufficialiData di nascita e sesso8.3. Numero totale di animali (in cifre e in lettere): 9. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;9.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);9.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(5) (13) oppure [sono nati e sono stati allevati continuativamente nel territorio descritto al punto 3;](5) oppure [a) sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine;b) non sono nati da femmine per le quali si sospetta la presenza di BSE; ec) provengono dal territorio descritto al punto 3, in cui l'alimentazione dei ruminanti con proteine derivanti da mammiferi è stata vietata e il divieto è stato efficacemente applicato.]10. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:(5) oppure [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e](5) oppure [a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del (data) e]b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti; eb) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;10.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;10.5. provengono da allevamenti:a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica; eb) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; ec) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (10);10.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:(5) oppure [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (10);](5) oppure [si tratta di maschi castrati di ogni età];10.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata (11); 10.8. sono/sono stati (5) spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:(5) oppure [direttamente nella Comunità europea;](5) oppure [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1;]e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;10.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;10.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;10.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il (12) nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.11. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.Timbro ufficiale e firma Fatto a il (firma del veterinario ufficiale) (timbro) (nome in stampatello, qualifiche e titolo)Note(1) Bovini vivi (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, e loro incroci) destinati alla macellazione immediata. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.(8) Gli animali devono recare: a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad esempio etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale; b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche Bos, Bison e Bubalus a seconda dei casi.(9) Data di nascita (gg/mm/aa). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).(10) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE. (11) Il marchio deve essere a forma di L, con un lato sinistro di 13 cm, un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della marcatura a freddo.(12) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.(13) Unicamente per un territorio contrassegnato con I nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) per quanto concerne la BSE, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).

▼M58

MODELLO OVI-X1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIOper gli ovini e i caprin i(1) da riproduzione e/o da produzione spediti nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine degli animali (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:…3.2. Codice del territorio : …4. Autorità competente4.1. Ministero:…4.2. Servizio:…5. Luogo di destinazione degli animali5.1. Stato membro UE: …4.3. Livello locale/regionale: …5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dell'azienda: .6. Stabilimento(i) e luogo di caricoper l'esportazione(nome e indirizzo degli stabilimenti) :7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)6.1. Azienda : …7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita (6):6.2. Centro di raccolta riconosciuto (5) (6):…8. Identificazione degli animali e test effettuati8.1. Specie animali e/o incroci : …8.2. Identificazione dei singoli animali inclusi nella presente partita (8)Numeri di identificazione ufficiali (8)Età e sesso (9)Test (6) (10) .8.3. Numero totale di animali (in cifre e in lettere):… 9. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;9.2. non sono stati trattati con:- stilbeni o tireostatici,- estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).10. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice … (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:o [ a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e](5) oppure [ a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare eii) era considerato indenne da afta epizootica dal … (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione …/…/CE della Commissione, del … (data), e ]b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto negli ultimi 30 giorni con artiodattili importati;10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km intorno ad essa non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 100 giorni; eb) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;10.4. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides “Large Colony” ), negli ultimi 6 mesi;ii) la paratubercolosi o la linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e;iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,(5) oppure [negli ultimi 3 anni,](5) oppure [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; ec) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;10.5. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;10.6. A provengono:(5) (11) oppure [dal territorio descritto al punto 3.2, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;](5) oppure [dall'azienda descritta al punto 6.1, dove, con riguardo alla brucellosi (Brucella melitensis):a) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi;b) un numero rappresentativo di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi viene sottoposto ogni anno a una prova sierologiea (12) (5) (13) oppure [c) nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1;d) le ultime due prove (14) , separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate il … (data) e il … (data) su tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo e](5) oppure [c) gli ovini e i caprini di età inferiore ai 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;d) le ultime due prove (14) , separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate:- il … (data) e il … (data) su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore ai 6 mesi, e- il … (data) e il … (data) su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore ai 18 mesihanno dato esito negativo e]e) sono presenti soltanto ovini e caprini che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopra indicati;](5) [ 10.6. B. negli ultimi 60 giorni gli arieti non castrati hanno soggiornato ininterrottamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (Brucella ovis) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad una prova di fissazione del complemento atta ad identificare l'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml; ]10.6. C. Riguardo la scrapie:(5) (16) [10.6.C.1. qualora destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui ai punti menzionati nonché le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relativi alla scrapie e]oppure(5) [10.6.C.2. sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;](5) (15) [10.6.C.2. per gli animali destinati alla riproduzione certificati entro e compreso il 30 giugno 2004:sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie e che hanno soddisfatto i requisiti di seguito per almeno tre anni:- sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici,- gli animali sono identificati,- nell'azienda sono stati eseguiti controlli a campione sulle pecore vecchie da riforma, e- le femmine introdotte nell'azienda provengono rigorosamente da aziende conformi agli stessi requisiti;](5) (15) [10.6.C.2. per gli animali certificati tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2007:sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende che hanno soddisfatto i requisiti seguenti:1. non è mai stato diagnosticato alcun caso di scrapie; e2. per almeno tre anni prima della certificazione;2.1. le aziende sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici;2.2. gli animali dell’azienda sono identificati:2.3.1. sono stati eseguiti controlli a campione sulle pecore vecchie da riforma;2.3.2. tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende dopo il 1° luglio 2004 (ad eccezione degli animali abbattuti nell’ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o a fini di consumo umano) sono stati sottoposti ad esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio stabiliti nell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;2.4.1. le femmine introdotte nell’azienda provengono rigorosamente da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3.1; e2.4.2. dal 1° luglio 2004 gli ovini e i caprini introdotti nell’azienda, ad eccezione delle pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.1] (5) (15) [10.6.C.2. per gli animali certificati dopo il 1° luglio 2007:sono nati e rimasti ininterrottamente allevati in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie e che hanno soddisfatto i requisiti di seguito per almeno tre anni:- sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici,- gli animali sono identificati,- tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende (ad eccezione degli animali abbattuti nell’ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o a fini di consumo umano) sono stati sottoposti ad esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio stabiliti nell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 e- gli ovini e i caprini introdotti nell’azienda, ad eccezione delle pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui sopra](5) oppure [10.6.C.3. sono pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, di cui all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi sei mesi;](5) (17) [10.6. D. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il … (data) e il … (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]10.7. sono/sono stati(5) spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato;(5) oppure [direttamente nella Comunità europea,](5) oppure [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2, situato nel territorio di cui al punto 10.1,]e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;10.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;10.9. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;10.10. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il … (18) nel mezzo di trasporto indicato al punto 7, previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruito in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.11. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.Timbro ufficiale e firmaFatto a … il(firma del veterinario ufficiale)(timbro)(nome in stampatello, qualifiche e titolo)Note(1) Ovini (Ovis aries) e caprini (Capra hircus) vivi destinati alla riproduzione o alla produzione.Dopo l'importazione gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente. (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.(8) Gli animali devono recare:a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad esempio etichetta, tatuaggio, marchio, chip, trasponditore) e la posizione sul corpo dell'animale;b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche “ovini” e “caprini” a seconda dei casi.(9) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).(10) Test effettuati sull'animale, ove del caso, prima della spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare, come del caso, nel seguente ordine i codici identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente alla nota (12) = Brucellosi (B. mellitensis e B. ovis) - codice “BRL” - o alla nota (13) = Febbre catarrale degli ovini - codice “BTG” - e Malattia emorragica epizootica - codice “EHD”.(11) Unicamente per un territorio contrassegnato con “V” nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(12) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente e- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda.(13) Da compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro figurante in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE (come da ultimo modificata).(14) Conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ciascuna azienda.(15) Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.(16) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.(17) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “A”. Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.(18) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

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▼M56

Modello RUM1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIOper gli animali non domestici (1) diversi dai suidi, spediti nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine degli animali (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente4.1. Ministero:4.2.Servizio:5. Destinatario (nome e indirizzo completi)5.1. Stato membro dell’UE5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione dell'azienda:4.3.Livello locale/regionale:6. Stabilimento di carico per l'esportazione(nome e indirizzo dell'azienda)7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3.Identificazione della partita (6):8. Identificazione degli animali e test effettuati8.1. Specie animale: ………… (un'unica specie)8.2. Identificazione dei singoli animali inclusi nella presente partita (7)Numeri di identificazione ufficiali (7)Età e sesso (8)Test (5) (9)8.3. Numero totale di animali (in cifre e in lettere): 9. Attestato di sanitàIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:9.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;9.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).10. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice …………………… (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare eb) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;10.2. sono rimasti:nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio negli ultimi sei mesi;oppure nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, ove trattasi di animali appartenenti alle specie pertinenti di cui all’allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, importati direttamente, in conformità ai requisiti specificati per ciascuna specie all’allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, da un paese terzo per un periodo inferiore a sei mesi prima dell’imbarco verso la Comunità europea e che in ogni caso sono stati separati da altri animali di stato sanitario non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese di esportazione e prima di essere esportati verso l’UE (10).10.3. sono rimasti nell'azienda/nello stabilimento (5) di cui al punto 6 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e:a) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 100 giorni eb) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 negli ultimi 40 giorni;10.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1 e:(5) (11) oppure [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e](5) (12) oppure [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad un'intradermotubercolinizzazione con esito negativo e]non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:(5) (11) oppure [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;](5) (12) oppure [la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;](5) oppure [si tratta di maschi castrati di ogni età;] 10.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:a) non provengono da aziende/stabilimenti (5), né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoide sottospecie micoide large colony), negli ultimi 6 mesi;ii) la paratubercolosi o la linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e;iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,(5) oppure [negli ultimi 3 anni,](5) [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie ec) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;10.6. sono spediti dall'azienda di cui al punto 6 direttamente nella Comunità europea e fino al momento della spedizione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato eb) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;10.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;10.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione verso la Comunità europea il ……………………………………….. (13) nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.11. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(5) (14) [ 12. Disposizioni specifiche12.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda/nello stabilimento (5) di origine di cui al punto 6;12.2. gli animali di cui al punto 8:a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione; eb) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; ec) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;(5) [ 12.3 ( ulteriori disposizioni e/o test)]] (timbro)Timbro ufficiale e firmaFatto a, il(firma del veterinario ufficiale)(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)Note(1) Animali vivi degli ordini Proboscidea e Artiodactyla (esclusi Suidae, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries e Capra hircus). Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Gli animali devono recare:a) un numero individuale che consenta di risalire all'azienda di origine; specificare il sistema di identificazione (ad esempio etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.(8) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).(9) Test eventualmente effettuati sull'animale nei 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare i rispettivi codici indicati nella parte 3.C del presente allegato I, identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente ai protocolli della suddetta parte 3.C o i test richiesti dallo Stato membro di destinazione.(10) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto dei requisiti relativi alla quarantena e ai testi di cui all’allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (modello CAM).(11) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti ai requisiti di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e in corrispondenza dei quali, nella colonna 6 della parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata), è indicato VII per la tubercolosi e VIII per la brucellosi.(12) Test effettuati conformemente ai protocolli descritti, per la malattia pertinente, nella parte 3.C del presente allegato I. Tuttavia, per l'intradermotubercolinizzazione, l’esito deve essere considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o reazione infiammatoria o un aumento di spessore della piega della pelle pari o superiore a 2 mm.(13) Date d’embarquement. L'importation de ces animaux n'est pas autorisée lorsque les animaux ont été embarqués soit avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne, soit durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce territoire.(14) Se richiesto dallo Stato membro di destinazione.

►(1) C2  

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Certificato veterinario specifico per gli animali tenuti in quarantena a Saint-Pierre e Miquelon prima dell’esportazione verso la Comunità europeaCAM1. Certificato relativo ai requisiti di quarantenaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali (1) descritti nel certificato veterinario (2) numero ………. emesso il ……… sono stati ospitati a partire dal ………. [data di entrata (3)] presso il centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, per un periodo di ………. giorni prima di essere rilasciati ai fini dell'esportazione verso l'UE e che, durante il periodo in parola, sono stati sottoposti, con esito negativo (4), ai seguenti (5) eseguiti presso un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea.1.2. BRUCELLOSI:a) B. abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;b) B. ovis: prova di fissazione del complemento (CFT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;c) B. melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.3. FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI e MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICAoppuredue test con saggio ELISA competitivo per la febbre catarrale degli ovini entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 21 giorni (6)ougli animali sono stati in quarantena per oltre 100 giorni e, durante lo stesso periodo, nel centro di quarantena non è stata evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi), né di segni clinici della malattia (6).1.4. TUBERCOLOSIdue prove d'intradermotubercolinizzazione conformemente all’allegato B della direttiva 64/432/CE con tubercolina bovina e aviare, eseguite entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni dalla prima prova;1.5. AFTA EPIZOOTICA: un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi e una prova di neutralizzazione del virus eseguite entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.6. PESTE BOVINA: saggio ELISA competitivo entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.7. STOMATITE VESCICOLOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.8. FEBBRE DELLA RIFT VALLEY: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.9. DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.10. FEBBRE EMORRAGICA DI CRIMEA-CONGO: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.11. SURRA: esame del sangue al microscopio entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;1.12. FEBBRE CATARRALE MALIGNA: test di immunofluorescenza entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;2. Garanzie supplementari2.1. LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni (su richiesta dello Stato membro comunitario di destinazione) (6)3. TRATTAMENTIGli animali sono stati sottopost:3.1. ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno durante la quarantena3.2. oppuread un trattamento con streptomicina 25mg/kg (6)oppure ad un trattamento antibiotico efficace contro la Leptospira spp. (precisare ………………….…………mg/kg……..) (6)3.3. ad una vaccinazione contro la rabbia (ove richiesta) effettuata il …………… (gg/mm/aa) con il vaccino ………………………. (tipo, produttore e partita) con esito ……………………… (6) (timbro)Timbro ufficiale e firmaFatto a il(firma del veterinario ufficiale)(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)Note per la compilazione:(1) Animali vivi della famiglia dei cammellidi.(2) Certificato veterinario per gli animali non domestici diversi dai suidi spediti nella Comunità europea (modello RUM), conformemente all’allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE.(3) Data dell’ingresso nel centro di quarantena dell’ultimo animale di un gruppo.(4) Test eseguiti conformemente alla metodologia di cui all’allegato I, parte 4, capitolo 2, punto 1.1, della decisione 79/542/CEE.(5) Gli originali degli esiti dei test devono essere allegati al presente certificato.(6) Cancellare se non pertinente.NB: Le procedure di campionatura e di prova devono essere quanto più ravvicinate possibile, nel rispetto degli intervalli di tempo minimi, onde evitare che gli animali vengano maneggiati e manipolati in modo eccessivo.

▼M54

PARTE 3

A —   Addendum relativo al trasporto marittimo di animali

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino al confine della Comunità europea include, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto in nave)

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B —   Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta

I centri di raccolta riconosciuti devono soddisfare i requisiti seguenti:

I. devono essere sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale;

II. devono essere situati ciascuno al centro di un'area del diametro di 20 km all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato rilevato nessun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al loro utilizzo come centri riconosciuti;

III. prima di ciascuna utilizzazione come centri riconosciuti, devono essere puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II;

IV. devono disporre, tenuto conto della capacità: a) di un'installazione destinata esclusivamente alla raccolta degli animali; b) di impianti adeguati, facili da pulire e da disinfettare, che consentano di caricare e scaricare e di alloggiare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; c) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento; d) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate; e) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; f) di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scolo; g) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;

V. quando in funzione, devono disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;

VI. devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantirne la tracciabilità; a tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile del centro verifica che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai documenti o certificati sanitari previsti per le specie o categorie in questione. La stessa persona inserisce inoltre in un registro o in una banca dati, dove andranno conservati per almeno 3 anni, il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali o il numero di registrazione della mandria di origine e la loro destinazione, il numero di registrazione del trasportatore e il numero di targa dell'autocarro con cui è effettuata la consegna o la raccolta degli animali dal centro;

VII. tutti gli animali che passano per tali centri devono ottemperare alle norme sanitarie stabilite per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea;

VIII. gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per un centro di raccolta devono essere caricati e spediti direttamente alla frontiera del paese esportatore entro sei giorni dall'arrivo: a) senza venire a contatto con artiodattili non rispondenti alle condizioni sanitarie previste per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea; b) separati in partite, in modo tale che gli animali da riproduzione o da ingrasso non si trovino insieme agli animali da macello in una stessa partita; c) in veicoli o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto;

IX. qualora le condizioni per l'esportazione di animali verso la Comunità prescrivano l'espletamento di una prova entro un determinato periodo di tempo precedente alla spedizione, tale periodo deve includere la sosta degli animali successiva al loro arrivo nei centri riconosciuti, fino a un massimo di 6 giorni;

X. il paese esportatore deve designare i centri riconosciuti per gli animali da riproduzione e da ingrasso e quelli riconosciuti per gli animali da macello e deve notificare alla Commissione e alle competenti autorità centrali degli Stati membri i nomi e gli indirizzi di tali centri e il loro regolare aggiornamento;

XI. il paese esportatore deve determinare le modalità secondo cui deve essere effettuato il controllo ufficiale dei centri riconosciuti e garantirne l'effettiva applicazione;

XII. i centri devono essere ispezionati regolarmente al fine di verificare che continuino a sussistere le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento; in caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato qualora all'autorità competente venga fornita la garanzia che il centro soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.

C —   Protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prova

Tubercolosi (TBL)

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Nel caso dei suidi, l'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviare deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.

Brucellosi (Brucella abortus) (BRL)

Le prove di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all'antigene di brucella tamponato e le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

Brucellosi (Brucella melitensis) (BRL)

La prova deve essere effettuata conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Leucosi bovina enzootica (EBL)

La prova di immunodiffusione su gel di agar e la prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.

Febbre catarrale degli ovini (BTG)

A. Il saggio ELISA di arresto (blocking test) o competitivo deve essere effettuato secondo il metodo descritto qui di seguito.

Il saggio ELISA competitivo mediante anticorpo monoclonale 3-17-A3 serve a individuare anticorpi di tutti i sierotipi noti del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).

Il principio su cui si basa la prova consiste nell'interruzione della reazione tra l'antigene BTV e un anticorpo monoclonale specifico del gruppo (3-17-A3) mediante aggiunta del siero da esaminare. Gli anticorpi della BTV presenti nel siero da esaminare bloccano la reattività dell'anticorpo monoclonale (Mab) e determinano una riduzione del colore previsto dopo l'aggiunta di anticorpi antitopo marcati da enzima e di cromogeno/substrato. I sieri possono essere saggiati con una diluizione unica di 1/5 (saggio puntuale — appendice 1) o essere titolati (titolazione del siero — appendice 2) con diluizioni in serie per ottenere la diluizione finale. Si possono considerare positivi i valori di inibizione superiori al 50 %.

Materiali e reagenti

1. Piastre da microtitolazione ELISA adeguate.

2. Antigene: fornito sotto forma di estratto di cellule concentrato, preparato secondo il metodo descritto di seguito e conservato ad una temperatura di − 20 °C o −70 °C.

3. Tampone di arresto: tampone fosfato salino (PBS) contenente 0,3 % di siero bovino adulto negativo BTV e 0,1 % di Tween-20 (fornito come sciroppo di pollossietilensorbitan monolaurato) in PBS.

4. Anticorpo monoclonale: 3-17-A3 (sotto forma di supernatante di coltura tissulare di ibridoma) diretto contro il polipeptide VP7 specifico del gruppo, conservato a − 20 °C o liofilizzato e diluito a 1/100 con tampone di arresto prima dell'uso.

5. Coniugato: globulina coniglio anti-topo (adsorbita ed eluita), coniugata con perossidasi di rafano e tenuta al buio a 4 °C.

6. Cromogeno e substrato: ortofenilendiammina (cromogeno OPD) ad una concentrazione finale di 0,4 mg/ml in acqua distillata sterile. Acqua ossigenata (substrato al 30 % p/v) allo 0,05 % v/v aggiunta immediatamente prima dell'uso (5 μl H2 O2 per 10ml OPD). (Maneggiare l'OPD con cautela, indossare guanti di gomma, sospetto mutageno).

7. Acido solforico 1 molare: 26,6 ml di acido aggiunti a 473,4 ml di acqua distillata. (Nota: aggiungere sempre l'acido all'acqua, mai l'acqua all'acido).

8. Agitatore orbitale.

9. Lettore di piastra ELISA (la prova può essere letta visivamente).

Schema della prova

Cc: controllo del coniugato (assenza di siero e di anticorpo monoclonale); C++: controllo del siero fortemente positivo; C+: controllo del siero debolmente positivo; C-: controllo del siero negativo; Cm: controllo dell'anticorpo monoclonale (assenza di siero).



Appendice 1: Schema della prova con diluizione unica di 1/5 (40 sieri/piastra)

 

Controlli

Sieri da esaminare

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



Appendice 2: Schema della prova con titolazione del siero (10 sieri/piastra)

 

Controlli

Sieri da esaminare

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Protocollo di riferimento

Controllo del coniugato (Cc)

:

i pozzetti 1A e 1B rappresentano un controllo in bianco costituito da antigene BTV e coniugato. Essi possono essere usati come bianco per il lettore ELISA.

Controllo del Mab (Cm)

:

le colonne 1 e 2 e le file G e H rappresentano il controllo dell'anticorpo monoclonale e contengono antigene BTV, anticorpo monoclonale e coniugato. Questi pozzetti rappresentano la massima intensità di colore. La media delle letture di densità ottica effettuata su questa serie di controllo rappresenta un valore di inibizione pari allo 0 %.

Controllo positivo (C++, C+)

:

Colonne 1 e 2, file C-D-E-F. Questi pozzetti contengono antigene BTV, antisiero BTV fortemente e debolmente positivo (rispettivamente), Mab e coniugato.

Controllo negativo (C-)

:

i pozzetti 2A e 2B rappresentano il controllo negativo e contengono antigene BTV, antisiero negativo BTV, Mab e coniugato.

Sieri da esaminare

:

per esami sierologici su vasta scala e un rapido screening, i sieri possono essere analizzati a una singola diluizione di 1/5 (appendice 1). Alternativamente, 10 sieri possono essere analizzati a una gamma di diluizioni compresa tra 1/5 e 1/640 (appendice 2) in modo tale da fornire qualche indicazione sul titolo dell'anticorpo nei sieri da esaminare.

Procedimento

1. Diluire l'antigene BTV a una concentrazione pretitolata in PBS, sottoporre brevemente agli ultrasuoni per disperdere il virus aggregato (se gli ultrasuoni non sono disponibili, pipettare vigorosamente) e aggiungere 50 μl in tutti i pozzetti della piastra ELISA. Picchiettare i bordi della piastra per disperdere l'antigene.

2. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare le piastre tre volte, immergendole e vuotando i pozzetti con PBS non sterile e asciugare su carta assorbente.

3. Pozzetti di controllo: aggiungere 100 μl di tampone bloccante ai pozzetti Cc. Aggiungere 50 μl di siero di controllo positivo e negativo, a una diluizione di 1/5 (10 μl di sieri + 40 μl di tampone bloccante), ai rispettivi pozzetti C-, C+ e C++. Aggiungere 50 μl di tampone bloccante ai pozzetti di controllo del Mab.

Metodo della titolazione puntuale: aggiungere una diluizione di 1/5 di ogni siero di prova a un tampone bloccante nei pozzetti duplicati delle colonne da 3 a 12 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante),

o

metodo della titolazione del siero: preparare una serie di diluizioni doppie di ogni campione di prova (da 1/5 a 1/640) in tampone bloccante per otto pozzetti delle colonne singole da 3 a 12.

4. Immediatamente dopo l'aggiunta dei sieri da esaminare, diluire il Mab in tampone bloccante alla diluizione 1/100 ed aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra, eccettuato il controllo in bianco.

5. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.

6. Diluire il concentrato di coniglio anti-topo a 1/5 000 in tampone bloccante ed aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra.

7. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.

8. Sgelare l'OPD e, immediatamente prima dell'uso, aggiungere 5 μl di acqua ossigenata al 30 % a ogni porzione di 10 ml di OPD. Aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra. Lasciar sviluppare il colore per circa 10 minuti e interrompere la reazione con acido solforico 1 M (50 μl per pozzetto). Il colore dovrebbe svilupparsi nei pozzetti di controllo del Mab ed in quei pozzetti che contengono siero nel quale non vi sono anticorpi della BTV.

9. Esaminare e registrare le piastre visivamente oppure facendo uso di un lettore spettrofotometrico.

Analisi dei risultati

Usando un programma informatico, stampare i valori di densità ottica (DO) e di inibizione percentuale (IP) dei sieri di prova e di controllo a partire dal valore medio registrato nei pozzetti di controllo dell'antigene. I dati espressi in valori DO e IP si utilizzano per stabilire se il saggio si situa entro limiti accettabili. I limiti di controllo superiori (LCS) e inferiori (LCI) del controllo del Mab (antigene più Mab in assenza di sieri di prova) si situano tra i valori DO 1,4 e 0,4. Devono essere respinte le piastre che non rispettano i suddetti criteri.

Se non si dispone di un programma informatico, stampare i valori DO usando la stampante ELISA. Calcolare il valore medio DO per i pozzetti di controllo dell'antigene, equivalente al valore al 100 %. Determinare il valore DO al 50 % e calcolare manualmente la positività e negatività di ciascun campione.

Valore di inibizione percentuale (IP) = 100 — (DO di ciascun controllo da esaminare / DO media del Cm) × 100.

I pozzetti di siero di controllo negativo duplicati e i pozzetti di bianco duplicati dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 25 % e − 25 %, e tra + 95 % e + 105 %, rispettivamente. Il fatto che i valori non si situino entro questi limiti non significa che la piastra debba essere scartata, ma che sta apparendo un colore di fondo. I sieri di controllo fortemente e debolmente positivi dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 81 % e + 100 %, e tra + 51 % e + 80 %, rispettivamente.

Il valore soglia diagnostico per i sieri di prova è il 50 % (IP 50 % o DO 50 %). I campioni che registrano valori IP > 50 % sono negativi. I campioni che registrano valori IP al di sotto o al di sopra della soglia nei pozzetti duplicati sono da considerarsi dubbi e possono essere nuovamente analizzati con una prova secondo il metodo puntuale o mediante titolazione. Anche i campioni positivi possono essere titolati per ottenere il grado di positività.

Lettura visiva: i campioni positivi e negativi sono facilmente distinguibili a occhio nudo; i campioni debolmente positivi o fortemente negativi possono essere di più difficile interpretazione.

Preparazione dell'antigene BTV per la prova ELISA

1. Lavare 40-60 «roux» di cellule confluenti BHK-21 tre volte con mezzo di Eagle esente da siero ed infettare con sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini in mezzo di Eagle esente da siero.

2. Incubare a 37 °C ed esaminare quotidianamente l'effetto citopatico (CPE).

3. Quando il CPE è completo nel 90-100 % dello strato di cellule di ciascun «roux», raccogliere il virus scuotendo dal recipiente eventuali cellule ancora attaccate.

4. Centrifugare a 2 000-3 000 giri al minuto per agglomerare le cellule.

5. Eliminare il supernatante e risospendere le cellule in circa 30 ml di PBS contenente l'1 % di «Sarkosyl» e 2 ml di fenilmetilsufonilfluoruro (tampone di lisi). Se le cellule formano un gel, è possibile aggiungere un'aliquota ulteriore di tampone di lisi per ridurre questo effetto. (Nota: il fenilmetilsolfonilfluoruro è pericoloso: trattare con estrema cautela.)

6. Frantumare le cellule per 60 secondi usando una sonda ultrasonica ad una ampiezza di 30 micron.

7. Centrifugare a 10 000 giri al minuto per 10 minuti.

8. Conservare il supernatante a + 4 °C e risospendere l'agglomerato di cellule in 10-20 ml di tampone di lisi.

9. Sottoporre ad ultrasuoni e chiarificare, conservando il supernatante ogni volta, per un totale di tre volte.

10. Raccogliere i supernatanti e centrifugare a 24 000 giri al minuto (100 000 g) per 120 minuti a + 4 °C sopra uno strato costituito da 5 ml di saccarosio al 40 % (p/v in PBS) usando provette da centrifuga Beckmann da 30 ml ed un rotore SW 28.

11. Eliminare il supernatante, asciugare accuratamente le provette e risospendere l'agglomerato in PBS mediante ultrasuoni. Conservare l'antigene in varie porzioni a − 20 °C.

Titolazione dell'antigene BTV per la prova ELISA

L'antigene BTV per la prova ELISA viene titolato mediante ELISA indiretto. Diluizioni doppie di antigene vengono titolate rispetto a una diluizione costante (1/100) di anticorpo monoclonale 3-17-A3. Il metodo è il seguente:

1. Titolare una diluizione di 1/20 dell'antigene BTV in PBS, su tutta la piastra da microtitolazione, in una serie di diluizioni doppie (50 μl/pozzetto) usando una pipetta a molti canali.

2. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.

3. Lavare tre volte le piastre con PBS.

4. Aggiungere 50 μl di anticorpo monoclonale 3-17-A3 (diluito a 1/100) in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.

5. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.

6. Lavare tre volte le piastre con PBS.

7. Aggiungere 50 μl di globulina di coniglio anti-topo coniugata con perossidasi di rafano, diluita a una concentrazione ottimale pretitolata, in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.

8. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.

9. Aggiungere substrato e cromogeno come descritto in precedenza. Arrestare la reazione dopo 10 minuti aggiungendo acido solforico 1 M (50 μl/pozzetto).

Nella prova competitiva l'anticorpo monoclonale deve essere in eccesso, per cui viene scelta una diluizione di antigene tale da ricadere sulla curva di titolazione (non sulla zona piatta) e da dare approssimativamente una densità ottica di 0,8 dopo 10 minuti.

B) La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale degli ovini. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero positivo di riferimento

Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.

Siero da esaminare

Procedimento

:

versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un circolo avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida.

Intrerpretazione

:

il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Malattia emorragica epizootica (EHD)

La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del (dei) sierotipo(i) opportuno(i) del virus della malattia emorragica epizootica. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero positivo di riferimento

Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.

Siero da esaminare

Procedimento

:

versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un circolo avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida.

Intrerpretazione

:

il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Rinotracheite bovina infettiva (IBR)/vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV)

A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Siero

:

prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

la prova di sieroneutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione impiegando cellule MDBK o altre cellule recettive. Il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le cellule MDBK, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 24 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Controlli

:

i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Intrerpretazione

:

i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (siero non diluito).

B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 93/42/CE della Commissione, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia.

Afta epizootica (FMD)

A) Il prelievo di campioni esofagei/faringei e la prova devono essere effettuati secondo il metodo descritto qui di seguito.

Reagenti

:

prima della campionatura si prepara il mezzo di trasporto. Volumi di 2 ml vengono versati in un numero di contenitori corrispondente a quello degli animali da campionare. I contenitori che vengono usati debbono resistere al congelamento in CO2 solida o in azoto liquido. I campioni vengono ottenuti usando un apposito raccoglitore (tazza) di espettorato o «probang». Per ottenere un campione la tazza probang viene fatta passare attraverso la bocca, sopra il dorso della lingua e giù nella parte superiore dell'esofago. Si cerca di grattare l'epitelio superficiale dell'esofago superiore e la faringe facendo movimenti orientati lateralmente e dorsalmente. Si ritira quindi il probang, di preferenza dopo che l'animale ha deglutito. La tazza dovrà essere piena di una miscela di muco, saliva, liquido esofageo e residui cellulari. Sarà necessario assicurarsi che ciascun esemplare contenga del materiale cellulare visibile. Dovrà essere evitata una manipolazione maldestra che possa causare emorragie. I campioni prelevati da alcuni animali potrebbero essere fortemente frammisti a contenuto del rumine. Siffatti campioni dovranno essere scartati e la bocca dell'animale sciacquata con acqua o preferibilmente con soluzione fisiologica, prima di ripetere il prelievo.

Trattamento dei campioni

:

ciascun campione prelevato nella tazza probang subisce un esame qualitativo, vi si aggiungono 2 ml di un volume equivalente di mezzo di trasporto in un contenitore resistente al congelamento. I contenitori vengono chiusi ermeticamente, sigillati, disinfettati ed etichettati. I campioni vengono tenuti al fresco (+ 4 °C) ed esaminati entro 3-4 ore o conservati in ghiaccio secco (− 69 °C) o azoto liquido e mantenuti congelati fino al momento dell'esame. Tra un animale e l'altro il probang viene disinfettato e lavato con tre porzioni di acqua pulita.

Ricerca del virus FMD

:

i campioni vengono inoculati in colture di cellule primarie di tiroide bovina usando almeno 3 provette per campione. È possibile usare altre cellule recettive, ad esempio cellule primarie del rene di animali della specie bovina o suina, ma è necessario tener presente che per alcuni ceppi di virus FMD esse sono meno sensibili. Le provette vengono incubate a 37 °C in un apparecchio rotante ed esaminate quotidianamente per 48 ore per individuare l'eventuale presenza di un effetto citopatico (CPE). In caso negativo, le colture vengono fatte passare alla cieca su nuove colture e riesaminate per 48 ore. La specificità di qualsiasi CPE deve essere confermata.

Mezzi di trasporto raccomandati

1. Tampone fosfato 0,08 M a pH 7,2, contenente lo 0,01 % di sieroalbumina bovina, lo 0,002 % di rosso fenolo ed antibiotici.

2. Mezzo di coltura tissulare (ad esempio MEM di Eagle) contenente tampone HEPES 0,04 M, lo 0,01 % di sieroalbumina bovina ed antibiotici, pH 7,2.

3. Gli antibiotici che devono essere aggiunti al mezzo di trasporto (per ml finale) possono essere i seguenti: penicillina 1 000 UI, solfato di neomicina 100 UI, solfato di polimixina B 50 UI, micostatina 100 UI.

B) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente.

Reagenti

:

l'antigene FMDV di riserva deve essere preparato in colture cellulari oppure su lingue di bestiame e conservato a una temperatura non superiore a − 70 °C oppure a − 20 °C previa aggiunta di glicerolo al 50 %. Questo è l'antigene di riserva. In queste condizioni l'FMDV è stabile e il titolo varia molto poco per parecchi mesi.

Procedimento

:

la prova viene effettuata in piastre da microtitolazione a fondo piatto, di qualità idonea alla coltura di tessuti facendo uso di cellule recettive quali le IB-RS-2, le BHK-21 o cellule di rene di vitello. I sieri destinati alla prova vengono diluiti a 1/4 in mezzo di coltura cellulare esente da siero con l'aggiunta di 100 UI/ml di neomicina o altro antibiotico idoneo. I sieri vengono inattivati a 56 °C per 30 minuti e vengono usati quantitativi di 0,05 ml per preparare una duplice serie di piastre da microtitolazione facendo uso di anse di diluizione da 0,05 ml. A ciascun pozzetto viene quindi aggiunto virus pretitolato diluito in mezzo di coltura, esente da siero e contenente 100 TCID50/0,05 ml. A seguito di incubazione a 37 °C per 1 ora, onde favorire la neutralizzazione, a ciascun pozzetto vengono aggiunti 0,05 ml di cellule di sospensione contenenti 0,5-1,0 × 106 cellule per 1 ml in mezzo di coltura cellulare contenente siero esente da anticorpo di FMD; le piastre vengono sigillate. Le piastre vengono incubate a 37 °C. I monostrati sono, di norma, confluenti entro 24 ore. Di solito il CPE è sufficientemente avanzato a 48 ore per una lettura microscopica della prova. A questo punto è possibile eseguire una lettura microscopica finale, oppure le piastre possono essere fissate e colorate per la lettura macroscopica, ad esempio facendo uso di soluzione fisiologica contenente il 10 % di formolo e di blu di metilene allo 0,05 %.

Controlli

:

in ciascuna prova i controlli comprendono antisiero omologo a titolo noto, un controllo cellulare, un controllo di sierotossicità, un controllo del mezzo e una titolazione del virus dal quale viene calcolato il quantitativo effettivo di virus nella prova.

Intrerpretazione

:

i pozzetti con prove evidenti di CPE vengono considerati infetti e i titoli di neutralizzazione vengono espressi come reciproco della diluizione finale del siero presente nelle miscele siero/virus al 50 % del punto finale valutato col metodo di Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, pag. 480). Le prove vengono considerate valide se il quantitativo effettivo di virus usato per pozzetto è compreso tra 101,5 e 102,5 TCID50 e se il titolo del siero di riferimento non supera il doppio di quello previsto, desunto dalle titolazioni precedenti. Se i controlli sono al di fuori di questi limiti, le prove vengono ripetute. Se il punto finale della titolazione è pari o inferiore a 1/11, esso viene considerato negativo.

C) L'individuazione e quantificazione dell'anticorpo col sistema ELISA deve essere effettuata secondo il metodo seguente.

Reagenti

:

antisieri di coniglio per l'antigene 146S di 7 tipi di virus dell'afta epizootica (FMDV) usati a una concentrazione ottimale predeterminata in tampone carbonato/bicarbonato, a pH 9,6. Gli antigeni vengono preparati da ceppi selezionati di virus coltivati su monostrati di cellule BHK-21. I supernatanti non purificati vengono usati e pretitolati secondo il metodo, ma senza siero, in modo da ottenere una diluizione che, dopo l'aggiunta di un volume eguale di PBST (tampone fosfato salino contenente lo 0,05 % di Tween-20 e indicatore rosso fenolo), darebbe una lettura di densità ottica compresa tra 1,2 e 1,5. I virus possono essere usati inattivati. Il PBST viene usato come diluente. Gli antisieri di porcellini d'India vengono preparati inoculando a porcellini d'India l'antigene 146S di ciascun sierotipo. Una concentrazione ottimale predeterminata viene preparata nel PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. L'immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano viene usata a una concentrazione ottimale predeterminata in PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. I sieri da esaminare vengono diluiti in PBST.

Procedimento

1. Le piastre ELISA vengono coperte con 50 μl di sieri antivirali di coniglio, per una notte, in una camera umida, a temperatura ambiente.

2. 50 microlitri di una doppia serie, ripetuta 2 volte, di ciascun siero da analizzare cominciando da 1/4 vengono preparati in piastre a pozzetti multipli aventi il fondo a U (piastre trasportatrici). 50 microlitri di una dose costante di antigene vengono aggiunti a ciascun pozzetto e le miscele vengono lasciate per tutta la notte a 4 °C. L'aggiunta di antigene riduce la diluizione del siero iniziale a 1/8.

3. Le piastre ELISA vengono lavate 5 volte con PBST.

4. 50 microlitri di miscele siero/antigene vengono quindi trasferite dalle piastre trasportatrici alle piastre ELISA coperte di siero di coniglio ed incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.

5. Dopo il lavaggio, 50 μl di antisiero di porcellino d'India per l'antigene usato al punto 4 vengono aggiunti a ciascun pozzetto. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.

6. Le piastre vengono lavate e a ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.

7. Le piastre vengono lavate e 50 μl di ortofenilendiammina contenenti acqua ossigenata allo 0,05 % (30 %) p/v vengono aggiunti a ciascun pozzetto.

8. La reazione viene arrestata dopo 15 minuti con H2SO4 1,25 M.

Le piastre vengono lette spettrofotometricamente a 492 nm su un lettore ELISA connesso con un microcomputer.

Controlli

:

per ciascun antigene usato, 40 pozzetti non contengono siero, bensì antigene diluito in PBST. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di antisiero bovino omologo di riferimento. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di siero bovino, negativo.

Intrerpretazione

:

i titoli di anticorpi vengono espressi come la diluizione finale di siero da analizzare che dà il 50 % del valore medio della densità ottica registrata nei pozzetti di controllo del virus nei quali il siero da analizzare è assente. I titoli superiori a 1/40 vengono considerati positivi.

Riferimenti

:

Hamblin C., Barnett ITR e Hedger RS (1986), A new enzyme-linked Immunosorbent essays (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus — I. Development and method of ELISA, Journal of Immunological Methods, 93, pag. 115-121.11.

Malattia di Aujeszky (AJD)

A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Siero

:

prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

la prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione facendo uso di sistemi cellulari Vero o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 2 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Controlli

:

i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Intrerpretazione

:

i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C.

B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 2001/618/CE della Commissione, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a determinate parti del territorio della Comunità.

Gastroenterite trasmissibile (TGE)

La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:

Siero

:

prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

nella prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione si usano cellule A72 (tumore del cane) o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della TGE deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Le miscele virus/siero devono essere incubate per 30-60 minuti a 37 °C nelle piastre da microtitolazione prima che vengano aggiunte le cellule opportune. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore. Ogni cellula riceve 0,1 ml di sospensione cellulare.

Controlli

:

i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Intrerpretazione

:

i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-5 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (diluizione finale). Se i campioni di siero non diluiti sono tossici per le colture tissulari, essi possono essere diluiti a 1/2 prima di essere usati nella prova. Ciò sarà equivalente a una diluizione finale del siero di 1/4. In questi casi, i titoli di siero inferiori a 1/4 (diluizione finale) vengono considerati negativi.

Malattia vescicolare dei suini (SVD)

Le prove per la malattia vescicolare dei suini (SVD) vengono effettuate conformemente alla decisione 2000/428/CE della Commissione.

Peste suina classica (CSF)

Le prove per la peste suina classica (CSF) vengono effettuate conformemente alla decisione 2002/106/CE della Commissione.

L'efficacia delle prove per la CSF deve essere conforme a quanto previsto dal «Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini» dell'UIE, capitolo 2.1.13.

La sensibilità e la specificità della prova sierologica per la CSF devono essere determinate da un laboratorio nazionale che applica un sistema di garanzia della qualità. Le prove utilizzate devono essere in grado di riconoscere una serie di sieri di riferimento debolmente e fortemente positivi e permettere l'identificazione di anticorpi nella fase iniziale della malattia e nella fase di convalescenza.

▼M56

PARTE 4

▼C2

Specie animali

▼M56



Taxon

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE E SPECIE

Artiodattili

Cammellidi

Cammello, lama, vigogna

Requisiti zoosanitari

Requisiti relativi all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'esportazione verso la Comunità europea

Capitolo 1

Soggiorno e quarantena

1. Gli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon devono soggiornare in un centro di quarantena autorizzato per almeno 60 giorni prima dell'esportazione verso la Comunità europea. I requisiti relativi ai test previsti per le diverse specie possono richiedere un'estensione di detto periodo. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) sebbene al centro di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti, tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo, e come tali individuati. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nel centro;

b) all'interno del centro di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti. Ogni partita deve essere tenuta nel centro di quarantena riconosciuto e deve essere al riparo dagli insetti vettori;

c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e il gruppo di animali entra in contatto con altri animali, la quarantena è considerata priva di effetto e il gruppo deve cominciare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nel centro;

d) gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per il centro di quarantena devono essere caricati e direttamente consegnati nella Comunità europea:

i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti per l'importazione della pertinente categoria di animali nella Comunità europea;

ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali non ammissibili all'importazione nella Comunità europea;

iii) in veicoli da trasporto o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capitolo II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

2. La struttura di quarantena deve soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE, nonché i seguenti requisiti:

a) deve essere sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;

b) deve trovarsi al centro di un'area di 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato constatato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al suo utilizzo come centro di quarantena;

c) prima di essere adibita a centro di quarantena, deve essere pulita e disinfettata con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capitolo II;

d) tenendo conto del numero di animali che possono essere accolti, essa deve garantire:

i) un impianto destinato esclusivamente allo scopo in questione, che possa assicurare agli animali una sistemazione adeguata;

ii) locali adeguati

 facili da pulire e disinfettare completamente,

 che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi,

 che rispettino tutti i requisiti previsti per abbeverare e nutrire gli animali,

 che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie;

iii) locali adeguati per l'ispezione e l'isolamento;

iv) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto;

v) una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;

vi) un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue;

vii) un ufficio per il veterinario ufficiale;

e) quando in funzione, la struttura deve disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;

f) deve ammettere unicamente animali identificati singolarmente in modo da garantirne la tracciabilità. A tal fine, il proprietario o il responsabile del centro di quarantena verifica che, al loro arrivo, gli animali siano debitamente identificati e scortati dai documenti o certificati sanitari richiesti per le specie e categorie interessate. La persona in questione dovrà inoltre trascrivere in un registro o inserire in una banca dati il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero, l'identificazione e la destinazione degli animali e conservare questi dati per almeno 3 anni;

g) l'autorità competente determina la procedura per la supervisione ufficiale del centro di quarantena e ne garantisce l'attuazione; nell'ambito della supervisione, saranno previste ispezioni regolari volte a determinare il continuo rispetto dei requisiti per il riconoscimento. In caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo se all'autorità competente viene fornita la garanzia che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.

Capitolo 2

Test zoosanitari

1.   REQUISITI GENERALI

Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni ematici prelevati a partire da 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, se non altrimenti specificato. Gli esami di laboratorio devono essere condotti in un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea; i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e le cure devono essere allegati al certificato veterinario. Al fine di intervenire quanto meno possibile sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere quanto più ravvicinati possibile nel rispetto degli intervalli di tempo minimi richiesti dai protocolli.

2.   REQUISITI SPECIFICI

2.1.   CAMMELLIDI

2.1.1.   Tubercolosi

a) Test da utilizzare: test comparativo di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD e aviare PPD ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviari di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Il test deve essere eseguito nella zona posteriore della spalla (regione ascellare) secondo la tecnica di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

b) Periodicità: il test deve essere condotto entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c) Interpretazione dei test:

la reazione deve essere considerata:

 negativa se l'aumento di spessore della pelle è inferiore a 2 mm,

 positiva se l'aumento di spessore della pelle è superiore a 4 mm,

 dubbia se l'aumento di spessore della pelle in reazione alla tubercolina bovina PPD è tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla tubercolina aviare PPD.

d) Misure in risposta ai test:

se il test di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD dà esito positivo in un caso, l'animale deve essere allontanato dal gruppo e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);

se il test dà esito positivo in più di un caso, l'intero gruppo risulta non ammissibile all'esportazione verso la CE;

se il test dà esito dubbio in uno o più casi, l'intero gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di 42 giorni e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).

2.1.2.   Brucellosi

a) Test da utilizzare:

 B. abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire una prova di fissazione del complemento per conferma,

 B. melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, per conferma occorre eseguire una prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato C della direttiva 91/68/CE,

 B. ovis: prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato D della direttiva 91/68/CE.

b) Periodicità: i test devono essere condotti entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c) Interpretazione dei test:

la reazione ai test è ritenuta positiva conformemente alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

d) Misure in risposta ai test:

gli animali risultati positivi ai test devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);

sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).

2.1.3.   Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)

a) Test da utilizzare: prova di immunodiffusione sul gel di Agar (AGID) conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE.

In caso di esito positivo, gli animali devono essere sottoposti al saggio ELISA competitivo secondo la descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE onde distinguere le due malattie.

b) Periodicità:

gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.

c) Misure in risposta ai test:

i) Febbre catarrale degli ovini

Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA conformemente all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo i quali dovranno essere tenuti in quarantena per 100 giorni a partire dalla data di raccolta dei prelievi per il test risultato positivo. Il gruppo potrà essere considerato indenne unicamente se, in seguito a controlli regolari condotti da veterinari ufficiali durante il periodo di quarantena, non vengono evidenziati sintomi clinici di malattia e non è accertata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi) nel centro di quarantena.

Nel caso in cui un altro animale del gruppo mostri segni clinici di malattia durante il periodo di quarantena di cui sopra, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)

Ove, nel caso di uno o più animali risultati positivi al test, il saggio ELISA di conferma mostri la presenza di anticorpi del virus EHD, gli animali sono considerati affetti e devono essere allontanati dal gruppo; i test devono essere ripetuti su tutti gli altri animali del gruppo a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni, in entrambi i casi con esito negativo. Se un altro animale del gruppo risulta positivo alla ripetizione dei test, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

2.1.4.   Afta epizootica (FMD)

a) Test da utilizzare: prove diagnostiche (probang e sierologia) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 78/542/CEE.

b) Periodicità: gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus FMD, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

Nota: ove evidenziata, la presenza di anticorpi antiproteine strutturali e non del virus FMD deve essere considerata come il risultato di una precedente infezione da FMD, a prescindere dalla vaccinazione degli animali.

2.1.5.   Peste bovina

a) Test da utilizzare: il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nel manuale UIE, in quanto prova prescritta per gli scambi internazionali. È inoltre consentito il ricorso alla prova di sieroneutralizzazione o ad altre prove secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.6.   Stomatite vescicolosa

a) Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.7.   Febbre della Rift valley

a) Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre della valle del Rift, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.8.   Dermatite nodulare contagiosa

a) Test da utilizzare: sierologia con il saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della dermatite nodulare contagiosa, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.

2.1.9.   Febbre emorragica di Crimea-Congo

a) Test da utilizzare: saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, prova di immunofluorescenza o altra prova ammessa.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, esso deve essere allontanato dal gruppo.

2.1.10.   Surra (Tripanosoma evansi)

a) Test da utilizzare: la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se la presenza del virus T. evansi è evidenziata in un animale, questo deve essere allontanato dal gruppo. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno tramite agenti adeguati dalla provata efficacia contro il T. evansi.

2.1.11.   Febbre catarrale maligna

a) Test da utilizzare: il metodo diagnostico preferito è l'individuazione del DNA del virus tramite prove di immufluorescenza o immunocitochimica, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre catarrale maligna, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.

2.1.12.   Rabbia

Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata in alcuni casi; l'animale deve essere quindi sottoposto ad un prelievo ematico e ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.

2.1.13.   Leucosi bovina enzootica (solo nel caso di animali destinati ad una regione indenne)

a) Test da utilizzare: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA di arresto, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.

c) Misure in risposta ai test: gli animali risultati positivi alle prove devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

Sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).




▼M65

ALLEGATO II

(CARNI FRESCHE)

PARTE 1

Elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi ( 3 )



Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 
 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 
 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (eccetto i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martin, Orán, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martin, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 e 2

AR-8

Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 
 

AR-10

Parte della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

A

1 e 2

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 
 

BG — Bulgaria a

BG-0

Tutto il paese

EQU

 
 

BG-1

Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Tărgovitšte, Razgrad, Ruse, Veliko Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 
 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 
 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres

BOV

A e H

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1 e 2

BR-3

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas

BOV

A e H

1 e 2

BR-4

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo

BOV

A e H

1 e 2

BR-5

Stato del Paraná,

stato del Mato Grosso do Sul;

stato di São Paulo.

1

BR-6

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 
 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 
 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 
 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 
 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 
 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 
 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 
 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 
 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 
 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 
 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 
 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 
 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 
 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 
 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 
 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 
 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 
 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO – Romania a

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 
 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 
 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nemets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 
 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 

SZ-1

Zona situata ad ovest della «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 
 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 
 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 
 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 
 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 
 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Tutto il territorio doganale (3)

BOV, OVI, EQU

 
 

XS — Serbia (1)

XS-0

Tutto il territorio doganale (3)

BOV, OVI, EQU

 
 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 
 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

— la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine;

— il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 
 

(1)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(3)   Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

— = Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a = Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

«1»:

Limitazioni geografiche e temporali:



Codice del territorio

Certificato veterinario

Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono state ottenute le carni

Modello

SG

AR-1

BOV

A

Fino al 31 gennaio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o febbraio 2002

Autorizzata

AR-2

BOV

A

Fino all'8 marzo 2002

Non autorizzata

A partire dal 9 marzo 2002

Autorizzata

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Fino al 28 febbraio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o marzo 2002

Autorizzata

AR-5

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 10 luglio 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall’11 luglio 2003

Non autorizzata

AR-6

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 4 settembre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dal 5 settembre 2003

Non autorizzata

AR-7

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 7 ottobre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall’8 ottobre 2003

Non autorizzata

AR-8

BOV

A

Fino al 17 marzo 2005 compreso

Cfr. AR-5, AR-6 e AR-7 per i periodi in cui dai territori dell'area AR-8 l'importazione non era autorizzata

A partire dal 18 marzo 2005

Autorizzata

AR-10

BOV

A

Fino al 3 gennaio 2006 compreso

Autorizzata

A partire dal 4 gennaio 2006, escluse le partite già spedite verso la Comunità prima del 4 febbraio e certificate tra il 4 gennaio e il 4 febbraio 2006.

Non autorizzata

BR-1

BOV

A+H

A partire dal 1o dicembre 2001

Autorizzata

BR-2

BOV

A+H

Fino al 30 novembre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o dicembre 2001

Autorizzata

BR-3

BOV

A+H

Fino al 31 ottobre 2002 compreso

Autorizzata

A partire dal 1o novembre 2002

Non autorizzata

BR-4

BOV

A+H

A partire dal 1o dicembre 2001 compreso, fino al 29 settembre 2005 compreso

Autorizzata

BR 5

BOV

 

A partire dal 30 settembre 2005

Non autorizzata

BR-6

BOV

A

A partire dal 1o dicembre 2001

Autorizzata

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 7 luglio 2002

Non autorizzata

A partire dall'8 luglio compreso fino al 22 dicembre 2002

Autorizzata

A partire dal 23 dicembre 2002 compreso fino al 6 giugno 2003

Non autorizzata

A partire dal 7 giugno 2003

Autorizzata

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 6 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 7 marzo 2002

Autorizzata

PY-1

BOV

A

Fino al 31 agosto 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o settembre 2002 compreso fino al 19 febbraio 2003

Autorizzata

A partire dal 20 febbraio 2003

Non autorizzata

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Fino al 3 agosto 2003 compreso

Non autorizzata

A partire dal 4 agosto 2003

Autorizzata

UY-0

BOV, OVI

A

Fino al 31 ottobre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o novembre 2001

Autorizzata

«2»

Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

«BOV»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci);

«POR»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie suina domestica (Sus scrofa);

«OVI»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche delle specie domestiche ovina e caprina (Ovis aries e Capra hircus);

«EQU»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie equina domestica (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

«RUF»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi;

«RUW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi;

«SUF»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici di allevamento;

«SUW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici in libertà;

«EQW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di solipedi non domestici in libertà.

GS (garanzie supplementari):

«A»

:

garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

«B»

:

garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6);

«C»

:

garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis);

«D»

:

garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR [punto 10. 3 d)];

«E»

:

garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV [punto 10.4 d)];

«F»

:

garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

«G»

:

garanzie relative (1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale e (2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto 9.2.1) e RUW (punto 9.3.1).

«H»

:

garanzie supplementari richieste per il Brasile in relazione ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza. Tuttavia, poiché lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua vaccinazioni contro l’afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni provenienti da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

Note

a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella presente parte 2 dell'allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.

c) L' originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.3 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

Modello BOV1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di bovini domestici (1) spedite nella Comunità europea N. (2) ORIGINALE3. Origine delle carni (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completo)3.1 Paese:3.2 Codice del territorio:4. Autorità competente4.1 Ministero:4.2 Servizio:5. Luogo di destinazione delle carni5.1 Stato membro dell'UE:4.3 Livello locale/regionale:5.2 IstituzioneNome e indirizzoNumero di riconoscimento o di registrazione (se del caso)6. Località di carico per l'esportazione7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)7.3 Identificazione della partita (6):7.1 (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:8. Identificazione delle carni8.1 Carni provenienti da: (specie animale)8.2 Condizioni di temperatura delle carni che compongono il lotto: refrigerate/congelate (5)8.3 Identificazione delle carni facenti parte della partita:Natura dei tagli (7)Numero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colli/pezziPeso netto (kg)MacelloSezionamento/trasformazioneDeposito frigoriferoTotale9. Attestato di sanitàIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1 le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2 le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3 i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8);

9.4 con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (8):(5)(9) oppure [le carni fresche non contengono materiale di origine bovina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3 e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di (3) (9) e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3.](5)(10) oppure [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato)]10. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1 sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e(5) [(b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) oppure [(b) è considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed è autorizzato ad esportare tali carni in forza della decisione 2006/259/CE della Commissione, del 27 marzo 2006;](5)(11) oppure [(b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;](5)(18) oppure [(b) applica un programma di vaccinazione sistematica contro l’afta epizootica, la cui efficacia è verificata dall'autorità veterinaria competente attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indichi livelli di anticorpi adeguati e dimostri l’assenza del virus dell’afta epizootica;](5)(18) oppure [(b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, ma l’autorità veterinaria competente ha svolto una regolare sorveglianza che dimostra l’assenza dell’afta epizootica;]10.2 sono state ottenute da animali:(5) [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice (3) che a tale data era autorizzato ad esportare tali animali nella Comunità europea;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell’UE: ;]10.3 sono state ottenute da animali provenienti da aziende nelle quali:a) nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (12) la peste bovina e(5) [b) negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km](5)(13 ) oppure [b) non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km;c) gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;](5)(18) [d) da almeno tre mesi non sono stati introdotti animali da zone non riconosciute dall'UE;](5)(14) oppure [b) non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km;c) gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]10.4 sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino a un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra,b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al (15)(5)(16) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo a un test ufficiale di intradermotubercolinizzazione effettuato nei tre mesi precedenti la macellazione;](5)(18) [e) che nel macello, prima della macellazione, siano stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate alla Comunità europea;]

10.5 sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;10.6(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte;](5)(13) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura a una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali;](5)(17) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura a una temperatura di + 2° C per almeno 24 ore prima del disossamento e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali; ](5)(14) oppure [a) contengono solo frattaglie rifilate sottoposte a frollatura a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore oppure, nel caso del diaframma e dei muscoli masseteri, per almeno 24 ore;b) sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui sopra durante tutte le fasi della lavorazione, della rifilatura e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali; ec) sono state imballate in scatole/contenitori impermeabili e sigillati recanti un'etichetta con l'indicazione “CARNI/FRATTAGLIE DESTINATE A TRATTAMENTO TERMICO”, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione destinatario nell'UE.]11. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte nei macelli sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria (8).Timbro ufficiale e firmaFatto a , il(firma del veterinario ufficiale)(timbro)(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note(1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.Nel caso delle frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 14 infra, dopo l'importazione esse devono essere trasferite immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, vanno indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove presenti.(5) Cancellare la dicitura non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Se del caso, indicare “frollate” e/o “macinate”. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (gg/mm).Le frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina possono essere soltanto frattaglie da cui siano state completamente asportate le ossa, le cartilagini, la trachea, i grossi bronchi, i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco. Sono autorizzati anche i muscoli masseteri interi, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A (a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne con vite senza fine e che devono essere state preparate esclusivamente da muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE della Commissione (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).(9) Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).(10) Inserire la dicitura esatta specificata nell'allegato XI, capitolo A, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (come da ultimo modificato).(11) Esclusivamente nel caso di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 13 infra, oppure nel caso di frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 14 infra.(12) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C ed è autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate o frattaglie rifilate frollate che soddisfano le garanzie supplementari descritte, rispettivamente, nelle note 13 o 14 infra.(13) Garanzie supplementari per le carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera “A”.(14) Garanzie supplementari per le frattaglie rifilate frollate da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera “B”.(15) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(16) Garanzie supplementari relative alle prove per la tubercolosi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera “E”. Intradermotubercolinizzazione da eseguire conformemente al disposto dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).(17) Garanzie supplementari per le carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera “F”. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.(18) Garanzie supplementari per l’importazione di carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera “H”.

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Modello OVI1.2. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali domestici delle specie ovina e caprina (1) spedite nella Comunità europeaN.ORIGINALE3.2. Origine delle carni (3)2.2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4.2. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:5.2. Luogo di destinazione delle carni5.1. Stato membro dell'UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. StabilimentoNome e indirizzo:Numero di riconoscimento o di registrazione (se del caso):6.2. Località di carico per l'esportazione7.2. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita (6):8.2. Identificazione delle carni8.1. Carni di: (specie animali) 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:Numero di riconoscimento degli stabilimentiNatura dei tagli (7)MacelloSezionamento/ trasformazioneDeposito frigoriferoNumero di colli/pezziPeso netto (kg)Totale9.3. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8); 9.4. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (8):(5) (9) [le carni fresche non contengono materiale di origine ovina e caprina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3, e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di (3) (9) e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3.](5) (10) oppure [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato) .]10. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(5) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) oppure [b) è considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed è autorizzato ad esportare tali carni in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del (data);](5) (12) oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]10.2. sono state ottenute da animali:(5) [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell’UE: ...........;]10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:a) cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (13) la peste bovina;b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti; e(5) [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;](5) (12) oppure [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; ed) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]10.4. sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al (14);10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale; 10.6.(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte;](5) (12) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali;](5) (15) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]11. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria(8).Timbro ufficiale e firma Fatto a il (firma del veterinario ufficiale) (timbro) (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)Note(1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Se del caso, indicare frollate e/o macinate. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (gg/mm). Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(9) Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(10) Inserire la dicitura esatta specificata nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(11) CANCELLATO. (12) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera A.(13) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 12.(14) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(15) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera F. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

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MODELLO RUF

1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIOper le carni fresche di animali non domestici diallevamento (1) di ordini diversi dagli equidi e dai suidi,spediti nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine delle carni (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente4.1. Ministero:4.2. Servizio:5. Luogo di destinazione delle carni5.1. Stato membro dell'UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. StabilimentoNome e indirizzo:Numero di riconoscimento o di registrazione(laddove applicabile):6. Località di carico per l'esportazione7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)7.3. Identificazione della partita (6):7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:8. Identificazione delle carni8.1. Carni di: (specie animali).8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5)8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:Natura deitagli (7)Numero di riconoscimento degli stabilimentiNumero dicolli/pezziPeso netto (kg)MacelloLaboratoriodi sezionamentoDepositofrigoriferoTotale9. Attestato di sanità pubblicaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;(14) [9.2.1. per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD):

Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico;]9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8).10. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice: (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e(5) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) oppure [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione2004/…/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004;](5)(9) oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]10.2. sono state ottenute da animali:(5) [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice (3) che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nellaComunità europea;]10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (10) la peste bovina;b) in cui si compiono regolarmente ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi nelle 6 (sei) settimane precedenti e(5) [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;](5)(9) oppure [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti ed) dove gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]10.4. sono state ottenute da animali:(5) [a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'azienda d'origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1 ec) che sono stati macellati il o nel periodo dal (11);](5) oppure [a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,

gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1,gli animali sono stati macellati nel periodo dal al (11),gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, egli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione, eb) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;](12) 10.5. sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dai biungulati;10.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;10.7.(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano lecondizioni sopra descritte.](5)(9) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](5)(13) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]Timbro ufficiale e firmaFatto a , il(firma del veterinario ufficiale)(timbro)(nome in stampatello, qualifica e titolo)

Note(1) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidati o artiodattili, esclusi i suidi, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Se del caso, indicare frollate. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).(9) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera A.(10) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se si tratta un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 9.(11) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(12) Non necessario per la selvaggina di allevamento allevata ininterrottamente nelle regioni artiche.(13) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera F. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.(14) Garanzie supplementari per le carni fresche di cervidi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera G.

MODELLO RUW

1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIOper le carni fresche di selvaggina in libertà (1)di ordini diversi dagli equidi e dai suidi,spediti nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine delle carni (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente4.1. Ministero:4.2. Servizio:5. Luogo di destinazione delle carni5.1. Stato membro dell'UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. StabilimentoNome e indirizzo:Numero di riconoscimento o di registrazione(laddove applicabile):6. Località di carico per l'esportazione7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)7.3. Identificazione della partita (6):7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:8. Identificazione delle carni8.1. Carni di: (specie animali).8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5)8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:Natura deitagli (7)Numero di riconoscimento degli stabilimentiNumero dicolli/pezziPeso netto (kg)stabilimento perla selvagginaLaboratorio disezionamentoDepositofrigoriferoTotale9. Attestato di sanità pubblicaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [9.2. le carni fresche sono state ottenute da carcasse scuoiate ed eviscerate e quindi sottoposte ad un'ispezione post mortem presso lo stabilimento riconosciuto per la selvaggina;9.3. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;](5) oppure [9.2. le carcasse non scuoiate sono state eviscerate e quindi trasportate allo stabilimento riconosciuto per la selvaggina, dove le viscere sono state sottoposte ad un'ispezione post mortem in esito alla quale le carcasse non sono risultate inadatte al consumo umano;9.3. le carcasse non scuoiate recano un bollo ufficiale dell'origine indicata al punto 8.3 e

(5) [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra – 1 °C e + 7 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 7 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,](5) oppure [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra – 1 °C e+ 1 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 15 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]in un mezzo di trasporto in grado di mantenere questa temperatura durante il trasporto;](12) [9.3.1. per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD):Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico;]9.4. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8).10. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio delpresente certificato:a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e(5) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in virtù della decisione 2004/…/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004;](5)(9) oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]10.2. sono state ottenute da animali selvatici in libertà abbattuti tra il e il (10)all'interno del territorio indicato nel punto 10.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto 10.1;10.3. sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo] (5) ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificaticasi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;10.4.(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.](5)(9) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](5)(11) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]Timbro ufficiale e firmaFatto a , il(firma del veterinario ufficiale)(timbro)(nome in stampatello, qualifica e titolo)Note(1) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidati o artiodattili, esclusi i suidi, abbattuti o cacciati in libertà.Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, indicare il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, indicare al punto 7.3 i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Se del caso, indicare frollate oppure non scuoiate. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Nel casi di carcasse non scuoiate, indicare il marchio di identificazione dell'origine, che non può coincidere con il bollo sanitario utilizzato per dichiarare l'idoneità al consumo umano: quest'ultimo infatti è apposto dallo stabilimento riconosciuto per la selvaggina nello Stato membro di destinazione dopo lo scuoiamento delle carcasse e l'esecuzione dell'ispezione post mortem.(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).(9) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «A.Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.(10) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(11) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera F. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.(12) Garanzie supplementari per le carni fresche di cervidi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 GS dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera G.

▼M54

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►(1) M59  

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►(1) M59  

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►(1) M59  

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▼M55




ALLEGATO III

(Transito e/o magazzinaggio)

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ALLEGATO IV



Elenco dei posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti di cui all'articolo 12 ter

CODICE ISO

STATO MEMBRO

Posto d'ispezione frontaliero

LT

Lituania

Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lituania

LV

Lettonia

Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lettonia

PL

Polonia

Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Polonia



( 1 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

( 2 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

( 3 ) Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

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