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Document 01975R2777-20060511

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2777/2006-05-11

1975R2777 — IT — 11.05.2006 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

(GU L 282, 1.11.1975, p.77)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/76 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1976

  L 45

3

21.2.1976

 M2

REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

 M3

REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/86 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1986

  L 133

39

21.5.1986

 M4

REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1987

  L 370

14

30.12.1987

►M5

REGOLAMENTO (CEE) N. 1235/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989

  L 128

29

11.5.1989

 M6

REGOLAMENTO (CEE) N. 3714/92 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992

  L 378

23

23.12.1992

►M7

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993

  L 152

1

24.6.1993

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 3290/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994

  L 349

105

31.12.1994

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 2916/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995

  L 305

49

19.12.1995

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 493/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2002

  L 77

7

20.3.2002

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005

  L 307

2

25.11.2005

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2006 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2006

  L 119

1

4.5.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A2

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore del pollame sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolar modo un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore del pollame, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del pollame implica l'instaurazione, alle frontiere esterne della Comunità, di un regime unico degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione;

considerando che l'applicazione, alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale e della necessità di una protezione dell'attività comunitaria di trasformazione, è di massima sufficiente per raggiungere tale scopo;

considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano inferiori a detti prezzi;

considerando che la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del pollame; che, per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni, è opportuno prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame;

considerando che, come complemento al sistema sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare totalmente o in parte, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prelievi può, in circostanze eccezionali, rivelarsi insufficiente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situazione;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di un comitato di gestione;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del pollame;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ), modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 ( 3 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

▼M7

1.  L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0105

Galli, galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchine e faraone

b)

ex02 07

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50

c)

►M9  0207 34 ◄

Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati

 

►M9  0207 13 91 ◄

 
 

►M9  0207 14 91 ◄

 
 

►M9  0207 26 91 ◄

 
 

►M9  0207 27 91 ◄

 
 

►M9  0207 35 91 ◄

 
 

►M9  0207 36 81 ◄

 
 

►M9  0207 36 85 ◄

 
 

►M9  0207 36 89 ◄

 
 

0210 99 71

Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

 

►M10  0210 99 79 ◄

 

d)

0209 00 90

Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e)

1501 00 90

Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi

f)

1602 20 11

Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

 

1602 20 19

 
 

1602 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

▼M9

 

1602 32

 

▼M7

 

1602 39

 

▼B

2.  Ai sensi del presente regolamento sono da considerare:

a) «pollame vivo», i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

b) «pulcini», i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

c) «pollame macellato», i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

d) «prodotti derivati», i prodotti seguenti:

1. prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), esclusi i pulcini,

2. prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati «parti di volatili»,

3. frattaglie commestibili di cui al paragrafo 1, lettera b),

4. prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c),

5. prodotti di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e),

▼M7

6. Prodotti di cui al paragrafo 1, lettera f), esclusi i prodotti delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata.

▼M5 —————

▼B

Articolo 2

1.  Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie:

 misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

 misure intese a migliorarne la qualità;

 misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

 misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti.

Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

2.  Norme di commercializzazione:

 sono adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

 possono essere adottate per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) e f).

Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura.

Le norme, il loro campo di applicazione, nonché le regole generali per la loro applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

▼M8

Articolo 3

1.  Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte, salvo in caso di forza maggiore, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2.  Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 4

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1.  Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.  I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del Commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo1.

3.  I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio addizionale sono determinati in base ai prezzi cif della spedizione considerata. A tale fine i prezzi cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario dell'importazione.

4.  La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 6

1.  I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17.

2.  La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

 metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

 metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'«esame simultaneo»);

 metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»),

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Essi devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.  Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4.  Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e stabiliscono se necessario lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 7

Qualora sul mercato comunitario si riscontri un aumento considerevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1.  Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2.  Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.  La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione ha luogo periodicamente, eccezion fatta per la procedura di aggiudicazione.

L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4.  Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione

 sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame e delle disponibilità,

 sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame;

b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.

Nel fissare la restituzione si tiene inoltre conto, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

Per il calcolo della restituzione si tiene conto inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nella Comunità, di un chilogrammo di pollame macellato tenuto conto, per quanto riguarda i prodotti diversi dal pollame macellato, dei rapporti di peso esistenti tra vari prodotti e/o del rapporto medio tra i loro valori commerciali.

5.  Il prezzo di cui al paragrafo 1 applicato nella Comunità è fissato tenuto conto:

a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità,

b) dei prezzi praticati all'esportazione.

Il prezzo sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, è fissato tenuto conto:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6.  La restituzione viene concesssa unicamente su richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione, salvo il rilascio di un titolo a posteriori per i pulcini di un giorno.

7.  L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data:

a) per la destinazione indicata sul titolo o, se del caso,

b) per la destinazione reale, se è diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate le misure del caso.

8.  È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

9.  La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

 sono stati esportati fuori della Comunità,

 sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 10, e

 nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 17, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

10.  Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:

 dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

 del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.

In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.

11.  Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12.  Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M8 —————

▼M8

Articolo 9

1.  Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizazzione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi i subire perturbazioni dal perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 10

1.  Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2.  Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

 la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

 l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 11

1.  Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2.  Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4.  Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

▼M8 —————

▼B

Articolo 13

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

▼M12

Articolo 14

▼M13

1.  Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:

a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o

b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato.

2.  La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

▼M12

3.  Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.  Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 15

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1.  È istituito un comitato di gestione per il pollame e le uova, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M11 —————

▼M11

Articolo 17

1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 4 ).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 18

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 20

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 21

Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'Italia invochi l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 5 ).

Articolo 22

1.  Il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 6 ), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1o gennaio 1973, portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee ( 7 ), è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Tabella di concordanza



Regolamento n. 123/67/CEE

Presente regolamento

articolo 13 bis

articolo 14

articolo 14

articolo 19

articolo 21

articolo 20



( 1 ) GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 41.

( 2 ) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

( 3 ) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 5 ) GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 1.

( 6 ) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 2 del 1. 1. 1973, pag. 1.

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