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Document 01973L0361-20030605

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (73/361/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/361/2003-06-05

TESTO consolidato: 31973L0361 — IT — 05.06.2003

1973L0361 — IT — 05.06.2003 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci

(73/361/CEE)

(GU L 335, 5.12.1973, p.51)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Direttiva della Commissione 76/434/CEE del 13 aprile 1976

  L 122

20

8.5.1976

►M2

Direttiva del Consiglio 91/368/CEE del 20 giugno 1991

  L 198

16

22.7.1991

►M3

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003


Modificato da:

 A1

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci

(73/361/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in diversi Stati membri, sono prescritti una attestazione e un contrassegno per determinate funi metalliche, catene e ganci destinati ad essere impiegati per il sollevamento o per il trasporto; che tali prescrizioni variano da uno Stato membro all'altro; che le disparità in materia ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che tali ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni riguardanti l'attestazione e il contrassegno di funi metalliche, catene e ganci sono adottate da tutti gli Stati membri, a complemento o in sostituzione delle disposizioni nazionali attuali;

considerando che la presente direttiva è limitata alle disposizioni relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci; che l'attestazione e il contrassegno permetteranno ai costruttori e agli utilizzatori di apparecchi di sollevamento di conoscere fra l'altro le caratteristiche di tali funi metalliche, catene e ganci; che, inoltre, le direttive che saranno emanate successivamente in materia di norme di costruzione dei differenti apparecchi di sollevamento, comprenderanno disposizioni relative all'impiego specifico delle funi metalliche, delle catene e dei ganci;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche relative agli apparecchi e mezzi di sollevamento; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva concerne i mezzi di sollevamento esclusi:

 quelli usati,

 quelli impiegati a bordo di navi, per le ferrovie, le funicolari e le teleferiche.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per mezzi di sollevamento le funi metalliche, le catene a maglie in tondo d'acciaio e i ganci, destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto.

▼M2 —————

▼B

Articolo 4

1.  È istituito un Comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M3 —————

▼B

3.  Le modifiche necessarie all'adattamento delle disposizioni dell'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

▼M3

Articolo 5

1.  La Commissione è assistita dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 1 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 6

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Statí membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M1




ALLEGATO

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.

Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non è possibile, di una piastrina o di un anello solidamente fissato, recanti l'indicazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea nonché gli estremi della relativa attestazione (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

1.2.

Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, certifica, mediante la relativa attestazione, che ogni tratto di fune metallica e catena ed ogni gancio sono conformi ai requisiti indicati nelle attestazioni (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

2.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNI METALLICHE

2.1.

Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve rilasciare per ogni fune metallica un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1. nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2. diametro nominale;

3. massa nominale per metro lineare;

4. tipo di avvolgimento (normale, parallelo incrociato) e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso);

5. preformato o no;

6. costruzione (composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero dei fili per ogni trefolo, natura e composizione dell'anima, se in acciaio);

7. classe(i) di resistenza dei fili;

8. carico di rottura minimo della fune (carico che deve essere raggiunto nella prova di trazione fino a rottura) se la fune è stata sottoposta ad una prova di trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;

9. protezione della superficie: se la fune è galvanizzata, indicare il grado di galvanizzazione o la qualità.

In caso di applicazione di un altro procedimento di protezione, indicarne i particolari;

10. se i fili non sono in acciaio al carbonio, indicare le specifiche;

11. se la fune è stata fabbricata secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

12. se sono state effettuate delle prove sui fili e/o sulla fune, indicare le norme o le specifiche osservate; se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio;

13. se la costruzione o la composizione della fune richiedono una manutenzione e/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni;

14. firma del responsabile conformemente al punto 1;

15. qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

16. località e data.

3.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CATENE A MAGLIE IN TONDINO DI ACCIAIO

3.1.

Per ogni catena, il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea devono rilasciare un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1. nome e indirizzo del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2. caratteristiche della catena non calibrata:

lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza esterna nominale della maglia, diametro nominale del tondino ed indicazione della tolleranza sul diametro: allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

3. caratteristiche della catena calibrata:

lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza nominale esterna della maglia, diametro nominale del tondino, passo nominale, nonché indicazione delle tolleranze per tutte queste dimensioni;

allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

4. massa nominale per metro lineare;

5. metodo di saldatura delle maglie;

6. valore del carico di prova applicato all'intera catena dopo il trattamento termico;

7. carico minimo di rottura della catena (carico che deve essere raggiunto durante la prova a trazione fino a rottura);

8. allungamento totale minimo a rottura espresso in percento:

indicazione della lunghezza del campione o del numero di maglie;

9. caratteristiche del materiale della catena (per es.: classe internazionale della catena o, eventualmente, specifica dell'acciaio della catena);

10. tipo di trattamento termico effettuato;

11. se la catena è stata prodotta secondo una norma di uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

12. se sono state effettuate prove sulla catena, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio con i loro risultati;

13. se le proprietà della catena richiedono un trattamento, una manutenzione ed una sorveglianza speciali, dare indicazioni od istruzioni in proposito;

14. firma del responsabile conformemente al punto 1;

15. qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

16. località e data.

3.2.

Le catene fabbricate in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili. I marchi di qualità devono essere apposti su ciascun tratto di catena: occorre almeno un marchio per ciascun metro o per ogni venti maglie (scegliere il minore di questi intervalli).

I marchi devono avere le seguenti dimensioni:



Diametro nominale del tondino (mm)

Dimensioni minime delle cifre (mm)

fino ad 8 compreso

2

oltre 8 e fino a 12,5 compreso

3

oltre 12,5 e fino a 26 compreso

4,5

oltre 26

6

4.   DISPOSIZIONI RELATIVE AI GANCI

4.1.

Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve fornire per ogni partita di ganci o, a richiesta dell'utente per ogni gancio, un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1. nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2. se l'attestazione riguarda un lotto di ganci, indicare il numero dei ganci del lotto;

3. tipo del gancio;

4. caratteristiche dimensionali:

allegare uno schizzo quotato del gancio con le dimensioni principali;

5. il carico di prova massimo che può essere applicato al gancio senza dar luogo ad una deformazione permanente dopo aver tolto il carico di prova stesso; la deformazione permanente misurata dall'apertura del gancio non potrà mai superare 0,25 %;

6. carico per effetto del quale il gancio si apre o si aprirà in modo da non poter più sostenere il carico; il carico massimo di rottura deve essere indicato in caso di fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si romperà piuttosto che lasciar sfuggire il carico a seguito della sua apertura;

7. caratteristiche del materiale del gancio (ad es.: classe internazionale del gancio o, eventualmente, specifica dell'acciaio del gancio);

8. tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio;

9. se il gancio è stato fabbricato secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma e contrassegnare il gancio conformemente ad essa;

10. se il gancio è stato sottoposto a prove, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio (in caso di lotti, indicare il numero di campioni) ed i risultati,

11. se le proprietà del gancio richiedono un trattamento, una manutenzione ed/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni ed istruzioni;

12. firma del responsabile conformemente al punto 1;

13. qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

14. località e data.

4.2.

I ganci fabbricati in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili.



( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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