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Document 01973L0239-20051210

    Consolidated text: Prima direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/239/2005-12-10

    1973L0239 — IT — 10.12.2005 — 016.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 1973

    recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

    (73/239/CEE)

    (GU L 228, 16.8.1973, p.3)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 76/580/CEE del 29 giugno 1976

      L 189

    13

    13.7.1976

    ►M2

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 84/641/CEE del 10 dicembre 1984

      L 339

    21

    27.12.1984

    ►M3

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/343/CEE del 22 giugno 1987

      L 185

    72

    4.7.1987

    ►M4

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/344/CEE del 22 giugno 1987

      L 185

    77

    4.7.1987

    ►M5

    SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/357/CEE del 22 giugno 1988

      L 172

    1

    4.7.1988

    ►M6

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/618/CEE dell'8 novembre 1990

      L 330

    44

    29.11.1990

    ►M7

    DIRETTIVA 92/49/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992

      L 228

    1

    11.8.1992

    ►M8

    DIRETTIVA 95/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995

      L 168

    7

    18.7.1995

    ►M9

    DIRETTIVA 2000/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Quarta direttiva assicurazione autoveicoli del 16 maggio 2000

      L 181

    65

    20.7.2000

    ►M10

    DIRETTIVA 2002/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2002

      L 77

    17

    20.3.2002

    ►M11

    DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002

      L 35

    1

    11.2.2003

    ►M12

    DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 9 marzo 2005

      L 79

    9

    24.3.2005

    ►M13

    DIRETTIVA 2005/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 16 novembre 2005

      L 323

    1

    9.12.2005


    Modificato da:

     A1

    Atto di adesione della Grecia

      L 291

    17

    19.11.1979

    ►A2

      L 302

    23

    15.11.1985

     A3

    Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

      L 001

    1

    ..

    ►A4

    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

      L 236

    33

    23.9.2003


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 005, 7.1.1978, pag. 27  (73/239)

     C2

    Rettifica, GU L 166, 16.6.1989, pag. 68  (88/357)



    NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




    ▼B

    PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 1973

    recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

    (73/239/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ), in particolare il titolo IV C,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    considerando che, in base al programma generale di cui sopra, la soppressione delle restrizioni alla creazione di agenzie e di succursali è, per quanto riguarda le imprese di assicurazione diretta, subordinata al coordinamento delle condizioni d'accesso e di esercizio; che questo coordinamento deve essere attuato in primo luogo per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

    considerando che, per agevolare l'accesso a tali attività assicurative ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo, pur assicurando una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare segnatamente le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazioni;

    considerando che una classifica dei rischi per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolar modo, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria e l'ammontare del fondo minimo di garanzia stabilito in funzione del ramo esercitato;

    considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano a condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie peculiari; che è inoltre opportuno escludere certi organismi, in diversi Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata a un determinato territorio o a determinate persone;

    considerando che le varie legislazioni contengono norme differenti per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione malattia, dell'assicurazione crediti e cauzioni e dell'assicurazione spese legali, sia fra di loro sia con altri rami assicurativi; che il mantenimento di tale divergenza dopo la soppressione delle restrizioni del diritto di stabilimento nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita lascerà sussistere ostacoli allo stabilimento; che la soluzione di questo problema dovrà essere prevista in un coordinamento ulteriore che dovrà essere realizzato entro un periodo relativamente breve;

    considerando che è necessario estendere in ciascuno Stato membro il controllo a tutti i rami assicurativi previsti dalla presente direttiva; che tale controllo è possibile unicamente se le suddette attività sono soggette ad una autorizzazione amministrativa; che occorre dunque precisare le condizioni di concessione o di revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le dicisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

    considerando che conviene assoggettare i rami detti di trasporto, di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, ed i rami di credito, di cui ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato, ad un regime più elastico in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci ed in crediti;

    considerando che la ricerca di un metodo comune di calcolo delle riserve tecniche forma attualmente oggetto di studi sul piano comunitario; che appare quindi opportuno riservare ad ulteriori direttive l'attuazione del coordinamento in questa materia, nonché i problemi relativi alla determinazione delle categorie di investimenti e alla valutazione delle attività;

    considerando che è necessario che le imprese di assicurazioni dispongano, oltre alle riserve tecniche sufficienti per far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero, onde far fronte ai rischi dell'esercizio; che, per assicurare, sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in funzione di criteri oggettivi, i quali pongano su un piano di eguaglianza di concorrenza le imprese aventi la stessa importanza, conviene prevedere che questo margine sia in rapporto con il volume globale degli affari dell'impresa e sia determinato in funzione di due indici di sicurezza fondati l'uno sui premi e l'altro sui sinistri;

    considerando che è necessario esigere un fondo minimo di garanzia in funzione della gravità del rischio nei rami praticati, sia per assicurare che le imprese dispongano fin dal momento della loro costituzione di mezzi adeguati, sia per garantire che, nel corso della loro attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un limite minimo di sicurezza;

    considerando che è necessario prevedere misure per il caso in cui la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

    considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività assicurative dirette all'interno della Comunità debbono, in linea di massima, applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato, e quindi anche alle agenzie e alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alla modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

    considerando che è tuttavia opportuno permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

    considerando che talune misure tansitorie sono necessarie per permettere segnatamente alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in esecuzione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

    considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Titolo I —

    Disposizioni generali

    ▼M2

    Articolo 1

    1.  La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività.

    2.  L'attività di assistenza riguarda l'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

    L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

    L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione, o riparazione, l'assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

    3.  La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell'allegato.

    ▼B

    Articolo 2

    La presente direttiva non riguarda

    1. le seguenti assicurazioni:

    a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;

    b) l'assicurazione di rendita;

    c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

    d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

    e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

    2. le seguenti operazioni:

    a) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

    b) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

    c) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

    ▼M3

    d) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore.

    ▼M2

    3. l'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

     soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;

     trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi;

     se lo Stato membro del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dello stesso Stato membro,

    salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta alla presente direttiva.

    Nei casi previsti ai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

    a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità;

    b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante i questi due Stati.

    Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori.

    Inoltre la presente direttiva non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

    Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato, fatto salvo il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M10

    1.  La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

    a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;

    b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;

    c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e

    d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

    La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

     l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),

     l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e

     il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200 000 EUR.

    Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.

    ▼B

    2.  Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

    In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

    Articolo 4

    La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:

    a)  in Germania

     i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

     

    1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe

    2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München

    3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München

    4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

    5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg

    6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt

    7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel

    8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen

    9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold

    10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden

    11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg

    12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

    13. Feuersozietät Berlin, Berlin

    14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart

     Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.

     i seguenti enti semipubblici:

     

    1. Postbeamtenkrankenkasse

    2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

    b)  in Francia

    gli organismi seguenti:

    1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes

    2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or

    3. Caisse départementale des incendiés de la Marne

    4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse

    5. Caisse départementale des incendiés de la Somme

    6. Caisse départementale grêle du Gers

    7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

    c)  in Irlanda

    Voluntary Health Insurance Board;

    d)  in Italia

    la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

    e)  nel Regno Unito

    the Crown Agents;

    ▼M2

    f)  in Danimarca

    Falcks Redningskorps A/S, København;

    ▼A2

    g)  in Spagna

    i seguenti organismi pubblici:

    1. Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros;

    2. Consorcio de Compensación de Seguros;

    3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.

    ▼B

    Articolo 5

    Ai sensi della presente direttiva si intende per

    ▼M1

    a) unità di conto: l'unità di conto europea (UCE) definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione ( 4 ). Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'unità di conto, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità;

    ▼B

    b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

    c) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili;

    ▼M5

    d) grandi rischi:

    i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,

    ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,

    iii)  ►M6  i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato ◄ , purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

    Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

     totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;

     importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;

     numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

    Seconda tappa: a partire dal 1o gennaio 1993:

     totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;

     importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;

     numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

    Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE ( 5 ), i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.

    Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, «joint ventures», e raggruppamenti temporanei.

    ▼B



    Titolo II —

    Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità



    Sezione A:

    Condizioni di accesso

    ▼M7

    Articolo 6

    L'accesso all'attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.

    Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

    a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

    b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.

    Articolo 7

    1.  L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

    2.  L'autorizzazione è accordata per ramo. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo, quali previsti al punto A dell'allegato.

    Tuttavia:

    a) ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

    b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato.

    Articolo 8

    1.  Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione

    a) adottino una delle forme seguenti:

     per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme» — «naamloze vennootschap» — , «société en commandite par actions» — «commanditaire vennootschap op aandelen» — , «association d'assurance mutuelle» — «onderlinge verzekeringsverenigine» — , «société coopérative» — «coöperatieve vennootschap»;

     per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»;

     per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;

     per quanto riguarda la Repubblica francese: «Société anonyme, société d'assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prevoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;

     per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;

     per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

     per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par action», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»;

     per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;

     per quanto riguarda il Regno Unito: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Act», «the association of underwriters known as Lloyd's»;

     per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρεία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»;

     per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mútua», «sociedad cooperativa»;

     per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anonima», «mutua de seguros»;

     per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö» — «ömsesidigt försäkringsbolag» — , «vakuutusosakeyhtiö» — «försäkringsaktiebolag» — , «vakuutusyhdistys» — «försäkringsförening»;

     per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»;

    ▼A4

     per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost», «družstvo»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Estonia:«aktsiaselts»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Cipro:«Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia:«apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Lituania:«akcinės bendrovės», «uždarosios akcinės bendrovės»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria:«biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Malta:«kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Polonia:«spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;

     per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia:«delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»;

     per quanto riguarda la Repubblica Slovacca:«akciová spoločnosť».

    ▼M7

    L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita.

    Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

    b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

    c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

    d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 17, paragrafo 2;

    e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale;

    ▼M9

    f) comunichino nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.

    ▼M8

    Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

    1 bis.  Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

    ▼M7

    2.  L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9.

    Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.

    3.  La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

    Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

    Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

    La presente direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale ed a attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.

    4.  Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

    Articolo 9

    Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

    a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire;

    b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

    c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

    d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa;

    inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

    e) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

    f) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri;

    g) la situazione probabile di tesoreria;

    h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

    Articolo 10

    1.  Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

    2.  Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

    a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

    b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

    c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

    d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

    Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale.

    3.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

    L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17.

    Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

    4.  Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

    5.  La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

    6.  In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

    ▼M7 —————

    ▼B

    Articolo 12

    Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

    Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

    Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

    ▼M11

    Articolo 12 bis

    ▼M13

    1.  Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

    a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

    b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

    c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

    2.  L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

    a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

    b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

    c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

    ▼M11

    3.  In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

    ▼B



    Sezione B:

    Condizioni di esercizio

    ▼M7

    Articolo 13

    1.  La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

    2.  La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.

    Nel caso in cui le imprese in questione siano autorizzate a coprire i rischi classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro d'origine prevede un controllo di detti mezzi.

    ▼M13

    Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione ( 6 ), ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ( 7 ), per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate.

    ▼M7

    3.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

    Articolo 14

    Gli Stati membri della succursale provedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.

    Articolo 15

    1.  Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.

    L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate alla direttiva 91/674/CEE.

    ▼M13

    2.  Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili.

    3.  Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE.

    Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.

    ▼M7

    Articolo 15bis

    1.  Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata sul loro territorio e che copra i rischi classificati nel ramo n. 14 del punto A dell'allegato, in seguito denominato «assicurazione-credito», di costituire una riserva di compensazione per cautelarsi contro eventuali perdite tecniche o superiori al tasso medio dei sinistri registrato nel corso di un esercizio in tale ramo.

    2.  La riserva di compensazione è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi che sono previsti al punto D dell'allegato e che sono considerati come equivalenti.

    3.  Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.

    4.  Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo «assicurazione-credito» le imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata sul loro territorio ed i cui premi o contributi riscossi per tale ramo siano inferiori al 4 % dell'importo totale dei premi o contributi ed a 2 500 000 ecu.

    ▼M10

    Articolo 16

    1.  Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

    2.  Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

    a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

    i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

    ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

    iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

    ▼M13

    b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;

    ▼M10

    c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

    Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

    Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ( 8 ), il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

    ▼M13

    Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi:

    a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

     imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

     società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

     enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio.

    ▼M11

    b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

     strumenti di cui al paragrafo 3,

     strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE,

     i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

    In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma.

    In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( 9 ). Il metodo 1 («consolidamento contabile») è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

    Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE, non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

    Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

    ▼M10

    3.  Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

    a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

    Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

    i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

    ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

    iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

    iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

    v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

    b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

    i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

    ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

    iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

    iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

    v) computo dei soli importi effettivamente versati.

    4.  Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

    a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

    b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono per tutte le imprese interessate le condizioni alle quali possono essere ammessi i contributi richiamati;

    c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

    5.  Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio ( 10 ).

    ▼M10

    Articolo 16 bis

    1.  Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

    Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

    2.  Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

    3.  L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato in appresso, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

    I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50 %.

    I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

    Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.

    Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

    Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 50 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi così ottenuti.

    ▼M13

    L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

    ▼M10

    Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.

    4.  Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50 %.

    Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

    Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

    Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

    Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

    Dopo aver ripartito la terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi così ottenuti.

    ▼M13

    L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

    ▼M10

    Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.

    5.  Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.

    6.  Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

    a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

    b) è costituita una riserva di senescenza;

    c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

    d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

    e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

    ▼M10

    Articolo 17

    1.  Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

    2.  Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.

    Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.

    ▼M10

    Articolo 17 bis

    1.  Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

    Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

    Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

    2.  La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

    ▼M13

    Articolo 17 ter

    1.  Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale;

    b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR;

    c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle sue riserve tecniche totali.

    2.  Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

    In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva 92/49/CEE ( 11 ) e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE.

    Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma.

    3.  Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.

    ▼M7

    Articolo 18

    1.  Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15.

    2.  Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

    3.  Queste disposizioni non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione.

    ▼M2

    Articolo 19

    1.  Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione finanziaria, della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la legislazione dello Stato in parola preveda un controllo di tali mezzi.

    ▼M3

    1. bis  Per quanto riguarda l'assicurazione crediti, l'impresa deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività.

    ▼M7

    2.  Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

    3.  Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione.

    Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

    a) di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare:

     raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

     procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa;

    b) di prendere nei confronti dell'impresa, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

    c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

    Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

    Articolo 20

    1.  Qualora un'impresa non si conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi, dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi.

    2.  Ai fini di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all' ►M10  articolo 16 bis ◄ , l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

    In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa stia per deteriorarsi ulteriormente, la medesima autorità può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure.

    3.  Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia previsto all'articolo 17, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

    Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni.

    4.  Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

    5.  Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa il quale deve precisare gli attivi oggetto di tali misure.

    ▼M10

    Articolo 20 bis

    1.  Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

    a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

    b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

    c) la prevista situazione patrimoniale;

    d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità;

    e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

    2.  Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

    3.  Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

    ▼M13

    4.  Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 16 bis, qualora:

    a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche importanti rispetto all'ultimo esercizio;

    b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.

    ▼M10

    5.  Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 88/357/CEE del Consiglio (seconda direttiva assicurazione non vita) ( 12 ) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) ( 13 ), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

    ▼B

    Articolo 21

    1.  Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il margine di solvibilità necessario.

    Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento.

    2.  Una volta ammesso dall'autorità di controllo competente, il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati.



    Sezione C:

    Revoca dell'autorizzazione

    ▼M7

    Articolo 22

    1.  L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

    a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

    b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

    c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 20;

    d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

    L'autorità di controllo dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa interessata di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma o paragrafo 3, secondo comma.

    2.  Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.



    ▼M6

    Titolo III A —

    Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità

    ▼B

    Articolo 23

    1.  Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di una autorizzazione amministrativa l'accesso, sul suo territorio, all'attività di cui all'articolo 1, per ogni impresa avente la sede sociale fuori della Comunità.

    2.  Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

    a) essere abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;

    b) aprire un'agenzia o una succursale sul territorio di detto Stato membro;

    c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

    d) designare un mandatario generale che dev'essere riconosciuto dall'autorità competente;

    e) disporre, nel paese d'esercizio, di attività per un ammontare almeno uguale alla metà del minimo prescritto all'articolo 17, paragrafo 2 per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo, a titolo di cauzione;

    f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 25;

    g) presentare un programma di attività conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;

    ▼M9

    h) comunicare nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.

    ▼B

    Articolo 24

    Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire riserve tecniche sufficienti corrispondenti agli impegni sottoscritti sul loro territorio; essi vigilano affinché la contropartita di tali riserve tecniche sia costituita dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e, nella misura fissata dallo Stato, congrue.

    Per il calcolo delle riserve tecniche, la determinazione delle categorie di investimento e la valutazione delle attività si applica la legislazione degli Stati membri.

    Lo Stato membro interessato esige che le attività formanti la contropartita delle riserve tecniche siano localizzate sul suo territorio. È peraltro applicabile l'articolo 15, paragrafo 3.

    Articolo 25

    1.  Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte sul suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attività libere da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3. Per il calcolo di tale margine sono presi tuttavia in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

    2.  Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall'articolo 17, paragrafo 2. Vi è incorporata la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e).

    3.  Le attività rappresentative del margine di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia, e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

    ▼M2

    Articolo 26

    1.  Le imprese che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione di più Stati membri possono chiedere i seguenti vantaggi, che possono essere accordati soltanto globalmente:

    a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;

    b) che la cauzione richiesta all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tale Stati;

    c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui esse esercitano la loro attività.

    2.  La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri da cui l'impresa interessata ha chiesto o ottenuto l'autorizzazione. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità. La scelta dell'autorità da parte dell'impresa deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

    3.  I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo, ad accertare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle succursali o agenzie stabilite all'interno della Comunità.

    L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

    4.  I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

    ▼B

    Articolo 27

    Gli articoli 19 e 20 sono applicabili anche alle agenzie e succursali delle imprese previste dal presente titolo.

    ▼M2

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, qualora si tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti all'articolo 26, paragrafo 1, l'autorità incaricata del controllo della solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità è equiparata all'autorità dello Stato nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria.

    ▼B

    Articolo 28

    In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza della solvibilità globale quale è fissata nell'accordo di cui all'articolo 26, gli Stati membri parti dell'accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

    ▼M7

    Articolo 28 bis

    1.  Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

    2.  Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

    3.  Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

    4.  Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro del rischio, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

    5.  Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo.

    6.  Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

    Questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento.

    ▼B

    Articolo 29

    La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel titolo presente, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.



    ▼M6

    Titolo III B —

    Norme applicabili alle imprese figlie di imprese madri soggette alla legislazione di un paese terzo e alle acquisizioni di partecipazioni da parte di siffatte imprese madri

    ▼M12

    Articolo 29 bis

    1.  Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

    a) di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

    b) di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

    2.  Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

    ▼M6

    Articolo 29 ter

    1.  Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo.

    2.  La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

    3.  Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

    4.  Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

    ▼M12

    Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ( 14 ) e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

    a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;

    b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

    ▼M6

    La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

    Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

    Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di imprese figlie da parte di imprese di assicurazione o di loro imprese figlie debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

    5.  Allorché la Commissone abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

    a) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

    b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in un'impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

    Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

    6.  Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

    ▼B



    Titolo IV —

    Disposizioni transitorie e disposizioni varie

    Articolo 30

    1.  Alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano sul loro territorio uno o più rami tra quelli di cui all'articolo 1, gli Stati membri concedono un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva per conformarsi alle condizioni degli articoli 16 e 17.

    2.  Inoltre gli Stati membri:

    a) possono accordare alle imprese previste al paragrafo 1 e che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora completamente costituito il margine di solvibilità, un periodo supplementare fino ad un massimo di due anni, sempreché, conformemente all'articolo 20, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che si propongono di adottare per raggiungere tale margine.

    b) possono dispensare le imprese previste al paragrafo 1 e che allo scadere del termine di cinque anni non abbiano raggiunto un incasso annuo di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell'esame previsto all'articolo 34, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

    3.  Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10, possono procedervi solo qualora esse si conformino immediatamente alle norme della direttiva. Tuttavia le imprese di cui al paragrafo 2, lettera b) e che, all'interno del territorio nazionale, estendono le loro attività ad altri rami d'attività o ad altre parti del territorio, possono essere dispensate, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, dall'obbligo di costituire il fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    4.  Le imprese aventi forma diversa da quella indicata all'articolo 8 possono continuare ad esercitare, per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che esse rivestono al momento di detta notifica. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo.

    Le imprese che, in Belgio, conformemente al loro oggetto sociale, praticano i prestiti ipotecari per intervento, o che effettuano operazioni di risparmio, a norma del quarto comma dell'articolo 15 delle disposizioni relative al controllo delle casse di risparmio private, coordinate dal decreto reale del 23 giugno 1967, possono proseguire queste attività per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva.

    Gli Stati membri interessati compilano l'elenco di tali imprese e lo comunicano agli Stati membri ed alla Commissione.

    5.  A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli 15, 16 e 17, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi o cauzioni che sono stati costituiti in virtù dell'attuale regolamentazione.

    Articolo 31

    Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III e che, alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano uno o più rami fra quelli di cui all'articolo 1, e che non estendano le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla notifica della direttiva, per conformarsi alle condizioni dell'articolo 25.

    Articolo 32

    Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo ai sensi dell'articolo 29 e al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva, ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale paese stabilite nel suo territorio, il regime relativo alla congruenza e alla localizzazione delle riserve tecniche applicato loro il 1o gennaio 1973, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e che tale regime non superi i limiti delle attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 ad imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.



    Titolo V —

    Disposizioni finali

    Articolo 33

    La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della direttiva.

    Articolo 34

    1.  La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie stabilite dalla direttiva sulla situazione dei mercati dell'assicurazione degli Stati membri.

    2.  Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

    Articolo 35

    Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali, conformemente alla direttiva, entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    Fatti salvi gli articoli 30, 31 e 32, le disposizioni così modificate sono applicate al più tardi entro trenta mesi a decorrere da questa notifica.

    Articolo 36

    Dopo la notifica della direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 37

    L'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

    Articolo 38

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO

    A.   Classificazione dei rischi per ramo

    1.   Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

     prestazioni forfettarie

     indennità temporanee

     forme miste

     persone trasportate

    2.   Malattia

     prestazioni forfettarie

     indennità temporanee

     forme miste

    3.   Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

    Ogni danno subito da:

     veicoli terrestri automotori

     veicoli terrestri non automotori

    4.   Corpi di veicoli ferroviari

    Ogni danno subito da veicoli ferroviari

    5.   Corpi di veicoli aerei

    Ogni danno subito da veicoli aerei

    6.   Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

    Ogni danno subito da:

     veicoli fluviali

     veicoli lacustri

     veicoli marittimi

    7.   Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

    Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto

    8.   Incendio ed elementi naturali

    Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

     incendio

     esplosione

     tempesta

     elementi naturali diversi dalla tempesta

     energia nucleare

     cedimento del terreno

    9.   Altri danni ai beni

    Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8

    10.   R.C. autoveicoli terrestri

    Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)

    11.   R.C. aeromobili

    Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)

    12.   R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

    Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)

    13.   R.C. generale

    Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12

    14.   Credito

     insolvibilità generale

     credito all'esportazione

     vendita a rate

     credito ipotecario

     credito agricolo

    15.   Cauzione

     cauzione diretta

     cauzione indiretta

    16.   Perdite pecuniarie di vario genere

     rischi relativi all'occupazione

     insufficienza di entrate (generale)

     intemperie

     perdite di utili

     persistenza di spese generali

     spese commerciali impreviste

     perdita di valore venale

     perdita di fitti e di redditi

     perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente

     perdite pecuniarie non commerciali

     altre perdite pecuniarie

    17.   Tutela giudiziaria

    tutela giudiziaria

    ▼M2

    18.   Assistenza

    Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza

    ▼B

    I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

    B.   Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

    Qualora l'autorizzazione riguardi cotemporaneamente:

    a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;

    b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;

    c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;

    d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni aeronautiche»;

    e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;

    f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;

    g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;

    h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dallo Stato membro interessato, che verrà comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

    C.   Rischi accessori

    L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

     sono connessi con il rischio principale,

     riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e

     sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

    ▼M4

    Tuttavia i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

    Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) si può considerare come rischio accessorio del ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

    L'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

    ▼M3

    D.   Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti

    Metodo n. 1

    1.

    Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

    2.

    Sinché non sia stato raggiunto il 150 % dell'ammontare annuo più elvato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12 % dei premi o contributi netti.

    Metodo n. 2

    1.

    Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

    2.

    L'importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134 % della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.

    3.

    Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.

    4.

    Gli Stati membri potranno stabilire regole particolari, di calcolo per l'importo della riserva e/o l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati nella presente direttiva.

    Metodo n. 3

    1.

    Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

    2.

    Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

    Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

    Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

    Per danni di entità inferiore alla media s'intende una quota di anni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    L'importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio che superi la quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5 % dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

    La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

    L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

    Metodo n. 4

    1.

    Per il ramo classificato al punto A.14 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

    2.

    Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

    Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

    Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

    Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    L'importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale della quota di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    L'importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

    La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

    Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un suplemento di sicurezza e qu'est'ultimo è superiore di una volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza.



    ( 1 ) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

    ( 2 ) GU n. C 27 del 28. 3. 1968, pag. 15.

    ( 3 ) GU n. 158 del 18. 7. 1967, pag. 1.

    ( 4 ) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

    ( 5 ) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

    ( 8 ) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

    ( 9 ) GU L 35 dell'11.2.2003.

    ( 10 ) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

    ( 11 ) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

    ( 12 ) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

    ( 13 ) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

    ( 14 ) GU 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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