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Document 01970L0156-20070712

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/156/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/2007-07-12

1970L0156 — IT — 12.07.2007 — 025.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

(GU L 042, 23.2.1970, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/315/CEE del 21 dicembre 1977

  L 81

1

28.3.1978

 M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/547/CEE del 12 giugno 1978

  L 168

39

26.6.1978

 M3

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 80/1267/CEE del 16 dicembre 1980

  L 375

34

31.12.1980

 M4

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/358/CEE del 25 giugno 1987

  L 192

51

11.7.1987

 M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/403/CEE del 25 giugno 1987

  L 220

44

8.8.1987

►M6

DIRETTIVA 92/53/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992

  L 225

1

10.8.1992

 M7

DIRETTIVA 93/81/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1993

  L 264

49

23.10.1993

 M8

DIRETTIVA 95/54/CE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1995

  L 266

1

8.11.1995

 M9

DIRETTIVA 96/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1996

  L 169

1

8.7.1996

 M10

DIRETTIVA 96/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996

  L 18

7

21.1.1997

 M11

DIRETTIVA 97/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997

  L 233

1

25.8.1997

►M12

DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 febbraio 1998

  L 91

1

25.3.1998

 M13

DIRETTIVA 98/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

  L 11

25

16.1.1999

 M14

DIRETTIVA 2000/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2000

  L 203

9

10.8.2000

 M15

DIRETTIVA 2001/92/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 ottobre 2001

  L 291

24

8.11.2001

 M16

DIRETTIVA 2001/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001

  L 292

21

9.11.2001

►M17

DIRETTIVA 2001/116/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 dicembre 2001

  L 18

1

21.1.2002

►M18

DIRETTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2001

  L 42

1

13.2.2002

►M19

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M20

DIRETTIVA 2003/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2003

  L 321

15

6.12.2003

►M21

DIRETTIVA 2003/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 10 novembre 2003

  L 25

1

29.1.2004

 M22

DIRETTIVA 2004/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 febbraio 2004

  L 49

36

19.2.2004

►M23

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 aprile 2004

  L 231

69

30.6.2004

►M24

DIRETTIVA 2004/104/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 ottobre 2004

  L 337

13

13.11.2004

►M25

DIRETTIVA 2005/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 luglio 2005

  L 194

12

26.7.2005

►M26

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005

  L 310

10

25.11.2005

►M27

DIRETTIVA 2005/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005

  L 309

37

25.11.2005

►M28

DIRETTIVA 2006/28/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 marzo 2006

  L 65

27

7.3.2006

►M29

DIRETTIVA 2006/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 17 maggio 2006

  L 161

12

14.6.2006

►M30

DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M31

DIRETTIVA 2007/37/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 giugno 2007

  L 161

60

22.6.2007


Modificato da:

 A1

Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

  L 73

14

27.3.1972

 

(adattato dalla decisione del Consiglio del 1o gennaio 1973)

  L 002

1

..

 A2

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

►A5

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 265, 19.9.1981, pag. 28  (80/1267)

 C2

Rettifica, GU L 251, 27.9.1994, pag. 27  (92/53)

 C3

Rettifica, GU L 083, 2.4.1996, pag. 20  (92/53)

 C4

Rettifica, GU L 102, 19.4.1997, pag. 46  (96/27)

 C5

Rettifica, GU L 291, 13.11.1999, pag. 39  (98/14)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli al'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del «Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M6

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.

La presente direttiva non riguarda:

 l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

 i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ( 3 ).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

 «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;

 «omologazione in più fasi», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

 «veicolo», ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

 «veicolo base», qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

 «veicolo incompleto», qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

 «veicolo completato», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

 «tipo», i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);

 «sistema», qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;

 «componente», un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

 «entità tecnica», un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

 «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

 «autorità che rilascia l'omologazione», le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

 «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;

 «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

 «documentazione informativa», la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

 «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni:

 «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Articolo 3

Domanda di omologazione

▼M12

1.  La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.

▼M6

2.  In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.

3.  Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

 nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

 nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4.  La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5.  Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

Articolo 4

Procedimento di omologazione

1.  Ciascuno Stato membro concede:

a) un'omologazione del veicolo:

 ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,

 ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;

b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.

Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV.

c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche ►M12  della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI ◄ ;

d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche ►M12  della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI ◄ che contiene disposizioni espresse a questo proposito.

▼M12

Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse ►M17  ————— ◄ .

Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione.

▼M6

2.  Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

3.  Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

4.  Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

5.  Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.

6.  L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

▼M12

Articolo 5

Modifiche delle omologazioni

1.  Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2.  La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3.  Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4.  Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5.  Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

6.  Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.

▼M6

Articolo 6

Certificato di conformità

1.  Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

▼M12

Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana.

▼M6

2.  Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3.  Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

4.  Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

Articolo 7

Immatricolazione e messa in circolazione

1.  Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2.  Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.

3.  Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.

Articolo 8

Deroghe e procedure alternative

1.  I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili:

 ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;

 ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.

2.  Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:

a)  Veicoli prodotti in piccole serie

Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.

b)  Veicoli di fine serie

1) Gli Stati membri possono, entro i limiti ►M12  ————— ◄ contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:

 si trovavano nel territorio della Comunità ed

 erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato

al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.

▼M12

2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.

Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse.

c)  Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari.

Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

 i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;

 una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;

 una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari;

 proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.

Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe ►M17  ————— ◄ .

Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.

▼M6

3.  Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione «Scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo» tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

Articolo 9

Accettazione di omologazioni equivalenti

1.  Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

2.  È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1.  Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2.  Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. ►M12  La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici ◄ .

Articolo 11

Non conformità al tipo omologato

1.  Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

2.  Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.

3.  Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.

4.  Nell'ipotesi:

 di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure

 di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,

le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.

Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

5.  Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.

6.  Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 12

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Articolo 13

Adeguamento degli allegati

▼M19

1.  La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico».

▼M6

2.  Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

 gli allegati della presente direttiva, o

 le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,

sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.

▼M19

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 4 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M6

4.  Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.

▼M12

5.  Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva.

▼M19

6.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M6

Articolo 14

Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

 delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;

 dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto. I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:

 

i) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;

ii) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2.  Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.

▼M17




ELENCO DEGLI ALLEGATI



Allegato I:

Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Allegato II:

Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

Allegato III:

Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Allegato IV:

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Allegato V:

Procedimento da seguire per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato VI:

Scheda di omologazione CE dei veicoli

Allegato VII:

Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE

Allegato VIII:

Risultati delle prove

Allegato IX:

Certificato di conformità CE

Allegato X:

Procedimento di conformità della produzione

Allegato XI:

Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili

Allegato XII:

Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato XIII:

Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari

Allegato XIV:

Procedimento da seguire per l'omologazione CE in più fasi

Allegato XV:

Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1




ALLEGATO I (a)

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►(4) M18  

►(4) M18  

►(4) M18  

►(4) M24  

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►(2) M18  

►(2) M18  

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►(1) M21  

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►(2) M23  

►(2) M23  

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►(1) M31  

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►(1) M31  

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►(2) M20  

►(2) M27  

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►(5) M18  

►(5) M24  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) M26  

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►(1) M26  

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ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

A.   DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

1.

Categoria M

:

Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M1

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M2

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M3

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

2.

Categoria N

:

Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N1

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N3

:

Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

3.

Categoria O

:

Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O1

:

Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O2

:

Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O3

:

Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O4

:

Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

4.

VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)

4.1.

I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

 almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,

 almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

 avere un angolo d'attacco di almeno 25,

 avere un angolo di uscita di almeno 20o,

 avere un angolo di rampa di almeno 20o,

 avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,

 avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,

 avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2.

I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2, M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

 avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

 essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

 poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3.

I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

 essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,

 essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

 poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

 avere un angolo d'attacco di almeno 25o,

 avere un angolo di uscita di almeno 25o,

 avere un angolo di rampa di almeno 25o,

 avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,

 avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,

 avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4.

Condizioni di carico e di verifica

4.4.1.

I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (o) dell'allegato I].

4.4.2.

I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

4.4.3.

La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4.

Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5.

Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)].

4.5.1.

Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

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4.5.2.

Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

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4.6.

Designazione combinata

Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G.

5.

Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

5.1.

Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

 posti a sedere e tavolo,

 cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

 attrezzatura di cucina,

 armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

5.2.

Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

5.3.

Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

5.4.

Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

5.5.

«Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.

5.6.

Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.7.

Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B.   DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1.

Relativamente alla categoria M1:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 il costruttore,

 la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

 motopropulsore:

 

 principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

 numero e disposizione dei cilindri,

 differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

 differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo, in conformità dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

 massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

 cilindrata,

 potenza netta massima,

 tipo di cambio e numero di marce,

 numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2.

Relativamente alle categorie M2 e M3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 il costruttore,

 la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

 numero di assi,

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 classe, quale definita nella direttiva 2001/../CE «Autobus» (solo per veicoli completi),

 grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 motopropulsore:

 

 principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

 numero e disposizione dei cilindri,

 differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

 differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3.

Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 il costruttore,

 la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 numero di assi,

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

 grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 motopropulsore:

 

 principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

 numero e disposizione dei cilindri,

 differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

 differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4.

Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 il costruttore,

 la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

 numero di assi,

 rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

 tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

 grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

 tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),

 differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

 assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5.

Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C.   DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA

(solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

1.

Autovetture (M1)

AA Berlina

Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali

AB Due volumi

Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo

AC Familiare (Giardinetta)

Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4

AD Coupé

Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5

AE Decappottabile

Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6

AF Veicolo multiuso

Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M1 se soddisfa le seguenti condizioni:

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili;

per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; e

b) P - (M + N × 68) > N × 68

dove:

P

=

massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg

M

=

massa in ordine di marcia, in kg

N

=

numero di posti a sedere escluso quello del conducente

2.

Veicoli a motore delle categorie M2 o M3

Veicoli della classe I (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CA

A un piano

CB

A due piani

CC

Autosnodato a un piano

CD

Autosnodato a due piani

CE

A un piano e pianale ribassato

CF

A due piani e pianale ribassato

CG

Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH

Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CI

A un piano

CJ

A due piani

CK

Autosnodato a un piano

CL

Autosnodato a due piani

CM

A un piano e pianale ribassato

CN

A due piani e pianale ribassato

CO

Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP

Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CQ

A un piano

CR

A due piani

CS

Autosnodato a un piano

CT

Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CU

A un piano

CV

A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CW

A un piano

3.

Veicoli a motore della categoria N



BA

Autocarro

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

BB

Furgone

Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria

BC

Veicolo trattore per semirimorchi

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

BD

Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale)

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

 Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg:

 

 ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, oppure

 soddisfa le seguenti condizioni:

 

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e

b) P - (M + N × 68) ≤ N × 68,

 il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

 Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure

b) P - (M + N × 68) ≤ N × 68,

 il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

4.

Veicoli della categoria O



DA

Semirimorchio

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.2

DB

Rimorchio a timone

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.3

DC

Rimorchio ad asse centrale

Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.4

5.

Veicoli per uso speciale



SA

Autocaravan

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)

SB

Veicoli blindati

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)

SC

Ambulanze

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)

SD

Autofunebri

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)

SE

Caravan

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)

SF

Gru mobili

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)

SG

Altri veicoli per uso speciale

(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)




ALLEGATO III

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►(1) M24  

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►(2) M21  

►(2) M31  

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►(2) M20  

►(2) M27  

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►(4) M18  

►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

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ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I



Oggetto

Numero della direttiva

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Applicazione

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Livello sonoro

70/157/CEE

L 42 del 23.2.1970, pag. 16

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

2. Emissioni

70/220/CEE

L 76 del 6.4.1970, pag. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

3. Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

L 76 del 6.4.1970, pag. 23

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

X

X

X

X

4. Alloggiamento targa d'immatricolazione posteriore

70/222/CEE

L 76 del 6.4.1970, pag. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

L 133 del 18.6.1970, pag. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Serrature e cerniere porte

70/387/CEE

L 176 del 10.8.1970, pag. 5

X

 
 

X

X

X

 
 
 
 

7. Segnalatore acustico

70/388/CEE

L 176 del 10.8.1970, pag. 12

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

8. Dispositivi visione indiretta

2003/97/CE

L 25 del 29.1.2004

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

9. Frenatura

71/320/CEE

L 202 del 6.9.1971, pag. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

L 152 del 6.7.1972, pag. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Emissioni motori diesel

72/306/CEE

L 190 del 20.8.1972, pag. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

12. Finiture interne

74/60/CEE

L 38 del 11.2.1974, pag. 2

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Antifurto e immobilizza-tore

74/61/CEE

L 38 del 11.2.1974, pag. 22

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14. Protezione dello sterzo

74/297/CEE

L 165 del 20.6.1974, pag. 16

X

 
 

X

 
 
 
 
 
 

15. Resistenza dei sedili

74/408/CEE

L 221 del 12.8.1974, pag. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

16. Sporgenze esterne

74/483/CEE

L 256 del 2.10.1974, pag. 4

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

L 196 del 26.7.1975, pag. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18. Targhette regolamentari

76/114/CEE

L 24 del 30.1.1976, pag. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Ancoraggi cinture di sicurezza

76/115/CEE

L 24 del 30.1.1976, pag. 6

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

76/756/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21. Catadiottri

76/757/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna

76/758/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Indicatori di direzione

76/759/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione

76/760/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 96

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26. Proiettori fendinebbia (anteriori)

76/762/CEE

L 262 del 27.9.1976, pag. 122

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27. Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

L 145 del 13.6.1977, pag. 41

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

28. Luci per nebbia (posteriori)

77/538/CEE

L 220 del 29.8.1977, pag. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

L 220 del 29.8.1977, pag. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Luci di stazionamento

77/540/CEE

L 220 del 29.8.1977, pag. 83

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31. Cinture di sicurezza

77/541/CEE

L 220 del 29.8.1977, pag. 95

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

32. Campo di visibilità

77/649/CEE

L 267 del 19.10.1977, pag. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Identificazione dei comandi

78/316/CEE

L 81 del 28.3.1978, pag. 3

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34. Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

L 81 del 28.3.1978, pag. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 
 
 
 

35. Lavacristalli/tergicristalli

78/318/CEE

L 81 del 28.3.1978, pag. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 
 
 
 

36. Riscaldamento

2001/56/CE

L 292 del 9.11.2001, pag. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37. Parafanghi delle ruote

78/549/CEE

L 168 del 6.6.1978, pag. 45

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Poggiatesta

78/932/CEE

L 325 del 20.11.1978, pag. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Emissioni di CO2/Consumo di carburante

80/1268/CEE

L 375 del 31.12.1980, pag. 36

X

 
 

X

 
 
 
 
 
 

40. Potenza dei motori

80/1269/CEE

L 375 del 1.12.1980, pag. 46

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41. Emissioni motori diesel

88/77/CEE

L 36 del 9.2.1988, pag. 33

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

42. Protezione laterale

89/297/CEE

L 124 del 5.5.1989, pag. 1

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

43. Dispositivi antispruzzo

91/226/CEE

L 103 del 23.4.1991, pag. 5

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

44. Masse e dimensioni (autovetture)

92/21/CEE

L 129 del 14.5.1992, pag. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Vetri di sicurezza

92/22/CEE

L 129 del 14.5.1992, pag. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46. Pneumatici

92/23/CEE

L 129 del 14.5.1992, pag. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47. Limitatori di velocità

92/24/CEE

L 129 del 14.5.1992, pag. 154

 
 

X

 

X

X

 
 
 
 

48. Masse e dimensioni (diversi dai veicoli di cui al punto 44)

97/27/CE

L 233 del 28.8.1997, pag. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49. Sporgenze esterne delle cabine

92/114/CEE

L 409 del 31.12.1992, pag. 17

 
 
 

X

X

X

 
 
 
 

50. Dispositivi di aggancio

94/20/CE

L 195 del 29.7.1994, pag. 1

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

X

X

X

X

51. Infiammabilità

95/28/CE

L 281 del 23.11.1995, pag. 1

 
 

X

 
 
 
 
 
 
 

52. Autobus di linea e granturismo

…/…/CE

L …

 

X

X

 
 
 
 
 
 
 

53. Urto frontale

96/79/CE

L 18 del 21.1.1997, pag. 7

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Urto laterale

96/27/CE

L 169 dell'8.7.1996, pag. 1

X

 
 

X

 
 
 
 
 
 

55.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

98/91/CE

L 11 del 16.1.1999, pag. 25

 
 
 

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

57. Protezione antincastro anteriore

2000/40/CE

L 203 del 10.8.2000, pag. 9

 
 
 
 

X

X

 
 
 
 

58. Protezione dei pedoni

2003/102/CE

L 321 del 6.12.2003, pag. 15

(6)

 
 

(6) (7)

 
 
 
 
 
 

▼M26

59. Riciclabilità

2005/64/CE

L 310, 25 novembre 2005, pag. 10

X

X

 
 
 
 

▼M27

60. Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37

(8)

X

 
 
 
 

▼M29

61. Sistema di condizionamento d'aria

2006/40/CE

L 161 del 14.6.2006, pag. 12

X

 
 

()

 
 
 
 
 
 

▼M17

(1)   I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(2)   I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

(3)   Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

(4)   Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose

(5)   Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110.

(6)   Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

(7)   Derivati da veicoli della categoria M1.

(8)   Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.

(9)   Solo per veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE.

X Direttiva applicabile.

PARTE II



Oggetto

Numero del regolamento di base UN/ECE

Serie di modifiche

1. Livello sonoro

51

02

1. Dispositivi silenziatori di sostituzione

59

00

2. Emissioni

83

03

2. Convertitori catalitici di sostituzione

103

00

3. Dispositivi di protezione posteriore

58

01

3. Serbatoi di carburante

34

01

3. Serbatoi di carburante

67

01

3. Serbatoi di carburante

110

00

5. Dispositivo di sterzo

79

01

6. Serrature e cerniere delle porte

11

02

7. Segnalatore acustico

28

00

8. ►M21  Dispositivi per la visione indiretta ◄

46

01

9. Frenatura

13

09

9. Frenatura

13H

00

9. Frenatura

90

01

10. Soppressione perturbazioni radioelettriche

10

02

11. Emissioni motori diesel

24

03

12. Finiture interne

21

01

13. Antifurto

18

02

13. Immobilizzatore

97

00

13. Sistemi di allarme

97

00

14. Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto

12

03

15. Resistenza dei sedili

17

06

15. Resistenza dei sedili (autobus)

80

01

16. Sporgenze esterne

26

02

17. Tachimetro

39

00

19. Ancoraggi cinture di sicurezza

14

04

20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48

01

21. Catadiottri

3

02

22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto

7

02

22. Luci di marcia diurna

87

00

22. Luci di posizione laterali

91

00

23. Indicatori di direzione

6

01

24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

4

00

25. Proiettori (comprese le lampade R2 e HS1)

1

01

25. Proiettori (sigillati)

5

02

25. Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, e/o H8)

8

04

25. Proiettori (H4)

20

02

25. Proiettori (alogeni sigillati)

31

02

25. Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate

37

03

25. Proiettori con fonte luminosa a scarica

98

00

25. Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate

99

00

26. Proiettori fendinebbia (anteriori)

19

02

28. Luci per nebbia (posteriori)

38

00

29. Proiettori di retromarcia

23

00

30. Luci di stazionamento

77

00

31. Cinture di sicurezza

16

04

31. Dispositivi di ritenuta per bambini

44

03

38. Poggiatesta (combinati con i sedili)

17

06

38. Poggiatesta

25

04

39. Consumo di carburante

101

00

40. Potenza del motore

85

00

41. Emissioni motori diesel

49

02

42. Protezione laterale

73

00

45. Vetri di sicurezza

43

00

46. Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi

30

02

46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi

54

00

46. Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio

64

00

47. Limitatori di velocità

89

00

52. Resistenza della sovrastruttura (autobus)

66

00

57. Protezione antincastro anteriore

93

00

(1)   Se le direttive particolari contengono prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa.

(2)   Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343.




ALLEGATO V

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

1.

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità di omologazione CE deve:

a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;

b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

2.

Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:



Categoria del veicolo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Criteri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motore

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Cambio

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Numero di assi

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assi motore (numero, posizione, interconnessione)

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Assi sterzanti (numero e posizione)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo di carrozzeria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero di porte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lato di guida

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Numero di sedili

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Equipaggiamento

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

3.

Nei casi in cui non è disponibile alcuna omologazione rilasciata in base alle direttive particolari l'autorità di omologazione CE deve:

a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;

b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;

c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell'allegato IV.




ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE ( 5 )

1.

Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1

:

La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

▼A5

1 per la Germania;

2 per la Francia;

3 per l'Italia;

4 per i Paesi Bassi;

5 per la Svezia;

6 per il Belgio;

7 per l'Ungheria;

8 per la Repubblica ceca;

9 per la Spagna;

11 per il Regno Unito;

12 per l'Austria;

13 per il Lussemburgo;

17 per la Finlandia;

18 per la Danimarca;

▼M30

19 per la Romania;

▼A5

20 per la Polonia;

21 per il Portogallo;

23 per la Grecia;

24 per l'Irlanda;

26 per la Slovenia;

27 per la Slovacchia;

29 per l'Estonia;

32 per la Lettonia;

▼M30

34 per la Bulgaria;

▼A5

36 per la Lituania;

CY per Cipro;

MT per Malta.

▼M17

Sezione 2

:

Il numero della direttiva di base.

Sezione 3

:

Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo intero, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 70/156/CEE.

Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

Sezione 4

:

Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli interi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5

:

Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2.

Per l'omologazione dei veicoli la sezione 2 è omessa.

3.

Unicamente sulla targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4.

Esempio di terza omologazione (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e2*71/320*98/12*0003*00

oppure

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5.

Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*98/14*0004*02

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

6.

Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

e11*98/14*0004




ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

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►(5) M30  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) M30  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) M30  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) M30  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  

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►(5) M30  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) M30  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) M30  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  

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►(1) M30  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  




ALLEGATO X

PROCEDIMENTO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

La conformità della produzione è intesa a garantire la conformità al tipo omologato e comprende la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito indicata come valutazione iniziale ( 6 ) e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e i controlli relativi ai prodotti, qui di seguito indicati come disposizioni relative alla conformità dei prodotti.

1.   VALUTAZIONE INIZIALE

1.1.

Prima di concedere l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2.

L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità del prodotto iniziale di cui al punto 2 che segue, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1.

La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o dal servizio tecnico designato a tal fine dalla medesima autorità.

1.2.1.1.

Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

 la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

 in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dallo o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo».

1.2.2.

La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità competente di un altro Stato membro o dal servizio tecnico designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili ( 7 ). Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:



Gruppo o impresa:

(ad esempio: Automobili XYZ)

Organismo particolare:

(ad esempio: Divisione europea)

Fabbrica/officina:

[ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)]

Gamma di veicoli/componenti:

(ad esempio: tutti i modelli della categoria M1)

Parti verificate:

(ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo)

Documenti esaminati:

(ad. esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina)

Valutazione

(ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001)

(ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

1.2.3.

L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo, oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

Per «adeguata» si intende rilasciata da un organismo di certificazione che soddisfa la norma armonizzata EN 45012 e che sia stato designato come tale dall'autorità di omologazione CE di uno Stato membro oppure accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro e riconosciuto dall'autorità di omologazione CE del medesimo Stato membro.

Le autorità di omologazione CE degli Stati membri si comunicano reciprocamente il nome degli organismi di certificazione da esse designati o riconosciuti come sopra indicato, nonché qualsiasi modifica della validità o del campo d'azione di tali organismi.

1.3.

Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1.

Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2.

All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.

2.3.

Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1.

assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2.

avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3.

assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

2.3.4.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5.

garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;

2.3.6.

garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7.

in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1.

L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1.

Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle parti 1 e 2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1.

Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

3.1.1.2.

La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2.

In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3.

Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4.

Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5.

L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.

3.6.

Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.




ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI




Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri



Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1 ≤ 2 500 (1)

kg

M1>2 500 (1)

kg

M2

M3

1

Livello sonoro

70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

2

Emissioni

70/220/CEE

Q

G+Q

G+Q

G+Q

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

F

F

F

F

4

Alloggiamento della targa d'immatricola-zione posteriore

70/222/CEE

X

X

X

X

5

Dispositivo di sterzo

70/311/CEE

X

G

G

G

6

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

B

G+B

 
 

7

SCEnalatore acustico

70/388/CEE

X

X

X

X

8

►M21  Dispositivi per la visione indiretta ◄

71/127/CEE

X

G

G

G

9

Frenatura

71/320/CEE

X

G

G

G

10

Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

X

X

X

X

11

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

12

Finiture interne

74/60/CEE

C

G+C

 
 

13

Antifurto immobilizzatore

74/61/CEE

X

G

G

G

14

Protezione dello sterzo

74/297/CEE

X

G

 
 

15

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

D

G+D

G+D

G+D

16

Sporgenze esterne

74/483/CEE

X per la cabina; A per le altre parti

G per la cabina; A per le altre parti

 
 

17

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

X

X

X

X

18

Targhette rCEolamentari

76/114/CEE

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

D

G+L

G+L

G+L

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di sCEnalazione luminosa

76/756/CEE

A+N

A+G+N per la cabina; A+N per la altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

21

Catadiottri

76/757/CEE

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali

76/758/CEE

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

76/759/CEE

X

X

X

X

24

Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricola-zione posteriore

76/760/CEE

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

X

X

X

X

26

Proiettori fendinebbia anteriori

76/762/CEE

X

X

X

X

27

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

E

E

E

E

28

Luci per nebbia posteriori

77/538/CEE

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

77/540/CEE

X

X

X

X

31

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

D

G+M

G+M

G+M

32

Campo di visibilità anteriore

77/649/CEE

X

G

 
 

33

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

X

X

X

X

34

Sbrinamento/ disappannamento

78/317/CEE

X

G+O

O

O

35

Lavacristalli/ tergicristalli

78/318/CEE

X

G+O

O

O

▼M23

36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

▼M17

37

Parafanghi delle ruote

78/549/CEE

X

G

 
 

38

Poggiatesta

78/932/CEE

D

G+D

 
 

39

Emissioni di CO2/consumo di carburante

80/1268/CEE

N/A

N/A

 
 

40

Potenza del motore

80/1269/CEE

X

X

X

X

41

Emissioni motori diesel

88/77/CEE

H

G+H

G+H

G+H

44

Masse e dimensioni (autovetture)

92/21/CEE

X

X

 
 

45

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatici

92/23/CEE

X

G

G

G

47

Limitatori di velocità

92/24/CEE

 
 
 

X

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)

97/27/CE

 
 

X

X

50

Dispositivi di attacco

94/20/CE

X

G

G

G

51

Infiammabilità

95/28/CE

 
 
 

G per la cabina; X per la parte restante

52

Autobus

…/…/CE

 
 

A

A

53

Urto frontale

96/79/CE

N/A

N/A

 
 

54

Urto laterale

96/27/CE

N/A

N/A

 
 

58

Protezione dei pedoni

2003/102/CE

X

 
 
 

▼M26

59

Riciclabilità

2005/64/CE

N/A

N/A

▼M27

60

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

X

(2)

▼M29

61

Sistema di condizionamento d'aria

2006/40/CE

X

X

 
 

▼M17

(1)   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

(2)   Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.




Appendice 2

Veicoli blindati



Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro

70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

2

Emissioni

70/220/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

X

 
 

X

X

X

 
 
 
 

7

Segnalatore acustico

70/388/CEE

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 
 
 
 

8

►M21  Dispositivi per la visione indiretta ◄

71/127/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

9

Frenatura

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

12

Finiture interne

74/60/CEE

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Antifurto e immobilizzatore

74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14

Protezione dello sterzo

74/297/CEE

N/A

 
 

N/A

 
 
 
 
 
 

15

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 
 
 
 

16

Sporgenze esterne

74/483/CEE

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18

Targhette regolamentari

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadiottri

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26

Proiettori fendinebbia (anteriori)

76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

28

Luci per nebbia (posteriori)

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

32

Campo di visibilità

77/649/CEE

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34

Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

A

O

O

O

O

O

 
 
 
 

35

Lavacristalli/ tergicristalli

78/318/CEE

A

O

O

O

O

O

 
 
 
 

▼M23

36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M17

37

Parafanghi delle ruote

78/549/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38

Poggiatesta

78/932/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39

Emissioni di CO2/ consumo di carburante

80/1268/CEE

N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

Potenza del motore

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41

Emissioni motori diesel

88/77/CEE

A

X

X

X

X

X

 
 
 
 

42

Protezione laterale

89/297/CEE

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

43

Dispositivi antispruzzo

91/226/CEE

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

44

Masse e dimensioni (autovetture)

92/21/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatici

92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Limitatori di velocità

92/24/CEE

 
 

X

 

X

X

 
 
 
 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)

97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

92/114/CEE

 
 
 

A

A

A

 
 
 
 

50

Dispositivi di attacco

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Infiammabilità

95/28/CE

 
 

X

 
 
 
 
 
 
 

52

Autobus

…/…/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53

Urto frontale

96/79/CE

N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54

Urto laterale

96/27/CE

N/A

 
 

N/A

 
 
 
 
 
 

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

98/91/CE

 
 
 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

57

Protezione antincastro anteriore

2000/40/CE

 
 
 
 

X

X

 
 
 
 

58

Protezione dei pedoni

2003/102/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M26

59

Riciclabilità

2005/64/CE

N/A

N/A

▼M27

60

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

▼M29

61

Sistema di condizionamento d'aria

2006/40/CE

X

 
 

W

 
 
 
 
 
 

▼M17

(1)   Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.




Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)



Voce

Oggetto

Numero della direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro

70/157/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

2

Emissioni

70/220/CEE

Q

Q

Q

Q

Q

 
 
 
 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

70/222/CEE

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

 
 

B

B

B

 
 
 
 

7

Segnalatore acustico

70/388/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

8

Campo di visibilità posteriore

71/127/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

9

Frenatura

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

13

Antifurto e immobilizzatore

74/61/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14

Protezione dello sterzo

74/297/CEE

 
 

X

 
 
 
 
 
 

15

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

17

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18

Targhette regolamentari

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadiottri

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

76/762/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

A

A

A

A

A

 
 
 
 

28

Luci posteriori per nebbia

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

77/540/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

33

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34

Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

O

O

O

O

O

 
 
 
 

35

Lavacristalli/tergicristalli

78/318/CEE

O

O

O

O

O

 
 
 
 

▼M23

36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M17

40

Potenza del motore

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41

Emissioni motori diesel

88/77/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

42

Protezione laterale

89/297/CEE

 
 
 

X

X

 
 

X

X

43

Dispositivi antispruzzi

91/226/CEE

 
 
 

X

X

 
 

X

X

45

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatici

92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Limitatori di velocità

92/24/CEE

 

X

 

X

X

 
 
 
 

48

Masse e dimensioni

97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

92/114/CEE

 
 

X

X

X

 
 
 
 

50

Dispositivi di attacco

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Infiammabilità

95/28/CE

 

X

 
 
 
 
 
 
 

52

Autobus

…/…/CE

X

X

 
 
 
 
 
 
 

54

Urto laterale

96/27/CE

 
 

A

 
 
 
 
 
 

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

98/91/CE

 
 
 

X

X

X

X

X

X

57

Protezione antincastro anteriore

2000/40/CE

 
 
 

X

X

 
 
 
 

58

Protezione dei pedoni

2003/102/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M26

59

Riciclabilità

2005/64/CE

N/A

▼M27

60

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

▼M29

61

Sistema di condizionamento d'aria

2006/40/CE

 
 

W

 
 
 
 
 
 

▼M17




Appendice 4

Gru mobili



Voce

Oggetto

Numero della direttiva

Gru mobili della categoria N3

1

Livello sonoro

70/157/CEE

T

2

Emissioni

70/220/CEE

X

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

70/221/CEE

X

4

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

70/222/CEE

X

5

Dispositivi di sterzo

70/311/CEE

X sterzatura del carrello ammessa

6

Serrature e cerniere delle porte

70/387/CEE

A

7

Segnalatore acustico

70/388/CEE

X

8

Campo di visibilità posteriore

71/127/CEE

X

9

Frenatura

71/320/CEE

U

10

Soppressione perturbazioni radioelettriche

72/245/CEE

X

11

Emissioni motori diesel

72/306/CEE

X

12

Finiture interne

74/60/CEE

X

13

Antifurto e immobilizzatore

74/61/CEE

X

15

Resistenza dei sedili

74/408/CEE

D

17

Tachimetro e retromarcia

75/443/CEE

X

18

Targhette regolamentari

76/114/CEE

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

76/115/CEE

D

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

76/756/CEE

A+Y

21

Catadiottri

76/757/CEE

X

22

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali

76/758/CEE

X

23

Indicatori di direzione

76/759/CEE

X

24

Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

76/760/CEE

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

76/761/CEE

X

26

Proiettori fendinebbia (anteriori)

76/762/CEE

X

27

Dispositivi di rimorchio

77/389/CEE

A

28

Luci per nebbia (posteriori)

77/538/CEE

X

29

Proiettori di retromarcia

77/539/CEE

X

30

Luci di stazionamento

77/540/CEE

X

31

Cinture di sicurezza

77/541/CEE

D

33

Identificazione dei comandi

78/316/CEE

X

34

Sbrinamento/disappannamento

78/317/CEE

O

35

Lavacristalli/tergicristalli

78/318/CEE

O

▼M23

36

Sistemi di riscaldamento

2001/56/CE

X

▼M17

40

Potenza del motore

80/1269/CEE

X

41

Emissioni motori diesel

88/77/CEE

V

42

Protezione laterale

89/297/CEE

X

43

Dispositivi antispruzzo

91/226/CEE

X

45

Vetri di sicurezza

92/22/CEE

J

46

Pneumatici

92/23/CEE

A, purché siano rispettate le prescrizioni della norma ISO 10571 - 1995 (E) o del Manuale 1998 delle norme ETRTO.

47

Limitatori di velocità

92/24/CEE

X

48

Masse e dimensioni

97/27/CEE

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

92/114/CEE

X

50

Dispositivi di attacco

94/20/CE

X

57

Protezione antincastro anteriore

2000/40/CE

X

Significato delle lettere

X

Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

N/A

La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A

Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B

Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C

Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D

Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

E

Solo anteriori.

F

È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

G

Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

H

È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

▼M23 —————

▼M17

J

Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K

Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L

Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali.

M

Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

N

A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

O

Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

▼M23 —————

▼M17

Q

È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R

A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

S

Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è superiore a 10o.

T

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

U

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

 siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,

 siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V

Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

▼M29

W

Solo per veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE.

▼M17

Y

A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.




ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DI FINE SERIE

A.   LIMITI DELLE PICCOLE SERIE



Categoria

Unità

M1

500

M2, M3

250

N1

500

N2, N3 (1)

250

O1, O2

500

O3, O4

250

(1)   20 unità per le gru mobili.

Una «famiglia di tipi» comprende i veicoli omologati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

1. Relativamente alla categoria M1:

 il costruttore,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

2. Relativamente alle categorie M2 e M3:

 il costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

 numero di assi.

3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

 il costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

 motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

 numero di assi.

4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

 il costruttore,

 la categoria,

 gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

 

 telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

 numero di assi,

 rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

 tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

B.   LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

(1) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

oppure

(2) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

Una voce speciale deve figurare nel certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a questa procedura.




ALLEGATO XIII

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ALLEGATO XIV

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1.   DATI GENERALI

1.1.

Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2.

Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere concesse in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.

1.3.

Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2.   PROCEDIMENTO

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 4, l'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione CE rilasciata in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3.

Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

 motore,

 cambio,

 assi motore (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione),

 tipi di carrozzeria,

 numero di porte,

 lato di guida

 numero di sedili

 equipaggiamento.

4.

IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. La targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

 nome del costruttore,

 sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

 fase di omologazione,

 numero di identificazione del veicolo,

 massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo ( 8 ),

 massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) (8) ,

 massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore (8) ,

 per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio (8) .

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.




Appendice

Modello della targhetta supplementare del costruttore

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

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ALLEGATO XV

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( 1 ) GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

( 2 ) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 14.

( 3 ) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 5 ) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

( 6 ) La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

( 7 ) Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

( 8 ) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

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