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Document 01969L0169-20051229
Council Directive of 28 May 1969 on the harmonisation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel (69/169/EEC)
Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (69/169/CEE)
Direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (69/169/CEE)
1969L0169 — IT — 29.12.2005 — 017.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 maggio 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, 4.6.1969, p.6) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/230/CEE del 12 giugno 1972 |
L 139 |
28 |
17.6.1972 |
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TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1032/CEE del 19 dicembre 1978 |
L 366 |
28 |
28.12.1978 |
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QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1033/CEE del 19 dicembre 1978 |
L 366 |
31 |
28.12.1978 |
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L 338 |
24 |
25.11.1981 |
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L 206 |
35 |
14.7.1982 |
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L 117 |
42 |
3.5.1984 |
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L 183 |
24 |
16.7.1985 |
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L 78 |
53 |
20.3.1987 |
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L 382 |
41 |
31.12.1988 |
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L 73 |
47 |
17.3.1989 |
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L 92 |
15 |
5.4.1989 |
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L 94 |
24 |
16.4.1991 |
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L 373 |
33 |
31.12.1991 |
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L 384 |
47 |
30.12.1992 |
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L 60 |
14 |
3.3.1994 |
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L 193 |
73 |
29.7.2000 |
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L 346 |
16 |
29.12.2005 |
Rettificato da:
NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1). |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 1969
relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori
(69/169/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri, occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette;
considerando che è opportuno, già prima di tale armonizzazione, che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri; che la necessità di tali misure è stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo;
considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;
considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale, effettuate da viaggiatori, e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza (paese di uscita) se non gravate degli oneri fiscali, per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione, nella misura prevista, evita una doppia imposizione, senza tradursi in una mancata tassazione;
considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, ►M15 175 ecu ◄ .
2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a ►M15 90 ecu ◄ .
3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di ►M5 l'importo previsto al paragrafo 1 ◄ o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata sino a concorrenza di tali ammontari, per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.
Articolo 2
1. Una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Stati membri della Comunità, purché soddisfino alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato e siano acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, ►M12 600 ecu ◄ .
2. Per i viaggiatori di età inferiore ai quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia ►M12 150 ecu ◄ .
3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di ►M5 l'importo previsto al paragrafo 1 ◄ o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata sino a concorrenza di tale ammontare per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.
4. Qualora il viaggio di cui al paragrafo 1 si effettui:
— in transito attraverso il territorio di un paese terzo, non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio,
— in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulle cifra di affari e/o le altre imposizioni indirette interne non si applichino alle merci che vi sono consumate,
il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di altre imposizioni indirette interne; in caso contrario si applica l'articolo 1.
5. Il valore totale delle merci ammesse in franchigia non può in nessun caso superare l'importo di cui ai paragrafi 1 o 2.
6. Ogni due anni e la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale.
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
1. Il valore degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea non viene preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2.
2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:
a) presentano carattere occasionale, e
b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali.
3. Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al serviizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso la compagnia che ne ha curato il trasporto.
Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburanti. Tuttavia, per ciascun mezzo di trasporto a motore, è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi portatili per un quantitativo non superiore a 10 litri, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto del carburante.
Articolo 4
1. Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa, ogni Stato membro applica, per quanto riguarda l'importazione, in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne, delle merci in appresso indicate, i seguenti limiti quantitativi:
I Traffico tra paesi terzi e Comunità |
II Traffico tra stati membri |
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a) Prodotti di tabacco: |
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— sigarette |
200 pezzi |
300 pezzi |
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o |
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— sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo) |
100 pezzi |
150 pezzi |
||
o |
||||
— sigari |
50 pezzi |
75 pezzi |
||
o |
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— tabacco da fumare |
250 grammi |
400 grammi |
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b) ►C2 Alcol e bevande alcoliche: ◄ |
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— bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcol etilico non denaturato di 80 % vol e più ◄ |
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in totale 1,5 litri |
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►C2 oppure ◄ |
||||
►C2 bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi ◄ |
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in totale 3 litri |
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►C2 e ◄ |
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— vini tranquilli ◄ |
in totale 2 litri |
in totale 5 litri |
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c)Profumi |
50 grammi |
75 grammi |
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e |
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acque di toeletta |
¼ litro |
⅜ litro |
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d)Caffè |
500 grammi |
1 000 grammi |
||
o |
||||
estratti ed essenze di caffè |
200 grammi |
400 grammi |
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e)Tè |
100 grammi |
200 grammi |
||
o |
||||
estratti ed essenze di tè |
40 grammi |
80 grammi |
2. I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
I viaggiatori di età inferiore ai 15 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettera d).
3. Nei limiti fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2, il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2.
4. Qualora il viaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si effettui:
— in transito attraverso il territorio di un paese terzo, non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio,
— in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulla cifra di affari e/o le altre imposizioni indirette non si applichino alle merci che vi sono consumate,
il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposta sulla cifra di affari e/o di altre imposizioni indirette interne; in caso contrario si applicano le quantità previste dal paragrafo 1, colonna I.
5. Le quantità totali di merci ammesse in franchigia non possono in nessun caso superare quelle di cui al paragrafo 1, colonna II.
Articolo 5
1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia fino a 1/10 dei valori e/o dei quantitativi previsti all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, colonna II, qualora le merci siano importate da un altro Stato membro da persone residenti nella zona frontaliera dello Stato membro, luogo dell'importazione, o in quella dello Stato membro vicino, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.
Tuttavia, per i prodotti qui sotto elencati, le franchigie possono essere ridotte fino ai limiti seguenti:
a) prodotti del tabacco
sigarette |
40 pezzi |
oppure |
|
sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo) |
20 pezzi |
oppure |
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sigari |
10 pezzi |
oppure |
|
tabacco da fumo |
50 grammi |
b) bevande alcoliche
— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a ►M5 22 % vol ◄ |
litri 0,25 |
oppure |
|
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a ►M5 22 % vol ◄ ; vini spumanti, vini liquorosi |
litri 0,50 |
e |
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— vini tranquilli |
litri 0,50 |
2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un paese terzo, da persone residenti nella zona frontaliera, dai lavoratori frontalieri o dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.
3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o il quantitativo delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate, da un altro Stato membro, da appartenenti alle forze armate di uno Stato membro di stanza in un altro Stato membro, ivi compreso il personale civile nonché il coniuge e i figli a carico.
4. Le restrizioni previste dai paragrafi 1 e 2 non sono applicabili qualora le suddette persone forniscano la prova che si recano fuori della zona frontaliera o che non ritornano dalla zona frontaliera dello Stato membro vicino o del paese terzo vicino.
Tuttavia, tali restrizioni permangono applicabili ai lavoratori frontalieri ed al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale qualora essi importino merci in occasione di uno spostamento effettuato nell'ambito della loro attività professionale.
5. Nel caso dell'Irlanda e il Regno di Danimarca le restrizioni del paragrafo 1 non possono comunque dar luogo, a favore di coloro cui si applicano, ad un trattamento più favorevole di quello risultante dagli articoli 7 quater e 7 quinquies. Le restrizioni indicate al paragrafo 1 saranno calcolate in riferimento all'articolo 2 e all'articolo 4, colonna II della tabella.
►M12 6. ◄ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1, 2 e 4, si intende:
— per zona frontaliera, una zona che non può superare 15 km di profondità in linea d'aria a partire dalla frontiera di uno Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro deve includere nella zona frontaliera i comuni il cui territorio risulti in parte compreso nella zona stessa;
— per lavoratore frontaliero, qualsiasi persona costretta dalla sua attività abituale a recarsi nei giorni lavorativi dall'altra parte della frontiera.
►M12 7. ◄ Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla franchigia le merci di cui ►M11 ai codici NC 7108 e 7109 ◄ .
►M12 8. ◄ Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantità delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), per i viaggiatori che, venendo da un paese terzo, entrano in uno Stato membro.
9. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi fino al 31 dicembre 2007.
▼M14 —————
Articolo 7
1. Ai fini della presente direttiva, l'unità di conto europea (UCE) è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 1 ).
2. Il controvalore dell'UCE in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio degli importi in UCE previsti agli articoli 1 e 2, purché l'arrotondamento non sia superiore a 2 UCE.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato l'importo delle franchigie in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 2 qualora la conversione degli importi delle franchigie espressi in UCE determini, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 3, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ►M7 o a una riduzione di questa franchigia ◄ .
5. Gli Stati membri possono mantenere delle franchigie in vigore se la conversione degli importi delle franchigie espresse in ecu, adottati in occasione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 6 e all'articolo 7 ter, paragrafo 4 risulta in una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % o in una diminuzione di tale franchigia.
Articolo 7 bis
Nell'ambito del traffico intracomunitario gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dare ai viaggiatori la possibilità di affermare tacitamente o con una semplice dichiarazione verbale che osservano i limiti e le condizioni delle franchigie autorizzate.
Gli stati membri possono non riscuotere le imposte sulla cifra d'affari e le altre imposizioni indirette interne all'importazione di beni, da parte di viaggiatori, se l'importo dell'imposizione che dovrebbe essere riscossa è pari o inferiore a 5 ECU.
Articolo 7 ter
1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ecu all'importazione delle merci in questione da parte di viaggiatori provenienti dalle Isole Canarie, da Ceuta e da Melilla, che entrano all'interno di detto paese, quale definito all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE.
2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia a 150 ecu.
Articolo 7 quater
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato, fino al ►M13 31 dicembre 1992 ◄ , ad applicare i seguenti limiti quantitativi all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che risiedono in Danimarca e hanno soggiornato meno di 36 ore al di fuori della Danimarca:
Prodotti |
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— Sigarette |
100 |
— Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol |
zero |
— Birre |
12 litri |
Articolo 7 quinquies
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, ed entro i limiti fissati in detto articolo, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare un limite quantitativo di 30 litri di birra per tutti i viaggiatori che entrano nel suo territorio.
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b) l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare i seguenti limiti all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori dell'Irlanda:
a) per i viaggiatori provenienti dalla Comunità: 175 ecu; tuttavia il valore unitario non può essere superiore a 110 ecu;
b) birra: 15 litri.
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1970.
2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.