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Document 01966L0402-20120114

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/2012-01-14

1966L0402 — IT — 14.01.2012 — 014.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(66/402/CEE)

(GU P 125, 11.7.1966, p.2309)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 69/60/CEE del 18 febbraio 1969

  L 48

1

26.2.1969

►M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 71/162/CEE del 30 marzo 1971

  L 87

24

17.4.1971

►M3

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/274/CEE del 20 luglio 1972

  L 171

37

29.7.1972

►M4

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/418/CEE del 6 dicembre 1972

  L 287

22

26.12.1972

►M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 73/438/CEE dell'11 dicembre 1973

  L 356

79

27.12.1973

►M6

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 75/444/CEE del 26 giugno 1975

  L 196

6

26.7.1975

►M7

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/55/CEE del 19 dicembre 1977

  L 16

23

20.1.1978

 M8

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 78/387/CEE del 18 aprile 1978

  L 113

13

25.4.1978

►M9

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/692/CEE del 25 luglio 1978

  L 236

13

26.8.1978

 M10

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1020/CEE del 5 dicembre 1978

  L 350

27

14.12.1978

►M11

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 79/641/CEE del 27 giugno 1979

  L 183

13

19.7.1979

►M12

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/692/CEE del 24 luglio 1979

  L 205

1

13.8.1979

 M13

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 81/126/CEE, del 16 febbraio 1981

  L 67

36

12.3.1981

 M14

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 81/561/CEE del 13 luglio 1981

  L 203

52

23.7.1981

 M15

REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

►M16

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 86/155/CEE dei 22 aprile 1986

  L 118

23

7.5.1986

►M17

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 86/320/CEE del 20 giugno 1986

  L 200

38

23.7.1986

►M18

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 87/120/CEE del 14 gennaio 1987

  L 49

39

18.2.1987

 M19

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/332/CEE del 13 giugno 1988

  L 151

82

17.6.1988

►M20

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/380/CEE del 13 giugno 1988

  L 187

31

16.7.1988

 M21

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 88/506/CEE del 13 settembre 1988

  L 274

44

6.10.1988

 M22

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 89/2/CEE del 15 dicembre 1988

  L 5

31

7.1.1989

 M23

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 90/623/CEE del 7 novembre 1990

  L 333

65

30.11.1990

►M24

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/654/CEE del 4 dicembre 1990

  L 353

48

17.12.1990

 M25

DIRETTIVA 93/2/CEE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1993

  L 54

20

5.3.1993

 M26

DIRETTIVA 95/6/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995

  L 67

30

25.3.1995

►M27

DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996

  L 304

10

27.11.1996

►M28

DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

  L 25

1

1.2.1999

►M29

DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

  L 25

27

1.2.1999

 M30

DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999

  L 50

26

26.2.1999

►M31

DIRETTIVA 1999/54/CE DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1999

  L 142

30

5.6.1999

►M32

DIRETTIVA 2001/64/CE DEL CONSIGLIO del 31 agosto 2001

  L 234

60

1.9.2001

►M33

DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M34

DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

 M35

DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 12 giugno 2006

  L 159

13

13.6.2006

►M36

DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 giugno 2009

  L 166

40

27.6.2009

►M37

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/1/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 gennaio 2012

  L 4

8

7.1.2012


Modificato da:

 A1

  L 73

14

27.3.1972

 

  L 002

1

..

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 049, 25.2.1999, pag. 46  (1998/96)

 C2

Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag. 48  (1998/96)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(66/402/CEE)



IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ( 1 ),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinale al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M28

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.

▼M28

Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

 la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

 la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 2

1.  Ai sensi della presente direttiva s'intende per

A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:



▼M36

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

▼M11

Hordeum vulgare L.

Orzo

▼B

Oryza sativa L.

Riso

▼M1

Phalaris canariensis L.

Scagliola

▼B

Secale cereale L.

Segale

▼M16

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

►M36  Sorghum sudanense (Piper) Stapf ◄

Erba sudanese

▼M36

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

▼M11

►M36  Triticum aestivum L. ◄

Frumento tenero

Triticum durum Desf.

Frumento duro

▼B

Triticum spelta L.

Spelta

▼M2

Zea mais L. ►M18  (Partim) ◄

Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:



▼M36

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

▼M17

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco ►M16  e Sorghum spp.: ◄

a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.

b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.

c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.

d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.

e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.

f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M34

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M20

C bis. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)

a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e

▼M34

c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

▼B

D. Sementi di base (granturco) ►M16  Sorghum spp. ◄

1. di varietà a impollinazione libera: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M34

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

2. di linee «inbred»: sementi

a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M34

b) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

▼B

3. gli ibridi semplici: le sementi

a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M34

c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

E. Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi

▼M1

a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,

▼B

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M34

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi

▼M1

a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base,

▼B

b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

▼M34

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi

▼M1

a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;

▼B

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

▼M34

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

▼M29

1 bis.  Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

▼M20

1 ter.  Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

1 quater.  I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.

▼M28 —————

▼M12

►M20  1 sexies. ◄   Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati fino al ►M20  30 giugno 1987 ◄ ad ammettere la commercializzazione di semenù di determinate varietà di segale, destinate essenzialmente ad uso foraggero, che non soddisfino ai requisiti:

 stabiliti nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa

▼M20 —————

▼B

2.  Gli Stati membri possono

a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,

b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II,

▼M1

c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G,

▼M5

d) essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al ►M20  30 giugno 1989 ◄ al più tardi sementi di specie autogame delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» oppure «sementi certificate di seconda riproduzione»

 quando, invece dell'ispezione ufficiale in campo di cui all'allegato I, si è proceduto ad una ispezione in campo controllata ufficialmente mediante sondaggi su almeno il 20 % delle colture di ciascuna specie;

 a condizione che oltre alle sementi di base, almeno le sementi pre- base di due generazioni precedenti immediatamente tale categoria siano risultate conformi, all'atto di un esame ufficiale effettuato nello Stato membro di cui trattasi, ai requisiti previsti agli allegati I e II per le sementi di base per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali.

▼M34

3.  Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

A. Ispezione in campo

a) L’ispettore:

i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale;

e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

B. Controlli delle sementi

a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

c) I laboratori sono:

i) indipendenti

o

ii) appartenenti a una società sementiera.

Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.

d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

▼M29

4.  Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M34 —————

▼B

Articolo 3

▼M28

1.  Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

▼B

2.  Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione ►M28  ————— ◄ .

3.  Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

▼M28 —————

▼M28

Articolo 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

 le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

 le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

▼B

Articolo 4

1.  Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi ►M1  ————— ◄ , la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base»o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

▼M28 —————

▼M28

4.  Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 4 bis

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure apropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2.  Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3.  Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

▼M28

Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.

▼B

Articolo 6

▼M2

1.  Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

▼B

Articolo 7

▼M34

1.  Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.

▼M34

1 bis.  Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

c) i campionatori sono:

i) persone fisiche indipendenti,

ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

o

iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la coltura o il commercio di sementi.

Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

1 ter.  Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

▼B

2.  Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

▼M9

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni dei presente paragrafo.

▼M1

2.  Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente ►M9  o sotto controllo ufficiale ◄ . In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

▼M6

3.  Per i piccoli imballaggi ►M28   chiusi nel loro territorio ◄ gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. ►M28  Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21. ◄

▼M7

Articolo 10

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, confermemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

▼M28

2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M7

3.  Gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista all'articolo 21, essere autorizzati a mantenere fino al 30 giugno 1980 le disposizioni che permettono la commercializzazione delle sementi di cereali i cui imballaggi portino le indicazioni prescritte in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera a), sesta frase.

▼M32

Articolo 10 bis

1.  In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.

2.  Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ( 2 ).

▼M28

Articolo 11

1.  Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

2.  La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere che le partite di sementi conformi ai requisiti speciali relativi alla presenza di Avena fatua stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21 siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali requisiti.

Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

▼M12

1.  Gli Stati membri ►M28  ammettono ◄ la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.

▼B

►M12  2. ◄   Gli Stati membri ►M28  ammettono ◄ che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

▼M28

2 bis.  Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

►M12  3. ◄   Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

▼M20

Articolo 13 bis

▼M29

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼M20

Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

▼B

Articolo 14

▼M28

1.  Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

1 bis.  La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.

▼M28 —————

▼M28

Articolo 14 bis

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

 il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

 il numero di riferimento della partita,

 il mese e l'anno della chiusura, oppure

 il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

 la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

 la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

 la dicitura «sementi pre-base»,

 il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

▼M20

Articolo 15

1.  Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali

 provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

 raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

▼M28

2.  Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

 confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

 accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

▼M34

3.  Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure

ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per tale categoria.

▼B

Articolo 16

1.  Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

▼M34

b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼B

2.   ►M5  Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1o luglio 1975. ◄

▼M3

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

▼M24

4.  Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

Articolo 17

1.  Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2.  Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3.  Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

▼M28

1.  Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

2.  Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M33

Articolo 20

1.  All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

 sementi raccolte in paesi terzi,

 sementi adatte all'agricoltura biologica,

 sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2.  Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3.  La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4.  La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5.  Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6.  Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

▼M32

Articolo 21

1.  La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE (in appresso denominato il «Comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 3 ).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M2

Articolo 21 bis

▼M5

Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M20

Articolo 21 ter

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 22

Con riserva delle tolleranze previste nell' ►M20  allegato II, punto 3 ◄ circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

▼M28

Articolo 22 bis

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

▼B

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼M24

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

 alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:

 

 alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

 alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),

 alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi»

 alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo I, per le sementi di Hordeum vulgare L.

 alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼M20

Articolo 23 bis

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:

a) per quanto riguarda le specie seguenti:

 scagliola,

 sorgo,

 erba sudanese;

b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tale specie nel suo territorio.

▼B

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M36




ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1.

I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.

2.

La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile e in particolare, nel caso di Sorghum spp., da fonti di Sorghum halepense:



Coltura

Distanza minima

Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi:

—  per la produzione di sementi di base

300 m

—  per la produzione di sementi certificate

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, varietà autoimpollinanti

—  per la produzione di sementi di base

50 m

—  per la produzione di sementi certificate

20 m

Zea mays

200 m

Queste distanze possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3.

La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.

▼M37

A.  Oryza sativa :

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non supera:

 per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m2,

 per la produzione di sementi certificate, 1a generazione: 4 per 200 m2,

 per la produzione di sementi certificate, 2a generazione: 8 per 200 m2.

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

 per la produzione di sementi di base: 0,

 per la produzione di sementi certificate, 1a e 2a generazione: 1 per 100 m2.

▼M36

B.  Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibrid

Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

 per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

 per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.

C.  Sorghum spp.

a) La percentuale in numero di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie coltivata o di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non supera:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) alla fioritura: 0,1 %;

ii) alla maturazione: 0,1 %;

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) piante del componente maschile che hanno rilasciato il polline quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi: 0,1 %;

ii) piante del componente femminile:

 alla fioritura: 0,3 %,

 alla maturazione: 0,1 %.

b) Per la produzione di sementi certificate di varietà ibride vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

aa) una quantità sufficiente di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi;

bb) quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,1 %.

c) Le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. sono conformi alle norme seguenti: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

 per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

 per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.

D.  Zea mays :

a) La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non supera:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linee inbred: 0,1 %;

ii) ibrido semplice, ciascun componente: 0,1 %;

iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5 %;

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) componente di varietà ibride:

 linee inbred: 0,2 %,

 ibrido semplice: 0,2%,

 varietà ad impollinazione libera: 1,0 %;

ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0 %.

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

aa) una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

bb) ove necessario, è effettuata l’emasculazione;

cc) quando il 5 % o più delle piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera:

 1 % in ciascuna ispezione ufficiale in loco, e

 2 % nell’insieme delle ispezioni ufficiali in loco.

Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse centrale o delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline.

4.

Ibridi di Secale cereale

a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile.



Coltura

Distanza minima

—  per la produzione di sementi di base

 

—  con ricorso alla maschiosterilità

1 000 m

—  senza ricorso alla maschiosterilità

600 m

—  per la produzione di sementi certificate

500 m

b) La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:

i) il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non supera:

 per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

 per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2; questa norma si applica solo alle ispezioni ufficiali in loco del componente femminile;

ii) per le sementi di base, se si ricorre alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile è almeno del 98 %.

c) Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile.

5.

Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante

a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:

 la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 metri,

 questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

b) La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:

i) la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durume Triticum spelta: 99,7 %,

  xTriticosecale autoimpollinante: 99,0 %;

ii) l’ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l’ibridità è determinata nel corso dell’esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell’ispezione in loco.

6.

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilaginaceae, è la minima possibile.

7.

Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

A. La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

B. Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

a) per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1;

b) for Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:

aa) varietà ad impollinazione libera: 1;

bb) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell’anno in corso o dell’anno prima, è costituita da Sorghum spp. e Zea mays, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

C. Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.




ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1.

Le sementi presentano un’identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti.

In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A.  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, esclusi i rispettivi ibridi



Categoria

Purezza varietale minima

(%)

Sementi di base

99,9

Sementi certificate, 1a generazione

99,7

Sementi certificate, 2a generazione

99,0

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

B.  Varietà autoimpollinanti di xTriticosecale, esclusi gli ibridi



Categoria

Purezza varietale minima

(%)

Sementi di base

99,7

Sementi certificate, 1a generazione

99,0

Sementi certificate, 2a generazione

98,0

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

C.  Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, e xTriticosecaleautoimpollinante

La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

D.  Sorghum spp. e Zea mays :

Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:

 mescolando, in proporzioni adeguate alla varietà, i lotti di sementi prodotte utilizzando, da un lato, un componente femminile maschiosterile e, dall’altro, un componente femminile maschiofertile, oppure

 coltivando il componente femminile maschiosterile e il componente femminile maschiofertile, in proporzioni adeguate alla varietà. Le proporzioni di questi componenti sono controllate durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

E.  Ibridi di Secale cereale

Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

2.

Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tabella:



Facoltà germinativa minima

Facoltà germinativa minima

(% del seme puro)

Purezza specifica minima

(% in peso)

Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante, compresi i grani rossi di Oryza sativa, in un campione del peso indicato nell’allegato III, colonna 4

(totale per colonna)

Altre specie di piante (a)

Grani rossi di Oryza sativa

Altre specie di cereali

Specie di piante diverse da cereali

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

85

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sementi certificate di 1a e 2a generazione

85 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Avena nuda:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

75

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sementi certificate di 1a e 2a generazione

75 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Oryza sativa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

80

98

4

1

 
 
 
 

1

—  sementi certificate di 1a generazione

80

98

10

3

 
 
 
 

3

—  sementi certificate di 2a generazione

80

98

15

5

 
 
 
 

3

Secale cereale:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

85

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sementi certificate

85

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Phalaris canariensis:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

75

98

4

 

1 (b)

 

0 (c)

 
 

—  sementi certificate

75

98

10

 

5

 

0 (c)

 
 

Sorghum spp.

80

98

0

 
 
 
 
 
 

xTriticosecale:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  sementi di base

80

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sementi certificate di 1a e 2a generazione

80

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 
 
 
 
 
 

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:

a) il contenuto massimo di semi indicato nella colonna 4 comprende anche i semi delle specie delle colonne da 5 a 10;

b) un secondo seme non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di altre specie di cereali;

c) la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium temulentum in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;

d) nel caso delle varietà di Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 75 %».

3.

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

In particolare, le sementi sono conformi alle norme seguenti per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso indicato nella colonna 3 dell’allegato III).



Categoria

Claviceps purpurea

Cereali diversi dagli ibridi di Secale cereale:

 

—  sementi di base

1

—  sementi certificate

3

Ibridi di Secale cereale:

 

—  sementi di base

1

—  sementi certificate

(1)

(1)   La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.




ALLEGATO III



PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie

Peso massimo di un lotto

(tonnellate)

Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

(grammi)

Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell’allegato II, punto 2, lettera A, e dell’allegato II, punto 3

(grammi)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, sementi di base di linee inbred

40

250

250

Zea mays, sementi di base fuorché di linee inbred;

40

1 000

1 000

Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

▼B




ALLEGATO IV

Etichetta

A.    Indicazioni prescritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

▼M1

1. Normativa ►M27  CE ◄

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

▼B

3. Numero di riferimento del lotto

▼M9

3 bis. mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione preleva to …» (mese, anno).

▼B

4. Specie, ►M20  indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄

▼M20

5. Varietà indicata almeno in caratteri latini

▼B

6. Categoria

7. Paese di produzione

▼M4

8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

▼M6

8 bis. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

▼M20

9. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

 per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE:

 il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

 per le sementi di base negli altri casi:

 il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

 per le sementi certificate:

 il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»;

10. In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼B

b) Per i miscugli di sementi:

1. «Miscuglio» ... (specie) ►M20  o varietà ◄

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro

3. Numero o di riferimento del lotto

▼M9

3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

▼B

4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti; ►M20  i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini. ◄

▼M4

5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

▼M6

6. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granula ti, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

▼M7

7. In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa di tutte le com ponenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizza to … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

▼M12

8. La menzione: «Commercializzazione ammessa esclusivamente …» (Stato membro interessato).

▼B

B.    Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

▼M20




ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A.   Indicazioni prescritte per l'etichetta

 Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

 Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

 Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».

 Categoria.

 Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».

 Numero di riferimento del campo della partita.

 Peso netto o lordo dichiarato.

 La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B.   Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C.   Indicazioni prescritte per il documento

 Autorità che rilascia il documento.

 Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza in nomi degli autori, in caratteri latini.

 Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

 Categoria.

 Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

 Numero di riferimento del campo o della partita.

 Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

 Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

 Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

 Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

 Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.



( 1 ) GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1760/64.

( 2 ) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

( 3 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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