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Document 32023R1664

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1664 della Commissione del 25 agosto 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/5882

    GU L 212 del 29.8.2023, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1664/oj

    29.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 212/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1664 DELLA COMMISSIONE

    del 25 agosto 2023

    che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    (4)

    Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

    (5)

    L’Argentina figura nell’elenco dell’allegato XIV come paese terzo da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, con indicazione del 28 febbraio 2023 come termine finale a causa di un focolaio di HPAI. L’Argentina figura anche nell’elenco dell’allegato XV come paese terzo da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna che siano stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi D conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    (6)

    Il 10 agosto 2023 l’Argentina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione ai focolai di HPAI confermati in stabilimenti avicoli tra il 28 febbraio 2023 e il 14 giugno 2023 e in merito alle misure da essa adottate per impedire l’ulteriore diffusione di tale malattia. A seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l’Argentina ha in particolare attuato le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, segnatamente una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione, una pulizia e una disinfezione adeguate a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti interessati e un pertinente programma di sorveglianza atto a dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

    (7)

    La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall’Argentina e ha concluso che tali focolai di HPAI risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dall’Argentina, paese da cui era vietato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti.

    (8)

    Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame in Scozia, nelle aree amministrative seguenti: Aberdeenshire (2) e Dumfries and Galloway (1), confermati il 14 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (9)

    A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

    (10)

    Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

    (11)

    Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

    (12)

    Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità, situazione che aveva causato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (13)

    Gli Stati Uniti hanno in particolare presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità insorti in stabilimenti avicoli negli stati del Nevada, di New York e del South Dakota e confermati il 17 ottobre 2022 e il 22 marzo 2023.

    (14)

    Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, tale paese terzo ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel suo territorio.

    (15)

    La Commissione ha valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti. Essa ritiene che gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione.

    (16)

    È pertanto opportuno modificare gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Argentina, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

    (17)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilendo, nelle voci relative agli Stati Uniti, il termine iniziale applicabile alla zona US-2.363, precedentemente chiusa. È stato rilevato un errore nella riga relativa a tale zona nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, di tale regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il suddetto allegato.

    (18)

    Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con l’Argentina e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

    (19)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

    Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato, parte I, del presente regolamento.

    Articolo 2

    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

    L’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all’allegato, parte II, del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, l’allegato, parte II, si applica a decorrere dall’8 agosto 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603 della Commissione, del 4 agosto 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 197 del 7.8.2023, pag. 1).


    ALLEGATO

    PARTE I

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

    Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

    1)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    nella parte 1, la sezione B è così modificata:

    i)

    alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.311 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.312, GB-2.313 e GB-2.314:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.312

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    14.8.2023

     

    GB-2.313

    N, P1

     

    14.8.2023

     

    GB-2.314

    N, P1

     

    14.8.2023»;

     

    ii)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.313 è sostituita dalla seguente:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.313

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    17.10.2022

    13.8.2023»;

    iii)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.445 è sostituita dalla seguente:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.445

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    22.3.2023

    19.8.2023»;

    iv)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.448 è sostituita dalla seguente:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.448

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    22.3.2023

    21.8.2023»;

    b)

    nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.311 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.312, GB-2.313 e GB-2.314:

    «Regno Unito

    GB-2.312

    near Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.67 and Long: W1.98

    GB-2.313

    near Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.67 and Long: W2.00

    GB-2.314

    near Kirkcudbright, Dumfries and Galloway, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.80 and Long: W4.03»;

    2)

    nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

    a)

    la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:

    «AR

    Argentina

    AR-0

    POU, RAT, GBM

    P1

     

    28.2.2023

    10.8.2023»;

    b)

    alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.311 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.312, GB-2.313 e GB-2.314:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.312

    POU, RAT

    N, P1

     

    14.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    14.8.2023

     

    GB-2.313

    POU, RAT

    N, P1

     

    14.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    14.8.2023

     

    GB-2.314

    POU, RAT

    N, P1

     

    14.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    14.8.2023»;

     

    c)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.313 sono sostituite dalle seguenti:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.313

    POU, RAT

    N, P1

     

    17.10.2022

    13.8.2023

    GBM

    P1

     

    17.10.2022

    13.8.2023»;

    d)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.445 sono sostituite dalle seguenti:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.445

    POU, RAT

    N, P1

     

    22.3.2023

    19.8.2023

    GBM

    P1

     

    22.3.2023

    19.8.2023»;

    e)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.448 sono sostituite dalle seguenti:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.448

    POU, RAT

    N, P1

     

    22.3.2023

    21.8.2023

    GBM

    P1

     

    22.3.2023

    21.8.2023»;

    3)

    nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:

    «AR

    Argentina

    AR-0

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    A

    A

    D

    MPNT (**)

    MPST

     

    AR-1

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    A

    A

    D

    MPNT (**)

    MPST

     

    AR-2

    A

    A

    C

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    MPNT (**)

    MPST».

     

    PARTE II

    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

    Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.363 sono sostituite dalle seguenti:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.363

    POU, RAT

    N, P1

     

    29.11.2022

    22.6.2023

    GBM

    P1

     

    29.11.2022

    22.6.2023».


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