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Document 32023R1637

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione del 16 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che dispone la registrazione di tali importazioni

C/2023/5499

GU L 204 del 17.8.2023, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1637/oj

17.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1637 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2023

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia e di disporre la registrazione delle importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese.

(2)

La domanda è stata presentata il 4 luglio 2023 dall’European Biodiesel Board.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione (2) con i codici ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, ma spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato originario della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito o no (codici TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 and 3826009032) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE ESISTENTI

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, gli elementi di prova a disposizione della Commissione dimostrano quanto segue.

(7)

In seguito all’istituzione delle misure compensative si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dall’Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito.

(8)

Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione del prodotto in esame nell’Unione attraverso la Repubblica popolare cinese e il Regno Unito.

(9)

Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(10)

Infine gli elementi di prova sembrano tendenzialmente dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le sue parti sono infatti prodotti ed esportati nella Repubblica popolare cinese e nel Regno Unito da società in Indonesia che sono state ritenute percettrici di sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma delle misure in vigore.

(11)

Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 23 del regolamento di base, diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(14)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, del Regno Unito e dell’Indonesia.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(15)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(16)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» (3) («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(17)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(18)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(19)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

(20)

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3.

(21)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

(22)

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzo di posta elettronica:

su questioni generali o riguardanti la RPC: TRADE-R800-BIODIESEL-CN@ec.europa.eu

su questioni generali o riguardanti il Regno Unito: TRADE-R800-BIODIESEL-UK@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(23)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

c)   Richieste di esenzioni

(24)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(25)

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Repubblica popolare cinese e nel Regno Unito in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese e nel Regno Unito e dei questionari per gli importatori nell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2678. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(26)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi compensativi per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(27)

Ai fini di una buona amministrazione dovrebbero essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori nella Repubblica popolare cinese e nel Regno Unito possono chiedere l’esenzione dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(28)

Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(29)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(30)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

(31)

Qualora una parte interessata non collabori oppure collabori solo parzialmente e le conclusioni si basino quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(32)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(33)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(34)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(35)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Quest’ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

(36)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(37)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(38)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un’inchiesta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 al fine di determinare se le importazione nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, classificati attualmente con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, spediti dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito (codici TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 e 3826009032) eludano le misure imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42).

(3)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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