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Document 32023R0573

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/573 della Commissione del 10 marzo 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1773

GU L 75 del 14.3.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/573/oj

14.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 75/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/573 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2023

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il 3 marzo 2023 l’Argentina ha notificato ai servizi della Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Tale focolaio è localizzato nella provincia di Río Negro, Argentina, ed è stato confermato il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, e all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l’ingresso nell’Unione dall’Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l’ingresso nell’Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(7)

Tenuto conto del rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione connesso all’ingresso dall’Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l’ingresso di tali partite nell’Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l’ingresso nell’Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(8)

Le voci relative all’Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell’allegato XIV, parte 1, e nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Illinois (1), Nebraska (1), Pennsylvania (4) e Virginia (1) (Stati Uniti), confermati tra il 21 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)

A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(11)

Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(12)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato nella contea di Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 27 ottobre 2022.

(13)

Il Regno Unito ha altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa del summenzionato focolaio di tale malattia, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(14)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito dalla quale era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a seguito di tale focolaio.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

(16)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Argentina e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella sezione B, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.223 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.223

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

1.3.2023»;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.416 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.417 a US-2.424:

«US

Stati Uniti

US-2.417

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.2.2023

 

US-2.418

N, P1

 

23.2.2023

 

US-2.419

N, P1

 

23.2.2023

 

US-2.420

N, P1

 

24.2.2023

 

US-2.421

N, P1

 

24.2.2023

 

US-2.422

N, P1

 

24.2.2023

 

US-2.423

N, P1

 

27.2.2023

 

US-2.424

N, P1

 

28.2.2023»;

 

b)

la parte 2 è così modificata: alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.416 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.417 a US-2.424:

«Stati Uniti

US-2.417

State of Nebraska - Lincoln 01

Lincoln County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.8387664°W 41.2235670°N)

US-2.418

State of Pennsylvania - Lancaster 15

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0163232°W 40.2416586°N)

US-2.419

State of Virginia - Alexandria 01

Alexandria County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.0623573°W 38.8954575°N)

US-2.420

State of Illinois - Wayne 01

Wayne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6714315°W 38.4922958°N)

US-2.421

State of Pennsylvania - Chester 01

Chester County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0065041°W 39.8780320°N)

US-2.422

State of Pennsylvania - Lancaster 16

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0523464°W 40.2478762°N)

US-2.423

State of Pennsylvania - Lancaster 17

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0242330°W 40.2422203°N)

US-2.424

State of Florida - Miami-Dade 01

Miami-Dade County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.3743439°W 25.8137553°N)»;

2)

nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR

Argentina

AR-0

POU, RAT, GBM

P1

 

28.2.2023»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.223 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.223

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

1.3.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

1.3.2023»;

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.416 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.417 a US-2.424:

«US

Stati Uniti

US-2.417

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

 

GBM

P1

 

21.2.2023

 

US-2.418

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2023

 

GBM

P1

 

23.2.2023

 

US-2.419

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2023

 

GBM

P1

 

23.2.2023

 

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

 

GBM

P1

 

24.2.2023

 

US-2.421

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

 

GBM

P1

 

24.2.2023

 

US-2.422

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

 

GBM

P1

 

24.2.2023

 

US-2.423

POU, RAT

N, P1

 

27.2.2023

 

GBM

P1

 

27.2.2023

 

US-2.424

POU, RAT

N, P1

 

28.2.2023

 

GBM

P1

 

28.2.2023»;

 

3)

nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR

Argentina

AR-0

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPNT (*) MPST

 

AR-1

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPNT (*) MPST

 

AR-2

A

A

C

A

A

C

C

D

D

D

MPNT (*) MPST».

 


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