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Document 32023D0567

Decisione (UE) 2023/567 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla 66a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ST/6157/2023/INIT

GU L 74 del 13.3.2023, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/567/oj

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 74/53


DECISIONE (UE) 2023/567 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla 66a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 («Convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l’8 agosto 1975.

(2)

A norma dell’articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS»), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS.

(3)

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.

(4)

A norma dell’articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.

(5)

Le modifiche alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (1) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione.

(6)

Alla sua 66a sessione prevista dal 13 al 17 marzo 2023 a Vienna, la commissione Stupefacenti deve decidere sull’aggiunta di sette nuove sostanze alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(7)

L’Unione europea non è parte della Convenzione sugli stupefacenti o della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui nel marzo 2023 siederanno 12 Stati membri con diritto di voto (2). È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nell’ambito di tali Convenzioni, poiché tali decisioni rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione.

(8)

L’OMS ha raccomandato l’aggiunta di quattro nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e l’aggiunta di tre nuove sostanze alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(9)

Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS per la farmacodipendenza («comitato di esperti»), e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («OEDT») quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’ADB-BUTINACA (nome IUPAC: N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazol-3-carbossiammide) è un cannabinoide sintetico derivato dall’indazolo il cui composto attivo è l’S-enantiomero (n. CAS: 2682867-55-4). L’ADB-BUTINACA non ha alcun uso terapeutico e non ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’ADB-BUTINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’ADB-BUTINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(11)

L’ADB-BUTINACA è stato individuato in 26 Stati membri ed è controllato in almeno cinque Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. È stato oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del sistema di allarme rapido di reazione dell’Unione europea («SARR»). È inoltre menzionato in altre due segnalazioni per motivi di salute pubblica. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui 14 decessi segnalati da due Stati membri.

(12)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’ADB-BUTINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(13)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, il protonitazene (nome IUPAC: N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-H-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide benzimidazolico. Il protonitazene è stato inizialmente sintetizzato come sostanza alternativa alla morfina, ma non vi è alcun uso terapeutico approvato del protonitazene. Sussistono prove sufficienti del fatto che il protonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il protonitazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(14)

Il protonitazene è stato individuato in due Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. All’OEDT non sono pervenute informazioni di eventi avversi gravi correlati al protonitazene.

(15)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del protonitazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(16)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’etazene (nome IUPAC: 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo con analogie a livello farmacologico e di struttura chimica con stupefacenti di cui alla tabella I (ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti), quali il clonitazene, l’etonitazene e l’isotonitazene. L’etazene è stato studiato per le sue proprietà analgesiche, ma non ne è noto alcun uso medico. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’etazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’etazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(17)

L’etazene è stato individuato in otto Stati membri ed è controllato in almeno cinque Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui quattro decessi segnalati da due Stati membri.

(18)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’etazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(19)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’etonitazepina (nome IUPAC: 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)-1H-benzoimidazolo) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo con analogie a livello farmacologico e di struttura chimica con stupefacenti di cui alla tabella I (ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti), in particolare l’etonitazene. L’etonitazepina è stata studiata per le sue proprietà analgesiche, ma non ne è noto alcun uso medico. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’etonitazepina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’etonitazepina sia inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(20)

L’etonitazepina è stata individuata in sei Stati membri ed è controllata in almeno due Stati membri. Analogamente ad altri nuovi oppioidi, l’etonitazepina può essere venduta in sostituzione di oppioidi controllati ed è stata oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del SARR. È attualmente sottoposta a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. Un decesso per il quale è stata confermata l’esposizione all’etonitazepina è stato segnalato da un paese.

(21)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’etonitazepina alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(22)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, il 2-metil-AP-237 (nome IUPAC: 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]piperazin-1-il}butan-1-one) è un oppioide sintetico generalmente classificato come 1-cinnamilpiperazina. Il 2-metil-AP-237 non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il 2-metil-AP-237 sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il 2-metil-AP-237 sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(23)

Il 2-metil-AP-237 è stato individuato in sei Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui un decesso.

(24)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del 2-metil-AP-237 alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

(25)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’alfa-PiHP (α-PiHP, nome IUPAC: 4-metil-1-fenil-2- (pirrolidin-1-il)pentan-1-one) è un catinone sintetico. L’alfa-PiHP non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’alfa-PiHP sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’alfa-PiHP sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(26)

L’alfa-PiHP è stato individuato in 18 Stati membri ed è controllato in almeno sette Stati membri. È menzionato in una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del SARR. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui quattro decessi, segnalati da uno Stato membro ed è stato individuato in campioni biologici correlati a eventi avversi gravi, segnalati da quattro Stati membri.

(27)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’alfa-PiHP alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(28)

Secondo la valutazione del comitato di esperti, il 3-metilmetcatinone (3-MMC, nome IUPAC: 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one) è un catinone sintetico e un isomero di posizione del 4-metilmetcatinone sottoposto a misure di controllo a livello internazionale (4-MMC, mefedrone, tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope). Il 3-MMC è stato oggetto di accurato esame nel 2016 ma si era deciso di chiedere un’ulteriore analisi approfondita, da valutare nel corso di una successiva riunione, in attesa della disponibilità di ulteriori informazioni. Sono state individuate alcune domande di brevetto che includono l’uso del 3-MMC, ma sull’uso terapeutico di tale sostanza non sono state rinvenute sperimentazioni cliniche in corso. Il 3-MMC, inoltre, non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione.

(29)

I rischi del 3-MMC sono stati valutati dal comitato scientifico dell’OEDT e la direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione (4) lo ha già incluso nella definizione di «stupefacente» ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI. Il 3-MMC è attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. Al momento della valutazione del rischio, nel novembre 2021, il 3-MMC era stato individuato in 23 Stati membri. Cinque Stati membri avevano segnalato in tutto 27 casi di decesso nei quali era stata confermata l’esposizione al 3-MMC, mentre quattro Stati membri avevano segnalato 14 casi di intossicazione acuta non fatale nei quali era stata confermata l’esposizione a tale sostanza.

(30)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del 3-MMC alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

(31)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative all’inclusione delle sette sostanze nelle tabelle incideranno direttamente sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.

(32)

La posizione dell’Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti.

(33)

La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(34)

L’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare da parte degli Stati membri a nome dell’Unione alla 66a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 13 al 17 marzo 2023, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull’aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è quella riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, i quali agiscono di concerto nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

G. STRÖMMER


(1)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

(2)  Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia.

(3)  Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 148).


ALLEGATO

Posizione da adottare da parte degli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti agendo di concerto nell’interesse dell’Unione, nel corso della 66a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 13 al 17 marzo 2023, per quanto riguarda l’inclusione di sostanze nelle tabelle:

1)

l’ADB-BUTINACA deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;

2)

il protonitazene deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;

3)

l’etazene deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;

4)

l’etonitazepina deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;

5)

il 2-metil-AP-237 deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;

6)

l’alfa-PiHP deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;

7)

il 3-MMC deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.


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