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Document 32023Q0310(01)
Amendments to the Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure of the General Court
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
GU L 73 del 10.3.2023, p. 58–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogato da 32024Q02097
10.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/58 |
MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
IL TRIBUNALE,
visto l’articolo 224 del suo regolamento di procedura;
viste le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale;
viste le modifiche al regolamento di procedura adottate dal Tribunale il 30 novembre 2022 (1);
considerato che le nuove norme sull’omissione di dati nei confronti del pubblico, sulle udienze di discussione comune e sulla videoconferenza per le udienze di discussione giustificano l’integrazione e l’adattamento conseguenti di alcuni punti delle norme pratiche di esecuzione;
considerato che è inoltre auspicabile, nell’interesse delle parti e dell’organo giurisdizionale, migliorare la leggibilità delle disposizioni relative alla presentazione formale di un ricorso e dell’indice degli allegati, al fine di ridurre il numero di casi in cui è necessario richiedere una regolarizzazione;
considerato che è necessario chiarire le modalità di svolgimento di alcuni compiti incombenti alla cancelleria, in particolare quelli relativi alla tenuta del registro, alla tenuta del fascicolo e alla consultazione del fascicolo, in particolare alla luce delle modifiche apportate durante il periodo di crisi sanitaria;
considerato che la digitalizzazione dell’iter giudiziario e l’introduzione, nel corso del 2022, della firma elettronica qualificata delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale implicano conseguenze di diverso ordine di cui occorre tenere conto, in particolare per quanto riguarda i requisiti relativi al tariffario della cancelleria e all’archiviazione degli originali delle decisioni giudiziarie;
ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE:
Articolo 1
Le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (2) sono modificate come segue:
1) |
Al punto 1, la parte di frase «, nonché della custodia dei sigilli del Tribunale.» è sostituita da «, nonché della custodia dei sigilli del Tribunale e degli archivi.». |
2) |
Al punto 10, la frase «Esse sono effettuate nella lingua processuale e contengono le indicazioni necessarie per l’identificazione dell’atto, segnatamente le date di deposito e d’iscrizione, il numero della causa e la natura dell’atto» è sostituita da «Esse sono effettuate nella lingua processuale. Contengono segnatamente le date di deposito e d’iscrizione, il numero della causa e la natura dell’atto.». |
3) |
Dopo il punto 10, è inserito il seguente testo quale punto 10 bis:
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4) |
Il testo dei punti 12, 13 e 14 è sostituito da «[Testo soppresso]». |
5) |
Al punto 20, la parte di frase «A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di un annullamento o di un riesame viene attribuito il numero» è sostituita da «A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di un annullamento viene attribuito il numero». |
6) |
Il testo del punto 21 è sostituito dal testo seguente:
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7) |
Il testo dei punti 22 e 23 è sostituito dal testo seguente:
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8) |
Al punto 28, la frase «Il fascicolo chiuso contiene un elenco di tutti i documenti versati in relazione alla causa, con l’indicazione del loro numero, ed una pagina di guardia in cui sono menzionati il numero di ruolo, le parti e la data di chiusura della causa.» è sostituita da «Il fascicolo chiuso contiene un elenco di tutti i documenti versati in relazione alla causa e una constatazione del cancelliere attestante la completezza del fascicolo.». |
9) |
Il testo del titolo E.2. è sostituito dal seguente: «E.2. Consultazione del fascicolo e ottenimento di copie del fascicolo di causa». |
10) |
Il testo del punto 30 è sostituito dal seguente:
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11) |
Il testo dei punti 32 e 33 è sostituito dal seguente:
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12) |
Dopo il punto 36, è inserito il seguente testo per quanto riguarda i punti 36 bis e 36 ter:
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13) |
Il testo dei punti contenuti all’interno del titolo F. è sostituito dal seguente:
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14) |
Il testo della rubrica G. e il testo del punto 41 sono sostituiti da «[Testo soppresso]». |
15) |
Il testo dei punti da 45 a 50 è sostituito dal seguente:
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16) |
Al punto 51, la parte di frase «, il cancelliere esige tali somme dalla parte che ne deve sopportare l’onere.» è sostituita da «, il cancelliere esige tali somme dal debitore che ne deve sopportare l’onere.». |
17) |
Al punto 53, la parte di frase «, il cancelliere esige tali somme dalla parte o dal terzo che ne deve sopportare l’onere.» è sostituita da «, il cancelliere esige tali somme dal debitore che ne deve sopportare l’onere». |
18) |
Il testo del titolo C. e quello dei punti contenuti all’interno di tale titolo sono sostituiti dal seguente: «C. Omissione di dati nei confronti del pubblico
|
19) |
Il testo del titolo D. e quello dei punti contenuti all’interno di tale titolo sono sostituiti da «[Testo soppresso]». |
20) |
Al punto 81, la parte di frase «(d) con una numerazione ininterrotta e in ordine crescente per ciascuna pagina» è sostituita da «(d) con una paginazione ininterrotta (ad esempio: pagine da 1 a 50).». |
21) |
Dopo il punto 81, è inserito il seguente testo come punto 81 bis:
|
22) |
Al punto 82, la frase «L’indice degli allegati deve figurare alla fine dell’atto processuale» è sostituita da «L’indice degli allegati deve figurare alla fine dell’atto processuale con o senza paginazione.». |
23) |
Il testo del punto 83 è sostituito dal seguente:
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24) |
Il testo dei punti da 85 a 87 è sostituito dal seguente:
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25) |
Il testo dei punti da 92 a 94 è sostituito dal seguente:
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26) |
Il testo dei punti 98 e 99 è sostituito da «[Testo soppresso]». |
27) |
Al punto 101, la frase «La mancata regolarizzazione può comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, all’articolo 177, paragrafo 6, e all’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura.» è sostituita da «La mancata regolarizzazione può comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, e all’articolo 177, paragrafo 6, del regolamento di procedura.». |
28) |
Dopo il punto 104, è inserito il seguente testo quale punto 104 bis:
|
29) |
Il testo del titolo «A.1. Ricorsi diretti» è sostituito da «A.1. Ricorsi diretti (diversi da quelli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale)». |
30) |
Il testo del titolo «B.1. Ricorsi diretti» è sostituito da «B.1. Ricorsi diretti (diversi da quelli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale)». |
31) |
Al punto 116, la parte di frase «devono essere prodotti i documenti di cui all’articolo 51, paragrafi 2 e 3,» è sostituita da «devono essere prodotti, se del caso, i documenti di cui all’articolo 51, paragrafi 2 e 3,». |
32) |
Il testo del punto 117 è sostituito da «[Testo soppresso]». |
33) |
Al punto 119, il testo che figura dopo l’ultimo trattino «– sia trasmessa mediante posta elettronica, come semplice file elettronico creato con un programma di trattamento testi, all’indirizzo GC.Registry@curia.europa.eu, con indicazione della causa cui si riferisce.» è sostituito da «– sia trasmessa mediante e-Curia al momento del deposito del ricorso, con indicazione della causa cui si riferisce.». |
34) |
Il testo del punto 122 è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la preparazione dell’atto di ricorso sul piano formale, i rappresentanti delle parti possono consultare utilmente il documento «Promemoria – Atto di ricorso» e il modello indicativo di atto di ricorso disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.». |
35) |
Al punto 127, la parte di frase «I precedenti punti 116 e 117 si applicano» è sostituita da «Il punto 116 si applica». |
36) |
Al punto 134, la parte di frase «I precedenti punti da 113 a 115, 117 e da 120 a 122» è sostituita da «I precedenti punti da 113 a 115 e da 120 a 122». |
37) |
Al punto 138, la parte di frase «I precedenti punti 117, 125 e 126» è sostituita da «I precedenti punti 125 e 126». |
38) |
Il testo del punto 144 è sostituito dal seguente:
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39) |
Dopo il punto 147, è inserito il seguente testo quale punto 147 bis:
|
40) |
Dopo il punto 152, è inserito il seguente testo quale punto 152 bis:
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41) |
Al punto 162, la parte di frase «Ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per le proprie difese orali (nelle cause riunite, ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti per ogni causa e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per ogni causa),» è sostituita da «Ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per le proprie difese orali (nel corso di un’udienza nelle cause riunite o nel corso di un’udienza comune, ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti per ogni causa e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per ogni causa),». |
42) |
Il testo del punto 165 è sostituito dal seguente:
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43) |
Il testo del punto 167 è sostituito dal seguente:
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44) |
Dopo il punto 167, viene inserito un nuovo titolo: «C bis. Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza C bis. 1. Richiesta di utilizzo della videoconferenza
C bis. 2. Condizioni tecniche
C bis. 3. Raccomandazioni pratiche rivolte ai rappresentanti che svolgono le difese orali mediante videoconferenza
|
45) |
Al punto 168, la parte di frase «per posta elettronica (interpret@curia.europa.eu)» è sostituita da «per posta elettronica (interpretation@curia.europa.eu)». |
46) |
Dopo il punto 172, è inserito il seguente testo quale punto 172 bis:
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47) |
Dopo il punto 184, è inserito il seguente testo quale punto 184 bis:
|
48) |
Il testo del punto 225 è sostituito dal seguente:
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49) |
Dopo il punto 225, è inserito il seguente testo quale punto 225 bis:
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50) |
Il testo del punto 227 è sostituito dal seguente:
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51) |
L’allegato 1 è così modificato:
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52) |
L’allegato 2 è così modificato:
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53) |
L’allegato 3 è così modificato:
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Articolo 2
Le presenti modifiche delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esse entrano in vigore il 1o aprile 2023.
Fatto a Lussemburgo, il 1o febbraio 2023
Il cancelliere
E. COULON
Il presidente
M. VAN DER WOUDE
(1) GU L 44 del 14.2.2023, pag. 8.
(2) GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1, come modificate (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 78, GU L 294 del 21.11.2018, pag. 23, rett. GU L 296 del 22.11.2018, pag. 40).