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Document 32023R0372

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione del 17 febbraio 2023 che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/801

GU L 51 del 20.2.2023, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/372/oj

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 51/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/372 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2023

che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 impone alle autorità competenti degli Stati membri di ispezionare le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento di animali domestici. Le autorità competenti devono verificare in particolare che le navi siano costruite e attrezzate in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare e che le attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, di tale regolamento rimangano in buone condizioni di funzionamento.

(2)

Attualmente le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame nelle loro basi di dati elettroniche, alle quali le autorità competenti di altri Stati membri non hanno accesso. Sebbene un controllo documentale non possa sostituire l’ispezione fisica della nave stessa, un esame, nell’ambito di un controllo ufficiale, dei dati relativi alla certificazione figuranti nel certificato di omologazione di una nave può fornire alcune informazioni sulla conformità della nave ai requisiti di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Il caricamento e l’archiviazione dei certificati di omologazione, come pure dei dati relativi alla certificazione, in una base di dati elettronica comune dovrebbero pertanto consentire alle autorità competenti di accedere a tali informazioni e ridurre così gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali.

(3)

I dati relativi alla certificazione, che le autorità competenti degli Stati membri registrano nella base di dati elettronica unica, dovrebbero comprendere la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali e la tipologia di animali che le navi possono trasportare. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali di valutare se l’omologazione sia valida al momento del controllo e se la nave sia idonea al trasporto degli animali in questione.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) integra in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali per verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

(5)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di elaborare, su supporto cartaceo o in formato elettronico, la documentazione di tutti i controlli ufficiali effettuati. Esso elenca inoltre le informazioni che tale documentazione deve comprendere. Le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 prima del caricamento di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina sulle navi adibite al trasporto di bestiame dovrebbero pertanto essere registrate.

(6)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in considerazione, tra l’altro, dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali e alla loro conformità alla normativa dell’Unione, compreso il regolamento (CE) n. 1/2005. Le autorità competenti non hanno accesso agli esiti dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti di altri Stati membri. Tale documentazione è però necessaria per prendere decisioni ben informate al momento di effettuare ispezioni ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Ai fini della corretta attuazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, è pertanto necessario istituire una base di dati elettronica comune in cui siano raccolti e condivisi i dati relativi ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame come pure gli esiti relativi alla cronologia delle loro ispezioni. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di accedere rapidamente a tali informazioni, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali.

(7)

A norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli Stati membri dotati di porti marittimi devono sottoporre le navi che fanno scalo nei loro porti a ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. I risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sono oggettivi e verificabili e possono essere pertinenti per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, ad esempio per quanto riguarda le irregolarità riscontrate in relazione alla tenuta stagna all’acqua, alla ventilazione, alla galleggiabilità o alle attrezzature antincendio. È pertanto necessario includere nella base di dati elettronica comune i pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.

(8)

La Commissione ha effettuato una serie di audit sui sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri intesi a tutelare il benessere degli animali durante il trasporto via mare verso paesi terzi su navi adibite al trasporto di bestiame. A seguito delle carenze che tali audit hanno riscontrato nei sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri riguardo all’autorizzazione dei trasportatori marittimi, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che i piani di emergenza presentati dai trasportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 siano adattati per gestire le principali emergenze che i trasportatori possono dover affrontare durante il viaggio in questione.

(9)

Affinché sia disponibile tempo sufficiente per valutare le informazioni contenute nella documentazione trasmessa dal richiedente di un certificato di omologazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, per predisporre un’ispezione fisica approfondita di una nave adibita al trasporto di bestiame e per verificare se una nave adibita al trasporto di bestiame soddisfi i requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione, è opportuno che il richiedente presenti alle autorità competenti la richiesta di omologazione almeno 20 giorni prima della data di ispezione della nave adibita al trasporto di bestiame.

(10)

Sulla base della loro esperienza nel trasportare animali su navi adibite al trasporto di bestiame, nel 2014 gli esperti degli Stati membri, compresi i punti di contatto nazionali per la protezione degli animali durante il trasporto, hanno elaborato un documento di rete (4) allo scopo di fornire orientamenti per i controlli ufficiali del benessere degli animali durante l’esportazione su navi adibite al trasporto di bestiame, come prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 («il documento di rete»). Gli orientamenti contenuti nel documento di rete sono stati aggiornati nel gennaio 2020 alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del documento di rete e degli audit effettuati dalla Commissione.

(11)

Gli ispettori delle autorità competenti che effettuano le ispezioni sulle navi adibite al trasporto di bestiame sono per lo più veterinari ufficiali. La sola competenza veterinaria non è sufficiente per verificare il funzionamento dei sistemi meccanici e di gestione delle navi adibite al trasporto di bestiame che possono incidere sul benessere degli animali trasportati. Come proposto nel documento di rete, le squadre che effettuano ispezioni ai fini del rilascio del certificato di omologazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero essere composte da veterinari ufficiali e da esperti marittimi dotati di competenze adeguate riguardo a tali sistemi meccanici e di gestione nonché di esperienza pratica nell’esercizio delle navi adibite al trasporto di bestiame.

(12)

L’omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 o il rinnovo di tale omologazione dovrebbero essere subordinati ai risultati di un’ispezione effettuata da un veterinario ufficiale a bordo nel primo viaggio con partite di animali per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.

(13)

Al fine di garantire che gli animali trasportati a partire da altri Stati membri o per lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai punti di uscita nei porti marittimi possano essere scaricati in condizioni di sicurezza ed essere nutriti, abbeverati e messi a riposare, almeno un posto di controllo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (5) dovrebbe essere disponibile presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione.

(14)

Affinché gli Stati membri possano assegnare personale e risorse ai nuovi compiti e obblighi stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare un adeguamento agevole e senza soluzione di continuità alle nuove norme e garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per creare posti di controllo ai punti di uscita, se necessario, l’articolo 10 del presente regolamento, riguardante la presenza di un veterinario a bordo, e l’articolo 11 del presente regolamento, riguardante i posti di controllo ai punti di uscita, si applicano solo a decorrere dal 1o gennaio 2024.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento:

a)

stabilisce norme dettagliate necessarie per l’esecuzione delle ispezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

b)

specifica il contenuto dei piani di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 quando tali piani si riferiscono a navi adibite al trasporto di bestiame;

c)

specifica i requisiti minimi per i punti di uscita quando si tratta di porti marittimi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità competenti dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.

Articolo 3

Base di dati elettronica

1.   La Commissione sviluppa una base di dati elettronica e provvede al funzionamento, alla manutenzione, all’assistenza e a qualsiasi aggiornamento necessario o ulteriore sviluppo della stessa.

2.   La base di dati elettronica contiene le informazioni necessarie per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, compresi:

a)

i dati relativi alla certificazione figuranti nei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in modo da consentire alle autorità competenti degli Stati membri di identificare rapidamente le navi adibite al trasporto di bestiame;

b)

la documentazione delle ispezioni effettuate in precedenza dalle autorità competenti degli Stati membri sulle navi adibite al trasporto di bestiame ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

c)

le informazioni pubblicamente disponibili sugli esiti delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.

3.   La Commissione dà alle autorità competenti degli Stati membri l’accesso alla base di dati elettronica ai fini degli articoli 4, 5 e 6.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri designano ciascuna almeno un amministratore nazionale e comunicano tale designazione alla Commissione insieme ai relativi recapiti. Esse informano immediatamente la Commissione in merito a qualsiasi modifica riguardante gli amministratori nazionali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dei dati e dei documenti che inseriscono o generano nella base di dati.

Articolo 4

Registrazione dei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

1.   Le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   I certificati di cui al paragrafo 1 comprendono la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali per ponte e la tipologia di animali che le navi possono trasportare.

Articolo 5

Registrazione delle ispezioni

1.   Dopo un’ispezione le autorità competenti degli Stati membri registrano, senza indebito ritardo, l’ispezione effettuata sulle navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   La documentazione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende gli elementi figuranti all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 6

Accesso ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e alla documentazione delle precedenti ispezioni

1.   La Commissione garantisce che la base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento consenta di recuperare tutti i dati pertinenti registrati dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini del monitoraggio dell’attuazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella base di dati elettronica necessarie per:

a)

verificare che le navi adibite al trasporto di bestiame dispongano di un certificato di omologazione valido;

b)

prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico ai fini dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.

Articolo 7

Piani di emergenza in caso di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame

I piani di emergenza in caso di emergenza, presentati dai trasportatori che intendono trasportare animali via mare su navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono un’analisi del rischio relativa ai pericoli più probabili per il benessere degli animali connessi a tali viaggi.

Articolo 8

Richiesta di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

Il richiedente trasmette alle pertinenti autorità competenti o all’organismo designato da uno Stato membro la richiesta di certificato di omologazione per una nave adibita al trasporto di bestiame conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 almeno 20 giorni lavorativi prima della data dell’ispezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

Articolo 9

Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame

1.   Le autorità competenti provvedono affinché le ispezioni ai fini del rilascio di un certificato di omologazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 siano effettuate da una squadra di ispettori.

2.   Una squadra di ispettori comprende almeno:

a)

un veterinario ufficiale; e

b)

un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.

3.   L’esperto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

possedere adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico riconosciuto dagli Stati membri e pertinente esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare di un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, previsto dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW) e non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza;

b)

aver superato un esame, riconosciuto dalle autorità marittime competenti, per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni; o

c)

possedere un diploma universitario pertinente o un diploma equivalente rilasciato da un istituto di istruzione terziaria, in un settore ingegneristico o scientifico pertinente, riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 10

Controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame

1.   Un veterinario ufficiale effettua i controlli ufficiali a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame durante l’intero primo viaggio della nave con partite di animali dopo l’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 e prima del rinnovo di tale omologazione.

2.   L’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora:

a)

i controlli di cui al paragrafo 1 dimostrino che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo; e

b)

il trasportatore adotti misure correttive efficaci se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 individuano altre carenze.

3.   Per l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, il veterinario ufficiale redige una relazione sui controlli effettuati a bordo durante il viaggio, conformemente al modello riportato nell’allegato.

Articolo 11

Requisiti minimi per i posti di controllo ai punti di uscita nei porti marittimi

Quando le operazioni comportano il trasporto di animali su strada a partire da altri Stati membri o lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai porti marittimi, le autorità competenti provvedono affinché posti di controllo approvati per le pertinenti categorie di animali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/97, siano disponibili presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(4)  Documento di rete sulle navi adibite al trasporto di bestiame, disponibile all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details.

(5)  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).


ALLEGATO

RELAZIONE SUI CONTROLLI FISICI EFFETTUATI A BORDO DURANTE IL VIAGGIO

(di cui all’articolo 10)

1.

Informazioni generali

Nome della nave:

Numero IMO della nave

Paese di omologazione/rinnovo dell’omologazione:

Data di omologazione/rinnovo dell’omologazione:

Nome del capitano:

Numero del certificato di omologazione:

2.

Tipo di viaggio

Primo viaggio dopo l’omologazione

Primo viaggio dopo il rinnovo dell’omologazione

3.

Partenza e destinazione

3.1.

Punto di uscita e paese di PARTENZA:

3.2.

Luogo e paese di DESTINAZIONE:

3.1.1.

Data

3.1.2.

Ora

3.2.1.

Data

3.2.2.

Ora

3.1.3.

Specie e categorie

3.1.4.

Numero di animali per specie

3.1.5.

Peso totale stimato della partita (in kg):

4.

Condizioni a bordo dei ponti per gli animali durante il viaggio

4.1.

Temperatura più elevata registrata:

4.2.

Umidità relativa più elevata registrata:

4.3.

Livello più elevato di ammoniaca registrato:

5.

Funzionamento dei sistemi che incidono sul benessere degli animali

5.1.

Ventilazione:

No

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.2.

Drenaggio

No

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.3.

Illuminazione sufficiente per ispezionare gli animali:

No

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.4.

Produzione di acqua dolce, ove applicabile

No

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.5.

Alimenti per animali e acqua:

No

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.6.

Numero di animali malati/feriti durante il viaggio:

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.7.

Numero di animali morti durante il viaggio e numero di animali sottoposti a eutanasia:

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

5.8.

Altri

Anomalie rilevate:

Misure correttive (se del caso):

6.

Autorità che rilascia la relazione

6.1.

Nome dell’autorità

6.2.

Indirizzo dell’autorità

6.3.

Numero di telefono dell’autorità

6.4.

Indirizzo di posta elettronica dell’autorità

6.5.

Data

6.6.

Luogo

6.7.

Nome e firma del veterinario ufficiale

6.8.

Timbro


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