Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0114

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 della Commissione del 16 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/230

    GU L 15 del 17.1.2023, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/114/oj

    17.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 15/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/114 DELLA COMMISSIONE

    del 16 gennaio 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B di tale allegato indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive mecoprop-P, metiram e pyraclostrobin fino al 31 gennaio 2023 e delle sostanze attive fluazinam, flutolanil e mepiquat fino al 28 febbraio 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin fino al 31 gennaio 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva ciflufenamid fino al 31 marzo 2023.

    (3)

    La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva benzovindiflupyr è fissata al 2 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione (6).

    (4)

    La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione (7)

    (5)

    La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione (8).

    (6)

    La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfano è fissata al 31 marzo 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione (9).

    (7)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (10).

    (8)

    È probabile che le approvazioni di tali sostanze attive scadano prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo, in quanto la relativa procedura decisionale ha subito un ritardo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze attive per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulle domande di rinnovo dell'approvazione.

    (9)

    In particolare, è necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram e pyraclostrobin per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

    (10)

    Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (12)

    Tenuto conto del fatto che l'attuale approvazione di buprofezin, mecoprop-P, metiram e pyraclostrobin scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 25).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    1)

    alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

    2)

    alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

    3)

    alla riga 115 (Metiram), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

    4)

    alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;

    5)

    alla riga 189 (Fluazinam), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;

    6)

    alla riga 191 (Mepiquat), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2024»;

    7)

    alla riga 296, (Ciflufenamid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;

    8)

    alla riga 320 (Buprofezin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

    b)

    la parte B è così modificata: alla riga 28 (Fosfano), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;

    c)

    la parte E è così modificata:

    1)

    alla riga 3 (Metsulfuron-metile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024»;

    2)

    alla riga 4 (Benzovindiflupyr), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «2 marzo 2024»;

    3)

    alla riga 5 (Lambda-cialotrina), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2024».


    Top