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Document 32023D0098

Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/207

GU L 8 del 11.1.2023, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2023; abrog. impl. da 32023D2723

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/98/oj

11.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 8/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2)

Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.

(3)

Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-012:2022 e la relativa modifica EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura.

(4)

Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, per apparecchi di illuminazione di emergenza, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (3). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60598-2-22:2022.

(5)

Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione della Commissione (4): EN 61557-12:2008 per dispositivi per la misura e il controllo delle prestazioni e EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05, per apparecchi di illuminazione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN IEC 61557-12:2022 nonché EN IEC 60598-1:2021 e la relativa modifica EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6)

Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, per unità di alimentazione di lampada, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7)

Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.

(8)

Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 61010-2-012:2022, quale modificata da EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, quale modificata da EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019 e EN 61347-2-7:2012/A2:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.

(10)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60598-2-22:2014 e EN 61347-2-7:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(11)

È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 61557-12:2008 e EN 60598-1:2015, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

(12)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalle norme armonizzate: EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05; EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

a)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

b)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dall'11 luglio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

1)

le righe 14a e 54 sono soppresse;

2)

sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.

Riferimento della norma

«14b.

EN IEC 60598-2-22:2022

Apparecchi di illuminazione - parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza»;

«54a.

EN 61347-2-7:2012

Unità di alimentazione di lampada - parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

EN 61347-2-7:2012/A2:2022»;

3)

sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«128.

EN IEC 60598-1:2021

Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

129.

EN IEC 61010-2-012:2022

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 2-012: Prescrizioni particolari per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e per altri apparecchi di condizionamento della temperatura

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

130.

EN IEC 61557-12:2022

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo della potenza (PMD)».


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«118.

EN 60598-1:2015

Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018

11 luglio 2024

119.

EN 61557-12:2008

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni (PMD)

11 luglio 2024».


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