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Document 32023R0059
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/59 of 5 January 2023 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus pentosaceus DSM 32292 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione del 5 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione del 5 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/19
GU L 5 del 6.1.2023, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 5/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/59 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». |
(4) |
Nel parere del 29 giugno 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e ha osservato che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al suo potenziale di irritazioni oculari e cutanee o di sensibilizzazione cutanea. L’Autorità ha altresì concluso che l’additivo, alla concentrazione proposta, può migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell’insilato ottenuto da materiali moderatamente difficili da insilare. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022; 20(7):7426.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
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1k1018 |
Pediococcus pentosaceus DSM 32292 |
Composizione dell’additivo Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 Metodo di analisi (1) Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA. |
Tutte le specie animali |
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- |
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26.1.2033 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).