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Document 32023R0002

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 della Commissione del 21 dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2022/9999

    GU L 1 del 3.1.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2/oj

    3.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 1/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2022

    che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 della Commissione (2), una preparazione tensioattiva in gel per la pulizia della pelle e dei capelli, contenente in proporzioni simili componenti specifici per la pulizia della pelle e dei capelli, condizionata per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica da 300 ml, è stata classificata nel codice 3401 30 00 della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) come «preparazione per la pulizia della pelle, condizionata per la vendita al minuto». Il prodotto è una preparazione per la pulizia sia dei capelli, ai sensi della voce 3305, sia della pelle, ai sensi della voce 3401. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, non è stato possibile stabilire quale componente conferisca al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza, in applicazione della regola generale 3 c) per l'interpretazione della NC, il prodotto deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima, ossia nella voce 3401.

    (2)

    Nel corso della sua 69a sessione, svoltasi nel settembre 2022, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 3305.10/5 che classifica uno shampoo in gel per la pulizia dei capelli e della pelle contenente acqua, agenti organici di superficie, glicerina, estratti di piante, solfato di magnesio, gluconato di zinco, butilenglicole, cloruro di sodio, acido citrico, alcool, fragranze, sostanze aromatiche ed eccipienti, condizionato per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica da 250 ml. Esso è stato classificato nella voce 3305 del SA come nota 1 c) del capitolo 34 del SA, che esclude «gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici» da detto capitolo, indicando che la classificazione nelle voci 3305, 3306 o 3307 era considerata applicabile ai fini della classificazione del prodotto. Di conseguenza il prodotto è stato classificato nella sottovoce 3305 10 del SA, che corrisponde al codice 3305 10 00 della NC, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione del SA, nonché della nota 1 c) del capitolo 34 del SA.

    (3)

    Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle della preparazione descritta nel regolamento (UE) n. 761/2014, la classificazione tariffaria della preparazione figurante nell'allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 3305.10/5.

    (4)

    In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio (4), l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.

    (5)

    Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 3305.10/5 è conforme alla formulazione della nota 1 c) del capitolo 34 della nomenclatura combinata e della sottovoce 3305 10 del SA, è necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

    Per la Commissione

    Gerassimos THOMAS

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 207 del 15.7.2014, pag. 13).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (4)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).


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