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Document 32022D2571

    Decisione (UE) 2022/2571 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ST/12530/2022/INIT

    GU L 331 del 27.12.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2571/oj

    27.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 331/1


    DECISIONE (UE) 2022/2571 DEL CONSIGLIO

    del 24 novembre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XI, che contiene disposizioni su comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione, e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) («protocollo 37») dell'accordo SEE.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (4)

    È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 dell'accordo SEE.

    (5)

    La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. HUBÁČKOVÁ


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]

    del […]

    che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (1).

    (2)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 5p (direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

    1)

    È aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    32018 L 1808: Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).».

    2)

    Gli adattamenti a), b) e c) divengono gli adattamenti b), c) e d).

    3)

    Prima dell'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:

    «a)

    all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera a bis), i termini “articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” sono sostituiti dai termini “articoli 36 e 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo”.».

    4)

    Dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

    «e)

    all'articolo 2, paragrafo 5 quater, e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

    “Nei casi che interessano sia uno Stato EFTA sia uno Stato membro dell'UE, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione cooperano al fine di concordare decisioni identiche riguardo allo Stato membro cui spetta la giurisdizione.”;

    f)

    all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

    i)

    al paragrafo 1, lettera a), anziché “uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta” leggasi “qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità”;

    ii)

    al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

    iii)

    al paragrafo 2, anziché “rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta” leggasi “rispettare i diritti fondamentali”.

    g)

    all'articolo 28 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

    i)

    al paragrafo 1, lettera b), anziché “uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta” leggasi “qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità”;

    ii)

    al paragrafo 1, lettera c), i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;

    h)

    all'articolo 30 ter:

    i)

    al paragrafo 2, dopo i termini “rappresentante della Commissione” sono inseriti i termini “e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA” e “partecipa” è sostituito da “partecipano”;

    ii)

    al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

    “Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'ERGA, ad eccezione del diritto di voto.”».

    Articolo 2

    Il testo del punto 39 del protocollo n. 37 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    «Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) (decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio).».

    Articolo 3

    Il testo della direttiva (UE) 2018/1808 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a …,

    Per il comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

    (*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


    Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2018/1808 nell'accordo SEE

    [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

    La direttiva (UE) 2018/1808 contiene disposizioni con riferimenti alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2008/913/GAI, adottate ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti siffatte disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

    Per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, le parti contraenti, nel contesto dei valori comuni di lunga data e dell'identità europea, riconoscono che le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA sono applicate in modo funzionalmente equivalente.


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