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Document 32022D2421

    Decisione (UE) 2022/2421 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8733] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8733

    GU L 318 del 12.12.2022, p. 96–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2421/oj

    12.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 318/96


    DECISIONE (UE) 2022/2421 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2022

    relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

    [notificata con il numero C(2022) 8733]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    CONSIDERAZIONI GENERALI

    (1)

    A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

    (2)

    Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

    (3)

    Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

    (4)

    La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica e di capacità di rotta previsti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Repubblica ellenica («Grecia») non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

    (5)

    In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

    (6)

    Il 13 luglio 2022 la Grecia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

    (7)

    L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia.

    (8)

    Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (9)

    Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Grecia non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina.

    VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

    (10)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (11)

    Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

    Grecia

    Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

    Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

    Obiettivo di gestione della sicurezza

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi a livello dell’Unione (2024)

    HASP

    Politica e obiettivi di sicurezza

    C

    C

    C

    C

    Gestione dei rischi per la sicurezza

    C

    C

    D

    D

    Garanzia della sicurezza

    C

    C

    C

    C

    Promozione della sicurezza

    C

    C

    C

    C

    Cultura della sicurezza

    C

    C

    C

    C

    (12)

    Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia l’Hellenic Aviation Service Provider («HASP») sono coerenti con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione.

    (13)

    La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia stabilisce misure per l’HASP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, comprese misure relative alla formazione del personale, alle segnalazioni e alle indagini in merito a eventi, allo svolgimento delle procedure di audit per i sistemi di gestione della sicurezza, alle indagini sulla sicurezza e alla gestione delle modifiche.

    (14)

    Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 11, 12 e 13 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

    Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

    (15)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al 2 giugno 2021, la data dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

    (16)

    Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

    (17)

    Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Grecia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

    Grecia

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

    1,92  %

    1,92  %

    1,92  %

    Valori di riferimento

    1,92  %

    1,92  %

    1,92  %

    (18)

    La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

    (19)

    La Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono un piano di transizione per la navigazione basata sulle prestazioni, miglioramenti delle rotte ATS e l’introduzione di uno spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata.

    (20)

    Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 17, 18 e 19, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

    Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

    (21)

    Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di capacità di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

    (22)

    Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

    (23)

    La tabella seguente stabilisce i progetti iniziali di obiettivi prestazionali in materia di capacità di rotta per la zona tariffaria della Grecia nell’RP3, come indicato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, il momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

    Grecia

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi iniziali di capacità di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

    0,26

    0,20

    0,20

    Obiettivi rivisti di capacità di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

    0,14

    0,15

    0,15

    Valori di riferimento

    0,14

    0,15

    0,15

    (24)

    La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità di rotta presentati dalla Grecia è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, confrontando tali obiettivi con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021. La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

    (25)

    La Commissione osserva che la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tali misure comprendono un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo entro la fine dell’RP3, l’introduzione di un nuovo sistema ATM e l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata.

    (26)

    La Commissione ritiene che la Grecia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di capacità.

    (27)

    Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (23) a (26), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

    Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

    (28)

    Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (29)

    Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di capacità presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso.

    (30)

    La Commissione ha rilevato che gli obiettivi di capacità presso i terminali della Grecia sono rimasti invariati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tuttavia la Commissione osserva che la Grecia ha debitamente giustificato e suffragato tali obiettivi prestazionali, anche fornendo informazioni supplementari sulle misure di potenziamento della capacità per migliorare le prestazioni relative al ritardo ATFM all’arrivo durante l’RP3. Inoltre la Grecia riferisce di aver avviato una stretta collaborazione con il gestore della rete per migliorare le prestazioni ATFM all’arrivo in diversi aeroporti, tra cui l’aeroporto di Atene. Viste le giustificazioni fornite dalla Grecia, la Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di capacità presso i terminali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

    Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

    (31)

    Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

    (32)

    La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Grecia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022:

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    Valore di riferimento 2014

    Valore di riferimento 2019

    2020-2021

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

    31,37  EUR

    23,20  EUR

    40,71  EUR

    32,60  EUR

    33,12  EUR

    32,93  EUR

    Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

    31,37  EUR

    23,20  EUR

    40,71  EUR

    27,86  EUR

    26,96  EUR

    27,98  EUR

    (33)

    La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024. Tali obiettivi, se confrontati con il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, comportano un costo unitario determinato («DUC») complessivo inferiore del 16,1 % rispetto al 2022, al 2023 e al 2024 e inferiore dell’11,6 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il 2022, il 2023 e il 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per il 2022, il 2023 e il 2024.

    (34)

    La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le modifiche delle previsioni di traffico per il 2022, il 2023 e il 2024 sono presentate nella tabella seguente:

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    2022

    2023

    2024

    Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

    5 445

    5 888

    6 140

    Previsioni di traffico aggiornate (incluse nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

    5 861

    6 584

    6 781

    Differenza

    +7,6  %

    +11,8  %

    +10,4  %

    (35)

    I costi determinati rivisti per il 2022, il 2023 e il 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono stabiliti nella tabella seguente:

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    2022

    2023

    2024

    Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

    178 milioni di EUR

    195 milioni di EUR

    202 milioni di EUR

    Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

    163 milioni di EUR

    178 milioni di EUR

    190 milioni di EUR

    Differenza

    -8,0  %

    -9,0  %

    -6,1  %

    (36)

    Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Grecia per il 2022, il 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente:

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    2022

    2023

    2024

    Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

    102,3

    (0,8  %)

    103,3

    (1,0  %)

    104,9

    (1,6  %)

    Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

    106,5

    (4,5  %)

    107,9

    (1,3  %)

    109,7

    (1,6  %)

    (37)

    Sebbene le previsioni di inflazione aggiornate siano più elevate, la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2022, il 2023 e il 2024 come segue:

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    2022

    2023

    2024

    Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

    181 milioni di EUR

    200 milioni di EUR

    210 milioni di EUR

    Costi determinati rivisti in termini nominali (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

    172 milioni di EUR

    189 milioni di EUR

    204 milioni di EUR

    Differenza

    -4,8  %

    -5,5  %

    -2,6  %

    (38)

    La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Grecia in conformità dell’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (39)

    Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +4,8 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Tuttavia la Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +9,1 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021.

    (40)

    In relazione all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -1,3 %, è in linea con il dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,5 %, calcolato sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nel 2021.

    (41)

    Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Grecia per il DUC, pari a 23,20 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 18,9 % al valore di riferimento medio, pari a 28,59 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

    (42)

    Come specificato al considerando (40), è evidente che gli obiettivi rivisti di efficienza economica della Grecia si traducono in una tendenza a lungo termine del DUC nell’RP2 e nell’RP3 che è in linea con la corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre il valore di riferimento greco per il 2019 è significativamente inferiore alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati per l’RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l’RP3. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Grecia, la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione dell’RP3 non implichi che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione.

    (43)

    La Commissione osserva pertanto che la Grecia ha accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728.

    (44)

    Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (32) a (43), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

    Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

    (45)

    Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (46)

    Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto tali obiettivi al ribasso per il 2022 e il 2023 e al rialzo per il 2024, senza fornire debite giustificazioni.

    (47)

    La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali della Grecia, pari a +7,7 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -3,9 %, osservata nell’RP2. Inoltre, la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è peggiorata ed è superiore alla tendenza del DUC presso i terminali, pari a +6,8 %, osservata nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021.

    (48)

    Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 46 e 47, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali della Grecia continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere secondo cui la Grecia dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, compresi gli aumenti supplementari dei costi applicati nel 2024. La Commissione invita la Grecia ad affrontare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità

    (49)

    Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione in merito agli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

    (50)

    Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che la Grecia deve rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tali sistemi di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i propri sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali fissando il conseguente svantaggio finanziario massimo a un livello pari rispettivamente al 2 % e all’1,5 % dei costi determinati. Tale revisione tiene debitamente conto delle constatazioni riportate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728. La Commissione non ha ulteriori osservazioni sui sistemi di incentivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia.

    CONCLUSIONI

    (51)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

    Articolo 2

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

    Per la Commissione

    Adina VĂLEAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


    ALLEGATO

    Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

    Efficienza della gestione della sicurezza

    Grecia

    Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

    Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

    Obiettivo di gestione della sicurezza

    2022

    2023

    2024

    HASP

    Politica e obiettivi di sicurezza

    C

    C

    C

    Gestione dei rischi per la sicurezza

    C

    C

    D

    Garanzia della sicurezza

    C

    C

    C

    Promozione della sicurezza

    C

    C

    C

    Cultura della sicurezza

    C

    C

    C

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

    Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

    Grecia

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

    1,92  %

    1,92  %

    1,92  %

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

    Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

    Grecia

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi rivisti di capacità di rotta espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

    0,14

    0,15

    0,15

    SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

    Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

    Zona tariffaria di rotta della Grecia

    Valore di riferimento 2014

    Valore di riferimento 2019

    2020-2021

    2022

    2023

    2024

    Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

    31,37  EUR

    23,20  EUR

    40,71  EUR

    27,86  EUR

    26,96  EUR

    27,98  EUR


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