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Document 32022R2404

    Regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione del 14 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione

    C/2022/6499

    GU L 317 del 9.12.2022, p. 42–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2404/oj

    9.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 317/42


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2404 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 2022

    che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le norme di base in materia di sanità delle piante nell’Unione.

    (2)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento gli Stati membri, quando richiedono l’istituzione di una nuova zona protetta, sono tenuti a includere i risultati delle indagini effettuate almeno nei tre anni precedenti da cui risulti l’assenza, nel territorio interessato, dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta («organismo nocivo»).

    (3)

    A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri sono tenuti a effettuare indagini annuali su ciascuna zona protetta per quanto riguarda gli organismi nocivi e a riferirne ogni anno i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.

    (4)

    Le norme relative alla preparazione delle indagini dovrebbero comprendere prescrizioni relative alla presa in considerazione della biologia dell’organismo nocivo e delle piante ospiti in questione e all’adeguatezza del calendario delle indagini per la rilevazione dell’organismo nocivo. Tali elementi sono importanti affinché la preparazione sia completa e adatta all’indagine in questione.

    (5)

    Per garantire la completezza, l’efficacia e l’efficienza dell’indagine, il relativo contenuto dovrebbe comprendere mappe contenenti indicazioni e una descrizione dell’area sottoposta a indagine, degli esami, del campionamento e delle prove, delle popolazioni bersaglio, dei metodi di rilevazione e dei fattori di rischio.

    (6)

    Le indagini dovrebbero essere effettuate anche in una zona cuscinetto che circonda la zona protetta ed essere più intensive rispetto a quelle effettuate nella zona protetta poiché l’organismo nocivo non è vietato nella zona cuscinetto e in tale zona non sono applicabili misure per contrastarlo. Ciò è necessario per confermare l’assenza dell’organismo nocivo dalla zona cuscinetto e conservare meglio lo status di indenne dall’organismo nocivo della zona protetta. Ciò è anche in linea con le norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili all’istituzione di aree indenni da organismi nocivi (2), utilizzate per l’istituzione delle zone protette a norma del diritto dell’Unione. Tali norme internazionali impongono l’istituzione di zone cuscinetto per la definizione e il mantenimento di aree indenni da organismi nocivi qualora l’isolamento geografico non sia ritenuto adeguato per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo in tali aree o la relativa reinfestazione, o laddove non vi siano altri mezzi per impedire lo spostamento dell’organismo nocivo in tali aree.

    (7)

    Per gli stessi motivi le indagini effettuate nelle fasce interne della zona protetta, lungo il confine della zona protetta, dovrebbero essere più intense rispetto a quelle effettuate nel resto della zona protetta.

    (8)

    Affinché il contenuto delle indagini sia uniforme, è opportuno stabilire un modello per la comunicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3) ha stabilito il formato e le istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nelle zone in cui non è nota la presenza degli organismi nocivi. Al fine di adottare un approccio armonizzato per la comunicazione dei risultati delle indagini nell’Unione è opportuno adottare un formato analogo per la comunicazione dei risultati delle indagini nelle zone protette, tenendo conto degli elementi specifici di tali indagini.

    (9)

    Anche la direttiva 92/70/CEE della Commissione (4) stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette. Poiché tale direttiva è stata adottata a norma dei precedenti atti giuridici dell’Unione in materia di sanità delle piante, essa è ormai obsoleta e dovrebbe essere abrogata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

    a)

    le indagini per l’istituzione di una nuova zona protetta a norma dell’articolo 32, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) 2016/2031; e

    b)

    la preparazione e il contenuto delle indagini annuali a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «zona cuscinetto»: un’area che circonda una zona protetta per ridurre al minimo la probabilità di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo nella zona protetta;

    b)

    «fascia interna»: un’area all’interno di una zona protetta, di larghezza equivalente alla larghezza della zona cuscinetto, che circonda la zona protetta sul lato interno lungo il suo confine esterno;

    c)

    «indagine»: un’indagine a fini di rilevazione dell’organismo nocivo in una zona protetta e, ove opportuno, in una zona cuscinetto;

    d)

    «area delimitata»: un’area delimitata a seguito della rilevazione della presenza dell’organismo nocivo in una zona protetta, come descritto all’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;

    e)

    «indagine su base statistica»: un’indagine effettuata sulla base degli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (5).

    Articolo 3

    Preparazione delle indagini

    1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato, o altre persone sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente, preparano le indagini di cui all’articolo 1 («indagini») conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

    2.   Le indagini sono:

    a)

    basate sul rischio;

    b)

    basate su solidi principi scientifici e tecnici;

    c)

    effettuate tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di specie ospiti nella zona protetta; e

    d)

    effettuate nei periodi più opportuni per la rilevazione dell’organismo nocivo.

    3.   Le indagini sono estese a una zona cuscinetto che circonda la zona protetta.

    Le indagini nelle zone cuscinetto sono più intensive di quelle nella zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

    La larghezza della zona cuscinetto è determinata sulla base della biologia dell’organismo nocivo e della sua potenziale capacità di diffondersi.

    Non sono necessarie indagini nella zona cuscinetto se, a causa della biologia dell’organismo nocivo, dell’assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l’organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

    4.   Se non è possibile istituire una zona cuscinetto nel territorio adiacente alla zona protetta, è istituita una fascia interna all’interno della zona protetta.

    La fascia interna non è istituita se, a causa della biologia dell’organismo nocivo, dell’assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l’organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

    Le indagini nelle fasce interne sono più intensive di quelle nel resto della zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

    5.   Qualora l’autorità competente decida di effettuare un’indagine su base statistica, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare all’interno della zona protetta interessata, con un livello di confidenza sufficiente, un basso livello di presenza di piante infestate dall’organismo nocivo.

    6.   Qualora l’autorità competente decida di effettuare un’indagine su base statistica nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare, con un livello di confidenza più elevato rispetto alla zona protetta, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo.

    Articolo 4

    Contenuto delle indagini

    Le indagini contengono gli elementi seguenti:

    a)

    una mappa con la delimitazione geografica della zona protetta e, ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna, che specifichi il luogo in cui sono effettuate le attività di indagine e indichi i punti di indagine, i dati sulla presenza o sui focolai e le eventuali aree delimitate istituite;

    b)

    una descrizione:

    i)

    dell’area sottoposta a indagine, compresi i siti di indagine;

    ii)

    del materiale vegetale o della merce; e

    iii)

    ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna;

    c)

    l’elenco delle piante ospiti;

    d)

    l’individuazione delle zone a rischio in cui l’organismo nocivo può essere presente;

    e)

    informazioni relative ai mesi dell’anno in cui sono effettuate;

    f)

    ove opportuno:

    i)

    il numero di esami visivi per rilevare sintomi o segni della presenza dell’organismo nocivo;

    ii)

    il numero di campioni e il tipo e il numero di prove e di trappole che attirano l’organismo nocivo;

    iii)

    qualsiasi altra misura adeguata per garantire la rilevazione dell’organismo nocivo;

    g)

    nel caso di indagini su base statistica, le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo, compresa una descrizione:

    i)

    della popolazione bersaglio, dell’unità epidemiologica e delle unità di ispezione;

    ii)

    del metodo di rilevazione e della sensibilità del metodo;

    iii)

    di eventuali fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e la proporzione delle piante ospiti; e

    iv)

    qualora sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo, delle misure adottate o il riferimento a EUROPHYT-Outbreaks.

    Articolo 5

    Comunicazione dei risultati delle indagini

    Gli Stati membri comunicano le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta, utilizzando il modello di cui all’allegato I.

    Gli Stati membri utilizzano uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento per comunicare i risultati delle indagini a norma:

    a)

    dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031; o

    b)

    dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 6

    Abrogazione della direttiva 92/70/CEE

    La direttiva 92/70/CEE è abrogata.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas (Requisiti per l’istituzione di aree indenni da organismi nocivi) e ISPM 26 Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae) (Istituzione di aree indenni da organismi nocivi in relazione alle mosche della frutta (Tephritidae)].

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

    (4)  Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità (GU L 250 del 29.8.1992, pag. 37).

    (5)  EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.


    ALLEGATO I

    Modello per le informazioni generali e i risultati delle indagini

    Stato membro

     

    Autorità competente

     

    Persona di contatto (nome, qualifica presso l’autorità competente, nome dell’organizzazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale)

     

    Organizzazioni che partecipano all’indagine

     

    Laboratori che partecipano all’indagine

     

    Organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta

     

    Nome/descrizione della zona protetta («ZP»), come figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione

     

    Anno di istituzione della ZP

     

    Anno/i di indagine.

    In caso di richiesta di istituzione di una nuova ZP, indicare gli anni interessati dall’indagine.

     

    Dimensioni della ZP (ha)

     

    Istituzione di una zona cuscinetto o di una fascia interna (sì/no). Se la zona non è stata istituita, motivare.

     

    Larghezza (m) della zona cuscinetto o della fascia interna, se applicabile

     

    Mappa dei confini della ZP, compresa la zona cuscinetto o la fascia interna, se applicabile

    Indicare i punti di indagine, i dati sulla presenza/focolai e, ove opportuno, le aree delimitate istituite

     

    Indagine su base statistica (sì/no)

     

    Presenza/focolai durante l’ultima indagine (sì/no)

     

    Descrizione dei dati sulla presenza/focolai (1) e misure adottate o riferimento a EUROPHYT-Outbreaks

     


    (1)  Compreso un riferimento alla notifica o alle notifiche delle misure adottate conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


    ALLEGATO II

    Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali o delle indagini per richiedere un nuovo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta

    PARTE A

    1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

    Image 1

    2.   Istruzioni per compilare il modello

    Se per un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta è compilato il presente modello, per lo stesso organismo nocivo non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

    Per la colonna 1:

    indicare l’anno di indagine. Nel caso di una relazione di indagine per richiedere l’istituzione di una zona protetta, includere i dati relativi ad almeno i tre anni precedenti, utilizzando righe distinte per ciascun anno.

    Per la colonna 2:

    indicare il nome scientifico dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta (come figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o, qualora l’organismo nocivo non figuri ancora nell’elenco, il nome scientifico più accettato) utilizzando una riga per ogni organismo nocivo.

    Per la colonna 3:

    indicare il nome della zona protetta come figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, utilizzando righe distinte qualora nel territorio dello Stato membro vi sia più di una zona protetta per lo stesso organismo nocivo.

    Per la colonna 4:

    indicare la zona utilizzando righe distinte: ZP (zona protetta), ZC (zona cuscinetto) o FI (fascia interna).

    Per la colonna 5:

    indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle voci seguenti per la descrizione, e il numero delle indagini effettuate.

    1.

    All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

    2.

    All’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

    3.

    Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

    Per le colonne 6, 7 e 8:

    campi facoltativi.

    Per la colonna 6:

    indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e dei luoghi a rischio.

    Per la colonna 7:

    indicare l’area totale interessata dalla popolazione bersaglio (in ha) nella zona protetta.

    Per la colonna 8:

    indicare la proporzione di area sottoposta a indagine all’interno dell’area della popolazione bersaglio (area sottoposta a indagine/area della popolazione bersaglio), in percentuale.

    Per la colonna 9:

    indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legname, macchinari, veicoli, vettore, acqua, altro (specificando la fattispecie e utilizzando tutte le righe necessarie).

    Per la colonna 10:

    fornire un elenco di specie/generi di piante sottoposti a indagine, utilizzando una riga per specie/genere.

    Per la colonna 11:

    indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

    Per la colonna 12:

    indicare i dati relativi all’indagine, tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili per l’organismo nocivo in questione. Utilizzare righe distinte (ad esempio per segnalare diversi tipi di prove e il relativo numero).

    Per la colonna 13:

    indicare il numero di risultati positivi. Tale numero può essere diverso dal numero di focolai se in una notifica di focolaio sono inclusi diversi risultati positivi.

    Per la colonna 14:

    indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 15 («Osservazioni») i motivi per cui tale informazione non è fornita.

    Per la colonna 15:

    includere eventuali altre informazioni ritenute pertinenti e, ove opportuno, informazioni relative ai risultati delle indagini su piante asintomatiche risultate positive.

    PARTE B

    1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini su base statistica

    Image 2

    2.   Istruzioni per compilare il modello

    Se per un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta è compilato il presente modello, per lo stesso organismo nocivo non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

    Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

    la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

    il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

    il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

    Per la colonna 1:

    indicare l’anno di indagine. Nel caso di una relazione di indagine per richiedere l’istituzione di una zona protetta, includere i dati relativi ad almeno i tre anni precedenti, utilizzando righe distinte per ciascun anno.

    Per la colonna 2:

    indicare il nome scientifico dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta (come figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o, qualora l’organismo nocivo non figuri ancora nell’elenco, il nome scientifico più accettato) utilizzando una riga per ogni organismo nocivo.

    Per la colonna 3:

    indicare il nome della zona protetta come figura nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, utilizzando righe distinte qualora nel territorio dello Stato membro vi sia più di una zona protetta per lo stesso organismo nocivo.

    Per la colonna 4:

    indicare la zona utilizzando righe distinte: ZP (zona protetta), ZC (zona cuscinetto) o FI (fascia interna).

    Per la colonna 5:

    indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle voci seguenti per la descrizione, e il numero delle indagini effettuate.

    1.

    All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

    2.

    All’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

    3.

    Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

    Per la colonna 6:

    indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

    Per la colonna 7:

    indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. Se l’area della popolazione bersaglio non è disponibile, indicare «N/D» (non disponibile) e includere il numero di unità di ispezione che compongono la popolazione bersaglio.

    Per la colonna 8:

    indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione di piante ospiti di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (classificazione comune delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

    Per la colonna 9:

    indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative di indagine specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

    Per la colonna 10:

    fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

    Per la colonna 11:

    per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite effettivamente positivo sia rilevato e confermato come positivo, e che non ci sia un errore nell’identificazione. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dagli esami visivi e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

    Per la colonna 12:

    indicare i fattori di rischio in righe distinte, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione di piante ospiti.

    Per la colonna B:

    indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative di indagine specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 9 «Metodi di rilevazione».

    Per la colonna 18:

    indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero inserito nella colonna 16 «Numero di trappole» (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

    Per la colonna 20:

    indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).

    Per la colonna 21:

    indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 24 («Osservazioni») i motivi per cui tale informazione non è fornita.

    Per la colonna 22:

    indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31 («Methodologies for sampling of consignments», metodologie per il campionamento delle partite). Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

    Per la colonna 23:

    indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.

    Per la colonna 24:

    includere eventuali altre informazioni ritenute pertinenti e, ove opportuno, informazioni relative ai risultati delle indagini su piante asintomatiche risultate positive.


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