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Document 32022D2109

Decisione (UE) 2022/2109 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, che si terrà il 4 novembre 2022

ST/13105/2022/INIT

GU L 284 del 4.11.2022, p. 65–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2109/oj

4.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/65


DECISIONE (UE) 2022/2109 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, che si terrà il 4 novembre 2022

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In occasione della sua prossima assemblea generale del 4 novembre 2022, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzione dell’OIV»). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(2)

L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

(3)

Venti Stati membri aderiscono all’OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell’OIV del 4 novembre 2022.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. È opportuno che tale posizione sia espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici.

(6)

L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

(7)

L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito dall’Unione.

(8)

L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

(9)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.

(10)

I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B2, 14-567B4 e 14-567C1 stabiliscono la distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici per taluni composti enologici. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 20-684 A, 21-689 e 21-708 aggiornano talune pratiche enologiche esistenti. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-684B istituisce una nuova pratica enologica. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 21-707 ritira una pratica enologica esistente. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(11)

I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 17-624 e 20-674 aggiornano le specifiche identificative di talune sostanze impiegate nell’ambito della produzione vinicola. I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 20-675 A, 20-675B, 20-675C, 20-675D e 20-681 stabiliscono nuove specifiche identificative di talune sostanze impiegate nell’ambito della produzione vinicola. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(12)

Il progetto di risoluzione CST-SCMA 20-668 contiene il parere dell’OIV sull’estratto secco totale del vino utilizzato per individuare le frodi riguardanti il vino. I progetti di risoluzione OENO-SCMA 19-665 e 20-667 istituiscono nuovi metodi di analisi. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-683 aggiorna il metodo di analisi che quantifica l’azoto totale nei mosti e nei vini e il progetto di risoluzione SECSAN-SECUAL 21-709 aggiorna i criteri per la quantificazione degli allergeni. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(13)

Tali progetti di risoluzione dell’OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore vitivinicolo e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

(14)

Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell’assemblea generale dell’OIV del 4 novembre 2022, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all’OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ventesima assemblea generale dell’OIV il 4 novembre 2022 è stabilita nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri aderenti all’OIV, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

1.   Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri aderenti all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

2.   A seguito delle riunioni di coordinamento e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri aderenti all’OIV, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Gli Stati membri dell’Unione che aderiscono all’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, appoggiano i seguenti progetti di risoluzione, presentati nella fase 7 dell’assemblea generale dell’OIV che si terrà il 4 novembre 2022:

OENO-TECHNO 14-567B2: distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici — parte 2: diossido di carbonio;

OENO-TECHNO 14-567B4: distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici — dimetildicarbonato;

OENO-TECHNO 14-567C1: distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici — parte 3: latte scremato;

OENO-TECHNO 20-684 A: impiego di fibre vegetali selettive nel vino — aggiornamento della risoluzione OIV-OENO 582-2017;

OENO-TECHNO 20-684B: impiego di fibre vegetali selettive nel mosto;

OENO-TECHNO 21-689: limite massimo dell’OIV per la gomma arabica — aggiornamento;

OENO-TECHNO 21-707: vini — trattamento con cloruro d’argento;

OENO-TECHNO 21-708: aggiornamento del fascicolo 2.1.14 — flottazione;

OENO-SPECIF 17-624: aggiornamento della monografia sui tannini enologici;

OENO-SPECIF 20-674: aggiornamento della monografia sulle mannoproteine di lieviti;

OENO-SPECIF 20-675 A: monografie specifiche per le procianidine/prodelfinidine;

OENO-SPECIF 20-675B: monografie specifiche per gli ellagitannini;

OENO-SPECIF 20-675C: monografie specifiche per i gallotannini;

OENO-SPECIF 20-675D: monografie specifiche per profisetinidoli/prorobitenidine;

OENO-SPECIF 20-681: cellulosa alimentare;

CST-SCMA 20-668: parere dell’OIV sull’estratto secco totale (estratto secco totale, estratto secco totale senza zuccheri, estratto residuo);

OENO-SCMA 19-665: determinazione degli edulcoranti nel vino mediante cromatografia liquida ad alta prestazione associata a un rilevatore a serie di diodi e a un rilevatore di aerosol carico;

OENO-SCMA 20-667: istruzioni operative/orientamenti per la determinazione delle caratteristiche cromatiche a fini di classificazione e/o raffronto dei mosti ottenuti da vitigni caratterizzati da elevate concentrazioni di pigmenti;

OENO-SCMA 20-683: aggiornamento del metodo OIV-MA-AS323-02B — quantificazione dell’azoto totale secondo il metodo Dumas (mosti e vini);

SECSAN-SECUAL 21-709: aggiornamento della risoluzione OIV-OENO 427-2010 — criteri per la quantificazione degli allergeni.


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