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Document 32022R2093

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2093 della Commissione del 25 ottobre 2022 che abroga il regolamento (CEE) n. 3417/88 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2022/7849

GU L 281 del 31.10.2022, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2093/oj

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2093 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2022

che abroga il regolamento (CEE) n. 3417/88 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3417/88 della Commissione (2) un apparecchio elettromeccanico per uso alimentare, del peso complessivo di 9 kg, con una potenza pari a 1 000 watt, provvisto di vaschetta di 3,5 litri, è stato classificato nel codice NC 8438 80 99 («Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diversi dalle macchine e dagli apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali»).

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3417/88 riguardava altresì la classificazione di un altro articolo, ossia un sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici, tuttavia detta parte del regolamento è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 936/1999 della Commissione (3).

(3)

Nella colonna «Motivazione» dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3417/88, è stata esclusa la classificazione dell’apparecchio per uso alimentare nella voce 8509 come apparecchio elettromeccanico con motore elettrico incorporato, per uso domestico, in quanto «questo apparecchio per la sua potenza e le sue capacità non può essere considerato un apparecchio per uso domestico e pertanto non può essere compreso nel testo della voce 8509».

(4)

La voce 8509 o le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) di detta voce non indicano soglie precise di potenza o capacità. La nota esplicativa relativa alla voce 8509 stabilisce che l’espressione «apparecchi domestici» di questa voce significhi «apparecchi di norma usati in ambito domestico». Tali apparecchi sono identificabili, secondo il tipo, per una o più caratteristiche, quali dimensioni complessive, progettazione, capacità, volume. Il metro di giudizio di tali caratteristiche è che gli apparecchi in questione non funzionino a un livello superiore a quello domestico. Tali criteri sono dinamici ed evolvono con il progresso tecnologico.

(5)

Attualmente, con il progresso tecnico, esistono numerosi apparecchi per uso alimentare di potenza e capacità analoghi a quelli dell’apparecchio classificato dal regolamento (CEE) n. 3417/88, progettati essenzialmente per uso domestico. Al momento dell’adozione del regolamento (CEE) n. 3417/88 non esistevano tali apparecchi per uso domestico.

(6)

L’apparecchio per uso alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3417/88 al giorno d’oggi è usato tipicamente in ambito domestico e non (principalmente) a fini industriali o commerciali. Pertanto la sua classificazione come macchina o apparecchio per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande è diventata obsoleta. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3417/88 deve essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3417/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3417/88 della Commissione, del 31 ottobre 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 301 del 4.11.1988, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 936/1999 della Commissione, del 27 aprile 1999, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).


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