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Document 32022R2091

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2091 della Commissione del 25 agosto 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari

C/2022/6007

GU L 281 del 31.10.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2091/oj

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2091 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 174, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce determinati obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni transnazionali di tali entità riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (4), modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione (5), prevede un sistema migliorato e razionalizzato, con modalità uniformi per tutti i settori, per le notifiche relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nazionali e transnazionali, riconosciute. Di conseguenza le norme in materia di notifiche da parte degli Stati membri stabilite in detto regolamento si applicano alle informazioni relative alle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le informazioni attualmente richieste ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(6)

Al fine di evitare che gli Stati membri debbano trasmettere due volte le informazioni richieste, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/892 e (UE) n. 511/2012.

(7)

Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il punto 2 è soppresso.

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione, del 25 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).


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