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Document 32022R1645
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1645 of 14 July 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, as regards requirements for the management of information security risks with a potential impact on aviation safety for organisations covered by Commission Regulations (EU) No 748/2012 and (EU) No 139/2014 and amending Commission Regulations (EU) No 748/2012 and (EU) No 139/2014
Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione del 14 luglio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione
Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione del 14 luglio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione
C/2022/4882
GU L 248 del 26.9.2022, p. 18–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 248/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1645 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2022
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), e l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni di progettazione e produzione devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per gestire i rischi in materia di sicurezza. |
(2) |
Inoltre, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punti 2.2.1 e 5.2, del regolamento (UE) 2018/1139, i gestori aeroportuali e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per gestire i rischi in materia di sicurezza. |
(3) |
I rischi in materia di sicurezza di cui ai considerando 1 e 2 possono derivare da varie fonti, tra cui difetti di progettazione e di manutenzione, aspetti relativi alle prestazioni umane, minacce ambientali e alla sicurezza delle informazioni. È opportuno pertanto che i sistemi di gestione realizzati dalle organizzazioni di cui ai considerando 1 e 2 tengano conto non solo dei rischi in materia di sicurezza derivanti da eventi casuali, ma anche dei rischi in materia di sicurezza derivanti da minacce alla sicurezza delle informazioni in cui le falle esistenti possono essere sfruttate da individui con l’intento di nuocere. Tali rischi per la sicurezza delle informazioni sono in costante aumento nell’ambiente dell’aviazione civile dal momento che gli attuali sistemi informativi stanno diventando sempre più interconnessi e sempre più bersaglio di attori malintenzionati. |
(4) |
I rischi associati a tali sistemi informativi non si limitano a possibili attacchi al ciberspazio, ma comprendono anche minacce che possono influire sui processi e sulle procedure nonché sulle prestazioni umane. |
(5) |
Un numero significativo di imprese utilizza già norme internazionali, come l’ISO 27001, al fine di affrontare la questione della sicurezza delle informazioni e dei dati digitali. Tali norme potrebbero non affrontare pienamente tutte le specificità dell’aviazione civile. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea. |
(7) |
È essenziale che tali requisiti riguardino i diversi settori dell’aviazione e le relative interfacce, dal momento che l’aviazione è un sistema di sistemi altamente interconnesso. Essi dovrebbero pertanto applicarsi a tutte le imprese che sono già tenute a disporre un sistema di gestione conformemente alla vigente normativa dell’Unione in materia di sicurezza aerea. |
(8) |
I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati in modo coerente in tutti i settori dell’aviazione, generando nel contempo un impatto minimo sulla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza aerea già applicabile a tali settori. |
(9) |
I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) e all’articolo 14 della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(10) |
La definizione di sicurezza delle informazioni utilizzata ai fini del presente atto giuridico non dovrebbe essere interpretata come divergente dalla definizione di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui alla direttiva 2016/1148. |
(11) |
Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti giuridici, qualora le imprese contemplate dal presente regolamento siano già soggette a obblighi di sicurezza derivanti da altri atti dell’Unione di cui al considerando 9, che sono, nei relativi effetti, equivalenti alle disposizioni del presente regolamento, la conformità a tali obblighi di sicurezza dovrebbe essere considerata conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. |
(12) |
Le imprese di cui al presente regolamento che sono già soggette agli obblighi di sicurezza derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 dovrebbero inoltre conformarsi ai requisiti di cui all’allegato I (parte IS.D.OR.230 «Sistema di segnalazione esterna della sicurezza delle informazioni») del presente regolamento, poiché il regolamento (UE) 2015/1998 non contiene disposizioni relative alla segnalazione esterna degli inconvenienti per la sicurezza delle informazioni. |
(13) |
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 748/2012 (4) e (UE) n. 139/2014 della Commissione (5) dovrebbero essere modificati al fine di stabilire un legame tra i sistemi di gestione prescritti dai regolamenti sopra elencati e i requisiti di gestione della sicurezza delle informazioni prescritti dal presente regolamento. |
(14) |
Al fine di fornire alle imprese il tempo sufficiente per garantire la conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore. |
(15) |
I requisiti stabiliti dal presente regolamento si basano sul parere n. 03/2021 (6), emesso dall’Agenzia in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(16) |
Conformemente all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese di cui all’articolo 2 al fine di individuare e gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea che potrebbero incidere sui sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e sui dati utilizzati per finalità relative all’aviazione civile, nonché rilevare gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni e individuare quelli che sono considerati inconvenienti per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea, rispondere a tali inconvenienti e provvedere al ripristino.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti imprese:
a) |
le imprese di produzione e le imprese di progettazione soggette all’allegato I (parte 21), sezione A, capitoli G e J, del regolamento (UE) n. 748/2012, ad eccezione delle imprese di progettazione e di produzione che partecipano esclusivamente alla progettazione e/o alla produzione di aeromobili ELA2, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012; |
b) |
i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di gestione del piazzale soggetti all’allegato III «Parte requisiti per l’organizzazione (Parte-ADR.OR)» del regolamento (UE) n. 139/2014. |
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e all’articolo 14 della direttiva (UE) 2016/1148.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«sicurezza delle informazioni»: la salvaguardia della riservatezza, dell’integrità, dell’autenticità e della disponibilità della rete e dei sistemi informativi; |
2) |
«evento relativo alla sicurezza delle informazioni»: un evento individuato di un sistema, di un servizio o di uno stato di rete che indica una possibile violazione della politica di sicurezza delle informazioni, o un’avaria dei controlli di sicurezza delle informazioni, o una situazione precedentemente sconosciuta che può essere pertinente per la sicurezza delle informazioni; |
3) |
«inconveniente»: ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi quale definito all’articolo 4, punto 7, della direttiva (UE) 2016/1148; |
4) |
«rischio per la sicurezza delle informazioni»: il rischio per le operazioni organizzative dell’aviazione civile, i beni, le persone fisiche e altre imprese a causa del potenziale di un evento relativo alla sicurezza delle informazioni. I rischi per la sicurezza delle informazioni sono associati alla possibilità che le minacce sfruttino le vulnerabilità di una risorsa informativa o di un gruppo di risorse informative; |
5) |
«minaccia»: una potenziale violazione della sicurezza delle informazioni che sussiste in presenza di un’entità, una circostanza, un’azione o un evento che potrebbe nuocere; |
6) |
«vulnerabilità»: una falla o una debolezza in un bene o in un sistema, nelle procedure, nella progettazione, nell’attuazione o nelle misure di sicurezza delle informazioni, che potrebbe essere sfruttata e che si traduce in una violazione della politica di sicurezza delle informazioni. |
Articolo 4
Obblighi derivanti da altre normative dell’Unione
1. Se un’impresa di cui all’articolo 2 soddisfa gli obblighi in materia di sicurezza di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2016/1148 equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento, la conformità a tali obblighi di sicurezza è considerata come conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.
2. Se un’impresa di cui all’articolo 2 è un operatore o un’entità di cui ai programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile degli Stati membri stabiliti a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli obblighi in materia di cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono considerati equivalenti ai requisiti di cui al presente regolamento, tranne per quanto riguarda il punto IS.D.OR.230 dell’allegato del presente regolamento che è da rispettare.
3. La Commissione, previa consultazione dell’AESA e del gruppo di cooperazione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148, può emanare orientamenti per la valutazione dell’equivalenza tra i requisiti di cui al presente regolamento e gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2016/1148.
Articolo 5
Autorità competente
1. L’autorità responsabile della certificazione e del controllo della conformità al presente regolamento è:
a) |
per quanto riguarda le imprese di cui all’articolo 2, lettera a), l’autorità competente designata conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; |
b) |
per quanto riguarda le imprese di cui all’articolo 2, lettera b), l’autorità competente designata conformemente all’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014. |
2. Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono designare un’entità indipendente e autonoma per svolgere il ruolo e le responsabilità assegnati alle autorità competenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, sono stabilite misure di coordinamento tra tale entità e le autorità competenti di cui al paragrafo 1, al fine di garantire una supervisione efficace di tutti i requisiti che l’impresa deve soddisfare.
Articolo 6
Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
l’indice è così modificato:
|
2) |
il seguente punto 21.A.139 A è inserito dopo il punto 21.A.139:
Oltre al sistema di gestione della produzione di cui al punto 21.A.139, l’impresa di produzione istituisce, realizza e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (*1) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea. (*1) Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248, del 26.9.2022, pag. 18)»;" |
3) |
il seguente punto 21.A.239 A è inserito dopo il punto 21.A.239:
Oltre al sistema di gestione del progetto di cui al punto 21.A.239, l’impresa di progettazione istituisce, realizza e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.». |
Articolo 7
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014
L’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:
1) |
la seguente norma ADR.OR.D.005 A è inserita dopo la norma ADR.OR.D.005:
Il gestore aeroportuale istituisce, attua e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (*2) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea. (*2) Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248, del 26.9.2022, pag. 18)»;" |
2) |
la norma ADR.OR.D.007 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la seguente norma ADR.OR.F.045 A è inserita dopo la norma ADR.OR.F.045:
L’impresa responsabile della fornitura di servizi di gestione del piazzale deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.». |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(6) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
ALLEGATO
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI — REQUISITI PER L’IMPRESA
[PARTE-IS.D.OR]
IS.D.OR.100 |
Ambito di applicazione |
IS.D.OR.200 |
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) |
IS.D.OR.205 |
Valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.210 |
Trattamento dei rischi per la sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.215 |
Sistema di segnalazione interna della sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.220 |
Inconvenienti per la sicurezza delle informazioni — rilevamento, risposta e ripristino |
IS.D.OR.225 |
Risposte alle non conformità notificate dall’autorità competente |
IS.D.OR.230 |
Sistema di segnalazione esterna della sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.235 |
Appalto delle attività di gestione della sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.240 |
Requisiti relativi al personale |
IS.D.OR.245 |
Conservazione dei registri |
IS.D.OR.250 |
Manuale di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMM) |
IS.D.OR.255 |
Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni |
IS.D.OR.260 |
Miglioramento continuo |
IS.D.OR.100 Ambito di applicazione
La presente parte stabilisce i requisiti che le imprese di cui all’articolo 2 del presente regolamento devono soddisfare.
IS.D.OR.200 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS)
a) |
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, l’impresa istituisce, realizza e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) che le garantisca di:
|
b) |
Al fine di soddisfare in modo continuativo i requisiti di cui all’articolo 1, l’impresa attua un processo di miglioramento continuo conformemente al punto IS.D.OR.260. |
c) |
L’impresa documenta, conformemente al punto IS.D.OR.250, tutti i processi, le procedure, i ruoli e le responsabilità principali necessari per conformarsi al punto IS.D.OR.200, lettera a), e per definire un processo di modifica di tale documentazione. Le modifiche a tali processi, procedure, ruoli e responsabilità sono gestite conformemente al punto IS.D.OR.255. |
d) |
I processi, le procedure, i ruoli e le responsabilità stabiliti dall’impresa per conformarsi al punto IS.D.OR.200, lettera a), corrispondono alla natura e alla complessità delle sue attività, sulla base di una valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni inerenti a tali attività e possono essere integrati in altri sistemi di gestione esistenti già attuati dall’impresa. |
e) |
Fatto salvo l’obbligo di rispettare gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 376/2014 (1) e i requisiti di cui al punto IS.D.OR.200, lettera a), punto 13), l’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente a non attuare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) e i relativi requisiti di cui ai punti da IS.D.OR.205 a IS.D.OR.260 se dimostra, in modo giudicato soddisfacente da detta autorità, che le sue attività, strutture e risorse, nonché i servizi che gestisce, fornisce, riceve e mantiene, non comportano rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea né per se stessa né per altre imprese. L’approvazione si basa su una valutazione documentata dei rischi per la sicurezza delle informazioni effettuata dall’impresa o da un terzo conformemente al punto IS.D.OR.205 e riesaminata e approvata dalla sua autorità competente. Il mantenimento della validità di tale approvazione sarà riesaminato dall’autorità competente a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta le modifiche siano attuate nell’ambito del lavoro dell’impresa. |
IS.D.OR.205 Valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni
a) |
L’impresa individua tutti i suoi elementi che potrebbero essere esposti a rischi per la sicurezza delle informazioni. Ciò comprende:
|
b) |
L’impresa individua le interfacce che ha con altre imprese e che potrebbero comportare l’esposizione reciproca a rischi per la sicurezza delle informazioni. |
c) |
Per quanto riguarda gli elementi e le interfacce di cui alle lettere a) e b), l’impresa individua i rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un potenziale impatto sulla sicurezza aerea. Per ogni rischio individuato l’impresa:
La classificazione predefinita di cui al punto 1) tiene conto del potenziale di insorgenza dello scenario di minaccia e della gravità delle sue conseguenze per la sicurezza. Sulla base di tale classificazione e tenendo conto del fatto che l’impresa dispone di un processo operativo di gestione dei rischi strutturato e ripetibile, l’impresa è in grado di stabilire se il rischio è accettabile o deve essere trattato conformemente al punto IS.D.OR.210. Al fine di agevolare la comparabilità reciproca delle valutazioni dei rischi, l’assegnazione del livello di rischio a norma del punto 1) tiene conto delle informazioni pertinenti acquisite in coordinamento con le imprese di cui alla lettera b). |
d) |
L’impresa riesamina e aggiorna la valutazione dei rischi effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) in una delle seguenti situazioni:
|
IS.D.OR.210 Trattamento dei rischi per la sicurezza delle informazioni
a) |
L’impresa elabora misure per affrontare i rischi inaccettabili individuati conformemente al punto IS.D.OR.205, le attua tempestivamente e ne verifica l’efficacia nel tempo. Tali misure consentono all’impresa di:
Tali misure non introducono nuovi potenziali rischi inaccettabili per la sicurezza aerea. |
b) |
La persona di cui al punto IS.D.OR.240, lettere a) e b), e gli altri membri del personale interessati dell’impresa sono informati dell’esito della valutazione dei rischi effettuata conformemente al punto IS.D.OR.205, dei corrispondenti scenari di minaccia e delle misure da attuare. L’impresa informa inoltre le imprese con le quali ha un’interfaccia conformemente al punto IS.D.OR.205, lettera b), di qualsiasi rischio condiviso tra le due imprese. |
IS.D.OR.215 Sistema di segnalazione interna della sicurezza delle informazioni
a) |
L’impresa istituisce un sistema di segnalazione interna per consentire la raccolta e la valutazione degli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni, compresi quelli da segnalare ai sensi del punto IS.D.OR.230. |
b) |
Tale sistema e il processo di cui al punto IS.D.OR.220 consentono all’impresa di:
|
c) |
Qualsiasi impresa appaltatrice che possa esporre l’impresa a rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea è tenuta a segnalare alla stessa gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni. Tali segnalazioni sono presentate secondo le procedure stabilite negli accordi contrattuali specifici e sono valutate conformemente alla lettera b). |
d) |
L’impresa coopera alle indagini con qualsiasi altra impresa che fornisca un contributo significativo alla sicurezza delle informazioni delle proprie attività. |
e) |
L’impresa può integrare tale sistema di segnalazione con altri sistemi di segnalazione già attuati. |
IS.D.OR.220 Inconvenienti per la sicurezza delle informazioni — rilevamento, risposta e ripristino
a) |
Sulla base dell’esito della valutazione dei rischi effettuata conformemente al punto IS.D.OR.205 e dell’esito del trattamento dei rischi effettuato conformemente al punto IS.D.OR.210, l’impresa attua misure per rilevare gli inconvenienti e le vulnerabilità che indicano il potenziale verificarsi di rischi inaccettabili e che possono avere un potenziale impatto sulla sicurezza aerea. Tali misure di rilevamento consentono all’impresa di:
|
b) |
L’impresa attua misure per rispondere a qualsiasi evento individuato in conformità alla lettera a), che può trasformarsi o si è trasformato in un inconveniente per la sicurezza delle informazioni. Tali misure di risposta consentono all’impresa di:
|
c) |
L’impresa attua misure volte al ripristino dopo inconvenienti per la sicurezza delle informazioni, comprese, se necessario, misure di emergenza. Tali misure di ripristino consentono all’impresa di:
|
IS.D.OR.225 Risposte alle non conformità notificate dall’autorità competente
a) |
Dopo aver ricevuto la notifica delle non conformità presentate dall’autorità competente, l’impresa:
|
b) |
Le azioni di cui alla lettera a) sono eseguite entro il termine concordato con l’autorità competente. |
IS.D.OR.230 Sistema di segnalazione esterna della sicurezza delle informazioni
a) |
L’impresa attua un sistema di segnalazione della sicurezza delle informazioni conforme agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 376/2014 e ai suoi atti delegati e di esecuzione se tale regolamento è applicabile all’impresa. |
b) |
Fatti salvi gli obblighi del regolamento (UE) n. 376/2014, l’impresa garantisce che qualsiasi inconveniente o vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni che possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza aerea sia segnalato o segnalata alla relativa autorità competente. Inoltre:
|
c) |
L’impresa comunica le condizioni di cui alla lettera b) come segue:
|
IS.D.OR.235 Appalto delle attività di gestione della sicurezza delle informazioni
a) |
L’impresa garantisce che, nell’appaltare una parte delle attività di cui al punto IS.D.OR.200 ad altre imprese, le attività oggetto dell’appalto siano conformi ai requisiti del presente regolamento e l’impresa appaltatrice lavori sotto la sua supervisione. L’impresa garantisce che i rischi associati alle attività oggetto dell’appalto siano adeguatamente gestiti. |
b) |
L’impresa garantisce che l’autorità competente abbia modo di accedere, su richiesta, all’impresa appaltatrice per stabilire la costante conformità ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento. |
IS.D.OR.240 Requisiti relativi al personale
a) |
Il dirigente responsabile dell’impresa o, nel caso delle imprese di progettazione, il capo dell’impresa di progettazione, designato a norma del regolamento (UE) n. 748/2012 e del regolamento (UE) n. 139/2014 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, ha l’autorità giuridica per garantire che tutte le attività richieste dal presente regolamento possano essere finanziate e svolte. Tale persona:
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b) |
Il dirigente responsabile o, nel caso delle imprese di progettazione, il capo dell’impresa di progettazione nomina una persona o un gruppo di persone che garantisca la conformità dell’impresa ai requisiti del presente regolamento, e definisce la portata della loro autorità. Tale persona o gruppo di persone riferisce direttamente al dirigente responsabile o, nel caso delle imprese di progettazione, al capo dell’impresa di progettazione e dispone delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza adeguate per assolvere le proprie responsabilità. Nelle procedure è stabilito chi farà le veci di una determinata persona in caso di prolungata assenza della stessa. |
c) |
Il dirigente responsabile o, nel caso delle imprese di progettazione, il capo dell’impresa di progettazione nomina una persona o un gruppo di persone responsabile della gestione della funzione di monitoraggio della conformità di cui al punto IS.D.OR.200, lettera a), punto 12). |
d) |
Se l’impresa condivide strutture organizzative, politiche, processi e procedure di sicurezza delle informazioni con altre imprese o con aree della propria impresa che non fanno parte dell’approvazione o della dichiarazione, il dirigente responsabile o, nel caso delle imprese di progettazione, il capo dell’impresa di progettazione può delegare le proprie attività a una persona responsabile comune. In tal caso, sono stabilite misure di coordinamento tra il dirigente responsabile dell’impresa o, nel caso delle imprese di progettazione, il capo dell’impresa di progettazione e la persona responsabile comune per garantire un’adeguata integrazione della gestione della sicurezza delle informazioni all’interno dell’impresa. |
e) |
Il dirigente responsabile o il capo dell’impresa di progettazione o la persona responsabile comune di cui alla lettera d) ha l’autorità giuridica per stabilire e mantenere le strutture organizzative, le politiche, le procedure e i processi necessari per attuare il punto IS.D.OR.200. |
f) |
L’impresa dispone di un processo atto a garantire la presenza di personale sufficiente per svolgere le attività contemplate dal presente allegato. |
g) |
L’impresa dispone di un processo atto a garantire che il personale di cui alla lettera f) abbia le competenze necessarie per svolgere i propri compiti. |
h) |
L’impresa dispone di un processo atto a garantire che il personale riconosca le responsabilità associate ai ruoli e ai compiti assegnati. |
i) |
L’impresa garantisce che l’identità e l’affidabilità del personale che ha accesso ai sistemi informativi e ai dati soggetti ai requisiti del presente regolamento siano adeguatamente accertate. |
IS.D.OR.245 Conservazione dei registri
a) |
L’organizzazione conserva i registri delle proprie attività di gestione della sicurezza delle informazioni.
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b) |
L’organizzazione conserva i registri delle qualifiche e dell’esperienza del proprio personale coinvolto nelle attività di gestione della sicurezza delle informazioni.
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c) |
Il formato dei registri è specificato nelle procedure dell’impresa. |
d) |
I registri sono conservati in modo da garantire la protezione da danni, alterazioni e furti, identificando le informazioni, se necessario, in base al loro livello di classificazione di sicurezza. L’impresa garantisce che i registri siano conservati utilizzando strumenti che garantiscano l’integrità, l’autenticità e l’accesso autorizzato. |
IS.D.OR.250 Manuale di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMM)
a) |
L’impresa mette a disposizione dell’autorità competente un manuale di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMM) e, ove applicabile, manuali e procedure di riferimento associati e pertinenti, contenenti:
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b) |
Il rilascio iniziale dell’ISMM è approvato e l’autorità competente ne conserva una copia. L’ISMM è modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell’ISMS dell’impresa. Una copia delle eventuali modifiche dell’ISMM è fornita all’autorità competente. |
c) |
Le modifiche all’ISMM sono gestite secondo una procedura stabilita dall’impresa. Le modifiche non incluse nell’ambito di applicazione di tale procedura e quelle connesse alle modifiche di cui al punto IS.D.OR.255, lettera b), sono approvate dall’autorità competente. |
d) |
L’impresa può integrare l’ISMM con altri manuali o guide di gestione in suo possesso, a condizione che vi sia un chiaro riferimento incrociato che indichi quali parti dei manuali o delle guide di gestione corrispondono ai diversi requisiti contenuti nel presente allegato. |
IS.D.OR.255 Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
a) |
Le modifiche dell’ISMS possono essere gestite dall’impresa e notificate all’autorità competente in una procedura sviluppata dall’impresa stessa. Tale procedura è approvata dall’autorità competente. |
b) |
Per quanto riguarda le modifiche dell’ISMS non contemplate dalla procedura di cui alla lettera a), l’impresa richiede e ottiene un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. Per quanto riguarda tali modifiche:
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IS.D.OR.260 Miglioramento continuo
a) |
L’impresa valuta, utilizzando adeguati indicatori di prestazione, l’efficacia e la maturità dell’ISMS. Tale valutazione è effettuata sulla base di un calendario predefinito dall’impresa o a seguito di un inconveniente per la sicurezza delle informazioni. |
b) |
Se si riscontrano carenze a seguito della valutazione effettuata conformemente alla lettera a), l’impresa adotta le misure di miglioramento necessarie per garantire che l’ISMS continui a rispettare i requisiti applicabili e mantenga i rischi per la sicurezza delle informazioni a un livello accettabile. L’impresa riesamina inoltre gli elementi dell’ISMS interessati dalle misure adottate. |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).