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Document 32022D1484

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1484 della Commissione del 7 settembre 2022 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/6265

    GU L 233 del 8.9.2022, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1484/oj

    8.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 233/79


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1484 DELLA COMMISSIONE

    del 7 settembre 2022

    che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

    previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il carbonato di didecildimetilammonio è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    L’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») scadrà il 31 gennaio 2023. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 31 luglio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione («domanda»).

    (3)

    Il 26 ottobre 2021 l’autorità di valutazione competente della Svizzera ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

    (4)

    L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

    (5)

    Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (6)

    Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario per decidere se l’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2025.

    (7)

    Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il carbonato di didecildimetilammonio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 luglio 2025.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


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