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Document 32022R1478

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione del 6 settembre 2022 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

    C/2022/6242

    GU L 233 del 8.9.2022, p. 18–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1478/oj

    8.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 233/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1478 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2022

    che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 23,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Nel giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (2). Le misure antisovvenzioni hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 17 % e il 30,7 % per le importazioni originarie della RPC e di un dazio ad valorem del 10,9 % per le importazioni originarie dell'Egitto («misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta il 16 maggio 2019 («inchiesta iniziale») (3).

    1.2.   Domanda

    (2)

    La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

    (3)

    La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un'associazione di produttori dell'Unione di prodotti GFF («richiedente»).

    (4)

    La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire la spedizione dei prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni, in particolare ad opera della società denominata Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [di seguito «Turkiz Composite» (4)], una società ubicata nella zona europea di libero scambio ASB della Marmara, in Turchia.

    (5)

    La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antisovvenzioni in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

    (6)

    La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dalla Turchia continuavano a beneficiare delle sovvenzioni per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore. I prodotti GFF e le loro parti sono infatti prodotti ed esportati in Turchia da società in Cina e in Egitto che, secondo quanto riscontrato, ricevevano sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore.

    1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

    (7)

    Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.

    (8)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione (5) con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

    (9)

    Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    1.4.   Apertura

    (10)

    Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione (6) («regolamento di apertura»).

    1.5.   Osservazioni sull'apertura

    (11)

    LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell'Unione, ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l'inchiesta doveva essere chiusa immediatamente.

    (12)

    LM Wind Power ha sostenuto che l'elusione non sussisteva, poiché non si è verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione, da un lato, e tra Cina ed Egitto e l'Unione, dall'altro lato, che sarebbe indicativa di una pratica di elusione. LM Wind Power ha inoltre sostenuto che le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia non rientravano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base. In particolare la domanda non forniva alcuna prova concreta del fatto che fossero state effettuate spedizioni dalla Turchia nell'Unione di prodotti GFF originari della Cina o dell'Egitto. Le pratiche, i processi o le lavorazioni non possono altresì configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto a valle e, in quanto tale, un prodotto diverso dalle sue materie prime (principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), né un'operazione di assemblaggio, in particolare perché il prodotto oggetto dell'inchiesta e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono classificati con le stesse voci tariffarie.

    (13)

    LM Wind Power ha affermato inoltre che vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia mediante la creazione di un impianto di produzione di prodotti GFF in Turchia ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. In Turchia vi era una domanda significativa di prodotti GFF, trainata soprattutto dal settore dell'energia eolica turco, con un fabbisogno nel 2020 pari a circa 20 000-25 000 tonnellate. Si trattava di una domanda in crescita, come dimostrava il fatto che nel 2018 una società turca aveva costituito un nuovo impianto di produzione di fibra di vetro in Turchia, con una capacità produttiva annuale aggiuntiva di 70 000 tonnellate. LM Wind Power ha infine affermato che la domanda di prodotti GFF era in crescita anche nelle regioni limitrofe vicine alla Turchia, come il Medio Oriente e l'Africa, e che anche questi fatti giustificavano la creazione di un impianto di produzione in Turchia.

    (14)

    Osservazioni analoghe sono pervenute da un altro produttore di pale eoliche europeo stabilito nell'Unione, Vestas Wind Systems A/S, e da un produttore esportatore turco di prodotti GFF, Turkiz Composite, ubicato nella zona franca europea ASB della Marmara, in Turchia, dove beneficia di esenzioni dalle imposte sul reddito e dall'IVA.

    (15)

    Per quanto riguarda la giustificazione economica per la sua costituzione in Turchia, Turkiz Composite ha inoltre affermato che il consiglio di amministrazione della società madre cinese aveva deliberato di costituire la società in Turchia già il 24 aprile 2018, vale a dire prima dell'apertura da parte della Commissione dell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1.

    (16)

    Le autorità egiziane hanno affermato che l'Egitto era stato coinvolto ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione riguardanti l'Egitto. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio in Turchia riguardanti le esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto o di operazioni di trasbordo tra la Turchia e l'Unione relative a prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto.

    (17)

    Le autorità turche hanno sottolineato il fatto che in Turchia vi sono una capacità installata e una produzione di prodotti GFF significative e hanno affermato di ritenere che i produttori nazionali turchi che rispettano le condizioni pertinenti dovrebbero essere esentati dall'estensione delle misure.

    (18)

    Infine Amiblu Holding GmbH, un fornitore dell'Unione di sistemi e soluzioni in tubi di plastica rinforzata con fibre di vetro ha affermato che è nell'interesse dell'Unione agire contro pratiche di elusione distorsive del mercato riguardanti le importazioni di prodotti GFF da paesi terzi, inclusa la Turchia. In particolare questi ha sostenuto che la posizione concorrenziale delle industrie dell'Unione era pregiudicata dal fatto che i concorrenti turchi non sono soggetti a misure antidumping e compensative sulle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Amiblu Holding GmbH ha anche esortato la Commissione a esaminare in modo sistematico i meccanismi di elusione in paesi terzi, inclusa la Turchia.

    (19)

    Per quanto concerne le argomentazioni riguardanti l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che l'inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda. L'inchiesta non ha potuto confermare l'esistenza del trasbordo in assenza di operazioni di assemblaggio, ma ha effettivamente riscontrato prove di operazioni di assemblaggio o completamento. La Commissione ha ricordato a tale proposito che l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base utilizza esplicitamente l'espressione «tra l'altro» per comprendere pratiche di elusione, come le operazioni di assemblaggio, che non sono espressamente indicate nell'articolo. La domanda ha fornito sufficienti elementi di prova (7) dell'esistenza di operazioni di assemblaggio effettuate utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsioni (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto (8). La classificazione tariffaria del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei suoi principali fattori produttivi è irrilevante per stabilire se un'operazione di assemblaggio costituisce un'elusione.

    (20)

    La domanda conteneva altresì sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi, quali il riferimento alla relazione annuale del 2018 di China Hengshi Foundation Company Limited (9). Secondo la domanda i rischi operativi evidenziati nella relazione annuale del 2018 connessi all'espansione delle attività del China National Building Materials Group verso la Turchia erano «rischi legati ai dazi antidumping istituiti sui nostri prodotti dall'Unione europea e alle controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti» (10). L'inchiesta antidumping separata espressamente citata è stata aperta circa tre mesi prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione di dazi compensativi. Questa dichiarazione quindi dimostra l'intenzione di eludere i dazi risultanti dall'inchiesta della Commissione.

    (21)

    La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni di Amiblu Holding GmbH e delle autorità turche.

    1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

    (22)

    L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di sovvenzioni.

    1.7.   Inchiesta

    (23)

    La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Turchia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia in merito all'apertura dell'inchiesta.

    (24)

    La Commissione inoltre ha chiesto alla missione della Turchia presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta, oltre ai produttori esportatori turchi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda.

    (25)

    Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Turchia e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell'Unione.

    (26)

    Quattro dei sei produttori esportatori noti hanno presentato moduli di richiesta di esenzione, segnatamente:

    Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.;

    Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.;

    Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi e Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi, appartenenti al gruppo «Metyx Composites» (una divisione di Telateks A.S.);

    Turkiz Composite.

    (27)

    Inoltre sei società cinesi ed egiziane, tutte collegate a Turkiz Composite, hanno risposto al questionario.

    (28)

    Hanno risposto al questionario anche la società ungherese Metyx Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (un importatore collegato di prodotti GFF fabbricati da Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) e la società tedesca Saertex GmbH & Co. KG (società madre e importatore di prodotti GFF fabbricati da Saertex Turkey Teksil Ltd. Şti.).

    (29)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

    (30)

    Il 4 febbraio 2022 si è tenuta un'audizione con LM Wind Power. In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 12 luglio si è svolta un'audizione con Turkiz Composite.

    2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    2.1.   Considerazioni generali

    (31)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:

    se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC/Egitto/Turchia e l'Unione;

    se tale modificazione sia derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure in vigore;

    se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e

    se il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficino ancora della sovvenzione.

    (32)

    Nella domanda si asseriva l'esistenza di operazioni di trasbordo, in particolare la spedizione di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni (cfr. il considerando 4).

    (33)

    Per quanto riguarda l'esistenza di operazioni di trasbordo, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova del fatto che qualcuno dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato fosse coinvolto in tali pratiche. Pertanto tale asserzione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta.

    (34)

    Per quanto concerne le operazioni di assemblaggio/completamento, l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base non le elenca specificamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un'elusione. Tuttavia l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base utilizza esplicitamente l'espressione "tra l'altro", per indicare che l'elenco di possibili pratiche di elusione non è esaustivo. Sono quindi comprese anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell'articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio/completamento. Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l'esistenza di operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia, la Commissione ha anche esaminato se, per analogia, fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, in particolare:

    se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e

    se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione.

    2.2.   Collaborazione

    (35)

    Come indicato al considerando 26, quattro produttori esportatori della Turchia hanno chiesto di essere esentati dalle misure, qualora fossero estese alla Turchia. Essi hanno collaborato nel corso dell'intero procedimento, presentando moduli di richiesta di esenzione e rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni. Il livello di collaborazione dei produttori esportatori turchi è stato elevato, in quanto i volumi aggregati delle loro esportazioni di prodotti GFF nell'Unione dichiarati nei moduli di richiesta di esenzione da essi presentati erano pari alla totalità dei volumi delle importazioni turche durante il periodo di riferimento, riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

    (36)

    La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso i locali di Turkiz Composite. A differenza degli altri tre produttori che si sono manifestati, questa società importava quasi tutti i fattori produttivi, e in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), da proprie società collegate in Cina ed Egitto. Inoltre nel periodo di riferimento è stata di gran lunga il maggiore produttore esportatore turco di prodotti GFF e ha esportato nell'Unione più prodotti GFF degli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme.

    2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

    2.3.1.   Importazioni di prodotti GFF

    (37)

    La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nel periodo dell'inchiesta.

    Tabella 1

    Importazioni di prodotti GFF nell'Unione nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)

     

    2019

    2020

    Periodo di riferimento

    RPC

    43 460

    38 440

    33 263

    Indice (base = 2019)

    100

    88

    77

     

    Egitto

    11 349

    6 935

    3 608

    Indice (base = 2019)

    100

    61

    32

     

    Turchia

    2 334

    4 152

    8 367

    Indice (base = 2019)

    100

    178

    358

    Fonte: Eurostat.

    (38)

    La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dalla Turchia sono aumentate da 2 334 tonnellate nel 2019 a 8 367 tonnellate nel periodo di riferimento. L'aumento significativo registrato nel periodo di riferimento rispetto al 2019 è stato concomitante con l'incremento della produzione da parte di Turkiz Composite, che ha avviato la produzione a partire da marzo 2019.

    (39)

    Le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono diminuite, passando da 43 460 tonnellate nel 2019 a 33 263 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono scese da 11 349 tonnellate nel 2019 a 3 608 tonnellate.

    2.3.2.   Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia

    (40)

    La tabella 2 mostra l'andamento delle importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto sulla base delle statistiche sulle importazioni turche della banca dati GTA.

    Tabella 2

    Importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)

     

    2019

    2020

    PR

    RPC

    7019 12 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro

    6 996

    15 970

    19 201

     

    Egitto

    7019 12 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro

    9 142

    20 565

    30 149

    Fonte: GTA.

    (41)

    Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Turchia derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro.

    (42)

    La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Turchia sono aumentate in misura sostanziale, passando da 6 996 tonnellate nel 2019 a 19 201 tonnellate nel periodo di riferimento. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Turchia sono aumentate in modo significativo, passando da 9 142 tonnellate nel 2019 a 30 149 tonnellate nel periodo di riferimento. Le importazioni dalla Cina e dall'Egitto rappresentano circa il 70 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro della Turchia sia nell'anno 2020 sia nel periodo di riferimento. Inoltre il notevole aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia ha coinciso anche con il fatto che Turkiz Composite ha iniziato a rifornire il suo più grande acquirente europeo soltanto a partire da maggio 2020, con un conseguente incremento del consumo di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro per la produzione di prodotti GFF.

    (43)

    Turkiz Composite ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina e dall'Egitto, in particolare presso le sue società collegate in Cina ed Egitto. La società ha importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l'aumento più significativo nell'ambito delle importazioni dalla Cina e dall'Egitto in Turchia.

    (44)

    Il notevole aumento dei volumi delle importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Turchia, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da Turkiz Composite.

    2.3.3.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

    (45)

    L'aumento delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione, da un lato, e la diminuzione delle esportazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto nell'Unione, dall'altro, costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, unitamente all'aumento significativo delle esportazioni cinesi ed egiziane di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia, registrato durante il periodo di riferimento rispetto al 2019, come illustrato nella tabella 2.

    2.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo

    (46)

    L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

    (47)

    La Commissione ha ricordato che tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono l'assemblaggio di pezzi/l'effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, come spiegato al considerando 19.

    (48)

    Turkiz Composite ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la sua costituzione. La società ha sostenuto che la sua costituzione in Turchia era dovuta alla domanda elevata di prodotti GFF in Turchia e all'aumento della domanda nei paesi vicini diversi dall'UE (principalmente Egitto, Giordania, Iran e, in una certa misura, Arabia Saudita), come pure alla domanda significativa e in crescita di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia.

    (49)

    Dall'inchiesta è emerso che Turkiz Composite aveva deciso di creare una società in Turchia prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale. La società è stata costituita il 1o giugno 2018, ma ha avviato la produzione soltanto a marzo 2019, poiché doveva ancora trovare i locali, nonché comprare, trasferire, installare e collaudare tutte le macchine per prodotti GFF. La data dell'inizio della produzione ha coinciso con la data dell'apertura (11) dell'inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, che ha preceduto di circa tre mesi l'apertura dell'inchiesta iniziale.

    (50)

    L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base prevede inoltre la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

    (51)

    Alla luce di quanto esposto, l'argomentazione secondo cui la società era stata costituita per servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente è inconferente, in quanto non è la costituzione della società a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi. Le pratiche da cui deriva tale modificazione sono rappresentate dalle operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia che determinano un aumento significativo delle esportazioni di prodotti GFF (il prodotto assemblato) nell'Unione. Le vendite all'esportazione di Turkiz Composite di prodotti GFF nell'Unione sono aumentate in modo sostanziale quando questa ha iniziato ad aumentare progressivamente le forniture al suo principale acquirente europeo a partire da maggio 2020 in poi (cfr. il considerando 42), data che ha coinciso con quella dell'istituzione delle misure iniziali (cfr. considerando 1).

    (52)

    Inoltre il fatto che una società che è stata asseritamente costituita per servire il mercato interno e quelli africano e mediorientale, in seguito all'apertura del procedimento antidumping serva invece, di fatto, il mercato interno e quello dell'Unione (12), suggerisce altresì che le attività di assemblaggio siano state sviluppate in risposta all'inchiesta e che poi siano ulteriormente aumentate in risposta all'istituzione dei dazi.

    (53)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno affermato che il ragionamento della Commissione sotteso all'analisi giuridica sulla giustificazione economica era lacunoso, poiché la Commissione non aveva valutato se per le pratiche, i processi o le lavorazioni vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica. Le due società hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha applicato il criterio temporale sbagliato, in quanto ha omesso di riconoscere che «l'istituzione dei dazi» — e non l'apertura di un'inchiesta — deve essere il motivo all'origine delle pratiche, dei processi e delle lavorazioni. Le parti hanno infine sostenuto che, se la Commissione avesse applicato i criteri giuridici corretti, sarebbe giunta alla conclusione che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di Turkiz Composite. Esse hanno affermato che la ragione principale per la creazione dello stabilimento turco era quella di servire il mercato interno turco.

    (54)

    La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, la Commissione non ha omesso di valutare se vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni. La valutazione è stata effettuata, come spiegato chiaramente ai considerando 49 e 50. La Commissione ha individuato con chiarezza le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno determinato la modificazione della configurazione degli scambi e ha quindi analizzato le possibili motivazioni di tali pratiche. Contrariamente a quanto affermato dalle parti interessate, e come spiegato al considerando 51, non è la costituzione di Turkiz Composite o le sue vendite sul mercato interno a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione, in quanto la modificazione della configurazione degli scambi, come illustrato al punto 2.3., non deriva da essi.

    (55)

    In secondo luogo, la Commissione non ha applicato il criterio temporale sbagliato. Come indicato al considerando 49, la data dell'avvio della produzione coincideva con la data di apertura dell'inchiesta iniziale. Tali risultanze, che si basano su informazioni verificate fornite da Turkiz Composite, erano giuridicamente pertinenti, in quanto una delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (13) è che «[…] le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente […]». La definizione di elusione contenuta nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base è incentrata sull'istituzione del dazio, dal momento che senza l'istituzione di un dazio non può esservi elusione. Ciò non vuol dire che l'inizio di pratiche, processi o lavorazioni dopo l'apertura di un'inchiesta non possa essere considerato un elemento di prova del fatto che il dazio successivamente istituito (e ragionevolmente previsto) sia stato la giustificazione per le pratiche in questione. La lettura dell'articolo 23, paragrafo 3, proposta dalla parte interessata non soltanto sarebbe incompatibile con la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base di cui sopra, ma escluderebbe di fatto le pratiche di elusione iniziate tra l'apertura di un'inchiesta e l'istituzione dei dazi dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3. Ciò sarebbe contrario alle finalità stesse dell'articolo 13 del regolamento antidumping di base (e per analogia all'articolo 23 del regolamento di base), come stabilito dal Tribunale (14).

    (56)

    Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il motivo principale della creazione dello stabilimento in Turchia era servire il mercato interno turco, la Commissione ha osservato che nel corso del presente procedimento le motivazioni addotte da Turkiz Composite erano leggermente cambiate, in quanto prima della divulgazione delle informazioni la società aveva affermato che il motivo era servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente. Come indicato al considerando 52, durante il periodo dell'inchiesta Turkiz Composite ha servito il mercato interno e quello dell'Unione. In ogni caso, le operazioni di Turkiz Composite sono sostanzialmente aumentate durante il periodo dell'inchiesta, come dimostrato dalle risultanze seguenti:

    un sito di produzione è stato preso in affitto nel 2018, un altro nel 2019 e gli altri nel 2020;

    di tutte le macchine per prodotti GFF utilizzate durante il periodo di riferimento, nel 2019 ne sono state messe in funzione per la prima volta meno di sette, mentre tra il 2020 e la prima metà del 2021 quelle ulteriormente messe in funzione sono state più di sette;

    Turkiz Composite ha acquistato tali macchine per prodotti GFF principalmente dalle sue società collegate in Cina ed Egitto. L'aumento significativo della capacità produttiva di Turkiz Composite durante il periodo dell'inchiesta indica chiaramente un cambiamento di strategia da parte del gruppo China National Building Materials, a cui apparteneva Turkiz Composite, in risposta all'apertura dell'inchiesta iniziale;

    nel periodo dell'inchiesta non soltanto è aumentata in modo significativo la capacità produttiva, ma sono cresciute anche la produzione effettiva e il numero di dipendenti. Nel periodo di riferimento la capacità produttiva è triplicata rispetto al 2019, mentre la produzione effettiva è stata 60 volte superiore nel periodo di riferimento rispetto all'anno 2019. Inoltre nel periodo di riferimento il numero di dipendenti è stato sei volte superiore rispetto a quello del 2019;

    infine le vendite all'esportazione di Turkiz Composite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (cfr. il considerando 60) sono cresciute in maniera esponenziale dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale.

    (57)

    Alla luce di quanto precede, l'inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l'aumento significativo delle esportazioni nell'Unione del prodotto assemblato da parte di Turkiz Composite, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore.

    2.5.   Inizio o sostanziale aumento delle operazioni

    (58)

    L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base richiede che le operazioni di assemblaggio siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. Come indicato al considerando 19, le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (59)

    L'inchiesta iniziale è stata aperta il 16 maggio 2019 e i dazi compensativi definitivi sono stati istituiti il 15 giugno 2020. Turkiz Composite è stata ufficialmente costituita il 1o giugno 2018 e ha avviato la produzione a partire da marzo 2019. Pertanto la data dell'inizio della produzione coincide con quella dell'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, che ha preceduto di circa tre mesi l'apertura dell'inchiesta iniziale.

    (60)

    Inoltre le vendite all'esportazione di Turkiz Composite hanno registrato un incremento sostanziale nel 2020 e durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2019. Tale aumento sostanziale delle operazioni di assemblaggio o di completamento coincide con la data dell'istituzione dei dazi compensativi definitivi, vale a dire il 15 giugno 2020 (cfr. il considerando precedente). Inoltre quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) erano acquistati presso società collegate in Cina ed Egitto.

    (61)

    La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale.

    2.6.   Valore dei pezzi e valore aggiunto

    2.6.1.   Valore dei pezzi

    (62)

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (nella fattispecie, di origine cinese ed egiziana) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. Le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (63)

    Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Turkiz Composite acquistava dalle sue società collegate in Cina e in Egitto il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un'operazione di completamento effettuata in Turchia. Secondo le informazioni sottoposte a verifica fornite da Turkiz Composite, il fattore produttivo principale, ossia i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, costituisce quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base.

    (64)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, che è applicato per analogia (cfr. il considerando 62), e che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono parti, ma piuttosto materie ai sensi della nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato, che stabilisce che le parti destinate ad essere assemblate «non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione». In tale contesto le due società hanno affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF e non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l'utilizzo di macchinari complessi. Argomentazioni analoghe sono pervenute anche dalle autorità egiziane.

    (65)

    La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 63 può configurare un'operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, come illustrato anche al considerando 62. Sono stati inoltre presi in considerazione altri elementi, come spiegato in appresso.

    (66)

    In primo luogo, il riferimento alla nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato non è pertinente, poiché la base giuridica diretta è l'articolo 23 del regolamento di base e non il diritto doganale, come esplicitamente chiarito dalla Corte di giustizia (15).

    (67)

    In secondo luogo, in merito all'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Corte di giustizia ha in primis ricordato che «[s]econdo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» (16). Il regolamento antidumping di base non dà una definizione dei termini «operazioni di assemblaggio» od «operazioni di completamento». Tuttavia il modo in cui è costruito l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base favorisce un'interpretazione del termine «operazioni di assemblaggio» che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, include esplicitamente «operazioni di completamento». Ne consegue che «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base comprendono non soltanto operazioni che consistono nell'assemblaggio di parti di un articolo composto, ma possono includere anche la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto.

    (68)

    Inoltre, secondo il Tribunale (17), la finalità delle inchieste condotte a norma dell'articolo 23 del regolamento di base è garantire l'efficacia dei dazi antidumping ed impedirne l'elusione. Pertanto l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base) intende contemplare le pratiche, i processi e le lavorazioni che utilizzano prevalentemente pezzi originari del paese che è soggetto alle misure, li assemblano o ne finiscono la lavorazione aggiungendo a tali pezzi un valore limitato.

    (69)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite, LM Wind Power e le autorità egiziane hanno affermato di non condividere l'approccio adottato dalla Commissione di cumulare il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro originari dell'Egitto con il valore di quelli originari della Cina al fine di determinare se il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei presunti «pezzi» dei prodotti GFF. Le parti hanno sottolineato l'utilizzo della formulazione «pezzi originari del paese soggetto alla misura» (al singolare) nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base.

    (70)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. In primo luogo, come indicato al considerando 1, nell'inchiesta iniziale le importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto erano state valutate cumulativamente. È stato pertanto opportuno applicare lo stesso metodo nella presente inchiesta antielusione volta ad estendere le misure iniziali.

    (71)

    In secondo luogo, l'articolo 13 del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base) non osta a che la Commissione effettui tale analisi cumulativa per verificare se il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base sia soddisfatto. Al contrario piuttosto, un'interpretazione della formulazione «paese soggetto alla misura» di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base in un senso che non consente il cumulo del valore dei pezzi quando le attività elusive hanno luogo in più di un paese è in contrasto con la giurisprudenza esistente dell'UE. Nella causa Kolachi, la Corte di giustizia ha trattato una pratica particolare di attività elusive (in un caso in cui parti di biciclette, dopo un primo parziale assemblaggio in Sri Lanka, erano poi successivamente assemblate in Pakistan) e ha confermato che tali pratiche di elusione rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, malgrado l'utilizzo della forma singolare in tale disposizione. La Corte di giustizia (18) ha inoltre rilevato che qualsiasi altra interpretazione consentirebbe ai produttori esportatori di indebolire l'efficacia delle misure antielusione. Pertanto lo stesso fondamento logico si applica ai tentativi di evitare l'applicazione delle norme antielusione attraverso l'approvvigionamento di materie prime da due paesi che sono entrambi soggetti alle misure.

    (72)

    In terzo luogo, secondo le argomentazioni di Turkiz Composite, qualora il 50 % dei fattori produttivi fosse acquistato in Cina e l'altro 50 % in Egitto, non si configurerebbe una pratica di elusione in cui il 100 % delle parti è acquistato da paesi soggetti alle misure. Tale conclusione sarebbe chiaramente contraria alle finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, anche in considerazione del fatto che tutti i prodotti GFF esportati nell'Unione erano costituiti dal 100 % di parti acquistate in Cina oppure dal 100 % di parti acquistate in Egitto.

    (73)

    La Commissione ha pertanto concluso che il criterio del 60 % era soddisfatto.

    2.6.2.   Valore aggiunto

    (74)

    Turkiz Composite ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 % del costo totale di produzione. Le principali voci nel calcolo del valore aggiunto comprendevano i costi di ammortamento, i costi di affitto, il costo del materiale di imballaggio, i costi diretti e indiretti del lavoro e gli altri costi di produzione indiretti, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da Turkiz Composite nel suo modulo di richiesta di esenzione.

    (75)

    La Commissione ha esaminato tutte le suddette voci di costo e stabilito che alcune spese sostenute non potevano essere classificate come costi di produzione oppure erano state sovrastimate:

    costi di affitto: il costo di affitto totale è stato ridotto escludendo il costo di affitto riguardante lo spazio per gli uffici, in base alla percentuale di metri quadri di spazio adibito ad uffici sui metri quadri totali comunicati da Turkiz Composite;

    costo del materiale di imballaggio: il costo pieno del materiale di imballaggio è stato escluso dal costo del valore aggiunto, poiché la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un materiale di imballaggio secondario (19). Queste spese per materiale di imballaggio secondario rientrano nelle spese generali di distribuzione (una spesa di vendita) e non fanno parte del costo di produzione;

    altri costi indiretti di produzione: è stata analizzata la ripartizione dei costi e alcune voci (quali spese di viaggio e spese per il trasporto del personale) sono risultate essere spese operative, anche dette spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). Pertanto non rientrano tra i costi di produzione;

    spese salariali (lavoro indiretto): in base all'analisi degli estratti mensili delle buste paga durante il periodo di riferimento, le spese salariali di due dipartimenti (risorse umane e reparto confezionamento) erano state incluse tra i costi della manodopera. La Commissione le ha riclassificate come SGAV: spese che non rientrano tra i costi di produzione.

    (76)

    Alla luce di quanto sopra, il valore aggiunto ai pezzi introdotti calcolato dalla Commissione era considerevolmente minore rispetto a quello calcolato da Turkiz Composite.

    (77)

    Inoltre Turkiz Composite acquistava quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del principale fattore produttivo (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) presso società collegate in Cina ed Egitto. Turkiz Composite non ha presentato alcun elemento di prova concreto per dimostrare che tali prezzi fossero in linea con le condizioni del mercato e non fossero influenzati dal rapporto, anziché dai prezzi di trasferimento tra società collegate. La Commissione ha invece riscontrato che tali prezzi erano notevolmente inferiori a quelli pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato a fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento.

    (78)

    Pertanto, al fine di giungere a una risultanza ragionevolmente precisa, i prezzi pagati da Turkiz Composite sono stati considerati prezzi di trasferimento intrasocietario e sostituiti dalla media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori che hanno collaborato.

    (79)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno asserito che la Commissione non poteva sostituire i prezzi di trasferimento con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai loro fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. Le due parti hanno affermato che tale approccio non era consentito e che ritenevano che non vi fosse alcuna base giuridica per applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Entrambe le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato e non poteva garantire che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi.

    (80)

    La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi esposti in appresso. In primo luogo, nel documento generale di divulgazione delle informazioni, la Commissione non ha richiamato l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base quale base giuridica per tale adeguamento. Al fine di determinare il valore dei pezzi introdotti dai paesi soggetti alle misure, la Commissione ha considerato la lettera e la finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base). La formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base non impedisce in alcun modo alla Commissione di effettuare determinati adeguamenti al fine di determinare il valore dei pezzi, in particolare nel caso in cui i costi di una società non rispecchiano necessariamente il valore dei pezzi, come potrebbe avvenire nel caso in cui i pezzi siano acquistati da società collegate. Al fine di determinare il valore dei pezzi, la Commissione era pertanto autorizzata a fare gli adeguamenti necessari, inclusa la sostituzione dei prezzi di trasferimento tra società collegate, poiché è stato accertato che tali prezzi non erano in linea con le condizioni di mercato. Tale approccio è anche in linea con le finalità dell'articolo 23 del regolamento di base e delle inchieste da esso disciplinate di cui al considerando 68, in quanto impedisce alle società che eludono di sottovalutare i pezzi introdotti, al fine di sovrastimare il valore aggiunto a tali pezzi.

    (81)

    In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato, è opportuno ricordare che Turkiz Composite fa parte del gruppo China National Building Materials, che è un gruppo cinese di proprietà statale e che le sue società collegate cinesi ed egiziane sono soggette a misure. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati da Turkiz Composite presso le sue società collegate egiziane e cinesi erano notevolmente inferiori ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi. Pertanto, dopo avere effettuato il confronto, la Commissione ha sostituito i prezzi intrasocietari con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento.

    (82)

    La Commissione si è accertata che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi. In primo luogo, ai fini del confronto, è stato adottato lo stesso periodo, vale a dire il periodo di riferimento. In secondo luogo, i quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati durante il periodo di riferimento dagli altri tre produttori esportatori turchi presso fornitori indipendenti erano sufficientemente consistenti (tra 10 000 e 25 000 tonnellate), e quindi rappresentativi, per essere utilizzati per determinare prezzi attendibili con cui sostituire i prezzi di trasferimento di Turkiz Composite al fine di determinare in modo corretto il valore aggiunto. In terzo luogo, gli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato producevano prodotti GFF nello stesso modo di Turkiz Composite, partendo da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. L'inchiesta non ha evidenziato differenze qualitative, in quanto i quattro produttori esportatori turchi che hanno collaborato hanno un processo di produzione simile. In quarto luogo, gli altri produttori esportatori turchi acquistavano ingenti quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro sul mercato interno, mentre Turkiz Composite li acquistava esclusivamente da Egitto e Cina. Di norma l'acquisto sul mercato interno di quantità rappresentative dovrebbe comportare prezzi più bassi anziché più elevati. In quinto luogo, il confronto tra i quattro produttori esportatori turchi è stato fatto su una base omogenea, vale a dire sulla base del costo totale degli acquisti figurante nelle tabelle verificate presentate dai produttori esportatori stessi.

    (83)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che il suo prezzo di acquisto presso le società collegate cinesi era più alto dei prezzi di vendita praticati dalle sue società collegate ad acquirenti indipendenti in Turchia e che pertanto gli acquisti di Turkiz Composite dovrebbero essere considerati in linea con le condizioni di mercato.

    (84)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. Sulla base delle tabelle C.3.R e C.3.U presentate nelle risposte al questionario di Jushi Group Co., Ltd. [«gruppo Jushi» (20)] il prezzo medio unitario di vendita dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro praticato durante il periodo di riferimento agli acquirenti indipendenti in Turchia era notevolmente più alto di quello applicato ai suoi acquirenti collegati in Turchia, vale a dire a Turkiz Composite. La Commissione ha anche esaminato i prezzi dell'altra società cinese collegata di Turkiz Composite, ossia Tongxiang Hengxian Trading Company Limited [«Tongxian» (21)]. Durante il periodo di riferimento Tongxian ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro esclusivamente a Turkiz Composite, per cui anche il suo prezzo medio unitario di vendita era inferiore ai prezzi medi unitari di vendita fatturati dal gruppo Jushi ai propri acquirenti indipendenti in Turchia. Inoltre, durante il periodo di riferimento, Turkiz Composite ha acquistato più del 90 % del totale dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dal gruppo Jushi e da Tongxian. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che il prezzo medio unitario di vendita praticato a Turkiz Composite dalle sue società collegate cinesi, gruppo Jushi e Tongxian, era costantemente e sensibilmente inferiore a quello pagato al gruppo Jushi dalle altre società turche (22), nonché costantemente e sensibilmente inferiore ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato e pertanto non era in linea con le condizioni di mercato.

    (85)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che, nel foglio «Prova del valore aggiunto» la Commissione ha applicato una formula sbagliata per il calcolo della «% del costo del valore aggiunto» (riga 54), in quanto ha erroneamente diviso il costo di produzione totale (riga 50) per il «totale dei pezzi introdotti (Egitto, Cina e altre fonti)» (riga 49), mentre per un calcolo corretto avrebbe dovuto utilizzare il «totale dei pezzi introdotti da Egitto e Cina» (riga 48).

    (86)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto Turkiz Composite non ha fornito l'impatto del calcolo della Commissione. Anche se la Commissione avesse utilizzato una formula sbagliata, quod non, l'utilizzo del metodo suggerito da Turkiz Composite per calcolare la «% del costo del valore aggiunto» avrebbe determinato soltanto una differenza insignificante del «valore aggiunto», senza alcun impatto sulla risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione.

    (87)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva escludere i kit dai suoi calcoli, in quanto questi facevano parte del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha respinto tale argomentazione per gli stessi motivi esposti nel documento di divulgazione delle informazioni specifico fornito a Turkiz Composite del 5 luglio 2022. In primo luogo, la produzione e le vendite dei kit costituivano una parte marginale del totale della produzione e delle vendite della società durante il periodo di riferimento. I quantitativi di prodotti GFF esportati nell'Unione durante il periodo di riferimento superavano di oltre 170 volte i quantitativi di kit esportati nell'Unione. In secondo luogo, a livello di contabilità generale la società non ha differenziato i costi sostenuti per gli impianti destinati ai prodotti GFF e per l'impianto per i kit, salvo il fatto di avere creato due conti distinti per i costi del lavoro nell'officina di taglio. In terzo luogo, i kit erano venduti principalmente sul mercato interno.

    (88)

    Inoltre, stando alle informazioni fornite da Turkiz Composite, anche se la Commissione avesse deciso di non escludere i kit dai suoi calcoli, la «% del costo del valore aggiunto» non avrebbe cambiato la risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, vista soprattutto l'esigua produzione di kit.

    (89)

    Con l'adeguamento del costo di produzione e la sostituzione dei prezzi di trasferimento dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro indicati, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 %. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione.

    2.7.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

    (90)

    In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

    (91)

    Per quanto riguarda i quantitativi, sulla base delle tabelle verificate presentate da Turkiz Composite, la società nel 2019 ha importato quantitativi compresi tra 0 e 300 tonnellate rispetto a 6 000-8 000 tonnellate nel periodo di riferimento. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell'Unione per gli anni 2020 e 2021 fosse rispettivamente di circa 150 000 e 170 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia rappresentava oltre il 4 % durante il periodo di riferimento.

    (92)

    Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Turkiz Composite, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Turkiz Composite erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell'Unione.

    (93)

    La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Turchia oggetto della presente inchiesta.

    2.8.   Elementi di prova della sovvenzione

    (94)

    In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiassero ancora delle sovvenzioni.

    (95)

    Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (cfr. considerando 1), è risultato che i produttori esportatori cinesi ed egiziani beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC e da quello dell'Egitto. A tale proposito, è risultato che le società collegate cinesi ed egiziane del gruppo China National Building Materials beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali sussidi, finanziamenti agevolati e rinuncia alla riscossione di entrate. È stato accertato che le sovvenzioni riguardavano la produzione totale delle società in quanto non erano legate a un prodotto specifico.

    (96)

    Nel corso della presente inchiesta non sono pervenute nuove informazioni che metterebbero in discussione la conclusione dell'inchiesta iniziale e che indicherebbero che tali regimi di sovvenzione non erano più validi.

    (97)

    Inoltre Turkiz Composite acquistava il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per la produzione di prodotti GFF dalle sue società collegate in Cina ed Egitto. Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione (23), del 24 giugno 2020, e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 (24), le società collegate di Turkiz Composite beneficiavano di sovvenzioni per la produzione di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro.

    (98)

    Durante l'inchiesta non sono stati presentati elementi di prova tali da comprovare che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro prodotti in Egitto e in Cina dalle società collegate di Turkiz Composite non beneficiassero più della sovvenzione. La Commissione ha pertanto concluso che le parti del prodotto simile importato beneficiavano ancora della sovvenzione.

    (99)

    La Commissione ha osservato inoltre che è possibile presumere un trasferimento di sovvenzioni tra società collegate che non operano in linea con le condizioni di mercato (25), in particolare soprattutto quando la società collegata a valle assembla ed esporta un prodotto nell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il prodotto simile importato e parti di esso beneficiavano ancora della sovvenzione.

    3.   MISURE

    (100)

    Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure compensative definitive istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Turchia da Turkiz Composite.

    (101)

    In considerazione del fatto che il livello di collaborazione è stato elevato e che le vendite all'esportazione indicate da Turkiz Composite erano superiori alla somma delle vendite all'esportazione riportate dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme, e giacché nessun'altra società turca si è manifestata per richiedere un'esenzione, la Commissione ha concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riguardanti Turkiz Composite dovrebbero essere estese a tutte le importazioni dalla Turchia.

    (102)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antisovvenzione in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (103)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 per «tutte le altre società», ossia un dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

    (104)

    Durante il periodo di riferimento Turkiz Composite importava filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in parte dall'Egitto e in parte dalla RPC. I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati dalle sue società collegate in Egitto e nella RPC erano assemblati da Turkiz Composite in prodotti GFF che erano esportati nell'Unione, eludendo sia i dazi istituiti sulle importazioni di prodotti GFF dall'Egitto (10,9 %) sia quelli sulle importazioni di prodotti GFF dalla RPC (30,7 %). Pertanto, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, è giustificata l'estensione del maggiore dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le «altre società» della RPC (30,7 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

    (105)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, in quanto il valore delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro rappresentava una parte meno rilevante del valore complessivo dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati da Turkiz Composite per la produzione di prodotti GFF e, quindi, non soddisfaceva il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. In caso contrario, tale estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, come rilevato al punto 127 della causa T-278/20, Zhejiang Hangtong/Commissione.

    (106)

    La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui non potrebbe estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sulla base delle proprie argomentazioni riguardanti il cumulo delle importazioni di cui al considerando 71. La Commissione ha inoltre ricordato che l'obiettivo del regolamento di base è proteggere l'industria dell'UE dalle importazioni sleali e l'articolo 23 del regolamento di base è volto in particolare ad evitare l'elusione delle misure di difesa commerciale. Un'estensione dei dazi limitata soltanto al livello dei dazi contro le importazioni dall'Egitto (10,9 %) non terrebbe conto del fatto che anche le misure contro la Cina sono state eluse e indebolirebbe l'efficacia delle misure in vigore.

    (107)

    La Commissione ha respinto anche l'affermazione secondo cui l'estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. Dal momento che è stata accertata l'elusione delle misure compensative iniziali che erano state istituite sulle importazioni sia dalla Cina che dall'Egitto, la Commissione non ha compreso per quale motivo un'estensione del più elevato dei due dazi, oggetto di elusione, sarebbe sproporzionata. Pertanto, come indicato al considerando 104, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, l'estensione del più elevato dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le "altre società" della RPC (30,7 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è giustificata.

    (108)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha dichiarato che l'estensione dei dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia avrebbe un forte impatto sulle imprese degli importatori di prodotti GFF, che potrebbe a sua volta ripercuotersi sulla capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi ambientali, a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti GFF che graverebbe sui produttori di turbine eoliche dell'Unione.

    (109)

    La Commissione ha preso atto di quanto affermato da LM Wind Power, ma ha ribadito che la finalità principale delle inchieste condotte a norma dell'articolo 23 del regolamento di base è garantire l'efficacia del dazio compensativo iniziale ed impedirne l'elusione. Nella presente inchiesta, la Commissione ha accertato che i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento di base erano soddisfatti e ha pertanto deciso di estendere le misure compensative alla Turchia. È stato tuttavia accertato che tre dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano autentici produttori turchi e pertanto esentati dall'estensione delle misure. Gli utilizzatori di prodotti GFF possono pertanto approvvigionarsi presso i produttori esentati, come pure dai produttori dell'Unione e/o dai produttori di altri paesi terzi.

    (110)

    Infine, in seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha dichiarato di accogliere con favore l'intenzione della Commissione di estendere le misure alle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia e di non avere osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni della Commissione.

    (111)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    4.   RICHIESTA DI ESENZIONE

    (112)

    Come descritto sopra, Turkiz Composite è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (113)

    In base alla domanda, altri due produttori esportatori che hanno collaborato erano importanti produttori autentici di prodotti GFF della Turchia, ossia le società del gruppo «Metyx Composites» (cfr. il considerando 26) e Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şirketi, e non erano coinvolti in pratiche di elusione (26). L'inchiesta ha infatti confermato che detti due produttori esportatori non avevano mai o quasi mai importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e/o dall'Egitto.

    (114)

    Il terzo produttore che ha collaborato (Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş.) era un piccolo produttore di prodotti GFF che aveva meno di 10 dipendenti, meno di cinque macchine per prodotti GFF e che nel periodo di riferimento aveva effettuato soltanto due vendite all'esportazione nell'Unione per quantitativi relativamente insignificanti. La società era stata costituita nel 1975, aveva iniziato la produzione di prodotti GFF nel 2011 e durante il periodo di riferimento non aveva importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina o dall'Egitto.

    (115)

    Pertanto, poiché i tre produttori esportatori turchi di cui sopra sono produttori autentici, non coinvolti in operazioni di trasbordo né in altre pratiche di elusione, quali ad esempio operazioni di assemblaggio, essi saranno esentati dall'estensione delle misure.

    5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (116)

    Il 5 luglio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni.

    (117)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 e 7019900084) spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 e 7019900083), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:

    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Turchia

    Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.

    C115

    Turchia

    Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş.

    C116

    Turchia

    Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

    Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi

    C117

    2.   Il dazio esteso è il dazio compensativo del 30,7 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC.

    3.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, nonché dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.

    4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, che è abrogato.

    Articolo 3

    La richiesta di esenzione presentata da Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è respinta.

    Articolo 4

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione G Ufficio:

    CHAR 04/39

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    2.   In conformità dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

    (3)  GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11.

    (4)  La società era precedentemente denominata Hengshi Turkey, che è il nome riportato nella domanda.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 58).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 52).

    (7)  Cfr. la domanda, versione consultabile, punti da 40 a 42, pag. 10.

    (8)  Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 29, pag. 8 e punto 41, pag. 9.

    (9)  Il China National Building Materials Group è il gruppo di proprietà cinese cui appartiene il produttore esportatore turco Turkiz Composite e di cui fa parte la società China Hengshi Foundation Company Limited.

    (10)  Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 27, pag. 8.

    (11)  GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.

    (12)  L'inchiesta ha evidenziato che le esportazioni di Turkiz Composite verso altri paesi terzi (tra cui eventualmente i mercati dell'Africa e del Medio Oriente) hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite totali della società durante il periodo dell'inchiesta.

    (13)  Come indicato al considerando 19, le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (14)  Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.

    (15)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90 e giurisprudenza ivi citata.

    (16)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.

    (17)  Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.

    (18)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punti da 97 a 104.

    (19)  L'imballaggio secondario ha una funzione pratica: organizza e rende stabili i prodotti preparandoli per il posizionamento sugli scaffali. Esso inoltre rende più facile e sicura la conservazione, cosicché quando un produttore deve spedire più unità, è sicuro che queste arriveranno intatte al consumatore, come nel caso di una scatola contenente un flacone di aspirine, o una scatola contenente lattine di soda, oppure l'involucro di plastica delle confezioni due per uno. Tutti questi sono esempi di imballaggi secondari che tengono insieme singole unità di prodotti.

    (20)  Il gruppo Jushi era una delle società collegate cinesi di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.

    (21)  Tongxian era un'altra società collegata cinese di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.

    (22)  In base alle risposte al questionario, Tongxian non ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro ad acquirenti indipendenti in Turchia durante il periodo di riferimento.

    (23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10).

    (24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021 pag. 1).

    (25)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC, United States – Final Countervailing Duty Determination with respect to Certain Softwood Lumber from Canada (WT/DS257/AB/R, 19 gennaio 2004, punto 143).

    (26)  Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 23, pag. 7.


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