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Document 32022R1407

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1407 della Commissione del 16 agosto 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/5796

GU L 215 del 18.8.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1407/oj

18.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1407 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 9, e l’articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione (2) contengono errori nell’allegato VI, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», punto 3, e nell’allegato VII, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», punto 3, per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono comunicare a norma delle disposizioni in questione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 è così rettificato:

1.

nell’allegato VI, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni personali;»;

2.

nell’allegato VII, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni personali;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6).


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