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Документ 32022D1400

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1400 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2022) 5723]

    C/2022/5723

    GU L 213 del 16.8.2022г., стр. 57—58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Правен статус на документа В сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1400/oj

    16.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 213/57


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1400 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 agosto 2022

    che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2022) 5723]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/72/CE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.

    (2)

    Attualmente, in attesa di detta decisione della Commissione, gli Stati membri che importano tali materiali da paesi terzi possono applicare a tali prodotti, fino al 31 dicembre 2022, condizioni d’importazione almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione.

    (3)

    Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

    (4)

    Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, il periodo durante il quale gli Stati membri sono autorizzati ad applicare a tali prodotti condizioni almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione dovrebbe essere prorogato oltre il 31 dicembre 2022. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di tali prodotti conformemente alle condizioni d’importazione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/72/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/72/CE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28.


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