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Document 32022D1350
Council Decision (EU) 2022/1350 of 29 July 2022 authorising the opening of negotiations on a status agreement between the European Union and the Republic of North Macedonia on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of North Macedonia
Decisione (UE) 2022/1350 del Consiglio del 29 luglio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord
Decisione (UE) 2022/1350 del Consiglio del 29 luglio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord
ST/11567/2022/INIT
GU L 203 del 3.8.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1350 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 2022
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(2) |
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio di tale paese. |
(3) |
Tali negoziati dovrebbero basarsi sul progetto di accordo sullo status siglato nel 2018 dall’Unione e dalla Repubblica di Macedonia del Nord, tenendo conto nel contempo delle modifiche del quadro giuridico introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896, in particolare in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati, privilegi e immunità e prevenzione delle frodi, e dei cambiamenti derivanti dall’accordo di Prespa (2). È opportuno che l’accordo sullo status sia redatto in duplice esemplare nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e in lingua macedone, tutti i testi facenti ugualmente fede. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per un accordo sullo status con la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.
Articolo 2
I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).