Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1233

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 della Commissione del 18 luglio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

    C/2022/4917

    GU L 190 del 19.7.2022, p. 70–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1233/oj

    19.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/70


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1233 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2022

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 12,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure iniziali»).

    (2)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è altresì soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (3). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta.

    1.2.   Richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento

    (3)

    La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in relazione alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni dall’Egitto («paese interessato») a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

    (4)

    La domanda è stata presentata il 18 ottobre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un’associazione di produttori dell’UE di tessuti in fibra di vetro («prodotti GFF») («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti GFF.

    (5)

    I richiedenti hanno presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione egiziani sono diminuiti. La diminuzione dei prezzi all’esportazione egiziani sembra aver compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale e di altri costi o a un cambiamento nel mix di prodotti.

    1.3.   Riapertura dell’inchiesta antidumping

    (6)

    Il 1o dicembre 2021 la Commissione ha annunciato la riapertura dell’inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di riapertura») (4).

    (7)

    La nuova inchiesta riguardava il dazio antidumping in vigore del 20 % istituito nei confronti di Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E («Jushi Egypt»), Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. («Hengshi Egypt») (collettivamente denominate «gruppo CNBM») e di «Tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 (5).

    1.4.   Parti interessate

    (8)

    Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all’apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.5.   Campionamento dei produttori esportatori nel paese interessato da sottoporre all’inchiesta

    (10)

    Per consentire alla Commissione di decidere se, per quanto riguarda i produttori del paese interessato, fosse necessario ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell’Egitto presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potessero essere interessati a partecipare alla nuova inchiesta. Tuttavia poiché solo Jushi Egypt e Hengshi Egypt si sono manifestate, il campionamento non è stato necessario.

    1.6.   Campionamento degli importatori indipendenti

    (11)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di riapertura. Nessuno degli importatori indipendenti si è manifestato e pertanto il campionamento non è stato necessario.

    1.7.   Risposte ai questionari e verifiche

    (12)

    La Commissione ha inviato un questionario a Jushi Egypt e Hengshi Egypt, al quale esse hanno risposto.

    (13)

    La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. In considerazione dell’epidemia di COVID-19, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica, a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, presso i locali di Jushi Egypt, Hengshi Egypt e di un operatore commerciale collegato a Hengshi Egypt, Huajin Capital Limited a Hong Kong. La Commissione ha dunque effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni riguardanti le tre società ritenuti necessari ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6).

    (14)

    Inoltre sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali dei seguenti importatori/operatori commerciali collegati a Jushi Egypt/Hengshi Egypt:

    Jushi France S.A.S., Francia,

    Jushi Spain SA, Spagna.

    1.8.   Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

    (15)

    Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021. Il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

    1.9.   Osservazioni in merito all’apertura

    (16)

    A seguito dell’apertura di questa nuova inchiesta, il governo dell’Egitto ha affermato che una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base sarebbe incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC («accordo antidumping»). Il governo dell’Egitto ha sostenuto che i) un tale riesame non è previsto ai sensi delle norme dell’OMC; ii) l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base sarebbe incompatibile con l’articolo 9.1 dell’accordo antidumping in quanto a seguito di una tale nuova inchiesta non può essere istituito un dazio inferiore e iii) le misure istituite a seguito dell’apertura di una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base non rientrerebbero neppure nelle eccezioni di cui all’articolo XX, lettera d), del GATT 1994.

    (17)

    Il governo dell’Egitto ha inoltre affermato che, contrariamente agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo antidumping, una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base non richiederebbe un’inchiesta sul pregiudizio.

    (18)

    La Commissione ha osservato che il fatto che l’accordo antidumping non preveda esplicitamente la possibilità di riesaminare il margine di dumping per tenere conto dell’assorbimento dei dazi antidumping non significa che tale riesame sia incompatibile con le norme dell’OMC. Al contrario, tale riesame si concentra sulla determinazione del margine di dumping per garantire che il livello dei dazi sia in grado di eliminare adeguatamente gli effetti del dumping pregiudizievole e sia pertanto giustificato ai sensi degli articoli 11.1 e 11.2 dell’accordo antidumping e in piena conformità con le norme dell’accordo antidumping applicabili, compreso l’articolo 2.

    (19)

    Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, va osservato che la presente nuova inchiesta non ha stabilito un margine di dumping inferiore sulle importazioni di prodotti GFF dall’Egitto. L’argomentazione è pertanto irrilevante.

    (20)

    Per quanto riguarda l’asserito obbligo che l’inchiesta debba riguardare sia il dumping che il pregiudizio, a differenza dei riesami di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 12 si limita a riesaminare solo i margini di dumping. In ogni caso, nella presente inchiesta la Commissione ha riesaminato il livello di eliminazione del pregiudizio al fine di rispettare pienamente le norme pertinenti relative al livello del dazio.

    (21)

    Il governo dell’Egitto ha inoltre affermato che le misure in vigore avevano prodotto il previsto effetto riparatore e che il significativo calo del volume delle importazioni di prodotti GFF tra il 2018 e il 2020 dimostrava l’assenza di pratiche di assorbimento da parte degli esportatori. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato in modo obiettivo il volume delle importazioni oggetto di dumping e il loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. In primo luogo, l’articolo 12 del regolamento di base non impedisce alla Commissione di condurre una nuova inchiesta antiassorbimento e di aumentare eventualmente le misure antidumping in caso di diminuzione delle importazioni dal paese interessato. In secondo luogo, le variazioni dei volumi delle importazioni, in quanto tali, non costituiscono né influenzano l’assorbimento dei dazi antidumping in termini di variazioni dei prezzi all’esportazione. In terzo luogo, sebbene le importazioni di prodotti GFF nell’Unione siano diminuite dopo l’istituzione dei dazi antidumping, esse rimangono ancora consistenti e, di fatto, uno dei due produttori esportatori ha raddoppiato le sue esportazioni nell’Unione durante il PIA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (22)

    Nel corso della nuova inchiesta, Vestas Wind Systems A/S («Vestas»), un utilizzatore di prodotti GFF, ha sostenuto che, sulla base dei suoi documenti contabili, sia il prezzo fob che i prezzi allo sbarco pagati da Vestas per i prodotti GFF importati dall’Egitto nell’Unione sarebbero aumentati. A tale riguardo la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, la valutazione delle vendite all’esportazione effettuata dalla Commissione si basa su dati raccolti e verificati riguardanti le vendite, forniti dai produttori esportatori, dai quali si evince un calo dei prezzi all’esportazione durante il PIA rispetto al PI iniziale. In secondo luogo, la valutazione della Commissione si basa sulla totalità delle vendite a tutti gli acquirenti indipendenti nell’Unione durante, rispettivamente, il PIA e il PI iniziale e non si limita all’analisi delle vendite a singoli acquirenti. L’argomentazione avanzata da Vestas è pertanto respinta.

    (23)

    Vestas ha inoltre sostenuto che l’istituzione o l’aumento dei dazi antidumping sui prodotti GFF sarebbero direttamente contrari all’interesse dell’Unione. Va osservato che la presente nuova inchiesta si limita a determinare se, dopo l’istituzione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta, e successivamente, se del caso, a ricalcolare il margine di dumping sulla base dei prezzi all’esportazione rivalutati. A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, tale nuova inchiesta non comprende gli aspetti relativi all’interesse dell’Unione. L’argomentazione è pertanto respinta.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA

    (24)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 e 7019900084 («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

    3.   RISULTATI DELLA NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO

    (25)

    La nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l’istituzione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione. In una seconda fase, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3 del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono rivalutati a norma dell’articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all’esportazione così ottenuti.

    3.1.   Calo dei prezzi all’esportazione

    (26)

    In questo caso, entrambi i produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate e l’analisi della Commissione si è concentrata di conseguenza sull’evoluzione dei prezzi all’esportazione nel PIA rispetto al PI iniziale.

    (27)

    Nel valutare se vi sia stato un calo dei prezzi all’esportazione, la Commissione ha stabilito per ciascuna società esaminata i prezzi all’esportazione cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera doganale dell’Unione, nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all’esportazione corrispondenti stabiliti nel PI iniziale.

    (28)

    La Commissione ha confrontato per ogni produttore esportatore i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e quelli degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro la media ponderata della differenza tra i prezzi.

    (29)

    Il confronto di cui sopra effettuato per i due produttori esportatori collegati si è tradotto, per il gruppo CNBM, in una diminuzione della media ponderata del prezzo all’esportazione del 12 %, il che indica, a prima vista, che si sta verificando l’assorbimento delle misure in vigore.

    (30)

    I margini di dumping sono stati pertanto ricalcolati in conformità all’articolo 2 del regolamento di base.

    3.2.   Dumping

    3.2.1.   Introduzione

    (31)

    Dopo che è stato stabilito un possibile assorbimento per tutti i produttori esportatori per il gruppo CNBM, il margine di dumping è stato ricalcolato in conformità all’articolo 2 del regolamento di base.

    (32)

    Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione, sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione del PIA, raccolti e verificati o sottoposti a controlli incrociati nel quadro della presente nuova inchiesta, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (33)

    In questo caso entrambi i produttori esportatori collegati hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate, stabilite a Hong Kong o nell’Unione.

    (34)

    Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (35)

    Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta tramite una società collegata che funge da importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV degli importatori collegati situati nell’Unione, e di un equo margine di profitto (fissato al 5 % nell’inchiesta iniziale).

    (36)

    I valori normali stabiliti nell’inchiesta iniziale sono utilizzati per il calcolo dei margini di dumping durante il PIA, a meno che non sia richiesta una revisione del valore normale prendendo in considerazione le variazioni nel PIA a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (37)

    Nel caso di specie, i produttori esportatori non hanno chiesto una revisione del valore normale. Pertanto i valori normali utilizzati per ricalcolare il margine di dumping in questo caso sono quelli stabiliti nell’inchiesta iniziale.

    (38)

    Per quanto riguarda Jushi Egypt, tutti i tipi di prodotto venduti durante il PIA erano venduti anche durante il PI iniziale e pertanto tutti i valori normali erano prontamente disponibili. Per quanto riguarda Hengshi Egypt, due tipi di prodotto venduti durante il PIA non erano venduti durante il PI iniziale. Il valore normale per questi due prodotti è stato pertanto sostituito dal valore normale per i tipi di prodotto più somiglianti venduti da Hengshi Egypt nell’inchiesta iniziale.

    (39)

    Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Hengshi Egypt ha sostenuto che per uno dei tipi di prodotto non sarebbe opportuno utilizzare il valore normale del PI iniziale, dato che detto tipo di prodotto era stato fabbricato solo nell’ambito di una produzione sperimentale e venduto in piccola quantità come campione. Hengshi Egypt ha invece suggerito di utilizzare il valore normale del PI iniziale per un altro tipo di prodotto presumibilmente più vicino.

    (40)

    In primo luogo, va osservato che l’inchiesta iniziale ha stabilito che il tipo di prodotto in questione era stato fabbricato per uso commerciale e che il valore normale per tale tipo di prodotto era stato debitamente stabilito e utilizzato per il calcolo del margine di dumping nel PI iniziale. Nessuna di queste risultanze è stata contestata da Hengshi Egypt nell’inchiesta iniziale. In secondo luogo, non avrebbe alcun senso utilizzare in modo arbitrario un valore normale per un tipo di prodotto diverso, dal momento che è disponibile il valore normale stabilito e precedentemente non contestato per il tipo di prodotto corrispondente. Non è stato inoltre possibile verificare le dichiarazioni rese dalla società in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Secondo la Commissione il valore normale per il tipo di prodotto fabbricato e venduto commercialmente durante il PI iniziale (anche se in quantità limitate) e corrispondente al tipo di prodotto venduto nell’Unione durante il PIA è pertanto in questo caso l’indicatore più preciso e attendibile da utilizzare per il calcolo del dumping.

    (41)

    Inoltre, anche se Hengshi Egypt avrebbe potuto chiedere una revisione del valore normale in base all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora avesse ritenuto che durante il PIA si fossero verificati variazioni dei valori normali tali da giustificare un riesame, non lo ha fatto. Tuttavia, sebbene l’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base consenta una revisione completa del valore normale, esso non consente una nuova valutazione selettiva solo per uno o pochi tipi di prodotto selezionati. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione di Hengshi Egypt deve essere respinta.

    (42)

    In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha contestato il trattamento congiunto di Jushi Egypt e di Hengshi Egypt ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base per quanto riguarda la revisione dei valori normali. Jushi Egypt ritiene che la Commissione avrebbe dovuto accettare la sua richiesta individuale di una nuova valutazione del valore normale.

    (43)

    Jushi Egypt ha sostenuto che, pur avendo essa stessa contribuito al presunto calo dei prezzi all’esportazione per l’intero gruppo CNBM, i prezzi all’esportazione di Hengshi Egypt sono rimasti allo stesso livello del PI iniziale. Il calo dei prezzi all’esportazione di Jushi Egypt sarebbe invece il risultato dei suoi sforzi volti a ridurre i costi durante il PIA e la riduzione dei costi avrebbe quindi un effetto equivalente sul valore normale. In conclusione, secondo Jushi Egypt i suoi prezzi all’esportazione non sarebbero dunque stati assorbiti e di conseguenza neppure i prezzi all’esportazione del gruppo CNBM. Inoltre, secondo Jushi Egypt, il margine di dumping unico per il gruppo di società avrebbe dovuto essere basato sul margine di dumping riveduto per Jushi Egypt e sul margine di dumping iniziale per Hengshi Egypt.

    (44)

    In primo luogo, come indicato al considerando 29, si osserva che per il gruppo CNBM, comprendente Jushi Egypt e Hengshi Egypt, è stato stabilito un calo dei prezzi all’esportazione del 12 %, il che ha portato al ricalcolo dei margini di dumping per entrambe le entità produttrici a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (45)

    In secondo luogo, si ricorda che il gruppo CNBM ha esplicitamente dichiarato che non avrebbe chiesto la revisione del valore normale per i suoi produttori esportatori collegati, Jushi Egypt e Hengshi Egypt. A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha di conseguenza ricalcolato i margini di dumping sulla base dei valori normali del PI iniziale.

    (46)

    In terzo luogo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, i fornitori per i quali esistono collegamenti strutturali e societari possono essere considerati come un’entità unica ai fini della fissazione del dazio antidumping. Ciò implica che un approccio uniforme a livello del gruppo di produttori collegati deve essere adottato anche nell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, e nello svolgimento di nuove inchieste antiassorbimento. In caso contrario, approcci divergenti applicati ai singoli produttori esportatori appartenenti allo stesso gruppo già nelle fasi preliminari delle nuove inchieste antiassorbimento potrebbero portare a un risultato distorto delle nuove inchieste e a situazioni in cui i produttori esportatori eludono l’applicazione di dazi antidumping (maggiorati). Per quanto concerne inoltre il trattamento di Jushi Egypt e Hengshi Egypt in quanto appartenenti allo stesso gruppo societario, l’approccio adottato dalla Commissione nella presente nuova inchiesta è pienamente coerente con quello adottato nell’inchiesta iniziale. Per i motivi sopra esposti, l’argomentazione di Jushi Egypt deve essere respinta.

    3.2.2.   Confronto

    (47)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

    (48)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso in esame sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi di credito nonché delle spese bancarie.

    (49)

    Inoltre, durante il PIA, Hengshi Egypt ha esportato prodotti GFF nell’Unione anche tramite un operatore commerciale collegato con sede al di fuori dell’Unione, a Hong Kong. È stato pertanto effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), anche per le vendite effettuate tramite tale società commerciale collegata, in linea con l’inchiesta iniziale. L’adeguamento consisteva nella deduzione delle SGAV della società commerciale e in un profitto del 5 % (come stabilito nell’inchiesta iniziale).

    3.2.3.   Margine di dumping

    (50)

    Per stabilire il margine di dumping relativo ai due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta, a livello franco fabbrica, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (51)

    Poiché i due produttori che hanno collaborato erano collegati, è stato stabilito un unico margine di dumping sulla base della media ponderata dei loro margini di dumping individuali.

    (52)

    Su tale base i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, si sono sviluppati come indicato di seguito:

    Nome della società

    Margine di dumping nel PI iniziale (%)

    Margine di dumping nel PIA (%)

    Aumento del margine di dumping (punti percentuali)

    Gruppo CNBM

    20

    33,1

    13,1

    3.2.4.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (53)

    La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del gruppo CNBM stabilito nel PIA con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione come stabilito durante il PI iniziale. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

    (54)

    In base a ciò il margine di pregiudizio per il gruppo CNBM è aumentato dal 63,9 % al 109,3 %.

    (55)

    In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo CNBM e il governo dell’Egitto hanno sostenuto, in riferimento al livello decrescente delle importazioni dall’Egitto e alla conseguente diminuzione della quota di mercato di CNBM nell’Unione, che le misure antidumping in vigore avrebbero già protetto adeguatamente l’industria dell’Unione, la quale si è ripresa o ha avuto l’opportunità di riprendersi dal presunto pregiudizio notevole. Facendo riferimento a un’inchiesta parallela antielusione (7), il gruppo CNBM ha inoltre sostenuto che i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione sarebbero aumentati, dimostrando che l’industria dell’Unione si era ripresa dal pregiudizio notevole subito. Il gruppo CNBM ha inoltre contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i margini di undercutting e di underselling, facendo riferimento alle osservazioni presentate nell’inchiesta iniziale e a due sentenze della Corte di giustizia al riguardo (8). In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto ha inoltre affermato che, nel riesaminare il margine di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha utilizzato un diverso stadio commerciale per confrontare i prezzi e non avrebbe pertanto agito in modo coerente con l’articolo 3 dell’accordo antidumping sul confronto equo.

    (56)

    Come indicato al considerando 20, la presente nuova inchiesta si limita agli aspetti relativi al dumping. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato ricalcolato unicamente al fine di rispettare pienamente le norme pertinenti relative al livello del dazio e non può incidere sull’esito della presente nuova inchiesta, in quanto i dazi sia nell’inchiesta iniziale che nella presente nuova inchiesta sono fissati al livello del margine di dumping (cfr. considerando 58 per maggiori dettagli). Per quanto riguarda l’uso delle informazioni di un’inchiesta parallela, va osservato che CNBM fa riferimento a un’indagine diversa e a informazioni che non sono disponibili nel fascicolo del caso in questione. Pertanto, anche se tali informazioni dovessero essere rilevanti ai fini del presente caso (il che non è), esse non potrebbero essere utilizzate nel caso di specie. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni del gruppo CNBM e del governo dell’Egitto devono essere respinte.

    4.   CONCLUSIONI

    (57)

    Il margine di dumping calcolato per il PIA è aumentato rispetto a quello stabilito nel PI iniziale. Di conseguenza le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta del gruppo CNBM dovrebbero essere modificate in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (58)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo dei dazi deve essere fissato al livello del margine di dumping. Nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale (9) la Commissione non ha compensato alcun regime di sovvenzione condizionato all’andamento delle esportazioni, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (regolamento antisovvenzioni di base). Non è pertanto necessario detrarre il dazio compensativo per determinare il nuovo dazio antidumping.

    (59)

    Di conseguenze le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Gruppo CNBM

    33,1  %

    Tutte le altre società

    33,1  %

    (60)

    In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che, a causa dell’aumento massiccio dell’undercutting, la Commissione dovrebbe avvalersi del suo pieno potere discrezionale e raddoppiare il dazio antidumping.

    (61)

    Si osserva che la Commissione ha agito in conformità all’articolo 9, paragrafo 4 e all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base ricalcolando il margine di dumping per tenere conto della diminuzione dei prezzi all’esportazione e fissando il dazio antidumping riveduto al livello del margine di dumping stabilito. La Commissione è vincolata da tali disposizioni e, contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, non dispone di alcun potere discrezionale di fissare il dazio oltre il livello del margine di dumping nel caso di specie. Pertanto l’argomentazione dei richiedenti è priva di fondamento giuridico e deve essere respinta.

    (62)

    Il 17 maggio 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

    (63)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

    «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 e 7019900084).

    2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:

    Paese interessato

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    RPC

    Jushi Group Co. Ltd;

    Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

    Taishan Fiberglass Inc.

    69,0  %

    C531

    PGTEX China Co. Ltd;

    Chongqing Tenways Material Corp.

    37,6  %

    C532

    Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I

    37,6  %

    Cfr. allegato I.

    Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II

    34,0  %

    Cfr. allegato II

    Tutte le altre società

    69,0  %

    C999

    Egitto

    Jushi Egypt For Fiberglass

    Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

    33,1  %

    C533

    Tutte le altre società

    33,1  %

    C999»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

    (4)  Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari dell’Egitto (GU C 483 dell’1.12.2021, pag. 29).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

    (6)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

    (7)  Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 58).

    (8)  Causa T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 90; cause T-30/19 e T-72/19, CRIA e CCCMC/Commissione ECLI:EU:T:2022:266, punto 153.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

    (10)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).


    Top