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Document 32022R1167

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167 della Commissione del 6 luglio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale

    C/2022/4645

    GU L 181 del 7.7.2022, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1167/oj

    7.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 181/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1167 DELLA COMMISSIONE

    del 6 luglio 2022

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico («glutammato monosodico») originario della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») («inchiesta iniziale»).

    (2)

    Il 21 gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione (3), la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell’inchiesta iniziale.

    (3)

    Il 14 aprile 2021, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione (4), la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi antidumping stabiliti nell’inchiesta iniziale, confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione.

    (4)

    I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore sono compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %.

    1.2.   Richiesta di modifica del nome

    (5)

    Nel gennaio 2019, un produttore esportatore cinese, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd avrebbe cambiato il proprio nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.

    (6)

    La società è uno dei due produttori esportatori collegati appartenenti a Meihua Group, insieme a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, la quale attualmente beneficia di un’aliquota individuale del dazio del 33,8 % con il codice addizionale TARIC A883. La società Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd ha pertanto chiesto di tener conto della modifica del suo nome ai fini dell’applicazione dell’attuale aliquota individuale del dazio del 33,8 %.

    (7)

    La documentazione giustificativa fornita da Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a sostegno della richiesta ha tuttavia dimostrato che Meihua Group ha subito un’importante riorganizzazione strutturale che va ben oltre una semplice modifica del nome. Si è pertanto ritenuto che il margine di dumping individuale stabilito per le entità iniziali (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd o «Meihua Group») con il codice addizionale TARIC A883 potrebbe non essere più appropriato.

    (8)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore nei confronti dei due produttori esportatori collegati di Meihua Group durante l’inchiesta iniziale erano cambiate. Ha inoltre concluso che tali cambiamenti erano di carattere duraturo.

    1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

    (9)

    Sulla base delle informazioni di cui al considerando 8, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (5). Una rettifica dell’avviso di apertura del 24 gennaio 2022 è stata pubblicata il 22 marzo 2022 (6).

    (10)

    Il riesame intermedio parziale si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne i due produttori esportatori cinesi di Meihua Group, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC A883).

    1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

    (11)

    L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»).

    1.5.   Parti interessate

    (12)

    Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame i due produttori esportatori di Meihua Group, l’unico produttore dell’Unione e il governo della Cina, invitandoli a partecipare.

    (13)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.5.1.   Risposte al questionario

    (14)

    La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori di Meihua Group e alle autorità del paese interessato. La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario, né dai due produttori esportatori di Meihua Group né tantomeno dalle autorità del paese interessato.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    (15)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei riesami successivi di cui ai considerando 2 e 3, ossia il glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010).

    (16)

    Come nell’inchiesta iniziale e nei riesami successivi di cui ai considerando 2 e 3, la Commissione ha rilevato che il prodotto fabbricato nella RPC ed esportato nell’Unione e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi finali fondamentali. Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (17)

    Come indicato al considerando 14, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha inviato ai due produttori esportatori noti di Meihua Group il questionario per i produttori esportatori e al governo della Cina il questionario sull’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta né reazione di altro tipo da parte dei produttori esportatori o delle autorità del paese interessato.

    (18)

    Con lettera del 7 aprile 2022 la Commissione ha informato i due produttori esportatori cinesi noti di Meihua Group che, in assenza di collaborazione e conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili e li ha invitati a presentare osservazioni. Nessuno dei due produttori esportatori di Meihua Group ha presentato osservazioni. Tale mancanza di collaborazione non è stata spiegata in alcun modo.

    (19)

    Allo stesso modo la Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea che intendeva applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e fondare le proprie conclusioni sul dumping dei due produttori esportatori di Meihua Group e sull’esistenza di distorsioni significative sui dati disponibili nel fascicolo. Ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni.

    (20)

    Data l’assenza di collaborazione, la Commissione ha ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere deciso sulla base dei dati disponibili nella presente inchiesta. Per quanto riguarda la situazione specifica di Meihua Group, la Commissione si è basata sugli elementi di prova pertinenti presentati nel contesto della richiesta di modifica del nome, che hanno portato all’apertura del riesame intermedio.

    (21)

    Dalla richiesta di modifica del nome risultava infatti che uno dei produttori esportatori di Meihua Group, nello specifico Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, aveva modificato il suo nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. In base alla documentazione fornita a sostegno della richiesta di modifica del nome, la Commissione aveva tuttavia ritenuto che i cambiamenti all’interno di Meihua Group andassero ben oltre una semplice modifica del nome.

    (22)

    In primo luogo, il richiedente ha informato la Commissione che nel 2008 anche l’altro esportatore di Meihua Group, Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, aveva cambiato il proprio nome. L’attuale nome della società è Meihua Holdings Group Co., Ltd. Il richiedente ha spiegato che Meihua Holdings Group Co., Ltd aveva mancato di notificare tale modifica alla Commissione poiché all’epoca Meihua Group stava riorganizzando le proprie attività con l’obiettivo di formare un gruppo di imprese, ma l’esito di tale riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda le attività di vendita, era ancora incerto. Nella documentazione presentata a sostegno della richiesta di modifica del nome, il richiedente ha affermato che Meihua Holdings Group Co., Ltd aveva iniziato a vendere il prodotto in esame solo sul mercato interno.

    (23)

    In secondo luogo, il richiedente ha aggiunto che Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited («Meihua Hong Kong») è stata incorporata nel gruppo nel 2012 e svolge le attività di esportazione. Pertanto, l’attuale esportatore del prodotto in esame sarebbe Meihua Hong Kong. Secondo il richiedente, Meihua Hong Kong attualmente esporta glutammato monosodico nell’Unione utilizzando il codice addizionale TARIC A883.

    (24)

    Infine, nel 2011 Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd è stata oggetto di una fusione con un altro produttore del prodotto in esame, ossia Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. Il richiedente ha dichiarato che nel 2016 anche Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd aveva venduto il prodotto in esame sul mercato dell’Unione tramite Meihua Hong Kong.

    4.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (25)

    Per i motivi esposti nei considerando da 21 a 24 è risultato evidente che Meihua Group, cui si applica il dazio, è stato oggetto di una riorganizzazione strutturale. Tale riorganizzazione ha dato origine a una nuova entità, costituita da un gruppo di società, comprendente un produttore esportatore (Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd) e un operatore commerciale collegato (Meihua Hong Kong) che non sono mai stati segnalati all’UE né sono stati oggetto di un’inchiesta da parte dell’UE. Pertanto, la Commissione non era nella posizione di poter semplicemente presumere che l’attuale margine di dumping applicabile a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e a Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd fosse ancora valido.

    (26)

    Data la totale mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, non è stato permesso alla Commissione di esaminare l’effettiva composizione delle entità alle quali si applicava il dazio iniziale, e di stabilire se l’aliquota del dazio fosse ancora pertinente per la nuova struttura organizzativa di Meihua Group o se fosse giustificato un nuovo calcolo del dumping e, in tal caso, il relativo livello.

    (27)

    Nelle circostanze descritte, e sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha solo potuto concludere che Meihua Group (composto da Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e da Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd), al quale è stata attribuita un’aliquota individuale del dazio con il codice addizionale TARIC A883, non esiste più in quanto tale. Il gruppo risulta essere composto da altri produttori esportatori. È pertanto opportuno sopprimere l’aliquota del dazio e il codice addizionale TARIC sopra indicati.

    (28)

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione non è in grado di stabilire un’aliquota individuale del dazio e un codice addizionale TARIC specifico per l’entità di nuova costituzione. Le eventuali esportazioni effettuate dall’entità di nuova costituzione sarebbero quindi soggette all’aliquota applicabile a «Tutte le altre società» con il codice addizionale TARIC A999.

    (29)

    Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

    (30)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni.

    (31)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione.

    (32)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione è così modificato:

    «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping (%)

    Codice addizionale TARIC

    RPC

    Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd

    36,5

    A884

    RPC

    Tutte le altre società

    39,7

    A999».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31.

    (4)  GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63.

    (5)  GU C 35 del 24.1.2022, pag. 12.

    (6)  GU C 129 del 22.3.2022, pag. 18.


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