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Document 32022R1159

    Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione dell'11 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1413

    GU L 179 del 6.7.2022, p. 11–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1159/oj

    6.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 179/11


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1159 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 marzo 2022

    che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico informazioni sulla loro politica di investimento, al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e dei partecipanti al mercato in generale in merito alla loro influenza sulle società in cui detengono direttamente o indirettamente azioni o quote cui sono connessi diritti di voto, e in merito alle modalità di voto. L’informativa richiesta comprende informazioni sulla proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente dalle imprese di investimento, informazioni sul loro comportamento di voto, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate e approvate, informazioni sul ricorso a imprese di consulenza in materia di voto e sui loro orientamenti di voto.

    (2)

    Il presente regolamento intende specificare, come previsto dall’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, i modelli per l’informativa richiesta, in risposta alla necessità di informazioni pubbliche coerenti e comparabili sulla politica pubblica delle imprese di investimento.

    (3)

    Nel rispetto della proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento intendono garantire che i modelli e le tabelle utilizzati dalle imprese di investimento per l’informativa sulla politica di investimento trasmettano informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili sul loro comportamento di voto e sul modo in cui esso influenza le società partecipate.

    (4)

    Nello specifico, il presente regolamento introduce un modello di informativa quantitativa sulla proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dalle imprese di investimento direttamente, e indirettamente dalle loro filiazioni, o da imprese collegate ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o da qualsiasi altra impresa con cui l’impresa di investimento abbia legami ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), comprese azioni o quote gestite dalle imprese di investimento per conto dei clienti, a meno che i diritti di voto non siano mantenuti dagli azionisti in virtù di una disposizione contrattuale che vieta all’impresa di investimento di votare a loro nome. Il presente regolamento definisce inoltre le tabelle e i modelli per la descrizione del comportamento di voto dell’impresa di investimento e della proporzione di deliberazioni dell’assemblea generale che l’impresa ha approvato o a cui si è opposta, per argomento, comprese informazioni sui servizi o sulle funzioni coinvolti nella decisione sulla posizione di voto, sul processo di convalida e sui cambiamenti sostanziali del tasso delle deliberazioni approvate. Comprende inoltre tabelle qualitative per la descrizione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto e dei legami con tali imprese. Contiene infine istruzioni sulle informazioni che le imprese di investimento sono tenute a comunicare in merito ai propri orientamenti di voto.

    (5)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

    (6)

    L’ABE ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Principi di informativa

    Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:

    a)

    le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento;

    b)

    le informazioni sono chiare; le informazioni sono presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile; i messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità; le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice; le informazioni collegate sono presentate insieme;

    c)

    le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa;

    d)

    le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti.

    Articolo 2

    Specifiche generali

    1.   Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali. I dati quantitativi comunicati come percentuale sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a due decimali.

    2.   Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati alle informazioni seguenti:

    a)

    data e periodo di riferimento dell’informativa;

    b)

    nome e identificativo dell’impresa di investimento che pubblica l’informativa (se disponibile, identificativo della persona giuridica - LEI);

    c)

    se del caso, principio contabile; e

    d)

    se del caso, ambito di consolidamento.

    Articolo 3

    Informativa sulla proporzione dei diritti di voto

    Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando il modello IF IP1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 4

    Informativa sul comportamento di voto

    Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 come segue:

    a)

    le informazioni sul comportamento di voto utilizzando la tabella IF IP2.01 e il modello IF IP2.02 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;

    b)

    le informazioni sulla motivazione di voto utilizzando la tabella IF IP2.03 e il modello IF IP2.04 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;

    c)

    le informazioni sul rapporto delle proposte che l’impresa di investimento ha approvato utilizzando il modello IF IP2.05 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 5

    Informativa sulla spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto

    Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 come segue:

    a)

    le informazioni sull’elenco delle imprese di consulenza in materia di voto a cui ha fatto ricorso l’impresa di investimento utilizzando la tabella IF IP3.01 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento;

    b)

    le informazioni sui legami con le imprese di consulenza in materia di voto utilizzando la tabella IF IP3.02 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 6

    Informativa sugli orientamenti di voto

    Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando il modello IF IP4 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (3)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


    ALLEGATO I

    COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

    INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

    Numero del modello

    Codice del modello

    Nome del modello

    Riferimento normativo

     

     

    POLITICA DI INVESTIMENTO

     

    1

    IF IP1

    PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO

    Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera a)

    2

    IF IP2

    COMPORTAMENTO DI VOTO

    Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera b)

    3

    IF IP3

    IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO

    Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera c)

    4

    IF IP4

    ORIENTAMENTI DI VOTO

    Regolamento (UE) 2019/2033, articolo 52, paragrafo 1, lettera d)


    IF IP1 — MODELLO RELATIVO ALLA PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO


    Paese

    Settore economico

    Nome della società

    Identificativo della società

    Proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2

    a

    b

    c

    d

    e

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inserire righe supplementari se necessario.

    IF IP2.03 — TABELLA RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DI VOTO


    Riga

    Voce

    Valore

    1

    Servizi o funzioni dell’impresa di investimento che partecipano alla decisione sulla posizione di voto

     

    2

    Descrizione del processo di convalida per i voti negativi

     

    3

    Numero di equivalenti a tempo pieno utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto, escluse le risorse esterne quali le imprese di consulenza in materia di voto

     

    4

    Spiegazione di eventuali cambiamenti sostanziali del tasso di approvazione

     

    5

    Elenco dei documenti sulla politica di investimento disponibili al pubblico che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento

     

    6

    Se del caso, certificazione della politica di investimento dell’impresa

     


    IF IP2.04 — MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO NELLE RISOLUZIONI PER ARGOMENTO


    Riga

    Voce

    Voti a favore

    Voti contrari

    Astenuti

    Totale

    1

    Risoluzioni votate per argomento nel corso dell’ultimo anno:

     

     

     

     

    2

    Struttura del consiglio di amministrazione

     

     

     

     

    3

    Remunerazione dei dirigenti

     

     

     

     

    4

    Revisori

     

     

     

     

    5

    Questioni ambientali, sociali ed etiche

     

     

     

     

    6

    Operazioni in conto capitale

     

     

     

     

    7

    Risoluzioni esterne

     

     

     

     

    8

    Altro

     

     

     

     


    IF IP2.05 — MODELLO RELATIVO AL RAPPORTO DELLE PROPOSTE APPROVATE


    Riga

    Voce

    Valore

    1

    Percentuale di risoluzioni presentate dall’organo amministrativo o di gestione che l’impresa ha approvato

     

    2

    Percentuale di risoluzioni presentate dagli azionisti che l’impresa ha approvato

     


    IF IP3 — IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO


    IF IP3.01 — TABELLA SULL’ELENCO DELLE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO


    Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Tipo di contratto

    Investimenti associati all’impresa di consulenza in materia di voto

    Argomenti delle risoluzioni in cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha fornito raccomandazioni di voto nel corso dell’ultimo anno

    a

    b

    c

    d

    e

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inserire righe supplementari se necessario.

    IF IP3.02 — TABELLA SUI LEGAMI CON LE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO


    Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami

    Tipo di legame

    Se del caso, politica in materia di conflitti di interesse con l’impresa di consulenza in materia di voto

    a

    b

    c

    d

    e

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    IF IP4 — TABELLA SUGLI ORIENTAMENTI DI VOTO


    Orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2: breve sintesi generale e, se necessario, collegamenti a documenti non riservati

    a

     


    ALLEGATO II

    ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

    1.1.   PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

    1.1   Struttura

    Il presente allegato fornisce istruzioni per i modelli e le tabelle di informativa di cui all’allegato I riguardanti:

    la proporzione dei diritti di voto;

    il comportamento di voto;

    le imprese di consulenza in materia di voto;

    gli orientamenti di voto.

    1.2   Consolidamento prudenziale

    L’ambito di consolidamento di un gruppo di imprese di investimento è descritto più dettagliatamente nel progetto di norme tecniche di regolamentazione sul consolidamento prudenziale di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033 (1). I gruppi di imprese di investimento utilizzano l’ambito di consolidamento prudenziale, e non l’ambito di consolidamento contabile, per soddisfare gli obblighi di informativa.

    1.2.   PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI E ALLE TABELLE

    Per soddisfare l’obbligo di informativa sulla politica di investimento sono utilizzati sia modelli che tabelle. I modelli contengono informazioni quantitative, mentre le tabelle contengono informazioni qualitative.

    1.   IF IP1 – PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO

    1.1.   Osservazioni generali

    A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 occorre comunicare la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente, ripartiti per Stato membro e per settore, soltanto in relazione alle società pertinenti di cui all’articolo 52, paragrafo 2. Nel relativo modello, ciascuna società è collegata a un paese pertinente e a un settore economico determinati secondo l’elenco a discesa fornito nel modello, quando la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società.

    Le imprese di investimento che esercitano il controllo o un’influenza significativa sulle filiazioni o su altre imprese, o che hanno con esse stretti legami, comunicano la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute indirettamente dalle loro filiazioni o da altre imprese.

    1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

    Colonna

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    a

    Paese

    Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

    La proporzione dei diritti di voto è ripartita per Stato membro in base alla sede della società partecipata.

    b

    Settore economico

    Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

    La proporzione dei diritti di voto è ripartita per settore. Si utilizza l’elenco dei settori economici fornito nella classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), che comprende 27 settori. Tali settori sono classificati in base ai codici NACE, quali presentati nella tabella (2) sul sito web della Commissione europea.

    c

    Nome della società

    Nome della società in cui sono detenute azioni o quote.

    d

    Identificativo della società

    Identificativo della società in cui sono detenute azioni o quote, identificativo della persona giuridica (LEI). Le imprese di investimento segnalano in questo campo il codice LEI in tutti i casi in cui è disponibile.

    e

    Proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2

    Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    Percentuale compresa tra il 5 % (escluso) e il 100 %.

    Le società pertinenti ai fini di questo modello sono quelle le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono prese in considerazione solo le azioni o quote a cui sono connessi diritti di voto. L’obbligo di informativa si applica quando la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni o quote cui sono connessi i diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. Le azioni o quote che rientrano nell’ambito di applicazione di questa informativa possono essere detenute direttamente o indirettamente. Le «azioni o quote detenute direttamente» sono quelle detenute dall’impresa di investimento per proprio conto e che fanno parte dei suoi fondi. Le «azioni o quote detenute indirettamente» sono quelle detenute da una filiazione dell’impresa di investimento o da qualsiasi altra impresa sulla quale l’impresa di investimento esercita un’influenza significativa in virtù di un accordo formale o di qualsiasi altra relazione di affari. Sono comprese anche le azioni o quote gestite dall’impresa di investimento per conto dei clienti, a meno che i diritti di voto non siano mantenuti dagli azionisti in virtù di una disposizione contrattuale che vieta all’impresa di investimento di votare per loro conto.

    2.   IF IP2 – COMPORTAMENTO DI VOTO

    2.1.   Osservazioni generali

    L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 prevede la comunicazione di tre elementi:

    a)

    una descrizione completa del comportamento di voto nelle assemblee generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2;

    b)

    una motivazione di voto;

    c)

    il rapporto percentuale delle proposte approvate dall’impresa di investimento.

    2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

    IF IP2.01 — TABELLA RELATIVA ALLA DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DI VOTO

    Riga

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    1

    Numero di società pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa

    Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    Numero intero positivo.

    Numero di società pertinenti in cui sono detenute azioni o quote (cfr. colonna d nel modello IF IP1).

    2

    Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa nel corso dell’ultimo anno

    Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    Numero intero positivo.

    Numero di assemblee generali tenutesi nel corso dell’ultimo anno per le società che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa.

    3

    Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa ha votato nel corso dell’ultimo anno

    Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    Numero intero positivo, inferiore o uguale a quello indicato nella riga 2.

    Numero di assemblee generali tenutesi nel corso dell’ultimo anno per le società che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa, nelle quali l’impresa di investimento ha votato. Sono comprese le assemblee in cui l’impresa si è limitata ad astenersi e le assemblee in cui l’impresa ha votato per delega.

    4

    L’impresa di investimento informa la società dei voti negativi prima dell’assemblea generale?

    Domanda a cui rispondere sì o no.

    La risposta è affermativa se la politica dell’impresa di investimento consiste nell’informare la società in merito ai voti negativi prima delle assemblee generali, o se l’impresa lo ha fatto nella maggior parte dei casi nel corso dell’ultimo anno.

    5

    Percentuale di voti espressi di persona utilizzati dall’impresa

    Percentuale.

    Non sono compresi i voti per delega.

    6

    Percentuale di voti per email o per via elettronica utilizzati dall’impresa

    Percentuale.

    Sono compresi i voti per delega.

    7

    Su base consolidata, il gruppo di imprese di investimento dispone di una politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo?

    Domanda a cui rispondere sì o no.

    Questa riga è compilata dai gruppi di imprese di investimento e non dalle singole imprese di investimento.

    Le entità pertinenti del gruppo sono quelle comprese nell’ambito di consolidamento prudenziale a norma del regolamento (UE) 2019/2033.

    8

    In caso affermativo, sintesi di questa politica

    Testo libero.

    In caso di risposta affermativa alla riga 7, l’impresa inserisce una breve sintesi della politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo.

    IF IP2.02 – MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO

    Riga

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    1

    Risoluzioni delle assemblee generali:

    Riga del titolo.

    2

    l’impresa ha approvato

    Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa che l’impresa di investimento ha approvato nel corso dell’ultimo anno.

    3

    l’impresa si è opposta

    Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa a cui l’impresa di investimento si è opposta nel corso dell’ultimo anno.

    4

    l’impresa si è astenuta

    Numero e percentuale delle risoluzioni delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa su cui l’impresa di investimento si è astenuta nel corso dell’ultimo anno.

    5

    Assemblee generali in cui l’impresa si è opposta ad almeno una risoluzione

    Numero e percentuale delle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa di investimento si è opposta ad almeno una risoluzione nel corso dell’ultimo anno.

    IF IP2.03 — TABELLA RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DI VOTO

    Riga

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    1

    Servizi o funzioni dell’impresa di investimento che partecipano alla decisione sulla posizione di voto

    Testo libero.

    Elenco dei servizi o delle funzioni che partecipano alla decisione sulla posizione di voto.

    2

    Descrizione del processo di convalida per i voti negativi

    Testo libero.

    Se del caso, descrizione del processo di convalida per i voti negativi nelle pertinenti assemblee generali.

    3

    Numero di equivalenti a tempo pieno utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto, escluse le risorse esterne quali le imprese di consulenza in materia di voto

    Numero positivo.

    Numero di equivalenti a tempo pieno nei servizi o nelle funzioni utilizzati per analizzare le risoluzioni ed esaminare i verbali di voto. Sono comprese solo le risorse interne dell’impresa di investimento.

    4

    Spiegazione di eventuali cambiamenti sostanziali del tasso di approvazione

    Testo libero.

    Se il tasso di approvazione è aumentato o diminuito in misura sostanziale rispetto all’ultima informativa, ad esempio a seguito di un cambiamento della politica, della strategia o delle prospettive dell’impresa di investimento in qualità di azionista, fornire una breve spiegazione.

    5

    Elenco dei documenti sulla politica di investimento disponibili al pubblico che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento

    Testo libero.

    Elenco dei documenti, preferibilmente sotto forma di collegamenti ipertestuali, che descrivono gli obiettivi dell’impresa di investimento in qualità di azionista.

    6

    Se del caso, certificazione della politica di investimento dell’impresa

    Testo libero.

    Numero e data di rilascio dell’eventuale certificazione della politica di investimento ottenuta dall’impresa. Possono essere state rilasciate più certificazioni.

    IF IP2.04 – MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLE RISOLUZIONI PER ARGOMENTO

    Riga

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    1

    Risoluzioni votate per argomento nel corso dell’ultimo anno:

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni votate dall’impresa o dalle sue imprese di consulenza nel corso dell’ultimo anno nelle assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa. Il numero totale è ripartito in funzione dello status di approvazione: risoluzioni approvate, risoluzioni su cui l’impresa ha sollevato obiezioni, risoluzioni su cui l’impresa si è astenuta.

    2

    Struttura del consiglio di amministrazione

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni sulla struttura del consiglio di amministrazione, ripartito in funzione dello status di approvazione.

    3

    Remunerazione dei dirigenti

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni sulla remunerazione dei dirigenti, ripartito in funzione dello status di approvazione.

    4

    Revisori

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni sui revisori (ad esempio nomina, remunerazione), ripartito in funzione dello status di approvazione.

    5

    Questioni ambientali, sociali ed etiche

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni su questioni ambientali, sociali ed etiche, ripartito in funzione dello status di approvazione.

    6

    Operazioni in conto capitale

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni su operazioni in conto capitale (ad esempio fusioni o acquisizioni), ripartito in funzione dello status di approvazione.

    7

    Risoluzioni esterne

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni relative a proposte di risoluzioni esterne, ripartito in funzione dello status di approvazione. Tali risoluzioni esterne sono proposte da un azionista agli altri, generalmente per convincerli a votare contro una proposta del consiglio di amministrazione.

    8

    Altro

    Numeri interi positivi.

    Numero di risoluzioni su argomenti diversi da quelli di cui sopra, ripartito in funzione dello status di approvazione.

    IF IP2.05 – MODELLO RELATIVO AL RAPPORTO PERCENTUALE DELLE PROPOSTE APPROVATE

    Riga

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    1

    Percentuale di risoluzioni presentate dall’organo amministrativo o di gestione che l’impresa ha approvato

    Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

    Percentuale.

    2

    Percentuale di risoluzioni presentate dagli azionisti che l’impresa ha approvato

    Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

    Percentuale.

    3.   IF IP3 – IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO

    3.1.   Osservazioni generali

    A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, occorre comunicare una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto. Questo modello comprende informazioni sulle imprese di consulenza in materia di voto di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellà 11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (3). Le imprese di consulenza in materia di voto possono fornire ricerche, consigli o raccomandazioni di voto, o limitarsi a eseguire istruzioni in materia di voto.

    3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

    IF IP3.01 – TABELLA SULL’ELENCO DELLE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO

    Colonna

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    a

    Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Imprese di consulenza in materia di voto di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

    Testo libero.

    b

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto (codice LEI se applicabile).

    c

    Tipo di contratto

    Questo campo prevede due sole scelte: imprese di consulenza in materia di voto che forniscono raccomandazioni o imprese che non ne forniscono. In quest’ultimo caso, le imprese di consulenza in materia di voto si limitano a votare per conto di un’impresa di investimento.

    d

    Investimenti associati all’impresa di consulenza in materia di voto

    Testo libero.

    Elenco delle imprese o degli investimenti associati ai servizi di ciascuna impresa di consulenza in materia di voto.

    e

    Argomenti delle risoluzioni per cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha fornito raccomandazioni di voto nel corso dell’ultimo anno

    Testo libero, preferibilmente con ricorso alle categorie di cui al modello IF IP2.04: struttura del consiglio di amministrazione, remunerazione dei dirigenti, revisori, questioni ambientali/sociali/etiche, operazioni in conto capitale, risoluzioni esterne o altri argomenti da specificare.

    IF IP3.02 – TABELLA SUI LEGAMI CON LE IMPRESE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VOTO

    Colonna

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    a

    Nome dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Testo libero.

    b

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto

    Identificativo dell’impresa di consulenza in materia di voto, di preferenza codice LEI.

    c

    Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami

    Imprese pertinenti con cui l’impresa di consulenza in materia di voto ha legami, con una descrizione di questi ultimi. Le imprese pertinenti sono società quotate in borsa, imprese di investimento ed enti creditizi.

    d

    Tipo di legame

    Possibili tipi di legami quali indicati nello IAS 24.9. Se si applicano più tipi, scegliere il più significativo e specificarlo nella spiegazione:

    lo stesso gruppo;

    collegata o joint venture dell’altra entità;

    collegata o joint venture di una terza entità;

    una persona collegata esercita il controllo o il controllo congiunto;

    una persona collegata ha un’influenza significativa;

    dirigenti con responsabilità strategiche.

    e

    Se del caso, politica in materia di conflitti di interesse con l’impresa di consulenza in materia di voto

    Testo libero.

    Se applicabile, breve descrizione della politica seguita dall’impresa di investimento per evitare conflitti di interesse che possono derivare dai legami tra le imprese di consulenza in materia di voto e le imprese o i gruppi in cui le imprese di investimento detengono azioni o quote.

    4.   IF IP4 – ORIENTAMENTI DI VOTO

    4.1.   Osservazioni generali

    A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033, occorre comunicare gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo. Questa tabella è utilizzata per comunicare tutti gli orientamenti di voto nel relativo ambito di applicazione, non soltanto gli orientamenti relativi al voto per delega. Gli orientamenti di voto possono essere dettagliati e possono essere decisi caso per caso per alcuni punti all’ordine del giorno di un’assemblea generale. Gli orientamenti possono variare secondo la zona geografica, il settore economico o l’argomento delle risoluzioni.

    4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

    Colonna

    Riferimenti giuridici e istruzioni

    a

    Orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma dell’articolo 52, paragrafo 2

    Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

    Testo libero.

    Breve sintesi generale e, se disponibili, collegamenti a documenti non riservati, preferibilmente sotto forma di collegamenti ipertestuali.


    (1)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/961461/Final%20draft%20RTS%20on%20prudential%20requirements%20for%20Investment%20Firms%20%28EBA-RTS-2020-11%29.pdf

    (2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).


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