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Document 32022D0906

    Decisione (PESC) 2022/906 del Consiglio del 9 giugno 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani

    ST/8852/2022/INIT

    GU L 157 del 10.6.2022, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/906/oj

    10.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 157/9


    DECISIONE (PESC) 2022/906 DEL CONSIGLIO

    del 9 giugno 2022

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    La task force medica dei Balcani (Balkan Medical Task Force – BMTF) è stata istituita quale iniziativa regionale che riunisce sei paesi dei Balcani occidentali, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia, con l’obiettivo di fornire una risposta rapida ed efficace ai paesi o alle regioni colpiti da catastrofi utilizzando le capacità mediche militari già esistenti delle nazioni partecipanti. A turno, ciascuna delle sei nazioni partecipanti assume il ruolo di «nazione quadro» ogni due anni. La Macedonia del Nord ricopre tale ruolo per il periodo da giugno 2020 a giugno 2022. Nella seconda metà del 2021 l’organizzazione ha introdotto nuove norme interne che consentono uno schieramento a più lungo termine a sostegno di missioni e operazioni, anche nell’ambito delle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dei Balcani occidentali.

    (3)

    Fornendo alle unità mediche delle forze armate di paesi terzi che partecipano alla BMTF le attrezzature e i materiali necessari, l’Unione rafforzerebbe le capacità mediche militari dei paesi dei Balcani occidentali interessati e rafforzerebbe un’unità medica militare multinazionale potenzialmente in grado di sostenere gli aspetti militari delle operazioni di pace al di fuori della regione e di contribuire a conseguire gli obiettivi in termini di capacità e di partenariato della NATO nell’ambito del partenariato per la pace (PFP).

    (4)

    La presente misura di assistenza dovrebbe inoltre rafforzare la capacità dei Balcani occidentali di rispondere alle crisi e aumentare la resilienza della regione, contribuendo pertanto da ultimo alla stabilità regionale e permettendo ai paesi della regione di proteggere meglio le loro popolazioni. Dovrebbe contribuire alla cooperazione e alla coesione regionali e promuovere relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

    (5)

    Nella sua lettera del 18 aprile 2022 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro della Difesa della Repubblica di Macedonia del Nord chiedeva all’Unione, a nome della BMTF, di sostenere la task force nell’approvvigionamento di attrezzature fondamentali per rafforzare la capacità delle sue unità mediche.

    (6)

    In linea con le conclusioni del Consiglio sull’EPF, la presente misura di assistenza consentirebbe ai paesi terzi che partecipano alla task force medica dei Balcani di rispondere alle crisi in modo autonomo. Poiché riunisce cinque paesi dei Balcani occidentali, la presente misura di assistenza contribuirebbe anche ai più ampi obiettivi della PESC/PSDC nella regione, quali la promozione della cooperazione e del dialogo regionali.

    (7)

    Al termine della presente misura di assistenza, l’alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto e della gestione e dell’uso delle attrezzature fornite. Ciò condurrà a un processo di valutazione degli insegnamenti tratti, che è volto a esaminare l’efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell’Unione nel paese beneficiario.

    (8)

    Le misure di assistenza devono essere attuate in conformità dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    (9)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore della BMTF («beneficiario»), da finanziarsi nell’ambito dello strumento europeo per la pace («misura di assistenza»).

    2.   Obiettivo della misura di assistenza è sostenere lo sviluppo delle capacità della BMTF attraverso la fornitura di equipaggiamento e materiali necessari alle unità mediche delle forze armate dei paesi partecipanti, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, al fine di rafforzare le capacità mediche militari della regione e, da ultimo, gli sforzi di soccorso civile.

    3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia:

    a)

    automezzi (veicoli medici e fuoristrada);

    b)

    ospedali ruolo 2;

    c)

    apparecchiature e materiali di laboratorio;

    d)

    apparecchiature informatiche e per la comunicazione.

    4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 6 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a)

    il rispetto da parte delle unità della BMTF del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

    b)

    l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

    c)

    la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d)

    che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti o non siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 («comitato dello strumento») a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da ITF Enhancing Human Security (ITF).

    Articolo 5

    Monitoraggio, controllo e valutazione

    1.   L’alto rappresentante monitora il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale monitoraggio è inteso a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuisce alla prevenzione di tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle unità della BMTF.

    2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

    a)

    verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

    b)

    relazioni sulle attività: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

    c)

    controlli in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

    3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, 12 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza o qualunque altra forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, tra l’altro fornendo informazioni sui fornitori e subappaltatori coinvolti.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Éric DUPOND-MORETTI


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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