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Asiakirja 32022R0815

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/815 della Commissione del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    C/2022/3518

    GU L 146 del 25.5.2022, s. 9—10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/815/oj

    25.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 146/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/815 DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2022

    che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

    (2)

    Il 19 maggio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica e due entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


    ALLEGATO

    Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

    «80.

    Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Data di nascita: 25 Gennaio 1932. Passaporto n. H0044232 (Iracheno)»;

    «98.

    MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Altre informazioni: n. federale: CH-660-0-469-982-0 (Svizzera)»;

    «99.

    MONTANA MANAGEMENT, INC. Indirizzo: Panama».

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