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Document 32022R0685

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/685 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda le prescrizioni relative al campionamento di pesci e animali terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/2573

    GU L 126 del 29.4.2022, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/685/oj

    29.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 126/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/685 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2022

    che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda le prescrizioni relative al campionamento di pesci e animali terrestri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.

    (2)

    Nell'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 sono stabilite modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci grandi che arrivano in partite di grandi dimensioni, secondo le quali il campione deve essere costituito dalla parte centrale del pesce. Poiché in alcuni casi ciò può avere un forte impatto sul prodotto, è necessario prevedere prescrizioni alternative di campionamento, al fine di consentire il prelievo di campioni anche a livello della testa o della coda. È inoltre necessario stabilire prescrizioni uniformi in merito alla parte del pesce da sottoporre a campionamento, in funzione delle dimensioni del pesce, in quanto tali prescrizioni consentono una migliore comparabilità dei risultati delle analisi in tutta l'Unione.

    (3)

    Per quanto riguarda le prescrizioni modificate relative al campionamento dei pesci, è inoltre opportuno modificare la definizione di "partita" e aggiungere una definizione di "dimensioni o peso comparabili".

    (4)

    L'allegato IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per il campionamento degli animali terrestri e dei prodotti dell'acquacoltura ai fini dell'analisi dei residui e degli agenti contaminanti. La direttiva 96/23/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2017/625, ma ai sensi dell'articolo 150 di tale regolamento, la direttiva rimane applicabile fino al 14 dicembre 2022. Tenuto conto del termine delle misure transitorie concernenti l'applicazione della direttiva 96/23/CE, è necessario indicare dette prescrizioni nel regolamento (CE) n. 333/2007 affinché si applichino a decorrere dal 15 dicembre 2022.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'allegato si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

    (3)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

    1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    la definizione di «partita» è sostituita dalla seguente:

    «“partita”: un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, la specie, la zona di cattura, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura);»;

    b)

    è aggiunta la seguente definizione:

    «“dimensioni o peso comparabili”: la differenza in termini di dimensioni o peso non supera il 50 %.»;

    2)

    la parte B è così modificata:

    a)

    il punto B.2.3 è sostituito dal seguente:

    «B.2.3.   Disposizioni specifiche per il campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensioni o peso comparabili

    Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella 3. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 chilogrammo (cfr. punto B.2.2).

    Se la partita da sottoporre a campionamento è costituita da pesci di piccole dimensioni (singoli pesci di peso < 1 chilogrammo), il pesce intero è prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 chilogrammi, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui si applica il livello massimo è utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.

    La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il suo baricentro. In genere si situa in corrispondenza della pinna dorsale (se il pesce ne è provvisto) o a uguale distanza dall'apertura branchiale e dall'ano.

    Se la partita da sottoporre a campionamento è costituita da pesci di maggiori dimensioni (singoli pesci di peso ≥ 1 chilogrammo), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce. Il peso di ciascun campione elementare è di almeno 100 grammi.

    Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da ≥ 1 a <6 chilogrammi), il campione elementare è costituito da una trancia prelevata nella parte centrale del pesce dalla colonna vertebrale al ventre.

    Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (di peso ≥ 6 chilogrammi), il campione elementare è prelevato dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere considerato sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle dimensioni della partita; in alternativa possono essere considerati sufficienti tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, prelevati da una parte equivalente (175 grammi) del muscolo vicino alla coda e del muscolo vicino alla testa di ciascun pesce, indipendentemente dalle dimensioni della partita.»;

    b)

    sono aggiunti i punti seguenti:

    «B.2.4.   Disposizioni specifiche per il campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensioni e/o peso differenti

    Si applicano le disposizioni del punto B.2.3 per quanto riguarda la costituzione del campione.

    Nel caso in cui predomini una classe/categoria di dimensioni o peso (80 % circa o più della partita) il campione è prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo dell'intera partita.

    Nel caso in cui non predomini una particolare classe/categoria di dimensioni o peso, si deve garantire che i pesci selezionati per costituire il campione siano rappresentativi della partita. Il documento orientativo sul campionamento di pesci interi di dimensioni e/o peso differenti (Guidance document on sampling of whole fishes of different size and/or weight) (*1) fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.

    B.2.5.   Disposizioni specifiche per il campionamento di animali terrestri

    Nel caso di carni e frattaglie di suini, bovini ovini, caprini ed equini deve essere prelevato un campione di 1 chilogrammo da almeno un animale. Se necessario per ottenere un campione di 1 chilogrammo, possono essere prelevate uguali quantità di campione da più di un animale.

    Nel caso di carni di pollame, devono essere prelevate uguali quantità di campione da almeno tre animali al fine di ottenere un campione globale di 1 chilogrammo. Nel caso di frattaglie di pollame, devono essere prelevate uguali quantità di campione da almeno tre animali al fine di ottenere un campione globale di 300 grammi.

    Nel caso di carni e frattaglie di selvaggina da allevamento e animali terrestri selvatici deve essere prelevato un campione di 300 grammi da almeno un animale. Se necessario per ottenere un campione di 300 grammi, possono essere prelevate uguali quantità di campione da più di un animale.

    (*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis.»;"

    3)

    il punto C.2.1 è sostituito dal seguente:

    «C.2.1.   Precauzioni e osservazioni generali

    È anzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.

    La parte intera cui si applica il livello massimo deve essere utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.

    Per la preparazione del campione di laboratorio dei prodotti diversi dai pesci deve essere utilizzato tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio.

    Nel caso dei pesci, tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere omogeneizzato. Una parte o quantità rappresentativa del campione globale omogeneizzato deve essere utilizzata per la preparazione del campione di laboratorio.

    Il rispetto dei tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 deve essere accertato sulla base dei livelli constatati nei campioni di laboratorio.».


    (*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis.»;»


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