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Document 32022R0676

Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/8597

GU L 123 del 26.4.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/676/oj

26.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/676 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina i casi di consolidamento prudenziale di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) quando non esiste un rapporto di filiazione. In tali casi è necessario determinare il soggetto al cui livello i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere applicati su base consolidata. Inoltre in tali casi il metodo più appropriato di consolidamento prudenziale dovrebbe essere il metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE (il «metodo dell'aggregazione») in conformità delle norme stabilite nella stessa direttiva.

(2)

In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l'applicazione del metodo di consolidamento prudenziale di cui a tale disposizione dovrebbe essere richiesto il consenso unanime delle imprese in questione riguardo alle decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in conformità della definizione di accordo a controllo congiunto specificata nei principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

L'articolo 18, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento ai requisiti di vigilanza per il consolidamento prudenziale rispettivamente nel caso di influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia partecipazione o altri legami di capitale, e nel caso in cui tali enti o enti finanziari siano posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto, atto costitutivo o statuti. Per determinare se sussiste la situazione di influenza notevole le autorità competenti dovrebbero tenere conto di diversi indicatori in tal senso. Inoltre una situazione di direzione unitaria dovrebbe essere stabilita solo quando l'autorità competente dispone di prove concrete dell'esistenza di un effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali di tali enti o enti finanziari.

(4)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato orientamenti -le Guidelines on the identification and management of step-in risk (4)- contenenti diversi indicatori che gli enti dovrebbero utilizzare per individuare quali soggetti possono comportare un rischio di intervento («step-in»). Secondo tali orientamenti, per «rischio di intervento» si intende il rischio cui va incontro un ente che decida di fornire sostegno finanziario a un'entità non consolidata, né integralmente né proporzionalmente, che affronta una situazione di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno. Conformemente a detti orientamenti, l'ente che individua un significativo rischio di intervento deve determinare in ciascun caso le misure appropriate in base alla natura e alla portata dell'intervento di sostegno previsto. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'inclusione dei soggetti interessati nell'ambito regolamentare del consolidamento. In conformità degli orientamenti del CBVB, gli enti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi indicatori per stabilire se talune imprese debbano essere consolidate integralmente o proporzionalmente a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso, tenendo conto del rischio di intervento che tali imprese potrebbero comportare per l'ente. Comunque gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche misure alternative per far fronte al rischio di intervento nell'ambito delle rispettive procedure di gestione del rischio e del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP). Inoltre le autorità competenti possono prendere in considerazione altre misure per far fronte al rischio potenziale rappresentato da tali imprese, nell'ambito dei processi di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Nell'ambito del quadro in materia di grandi esposizioni, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato (5), nei quali è specificata la metodologia che gli enti dovrebbero utilizzare per fissare, nell'ambito dei propri processi interni, il limite aggregato e il limite individuale delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

(5)

In particolare, al fine di determinare se sia necessario il consolidamento integrale o proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso di una filiazione o di un'impresa in cui l'ente detiene una partecipazione, qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale ed esista un significativo rischio di intervento e purché l'impresa non sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione né, tra l'altro, una società di partecipazione assicurativa, dovrebbe essere previsto che le autorità competenti esaminino, come minimo, talune categorie di imprese, quali le società veicolo che non rispondono alla definizione di società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle quali sono applicabili le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui all'articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le imprese che svolgono una o più attività di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Per garantire la coerenza con la disciplina dei fondi propri istituita dal regolamento (UE) n. 575/2013 ed evitare il riconoscimento di indebite plusvalenze di capitale, nei casi in cui è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno fondare sugli articoli da 81 a 88 di detto regolamento anche l'inclusione nei fondi propri consolidati degli importi degli elementi del capitale primario di classe 1 e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale e detenuti da persone diverse da tali imprese, nonché delle relative riserve sovrapprezzo azioni.

(7)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«attività rilevanti»: le attività rilevanti come definite nell'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1254/2012 della Commissione (8) (allegato relativo all'IFRS 10);

2)

«strumenti di attenuazione del rischio»: le leggi, i regolamenti, le norme o gli accordi contrattuali applicabili che limitano la capacità dell'ente di fornire sostegno finanziario all'impresa in condizioni di stress;

3)

«imprese partecipanti»: le imprese che controllano congiuntamente:

a)

un ente o ente finanziario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure

b)

un'impresa che non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

4)

«legami di capitale»: il fatto di possedere direttamente o indirettamente capitale di un'impresa, compresa una partecipazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

«influenza notevole»: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'impresa, laddove quest'ultima non risponda alla definizione di filiazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sia un'impresa controllata congiuntamente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE

1.   Quando è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, spetta al seguente soggetto garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione consolidata di tutte le imprese del gruppo:

a)

l'ente, qualora vi sia un solo ente all'interno del gruppo;

b)

l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano più enti creditizi all'interno del gruppo;

c)

l'impresa di investimento disciplinata dal regolamento (UE) n. 575/2013 con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non comprenda enti creditizi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il totale di bilancio è calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile oppure, nei casi in cui la disciplina contabile applicabile non richiede la redazione del bilancio consolidato, sulla base dell'ultimo rendiconto finanziario individuale dell'ente sottoposto a revisione contabile.

3.   Qualora l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo fosse inadeguata, le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) possono derogare a tali criteri e designare come responsabile dell'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 un altro soggetto all'interno del gruppo disciplinato da tale regolamento, sulla base della situazione di consolidamento di tutte le imprese del gruppo.

Nel valutare l'adeguatezza dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dette autorità competenti tengono conto delle decisioni adottate conformemente all'articolo 111, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE o, in assenza di siffatte decisioni, tengono conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri o del loro eventuale obbligo di redigere un bilancio consolidato per il gruppo nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. In tali casi l'ente con il totale di bilancio più elevato ha il diritto di essere ascoltato prima che le autorità competenti decidano.

4.   Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

5.   L'impresa legata a una o più imprese ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE può essere esclusa dal consolidamento a norma del presente articolo negli stessi casi e secondo gli stessi criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento

1.   In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le imprese partecipanti controllano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri dell'ente creditizio o ente finanziario oppure hanno la capacità di dirigere congiuntamente le attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario;

b)

le decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti;

c)

l'accordo contrattuale di cui alla lettera a) o le clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario stabiliscono che la responsabilità delle imprese partecipanti è limitata alla quota di capitale che detengono nell'ente creditizio o ente finanziario.

2.   Nei casi di cui al presente articolo il consolidamento proporzionale è effettuato sulla base della quota di capitale detenuta nell'ente creditizio o ente finanziario e conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 4

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Le autorità competenti, qualora stabiliscano che il consolidamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, possono autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method) a norma di tale articolo, a meno che non stabiliscano, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, che è richiesto il consolidamento proporzionale o integrale dell'ente o ente finanziario.

2.   L'autorità competente prende la decisione di cui al paragrafo 1 sulla base di una valutazione dei rischi che l'ente o ente finanziario pone per l'ente, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale o proporzionale.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti seguenti:

a)

l'assetto proprietario complessivo dell'ente o ente finanziario, considerando in particolare se le azioni o i diritti di proprietà equivalenti e i diritti di voto, compresi i diritti di voto potenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 5, sono distribuiti tra un numero elevato di azionisti, proprietari o membri, oppure se l'ente è azionista principale, proprietario o membro dell'ente o ente finanziario;

b)

se l'ente agisca in qualità di promotore dirigendo o fornendo consulenza all'ente o ente finanziario, immettendo sul mercato titoli dell'ente o ente finanziario ovvero fornendo liquidità e/o supporti del credito all'ente o ente finanziario, oppure se l'ente sia un investitore importante negli strumenti di debito o di capitale dell'ente o ente finanziario, oppure se esista un altro coinvolgimento contrattuale ed extracontrattuale che esponga l'ente ai rischi o a rendimenti assimilabili a quelli da capitale derivanti dalle attività dell'ente o ente finanziario o collegati alla sua performance;

c)

se l'ente partecipi effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, il grado di influenza che l'ente esercita su di esso, oppure se l'ente o ente finanziario sia considerato controllato conformemente alla disciplina contabile applicabile;

d)

se l'ente riceva dall'ente o ente finanziario servizi operativi essenziali che non possono essere sostituiti tempestivamente senza costi eccessivi;

e)

se il rating di credito dell'ente o ente finanziario sia basato sul rating dell'ente;

f)

se esistano caratteristiche specifiche relative alla composizione della base di investitori dell'ente o ente finanziario, in particolare se gli altri investitori nell'ente o ente finanziario abbiano uno stretto legame commerciale con l'ente e se abbiano la capacità di sostenere perdite o di cedere i loro strumenti finanziari;

g)

se l'ente o ente finanziario e l'ente abbiano una clientela comune o partecipino alla commercializzazione dei rispettivi prodotti;

h)

se l'ente e l'ente o ente finanziario abbiano la stessa denominazione commerciale;

i)

se l'ente abbia già fornito sostegno finanziario all'ente o ente finanziario in caso di difficoltà finanziarie.

4.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale detenuta nell'impresa in questione, qualora esista tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'ente o ente finanziario un accordo contrattuale a fornire congiuntamente sostegno finanziario all'ente o ente finanziario oppure vi siano validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale in esso detenuta.

5.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale dell'ente o ente finanziario quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con l'ente o ente finanziario, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti dell'ente o ente finanziario.

Articolo 5

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale

1.   Quando l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale, le autorità competenti possono stabilire il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una valutazione dei rischi che tali enti o enti finanziari pongono per l'ente che esercita l'influenza notevole, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a i).

3.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari di cui al paragrafo 1 quando l'ente che esercita l'influenza notevole, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con gli enti o enti finanziari, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti degli enti o enti finanziari.

4.   Ai fini del presente articolo, tra gli elementi da considerare come indicativi di influenza notevole figurano le seguenti circostanze:

a)

l'ente ha nominato o ha il diritto di nominare un membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'ente o ente finanziario;

b)

l'ente partecipa effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, comprese le decisioni sui dividendi e altri tipi di distribuzione;

c)

esistono operazioni rilevanti con l'ente o ente finanziario;

d)

l'ente ha scambiato personale dirigente con l'ente o ente finanziario;

e)

l'ente fornisce informazioni tecniche essenziali o servizi essenziali all'ente o ente finanziario;

f)

l'ente detiene nell'ente o ente finanziario, in virtù di un contratto o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dello stesso, diritti aggiuntivi che potrebbero incidere sull'amministrazione o sul processo decisionale dell'ente o ente finanziario.

5.   In sede di valutazione dell'influenza notevole è considerata anche l'esistenza di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o altri strumenti analoghi che siano correntemente esercitabili o convertibili e in grado, se esercitati o convertiti, di dare all'ente potere di voto, o di ridurre il potere di voto di un'altra parte, sulle politiche finanziarie e gestionali dell'ente o ente finanziario.

Articolo 6

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti

1.   L'autorità competente stabilisce il consolidamento di due o più enti o enti finanziari posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'autorità competente ha condotto una valutazione volta a verificare che le politiche finanziarie e gestionali degli enti o enti finanziari siano effettivamente coordinate; e

b)

gli enti o enti finanziari non sono tra loro legati ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono, in particolare, considerare come indicativi dell'esistenza della situazione di cui a tale lettera le seguenti circostanze:

a)

gli enti o enti finanziari sono controllati, direttamente o indirettamente, dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti;

b)

la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo degli enti o enti finanziari è costituita da persone nominate dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti, anche se tali membri non sono le stesse persone.

3.   Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

4.   Al fine di determinare il soggetto a cui spetta garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione di consolidamento di tutti gli enti ed enti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale

1.   L'autorità competente può esigere il consolidamento integrale o proporzionale della filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché conduca una valutazione atta a verificare che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale della filiazione o impresa di cui al paragrafo 1 quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con la filiazione o impresa, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti della filiazione o impresa.

3.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'impresa di cui al paragrafo 1 in base alla quota di capitale detenuta in essa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'impresa è controllata congiuntamente dall'ente e da una o più imprese non incluse nel consolidamento in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'impresa e le decisioni relative alle attività rilevanti dell'impresa richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti;

b)

esiste un accordo contrattuale tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'impresa per fornire congiuntamente sostegno finanziario all'impresa oppure vi sono validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'impresa in base alla quota di capitale in essa detenuta.

Articolo 8

Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale

1.   Nei casi in cui a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, o paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è utilizzato il metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE, l'ente può includere nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, purché tali elementi di capitale siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nel consolidamento.

Qualora gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al primo comma non siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, che sono detenuti dalle persone o dai soggetti che amministrano le imprese su base unificata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che esercitano una direzione unitaria sulle imprese a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), dello stesso regolamento, sono considerati disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale.

3.   Nei casi in cui è richiesto il consolidamento integrale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, le imprese per le quali è richiesto il consolidamento integrale sono considerate filiazioni.

4.   Nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse proporzionalmente nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:

a)

le imprese per le quali è richiesto il consolidamento proporzionale sono considerate filiazioni;

b)

i riferimenti all'inclusione integrale nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti all'inclusione proporzionale nel consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, dello stesso regolamento; e

c)

gli importi di cui agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinati tenendo conto della quota di capitale detenuta dall'ente in tali imprese.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(3)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(4)  Guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision on the identification and management of step-in risk, Basilea, ottobre 2017.

(5)  Orientamenti dell'ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, 3 June 2016, EBA/GL/2015/20.

(6)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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