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Document 22022A0323(03)

    Accordo internazionale tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»

    C/2021/7518

    GU L 95 del 23.3.2022, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(3)/oj

    23.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/33


    ACCORDO INTERNAZIONALE

    tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


    La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell’Unione europea,

    da una parte,

    e

    il governo della Repubblica di Turchia (in appresso «la Turchia»), rappresentato dal ministero degli Affari esteri, direzione per gli affari europei,

    dall’altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO che l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 26 febbraio 2002, stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, devono essere definite di comune accordo tra la Commissione e le autorità competenti della Turchia;

    CONSIDERANDO che il programma dell’Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);

    CONSIDERANDO gli sforzi dell’Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell’ambito dell’agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l’innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull’innovazione e per la competitività e l’attrattiva economiche;

    RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

    CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

    SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l’importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

    CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

    RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l’autonomia e la sicurezza;

    CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell’innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Ambito dell’associazione

    1.   La Turchia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (il programma Orizzonte Europa) di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (3), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

    2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2021/820 (5), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Turchia alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

    Articolo 2

    Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

    1.   La Turchia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali della partecipazione della Turchia ai programmi comunitari e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all’articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all’attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

    2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Turchia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione europea (6).

    3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Turchia sono ammissibili a partecipare a un’azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

    a)

    informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi e progetti esistenti e previsti, o parti di essi, della Turchia equivalenti all’azione di Orizzonte Europa interessata;

    b)

    informazioni per determinare se la Turchia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità turche informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto turco stabilito o controllato al di fuori della Turchia che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Turchia l’elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Turchia con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

    c)

    garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da soggetti stabiliti in Turchia è soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri dell’UE durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione. La Turchia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.

    4.   Qualora l’Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Turchia e i soggetti giuridici turchi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell’Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

    5.   I rappresentanti della Turchia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all’ articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Turchia.

    Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti turchi durante le votazioni. La Turchia verrà informata del risultato di dette votazioni.

    La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.

    6.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e nei relativi sottogruppi la Turchia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

    7.   I rappresentanti della Turchia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano la Turchia.

    8.   La Turchia può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (7), nella sua versione più aggiornata, e all’atto giuridico che istituisce l’ERIC.

    9.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Turchia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l’attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall’Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

    10.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

    11.   La Turchia adotta tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Turchia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all’importazione e da altri oneri fiscali, compresa l’IVA, applicabili in Turchia.

    Articolo 3

    Contributo finanziario

    1.   La partecipazione della Turchia o di soggetti giuridici turchi al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Turchia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea (in appresso «bilancio dell’Unione»).

    2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

    a)

    un contributo operativo; e

    b)

    una quota di partecipazione.

    3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in due rate versate al più tardi in giugno e agosto.

    4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (9).

    Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (10), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

    5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Turchia a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell’anno precedente all’anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell’anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adeguamenti a questo criterio di ripartizione sono riportati nell’allegato I.

    6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d’impegno iniziali iscritti nel bilancio dell’Unione europea adottato in via definitiva per l’anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

    7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell’allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adeguamenti o correzioni retroattivi.

    8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell’anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l’applicazione del presente articolo sono riportate nell’allegato I.

    9.   L’Unione europea fornisce alla Turchia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell’Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione europea e della Turchia e non pregiudicano le informazioni che la Turchia ha il diritto di ricevere a norma dell’allegato III.

    10.   Tutti i contributi della Turchia o i pagamenti dell’Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

    Articolo 4

    Meccanismo di correzione automatica

    1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Turchia per l’anno N, adattato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell’anno N +2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Turchia e dei soggetti giuridici turchi nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorate a norma dell’ articolo 3, paragrafo 4.

    L’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

    a)

    gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Turchia o con soggetti giuridici turchi finanziati mediante stanziamenti d’impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4;

    e

    b)

    il contributo operativo corrispondente dell’anno N versato dalla Turchia, adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all’intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

    2.   Se l’importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l’8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Turchia per l’anno N viene corretto. L’importo che la Turchia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all’importo che supera la soglia dell’8 %. L’importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

    3.   Nell’allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

    Articolo 5

    Reciprocità

    1.   I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare a programmi, progetti e azioni, o parti di essi, della Turchia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Turchia.

    2.   L’elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti e delle azioni, o di parti di essi, equivalenti della Turchia figura nell’allegato II.

    3.   Il finanziamento da parte della Turchia di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alle regolamentazioni applicabili della Turchia che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con i propri mezzi.

    Articolo 6

    Scienza aperta

    Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alle regolamentazioni applicabili della Turchia.

    Articolo 7

    Monitoraggio, valutazione e relazioni

    1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell’Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Turchia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Turchia.

    2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell’Unione europea nell’ambito del presente accordo, sono stabilite nell’ allegato III.

    Articolo 8

    Comitato misto UE-Turchia per la ricerca e l’innovazione

    1.   È istituito il comitato misto UE-Turchia per la ricerca e l’innovazione (in appresso «comitato misto UE-Turchia»). Il comitato misto UE-Turchia è incaricato, tra l’altro, di:

    a)

    esaminare, valutare e rivedere l’attuazione del presente accordo, in particolare:

    i)

    la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Turchia al programma Orizzonte Europa;

    ii)

    il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare a programmi e progetti, o a parti di essi, dell’altra parte;

    iii)

    l’attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4;

    iv)

    lo scambio di informazioni e l’esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

    b)

    discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all’accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza;

    c)

    esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

    discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche connesse alla ricerca e all’innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

    d)

    scambiarsi informazioni, tra l’altro, sulle normative, decisioni o programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l’attuazione del presente accordo.

    2.   Il comitato misto UE-Turchia, composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Turchia, adotta il proprio regolamento interno.

    3.   Il comitato misto UE-Turchia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell’attuazione del presente accordo.

    4.   Il comitato misto UE-Turchia si riunisce almeno una volta all’anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall’Unione europea e dall’autorità nazionale competente della Turchia.

    5.   Il comitato misto UE-Turchia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Turchia. In particolare, il comitato misto UE-Turchia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

    2.   Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente accordo tra le parti.

    3.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa dall’Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Turchia a norma del presente accordo.

    In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Turchia la sospensione dell’applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Turchia.

    In caso di sospensione dell’applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Turchia sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

    La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Turchia prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

    L’Unione europea informa immediatamente la Turchia non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

    A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici turchi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

    4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all’accordo.

    L’accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

    5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

    a)

    i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

    b)

    il contributo finanziario annuale dell’anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell’articolo 3. Il contributo operativo dell’anno N è adattato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all’articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N non viene adattata né corretta;

    c)

    a decorrere dall’anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adattati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell’articolo 4 del presente accordo.

    Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

    6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L’entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l’entrata in vigore del presente accordo.

    7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 2021, in 2 copie in inglese e 2 copie in turco.

    Per la Commissione, a nome dell’Unione europea,

    Mariya GABRIEL

    Commissaria

    per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù

    Per il governo della Repubblica della Turchia

    Faruk KAYMAKCİ,

    Ambasciatore

    Direttore per gli affari europei e Vice Ministro degli esteri


    (1)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

    (3)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa —il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

    (5)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

    (6)  Le misure restrittive dell’UE sono adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (7)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (9)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

    (10)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.


    ALLEGATO I

    Regole che disciplinano il contributo finanziario della Repubblica di Turchia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

    I.   Calcolo del contributo finanziario della Turchia

    1.

    Il contributo finanziario della Turchia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l’esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

    2.

    La quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

    2021: 0,5 %;

    2022: 1 %;

    2023: 1,5 %;

    2024: 2 %;

    2025: 2,5 %;

    2026: 3 %;

    2027: 4 %.

    3.

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Turchia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione.

    L’adattamento del criterio di ripartizione è:

    Criterio di ripartizione adattato = Criterio di ripartizione × coefficiente

    Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,07.

    4.

    In linea con l’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all’esecuzione del bilancio dell’anno N è effettuato nell’anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell’anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

    a)

    un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N alla somma:

    i.

    dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del bilancio adottato dell’Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

    ii.

    di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell’anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adattato.

    b)

    e il contributo operativo iniziale dell’anno N.

    A partire dall’anno N + 2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d’impegno derivanti dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l’Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell’anno N riducendo il contributo operativo della Turchia dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o da disimpegni ricostituiti.

    Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell’anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa, da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo della Turchia è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N all’importo annullato.

    II.   Correzione automatica del contributo operativo della Turchia

    1.

    Per il calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

    a)

    per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell’articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

    b)

    in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell’impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti turchi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

    c)

    tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell’anno N + 2;

    d)

    per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

    e)

    sono considerati costi estranei all’intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

    2.

    Il meccanismo si applica come segue:

    a)

    le correzioni automatiche per l’anno N relative all’esecuzione degli stanziamenti di impegno per l’anno N, maggiorate conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all’anno N e all’anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell’anno N + 2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Turchia al programma Orizzonte Europa. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

    b)

    A partire dall’anno N + 2 e fino al 2029, l’importo della correzione automatica è calcolato per l’anno N a partire dalla differenza tra:

    i.

    l’importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Turchia o a soggetti giuridici della Turchia a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell’anno N; e

    ii.

    l’importo del contributo operativo adattato della Turchia per l’anno N moltiplicato per il rapporto tra:

    A.

    l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno N, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

    B.

    il totale di tutti gli stanziamenti d’impegno di autorizzati dell’anno N, compresi i costi estranei all’intervento.

    III.   Pagamento del contributo finanziario della Turchia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Turchia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Turchia

    1.

    La Commissione comunica alla Turchia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l’esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

    a.

    gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell’Unione definitivamente adottati per l’anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Turchia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

    b.

    l’importo della quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

    c.

    a partire dall’anno N +1 dell’attuazione del programma Orizzonte Europa, l’esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all’esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

    d.

    per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici turchi, ripartito in base all’anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

    Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell’esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l’anno successivo di cui alle lettere a) e b).

    2.

    Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Turchia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

    Ciascuna richiesta ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Turchia entro i 60 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di fondi.

    Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un’unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo inizia a produrre effetti giuridici.

    3.

    Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l’importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l’anno N -2

    La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adeguamenti del contributo finanziario versato dalla Turchia per l’attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Turchia ha partecipato.

    Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l’importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Turchia nel 2026 e 2027 o dopo gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Turchia.

    4.

    La Turchia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Turchia entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

    Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Turchia il pagamento di interessi di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

    Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


    (1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

    (2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

    (3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

    (4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all’intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un’organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


    ALLEGATO II

    Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti, o di parti di essi, equivalenti della Turchia

    Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti, o a parti di essi, della Turchia considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

    Sostegni alla R&S accademica (ARDEB — Direzione Programmi di finanziamento della ricerca accademica);

    Sostegni alla R&S industriale (TEYDEB — Direzione Programmi di sovvenzioni per la tecnologia e l’innovazione);

    Gestione delle risorse umane (BinDEB — Dipartimento dei programmi di borse e sovvenzioni in campo scientifico).


    ALLEGATO III

    Sana gestione finanziaria

    Tutela degli interessi finanziari e riscossione

    Articolo 1

    Verifiche e audit

    1.   L’Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Turchia o soggetto giuridico stabilito in Turchia che riceva un finanziamento dell’Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Turchia coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

    2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

    3.   La Turchia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Turchia e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

    4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o dopo la sua denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell’Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell’applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o della denuncia del presente accordo entrino in vigore.

    Articolo 2

    Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

    1.   La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Turchia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell’Unione.

    2.   Le autorità competenti della Turchia informano la Commissione europea o l’OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza.

    3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Turchia o persona giuridica stabilita in Turchia che riceva un finanziamento dell’Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Turchia e coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione.

    4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta cooperazione con l’autorità turca competente designata dal governo turco. L’autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità turche competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

    5.   Su richiesta delle autorità turche, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l’OLAF.

    6.   Gli agenti della Commissione europea e dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

    7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità della Turchia, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l’adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

    8.   La Commissione europea o l’OLAF informano le autorità turche dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l’OLAF comunicano quanto prima all’autorità competente della Turchia qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

    9.   Fatta salva l’applicazione del diritto penale della Turchia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell’Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche turche che partecipano all’attuazione di un programma o di un’attività.

    10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l’OLAF e le autorità competenti della Turchia procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

    11.   Al fine di agevolare l’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF, il punto di contatto designato per la Turchia sarà il servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) della Turchia.

    12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l’OLAF e le autorità competenti della Turchia avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

    13.   Le autorità turche cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

    Articolo 3

    Riscossione ed esecuzione

    1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Turchia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità della decisione da parte dell’autorità nazionale che il governo della Turchia designerà a tal fine. Il governo della Turchia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell’Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Turchia. L’esecuzione avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali turchi.

    2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell’Unione costituiscono titolo esecutivo in Turchia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

    3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell’esecuzione di tale decisione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Turchia.

    Articolo 4

    Comunicazione e scambio di informazioni

    Le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea coinvolti nell’attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli su tale programma, hanno il diritto di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Turchia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Turchia che riceve fondi dell’Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Turchia coinvolto nell’esecuzione dei fondi dell’Unione. Tali persone, soggetti e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell’Unione applicabile al programma dell’Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


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