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Document 32022D0444

Decisione (UE) 2022/444 della Commissione del 28 giugno 2021 relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale [notificata con il numero C(2021) 4494] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4494

GU L 90 del 18.3.2022, p. 122–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/444/oj

18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/122


DECISIONE (UE) 2022/444 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale

[notificata con il numero C(2021) 4494]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 23 ottobre 2017, le autorità francesi hanno informato la Commissione del progetto di riforma del quadro legislativo e regolamentare applicabile allo stoccaggio del gas naturale («riforma»). Le autorità francesi hanno previamente comunicato tale progetto il 23 novembre 2017 e, in seguito all’adozione della riforma da parte del Parlamento francese, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari.

(2)

Con lettera del 28 febbraio 2020, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento («decisione di avvio del procedimento») di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («procedimento di indagine formale») in relazione a tale misura.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato i portatori di interessi a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(4)

Nel quadro del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai portatori di interessi. Essa le ha trasmesse alle autorità francesi, dando loro la possibilità di presentare commenti al riguardo. Le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera del 3 agosto 2020.

(5)

Le autorità francesi hanno trasmesso informazioni supplementari il 21 settembre 2020, il 26 gennaio 2021, il 15 marzo 2021 e il 10 maggio 2021.

2.   CONTESTO DELLA MISURA

2.1.   Stoccaggio di gas naturale in Francia

(6)

Le infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale consentono di costituire scorte di gas naturale collegate alla rete di trasporto. Esse hanno un ruolo nella gestione dei flussi sulla rete.

(7)

Da un lato, lo stoccaggio è utilizzato come mezzo per garantire un equilibrio tra la quantità di gas naturale nella rete e la quantità di gas naturale consumata, ad esempio in caso di interruzione dell’approvvigionamento o di picco della domanda a seguito di un’ondata di freddo invernale. Dall’altro lato, lo stoccaggio consente, con i gasdotti e i compressori, di garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto, in particolare in caso di congestione.

(8)

Gli operatori di stoccaggio offrono capacità di stoccaggio ai fornitori di gas naturale presenti sui mercati al dettaglio e all’ingrosso nonché ai gestori dei sistemi di trasporto. La propensione dei fornitori di gas naturale a pagare per le capacità di stoccaggio è molto simile al differenziale del prezzo di vendita del gas naturale tra l’estate e l’inverno («spread»). Il livello di produzione di gas naturale è relativamente stabile nel corso dell’anno, mentre il consumo di gas naturale varia notevolmente a seconda della temperatura.

(9)

In Francia sono presenti quattordici infrastrutture di stoccaggio, di cui undici operative (2), e tre operatori di stoccaggio:

Storengy, una controllata al 100 % di ENGIE, possiede e gestisce dodici siti, tre dei quali in riserva e nove operativi. Questi ultimi rappresentano un volume utile di 102,1 TWh (pari al 74 % della capacità totale del territorio);

Teréga (ex TIGF), di proprietà di Snam (40,5 %), GIC (31,5 %), EDF Investissement (18 %) e Prédica (10 %), gestisce un sito operativo che rappresenta un volume utile di 33,1 TWh (pari al 24 % della capacità totale del territorio);

Géométhane, di proprietà di Storengy (50 %), CNP (49 %) e Géostock (1 %), ha un sito operativo con un volume utile di 3,3 TWh (pari al 2 % della capacità totale del territorio).

(10)

A partire dal 2009 le variazioni stagionali dei prezzi del gas naturale sono diminuite. Fino al 2011 lo spread era sufficientemente elevato da indurre i fornitori a sottoscrivere tutte le capacità di stoccaggio di gas naturale. Dopo il 2011 lo spread si è rivelato insufficiente per coprire il prezzo di stoccaggio proposto dagli operatori (da 1,5 a 2 EUR/MWh di spread per un prezzo compreso tra 6 e 7 EUR/MWh). Di conseguenza, le capacità di stoccaggio non erano più state interamente sottoscritte dal 2010-2011, tre siti sono stati messi in servizio ridotto («messi in riserva») nel 2014 e nel 2015, mentre il tasso di sottoscrizione delle infrastrutture di stoccaggio operative ha raggiunto il 63 % nel periodo 2017-2018.

2.2.   Quadro giuridico e normativo

(11)

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, nel 2014 la Francia ha inizialmente adottato un decreto per rafforzare gli obblighi dei fornitori di gas naturale di costituire scorte di gas naturale (3). Successivamente, la Francia ha ritenuto che tale sistema presentasse diverse carenze e taluni fornitori di gas naturale hanno presentato ricorso per contestare la legittimità del decreto del 2014. Alla luce di tali sviluppi, la Francia ha deciso di introdurre una misura adattata, che è oggetto della presente decisione («misura in questione»).

(12)

Inoltre, l’articolo 33 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra inoltre tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alle condizioni stabilite nel regolamento, in particolare l’obbligo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti nazionali assicurando nel contempo il corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

3.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA IN QUESTIONE E MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Obiettivo del meccanismo

(13)

Il meccanismo di regolamentazione mira ad assicurare il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese a medio e lungo termine.

(14)

In particolare, il meccanismo di regolamentazione mira a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda, in particolare durante i picchi di freddo, e il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale, in particolare in caso di congestione.

3.2.   Base giuridica

(15)

Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale è stato introdotto nel codice dell’energia dalla legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017 (6) («legge sugli idrocarburi»), entrata in vigore il 1o gennaio 2018.

(16)

In particolare, l’articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che l’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione sia determinato dalla programmazione energetica pluriennale («PPE»), di cui all’articolo L.141-1 del codice dell’energia. La PPE è adottata con decreto previa consultazione di diversi organi consultivi e rivista almeno ogni cinque anni per due periodi quinquennali. Per il periodo 2019-2028, la PPE è istituita dal decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 («decreto n. 2020-456 relativo alla PPE»).

(17)

Inoltre, l’articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che la Commissione per la regolamentazione dell’energia («CRE») stabilisca talune norme che disciplinano il meccanismo di regolamentazione, in particolare le condizioni delle aste delle capacità di stoccaggio, il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e le modalità di riscossione di tale reddito tramite la commercializzazione delle capacità e le tariffe per l’utilizzo della rete di trasporto di gas naturale e la loro restituzione agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando da 20 a 22).

3.3.   Funzionamento generale del meccanismo

(18)

Il meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio del gas naturale adottato in Francia nel 2017 si basa su tre principi.

(19)

In primo luogo, l’ambito di applicazione di questo meccanismo corrisponde alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine (7) («infrastrutture di stoccaggio essenziali»). L’elenco di queste infrastrutture essenziali è stabilito nel decreto relativo alla PPE. Esse devono essere tenute in funzione dagli operatori che le gestiscono (8).

(20)

In secondo luogo, le capacità delle infrastrutture di stoccaggio essenziali sono messe all’asta secondo le modalità stabilite dalla CRE (9). Le aste sono aperte a qualsiasi fornitore stabilito in uno Stato membro dell’Unione o in un altro Stato in possesso di un’autorizzazione di fornitura che consenta di intervenire sul mercato francese della fornitura al dettaglio o all’ingrosso. Nel gennaio 2018 erano titolari di tale autorizzazione 213 fornitori francesi o stranieri. I proventi delle aste sono riscossi direttamente dagli operatori di stoccaggio.

(21)

In terzo luogo, gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficiano della garanzia che i loro costi saranno coperti nella misura in cui corrispondono a quelli di un «operatore efficiente» (10). A tal proposito, percepiscono un reddito regolamentato definito con delibera della CRE («reddito autorizzato»). Se le entrate riscosse direttamente dai loro clienti sono inferiori al loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio ricevono una compensazione pari alla differenza tra questi due importi (cfr. considerando 89). Tale compensazione è a carico degli shipper di gas naturale in funzione del loro portafoglio di clienti non interrompibili e che non si sono dichiarati interessati da distacco di carico senza rischi, connessi alla rete pubblica di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 104 e 105). La compensazione è riscossa dal gestore dei sistemi di trasporto mediante una voce specifica nell’ambito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (tariffa «ATRT») e viene poi restituita agli operatori di stoccaggio.

(22)

D’altro canto, se le entrate superano il loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio devono restituire l’eccedenza attraverso la tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (cfr. considerando 90).

3.4.   Ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione

(23)

Secondo le spiegazioni fornite dalle autorità francesi, il metodo di individuazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali consiste nel determinare, da un lato, le infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda e, dall’altro, le infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.

3.4.1.   Infrastrutture necessarie per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo

(24)

Il livello previsto di sicurezza dell’approvvigionamento del sistema del gas è stabilito all’articolo R.121-4 del codice dell’energia. L’obiettivo è garantire l’approvvigionamento di tutti i consumatori che non hanno accettato contrattualmente una fornitura che potrebbe subire interruzioni in condizioni meteorologiche particolarmente fredde, come quelle statisticamente riscontrabili una volta ogni cinquant’anni.

(25)

L’individuazione delle infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda si basa sul lavoro svolto dai gestori dei sistemi di trasporto, che confrontano la domanda di gas naturale in caso di picchi di freddo compresi tra uno e trenta giorni e la capacità di approvvigionamento di gas naturale, in particolare tramite interconnettori e terminali di gas naturale liquefatto (GNL).

3.4.1.1.   Domanda stimata di gas naturale

(26)

In primo luogo, le autorità francesi hanno esaminato cinque scenari relativi all’evoluzione del consumo di gas naturale prevista per i prossimi dieci anni, esclusa la produzione di energia elettrica. I tassi di riduzione previsti vanno dal -2 % al -18 % rispetto all’anno di riferimento 2012. Le autorità francesi hanno infine ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica.

(27)

In secondo luogo, il consumo medio giornaliero di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, in caso di picco di freddo è stato stimato a circa 3 640 GWh/g nel 2025, escludendo il consumo di gas naturale a basso potere calorifico («gas B»). Inoltre, il consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica in caso di picco di freddo è stato stimato a 310 GWh/g.

(28)

Le autorità francesi hanno inoltre tenuto conto della quota interrompibile della domanda di gas naturale, vale a dire i consumatori che hanno stipulato un contratto di interrompibilità con il gestore del sistema al quale è collegato. A tale riguardo, al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione, i dispositivi di interrompibilità applicabili in caso di picco di freddo erano ancora in fase di definizione. Le autorità francesi hanno applicato un potenziale di interrompibilità di 138 GWh/g.

(29)

Le autorità francesi hanno affermato che il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità. Per questo motivo, il distacco di carico non è stato preso in considerazione nella stima della domanda di gas naturale durante i picchi di freddo.

(30)

Si è inoltre tenuto conto del fatto che il consumo medio in caso di picco di freddo di breve durata è superiore al consumo medio in caso di picco di maggiore durata.

(31)

Infine, le autorità francesi hanno tenuto conto della progressiva diminuzione dell’utilizzo del gas B, alla luce di un programma di conversione, a favore del gas naturale ad alto potere calorifico («gas H»), che attualmente rappresenta il 90 % del gas naturale consumato in Francia. L’operazione di conversione ha avuto inizio nel 2018 e sarà completata al più tardi entro il 2028. Le autorità francesi stimano che la domanda di gas B convertito in gas H sarà di 180 GWh/g nel 2025.

(32)

Ne consegue che le autorità francesi hanno stimato la domanda globale di gas naturale, in caso di picco di freddo di quattro giorni nel 2025, a circa 4 000 GWh/g.

3.4.1.2.   Capacità stimata di approvvigionamento di gas naturale

(33)

Per quanto riguarda la capacità di approvvigionamento di gas naturale, le autorità francesi hanno effettuato stime tenendo conto degli interconnettori, della fornitura di GNL tramite terminali di metano e dell’efficienza delle scorte di gas naturale.

(34)

In primo luogo, per quanto riguarda gli interconnettori, le stime delle capacità continue, basate sull’ipotesi di un utilizzo del 100 % delle capacità continue di interconnessione del gas H, ammontano a 1 780 GWh/g in termini di importazioni e a 425 GWh/g in termini di esportazioni (11). Le importazioni nette di gas H tramite gasdotti sono stimate a 1 355 GWh/g.

(35)

Le autorità francesi hanno indicato che il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori rappresenterebbe un costo significativo (12), in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di infrastruttura non sarebbe disponibile a medio termine a causa dei lunghi tempi di costruzione.

(36)

In secondo luogo, per quanto riguarda la fornitura di GNL, i quattro terminali francesi di metano hanno una capacità totale di emissione verso la rete di 1 160 GWh/g (13). Tuttavia, tale capacità può essere mobilizzata solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi dei terminali di metano. Le autorità francesi hanno ritenuto che, per un pericolo come un picco di freddo inferiore a dieci giorni, potesse essere emessa solo la scorta di GNL in serbatoio. D’altro canto, oltre i dieci giorni, i carichi di GNL potrebbero essere consegnati e i terminali di metano potrebbero essere utilizzati al massimo della loro capacità. Sono stati scelti due scenari in funzione del livello medio di scorta di GNL osservato nei serbatoi: nell’inverno peggiore (scenario 1) e nell’inverno più favorevole (scenario 2).

(37)

Entrambi gli scenari corrispondono a un livello di utilizzo dei terminali di metano superiore al livello medio di utilizzo durante gli inverni dal 2011 al 2018. Infine, la Francia ha scelto lo scenario 1 e ha stimato che il potenziale di emissioni dei terminali di metano fosse di 330 GWh/g per un picco di freddo di quattro giorni.

(38)

Le autorità francesi hanno indicato che i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell’intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D’altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.

(39)

In terzo luogo, per quanto riguarda la gestione dei depositi sotterranei di gas naturale, le autorità francesi hanno spiegato che lo sfruttamento delle falde acquifere, che rappresentano il 90 % delle infrastrutture di stoccaggio in Francia, comporta ogni anno il loro riempimento ad un livello sufficientemente elevato e il loro svuotamento a un livello sufficientemente basso. Inoltre, il flusso erogabile da un’infrastruttura di stoccaggio diminuisce con il ridursi della scorta.

(40)

Dal momento che, da un lato, nel corso dei nove inverni precedenti l’analisi della Francia, il tasso medio di riempimento delle infrastrutture di stoccaggio era del 42 % al 1o febbraio e che, dall’altro, l’85 % dei picchi di freddo osservati negli ultimi 70 anni è iniziato prima del 5 febbraio, le autorità francesi hanno ipotizzato che un flusso di erogazione associato a un riempimento del 45 % del volume utile sia disponibile su ciascuna infrastruttura di stoccaggio all’inizio di un picco di freddo.

(41)

Inoltre, le autorità francesi hanno tenuto conto della scorta di emergenza che i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale devono costituire per garantire la fornitura di ultima istanza di servizi sociali essenziali in caso di inadempienza del loro fornitore, vale a dire un flusso di erogazione di 124 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile.

(42)

Sulla base di tutte queste ipotesi, le autorità francesi hanno individuato, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2025, un fabbisogno annuo di infrastrutture di stoccaggio di un volume utile pari a 138,5 TWh e un flusso di erogazione di 2 376 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile al fine di garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo (14).

3.4.2.   Infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale

(43)

Le autorità francesi hanno inoltre individuato le infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire l’approvvigionamento dell’intero territorio in considerazione delle capacità di trasmissione della rete di trasporto di gas naturale. A tal fine, hanno esaminato le diverse situazioni di congestione sulla rete di trasporto.

(44)

I gestori dei sistemi di trasporto («GST») hanno individuato lo scenario di congestione più probabile, che corrisponde alla situazione osservata all’epoca in un contesto di mercato in cui i fornitori cercano di massimizzare le importazioni di gas naturale dalla Norvegia e dalla Russia, secondo le autorità francesi, che sono attualmente le fonti di gas naturale più competitive in Europa, e di ridurre le importazioni di gas naturale liquefatto per il quale è possibile ottenere valutazioni più elevate in Asia. In questa situazione, è probabile che vengano osservati quattro limiti operativi principali (cfr. figura 1 che segue).

Image 1

Figura 1: Principali limiti operativi osservabili sulla rete di trasporto quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia

(45)

La metodologia tiene conto del fatto che i fornitori di gas naturale hanno bisogno di scorte di GNL per poter soddisfare la domanda dei consumatori, ma che i fornitori non hanno alcun vincolo per la ripartizione delle scorte di GNL tra i quattro terminali di metano francesi.

(46)

Se il vincolo è raggiunto, si presume che i gestori dei sistemi di trasporto utilizzino inizialmente le capacità interrompibili degli interconnettori per risolvere il problema di congestione. Quando la congestione persiste, si osserva la quantità di gas naturale che dovrebbe essere prelevata dalle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo a valle del punto di congestione.

(47)

Questo lavoro consente di stabilire le scorte sotterranee di gas naturale necessarie a valle di ciascun punto di congestione per poter garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.

(48)

L’applicazione di questo metodo per l’inverno 2018-2019, per le principali congestioni osservabili quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia, porta a una stima del fabbisogno di stoccaggio sotterraneo con volumi utili cumulativi di almeno:

16 TWh a valle del punto di congestione NS4 (infrastrutture di stoccaggio di Izaute, Lussagnet e Manosque);

54 TWh a valle del punto di congestione NS3 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Izaute, Lussagnet e Manosque);

55 TWh a valle del punto di congestione NS2 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Izaute, Lussagnet, Manosque e Tersanne);

64 TWh a valle del punto di congestione NS1 (infrastrutture di stoccaggio di Beynes, Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Germigny-sous-Coulomb, Gournay-sur-Aronde, Izaute, Lussagnet, Manosque, Saint-Illiers-la-Ville e Tersanne).

3.4.3.   Elenco delle infrastrutture che rientrano nell’ambito di applicazione della regolamentazione

(49)

Le autorità francesi hanno indicato che i lavori di individuazione delle infrastrutture essenziali non potevano essere completati con sufficiente anticipo in vista dell’inverno 2018-2019. Per questo motivo, inizialmente, il meccanismo di regolamentazione è stato applicato per il periodo 2018-2019 come misura transitoria a tutte le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale sul territorio francese. Tali infrastrutture sono state individuate dalla PPE del 2016 come infrastrutture necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento (15).

(50)

Il decreto del 26 dicembre 2018 (16) ha successivamente eliminato dall’elenco delle infrastrutture necessarie i tre siti a servizio ridotto di Storengy (Soings-en-Sologne, Saint-Clair-sur-Epte e Trois-Fontaines) e i progetti Lussagnet phase 1 (Teréga) e Manosque 2 (Géométhane). Tali infrastrutture non sono mai state utilizzate dall’introduzione dell’accesso regolamentato ai depositi di gas naturale.

(51)

Infine, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2023, il decreto n. 2020-456 relativo alla PPE stabilisce le infrastrutture per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale che devono rimanere operative al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a medio e lungo termine. Esse rappresentano un volume utile di 138,5 TWh e un’erogabilità di 2 376 GWh/g per un riempimento corrispondente al 45 % del volume utile:

Infrastruttura

Gestore

Anno di entrata in servizio

Tipo di stoccaggio

Beynes

Storengy

1956

Falda acquifera

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Falda acquifera

Cerville-Verlaine

Storengy

1970

Falda acquifera

Chemery

Storengy

1968

Falda acquifera

Etrez

Storengy

1980

Salina

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Falda acquifera

Gournay

Storengy

1976

Falda acquifera

Lussagnet/Izaute

Teréga

1957

Falda acquifera

Manosque

Géométhane

1993

Salina

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Falda acquifera

Tersanne/Hauterives

Storengy

1970

Salina

Tabella 1: Impianti di stoccaggio di gas naturale che devono rimanere operativi fino al 2023

(52)

La PPE prevede una diminuzione del fabbisogno di stoccaggio per il periodo 2024-2028. L’elenco delle infrastrutture di stoccaggio potrebbe essere ridotto di un’erogabilità corrispondente ad almeno 140 GWh/g al 45 % del volume utile entro il 2026. Date le incertezze riguardo ai volumi necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dopo il 2026, tali volumi dovrebbero essere confermati nel 2023 e fissati nella prossima PPE.

3.5.   Vendita all’asta delle capacità di stoccaggio

(53)

Ai sensi dell’articolo L.421-5-1 del codice dell’energia, le capacità di stoccaggio regolamentate sono messe all’asta secondo le modalità stabilite dalla CRE. In particolare, secondo la delibera della CRE del 22 febbraio 2018, le aste si svolgono a un prezzo di riserva pari a zero (17).

(54)

I risultati della prima asta sono i seguenti:

Periodo di stoccaggio

Entrate

(milioni di EUR)

Prezzo medio dell’offerta

(Euro/MWh)

2018 – 2019

68,4

0,53

2019 – 2020

233,6

1,80

2020 – 2021

504,6

3,85

Tabella 2: Risultati delle aste e proventi delle vendite aggiuntive nel corso dell’anno

3.6.   Copertura del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio come definito dalla CRE

(55)

Ai sensi dell’articolo L.452-1 del codice dell’energia, «Le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto […] sono stabilite in modo trasparente e non discriminatorio al fine di coprire tutti i costi sostenuti dai gestori dei sistemi di trasporto e dagli operatori di infrastrutture di stoccaggio di cui all’articolo L.421-3-1, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di operatori efficienti».

(56)

Inoltre, lo stesso articolo prevede che tali costi «tengano conto delle caratteristiche del servizio prestato e dei costi associati a tale servizio» e che, nel caso degli operatori di stoccaggio, essi includano, in particolare, «un rendimento normale del capitale investito».

(57)

L’articolo L.452-2 del codice dell’energia autorizza la CRE a stabilire i «metodi utilizzati per fissare le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale» e a chiedere agli operatori di stoccaggio di fornirle le informazioni, in particolare contabili e finanziarie, necessarie per fissare tali tariffe.

(58)

Da tali disposizioni risulta che la legge autorizza la CRE a fissare il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio in modo tale da coprire i costi di un «operatore efficiente» e da garantire un rendimento normale del capitale investito.

(59)

La CRE ha fissato con delibera il reddito autorizzato previsto, inizialmente, per un periodo di regolamentazione di due anni. Questa prima tariffa di stoccaggio era valida nel 2018 e nel 2019 («ATS 1») (18). La CRE ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. La seconda tariffa di stoccaggio («ATS 2») si applica a decorrere dal 2020 per un periodo di 4 anni (19).

(60)

L’approccio generale alla fissazione del reddito autorizzato previsto rimane invariato per le diverse tariffe di stoccaggio. Il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio è stato fissato ex ante dalla CRE sulla base delle previsioni trasmesse dagli operatori, che vengono poi adeguate mediante regolarizzazione nell’anno successivo e audit ex post. I costi degli operatori di stoccaggio sono presi in considerazione dalla CRE nella misura in cui sono considerati efficienti.

(61)

Tuttavia, date le scadenze particolarmente ravvicinate per l’attuazione della riforma, è stato applicato un quadro semplificato per gli anni 2018 e 2019. Per il primo esercizio, la CRE ha adottato un quadro tariffario nel quale le differenze tra la previsione e il risultato di tutti gli oneri e le entrate sono state regolarizzate a posteriori. Tale meccanismo garantisce un livello tariffario che, in ultima analisi, è rigorosamente uguale alle spese e alle entrate effettive dell’operatore. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha voluto estendere i principi della regolamentazione incentivante delle infrastrutture di stoccaggio e, al termine delle sue analisi, ha adottato una traiettoria controllata dei costi degli operatori, in un contesto caratterizzato dalla tendenza al ribasso del consumo di gas naturale.

(62)

Secondo il metodo stabilito dalla CRE, il reddito autorizzato previsto è pari alla somma dei costi operativi netti previsti («CON»), degli oneri di capitale normativi previsti («OCN») e della liquidazione del saldo del conto di regolazione dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio precedente («CRCR»).

Reddito autorizzato = CON + OCN + CRCR

(63)

Solo le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della regolamentazione sono prese in considerazione per il calcolo di tali componenti.

3.6.1.   Costi operativi netti

(64)

I costi operativi netti corrispondono ai costi operativi lordi (oneri energetici, consumi esterni, costi del personale, imposte e tasse) di un «operatore efficiente» previa deduzione del reddito operativo dell’operatore (in particolare produzione capitalizzata, ricavi extratariffari, utili o perdite da compravendita di gas naturale stoccato).

(65)

Date le scadenze ravvicinate per l’attuazione della riforma, per il periodo 2018-2019 la CRE non ha potuto stabilire se i costi degli operatori corrispondono ai costi di un «operatore efficiente». Di conseguenza, i costi presi in considerazione durante tale periodo corrispondono in definitiva ai costi effettivi sostenuti dagli operatori di stoccaggio, convalidati dalla CRE. Per la tariffa ATS 2, la CRE ha attuato un meccanismo di regolamentazione incentivante dei costi operativi netti, ad eccezione di alcune voci predefinite. Pertanto, salvo alcune eccezioni, qualsiasi variazione rispetto alla traiettoria dei costi operativi stabiliti per il periodo ATS 2 sarà a carico o a beneficio dell’operatore.

3.6.2.   Oneri di capitale normativi

(66)

Gli OCN includono l’ammortamento e la remunerazione del capitale fisso. Pertanto, gli OCN corrispondono alla somma dell’ammortamento della base di attività regolamentate («BAR»), del rendimento del capitale fisso calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («CMPC») per la BAR già operativo e del costo del debito per le immobilizzazioni in corso («IIC»).

OCN = Ammortamento BAR + BAR x CMPC + IIC x costo del debito

(67)

La CRE ha confermato che tale metodologia corrisponde alla prassi regolamentare per quanto riguarda gli impianti regolamentati nei mercati del gas naturale e dell’elettricità in Francia e in Europa occidentale (20).

(68)

Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1o gennaio 2018 («BAR iniziale» o «BAR di apertura»), la CRE ricorre al metodo dei «costi correnti economici» (21). Questo consiste nel calcolare il valore economico netto delle attività i) sulla base del valore contabile lordo delle attività nei conti degli operatori (costi storici di costruzione), ii) attualizzato in base all’inflazione, poi iii) oggetto di una riduzione nel corso della vita economica delle attività.

(69)

Ogni anno la BAR varia in funzione:

degli ammortamenti, basati sulla durata di vita economica delle attività, dedotti dalla BAR;

dei nuovi investimenti effettuati che aumentano la BAR;

se del caso, delle attività smantellate prima del loro ammortamento totale, che riducono la BAR;

della rivalutazione delle attività inflazionistiche (indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco).

(70)

La CRE ritiene che la misura più rappresentativa del valore iniziale degli investimenti effettuati dagli operatori sia il valore lordo delle attività iscritte nei loro bilanci. Secondo la CRE, tale valore, verificato dai revisori nell’ambito del loro audit annuale, è documentato e obiettivo. Questo metodo è identico a quello applicato nel 2002, anno in cui i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale sono stati regolamentati, ed è utilizzato anche per i terminali di metano regolamentati francesi.

(71)

La CRE non ha preso in considerazione il «nuovo» valore delle attività, bensì un valore ammortizzato, coerente con gli ammortamenti registrati dagli operatori di stoccaggio prima del 2018, al fine di non far ricadere nuovamente sulla collettività un onere già corrisposto in passato, né le riduzioni di valore delle attività già prese in considerazione.

(72)

Per la maggior parte delle attività, i periodi di ammortamento applicati dagli operatori nella loro contabilità storica e i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori nei loro documenti tariffari sono simili. Inoltre, essi corrispondono a dati settoriali standard osservabili in altri paesi.

(73)

Per il cushion gas (22), invece, la CRE ha respinto la richiesta degli operatori di prendere in considerazione un periodo di ammortamento uniforme di 250 anni. Infatti, la CRE ha tenuto conto del fatto che il cushion gas, a differenza delle altre attività degli operatori, è stato ammortizzato da questi ultimi in periodi che variavano da operatore a operatore e nel corso del tempo (da 25 a 250 anni). Di conseguenza, la CRE ha utilizzato, per stabilire la BAR iniziale degli operatori di stoccaggio, un grado di ammortamento del cushion gas coerente con il livello di ammortamento contabile registrato da ciascuno dei tre operatori. Per il futuro, la CRE ha fissato il periodo di ammortamento del cushion gas a 75 anni, corrispondenti a tre rinnovi della concessione per lo sfruttamento delle camere sotterranee di 25 anni.

(74)

La durata di vita economica utilizzata dalla CRE per le diverse classi di attività degli operatori è la seguente:

Classi di attività

Durata di vita normativa

Cushion gas

75 anni

Pozzi, camere, raccolta

50 anni

Impianti di trattamento, compressione, consegna, misurazione

20-30 anni

Immobili ed edifici

30 anni

Attrezzature varie

10-15 anni

Software, piccole attrezzature

5 anni

Tabella 3: Periodo di ammortamento applicato per classe di attività

(75)

Inoltre, nel 2017 la CRE ha chiesto al consulente esterno […] di effettuare un audit della richiesta di BAR iniziale degli operatori di stoccaggio. Per Storengy, il risultato del calcolo è di [3-5 miliardi di EUR].

(76)

Nel caso di Teréga, uno studio supplementare realizzato dal consulente di PwC sulla base di un approccio discounted cash-flow valuta la BAR tra [1 e 2 miliardi di EUR].

(77)

Pertanto, ai fini dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione, la CRE ha rivisto le BAR iniziali richieste dagli operatori di stoccaggio al fine di tenere conto della valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività. La CRE ha pertanto adottato le seguenti BAR iniziali:

Al 1o gennaio 2018

Storengy (miliardi di euro)

Teréga (miliardi di euro)

Géométhane (miliardi di euro)

Richiesta dell’operatore

4,0

1,37

0,20

BAR fissata dalla CRE

3,5

1,15

0,19

Tabella 4: BAR iniziali degli operatori di stoccaggio al momento dell’entrata in vigore del regolamento

(78)

Per quanto riguarda il tasso di remunerazione del capitale, la CRE ha applicato il metodo del CMPC per consentire all’operatore di finanziare gli interessi passivi e ottenere un rendimento del capitale proprio paragonabile a quello che avrebbe potuto ottenere per investimenti con livelli di rischio comparabili. La CRE ha indicato che il CMPC è un metodo comunemente utilizzato dalle autorità di regolamentazione europee per determinare il tasso di remunerazione delle attività delle infrastrutture regolamentate.

(79)

Sulla base degli studi economici e del lavoro di consulenti esterni (23), la CRE ha fissato il CMPC al 5,75 % per gli anni 2018 e 2019. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha applicato un CMPC del 4,75 %. Il metodo utilizzato per stabilire il CMPC per ATS 2 è invariato rispetto a quello utilizzato per ATS 1. Ciò è giustificato da minori costi di finanziamento, dalla prevista riduzione dell’imposta sulle società e da un aumento del beta delle attività. Questo aumento del beta delle attività riflette il riconoscimento del rischio finanziario, in particolare dei costi incagliati che la transizione energetica comporta per gli azionisti delle società di infrastrutture di gas naturale.

(80)

In assenza di un operatore di stoccaggio comparabile quotato in borsa, la CRE ha preso come tasso di riferimento il CMPC dei GST di gas naturale, aumentandolo di un premio di rischio specifico per lo stoccaggio. Tale premio è fissato a 50 punti base a causa della concentrazione degli impianti di stoccaggio, del rischio geologico del sottosuolo e del rischio di sostituibilità con i terminali di metano, nonché delle interconnessioni con l’estero.

(81)

La CRE ha inoltre affermato che tale tasso di remunerazione è inferiore a quello concesso agli operatori regolamentati di terminali di metano (7,25 %, al momento dell’entrata in vigore della misura), la cui attività è più rischiosa sul piano commerciale, in particolare a causa della coesistenza di terminali di metano regolamentati e non regolamentati e di un numero ridotto di clienti. Inoltre, la CRE ha citato l’esempio del tasso di remunerazione del 6,5 % utilizzato dall’autorità italiana di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale.

3.6.3.   Investimenti

(82)

Ogni anno, ai sensi dell’articolo L.421-7-1 del codice dell’energia, gli operatori di impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale sottopongono il loro programma di investimento annuale all’approvazione della CRE. In tale contesto, la CRE «garantisce che siano effettuati gli investimenti necessari per il corretto sviluppo degli impianti di stoccaggio e il loro accesso trasparente e non discriminatorio».

(83)

Nella seconda tariffa di stoccaggio, la CRE ha introdotto un incentivo a controllare i costi per le diverse categorie di investimenti.

3.6.4.   Conto di regolazione dei costi e dei ricavi

(84)

Il reddito autorizzato è fissato dalla CRE sulla base delle previsioni degli oneri e delle entrate degli operatori per l’anno successivo. Il CRCR è stato introdotto per tenere conto della differenza tra costi o ricavi previsti e costi o ricavi effettivamente rilevati per una serie di voci predefinite. Il CRCR tutela pertanto gli operatori dalla variazione di talune voci di costo o di entrata. Il CRCR è utilizzato anche per il pagamento di incentivi finanziari derivanti dall’applicazione di meccanismi di regolamentazione incentivante e per la contabilizzazione di eventuali plusvalenze di cessione o costi incagliati, una volta convalidati dalla CRE.

(85)

Per la tariffa ATS 1, nel primo esercizio di stoccaggio regolamentato, la CRE ha applicato un quadro tariffario in base al quale le differenze tra gli oneri e le entrate totali previsti e gli oneri e le entrate totali effettivi sono regolarizzati a posteriori. La tariffa era pertanto «100 % CRCR» e nessuna voce di spesa o di entrata è stata incentivata.

(86)

Per ATS 2, la CRE adotta un ambito di applicazione del CRCR in linea con il quadro generale di tutte le tariffe per le reti elettriche e le infrastrutture di gas naturale. Pertanto, solo alcune voci predefinite sono coperte a posteriori delle differenze tra previsione e risultato mediante il CRCR. Queste voci coperte del CRCR riguardano in particolare le spese per investimenti o i proventi della commercializzazione. D’altro canto, quasi tutti i costi operativi sono soggetti a un incentivo, che può essere totale (il 100 % delle differenze tra previsione e risultato effettivo sono a carico o a beneficio dell’operazione) o parziale (ad esempio, per gli oneri energetici per i quali l’incentivo è del 20 %, con l’80 % delle differenze al CRCR).

3.7.   Beneficiari

(87)

I beneficiari della misura corrispondono ai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Dall’entrata in vigore della misura si tratta di Storengy, Teréga e Géométhane.

3.8.   Finanziamento della misura mediante tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto

(88)

Il finanziamento del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio deriva, da un lato, da entrate riscosse direttamente dagli operatori di stoccaggio e, dall’altro, se tali entrate sono inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio pari alla differenza tra questi due importi.

Compensazione = reddito autorizzato – entrate riscosse direttamente

(89)

Le entrate riscosse direttamente dagli operatori provengono principalmente dalle aste, ma anche da contratti storici a lungo termine e da servizi aggiuntivi.

(90)

I GST recuperano la compensazione per lo stoccaggio dagli shipper di gas naturale mediante una voce specifica («corrispettivo di stoccaggio») nell’ambito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto (tariffa ATRT) alle condizioni stabilite dalla CRE (cfr. considerando 21).

(91)

In via preliminare, occorre rilevare che in Francia esistono due GST, vale a dire due titolari di un’autorizzazione per la gestione di condotte per il trasporto di gas naturale ai sensi dell’articolo L.431-1 del codice dell’energia: GRTgaz e Teréga (ex TIGF).

(92)

GRTgaz è una società per azioni detenuta al 75 % da ENGIE e per il 25 % dalla Société d’Infrastructures Gazière. GRTgaz, controllata direttamente da ENGIE, è indipendente da altre parti della sua impresa a integrazione verticale (il gruppo ENGIE) conformemente al modello del GST indipendente, garantendo l’effettiva separazione delle attività del GST dalle attività di produzione o fornitura (24).

(93)

Come descritto al considerando 9, Teréga è detenuta al 40,5 % da Snam, al 31,5 % da GIC, al 18 % da EDF Investissement e al 10 % da Predica. Teréga verifica inoltre le condizioni di un GST indipendente (25).

3.8.1.   Fissazione da parte della CRE del corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto

(94)

Ai sensi dell’articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell’energia, «le tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale sono recuperate dai gestori di tali sistemi. I gestori dei sistemi di trasporto restituiscono agli operatori di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di cui all’articolo L.421-3-1 una parte dell’importo recuperato secondo le modalità stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».

(95)

Ai sensi dell’articolo L.452-2 del codice dell’energia, «le modalità di fissazione delle tariffe per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale, […] sono stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».

(96)

Sulla base di tali disposizioni, con delibera n. 2018-069 del 22 marzo 2018 (26), la CRE ha stabilito le modalità di calcolo del corrispettivo di stoccaggio, applicabile a decorrere dal 1o aprile 2018.

(97)

Secondo la CRE, il corrispettivo di stoccaggio pagato da ogni shipper deve riflettere il valore della «sicurezza dell’approvvigionamento», vale a dire la remunerazione per gli impianti di stoccaggio che garantiscono in via prioritaria l’approvvigionamento di gas naturale ai clienti la cui fornitura non può essere interrotta, in particolare ai clienti nazionali.

3.8.2.   Pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli shipper e rifatturazione ai clienti finali

(98)

Per quanto riguarda l’obbligo di pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli shipper, con delibera del 22 marzo 2018, la CRE ha introdotto il corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT, inserendo nuove disposizioni nella delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1o aprile 2018.

(99)

Da tale modifica risulta che «ogni shipper cui sia assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un punto di interfaccia trasporto distribuzione (Point d’Interface Transport Distribution o PITD) è soggetto a un corrispettivo di stoccaggio basato sulla modulazione invernale dei suoi clienti, collegati alle reti pubbliche di distribuzione del gas, nel suo portafoglio il 1o giorno di ogni mese ».

(100)

Per «shipper» si intende qualsiasi «persona fisica o giuridica che stipula con un GST un contratto di trasmissione sulla rete di trasporto del gas. Lo shipper è, a seconda dei casi, il cliente idoneo, il fornitore o il loro mandatario». Un PITD è definito come un «punto di interfaccia fisico o nozionale tra una rete di trasporto e una rete pubblica di distribuzione».

(101)

Inoltre, dalla formulazione dell’articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell’energia risulta che i GST devono obbligatoriamente applicare le tariffe ATRT (cfr. considerando 94 «sono recuperate»).

(102)

Per quanto riguarda l’addebito del corrispettivo di stoccaggio agli utenti finali, la CRE ha indicato che gli shipper addebiteranno il corrispettivo di stoccaggio ai loro clienti finali che rientrano nella base di compensazione nella sezione «Trasporto» della loro fattura. La CRE non dispone dell’elenco dei clienti interessati.

(103)

Più precisamente, tale addebito è obbligatorio solo nell’ambito delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale ai sensi degli articoli L.445-3 e R.445-3 del codice dell’energia (27). Per le offerte di mercato, tale addebito è una scelta discrezionale del fornitore.

3.8.3.   Distribuzione dei fondi riscossi dai GST tra gli operatori di stoccaggio secondo le modalità stabilite dalla CRE

(104)

Secondo la delibera della CRE relativa al corrispettivo di stoccaggio, una volta riscosse, le entrate derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono restituite dai GST ai vari operatori di stoccaggio su base proporzionale rispetto alla compensazione da riscuotere (28). La quota assegnata a ciascun operatore corrisponde al rapporto tra la compensazione annua prevista dell’operatore e la compensazione totale prevista per tutti gli operatori di stoccaggio regolamentati, come stabilite dalla CRE. Tali quote sono specificate annualmente nella delibera della CRE che modifica il corrispettivo di stoccaggio.

(105)

A tal fine, conformemente alla delibera della CRE, i GST concludono un contratto con ciascun operatore di stoccaggio al fine di disciplinare le modalità del servizio di riscossione e restituzione della compensazione, il cui costo è fissato dalla CRE e coperto dal reddito autorizzato degli operatori. Per l’anno 2018, tale costo è pari a 130 000 EUR per GST per operatore di stoccaggio (29).

3.9.   Stanziamento

(106)

Ogni anno, l’importo totale della compensazione versata agli operatori regolamentati dipende dai proventi della vendita all’asta e dal reddito autorizzato fissato dalla CRE. L’importo della compensazione versata ai tre operatori di stoccaggio regolamentati ammontava a 528 milioni di EUR nel 2018, a 540 milioni di EUR nel 2019 e a 251 milioni di EUR nel 2020.

 

2018

(milioni di EUR)

2019

(milioni di EUR)

2020

(milioni di EUR)

Storengy

402

392

199

Teréga

101

113

25

Géométhane

26

36

28

Totale

528

540

251

Tabella 5: Saldo della compensazione per lo stoccaggio per gli anni 2018, 2019 e 2020

3.10.   Durata

(107)

Le disposizioni della legge sugli idrocarburi relative al meccanismo di regolamentazione degli operatori di stoccaggio sono entrate in vigore il 1o gennaio 2018. La CRE ha fissato il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1o gennaio 2018. Inoltre, le prime aste di capacità di stoccaggio si sono svolte dal 5 al 29 marzo 2018 per il periodo 2018-2019 e sono state organizzate nei periodi 2019-2020 e 2020-2021 (cfr. tabella 2 al considerando 54).

(108)

Inoltre, il corrispettivo di stoccaggio è stato introdotto nella tariffa ATRT con effetto dal 1o aprile 2018. La CRE ha inizialmente fissato il reddito autorizzato previsto per un periodo di regolamentazione di due anni (30). Ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. Questa seconda tariffa di stoccaggio si applica per il periodo 2020-2023 (31).

(109)

Attualmente le autorità francesi non hanno fissato una data per la fine del meccanismo. D’altro canto, l’ambito di applicazione del meccanismo è stato definito nell’ultima PPE (32) fino al suo riesame. Il riesame della PPE è previsto per il 2023 e avrà luogo entro il 31 dicembre 2028.

3.11.   Impegni

(110)

Le autorità francesi hanno assunto due impegni. In primo luogo, si sono impegnate a presentare una relazione alla Commissione entro la fine del 2024. I punti da trattare in tale relazione sono i seguenti:

informazioni sull’attuazione della misura nel periodo precedente (2018-2023), in particolare i risultati delle aste in termini di volumi e prezzi e gli importi della remunerazione percepita per sito;

una panoramica aggiornata del funzionamento del mercato del gas naturale in Francia, in particolare degli elementi che giustificano il mantenimento della misura per il periodo 2023-2028, compresi il livello di spread, il livello della domanda, gli investimenti nella rete del gas in Francia e all’estero e gli investimenti in terminali GNL;

informazioni sul riesame della PPE nel 2023 e sul suo possibile impatto sull’ambito di applicazione della misura;

il metodo di calcolo della remunerazione garantita nel periodo di regolamentazione 2023-2028. In caso di modifica del metodo di calcolo, la Commissione desidera ricevere informazioni sui relativi motivi;

i dati relativi all’impatto della misura sulla concorrenza, con particolare attenzione alle potenziali distorsioni della concorrenza individuate nella delibera, ad esempio l’impatto della misura sugli impianti di stoccaggio di gas naturale negli Stati membri confinanti, sugli interconnettori e sui terminali di metano francesi. Tali elementi dovrebbero essere suffragati da dati storici sull’uso di tali beni nonché da modifiche pertinenti del regime di regolamentazione per quanto riguarda lo stoccaggio del gas naturale nei paesi confinanti con la Francia. Anche l’impatto della misura sul commercio al dettaglio francese deve essere valutato e quantificato.

(111)

In secondo luogo, le autorità francesi si impegnano a pubblicare le informazioni seguenti su un sito web esauriente dedicato agli aiuti di Stato in Francia (33) e sul Transparency Award Module: un link al testo integrale del meccanismo e alle sue modalità di attuazione; l’identità dei beneficiari dei flussi finanziari; la forma dei flussi finanziari; l’importo concesso a ciascun beneficiario; la data di concessione; il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario e il principale settore economico in cui opera.

3.12.   Motivi dell’avvio del procedimento di indagine formale

(112)

Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene in via preliminare che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che potrebbe essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia, nella fase del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva espresso dubbi in merito alla proporzionalità del meccanismo di regolamentazione e all’esistenza di distorsioni della concorrenza.

(113)

Più in particolare, da un lato, la Commissione ha osservato che, ai fini della fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio, il meccanismo consente agli operatori di stoccaggio di ottenere una remunerazione del capitale fisso. Ai fini del calcolo di tale remunerazione è necessario valutare il valore delle attività regolamentate. La Commissione ha espresso dubbi sul processo di valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione da parte della CRE, il che avrebbe potuto mettere in discussione la proporzionalità della misura.

(114)

Per contro, alla luce delle informazioni fornite alla Commissione nell’ambito del procedimento di indagine formale, quest’ultima non poteva escludere che il meccanismo introduca distorsioni della concorrenza. Queste distorsioni eccessive della concorrenza sarebbero esistite tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) tra, da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

4.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(115)

La Francia ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione e, in allegato, le osservazioni della CRE. Le osservazioni della CRE sono pertanto considerate parte integrante delle osservazioni della Francia.

(116)

La Francia ritiene che i dubbi espressi dalla Commissione in merito alla riforma dello stoccaggio di gas naturale siano infondati.

4.1.   Esistenza dell’aiuto

(117)

In primo luogo, la Francia nega che la misura in questione implichi risorse statali. Inoltre, secondo la Francia, non si può ritenere che il passaggio da un regime negoziato a un regime regolamentato costituisca un vantaggio economico per l’operatore obbligato a farlo. Essa contesta inoltre che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano siano concorrenti degli operatori di impianti di stoccaggio.

(118)

Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento mediante risorse statali, la Francia nega che la copertura di una parte dei costi degli operatori delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale abbia natura di contributo obbligatorio. La tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale è pagata dai fornitori di gas naturale in cambio del servizio di trasmissione, un servizio dimensionato con un livello elevato di affidabilità e di capacità a lungo termine di soddisfare una domanda ragionevole (34).

(119)

La Francia osserva inoltre che l’addebito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale è obbligatorio solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate di vendita del gas naturale. Secondo la Francia, le offerte alla tariffa regolamentata di vendita rappresentano una quota minoritaria della fornitura di gas naturale in Francia (35), tanto più che è prevista una sospensione in più fasi delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale (36).

(120)

Inoltre, per quanto riguarda il vantaggio conferito, la Francia osserva, in primo luogo, che la determinazione del costo del capitale tiene conto del minore rischio per le attività regolamentate conseguente a un rendimento del capitale investito inferiore rispetto alle attività non regolamentate. In secondo luogo, la Francia nega che le entrate riscosse da un operatore di stoccaggio nell’ambito del regime regolamentato siano sistematicamente superiori a quelle riscosse dallo stesso operatore nell’ambito di un regime negoziato (37). Inoltre, la Francia sottolinea che il quadro di regolamentazione attuato a partire dal 2018 è simmetrico: la «compensazione» potrebbe essere stornata e pagata dagli operatori di stoccaggio qualora i proventi della commercializzazione fossero superiori al reddito autorizzato fissato dalla CRE. Pertanto, il modello regolamentato non può essere dissociato dagli obblighi e dalla perdita di opportunità economiche imposti agli operatori di stoccaggio nell’ambito di tale modello regolamentato.

(121)

La svalutazione contabile di 494 milioni di EUR, registrata dal gruppo ENGIE per la sua attività di stoccaggio regolamentata pochi giorni dopo la pubblicazione dei parametri stabiliti dalla CRE per la tariffa di stoccaggio, evidenzia tale perdita di aspettative di guadagno associata a condizioni di mercato favorevoli. Infine, la Francia sottolinea che l’introduzione del meccanismo di regolamentazione non ha comportato un aumento del reddito degli operatori francesi di stoccaggio tra il 2017 e il 2018, fatta eccezione per la società Storengy. La Francia sottolinea inoltre che Storengy, a parità di spread, percepisce, nel quadro regolamentato, un reddito autorizzato inferiore al reddito derivante dalla commercializzazione in regime negoziato.

(122)

La Francia ritiene che non sia opportuno soffermarsi sulla situazione degli operatori di stoccaggio situati in altri Stati membri se si tratta di analizzare il carattere selettivo del vantaggio conferito. Infatti, essa cita il Tribunale e la Corte di giustizia, i quali hanno affermato che «la condizione relativa alla selettività […] può essere valutata solo a livello di un unico Stato membro» (38). In ogni caso, la Francia fa osservare che gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura in questione, vale a dire garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(123)

Per quanto riguarda i gestori di interconnettori, da un lato, e i gestori di terminali di metano, dall’altro lato, la Francia ribadisce che tali operatori sono tutti regolamentati in Francia (39). Essi beneficiano pertanto di meccanismi di regolamentazione molto simili a quelli utilizzati per lo stoccaggio, compresa la fissazione, da parte dell’autorità di regolamentazione, di un reddito autorizzato a copertura dei costi. La Francia ritiene pertanto che sia incontestabile che la misura in questione conferisce un vantaggio selettivo a tali operatori rispetto ai gestori degli interconnettori di gas e dei terminali di metano.

(124)

Per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Francia ritiene che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano non siano in concorrenza con gli operatori di stoccaggio (cfr. anche considerando 133 e seguenti).

4.2.   Compatibilità della misura in questione con il mercato interno

4.2.1.   Proporzionalità

(125)

La Francia spiega che la regolamentazione basata sui costi degli operatori è un approccio ampiamente diffuso tra le autorità di regolamentazione europee. Essa garantisce sia che gli operatori dispongano di redditi sufficienti per mantenere la loro attività e sia che i consumatori finali non paghino lo stoccaggio a un prezzo superiore a quello del servizio fornito. Al contrario, la Francia spiega che, a suo avviso, un metodo basato sul livello degli spread sarebbe volatile e potrebbe, a seconda dell’andamento dei prezzi di mercato a breve termine, non garantire la copertura dei costi degli operatori o, al contrario, generare utili indebiti.

(126)

Al fine di fissare il livello della tariffa di stoccaggio, la CRE ha adottato una regolamentazione basata sulla copertura dei costi ritenuti efficienti sostenuti dagli operatori. Pertanto, essa fissa un reddito autorizzato per ciascun operatore in modo tale da coprire i costi rappresentati dai costi operativi nonché dall’ammortamento delle attività e dal costo del capitale. Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1o gennaio 2018 per gli operatori di stoccaggio, la CRE ha rivalutato il valore contabile lordo delle attività degli operatori al 31 dicembre 2016 (cfr. considerando 55 e seguenti sulla fissazione del reddito autorizzato).

(127)

In subordine, la Francia fornisce ulteriori prove analitiche per dimostrare che altri metodi portano a risultati in termini di BAR coerenti con il metodo della CRE.

(128)

Il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti è determinato conformemente alle norme contabili e in funzione della prospettiva di redditi attesi dall’attività a lungo termine. Per Storengy, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 3,5 miliardi di EUR per la valutazione di Storengy nel bilancio di ENGIE al 31 dicembre 2016 di [3-5 miliardi di EUR]. Per Teréga, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 1,156 milioni di EUR per la valutazione del perimetro di stoccaggio nel bilancio della società madre al 31 dicembre 2016 di circa [1-2 miliardi di EUR].

(129)

Le operazioni recenti contribuiscono anche a far luce sul valore delle imprese e sulla valutazione delle attività di stoccaggio nel contesto delle operazioni. Ad esempio, sulla base delle operazioni relative al capitale della società Teréga nel 2013 (40) e nel 2015 (41), il valore delle attività del perimetro di stoccaggio è stimato a [1-2 miliardi di EUR].

(130)

Inoltre, la Francia afferma che anche consulenti esterni hanno lavorato alla valutazione delle BAR degli operatori. Per Storengy, il calcolo effettuato dal consulente […] per la CRE porta a un risultato di [3-5 miliardi di EUR]. La Francia fa inoltre riferimento allo studio di PwC, commissionato da Teréga, che valuta la BAR nel 2018 tra [1 e 2 miliardi di EUR].

(131)

Infine, la Francia ritiene che un metodo alternativo, che consiste nel ricostruire lo storico delle entrate dell’operatore al fine di determinare se esse abbiano garantito la copertura degli investimenti passati, non sarebbe sufficientemente solido per determinare il valore della BAR. Tale metodo comporterebbe di fatto la ricostituzione, a partire dalla data di entrata in servizio iniziale, delle attività di stoccaggio più vecchie (alla fine degli anni ‘50), dei free cash-flow di ciascun operatore che rappresentano il contante disponibile dell’operatore dopo il finanziamento del suo fabbisogno di capitale circolante, delle imposte e degli investimenti, al fine di confrontarli con il valore lordo delle attività.

(132)

Questo storico sembra particolarmente complesso da ricostruire, sia per lo sforzo documentale necessario, sia per l’evoluzione organizzativa e patrimoniale delle società di stoccaggio attuali: in primo luogo, poiché Storengy fa parte di un modello integrato all’interno di Gaz de France/GDF Suez, la ricostruzione dello storico implica necessariamente ipotesi di taglio dell’attività. In secondo luogo, Teréga è stata oggetto di cessioni successive.

4.2.2.   Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

(133)

Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra fornitori francesi e fornitori di altri Stati membri che sottoscrivono capacità di stoccaggio in Francia, la Francia spiega che la «nazionalità» del fornitore non ha alcuna incidenza. Le aste pubbliche sono aperte a tutti gli attori autorizzati a fornire gas naturale. Tale autorizzazione di fornitura non è limitata ai soli fornitori francesi e può essere ottenuta da qualsiasi persona stabilita nel territorio di uno Stato membro dell’Unione (42). In secondo luogo, le autorità francesi sottolineano che, per lo stesso servizio di trasmissione, ai fornitori francesi e ai fornitori di altri Stati membri è applicata la medesima tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale.

(134)

Inoltre, secondo la Francia, gli impianti di stoccaggio non sono in concorrenza con gli interconnettori e i terminali di metano. La Francia osserva anzitutto che la Commissione non ha mai valutato l’esistenza di un mercato unico comprendente lo stoccaggio di gas naturale, le infrastrutture di rigassificazione e gli interconnettori. Inoltre, la Francia sottolinea che, nelle analisi relative alla capacità del sistema del gas di soddisfare una domanda ragionevole, le infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale sono complementari al pieno utilizzo degli interconnettori e al pieno utilizzo delle capacità dei terminali di metano, fino al livello delle scorte di gas naturale liquefatto disponibili.

(135)

Inoltre, la Francia osserva che la Commissione ha più volte riconosciuto l’esistenza di un mercato distinto dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale, sia in Francia (43), che in altri Stati membri (44). Alla luce dei risultati di un’indagine di mercato relativa a un’operazione sul territorio francese, la Commissione ha constatato l’assenza di sostituibilità tra lo stoccaggio e altre forme di flessibilità (45). La Francia osserva inoltre che in due decisioni la Commissione ha ritenuto che il mercato dello stoccaggio di gas naturale fosse di portata regionale o addirittura nazionale (46).

(136)

La Francia ritiene che ogni strumento di flessibilità abbia funzionalità e caratteristiche proprie, che impediscono la sostituzione con gli altri strumenti di flessibilità. Gli interconnettori garantiscono l’approvvigionamento di gas naturale nel territorio. In assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l’approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese durante i picchi di consumo. Un tale dimensionamento sarebbe quindi inefficace. Inoltre, l’Unione ha l’obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale. Non sono previsti nuovi investimenti negli interconnettori attualmente a disposizione della Francia. La questione della concorrenza e dei segnali di investimento a lungo termine posta dalla Commissione appare quindi puramente teorica.

(137)

I terminali di metano offrono la possibilità di arbitraggio per l’approvvigionamento del territorio al minor costo possibile. La disponibilità di GNL è incerta e dipende in larga misura dalle condizioni della domanda e dell’offerta mondiali che reindirizzano regolarmente i carichi. Inoltre, i terminali di metano hanno capacità di stoccaggio limitate (47), che, nelle migliori condizioni, non potrebbero essere mobilitate per più di 5 giorni. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un’ondata di freddo, che dura da 5 a 15 giorni, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l’arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un’interruzione delle emissioni (48).

(138)

Pertanto, gli impianti di stoccaggio di gas naturale offrono un servizio di flessibilità interstagionale che non può essere garantito né dagli interconnettori a condizioni economiche comparabili né dai terminali di metano. Per contro, l’esistenza di impianti di stoccaggio in Francia non può essere sufficiente a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia. Gli interconnettori e i terminali di metano restano indispensabili per l’approvvigionamento del territorio.

(139)

Pertanto, queste diverse tipologie di infrastrutture sono complementari e non in concorrenza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento della Francia.

(140)

Anche se gli interconnettori, i terminali di metano e gli impianti di stoccaggio di gas naturale fossero considerati in concorrenza, la Francia sottolinea che gli interconnettori e i terminali di metano francesi sono tutti regolamentati, ad eccezione del terminale di Dunkerque. Di conseguenza, la redditività di queste infrastrutture corrisponde al tasso di remunerazione delle attività fissato dalla CRE. Di conseguenza, l’attuazione della regolamentazione dello stoccaggio non può incidere sulla redditività di altre infrastrutture regolamentate.

(141)

Inoltre, la Francia sottolinea che gli avvenimenti recenti contraddicono una possibile ipotesi di concorrenza dannosa per gli interconnettori o i terminali di metano. Dalla fine del 2018 l’utilizzo dei terminali francesi ed europei ha raggiunto livelli particolarmente elevati rispetto agli ultimi 10 anni. Inoltre, gli operatori di terminali di metano hanno recentemente avviato con successo procedure di commercializzazione delle loro capacità a medio termine. La regolamentazione dello stoccaggio, combinata all’accorpamento delle zone in Francia attuato a fine 2018, ha contribuito notevolmente a migliorare la profondità e la liquidità del mercato francese e dell’Europa occidentale.

(142)

La Francia nega inoltre che la regolamentazione dello stoccaggio possa ridurre gli incentivi a utilizzare i terminali di metano e gli interconnettori esistenti. Gli incentivi all’utilizzo derivano dai segnali di prezzo provenienti dai diversi mercati del gas naturale (49). In tale contesto, gli impianti di stoccaggio sono uno strumento supplementare per ottimizzare i costi di approvvigionamento del gas naturale e beneficiare di prezzi di mercato competitivi.

(143)

La Francia osserva inoltre che le decisioni di investimento negli interconnettori e nei terminali di metano si basano su strategie di approvvigionamento che non sono influenzate negativamente dallo stoccaggio di gas naturale.

(144)

Infine, la Francia ritiene che la misura in questione non incida in alcun modo sulla situazione degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Le autorità francesi osservano che il dimensionamento del sistema del gas francese, basato in particolare sulla presa in considerazione del 100 % della capacità disponibile per gli interconnettori, implica automaticamente la presa in considerazione dei mezzi di approvvigionamento situati dietro gli interconnettori, in particolare delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale situate in altri Stati membri dell’Unione. Le autorità francesi osservano inoltre che alcune di queste infrastrutture sono anch’esse regolamentate.

(145)

La vendita delle capacità di stoccaggio avviene mediante aste e a prezzi di mercato. Di conseguenza, la misura in questione non va a svantaggio degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Inoltre, la misura in questione può avere solo un effetto minimo sulla determinazione dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio francesi consentono lo stoccaggio di circa 130 TWh (50), un valore modesto rispetto ai quantitativi scambiati sui mercati. Nel 2018 sono stati scambiati 28 220 TWh sul TTF (51).

(146)

Gli operatori di stoccaggio dei vari Stati membri sono quindi tutti soggetti a condizioni di mercato sulle quali gli impianti di stoccaggio francesi hanno scarsa influenza, di modo che non si può ritenere che la loro redditività possa diminuire a seguito dell’introduzione della misura in questione.

(147)

La Francia rileva inoltre che i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio tedeschi e belgi hanno raggiunto livelli elevati, che sono aumentati tra il 2018 e il 2019 (52). Questi livelli elevati dimostrano che la regolamentazione dello stoccaggio francese non impedisce agli operatori di altri Stati membri di vendere la loro intera capacità di stoccaggio in un contesto di mercato favorevole.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(148)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da diciotto portatori di interessi, compresi i tre beneficiari della misura. Le loro osservazioni sono sintetizzate nei considerando da 149 a 233.

5.1.   Osservazioni dei beneficiari della misura

5.1.1.   Géométhane

(149)

Géométhane sottolinea gli effetti positivi dell’introduzione della misura in relazione all’obiettivo di sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Géométhane ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata (53).

5.1.1.1.   Esistenza dell’aiuto

(150)

Secondo Géométhane, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per diversi motivi.

(151)

In primo luogo, Géométhane rileva l’assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio: il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), il controllo statale sui fondi è limitato, la misura in questione non diminuisce il bilancio dello Stato e impone agli operatori l’obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.

(152)

Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all’estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura in questione. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

(153)

Infine, Géométhane spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.1.2.   Compatibilità dell’aiuto

(154)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Géométhane. Di fatto, la misura in questione contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell’analisi delle misure alternative.

(155)

L’introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza di tale misura, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei proventi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(156)

Il calcolo del reddito autorizzato sulla base del metodo di valutazione della BAR basato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:

la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza […];

la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;

la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;

la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell’ammortamento;

la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;

la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.

(157)

In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.

(158)

Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire il loro costo iniziale di investimento, in quanto l’inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.

(159)

Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficiente e una regolamentazione incentivante).

(160)

In subordine, Géométhane osserva anche che il valore della BAR utilizzato dalla CRE corrisponde al valore di un’operazione recente. Nel 2016, il 98 % delle azioni di Géosud, che a sua volta detiene il 50 % delle azioni di Géométhane è stato ceduto da Total, Ineos e Géostock a CNP Assurances per un importo di […]. È quindi possibile calcolare il valore totale di Géométhane stimato dall’acquirente al momento della cessione, vale a dire […] (54) (più […] di liquidità disponibile, ossia un totale di circa […]). Secondo Géométhane, tale valore di mercato è coerente […] con il valore della BAR applicato dalla CRE nel 2018, pari a 188,9 milioni di EUR, più le immobilizzazioni in corso […].

(161)

La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:

non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all’asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l’Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.2.   Storengy

(162)

Storengy sottolinea gli effetti positivi dell’introduzione della misura in questione in relazione all’obiettivo della sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Storengy ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata (55).

5.1.2.1.   Esistenza dell’aiuto

(163)

Secondo Storengy, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per una serie di ragioni.

(164)

In primo luogo, Storengy osserva l’assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio, che il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), che il controllo dello Stato sui fondi è limitato, che la misura in questione non riduce il bilancio dello Stato e che questa impone agli operatori l’obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.

(165)

Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all’estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l’obiettivo perseguito dalla misura. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

(166)

Infine, Storengy spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.2.2.   Compatibilità dell’aiuto

(167)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Storengy. Di fatto, la misura contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, la misura in questione è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell’analisi delle misure alternative.

(168)

L’introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza della stessa, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei redditi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(169)

Il calcolo del reddito autorizzato basato sul metodo di valutazione della base di attività regolamentate fondato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:

la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza […];

la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;

la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;

la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell’ammortamento;

la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;

la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.

(170)

In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.

(171)

Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire i loro costi iniziali di investimento, in quanto l’inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.

(172)

Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficienti e una regolamentazione incentivante).

(173)

La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:

non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all’asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l’Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;

inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.3.   Teréga

(174)

Teréga sottolinea che l’obiettivo principale della riforma dello stoccaggio è la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia, che era minacciata prima dell’entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione.

5.1.3.1.   Esistenza dell’aiuto

(175)

Teréga ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato. Teréga rileva che i sistemi di regolamentazione basati sul principio della copertura dei costi di un operatore efficiente e di una remunerazione normale del capitale investito sono comuni nell’Unione, ma non sono considerati aiuti di Stato.

(176)

In primo luogo, Teréga ritiene che la misura in questione sia solo uno strumento di regolamentazione tariffaria che non è finanziato mediante risorse statali. Infatti, essa non ha alcuna incidenza sul bilancio dello Stato e non genera costi supplementari che devono essere addebitati ai clienti finali. Inoltre, lo Stato francese non esercita un controllo pubblico né sui fondi riscossi dai GST né sugli stessi GST, che sono società di diritto privato controllate da azionisti privati di maggioranza.

(177)

Inoltre, Teréga ritiene che la misura in questione non conferisca alcun vantaggio selettivo agli operatori interessati. Il meccanismo di regolamentazione si basa sulle aste, che comprendono anche incentivi all’efficienza e uno strumento di regolarizzazione ex post di tutti gli oneri e le entrate. Inoltre, il carattere simmetrico del meccanismo di regolamentazione implica che gli operatori di stoccaggio non ricevono necessariamente una compensazione, ma possono, al contrario, essere chiamati a restituire l’importo riscosso in eccesso.

(178)

Inoltre, per quanto riguarda il criterio della selettività, Teréga ritiene che la situazione degli operatori stranieri non costituisca un elemento di valutazione pertinente alla luce di tale criterio. Gli operatori di stoccaggio si trovano in una situazione di fatto e di diritto per molti aspetti diversa da quella degli operatori di terminali di metano e dei gestori di interconnettori, in particolare per quanto concerne l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia.

(179)

Infine, Teréga spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Le capacità di stoccaggio sono vendute all’asta secondo un meccanismo di mercato che non discrimina operatori situati in altri Stati membri. Inoltre, la prassi decisionale della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni e di pratiche anticoncorrenziali ha sempre definito un mercato rilevante per lo stoccaggio di gas naturale di dimensioni tutt’al più nazionali, senza mai aver rilevato l’esistenza di un mercato più ampio, tanto dal punto di vista dei servizi in questione quanto da quello geografico. In ogni caso, il fatto che le infrastrutture del gas siano fortemente regolamentate è incompatibile con la constatazione di una distorsione della concorrenza sui mercati del gas naturale.

5.1.3.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno:

(180)

Supponendo che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato quod non, Teréga sostiene che esso soddisfa tutte le condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(181)

Teréga ritiene che la misura in questione persegua l’obiettivo di interesse comune della sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della Francia. Aumentando i volumi di gas naturale disponibili nei siti di stoccaggio, il meccanismo di regolamentazione mira a raggiungere un livello preciso e quantificabile di sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, la misura in questione corrisponde a un intervento statale necessario, basato su un’analisi ragionevole, che risponde a carenze di mercato ben individuate, quali l’incapacità dei clienti finali di indicare il valore che attribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento (come il valore assicurativo o il valore di sistema). Teréga sottolinea altresì che la misura in questione è uno strumento adeguato per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese, non solo in relazione alle altre misure di flessibilità disponibili, ma anche in relazione ad altri tipi di regolamentazione dello stoccaggio.

(182)

Teréga contesta il ragionamento della Commissione nella decisione di avvio del procedimento relativo alla proporzionalità della misura in questione. Il meccanismo di regolamentazione limita l’importo del presunto aiuto al minimo necessario. Il meccanismo di regolamentazione si basa di fatto sul principio della copertura dei costi di un «operatore efficiente», sul livellamento dei redditi degli operatori di stoccaggio e su incentivi integrati per gli operatori volti a garantire l’efficienza delle loro spese operative. Inoltre, la CRE ha effettuato una valutazione dei costi indipendente. In tal modo, la CRE ha garantito che fossero coperti solo i costi accettabili. La CRE si è inoltre basata su una serie di studi economici oggettivi, contemporanei e credibili effettuati da esperti indipendenti per valutare le attività regolamentate. La metodologia di valutazione delle attività utilizzata dalla CRE è coerente a tale riguardo ed è in linea con la prassi di altre autorità di regolamentazione europee. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, Teréga ritiene che l’inclusione dei redditi precedenti all’introduzione della regolamentazione nel valore della base di attività regolamentate sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e, in ogni caso, potrebbe essere in contrasto con i principi generali del diritto. Inoltre, il lavoro della CRE riguarda sia i costi operativi sia la valutazione delle attività degli operatori di stoccaggio che sono stati sistematicamente resi pubblici nelle sue delibere tariffarie, garantendo in tal modo la trasparenza della misura.

(183)

Infine, Teréga ritiene che la misura in questione non comporti una distorsione della concorrenza tra i fornitori di gas naturale situati in Francia e all’estero. La misura in questione non è discriminatoria. Tutti i fornitori al dettaglio possono acquistare capacità nei siti di stoccaggio francesi mediante aste. Inoltre, tutti i fornitori al dettaglio che servono clienti francesi pagano tariffe ATRT, sostenendo così il meccanismo di compensazione. La misura ha anche effetti positivi sui mercati al dettaglio del gas naturale, limitando i periodi di stress e i rischi di congestione delle reti. Inoltre, la misura non genera neanche alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di GNL e dei gestori di interconnettori. Questi operatori, che sono anch’essi ampiamente soggetti a meccanismi di regolamentazione dei loro redditi, non sono posti in un rapporto di concorrenza con gli operatori di stoccaggio, ma piuttosto di complementarità rispetto all’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento. La misura in questione non favorisce una fonte di approvvigionamento di gas naturale piuttosto che un’altra e non vieta né scoraggia l’uso di questi strumenti complementari come gli interconnettori e i terminali di metano. Ad esempio, i tassi di sottoscrizione di capacità nei terminali di metano europei negli ultimi anni mostrano questa tendenza. Infine, la misura in questione non introduce una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori stranieri di stoccaggio. Questi ultimi non possono essere penalizzati dalle aste, che si basano su un meccanismo di mercato e, in pratica, l’introduzione della misura in questione non ha ostacolato l’aumento generale dei tassi di sottoscrizione degli impianti di stoccaggio in Europa.

5.2.   Osservazioni degli altri portatori di interessi

5.2.1.   Association française indépendante de l’électricité et du gaz («AFIEG») (56)

(184)

L’AFIEG ha presentato osservazioni sul metodo di valutazione delle attività di stoccaggio e sul perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

(185)

L’AFIEG sottolinea che le distorsioni della concorrenza presenti prima della riforma a causa della mancanza di trasparenza del sistema precedente sono state eliminate.

(186)

Per quanto riguarda il metodo di valutazione della base di attività regolamentate, l’AFIEG non dispone di dati precisi per convalidare la valutazione utilizzata dalla CRE, ma ritiene che dovrebbe essere data preferenza al valore economico del mercato piuttosto che al valore contabile del mercato. Questa scelta permetterebbe di riflettere lo stoccaggio nel momento T piuttosto che una visione più storica. Inoltre, l’AFIEG ritiene che la valutazione del cushion gas sembri essere una componente fondamentale della valutazione delle attività di stoccaggio e desidera pertanto tenere conto dell’impatto finanziario della scelta delle norme di ammortamento del cushion gas sul valore globale della BAR. Infine, l’AFIEG sottolinea che gli operatori di stoccaggio non sono esposti, per le loro attività, a rischi maggiori di quelli dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, il tasso di remunerazione della BAR utilizzato per gli operatori di stoccaggio non dovrebbe essere superiore a quello dei GST.

(187)

L’AFIEG ritiene che il perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, dovrebbe essere ridotto dalle autorità francesi al fine di massimizzare il rapporto costi/benefici dello stoccaggio per i consumatori. Infatti, l’amministrazione francese ha fissato le scorte minime di gas naturale necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a 1 990 GWh/g per flusso di erogazione e a 64 TWh per volume, (57) mentre l’elenco stabilito dal decreto relativo alla PPE per il periodo 2023-2028 considera 2 376 GWh/g per flusso di erogazione e 138,5 TWh per volume. L’AFIEG ritiene che l’ambito di applicazione del decreto relativo alla PPE sia sovradimensionato rispetto al fabbisogno di stoccaggio per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in Francia. Il perimetro dovrebbe pertanto essere rivalutato al ribasso per non generare costi supplementari per i consumatori finali e uno svantaggio per le altre capacità di flessibilità del gas naturale. Inoltre, l’AFIEG rileva un sovradimensionamento del livello di copertura del rischio di inadempienza applicato dalle autorità pubbliche francesi, fissato al 2 %, rispetto al livello fissato nei paesi confinanti, al 5 %.

5.2.2.   Association française du gaz («AFG») (58)

(188)

L’AFG ritiene che il dispositivo di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale istituito dalle autorità francesi a partire dal 1o gennaio 2018 sia virtuoso.

(189)

L’AFG ritiene inoltre che la misura in questione si basi sul principio della regolamentazione dei costi e abbia portato a una valutazione efficace e proporzionata delle attività. L’AFG sostiene che questo principio di regolamentazione dei costi è adottato dalla maggior parte delle autorità di regolamentazione e si applica alle attività di trasporto, distribuzione di gas naturale e ai terminali di metano in Francia.

(190)

Secondo l’AFG, un metodo basato sui prezzi di mercato piuttosto che sui costi degli «operatori efficienti» avrebbe potuto portare alla definizione di un quadro regolamentare mutevole e potenzialmente lontano dal livello economico ottimale: in effetti, in caso di spread sfavorevoli, il metodo non garantisce la copertura dei costi degli operatori che potrebbero trovarsi in una situazione critica. Al contrario, se gli spread di mercato fossero stati molto favorevoli, il reddito degli operatori sarebbe stato troppo elevato e lontano dal valore ottimale per i clienti degli impianti di stoccaggio.

(191)

Secondo l’AFG, la regolamentazione degli impianti di stoccaggio francesi non ha comportato distorsioni della concorrenza per quanto riguarda altre infrastrutture di gas naturale in Francia, terminali di metano in Francia e nell’Unione od operatori di stoccaggio nell’Unione. Per quanto riguarda i terminali di metano, l’AFG osserva che i volumi di GNL importati in Francia sono raddoppiati in due anni, passando da 9,6 Gm3 nel 2017 a 21,5 Gm3 nel 2019. L’AFG indica inoltre che in Germania sono attualmente in fase di studio progetti per lo sviluppo di terminali di metano. Per quanto riguarda gli operatori di stoccaggio in Europa, l’AFG sottolinea che il tasso di riempimento degli impianti di stoccaggio in Germania, nei Paesi Bassi e in Belgio è aumentato tra il 2018 e il 2019 e ha raggiunto un livello di almeno il 95 % nell’Europa occidentale al 1o novembre 2019.

5.2.3.   Association nationale des opérateurs détaillants en énergie («ANODE») (59)

(192)

Secondo l’ANODE, la regolamentazione francese degli impianti di stoccaggio consente di conciliare la volontà dei fornitori di disporre di regole di mercato per la commercializzazione delle capacità di stoccaggio con un meccanismo regolamentato che garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento.

(193)

Inoltre, l’ANODE ritiene essenziale che l’obiettivo di sottoscrizione e di riempimento degli impianti di stoccaggio e il perimetro delle attività preso in considerazione ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento nel meccanismo di compensazione siano riesaminati periodicamente per garantire che corrispondano al fabbisogno effettivo. Questo punto è tanto più importante, secondo l’ANODE, dal momento che la Francia ha ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, […].

(194)

Per quanto riguarda la proporzionalità, l’ANODE ritiene che la CRE dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita sui costi e sul funzionamento degli impianti di stoccaggio e sulla riduzione del rischio sostenuto dagli operatori di stoccaggio. L’ANODE ritiene che la remunerazione della BAR degli operatori di stoccaggio dovrebbe essere allineata a quella dei GST.

5.2.4.   Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz («CREG») (60)

(195)

La CREG ritiene che non sia dimostrato che tutta la capacità di stoccaggio in Francia sia sempre necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. Parte di questo gas naturale, che può essere significativa, è utilizzata dai noleggiatori per trarre vantaggio dalla speculazione sulle differenze nei prezzi del gas naturale tra l’estate e l’inverno. Il meccanismo di compensazione può quindi essere anche uno strumento gratuito per i noleggiatori per realizzare plusvalenze sul gas naturale. Ciò conferisce ai noleggiatori attivi in Francia un vantaggio competitivo di cui non godono i noleggiatori dei paesi confinanti.

(196)

Il Belgio dispone di un unico impianto di stoccaggio di gas naturale, il sito di Loenhout, gestito da Fluxys Belgium (61). La CREG ritiene che tale sito sia in concorrenza con altri siti di stoccaggio nel nord-ovest dell’Unione.

(197)

Sebbene lo spread tra i prezzi invernali ed estivi del gas naturale sia rimasto basso nel 2017 e nel 2018, l’indisponibilità del più grande impianto di stoccaggio nel Regno Unito ha comportato un aumento delle prenotazioni di capacità di stoccaggio sul mercato nord-occidentale dell’Unione. Ciò spiega il tasso di riempimento dell’87 % e dell’84 % di Loenhout nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018.

(198)

Tuttavia, il tasso di riempimento per la stagione 2018-2019 è stato basso (54 %), mentre il tasso di riempimento per l’UE-28 si è mantenuto piuttosto stabile. A tale riguardo, la CREG osserva che il tasso di riempimento per lo stoccaggio in Francia è passato dal 75 % nella stagione 2017-2018 al 94 % nella stagione 2018-2019. Il ruolo di Loenhout come fonte di flessibilità è stato assunto dagli impianti di stoccaggio francesi, che hanno potuto beneficiare di tariffe molto basse grazie a un nuovo quadro normativo di sostegno. La CREG ritiene pertanto che l’introduzione del meccanismo francese di compensazione abbia avuto un impatto molto significativo su Loenhout: solo gli operatori di mercato con contratti a lungo termine in essere sono rimasti attivi a Loenhout. La CREG ritiene che il meccanismo di compensazione francese obblighi gli operatori di stoccaggio confinanti a vendere le loro capacità di stoccaggio al costo marginale o al di sotto di esso.

(199)

Inoltre, la CREG sottolinea che il tasso di riempimento per la stagione 2019-2020 è eccezionale sia per il Belgio (97 %) che per l’UE-28 (97 %). Ciò è dovuto ai prezzi molto bassi del gas naturale nell’estate del 2019 e a uno spread notevole.

(200)

La CREG conclude che non si può quindi escludere che il meccanismo di compensazione applicato in Francia provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli impianti di stoccaggio sul territorio francese e quelli degli Stati membri confinanti, tra gli operatori attivi sul mercato francese e quelli attivi negli Stati membri confinanti, nonché tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale, da un lato, e gli operatori di GNL e i gestori degli interconnettori, dall’altro.

5.2.5.   […] (62)

(201)

[…] ritiene che sia indispensabile costituire una scorta di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a breve termine e che i principi della regolamentazione attuati nel 2018 sembrino pertinenti. Poiché il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è superiore al volume «economico» che il mercato valuterebbe spontaneamente, è necessario integrare il reddito degli operatori di stoccaggio.

(202)

Tuttavia, il perimetro regolamentato deve essere limitato alle capacità di stoccaggio strettamente necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento. Ciò è importante per garantire che i consumatori finali non debbano sostenere costi eccessivi. Un perimetro sovradimensionato potrebbe anche penalizzare gli impianti di stoccaggio situati in un altro Stato membro e avere un impatto sui terminali di metano e sugli interconnettori.

(203)

[…] riconosce che è complesso determinare con precisione il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, […] ritiene che l’integrazione di tutti gli impianti di stoccaggio sotterranei nel perimetro degli impianti di stoccaggio necessari potrebbe essere necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Alla luce dei recenti sviluppi, […] ritiene che gli scenari presi in considerazione dalla Francia potrebbero portare a un maggiore utilizzo delle risorse di GNL in particolare, il che comporterebbe una riduzione del volume necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

(204)

[…] mette inoltre in dubbio la scelta di limitare il perimetro regolamentato alle sole capacità degli impianti di stoccaggio sotterranei, tanto più che la regolamentazione francese riconosce l’esistenza di scorte nei terminali di metano e ritiene che queste siano in grado di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.

(205)

A medio e lungo termine, […] si aspetta che la Francia debba gestire lo smantellamento di alcune delle sue infrastrutture del gas. Pertanto, anche se l’aumento delle capacità di importazione comportasse una riduzione del volume da stoccare al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, in ultima analisi tale alternativa potrebbe rivelarsi molto costosa. Pertanto, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’uso degli impianti di stoccaggio esistenti sembra più opportuno rispetto allo sviluppo di nuove capacità di importazione.

5.2.6.   European Federation of Energy Traders («EFET») (63)

(206)

L’EFET sostiene la riforma attuata dalle autorità francesi nel 2018, che ha permesso di creare un mercato dello stoccaggio di gas naturale attraente e competitivo in Francia.

(207)

Per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto, l’EFET non mette in discussione il metodo di calcolo del valore di base o del tasso di rendimento del capitale, come definiti dalla CRE. Il valore delle attività regolamentate dovrebbe corrispondere alla base di attività regolamentate e a un tasso di remunerazione regolamentato.

(208)

L’EFET non ritiene che l’introduzione della riforma possa aver creato distorsioni della concorrenza: né tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e gli operatori di altri Stati membri, come dimostrato dal costante aumento della partecipazione degli operatori in Francia e all’estero dal 2018, né tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale e i gestori di terminali GNL, dato che il valore di mercato dei terminali GNL è in aumento dal 2018.

5.2.7.   Elengy (64)

(209)

L’introduzione della riforma non ha ridotto artificialmente gli incentivi all’uso dei terminali GNL. In primo luogo, le attività dei terminali di Elengy sono aumentate dall’attuazione della misura, raggiungendo livelli record nel 2019 e nel 2020.

(210)

In secondo luogo, l’attrattiva dei terminali GNL è influenzata da numerosi fattori: il divario tra i mercati dell’Unione e quelli asiatici, le tariffe, l’esistenza di contratti a lungo termine, lo spessore e la liquidità del mercato a valle, la flessibilità del terminale e le norme commerciali. La misura relativa allo stoccaggio non ha un impatto diretto su questi fattori di attrattiva, ma ha avuto conseguenze indirette e positive. La riforma ha di fatto contribuito a massimizzare la capacità di stoccaggio dell’Unione con l’aumento dello spessore del mercato del gas naturale dell’Unione che ha permesso di stoccare il gas naturale e di ridurre i costi per i consumatori quando la domanda di gas naturale è elevata, e con l’aumento della liquidità disponibile sul mercato francese.

5.2.8.   Enovos (65)

(211)

Enovos ritiene che, laddove vi sia un numero sufficiente di diversi partecipanti al sistema, il mercato sia nella posizione migliore per definire il valore di un’attività. L’attuale meccanismo d’asta porta a un’equa valutazione del mercato. Se il sistema d’asta determina una remunerazione inferiore o superiore per alcuni operatori, si procederà ad adeguamenti nelle aste degli anni successivi.

5.2.9.   Fluxys (66)

(212)

Fluxys osserva che negli ultimi anni lo stoccaggio di gas naturale nell’Unione sta affrontando notevoli sfide, in quanto è sempre più difficile coprire i costi operativi degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Pertanto, al fine di rispondere ai rapidi sviluppi del mercato, è necessario istituire un modello economico adeguato che rifletta il valore dello stoccaggio di gas naturale per il sistema e il suo contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento. L’istituzione unilaterale di meccanismi di sostegno potrebbe creare distorsioni della concorrenza con altri Stati membri dell’Unione. Pertanto, a tutti gli Stati membri dell’Unione dovrebbe essere applicato un meccanismo di compensazione basato su criteri rigorosi.

5.2.10.   Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT («FNME-CGT») (67)

(213)

Secondo la FNME-CGT, la riforma dello stoccaggio di gas naturale in Francia ha permesso di conseguire i due obiettivi seguenti: garantire la sicurezza energetica al costo giusto per il consumatore e assicurare il corretto funzionamento della rete di trasporto per garantire la trasmissione.

(214)

La FNME-CGT ritiene che la misura in questione non possa qualificarsi come aiuto di Stato. Secondo la FNME-CGT, la compensazione non è finanziata mediante risorse statali. Inoltre, la misura in questione non costituisce un’imposta riscossa in modo vincolante senza corrispettivo, come una tassa. In aggiunta, la FNME-CGT sostiene che l’addebito della tariffa per l’utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale costituisce un obbligo solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate e che né le risorse derivanti dal corrispettivo di stoccaggio né gli operatori che riscuotono la compensazione sono sotto il controllo dello Stato.

(215)

La FNME-CGT non ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo a causa dell’esistenza di obblighi a carico degli operatori di stoccaggio per il mantenimento in funzione di tali infrastrutture. Inoltre, la regolamentazione prevede che le entrate in eccesso siano restituite dall’operatore ai gestori di rete e costituiscano quindi una perdita di opportunità economica.

(216)

Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, sarebbe compatibile con il mercato interno.

(217)

La FNME-CGT ritiene che il metodo di valutazione delle attività regolamentate sia proporzionato all’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento. L’introduzione di una regolamentazione dei redditi degli operatori basata sui costi controllati e approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione ha garantito che il consumatore finale paghi un prezzo prestabilito in modo trasparente.

(218)

Inoltre, il metodo di valutazione della BAR è applicato a tutte le tariffe di infrastrutture regolamentate in Francia, ad eccezione della distribuzione di energia elettrica. Una valutazione basata sugli spread estivi/invernali non avrebbe potuto ovviare alle carenze di un mercato che non era in grado di riflettere nei prezzi il valore assicurativo delle attività. Inoltre, le proposte di BAR degli operatori sono state sottoposte a un audit indipendente su incarico della CRE, il che ha comportato una riduzione della BAR iniziale applicata. Secondariamente, la BAR iniziale tiene conto del valore ammortizzato delle attività. Alcune attività, completamente ammortizzate, sono state addirittura incorporate nella BAR a valore zero e pertanto non beneficiano di alcuna remunerazione.

(219)

Secondo la FNME-CGT, vi sono altri motivi per concludere che la misura è proporzionata: il riesame periodico dell’ambito di applicazione della regolamentazione tramite la PPE, la copertura dei costi sostenuti dagli operatori di infrastrutture del gas solo nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti», la simmetria della compensazione che evita qualsiasi rischio di sovracompensazione e il fatto che la regolamentazione mira a massimizzare la sottoscrizione di capacità di stoccaggio e i proventi delle aste.

(220)

La FNME-CGT ritiene che la misura non abbia avuto effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. In primo luogo, la compensazione a carico di ciascun fornitore è determinata dalle sue caratteristiche di consumo indipendentemente dal fatto che i suoi impianti siano situati sul territorio francese o in un paese confinante, il che non genera una distorsione della concorrenza tra fornitori. In secondo luogo, lo stoccaggio non è in concorrenza con il GNL e gli interconnettori, che sono piuttosto complementari. I terminali di metano presentano caratteristiche tecniche e vincoli operativi specifici della catena di approvvigionamento del GNL. Mentre gli impianti di stoccaggio sono destinati a soddisfare i picchi di consumo, i terminali di GNL e gli interconnettori di gas sono un mezzo per importare e diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale. La complementarità degli impianti di stoccaggio e dei terminali di metano ha consentito di stoccare il GNL importato a basso costo nell’Unione a vantaggio degli utenti di gas naturale. In terzo luogo, la misura in questione non genera una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, il che è dimostrato dal fatto che i tassi di sottoscrizione e di utilizzo degli impianti di stoccaggio nell’Unione sono tutti aumentati e raggiungono livelli elevati.

(221)

A differenza della PPE, la FNME-CGT non stima che il consumo di gas naturale diminuirà del 2 % all’anno a causa dello sviluppo di nuovi impieghi del gas naturale. La FNME-CGT segnala criteri relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento spesso trascurati nel dimensionamento delle infrastrutture, come il venir meno, per un periodo massimo di sei mesi, della principale fonte di approvvigionamento in condizioni meteorologiche medie.

5.2.11.   GRTgaz (68)

(222)

Secondo GRTgaz, la rete e gli impianti di stoccaggio sono stati progettati come un insieme e sono entrambi indispensabili per soddisfare la domanda invernale. All’inizio del 2018 GRTgaz ha effettuato simulazioni che indicavano un fabbisogno di stoccaggio di 115-125 TWh, tenendo conto dei recenti scenari climatici invernali. GRTgaz indica inoltre che la capacità massima degli impianti di stoccaggio di 135 TWh è insufficiente per un inverno freddo con un picco di freddo e senza l’utilizzo di GNL.

(223)

Tra il 2012 e il 2018 GRTgaz ha regolarmente segnalato le problematiche poste dai livelli insufficienti di sottoscrizione e riempimento degli impianti di stoccaggio sotterranei, in particolare il rischio per la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento. Inoltre, GRTgaz ritiene che la creazione dell’area unica («TRF») il 1o novembre 2018 abbia rafforzato il ruolo degli impianti di stoccaggio nel sistema del gas francese.

5.2.12.   Hungarian Gas Storage (69)

(224)

Lo stoccaggio di gas naturale è una garanzia e un valore per il sistema stesso, come dimostrato dagli studi condotti per l’associazione Gas Infrastructure Europe. Questi valori non si riflettono nel prezzo di mercato (70). È pertanto necessario (71) un intervento regolamentare come quello introdotto in Francia. Il sistema francese basato sul mercato garantisce la parità delle condizioni di concorrenza con altre fonti di flessibilità. La sovracompensazione è evitata in quanto viene restituita qualsiasi differenza tra i redditi regolamentati e quelli di mercato. La trasparenza della compensazione è garantita dalle modalità definite dalla CRE. A seguito dell’introduzione della misura in questione, non vi è distorsione della concorrenza nel mercato dello stoccaggio o nella catena del valore dell’energia. La misura in questione è un esempio per gli altri paesi dell’Unione.

5.2.13.   Total Direct Énergie (72)

(225)

Come previsto dal decreto relativo alla PPE, il perimetro delle attività necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento è stato fissato a 138,5 TWh, mentre solo 90 TWh corrispondevano al volume richiesto nel meccanismo di stoccaggio precedente.

(226)

Total Direct Énergie mette in dubbio l’uso presunto degli interconnettori a 1 585 GWh/g, laddove le capacità tecniche sono di 1 810 GWh/g. Tale differenza non sembra giustificata. Il tempo di consegna dei carichi, che è di dieci giorni, dovrebbe essere aggiornato e si dovrebbe tenere conto dei contratti di consegna di GNL definitivi (riducendo così il tempo medio di consegna). Infine, tenere conto delle ondate di freddo di soli sei o nove giorni ha l’effetto di ridurre il beneficio del GNL.

(227)

Un sovradimensionamento del perimetro delle infrastrutture significherebbe automaticamente sovraccaricare gli operatori di stoccaggio. La BAR iniziale doveva tener conto degli ammortamenti già effettuati. Inoltre, Total Direct Énergie ritiene che l’attività di un operatore di stoccaggio sia sovraremunerata in relazione ai rischi sostenuti. Tale attività non è infatti esposta a rischi maggiori rispetto all’attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, non vi è motivo di applicare un tasso di remunerazione più elevato. Per questa ragione, il tasso di remunerazione della BAR selezionato non dovrebbe essere superiore a quello dei GST, attualmente fissato dalla CRE al 5,25 %.

(228)

Total Direct Énergie ritiene inoltre che l’entità della misura sia tale da distorcere i segnali di prezzo sui mercati all’ingrosso e non incentivare gli operatori a sottoscrivere gli altri strumenti di flessibilità (ad esempio interconnettori e GNL), anche se altrettanto indispensabili. Total Direct Énergie rileva che le sottoscrizioni a lungo termine di capacità di interconnessione scadranno nei prossimi anni, senza che i segnali attuali del mercato incentivino un rinnovo delle stesse.

5.2.14.   Uniper Energy Storage (73)

(229)

La disponibilità di capacità di stoccaggio è essenziale per garantire il funzionamento sicuro ed economico di tutte le infrastrutture di importazione di gas naturale. Tuttavia, il fatto che il mercato debba incoraggiare il pieno utilizzo delle capacità di stoccaggio non si riflette nelle condizioni di mercato dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale (74). Da molti anni i gestori di sistemi di stoccaggio devono far fronte a un calo significativo dei prezzi di mercato. La situazione è aggravata da diversi casi di concorrenza all’interno dell’Europa, a seconda delle diverse disposizioni regolamentari nazionali applicabili all’accesso allo stoccaggio e alla flessibilità basata sul mercato o regolamentata. È pertanto necessario standardizzare i sistemi nazionali di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale (75).

5.2.15.   Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz («UPRIGAZ») (76)

(230)

L’UPRIGAZ sottolinea che la Francia ha già modificato il suo meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio a seguito del suo ricorso per abuso di potere dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) contro il vecchio meccanismo. Essa ritiene che il meccanismo aggiornato sia pertinente e consenta la creazione di un reale valore di mercato dei prodotti di stoccaggio in Francia.

(231)

L’UPRIGAZ ritiene che l’uso dei terminali di metano francesi e di quelli situati nei paesi limitrofi non possa considerarsi ostacolato dal regime di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale. Nel 2017 le emissioni dei terminali di metano francesi sono state pari a 9,6 Gm3. Le emissioni osservate nel 2018 (11,1 Gm3) e nel 2019 (21,5 Gm3) hanno indubbiamente evidenziato una propensione del mercato per i terminali di metano francesi in questo periodo. Ciò vale anche per i terminali di metano situati nei paesi limitrofi, con un forte aumento delle emissioni in Belgio (da 1,1 Gm3 nel 2017 a 6,7 Gm3 nel 2019) e nei Paesi Bassi (da 0,8 Gm3 nel 2017 a 7,9 Gm3 nel 2019).

(232)

L’UPRIGAZ ritiene inoltre che la metodologia utilizzata dalle autorità francesi e, in particolare, l’ipotesi della disponibilità del 100 % della capacità continua di ingresso nei punti di interconnessione non comporti una restrizione della concorrenza.

(233)

Infine, L’UPRIGAZ ritiene che la misura in questione non conferisca un indebito vantaggio agli operatori di stoccaggio francesi rispetto ai loro omologhi stranieri.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(234)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri» gli aiuti di Stato sono definiti come «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(235)

La qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che vengano soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: a) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; b) la misura conferisce un vantaggio selettivo tale da favorire talune imprese o talune produzioni; e c) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere potenzialmente in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1.   Risorse statali e imputabilità

(236)

Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le misure devono essere innanzitutto concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato (77).

(237)

Con riferimento, in primo luogo, alla condizione inerente all’imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere considerate coinvolte nell’adozione della misura medesima (78).

(238)

A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il meccanismo di regolamentazione è stato istituito da una legge adottata nel 2017 (79), il cui ambito di applicazione è stabilito con decreto (80) e le cui modalità sono stabilite da delibere della CRE, un’autorità amministrativa indipendente, nell’ambito della competenza conferitale dalla legge (cfr. considerando da 15 a 17). In particolare, la CRE definisce le modalità di vendita all’asta delle capacità delle infrastrutture essenziali, determina il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e definisce il metodo di calcolo del corrispettivo di stoccaggio nell’ambito delle tariffe ATRT. Il meccanismo di regolamentazione deve pertanto essere considerato imputabile allo Stato.

(239)

In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al finanziamento diretto o indiretto mediante risorse statali, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che non è necessario stabilire, in tutti i casi, un finanziamento diretto da parte dello Stato affinché il vantaggio concesso a una o più imprese possa considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (81).

(240)

In particolare, la Corte ha dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (82). Il fatto che si tratti di enti di diritto pubblico o privato non è di per sé decisivo (83). L’elemento decisivo a tal riguardo è costituito dal fatto che gli enti siano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale e non siano semplicemente vincolati a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (84). Nella sentenza ENEA SA, la Corte ha dichiarato che una misura non era concessa mediante risorse statali qualora i costi aggiuntivi derivanti da tale misura non potessero essere interamente addebitati agli utenti finali (85). Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le modalità di calcolo di tali contributi possono essere determinate con precisione da un regolamento o da una decisione di un ente pubblico, quale l’autorità nazionale di regolamentazione, senza tuttavia escludere la qualificazione di «contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato» (86).

(241)

Nella sentenza Essent Netwerk Noord (87), la misura in questione è stata qualificata come un’imposta e quindi una misura riguardante una risorsa statale, in quanto il supplemento di prezzo è stato imposto dallo Stato agli acquirenti di energia elettrica ai sensi della legge in base al criterio oggettivo del numero di kilowattora trasportati (88). La Corte ha precisato, a tal riguardo, che la qualità del debitore dell’imposta è irrilevante, in quanto essa riguarda il prodotto o l’attività necessari in relazione al prodotto (89).

(242)

Inoltre, nella sentenza EEG 2012 (90), la Corte ha precisato che non era sufficiente che la riscossione di un onere finanziario a carico dei fornitori fosse facoltativa e trasmessa al consumatore finale solo «in pratica» ai fini dell’accertamento della presenza di risorse statali.

(243)

Nel caso di specie, in primo luogo, la copertura dei costi degli operatori di stoccaggio rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione mediante le tariffe per l’utilizzo della rete di trasporto previste dalla legge sugli idrocarburi (cfr. considerando 17 e 104). Nell’ambito della sua giurisdizione legale (cfr. considerando 17), la CRE ha introdotto una voce nelle tariffe ATRT, dedicata al finanziamento del meccanismo di regolamentazione in questione (corrispettivo di stoccaggio) (cfr. considerando 90). Il finanziamento copre anche il costo di riscossione e restituzione della compensazione del GST (cfr. considerando 105).

(244)

Conformemente alla delibera della CRE del 7 febbraio 2018 (91), tutti gli shipper cui sia stata assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un PITD sono tenuti a pagare tale corrispettivo di stoccaggio al GST con cui hanno stipulato un contratto di trasmissione (cfr. considerando 99). L’importo del corrispettivo di stoccaggio per ogni shipper, secondo il metodo stabilito dalla CRE, è determinato sulla base della modulazione invernale dei suoi clienti non interessati da distacco di carico e non interrompibili, collegati alle reti pubbliche di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 21). Contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, da quanto precede risulta che il corrispettivo di stoccaggio ha natura di contributo obbligatorio imposto per legge agli shipper e non di opzione, il cui importo è calcolato secondo il criterio oggettivo della modulazione invernale dei loro clienti sulla base del metodo stabilito dalla CRE. Tali contributi sono calcolati in modo da coprire tutti i costi del GST relativi a tale servizio.

(245)

Tale analisi è confermata dal fatto che il corrispettivo di stoccaggio, pagato dagli shipper, deve essere obbligatoriamente addebitato ai consumatori in base alle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale (cfr. considerando da 98 a 101).

(246)

In secondo luogo, ai sensi della legge sugli idrocarburi, i GST restituiscono agli operatori di stoccaggio che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione una parte delle somme riscosse nell’ambito delle tariffe ATRT secondo le modalità stabilite dalla CRE, ente pubblico. A tale riguardo, la CRE fissa l’importo di tale quota e il costo del servizio di riscossione e di restituzione (cfr. considerando 90). Ad esempio, i GST sono designati e incaricati per legge di riscuotere e restituire i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio agli operatori di stoccaggio regolamentati. I fondi non sono liberamente disponibili per i GST, in quanto non hanno alcun potere discrezionale quanto alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, che sono soggetti a ridistribuzione obbligatoria e i cui importi sono decisi dalla CRE.

(247)

Di conseguenza, il corrispettivo di stoccaggio delle tariffe ATRT, che finanzia il meccanismo di regolamentazione, ha il carattere di un contributo obbligatorio imposto per legge sia agli shipper che ai consumatori, nell’ambito delle tariffe regolamentate, sotto il controllo della CRE. Inoltre, i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono gestiti e distribuiti dai GST. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia concessa mediante risorse statali.

6.1.2.   Vantaggio selettivo

(248)

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, secondo costante giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato le misure che, sotto qualsiasi forma, siano atte a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o a conferire un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali (92).

(249)

Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione consente agli operatori di stoccaggio regolamentati di beneficiare di un reddito garantito, il «reddito autorizzato», fissato dalla CRE in modo tale da garantire la copertura dei loro costi, nella misura in cui essi corrispondono ai costi di un «operatore efficiente» e a un rendimento normale del capitale investito (cfr. considerando 21). Tale reddito autorizzato è garantito dalle entrate riscosse direttamente dagli operatori e, qualora tali entrate siano inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio versata dai GST. Pertanto, gli operatori di stoccaggio regolamentati, le cui perdite potenziali sarebbero compensate, non sono più soggetti all’incertezza inerente alle normali condizioni di mercato. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficino di un vantaggio economico.

(250)

Per quanto riguarda la selettività del vantaggio, la Corte ha dichiarato che, per valutare tale condizione, occorre verificare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime, e che siano quindi oggetto di un trattamento differenziato (93).

(251)

Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione si applica solo alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale ritenute necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine. L’elenco esaustivo di tali infrastrutture essenziali è definito con decreto (cfr. considerando 19).

(252)

Per l’inverno 2018-2019, tale elenco comprendeva, a titolo transitorio, tutte le infrastrutture di stoccaggio sul territorio francese (cfr. considerando 16). Allo stato attuale della regolamentazione, le infrastrutture di stoccaggio essenziali per il periodo 2019-2023 corrispondono all’insieme delle infrastrutture di stoccaggio in funzione sul territorio francese, escludendo quindi le tre infrastrutture messe in riserva e due progetti di siti di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 49 e 50). L’attuale PPE prevede inoltre che l’elenco delle infrastrutture essenziali sia ridotto in occasione del prossimo riesame della PPE (cfr. considerando 52).

(253)

Pertanto, i siti di stoccaggio di gas naturale messi in riserva sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Inoltre, la Francia prevede che i siti attualmente operativi saranno esclusi in futuro a causa della diminuzione del consumo di gas naturale prevista nella PPE. Sono inoltre esclusi gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare quelli confinanti. Sono altresì esclusi i gestori di altri strumenti di flessibilità che contribuiscono anch’essi a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, come i gestori di terminali di metano o di interconnettori.

(254)

Pertanto, anche se l’esistenza di un vantaggio selettivo fosse stata analizzata a livello nazionale e riguardasse unicamente le infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, e contrariamente alle opinioni espresse dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo in quanto tale vantaggio è riservato agli operatori delle infrastrutture di stoccaggio essenziali incluse nell’elenco dell’attuale PPE.

(255)

Di conseguenza, la misura in questione può favorire talune imprese rispetto ad altre, le quali si trovano, per quanto concerne l’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

6.1.3.   Effetti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri

(256)

Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che un settore economico, come quello del gas naturale, sia stato liberalizzato a livello dell’Unione è idoneo a caratterizzare un’incidenza effettiva o potenziale degli aiuti sugli scambi tra Stati membri (94).

(257)

Nel caso di specie, grazie all’introduzione del meccanismo di regolamentazione, i gestori di impianti di stoccaggio essenziali in Francia otterranno un vantaggio rispetto ai loro concorrenti. Ciò riguarda innanzitutto gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, anche considerando che il mercato ha una portata regionale, come sostenuto da alcuni. Le osservazioni dei portatori di interessi non consentono alla Commissione di escludere un impatto della misura sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti, in particolare in Belgio, dove non esiste una remunerazione garantita per lo stoccaggio di gas naturale.

(258)

La Commissione non può neppure escludere un impatto sugli operatori di altri strumenti di flessibilità, quali i gestori di terminali di metano e i gestori di interconnettori. Di fatto, benché operino anche sulla base di un reddito autorizzato, come indicato dai portatori di interessi, il loro reddito non è integrato dallo Stato con le medesime modalità.

(259)

Poiché il mercato del gas naturale è stato liberalizzato a livello dell’Unione, qualsiasi vantaggio concesso a un’impresa in questo settore può incidere sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che la misura possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

(260)

Nel caso di specie, la misura in questione mira a garantire un certo reddito agli operatori di stoccaggio delle infrastrutture di stoccaggio essenziali. La Commissione ritiene che la misura possa falsare la concorrenza.

6.1.4.   Conclusione sulla qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato

(261)

Per i motivi esposti nei considerando da 234 a 260, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE.

6.2.   Illegalità dell’aiuto di Stato

(262)

Con la fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1o gennaio 2018, l’organizzazione delle aste e l’introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT a partire dal 1o aprile 2018, le autorità francesi hanno attuato un meccanismo di regolamentazione che costituisce un aiuto di Stato.

(263)

Le autorità francesi non hanno notificato la misura in questione alla Commissione prima della data in cui hanno iniziato ad attuarla. Così facendo, la Francia ha agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura in questione sia stata attuata illegittimamente.

6.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno

6.3.1.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità della misura in questione

(264)

Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale attuato dalla Francia mira ad agevolare lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine.

(265)

La Commissione osserva che è la prima volta che è stata valutata la compatibilità di un meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale con il mercato interno.

(266)

Tali misure non sono previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (95) né da altri orientamenti della Commissione.

(267)

La compatibilità del meccanismo di regolamentazione con il mercato interno dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ai sensi del quale gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(268)

Pertanto, affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile, da un lato, esso deve essere volto ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche e, dall’altro, non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune (96).

(269)

In base alla prima condizione, la Commissione esamina se il regime di aiuti sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. In base alla seconda condizione, la Commissione pondera gli effetti positivi dell’aiuto proposto per lo sviluppo delle attività che questo è destinato a sostenere e gli effetti negativi che lo stesso può avere sul mercato interno in termini di distorsioni della concorrenza e di effetti negativi sugli scambi causati dall’aiuto.

6.3.2.   Agevolazione dello sviluppo di un’attività economica

6.3.2.1.   Attività economica sviluppata

(270)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se agevola lo sviluppo di talune attività economiche (97). Esso deve avere un effetto incentivante sull’impresa o sulle imprese interessate, modificando il loro comportamento in modo da agevolare lo sviluppo di un’attività economica che, in assenza dell’aiuto, non si verificherebbe o si verificherebbe in modo limitato o diverso. L’aiuto non deve essere utilizzato per sovvenzionare i costi di un’attività economica che l’impresa avrebbe comunque sostenuto o per compensare il normale rischio commerciale inerente a un’attività economica.

(271)

Nel caso di specie, l’attività economica sviluppata dall’aiuto consiste nello stoccaggio di gas naturale in Francia.

(272)

Il meccanismo di regolamentazione mira a modificare il comportamento economico degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Le autorità francesi hanno indicato che, se la Francia non avesse istituito il meccanismo di regolamentazione e avesse abolito il precedente sistema di obblighi di stoccaggio, il prezzo praticato dagli operatori di stoccaggio sarebbe molto vicino allo spread dei prezzi di vendita del gas naturale. Gli spread sono in calo dal 2009. Di conseguenza, i prezzi praticati non consentivano più agli operatori di stoccaggio di coprire i loro costi prima dell’attuazione della riforma. A seguito del deterioramento della redditività dello stoccaggio di gas naturale in Francia, tre siti di stoccaggio di gas naturale sono stati messi in riserva nel 2014 e nel 2015 (cfr. considerando 10). La Francia ha poi individuato un rischio reale che gli operatori riducano ulteriormente la capacità di stoccaggio offerta sul mercato e mettano in riserva ulteriori siti di stoccaggio.

(273)

La Commissione osserva inoltre che il tasso di riempimento dei siti di stoccaggio è diminuito. In effetti, il tasso di sottoscrizione delle capacità di stoccaggio osservato è stato solo del 63 % nel periodo 2017-2018. La diminuzione del tasso di sottoscrizione ha quindi comportato un’ulteriore diminuzione delle entrate per gli operatori.

(274)

A seguito della riforma, i tassi di sottoscrizione sono aumentati fino a raggiungere un tasso di sottoscrizione osservato per le capacità di stoccaggio del 93 % per i periodi 2018-2019 e 2019-2020.

(275)

In uno scenario controfattuale, senza l’introduzione del meccanismo di regolamentazione, vi sarebbe stato il rischio di una riduzione significativa dello sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia. Dall’attuazione della riforma, il reddito autorizzato e l’obbligo degli operatori di stoccaggio di mettere a disposizione le loro capacità di stoccaggio attraverso le aste hanno quindi agevolato lo sviluppo dell’attività economica degli operatori di stoccaggio.

(276)

La Commissione ritiene pertanto che il meccanismo di regolamentazione agevoli lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia.

6.3.2.2.   Conformità del regime di aiuti alle altre disposizioni del diritto dell’Unione

(277)

La Commissione osserva che la misura in questione e l’attività economica sviluppata sono conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

(278)

In materia di energia tutti i prelievi intesi a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere, nello specifico, conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del TFUE. Nel caso di specie, il corrispettivo di stoccaggio ha un vincolo di destinazione con il sostegno concesso agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando 246). Un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal TFUE quando il gettito di un’imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.

(279)

Nel caso di specie, in primo luogo, il corrispettivo di stoccaggio è pagato dagli shipper che utilizzano la rete di trasporto di gas naturale, la quasi totalità del quale è importato, indipendentemente dal fatto che gli shipper siano o meno francesi (cfr. considerando da 98 a 100). D’altro canto, i beneficiari sono i gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale. Gli shipper francesi e stranieri hanno accesso non discriminatorio alle aste organizzate dai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 20). Non si tratta quindi di una situazione in cui la tassazione favorisca specificamente i prodotti nazionali tassati. Gli articoli 30 e 110 del TFUE sono pertanto rispettati.

(280)

Inoltre, come descritto nel considerando 12, l’articolo 33 della direttiva 2009/73/CE prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra altresì tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938, alle condizioni stabilite in tale regolamento, in particolare l’obbligo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti nazionali tenendo conto del corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

6.3.2.3.   Conclusioni sul contributo allo sviluppo di un’attività economica

(281)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione contribuisca allo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia, conformemente alle altre disposizioni del diritto europeo.

6.4.   Gli effetti negativi dell’aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune

(282)

La Commissione valuta se gli effetti negativi dell’aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Come primo passo, la Commissione illustra gli effetti positivi dell’aiuto tenendo conto anche dell’interesse comune e, in una seconda fase, valuta gli elementi che consentono di limitare gli effetti negativi dell’aiuto sugli scambi, vale a dire la necessità, l’adeguatezza, la proporzionalità e la trasparenza dell’aiuto. Alla luce di questa analisi, la Commissione individua gli impatti rimanenti sugli scambi, prima di bilanciare gli effetti positivi e negativi dell’aiuto sul mercato interno.

6.4.1.   Effetti positivi dell’aiuto

(283)

Come indicato ai considerando da 270 a 276, il regime di aiuti ha effetti positivi sull’agevolazione dello sviluppo dell’attività economica di stoccaggio di gas naturale in Francia.

(284)

Inoltre, la Commissione osserva che lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale ha effetti positivi in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale in Francia a medio e lungo termine. Lo stoccaggio è necessario per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda durante i picchi di freddo e di fornire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto durante le congestioni.

(285)

Per quanto riguarda i picchi di freddo, la Francia ha effettuato simulazioni del livello della domanda di gas naturale e della capacità di approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine. La domanda di gas naturale è stata quindi stimata per picchi di freddo da uno a trenta giorni, come accade una volta ogni 50 anni in Francia (cfr. considerando 25). Le autorità francesi hanno tenuto conto di una serie di ipotesi relative all’evoluzione del consumo di gas naturale nei prossimi dieci anni. Infine, esse hanno ipotizzato un calo del consumo del 2 % per il periodo 2018-2028 (cfr. considerando 26). Hanno inoltre stimato gli effetti dei dispositivi di interrompibilità che tuttavia non sono ancora stati attuati (cfr. considerando 28).

(286)

Per quanto riguarda l’offerta, le autorità francesi hanno tenuto conto dei parametri di disponibilità delle diverse fonti di gas naturale. In particolare, hanno ipotizzato un utilizzo del 100 % delle capacità continue degli interconnettori esistenti, nonché la fornitura di GNL dai terminali di metano con un termine di consegna di 10 giorni per i nuovi carichi (cfr. considerando da 33 a 38).

(287)

Tale metodologia sembra coerente con i dati storici e le previsioni di disponibilità al momento dell’esecuzione dell’analisi.

(288)

Le stime delle autorità francesi hanno evidenziato un fabbisogno di stoccaggio di gas naturale pari, da un lato, a 2 376 GWh/g per flusso di erogazione per un riempimento al 45 % del volume utile per far fronte ai picchi di freddo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025.

(289)

Tuttavia, come indicato al considerando 10, la diminuzione degli spread osservata dal 2009 ha portato a una diminuzione del tasso di sottoscrizione della capacità di stoccaggio al di sotto del livello necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, nonché alla messa in riserva di tre siti, anche in presenza dell’obbligo per i fornitori di detenere impianti di stoccaggio di gas naturale.

(290)

Di conseguenza, sembra che il normale funzionamento del mercato dello stoccaggio del gas non consenta di garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio ritenute necessarie per garantire il livello di sicurezza dell’approvvigionamento richiesto dalla Francia. L’obiettivo del regime di aiuti è quindi quello di agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale in Francia, che non sarebbe garantita da sola con il normale funzionamento del mercato.

6.4.2.   Limitazione dell’impatto negativo del regime di aiuti sul mercato interno

(291)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che il regime di aiuti istituito dalle autorità francesi potrebbe avere un impatto sui mercati seguenti: i) i fornitori di gas naturale francesi e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(292)

La Commissione valuta i fattori che possono contribuire a limitare l’impatto negativo della misura in questione, in particolare la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità di tale meccanismo, nonché la sua trasparenza.

a)   Necessità del regime di aiuti

La Commissione ritiene che un intervento statale sia necessario qualora, in una determinata situazione, questo possa portare a un miglioramento significativo che il normale funzionamento del mercato da solo non comporterebbe, ad esempio, ovviando a una carenza ben definita del mercato.

(293)

Come indicato al considerando 10, gli spread diminuiscono dal 2009 e gli operatori di stoccaggio non erano più in grado di coprire i loro costi. L’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia rischiava di subire una notevole riduzione. D’altro canto, dall’attuazione della riforma, il tasso di stoccaggio di gas naturale in Francia è aumentato.

(294)

La Commissione conclude pertanto che la riforma era necessaria per agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale in Francia.

b)   Adeguatezza del regime di aiuti

(295)

Gli aiuti sono uno strumento di intervento adeguato per agevolare un’attività economica quando non è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso altri strumenti di intervento che comportano meno distorsioni della concorrenza.

(296)

La Francia ha previsto diversi strumenti alternativi, che tuttavia non agevolerebbero allo stesso modo lo sviluppo dell’attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia né garantirebbero lo stesso livello di sicurezza dell’approvvigionamento per i motivi seguenti.

(297)

In primo luogo, il mantenimento del precedente regime di obblighi di stoccaggio imposti ai fornitori non avrebbe garantito la sicurezza dell’approvvigionamento. Poiché lo spread è diventato notevolmente inferiore al costo delle capacità di stoccaggio, gli incentivi dei fornitori a prenotare capacità sono notevolmente diminuiti, con la conseguente messa in riserva di tre siti. Altre messe in riserva sarebbero state problematiche in quanto dalla valutazione del fabbisogno di stoccaggio è emerso che tutti gli impianti erano necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di ondata di freddo prolungata. Inoltre, il costo complessivo dello stoccaggio nell’ambito del sistema di obblighi di stoccaggio era più elevato ([5-8 EUR/MWh nel 2016 e nel 2017]) che nell’ambito del meccanismo di regolamentazione (5,6 EUR/MWh dopo la riforma).

(298)

In secondo luogo, il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori non sarebbe un’alternativa credibile a causa del costo elevato di tali misure rispetto all’uso delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di investimento non colmerebbe le potenziali carenze di gas naturale in caso di picco di freddo e non sarebbe disponibile nel medio termine.

(299)

Analogamente, dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che l’aumento dell’uso di GNL non sembra costituire un’alternativa credibile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. In effetti, i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell’intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D’altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.

(300)

In terzo luogo, la Francia ha spiegato che neppure un sistema puramente amministrativo di sanzioni imposte ai fornitori per la mancata fornitura di gas naturale ai clienti finali può essere considerato un’alternativa soddisfacente. In effetti, tale sistema presenta un problema di fattibilità in quanto il bilanciamento dei mercati europei del gas avviene quotidianamente. Le misure di distacco di carico attuate dal gestore della rete in caso di calo critico della pressione nella rete determinerebbero un successivo scambio di gas naturale, che renderebbe estremamente difficile individuare il fornitore inizialmente inadempiente. Analogamente, i consumatori interessati da distacco di carico non sono necessariamente i clienti del fornitore inadempiente. In tale contesto, la Francia sostiene che le misure ex ante sono preferibili alle sanzioni ex post.

(301)

In quarto luogo, lo stesso vale per il distacco di carico o per i dispositivi di interrompibilità. Secondo le autorità francesi, il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità, la cui efficacia dipende dal rispetto da parte del consumatore dell’ordine di distacco di carico indicato dal gestore della rete, in quanto non è possibile procedere a un distacco di carico automatico a distanza. Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali è tuttavia concepito in modo da evitare crisi di approvvigionamento che comportano il ricorso a distacchi di carico. I dispositivi di interrompibilità che tengono conto dei rischi di elevata incertezza e bassa probabilità delle varie tipologie di picco di freddo erano ancora in fase di definizione al momento della riforma e sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di gas naturale. D’altro canto, i dispositivi di interrompibilità non sarebbero adeguati per far fronte ai rischi di congestione caratterizzati da un’incertezza inferiore ma da una probabilità maggiore.

(302)

Alla luce di questi fattori, la Commissione ritiene che il meccanismo di regolamentazione sia uno strumento adeguato per agevolare lo sviluppo dell’attività di stoccaggio di gas naturale e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

c)   Proporzionalità del regime di aiuti

(303)

Gli aiuti sono considerati proporzionati se il loro importo è limitato al minimo necessario per contenere gli effetti sul mercato interno.

(304)

Nel caso di specie, nell’ambito del meccanismo di regolamentazione, gli operatori di stoccaggio beneficiano di un reddito garantito. Al fine di valutare la proporzionalità del meccanismo di regolamentazione, è necessario valutare la proporzionalità del metodo di calcolo del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio descritto nei considerando da 59 a 81.

(305)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla valutazione economica indipendente della CRE del valore di mercato della BAR al momento dell’attuazione del meccanismo di regolamentazione. Ciò avrebbe potuto, secondo la Commissione, rimettere in discussione la proporzionalità del regime di aiuti.

(306)

Sebbene tale valutazione si basi principalmente sul valore contabile lordo e sull’ammortamento delle attività, la Francia e i beneficiari sono stati in grado di dimostrare che la CRE ha effettuato una rivalutazione approfondita della BAR iniziale al 31 dicembre 2016. La CRE ha verificato che i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori corrispondevano ai periodi indicati nella loro contabilità storica e ai dati standard del settore osservabili in altri paesi. In particolare, la CRE ha messo in dubbio il periodo di ammortamento del cushion gas. Come indicato nel considerando 73, la CRE ha respinto la richiesta di applicazione di un periodo di ammortamento di 250 anni e ha applicato un periodo di ammortamento di 75 anni per il cushion gas. Nella sua analisi, la CRE è stata assistita anche da consulenti economici esterni per determinare la BAR iniziale. La Commissione osserva che, a seguito di tali analisi, la CRE ha applicato una BAR iniziale per i tre operatori pari a 4,8 miliardi di EUR, con una diminuzione del 13 % rispetto alla BAR richiesta dagli operatori (cfr. tabella 4 nel considerando 77).

(307)

La Commissione osserva inoltre che l’applicazione di metodi alternativi, quali il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti, i valori presi in considerazione nelle operazioni recenti o l’uso dell’approccio discounted cash-flow utilizzato nello studio di PwC su Teréga, portano a valori delle attività simili (cfr. considerando 76, 129 e 160).

(308)

Inoltre, l’applicazione di un valore basato sugli spread non include il valore che lo stoccaggio di gas naturale rappresenta per il sistema in termini di sicurezza dell’approvvigionamento. Tale indicatore non è quindi sufficientemente rappresentativo degli sviluppi a medio e lungo termine per essere utile quale indicatore di un meccanismo di regolamentazione come quello del caso di specie, volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a medio e lungo termine.

(309)

Nelle osservazioni ricevute dalla Commissione nel corso del procedimento, è stato precisato che una ricostruzione storica delle entrate degli operatori sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e contraria ai principi generali del diritto.

(310)

La Commissione osserva inoltre che la tariffa di stoccaggio è destinata a compensare i costi degli operatori nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti». A tal fine, la CRE rivede la compensazione richiesta dagli operatori all’inizio di ciascun periodo tariffario e verifica annualmente gli investimenti previsti dagli operatori (cfr. considerando 82). La compensazione include anche un elemento di regolazione dei costi e dei ricavi annuali. La Commissione osserva che, per gli anni 2018-2019, la CRE ha tenuto conto soltanto dei costi considerati efficienti e che, a partire da ATS 2, molte voci sono state oggetto di un incentivo al controllo dei costi: regolamentazione che incentiva il controllo dei costi operativi e delle spese di investimento e regolamentazione che incentiva la qualità del servizio (cfr. considerando 60, 61, 65, 83, 84 e 85).

(311)

Infine, la metodologia che determina il CMPC dei siti di stoccaggio di gas naturale e la maggiorazione rispetto al tasso di riferimento di GRTgaz sono adeguate.

(312)

La Commissione conclude pertanto che il metodo di remunerazione stabilito dalla CRE, e in particolare la valutazione delle attività regolamentate, porta a una compensazione proporzionata per limitare l’impatto del regime di aiuti sul mercato interno.

d)   Trasparenza del regime di aiuti

(313)

La Commissione ritiene che gli impegni della Francia elencati al considerando 111 garantiscano la trasparenza del regime di aiuti.

6.4.3.   Prevenzione degli effetti negativi del regime di aiuti sulla concorrenza e sugli scambi

(314)

La Commissione ritiene che una misura di aiuto riduca al minimo gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri se tali effetti sono sufficientemente limitati perché il bilancio complessivo della misura sia positivo.

(315)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non poteva escludere che il meccanismo potesse introdurre distorsioni della concorrenza al di là degli effetti negativi minimi giustificati dall’attuazione del regime di aiuti tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall’altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(316)

Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda i mercati della fornitura di gas naturale, la Commissione non ritiene che il regime di aiuti comporti distorsioni della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e i fornitori di altri Stati membri, in quanto le aste sono aperte a tutti i fornitori di gas naturale, a condizioni analoghe, siano essi situati in Francia o in un altro Stato membro. Le osservazioni dei portatori di interessi hanno inoltre confermato che per lo stesso servizio di trasmissione ai fornitori francesi e a quelli di altri Stati membri si applica la medesima tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto. La Commissione non ha quindi potuto constatare alcuna distorsione della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

(317)

In secondo luogo, per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i fornitori di strumenti alternativi di flessibilità in Francia, le autorità francesi e i portatori di interessi ritengono che gli altri strumenti siano sostituti imperfetti dello stoccaggio di gas naturale in quanto funzionano con tempi variabili e possono essere necessari in situazioni diverse. Ad esempio, in caso di ondata di freddo, le capacità dei terminali di metano possono essere mobilizzate solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi. Queste capacità limitate non potrebbero essere mobilitate più di cinque giorni nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un’ondata di freddo, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l’arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un’interruzione delle emissioni. Inoltre, in caso di congestione della rete, l’efficienza dei terminali di GNL dipende dalla loro vicinanza geografica ai punti di consumo.

(318)

Diversi terzi hanno inoltre sottolineato che le sottoscrizioni dei terminali di metano e degli impianti di stoccaggio di gas naturale non sarebbero in concorrenza. Essi spiegano che le importazioni di GNL in Europa e in Francia sono aumentate notevolmente dall’introduzione del regime di aiuti nel 2018. Il livello delle importazioni di GNL di ~ 21,5 miliardi di m3 in Francia nel 2019 è stato un livello record.

(319)

Per quanto riguarda gli interconnettori, le osservazioni ricevute confermano che si tratta principalmente di strumenti di importazione. I portatori di interessi osservano che, in assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l’approvvigionamento di gas naturale in caso di picchi di consumo. Ciò sarebbe inefficace. Tenuto conto del previsto calo del consumo di gas naturale in Francia, non si prevede di costruire nuovi interconnettori. Infatti, i costi di costruzione di interconnettori supplementari e di rafforzamento della rete sarebbero superiori a quelli del regime di aiuti in questione.

(320)

Inoltre, lo stoccaggio di gas naturale non incide sul volume totale di gas naturale che passa attraverso gli interconnettori, che dipende dal volume di gas naturale consumato in Francia. Tuttavia, i portatori di interessi citano una relazione (98) dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) in cui si sottolinea che l’abbondanza di gas naturale nello stoccaggio riduce al minimo le importazioni in caso di picchi di consumo che normalmente si verificano quando il prezzo del gas naturale è più elevato.

(321)

Come indicato dai portatori di interessi, la Commissione ha ripetutamente esaminato, senza pronunciarsi, l’esistenza di un mercato rilevante per le infrastrutture di trasporto di gas naturale, compresi, tra l’altro, gli interconnettori, lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di GNL e le infrastrutture di rigassificazione. La Commissione riconosce che i diversi strumenti di flessibilità possono fornire servizi complementari senza escludere completamente un impatto dello stoccaggio di gas naturale sui terminali di GNL e sugli interconnettori. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato distorsioni della concorrenza significative.

(322)

In terzo luogo, il regime di aiuti potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare degli Stati membri confinanti con la Francia. A causa degli interconnettori, questo rischio è a priori particolarmente importante per il Belgio e la Germania.

(323)

La CREG in Belgio ha informato la Commissione che, a seguito dell’introduzione del meccanismo di regolamentazione, il tasso di riempimento dell’unico sito di stoccaggio belga Loenhout è sceso dall’84 % (inverno 2017-2018) al 54 % (inverno 2018-2019). Il tasso di riempimento è poi aumentato fino a raggiungere un livello del 97 % per l’inverno 2019-2020. Il tasso di riempimento nel 2018-2019 corrispondeva ai contratti a lungo termine. La CREG sottolinea l’esistenza di un impatto dovuto all’introduzione del meccanismo di remunerazione in Francia (cfr. considerando da 195 a 200). Sebbene i tassi di riempimento siano nuovamente aumentati nell’inverno successivo, ciò non consente alla Commissione di escludere un impatto sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti. La Commissione osserva tuttavia che Fluxys, operatore di Loenhout, non menziona il fatto che il meccanismo di regolamentazione abbia un impatto significativo sulle sue attività (cfr. considerando 212).

(324)

A breve termine, le distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli Stati membri confinanti sono limitate dal livello significativo del tasso di sottoscrizione (ad esempio oltre il 90 % in Germania, il 60 % in Belgio), sulla base di contratti a lungo termine. Tuttavia, tali contratti scadono nel 2022-2023. Pertanto, il meccanismo di regolamentazione potrebbe influire sulle future condizioni commerciali quando questi contratti a lungo termine sono rinegoziati sia in termini di prezzi che di tassi di sottoscrizione e, infine, sulla redditività degli operatori di stoccaggio negli Stati membri confinanti. Affinché la Commissione possa garantire che la sua valutazione su questo punto rimanga valida dopo la scadenza dei contratti a lungo termine, le autorità francesi si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro la fine del 2024, una relazione contenente i dati relativi all’impatto della misura sulla concorrenza (cfr. considerando 111).

(325)

La Commissione osserva inoltre che Fluxys indica che sarebbe auspicabile attuare un modello adeguato a livello dell’Unione per rispondere agli sviluppi del mercato (cfr. considerando 212). Altri operatori di stoccaggio hanno espresso un parere positivo sulla riforma introdotta in Francia, promuovendo nel contempo un approccio armonizzato nell’Unione (cfr. considerando 224 e 229).

6.5.   Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell’aiuto sul mercato interno

(326)

Un regime di aiuti di Stato deve garantire che l’equilibrio complessivo dei suoi effetti sia positivo evitando di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(327)

La Commissione ricorda che, nel caso di specie, il regime di aiuti favorisce lo sviluppo di un’attività economica, vale a dire lo stoccaggio di gas naturale in Francia. Rileva inoltre che il meccanismo di regolamentazione contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. Inoltre, l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità dell’aiuto ne limitano l’impatto sulla concorrenza e sugli scambi. La Commissione conclude che, anche se non si può escludere un impatto sulla concorrenza tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri, sembra che gli effetti negativi dell’aiuto siano sufficientemente limitati affinché il bilancio complessivo del regime di aiuti sia positivo fino alla fine dell’attuale PPE nel 2028, a condizione che non vi siano cambiamenti significativi della concorrenza nei mercati del gas naturale elencati nel considerando 110 (99).

(328)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’impatto positivo dell’aiuto sullo sviluppo dell’attività economica in questione supera i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, almeno fino al 2028. La concorrenza e gli scambi non sono pertanto pregiudicati fino ad allora in misura contraria all’interesse comune.

7.   CONCLUSIONI

(329)

La Commissione deplora che la Francia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, la Commissione ritiene che la misura in questione sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE fino al 31 dicembre 2028, data di scadenza dell’attuale PPE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore degli operatori di stoccaggio di gas naturale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 112 del 3.4.2020, pag. 39.

(2)  I siti operativi sono dodici, se si considerano separatamente i siti di Lussagnet e Izaute. Questi siti appartengono a Teréga e condividono alcuni impianti tecnici. Per questo motivo talvolta sono considerati come un’infrastruttura unica (ad esempio nella PPE 2019-2028) e altre volte come due infrastrutture distinte (ad esempio nella PPE 2016-2023).

(3)  Decreto n. 2014-328 del 12 marzo 2014 recante modifica del decreto n. 2006-1034 del 21 agosto 2006 concernente l’accesso agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale.

(4)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(6)  Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

(7)  Articolo L.421-3-1 del codice dell’energia.

(8)  Articolo L.421-3-1 del codice dell’energia.

(9)  Articolo L.421-5-1 del codice dell’energia.

(10)  Articolo L.452-1 del codice dell’energia.

(11)  I dati sulle capacità continue di interconnessione del gas H sono tratti dalla relazione Transmission Capacity Map 2017 dell’ENTSOG.

(12)  Ad esempio, la Francia ha stimato a 1,6 miliardi di EUR il costo di costruzione dei gasdotti Arc Lyonnais, Eridan e Perche per agevolare il trasporto di gas dal nord al sud della Francia.

(13)  La capacità di emissione è così ripartita tra i quattro terminali: il terminale di Montoir ha una capacità di emissione di 400 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Cavaou ha una capacità di 205 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Tonkin ha una capacità di emissione di 205 GWh/g e il terminale di metano di Dunkerque ha una capacità di emissione di 520 GWh/g. Quando l’interconnettore di Dunkerque è utilizzato a piena capacità, l’iniettabilità del terminale di metano di Dunkerque sulla rete francese di gas naturale è quindi limitata a 350 GWh/g a causa di una strozzatura nella rete di trasporto.

(14)  Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.

(15)  Decreto n. 2016-1442 del 27 ottobre 2016 relativo alla PPE.

(16)  Decreto n. 2018-1248 del 26 dicembre 2018 relativo alle infrastrutture di stoccaggio del gas necessarie per la sicurezza dell’approvvigionamento.

(17)  Delibera n. 2018-039 del 22 febbraio 2018 concernente le modalità di commercializzazione delle capacità di stoccaggio nell’ambito dell’attuazione dell’accesso regolamentato di terzi agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale in Francia.

(18)  Delibera della CRE n. 2018-068 del 22 marzo 2018 relativa alla tariffa per l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, TIGF e Géométhane a partire dal 2018.

(19)  Delibera della CRE n. 2020-011 del 23 gennaio 2020 relativa alla tariffa per l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, Teréga e Géométhane.

(20)  La CRE basa tale confronto sullo studio «Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of gas transmission system operators (TSOs)», realizzato dall’Economic Consulting Associates (ECA) per l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

(21)  Questo metodo deriva dalla legge finanziaria rettificativa del 28 dicembre 2001, che ha istituito un comitato speciale (la commissione Houri) per determinare il prezzo di cessione, da parte dello Stato, delle reti di trasporto di gas naturale. Un metodo analogo è stato utilizzato anche per la valutazione delle attività dei terminali di metano e degli operatori di distribuzione di gas naturale.

(22)   « Cushion gas »: il gas conferito in modo permanente nei serbatoi sotterranei, essenziale per il funzionamento degli impianti di stoccaggio in quanto necessario per mantenere una pressione minima di stoccaggio che consenta l’erogazione del volume utile con il profilo di erogazione richiesto (delibera della CRE n. 2018-068 di cui sopra).

(23)  In particolare, nella sua relazione del 20 marzo 2017 Compass Lexecon raccomandava di fissare il CMPC tra il 4,2 % e il 5,8 %.

(24)  Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società GRTgaz; delibera n. 2019-135 della CRE del 25 giugno 2019 relativa al mantenimento della certificazione della società Teréga a seguito di tre acquisizioni di partecipazioni del gruppo Crédit Agricole in imprese di produzione di energia.

(25)  Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società TIGF; delibera della CRE del 4 febbraio 2016 relativa al mantenimento della certificazione della società TIGF a seguito dell’ingresso della società Predica nel capitale di TIGF Holding.

(26)  Delibera della CRE n. 2018-69 del 22 marzo 2018 relativa all’introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nella tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di GRTgaz e TIGF.

(27)  Articolo L.445-3 del codice dell’energia: « Le tariffe regolamentate di vendita del gas naturale sono definite in funzione delle caratteristiche intrinseche delle forniture e dei costi associati a tali forniture. Esse coprono tutti questi costi […]» .

Articolo R.445-3 del codice dell’energia: « Per ciascun fornitore è stabilita una formula tariffaria che esprime il complesso dei costi di approvvigionamento di gas naturale. La formula tariffaria e i costi escluso l’approvvigionamento permettono di determinare il costo medio di fornitura del gas naturale in base al quale sono fissate le tariffe regolamentate di vendita dello stesso, in funzione delle modalità di servizio dei clienti interessati.

I costi escluso l’approvvigionamento possono comprendere segnatamente: […] 2° I costi di utilizzo degli impianti di stoccaggio di gas naturale, laddove necessario ».

(28)  Delibera n. 2018-069 di cui sopra, pagg. 7-8.

(29)  Delibera n. 2018-069 di cui sopra.

(30)  Delibera n. 2018-069 della CRE del 22 marzo 2018 di cui sopra.

(31)  Delibera n. 2020-011 della CRE del 23 gennaio 2020 di cui sopra.

(32)  Decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 di cui sopra.

(33)  http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat/Regimes-d-aides.

(34)  Conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

(35)  Secondo la relazione della CRE « Observatoire des marchés de détail du 4e trimestre 2019 », al 31 dicembre 2019 il 66 % dei siti residenziali e non residenziali è oggetto di offerte di mercato rispetto al 34 % oggetto di offerte alla tariffa regolamentata di vendita e il 91 % del consumo di gas naturale è garantito da offerte di mercato, mentre il 9 % da offerte alla tariffa regolamentata di vendita.

(36)  A norma dell’articolo 63 della legge n. 2019-1147 dell’8 novembre 2019 relativa all’energia e al clima.

(37)  Anche se, tra il 2013 e il 2017, i proventi della commercializzazione sono stati modesti, il reddito autorizzato totale è notevolmente inferiore al fatturato realizzato da tali operatori per gli anni 2008-2012, in un contesto di spread elevato.

(38)  Sentenze del 7 novembre 2014, Banco Santander, T-399/11, EU:T:2014:938, punto 75; dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione, C-73/03, EU:C:2004:711, punto 28.

(39)  Ad eccezione di Dunkerque LNG, che è esentata.

(40)  Acquisizione della società TIGF da parte di un consorzio composto da GIC, Snam e EDF.

(41)  Acquisizione di partecipazioni della società Prédica nel capitale di TIGF.

(42)  A norma dell’articolo L.443-4 del codice dell’energia.

(43)  Cfr., ad esempio, Commissione, 14 novembre 2006, M. 4180 Gaz de France/Suez, punto 341.

(44)  Commissione, 29 settembre 1999, M. 1383 – Exxon/Mobil, punti 69 e 261; Commissione, 25 aprile 2003, M. 3086 – Gaz de France/Preussag Energie, punto 14; Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 EON/MOL, punto 99; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

(45)  Commissione, 8 ottobre 2004, M. 3410 Total/Gaz de France, punto 19.

(46)  Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 – E.ON/MOL, punto 130; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

(47)  4,2 TWh di scorta in media nei terminali francesi durante l’inverno.

(48)  Da 10 a 15 giorni a seconda dell’origine del gas.

(49)  Prezzo nei diversi mercati europei del GNL globale.

(50)  Commercializzati in un periodo di quattro mesi.

(51)  Title Transfer Facility, che raggruppa la maggior parte degli scambi a termine.

(52)  Dall’88 % al 99 % e dal 54 % al 97 % rispettivamente.

(53)   Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea di un’indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, […] 12 giugno 2020.

(54)  Ossia un prezzo di acquisto (130,6)/(98 % x 50 %).

(55)   Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea di un’indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, […] 12 giugno 2020.

(56)  L’AFIEG riunisce società francesi e controllate di operatori europei dell’energia elettrica e del gas: Alpiq Energie France, BKW France, Endesa, Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct Energie, Gazel Energie, Vattenfall. Enovos e Primeo Energie sono membri associati.

(57)  Decreto del 13 marzo 2018 relativo alle scorte minime di gas naturale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 marzo 2019.

(58)  L’AFG è il sindacato professionale dell’industria francese del gas. I membri titolari sono EDF, ENGIE, France Gas Liquides, Gazprom, GRDF, GRTgaz, Teréga, Total. Ai membri titolari si aggiungono i membri associati, i membri partner e i membri societari.

(59)  L’ANODE rappresenta i fornitori di energia alternativa in Francia. I membri dell’associazione sono EkWateur, Enercoop, Energie d’ici, Eni Gas & Power France, GreenYellow, Gaz Européen, Planète OUI, Plüm Energie, SAVE, Total Direct Energie, Vattenfall e Wekiwi.

(60)  La CREG è l’autorità di regolamentazione dell’energia elettrica e del gas in Belgio.

(61)  Il sito ha una capacità di stoccaggio di 780 milioni di metri cubi (corrispondenti a 9 TWh).

(62)  […].

(63)  L’EFET riunisce oltre 100 società di trading dell’energia, che operano in oltre 28 paesi europei.

(64)  Gestore di terminali di metano.

(65)   Trader nel settore dell’energia.

(66)  Gestore di stoccaggio di gas in Belgio.

(67)  Federazione sindacale francese affiliata alla Confederazione generale del lavoro (CGT).

(68)  Gestore dei sistemi di trasporto del gas.

(69)  Gestore di stoccaggio di gas.

(70)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, settembre 2017.

(71)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

(72)  Impresa operativa nel settore dell’energia.

(73)  Gestore di stoccaggio di gas.

(74)  Studi realizzati per Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, settembre 2017 e Value of the gas storage infrastructure for the electricity system, Artelys, ottobre 2019.

(75)  Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

(76)  L’UPRIGAZ riunisce imprese attive in tutta la catena del gas o in parte di essa: Dalkia France, Eni, ENGIE, Equinor, ENGIE Cofely, Naturgy, Total Energie Gaz, Teréga, Total Gaz Électricité Holdings France.

(77)  Sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione C 482/99, EU:C:2002:294, punto 24; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, punto 27, e del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 16.

(78)  Sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 17 e giurisprudenza ivi citata.

(79)  Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

(80)  Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.

(81)  Sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 36; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, punto 34; del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 55, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 105.

(82)  Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 25; del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 58, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 107.

(83)  Sentenza del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 126.

(84)  Sentenze del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata, e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 108.

(85)  Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punto 30.

(86)  Sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 66.

(87)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413.

(88)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, punti 47 e 66.

(89)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, punto 49.

(90)  Sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione C-405/16 P, EU:C:2019:268.

(91)  Delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l’utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1o aprile 2018.

(92)  Sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C-206/06, EU:C:2008:413, punto 79; del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 65, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 74.

(93)  Sentenze del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punti da 53 a 55, e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54.

(94)  Sentenze del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 51; del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C-150/16, EU:C:2017:388, punto 34, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C 706/17, EU:C:2019:407, punto 94.

(95)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(96)  Sentenza del 22 settembre 2020 nella causa C-594/18 P, Austria/Commissione (Hinkley Point C), EU:C:2020:742, punto 19.

(97)  Come confermato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, EU:C:2020:742.

(98)  ACER report of 6 April 2020, The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs, punto 174.

(99)  Se la Commissione ritiene che un aiuto esistente non sia o non sia più compatibile con il mercato interno, può avviare il procedimento di cui al capo IV del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


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