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Document 32022R0415

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell'11 marzo 2022 relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1419

    GU L 85 del 14.3.2022, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/415/oj

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 85/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/415 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 marzo 2022

    relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    Le sostanze acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio sono state autorizzate per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acido DL-malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

    (4)

    I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti» o «regolatori dell’acidità». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    Nel parere del 29 gennaio 2014 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido DL-malico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l’esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è efficace come conservante per mangimi.

    (6)

    Nei pareri del 27 gennaio 2015 (4) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo ha effetti potenzialmente pericolosi per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l’esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza può potenzialmente fungere da regolatore dell’acidità nei mangimi. Tuttavia la sua efficacia come conservante, seppure riconosciuta per gli alimenti, non è stata sufficientemente dimostrata a causa della mancanza di analisi statistiche fornite dal design study.

    (7)

    Benché gli studi forniti non offrano una solida dimostrazione statistica, l’autorizzazione per uso alimentare già concessa all’acido citrico per la stessa funzione è stata considerata un indicatore sufficiente dell’efficacia della sostanza come conservante, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (5).

    (8)

    Nei suoi pareri del 1o luglio 2014 (6) e dell’8 settembre 2015 (7) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido sorbico e il sorbato di potassio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che tali additivi sono irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido sorbico e il sorbato di potassio sono additivi alimentari autorizzati nell’Unione per l’impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l’effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.

    (9)

    Nei suoi pareri del 1o febbraio 2012 (8) e del 6 maggio 2021 (9) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido acetico, il diacetato di sodio e l’acetato di calcio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido diluito è considerato irritante, mentre a concentrazioni più elevate è corrosivo e presenta un rischio particolare per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido acetico, il diacetato di sodio e l’acetato di calcio sono additivi alimentari autorizzati nell’Unione per l’impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l’effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.

    (10)

    Nel suo parere del 16 novembre 2011 (10) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido propionico e il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio sono corrosivi per la pelle, per le mucose e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio hanno il potenziale per fungere da conservanti nei mangimi.

    (11)

    Nei suoi pareri del 17 settembre 2014 (11), dell’11 marzo 2015 (12), del 18 marzo 2020 (13), del 7 maggio 2020 (14), del 19 marzo 2020 (15), del 24 ottobre 2014 (16) e del 7 maggio 2020 (17) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido formico, il formiato di sodio, il formiato di calcio e il formiato di ammonio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido formico, il formiato di sodio e il formiato di ammonio sono corrosivi. Il formiato di calcio e il formiato di sodio non sono irritanti per la pelle, ma sono leggermente irritanti per gli occhi e irritanti per le vie respiratorie, di cui sono potenziali sensibilizzanti. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido formico, il formiato di sodio, il formiato di calcio e il formiato di ammonio possono potenzialmente fungere da conservanti nei mangimi.

    (12)

    Nei pareri del 9 luglio 2015 (18), del 5 luglio 2017 (19) e del 12 novembre 2019 (20) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e il lattato di calcio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido lattico è irritante per gli occhi, corrosivo per la pelle e irritante per le vie respiratorie. Il lattato di calcio deve essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che, poiché l’acido lattico e il lattato di calcio sono usati negli alimenti come conservanti, è ragionevole attendersi che l’effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.

    (13)

    L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (14)

    Le valutazioni delle sostanze acido DL-malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio dimostrano che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo delle sostanze acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio.

    (15)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione di acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

    (16)

    Il fatto che l’utilizzo di acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, acido propionico, propionato di sodio, propionato di ammonio, acido formico, formiato di ammonio, formiato di sodio, formiato di calcio e acido lattico come conservanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio, così come l’utilizzo dell’acido citrico come regolatore di acidità, non esclude il loro utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Autorizzazione

    Gli additivi specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti» o «regolatori dell’acidità», sono autorizzati come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    1.   Gli additivi specificati nell’allegato e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

    3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

    (3)  EFSA Journal 2014;12(2):3563.

    (4)  EFSA Journal 2015;13(2):4009 ed EFSA Journal 2015;13(2)4010.

    (5)  Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 57).

    (6)  EFSA Journal 2014;12(7):3792.

    (7)  EFSA Journal 2015;13(9):4239.

    (8)  EFSA Journal 2012;10(2):2571.

    (9)  EFSA Journal 2021;19(5):6615.

    (10)  EFSA Journal 2011;9(12):2446.

    (11)  EFSA Journal 2014;12(10):3827.

    (12)  EFSA Journal 2015;13(5):4056.

    (13)  EFSA Journal 2020;18(4):6076.

    (14)  EFSA Journal 2020;18(5):6139.

    (15)  EFSA Journal 2020;18(4):6077.

    (16)  EFSA Journal 2014;12(11):3898.

    (17)  EFSA Journal 2020;18(5):6137.

    (18)  EFSA Journal 2015;13(12):4198.

    (19)  EFSA Journal 2017;15(7):4938.

    (20)  EFSA Journal 2019;17(12):5914.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a296

    Acido DL-malico

    Composizione dell’additivo

    Acido DL-malico ≥ 99,5 %

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido DL-malico ≥ 99,5 %

    C4H6O5

    Numero CAS: 6915-15-7 (o 617-48-1)

    Ceneri solfatate ≤ 0,02 %

    Acido fumarico ≤ 1 %

    Acido maleico ≤ 0,05 %

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (1)

    Per la determinazione dell’acido malico come acido malico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) – EN 17294

    Tutte le specie animali

    1.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    2.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a330

    Acido citrico

    Composizione dell’additivo

    Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido citrico ≥ 99,5 %

    Forma anidra:

    C6H8O7

    Numero CAS: 77-92-9

    Forma monoidrata:

    C6H8O7.H2O

    Numero CAS: 5949-29-1

    Ceneri solfatate < 0,05 %

    Acido ossalico < 100 mg/kg

    Prodotto da:

    Aspergillus niger DSM 25794, o

    Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751, o

    Aspergillus niger CGMCC 40347/CGMCC 5343, o

    Metodo di analisi  (2)

    Per la determinazione dell’acido citrico come acido citrico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali

    15 000

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: regolatori dell’acidità.

    1a330

    Acido citrico

    Composizione dell’additivo

    Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido citrico ≥ 99,5 %

    Forma anidra:

    C6H8O7

    Numero CAS: 77-92-9

    Forma monoidrata:

    C6H8O7.H2O

    Numero CAS: 5949-29-1

    Ceneri solfatate < 0,05 %

    Acido ossalico < 100 mg/kg

    Prodotto da:

    Aspergillus niger DSM 25794, o

    Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751, o

    Aspergillus niger CGMCC 40347/CGMCC 5343, o

    Metodo di analisi  (3)

    Per la determinazione dell’acido citrico come acido citrico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali

    15 000

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a200

    Acido sorbico

    Composizione dell’additivo

    Acido sorbico ≥ 99 %

    Forma solida

    Sostanza attiva

    Acido sorbico ≥ 99 %

    C6 H8O2

    Numero CAS: 110-44-1

    Ceneri solfatate ≤ 0,2 %

    Aldeidi ≤ 0,1 %

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (4)

    Per la determinazione dell’acido sorbico come acido sorbico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298

    Tutte le specie animali diverse dai ruminanti a rumine non funzionante

    2 500

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Ruminanti a rumine non funzionante

    6 700


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    gruppo funzionale: conservanti.

    1k202

    Sorbato di potassio

    Composizione dell’additivo

    Sorbato di potassio ≥ 99 %

    Forma solida

    Sostanza attiva

    Sorbato di potassio ≥ 99 %

    C6 H7 KO2

    Numero CAS: 24634-61-5

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (5)

    Per la determinazione del potassio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del sorbato di potassio come acido sorbico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298

    Tutte le specie animali diverse dai ruminanti a rumine non funzionante

    2 500

    (come acido sorbico)

    1.

    La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Ruminanti a rumine non funzionante

    6 700

    (come acido sorbico)


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a260

    Acido acetico

    Composizione dell’additivo

    Acido acetico ≥ 99,8 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido acetico ≥ 99,8 %

    C2H4O2

    Numero CAS: 64-19-7

    Acqua ≤ 0,15 %

    Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

    Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg

    Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto)

    Metodo di analisi  (6)

    Per la determinazione dell’acido acetico come acido acetico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Pollame

    Suini

    Animali da compagnia

    2 500

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Tutte le altre specie animali diverse dai pesci


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a262

    Diacetato di sodio

    Composizione dell’additivo

    Diacetato di sodio ≥ 58 %

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Diacetato di sodio (anidro e triidrato) ≥ 58 %

    NaC4H7O4

    Numero CAS: 126-96-5

    Acido acetico ≥ 39 %

    Acqua ≤ 2 %

    Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

    Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (7)

    Per la determinazione del sodio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del diacetato di sodio come acido acetico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Pollame

    Suini

    Animali da compagnia

    2 500 (come acido acetico)

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Tutte le altre specie animali diverse dai pesci


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a263

    Acetato di calcio

    (anidro e monoidrato)

    Composizione dell’additivo

    Acetato di calcio ≥ 98,7 %

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acetato di calcio ≥ 98,7 %

    C4H6CaO4

    Numero CAS: 62-54-4

    Acqua ≤ 6 %

    Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg

    Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg

    Ferro ≤ 0,5 mg/kg

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (8)

    Per la determinazione del calcio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione dell’acetato di calcio come acido acetico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Pollame

    Suini

    Animali da compagnia

    2 500

    (come acido acetico)

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Tutte le altre specie animali diverse dai pesci

    -

    -


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1k280

    Acido propionico

    Composizione dell’additivo

    Acido propionico ≥ 99,5 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido propionico ≥ 99,5 %

    C3H6O2

    Numero CAS: 79-09-4

    Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante

    Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (9)

    Per la determinazione dell’acido propionico come acido propionico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido propionico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini

    30 000

    Pollame

    10 000


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1k281

    Propionato di sodio

    Composizione dell’additivo

    Propionato di sodio ≥ 98,5 %

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Propionato di sodio ≥ 98,5 %

    C3H5O2Na

    Numero CAS: 137-40-6

    Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (10)

    Per la determinazione del sodio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del propionato di sodio come acido propionico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido propionico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini

    30 000

    (come acido propionico)

    Pollame

    10 000

    (come acido propionico)


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a282

    Propionato di calcio

    Composizione dell’additivo

    Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Propionato di calcio ≥ 98 %

    C6H10O4Ca

    Numero CAS: 4075-81-4

    Perdita all’essiccazione ≤ 6 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (11)

    Per la determinazione del calcio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del propionato di calcio come acido propionico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini

    30 000

    (come acido propionico)

    Pollame

    10 000

    (come acido propionico)


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1k284

    Propionato di ammonio

    Composizione dell’additivo

    Preparazione di propionato di ammonio

    ≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 %

    e acqua ≤ 30 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Propionato di ammonio

    C3H9O2N

    Numero CAS: 17496-08-1

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (12)

    Per la determinazione dell’ammonio nell’additivo per mangimi:

    distillazione e titolazione - ISO 5664

    Per la determinazione del propionato di ammonio come acido propionico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini

    30 000

    (come acido propionico)

    Pollame

    10 000

    (come acido propionico)


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1k236

    Acido formico

    Composizione dell’additivo

    Acido formico ≥ 84,5 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido formico ≥ 84,5 %

    H2CO2

    Numero CAS: 64-18-6

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (13)

    Per la determinazione dell’acido formico nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali

    10 000

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1k237i

    Formiato di sodio

    Composizione dell’additivo

    Formiato di sodio ≥ 98 %

    Forma solida

    Formiato di sodio ≥ 15 %

    Acido formico ≤ 75 %

    Acqua ≤ 25 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Formiato di sodio

    HCO2Na

    Numero CAS: 141-53-7

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (14)

    Per la determinazione del sodio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del formiato di sodio come acido formico totale negli additivi per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali

    10 000

    (come acido formico)

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a238

    Formiato di calcio

    Composizione dell’additivo

    Formiato di calcio ≥ 98 %

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Formiato di calcio

    Ca(HCO)2

    Numero CAS: 544-17-2

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (15)

    Per la determinazione del calcio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del formiato di calcio come acido formico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali

    10 000

    (come acido formico)

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a295

    Formiato di ammonio

    Composizione dell’additivo

    Formiato di ammonio ≥ 35 %

    Acido formico ≤ 64 %

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Formiato di ammonio ≥ 35 %

    HCO2NH4

    Numero CAS: 540-69-2

    Formammide < 3 000  mg/kg

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (16)

    Per la determinazione dell’ammonio nell’additivo per mangimi:

    distillazione e titolazione - ISO 5664

    Per la determinazione del formiato di ammonio come acido formico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti

    2 000

    (come acido formico)

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido formico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a270

    Acido lattico

    Composizione dell’additivo

    Acido lattico ≥ 72 % (p/p)

    Forma liquida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Acido lattico:

    Acido D-lattico ≤ 5 %

    Acido L-lattico ≥ 95 %

    C3H6O3

    Numero CAS: 79-33-4

    Prodotto mediante fermentazione di:

    Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o

    Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889).

    Metodo di analisi  (17)

    Per la determinazione dell’acido lattico come acido lattico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante

    20 000

    1.

    Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini e ruminanti diversi dai ruminanti a rumine non funzionante

    50 000


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici.

    Gruppo funzionale: conservanti.

    1a327

    Lattato di calcio

    Composizione dell’additivo

    Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p)

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Lattato di calcio ≥ 98 %

    (C3H5O2) 2 •nH2O

    Numero CAS: 814-80-2

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (18)

    Per la determinazione del lattato di calcio nell’additivo per mangimi:

    spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869, o

    spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510

    Per la determinazione del lattato di calcio come acido lattico totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:

    cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294

    Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante

    20 000

    (come acido lattico)

    1.

    La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

    2.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    3.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

    3 aprile 2032

    Suini e ruminanti diversi dai ruminanti a rumine non funzionante

    30 000

    (come acido lattico)


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (8)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (9)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (11)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (12)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (13)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (14)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (15)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (16)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (17)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

    (18)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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