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Document 32022D0404

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/404 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di governo — sistemi del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1275

    GU L 83 del 10.3.2022, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2022; abrog. impl. da 32022D1954

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/404/oj

    10.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 83/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/404 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2022

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di governo — sistemi del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa.

    (2)

    Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (3)

    Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

    (4)

    Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 8847:2017 per apparecchi di governo — sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia), che aveva sostituito la precedente norma armonizzata EN ISO 8847:2004 e il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2017/C 435/06 della Commissione (6). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 8847:2021.

    (5)

    La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità della norma rivista dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

    (6)

    La norma EN ISO 8847:2021 specifica i requisiti per la progettazione, l’installazione e la prova dei sistemi di governo del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) su imbarcazioni di piccole dimensioni con o senza motore di propulsione e su imbarcazioni di piccole dimensioni con motore fuoribordo fino a una potenza totale di 37 kW inclusi.

    (7)

    La norma EN ISO 8847:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (8)

    La norma EN ISO 8847:2021 sostituirà la norma EN ISO 8847:2017.

    (9)

    È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN ISO 8847:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (10)

    Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN ISO 8847:2017, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.

    (11)

    Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2021 sia incluso in tale allegato.

    (12)

    Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2017 sia incluso in tale allegato.

    (13)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

    (14)

    La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

    1)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

    2)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

    (3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

    (4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

    (5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

    (6)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 435 del 15.12.2017, pag. 144).


    ALLEGATO I

    Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:

    N.

    Riferimento della norma

    «44.

    EN ISO 8847:2021

     

    Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)».


    ALLEGATO II

    Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:

    N.

    Riferimento della norma

    Data di ritiro

    «37.

    EN ISO 8847:2017

    Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)

    10 settembre 2023».


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