Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0378

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1277

GU L 72 del 7.3.2022, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/378/oj

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 72/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/378 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione (3) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppiICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram fino al 30 aprile 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva malathion fino al 30 aprile 2022.

(3)

Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (6), le disposizioni stabilite in tale regolamento relative al rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(4)

Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.

(5)

Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive clodinafop, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(6)

La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. La proroga proposta è limitata al periodo previsto per completare la valutazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente s. griseoviridis), Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 74 (Ziram), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

2)

alla riga 89 (Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

3)

alla riga 90 (Mepanipyrim), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

4)

alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

5)

alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

6)

alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

7)

alla riga 127 (Triticonazolo), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

8)

alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

9)

alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

10)

alla riga 132 (Trinexapac), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

11)

alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

12)

alla riga 134 (Metconazolo), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

13)

alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

14)

alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

15)

alla riga 137 (Metrafenone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

16)

alla riga 138 [Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

17)

alla riga 139 (Spinosad), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

18)

alla riga 193 (Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo ABTS-1857 e ceppo GC-91), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

19)

alla riga 194 [Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

20)

alla riga 195 (Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppo ABTS351, ceppo PB 54, ceppo SA 11, ceppo SA 12, ceppo EG 2348), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

21)

alla riga 197 (Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040, ceppo GHA), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

22)

alla riga 198 [Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

23)

alla riga 202 (Pythium oligandrum ceppo M1), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

24)

alla riga 204 [Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

25)

alla riga 206 (Trichoderma harzianum ceppo T-22, ceppo ITEM 908), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

26)

alla riga 207 [Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppo ICC012, ceppo T25, ceppo TV1], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

27)

alla riga 208 [Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

28)

alla riga 210 (Abamectina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

29)

alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;

30)

alla riga 300 (Malathion), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023».


Top