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Document 32022R0363

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione del 24 gennaio 2022 che modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1201

GU L 69 del 4.3.2022, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/363/oj

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/363 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2022

che modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l’ingresso nell’Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L’allegato IX di tale regolamento stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell’acquacoltura.

(3)

Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 (5) della Commissione sono inclusi la Bielorussia, Israele (6), la Moldova, la Svizzera, la Turchia, gli Emirati arabi uniti e l’Uruguay nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (7), nella categoria «Prodotti dell’acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con l’osservazione «Acquacoltura: caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

(4)

In passato il Canada, la Cina e gli Stati Uniti erano inclusi nella colonna «acquacoltura» dell’allegato della decisione 2011/163/UE e in base a ciò esportavano caviale di acquacoltura. Il loro piano di sorveglianza dei residui per i pesci era conforme alle prescrizioni generali dell’Unione riferite all’acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi sono stati pertanto esclusi dall’elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 sono inclusi il Canada, la Cina e gli Stati Uniti nell’allegato della decisione 2011/163/UE, nella categoria «Prodotti dell’acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura».

(5)

Con decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione (8) l’Oman è depennato dall’elenco dei paesi autorizzati per i prodotti dell’acquacoltura nell’allegato della decisione 2011/163/UE, in quanto il suo piano di sorveglianza dei residui approvato non era soddisfacente. Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione (9) l’Oman è depennato dall’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell’acquacoltura ma anche, inavvertitamente, per le catture allo stato selvatico, che però non richiedono un piano di sorveglianza dei residui. Occorre pertanto rettificare la voce relativa all’Oman per le catture allo stato selvatico nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(6)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(7)

Al fine di ridurre al minimo la perturbazione degli scambi e garantire la certezza del diritto e la coerenza con la decisione 2011/163/UE, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (cfr. pag. 107 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(7)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione, del 22 dicembre 2021, che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (GU L 8 del 13.1.2022, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

a)

la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE

Emirati arabi uniti

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione»;

b)

la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY

Bielorussia

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)»;

c)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada (*1)»

 

d)

la voce relativa alla Svizzera è sostituita dalla seguente:

«CH

Svizzera (*2)

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

e)

La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«CN

Cina (*3)

 

f)

la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

«IL

Israele (*4)

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)

g)

La voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

«MD

Moldova

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)»;

h)

tra le voci relative alla Nuova Zelanda e a Panama è inserita la seguente voce:

«OM

Oman

Solo catture allo stato selvatico»;

i)

la voce relativa alla Turchia è sostituita dalla seguente:

«TR

Turchia

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)»;

j)

la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti (*5)

 

k)

la voce relativa all’Uruguay è sostituita dalla seguente:

«UY

Uruguay

Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)».


(*1)  Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].»;

(*2)  A norma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).»;

(*3)  Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].»;

(*4)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

(*5)  Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca [pesci, caviale (prodotto ottenuti da pesci) e crostacei].»;


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