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Document 32022R0302
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/302 of 24 February 2022 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/492, as amended by Implementing Regulation (EU) 2020/776, on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics (‘GFF’) originating in the People’s Republic of China (‘the PRC’) to imports of GFF consigned from Morocco, whether declared as originating in Morocco or not, and terminating the investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/492 on imports of GFF originating in Egypt by imports of GFF consigned from Morocco, whether declared as originating in Morocco or not
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
C/2022/1066
GU L 46 del 25.2.2022, p. 49–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2022
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/302 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nell'aprile 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (3). Le misure antidumping hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 34 % e il 69 % per le importazioni originarie della RPC e del 20 % per le importazioni originarie dell'Egitto. |
1.2. Domanda
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
(3) |
La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V, un'associazione di produttori dell'UE di prodotti GFF («il richiedente»). |
(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. |
(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
(6) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dal Marocco erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti GFF. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(7) |
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
(8) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, ma spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81, e 7019900081) («il prodotto oggetto dell'inchiesta») (4). |
(9) |
Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dal Marocco, originari o no del Marocco, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
1.4. Apertura
(10) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione (5) del 28 maggio 2021 («il regolamento di apertura»). |
1.5. Osservazioni sull'apertura
(11) |
LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell'Unione, ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l'inchiesta doveva essere chiusa immediatamente. |
(12) |
LM Wind Power ha sostenuto che l'elusione non sussisteva poiché le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Marocco non rientravano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base. In particolare, le pratiche, i processi o le lavorazioni non possono configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto a valle e in quanto tale un prodotto diverso dalle sue materie prime (principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), né un'operazione di assemblaggio, in particolare perché il prodotto oggetto dell'inchiesta e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono classificati con le stesse voci tariffarie. |
(13) |
LM Wind Power ha affermato inoltre che vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Marocco mediante la creazione da parte di PGTEX China di un impianto di produzione in Marocco (PGTEX Morocco SARL) ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale proposito, LM Wind Power ha affermato che in Marocco è presente una domanda significativa di prodotti GFF, poiché un utilizzatore (6) di prodotti GFF stabilito in Marocco nel 2017 necessita di circa 5 000 tonnellate all'anno di prodotti GFF. Sono in vigore dazi doganali convenzionali fino al 7 % sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, mentre le esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione non sono soggette a dazi doganali convenzionali a norma dell'accordo di partenariato euromediterraneo. |
(14) |
Le autorità egiziane hanno affermato di essere state coinvolte ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione concernenti l'Egitto. A tale proposito le autorità egiziane hanno affermato che in Egitto sono state adottate già dall'epoca dell'inchiesta antidumping iniziale tutte le procedure e misure necessarie per evitare pratiche di elusione. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio in Marocco riguardanti le esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto o di operazioni di trasbordo tra il Marocco e l'UE relative a prodotti GFF dall'Egitto. |
(15) |
Le autorità del Marocco hanno chiesto alla Commissione di concludere che PGTEX Morocco SARL non ha eluso le misure istituite dall'Unione e di chiudere l'inchiesta in corso. Le stesse autorità hanno dichiarato che la costituzione di PGTEX Morocco SARL in Marocco era il risultato di un partenariato autentico e di lunga data tra il gruppo PGTEX (7) e il Marocco. Esse hanno affermato inoltre che il processo di produzione di PGTEX Morocco SARL comportava consistenti investimenti e operazioni di ampia portata e contribuiva all'economia marocchina. Di conseguenza, anche se fosse possibile accertare una modificazione della configurazione degli scambi, quest'ultima non risulterebbe provocata da una pratica di elusione. Le autorità del Marocco hanno affermato infine che le loro statistiche ufficiali confutavano l'asserzione del richiedente secondo cui PGTEX Morocco SARL avrebbe eluso le misure in vigore mediante operazioni di trasbordo. |
(16) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra relative all'apertura, la Commissione ha ricordato che l'inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda concernenti le operazioni di assemblaggio, e non il trasbordo o la leggera modificazione. La domanda ha fornito sufficienti elementi di prova (8) dell'esistenza di operazioni di assemblaggio, tra le pratiche specificamente citate nell'articolo 13, paragrafo 1, in Marocco, e del fatto che tali operazioni di assemblaggio erano effettuate utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsioni (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto (9). La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova (10) del fatto che tali pratiche costituivano un'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2. La classificazione tariffaria del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei suoi principali fattori produttivi è irrilevante per stabilire se un'operazione di assemblaggio costituisce un'elusione. |
(17) |
La domanda inoltre ha fornito sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi, come ad esempio la relazione annuale 2019 di PGTEX China. Secondo tale relazione, la creazione di PGTEX Morocco aveva lo scopo principale di «rispondere attivamente all'inchiesta antidumping dell'UE nei confronti della Cina, ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare e ampliare la quota di mercato dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti, soddisfare la domanda dei clienti e tutelare le forniture ai clienti» e in particolare PGTEX «ha deciso di costituire una società interamente controllata in Marocco per aggirare le inchieste antidumping dell'UE, avvicinarsi ai clienti, soddisfare la domanda del mercato e adeguarsi allo sviluppo sostenibile» (11). |
(18) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni addotte da LM Wind Power e dalle autorità marocchine ed egiziane secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
(19) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Prima del 2019, i volumi delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco all'Unione non erano significativi. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di pratiche di dumping. |
1.7. Inchiesta
(20) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Marocco, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Marocco in merito all'apertura dell'inchiesta. |
(21) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione del Marocco presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta, oltre a PGTEX Morocco SARL, che secondo la domanda è l'unico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le autorità del Marocco hanno risposto indicando tre altre società. Due di queste società non si sono manifestate, mentre la terza ha dichiarato di non esportare prodotti GFF nell'Unione. |
(22) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori del Marocco e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell'Unione. |
(23) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato un modulo di richiesta di esenzione e ha chiesto anche un'audizione che si è tenuta il 21 giugno 2021. Come indicato al considerando 43, inoltre, il gruppo PGTEX ha chiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022 e un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022. |
(24) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. |
(25) |
Il 20 dicembre 2021 (il giorno della divulgazione delle informazioni) la Commissione ha ricevuto una comunicazione (datata 16 dicembre 2021) dalle autorità del Marocco, troppo tardi per poterla prendere in considerazione nella fase di divulgazione delle informazioni. In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco hanno inviato una seconda comunicazione che riassumeva quella del 16 dicembre 2021. In sostanza, le autorità del Marocco hanno ribadito la richiesta di chiudere l'inchiesta, presentando gli argomenti seguenti. |
(26) |
In primo luogo, le autorità del Marocco hanno affermato che i prodotti GFF sono fabbricati da PGTEX Morocco SARL mediante attività che non possono essere considerate operazioni di completamento o di assemblaggio. In secondo luogo, hanno affermato che questi prodotti sono «originari» del Marocco ai sensi dell'articolo 29 (12) dell'accordo di associazione UE-Marocco (13) e ulteriormente specificati nell'elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell'accordo di associazione UE-Marocco. A norma dell'articolo 9 dell'accordo di associazione UE-Marocco, inoltre, «i prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente» e l'accordo di associazione UE-Marocco prevede solo alcune eccezioni. Questa origine preferenziale è stata confermata anche dalle autorità doganali marocchine, che hanno emesso certificati di origine preferenziale (EUR.1) per le esportazioni di prodotti GFF nell'Unione da parte di PGTEX a norma dell'articolo 17 del protocollo n. 4 dell'accordo di associazione UE-Marocco. |
(27) |
La Commissione ha respinto l'affermazione secondo cui la lavorazione in Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati per trasformarli in prodotti GFF non si poteva considerare un'operazione di assemblaggio o di completamento. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda solo le operazioni di assemblaggio di (diverse) parti in un prodotto finito, ma anche le operazioni di completamento/conversione di prodotti intermedi nel prodotto in esame. Questo si evince in particolare dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, che stabilisce che «(...) il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al (...)» Il fatto che le autorità doganali del Marocco abbiano rilasciato certificati EUR.1 a PGTEX Morocco SARL, confermandone l'origine preferenziale a norma dell'accordo di associazione, inoltre è irrilevante, poiché la base giuridica applicabile per la presente inchiesta antielusione è il regolamento di base, in particolare l'articolo 13 (14). |
(28) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, le autorità del Marocco, sostenute da PGTEX Morocco SARL, hanno inoltre affermato che l'inchiesta antielusione non era permessa a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione UE-Marocco, in quanto tale articolo consente l'istituzione di misure antidumping sui prodotti marocchini solo se sono rispettate le condizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. |
(29) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione: l'articolo 24 dell'accordo di associazione UE-Marocco non preclude la possibilità di inchieste antielusione, considerando anche il fatto che tale articolo si riferisce anche alla pertinente legislazione interna. Quando il Marocco e l'UE hanno ratificato l'accordo di associazione nel 2000, il regolamento di base applicabile conteneva già disposizioni antielusione. |
(30) |
Le autorità del Marocco e PGTEX Morocco infine hanno affermato che l'inchiesta antielusione della Commissione non era permessa in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo VI del GATT e l'accordo sull'applicazione dell'articolo VI. |
(31) |
La Commissione ha respinto l'argomentazione facendo riferimento al considerando 20 nel preambolo del regolamento di base (15) che descrive l'approccio della Commissione in proposito. Su questa base, come nel caso di molti altri membri dell'OMC, la legislazione dell'Unione contiene disposizioni per contrastare le pratiche di elusione. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
(32) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
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(33) |
Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
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2.2. Livello di collaborazione
(34) |
Solo PGTEX Morocco SARL ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. PGTEX Morocco SARL appartiene al gruppo cinese PGTEX ed è ubicata in una zona di libero scambio a Tangeri, in Marocco. |
(35) |
Anche le sue due collegate cinesi, Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC») e PGTEX China Co., Ltd («PGTEX China») hanno presentato risposte al questionario. PGTEX Morocco SARL è una controllata al 100 % di PGTEX China, soggetta a un dazio antidumping del 37,6 % istituito dal regolamento (UE) 2020/492, modificato dal regolamento (UE) 2020/776.
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(36) |
Le risposte al questionario, compresa la risposta a una lettera di richiesta di maggiori informazioni, di PGTEX Morocco SARL e delle sue due collegate cinesi («gruppo PGTEX») sono risultate carenti per i motivi seguenti:
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(37) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, il 5 ottobre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo PGTEX del fatto che l'elenco non esaustivo degli elementi descritti nel precedente considerando avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. La Commissione ha anche invitato il gruppo PGTEX a presentare osservazioni sulla possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(38) |
Il 12 ottobre 2021, il gruppo PGTEX ha affermato che l'applicazione dei dati disponibili non era legalmente giustificata nel presente caso per i motivi seguenti:
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(39) |
La Commissione ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo PGTEX con la lettera del 12 ottobre 2021. La sua conclusione è stata che non sono state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021. |
(40) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo PGTEX fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento. I dati presentati dal gruppo PGTEX tuttavia non sono stati completamente ignorati e la Commissione ha utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo PGTEX come punto di partenza della sua analisi. |
(41) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, prima frase, e dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, le informazioni fornite dal gruppo PGTEX sono state integrate da dati ricavati da banche dati quali Global Trade Atlas («GTA») (16) ed Eurostat, come spiegato in maggior dettaglio nella sezione 2.3. I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto in Marocco. |
(42) |
Infine, in considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei soggetti giuridici che hanno collaborato. La Commissione ha ritenuto che le informazioni presentate dal gruppo PGTEX, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, fossero conformi all'avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (17). Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nei considerando precedenti. |
(43) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha ribadito l'asserzione secondo cui l'applicazione dei dati disponibili era manifestamente priva di fondamento e ingiustificata alla luce delle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Il gruppo PGTEX inoltre ha chiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione il 10 gennaio 2022, e una successiva audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 12 gennaio 2022, in merito all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(44) |
Durante l'audizione del 12 gennaio 2022, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla sua conclusione che la risposta alla lettera ex articolo 18 non aveva fugato le sue preoccupazioni. Come spiegato al considerando 40, la Commissione ha mantenuto la sua posizione sul fatto di non poter fare pieno affidamento sulle informazioni fornite dal gruppo PGTEX. Nell'audizione del 12 gennaio 2022, il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale inoltre ha dichiarato che la Commissione aveva rispettato i diritti di difesa del gruppo PGTEX. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti GFF
(45) |
La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco tra il 2019 e 2020. Poiché i codici TARIC sono stati creati solo il 21 febbraio 2019, la Commissione ha estrapolato i dati per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 20 febbraio 2019 in modo da fare riferimento esattamente allo stesso periodo (12 mesi) per entrambi gli anni 2019 e 2020. Tabella 1 Importazioni di prodotti GFF negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(46) |
La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco sono aumentate da 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. L'aumento significativo nel 2020 rispetto al 2019 è stato concomitante con l'avvio della produzione di PGTEX Morocco SARL. Benché sia stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019, nel suo modulo di richiesta di esenzione la società ha spiegato di avere avviato la produzione e le vendite all'esportazione solo a partire da aprile 2020. A tale proposito, dai dati sulle importazioni è emerso che la media delle importazioni mensili per il periodo aprile-dicembre 2020 è stata circa quindici volte superiore alla media delle importazioni mensili da gennaio 2019 a marzo 2020. |
(47) |
La Commissione ha anche osservato che le vendite all'esportazione dichiarate da PGTEX Morocco SARL erano superiori alle importazioni totali nell'Unione dal Marocco. Poiché PGTEX Morocco SARL era l'unica società marocchina che ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta e considerando i volumi insignificanti delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione prima della sua costituzione, la Commissione ha ritenuto ragionevole concludere che PGTEX Morocco SARL fosse l'unico produttore del Marocco che esportava prodotti GFF nell'Unione durante il periodo di riferimento (PR). |
(48) |
Come illustrato nella tabella 1, le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono aumentate da 13 720 tonnellate nel 2019 a 19 315 tonnellate nel 2020, mentre le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono aumentate da 146 tonnellate nel 2019 a 4 302 tonnellate nel 2020. Come indicato al considerando 46, il volume medio mensile delle importazioni di PGTEX Morocco SARL è aumentato notevolmente a partire da aprile 2020 rispetto ai periodi precedenti. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Marocco
(49) |
La tabella 2 mostra l'andamento delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto sulla base delle statistiche sulle importazioni marocchine della banca dati GTA tra il 2019 e il 2020. Tabella 2 Importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto e dalla Cina negli anni 2019 e 2020 (tonnellate)
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(50) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell'Unione dal Marocco derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
(51) |
La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco sono aumentate in misura sostanziale, da 2 378 tonnellate nel 2019 a 7 839 tonnellate nel 2020. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Marocco sono aumentate da 1 297 tonnellate nel 2019 a 3 687 tonnellate nel 2020. Le importazioni dalla Cina e dall'Egitto rappresentano circa il 90 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro del Marocco in entrambi gli anni 2019 e 2020. |
(52) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina (nessuno dall'Egitto), in particolare presso la sua società madre PGTEX China. La società ha affermato altresì di avere importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l'aumento più significativo nell'ambito delle importazioni dalla Cina effettuate dal Marocco. |
(53) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni del Marocco di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Marocco, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL. |
(54) |
Poiché PGTEX Morocco SARL, che a quanto risulta è l'unico esportatore di prodotti GFF nell'Unione, ha acquistato tutti i suoi filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto fossero utilizzati da PGTEX Morocco SARL o da un altro fabbricante di prodotti di GFF in Marocco per l'esportazione nell'Unione. A tale proposito, le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina hanno cominciato ad aumentare a partire dall'ultimo trimestre del 2019, ossia quando è stata costituita la PGTEX Morocco SARL. Il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina nell'ultimo trimestre del 2019 era notevolmente superiore al volume medio mensile delle importazioni nei periodi precedenti. Inoltre il volume medio mensile delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) durante il 2020 (l'anno in cui PGTEX Morocco SARL ha avviato la produzione) è stato anche molto superiore al volume medio mensile delle importazioni durante l'ultimo trimestre del 2019. Malgrado l'aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Marocco durante il 2020, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che tali importazioni fossero utilizzate in Marocco per l'ulteriore trasformazione in prodotti GFF da esportare successivamente nell'Unione. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione non hanno pertanto suffragato l'asserzione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi riguardante l'Egitto derivasse da una pratica intesa ad evitare le misure antidumping istituite sui prodotti GFF dall'Egitto. |
(55) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno negato l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi. Il gruppo PGTEX ha sostenuto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco non erano aumentate a spese delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. Viceversa, l'aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco era meno sostanziale dell'aumento parallelo delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. |
(56) |
Come spiegato ai considerando da 45 a 54, la Commissione ha osservato un aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l'Unione e un aumento significativo delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Marocco nel 2020 rispetto al 2019. Questo di per sé costituisce una modificazione della configurazione degli scambi. |
(57) |
Inoltre, mentre nel complesso le esportazioni di prodotti GFF dalla Cina nell'Unione di fatto sono aumentate, dalle tabelle riepilogative fornite da PGTEX China nel quadro della presente inchiesta antielusione è emerso che i volumi delle esportazioni di PGTEX China — la società madre di PGTEX Morocco e il suo unico fornitore di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro — verso l'Unione nel 2020 erano più di due volte inferiori rispetto al 2018 e più di tre volte inferiori rispetto al 2019. |
(58) |
La Commissione ha potuto pertanto stabilire una modificazione della configurazione degli scambi e ha respinto le argomentazioni. |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
(59) |
L'aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione costituisce una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, unitamente all'aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco, come illustrato nella tabella 2. D'altro canto, non sono stati riscontrati elementi di prova concernenti la presunta elusione di misure sui prodotti GFF riguardanti l'Egitto. |
2.4. Natura delle pratiche di elusione prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping
(60) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di pezzi/operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(61) |
Secondo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine di cui al considerando 15, il primo contatto con il gruppo PGTEX per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (18). PGTEX Morocco SARL è stata costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta. Tale coincidenza temporale suggerisce che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping e dalla potenziale istituzione di un dazio antidumping. |
(62) |
Sulla base degli elenchi delle vendite presentati da PGTEX Morocco SARL, durante il 2020 tutte le vendite all'esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state destinate al mercato dell'Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato interno. Le sue vendite all'esportazione nel 2020 inoltre sono state tutte effettuate ad acquirenti nell'Unione, riforniti in passato da PGTEX China. Anche questo ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping e dalla potenziale successiva istituzione di dazi antidumping definitivi. Tale supposizione è stata confermata espressamente dalla relazione annuale 2019 di PGTEX China (cfr. considerando 17). |
(63) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di PGTEX Morocco. Il gruppo PGTEX ha affermato che la creazione dello stabilimento in Marocco era il risultato di un lungo processo, che ha compreso gli studi di fattibilità, le domande per ottenere le necessarie autorizzazioni dai governi cinese e marocchino e l'ottenimento delle stesse. |
(64) |
La Commissione ha osservato che la documentazione presentata dal gruppo PGTEX il 15 ottobre 2021 dimostrava che il gruppo stava valutando già molto tempo prima dell'apertura dell'inchiesta in quale paese costituire una società. Sono stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco. Resta comunque il fatto che PGTEX Morocco SARL è stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale. Tale coincidenza temporale ha suggerito che la costituzione di PGTEX Morocco SARL sia stata motivata dall'inchiesta antidumping. Questa supposizione è stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con PGTEX per la creazione di uno stabilimento risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale (19). Questo ha dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale. |
(65) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha sostenuto che PGTEX aveva creato il suo stabilimento in Marocco per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente e che pertanto aveva una giustificazione economica per farlo oltre all'elusione dei dazi. |
(66) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La Commissione ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi (cfr. a tale proposito la relazione annuale 2019 di PGTEX China di cui al considerando 17). L'argomentazione di LM Wind Power secondo cui PGTEX Morocco è stata costituita per servire i mercati del Marocco e del Medio Oriente inoltre non era sostenuto da elementi di prova. A tale proposito, come spiegato al considerando 62, tutte le vendite all'esportazione di PGTEX Morocco SARL sono state effettuate nell'Unione e solo una piccola parte della sua produzione è stata venduta sul mercato interno del Marocco. |
(67) |
Alla luce di quanto precede, l'inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
(68) |
L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base richiede che le operazioni di assemblaggio siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. |
(69) |
L'inchiesta antidumping iniziale è stata aperta nel febbraio 2019 e i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti nell'aprile 2020 (cfr. considerando 1). PGTEX Morocco SARL è stata ufficialmente costituita il 2 ottobre 2019 e ha avviato la produzione a partire da aprile 2020 a quanto risulta dal suo modulo di richiesta di esenzione. Tale data coincide con la modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.3. |
(70) |
PGTEX Morocco SARL ha presentato un elenco delle vendite che dimostra che durante il periodo di riferimento tutte le sue vendite all'esportazione di prodotti GFF di fabbricazione propria sono state destinate all'Unione. Il 100 % del principale fattore produttivo (prevalentemente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) è inoltre stato acquistato presso la società madre collegata in Cina. PGTEX Morocco SARL non ha acquistato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto né altrove. |
(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio sono cominciate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, mentre i pezzi utilizzati provengono principalmente dalla Cina, uno dei due paesi oggetto delle misure antidumping iniziali. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
(72) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, nel presente caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(73) |
La principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. PGTEX Morocco SARL ha acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un'operazione di completamento effettuata in Marocco. Secondo le informazioni presentate da PGTEX Morocco SARL, i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costituiscono quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(74) |
La Commissione ha pertanto concluso che il processo attuato in Marocco è un'operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
(75) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. In tale contesto le due parti hanno affermato in primo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF, ma piuttosto «beni sottoposti a lavorazione nella produzione di un altro bene» e in secondo luogo che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l'utilizzo di macchinari complessi. |
(76) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 73 può configurare un'operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, come spiegato al considerando 27. |
(77) |
PGTEX Morocco SARL ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 %. Le due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione. |
(78) |
Per quanto riguarda i costi di ammortamento, PGTEX Morocco SARL ha affermato che presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF (20) e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020. L'importo dell'ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato sulla base dei tre elementi che seguono:
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(79) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a questo metodo di calcolo del costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, l'utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare l'importo dell'ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell'importo dell'ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte di PGTEX Morocco SARL per vari motivi. In primo luogo, come comunicato da PGTEX Morocco SARL nel suo modulo di richiesta di esenzione, l'utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l'effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso (22) nell'anno 2020. In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato. In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF. In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco SARL ha affermato che la produzione è iniziata solo nell'aprile 2020. Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. La Commissione ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato da PGTEX Morocco SARL. |
(80) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base nell'effettuare i calcoli relativi al valore aggiunto. In tale contesto, secondo il gruppo PGTEX è opportuno considerare l'ammortamento integrale, poiché i costi sono stati effettivamente sostenuti nel 2020 per la fabbricazione di prodotti GFF. |
(81) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione per le ragioni seguenti:
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(82) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha suggerito che, se la Commissione doveva ancora adeguare il costo di ammortamento in base all'utilizzo degli impianti (come comunicato dal gruppo PGTEX nell'allegato 7.2. alla sua lettera del 12 ottobre 2021), avrebbe dovuto applicare uno dei tre metodi alternativi proposti nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni:
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(83) |
La Commissione ha respinto l'utilizzo di ciascuna delle tre alternative proposte dal gruppo PGTEX in considerazione di una serie di incongruenze riscontrate nell'allegato 7.2. della lettera del 12 ottobre 2021, con riguardo alle alternative proposte:
La Commissione ha pertanto concluso che il tasso di utilizzo degli impianti nel corso dell'intero anno 2020 era l'indicatore più adeguato per ridurre in misura ragionevole il tasso di ammortamento registrato integralmente nel quadro del calcolo del valore aggiunto. |
(84) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che il costo di ammortamento delle macchine per prodotti GFF avrebbe dovuto essere escluso completamente dai calcoli del valore aggiunto, in quanto tali macchine non erano acquistate da un fornitore indipendente, bensì dalla società madre. |
(85) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Le spese di ammortamento in generale sono accettate in base ai principi contabili locali e internazionali. Secondo il principio contabile della «corrispondenza», in particolare, le spese dovrebbero essere registrate nello stesso periodo in cui si realizzano le relative entrate. Ciò significa che utilizzando le macchine per prodotti GFF è possibile vendere prodotti GFF completi e realizzare entrate. Le quote di ammortamento corrispondono a parti di attività fisse (le macchine per prodotti GFF) che sono considerate consumate nel periodo corrente e pertanto indicate come spese, a prescindere dal soggetto presso il quale sono state acquistate. L'intento è quello di ridurre gradualmente l'importo riportato per le attività fisse man mano che il loro valore si riduce nel corso del tempo. |
(86) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato inoltre che, nella misura in cui la Commissione non elimini semplicemente dal calcolo del valore aggiunto l'ammortamento integrale delle macchine per prodotti GFF che PGTEX ha trasferito dalla sua collegata in Cina, la determinazione dell'importo dell'ammortamento deve rispecchiare la reale vita utile di tali macchine e relative attrezzature. Il richiedente ha menzionato il fatto che non è insolito per macchine di questo tipo funzionare per oltre 20 anni. |
(87) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché lo stesso richiedente nella sua domanda ha fatto riferimento a una vita utile delle macchine per prodotti GFF di circa 10 anni. Non sono stati forniti elementi di prova concernenti le affermazioni secondo cui non è insolito che le macchine per prodotti GFF funzionino per oltre 20 anni. |
(88) |
Per quanto concerne i costi di affitto, nella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione PGTEX Morocco non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020 (25). Nel modulo di richiesta di esenzione, PGTEX Morocco ha informato la Commissione di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento — fase 1). La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di «un solo sito di produzione», benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione. Successivamente, PGTEX Morocco SARL ha però fornito due contratti di affitto in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione, a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento PGTEX Morocco SARL ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari. Poiché PGTEX Morocco SARL aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento — fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto. A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la Commissione non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento — fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020. Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla Commissione per i motivi di cui sopra. |
(89) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha sostenuto che la Commissione ha commesso evidenti errori di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base in quanto non ha tenuto conto del costo di affitto pieno. |
(90) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo PGTEX nel corso dell'inchiesta. In primo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (26), il gruppo PGTEX ha fatto riferimento solo allo stabilimento — fase 1 per la produzione, lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e l'area amministrativa. In secondo luogo, nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (27), il gruppo PGTEX ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento — fase 1. La Commissione ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento — fase 2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del gruppo PGTEX nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni (28). |
(91) |
Con l'adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 % fissata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Anche alcune altre voci di costo sono risultate sovrastimate, ma non sono state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per ritenere che tali operazioni configurino un'elusione. |
(92) |
La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
2.7. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping
(93) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
(94) |
Per quanto riguarda le quantità, l'aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco è stato significativo, come spiegato al considerando 46. Nel 2020 le importazioni dal Marocco si sono già decuplicate, passando da solo 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell'Unione per il 2020 fosse compreso tra 135 000 e 140 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dal Marocco rappresentava oltre il 2 % nel 2020. |
(95) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta antidumping iniziale con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da PGTEX Morocco SARL, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da PGTEX Morocco SARL erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell'Unione. |
(96) |
La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Marocco oggetto della presente inchiesta. |
(97) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che il calcolo del prezzo non pregiudizievole effettuato dalla Commissione rispecchiava solo la situazione prevalente nel 2018. Il gruppo PGTEX tuttavia non ha fornito elementi di prova del fatto che il prezzo non pregiudizievole utilizzato dalla Commissione non fosse corretto e/o fosse sceso a partire dal 2018. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping
(98) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. |
(99) |
A tal fine i prezzi all'esportazione di PGTEX Morocco SARL a livello franco fabbrica sono stati confrontati con i valori normali determinati nell'inchiesta antidumping iniziale. |
(100) |
Dal confronto tra valori normali e prezzi all'esportazione è emerso che durante il periodo di riferimento i prodotti GFF erano importati a prezzi di dumping da PGTEX Morocco SARL. |
(101) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo PGTEX ha affermato che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione non era sufficientemente chiaro per poterlo commentare ed era basato su un valore normale costruito che rispecchiava i costi prevalenti nel 2018, che non si riferivano ai costi sostenuti dal Marocco nel 2020. Il gruppo PGTEX tuttavia non ha fornito elementi di prova del fatto che il valore normale costruito utilizzato dalla Commissione non fosse corretto. |
(102) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il dumping è stato calcolato utilizzando valori normali precedentemente accertati in conformità dell'articolo 13 del regolamento di base. Tali valori normali erano riservati poiché si basavano sui valori normali dei produttori esportatori che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale e di conseguenza al gruppo PGTEX ha potuto essere divulgata solo la media ponderata del valore normale. |
3. MISURE
(103) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC era oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dal Marocco da PGTEX Morocco SARL. Poiché le vendite all'esportazione indicate da PGTEX Morocco SARL erano superiori al totale delle importazioni dell'Unione dal Marocco, e nessun'altra società del Marocco si è manifestata per richiedere un'esenzione, la Commissione ha ritenuto che PGTEX fosse responsabile di tutte le esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riscontrate rispetto a PGTEX Morocco SARL dovrebbero essere estese all'intero paese. |
(104) |
Non sono emersi elementi di prova concernenti l'elusione delle misure sui prodotti GFF riguardanti l'Egitto. Come indicato sopra, PGTEX Morocco SARL acquistava tutti i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e nessuno dall'Egitto. L'inchiesta concernente la presunta elusione di misure su prodotti GFF originari dell'Egitto è pertanto chiusa. |
(105) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(106) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 69 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto. |
(107) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
(108) |
PGTEX Morocco SARL è stata l'unica società del Marocco che ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(109) |
Come descritto sopra, PGTEX Morocco SARL è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(110) |
Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. |
(111) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019900081).
2. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 69 % applicabile a «tutte le altre società».
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alla possibile elusione sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni, è chiusa.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, che è abrogato.
Articolo 4
La richiesta di esenzione presentata da PGTEX Morocco SARL è respinta.
Articolo 5
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
COMMISSIONE EUROPEA |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G Ufficio: |
CHAR 04/39 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(4) I codici NC e TARIC indicati sopra si applicano con effetto dal 1o gennaio 2022 e si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione, del 28 maggio 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 82).
(6) Si tratta di un riferimento alla società Siemens Gamesa Renewable Energy Blades in Marocco, costituita nel 2017.
(7) Cfr. anche i considerando 34 e 35 per una descrizione del gruppo PGTEX.
(8) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti da 40 a 42, pag. 10.
(9) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 29, pag. 8 e punto 41, pag. 9.
(10) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 41 e 42, pag. 10, integrata dall'allegato 8 della domanda.
(11) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 26 e 27, pagg. 7 e 8.
(12) A norma dell'articolo 29 dell'accordo di associazione UE-Marocco, «la nozione di “prodotti originari”, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4». A tale proposito, i prodotti GFF rientravano nella voce 7019 della nomenclatura del sistema armonizzato e veniva pertanto loro conferita l'origine preferenziale a norma dell'elenco di cui al protocollo n. 4, allegato II, dell'accordo di associazione UE-Marocco.
(13) Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).
(14) Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, Commissione europea/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, C-709/17P, ECLI:EU:C:2019:717.
(15) Il considerando 20 del regolamento di base codifica tale approccio come segue: «L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale del GATT abbia riconosciuto il problema dell'elusione e lo abbia deferito al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».
(16) https://www.gtis.com/gta/
(17) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(18) GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.
(19) Commentaires du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie Verte et Numérique du Royaume du Maroc relatifs à l'ouverture des enquêtes anti-contournement concernant les importations de certains tissus en fibres de verre, 14.7.2021, pag. 2: «…le Ministère souligne que le contact entre PGTEX et les autorités marocaines pour l'implantation d'une usine de PGTEX au Maroc remonte au 20 mars 2019, soit juste après l'initiation de l'enquête antidumping initiale de l'UE…».
(20) Per «macchina per prodotti GFF» si intende la macchina utilizzata durante il processo di assemblaggio, nel quale principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro (il principale fattore produttivo) sono convertiti in prodotti GFF.
(21) Vita utile di una macchina per prodotti GFF stimata in 10 anni e adeguata per tenere conto di un valore residuo del 5 % alla fine della vita utile.
(22) Tabella C.4.1. «Produzione e capacità produttiva» del modulo di richiesta di esenzione.
(23) Esiste tuttavia un'eccezione. Se un'impresa applica un metodo di ammortamento basato sull'utilizzo, l'ammortamento sarà calcolato secondo un modello più coerente con un costo variabile. Il gruppo PGTEX non si è espresso su tale metodo.
(24) In risposta alla domanda C.4.1 del questionario compilato da PGTEX Morocco SARL, quest'ultima ha affermato che la produzione è stata avviata a partire da aprile 2020. Tale affermazione è stata riconfermata nella risposta alla domanda 1 a pagina 1 della risposta alla richiesta di maggiori informazioni.
(25) Nel modulo di richiesta di esenzione la Commissione ha chiesto ai produttori che hanno collaborato di fornire tutti i principali contratti, di parti collegate e indipendenti.
(26) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 7, pag. 20.
(27) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 6, lettera c), pag. 20.
(28) Risposta alla richiesta di maggiori informazioni concernente PGTEX Morocco SARL: risposta alla domanda 9, lettera m), punto ii), pag. 23.