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Document 32022R0038
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/38 of 12 January 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/282
GU L 8 del 13.1.2022, p. 126–141
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 8/126 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/38 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Aspatria, Allerdale, Cumbria (Inghilterra), ed è stato confermato il 10 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 12 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Middleton-in-Teesdale, contea di Durham, Durham (Inghilterra), in prossimità di Pocklington, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire (Inghilterra) e in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 15 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Market Bosworth, Hinckley & Bosworth, Leicestershire (Inghilterra) e in prossimità di Wem, North Shropshire, Shropshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 16 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra) e in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 17 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra) e in prossimità di Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 19 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 23 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia. |
(13) |
Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(15) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.60 sono inserite le seguenti zone da GB-2.61 a GB-2.75:
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