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Dokument 32021D1307

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1307 della Commissione del 6 agosto 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 5979] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5979

GU L 285 del 9.8.2021, S. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 30/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1307/oj

9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1307 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 5979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione (4) a seguito della comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Francia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione (5), la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o volatili in cattività situate nel dipartimento dei Pirenei Atlantici di tale Stato membro. Il pollame o i volatili in cattività di cui sopra comprendevano anatre di razze rare tenute in uno stabilimento particolare. Pertanto, ai fini della conservazione di dette anatre di razze rare, l'autorità competente del summenzionato Stato membro ha deciso di rinviare l'abbattimento dei volatili in tale stabilimento, in conformità alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Di conseguenza, la durata delle restrizioni applicabili nelle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro per detto focolaio nel dipartimento dei Pirenei Atlantici dovrebbe essere prorogata in conformità agli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle restrizioni applicabili in tali zone di protezione e sorveglianza elencate per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificata.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(8)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 257 del 19.7.2021, pag. 5).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 56I del 17.2.2021, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

26.8.2021

PARTE B

Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The parts of Sønderborg municipality and Åbenrå municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

8.8.2021

The parts of Sønderborg municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

Dal 31.7.2021 all'8.8.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Schleswig-Flensburg

Amt Langballig komplett mit den Gemeinden

Dollerup

Grundhof

Langballig

Munkbrarup

Ringsberg

Wees

Westerholz

Stadt Glücksburg

Teile des Amtes Hürup mit den betroffenen Gemeinden

Maasbüll

Husby

Teile des Amtes Geltinger Bucht mit den betroffenen Gemeinden

Steinbergkirche

Steinberg

8.8.2021

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)

BEAULIEU-SUR-LOIRE

BONNY-SUR-LOIRE

BRETEAU

BRIARE

CHAMPOULET

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

FAVERELLES

OUSSON-SUR-LOIRE

OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

THOU

BATILLY-EN-PUISAYE

DAMMARIE-EN-PUISAYE

8.8.2021

Les communes suivantes dans le département: Nievre (58)

ANNAY; ARQUIAN; NEUVY-SUR-LOIRE

8.8.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

Dal 27.8.2021 al 4.9.2021

ARANCOU; ARRAUTE-CHARRITTE; AUTERRIVE; BARDOS; BERGOUEY-VIELLENAVE; CARRESSE-CASSABER; ESCOS; GUICHE; LABASTIDE-VILLEFRANCHE; LABETS-BISCAY; LEREN; MASPARRAUTE; OREGUE; SAINT-DOS; SAINT-PE-DE-LEREN; SAMES

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Yonne (89)

BLÉNEAU

LAVAU

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

SAINT-PRIVÉ

8.8.2021.

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