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Document 32021R0819

Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/8/2021/REV/1

GU L 189 del 28.5.2021, p. 61–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/819/oj

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/61


REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Le valutazioni periodiche indipendenti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e l’esperienza nell’applicazione del regolamento (CE) n. 294/2008 dimostrano che sono necessarie modifiche sostanziali per migliorare ulteriormente il modello dell’EIT e i suoi processi sottostanti. Inoltre, la valutazione intermedia e la valutazione d’impatto ex ante dell’EIT hanno individuato una serie di ambiti da migliorare, tra cui il modello di finanziamento delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), l’integrazione delle CCI negli ecosistemi locali dell’innovazione, l’apertura e la trasparenza delle CCI e il monitoraggio da parte dell’EIT. Il presente regolamento offre anche l’opportunità di affrontare tali aspetti.

(3)

La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione richiedono anche un’azione collaborativa a livello dell’Unione.

(4)

L’EIT viene istituito per completare le politiche e le iniziative dell’Unione e nazionali esistenti favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione — in tutta l’Unione.

(5)

L’EIT dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità di innovazione dell’Unione e degli Stati membri al fine di affrontare le principali sfide cui deve far fronte la società, contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e alla competitività sostenibili dell’Unione.

(6)

L’EIT, tramite le CCI, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in modo aperto e trasparente. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’EIT dovrebbe facilitare e potenziare la creazione di reti, l’integrazione e la cooperazione e promuovere sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in tutta Europa. L’EIT mira inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi quelli di cui alle comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, del 27 maggio 2020 sul bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa dell’Europa (piano per la ripresa dell’Europa), del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati, del 10 marzo 2020 su una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa, e per realizzare l’autonomia strategica dell’Unione conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, l’EIT dovrebbe contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG) seguendo i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi») e a conseguire un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. La transizione sarà possibile soltanto dando impulso alla ricerca e innovazione, il che evidenzia la necessità di rafforzare condizioni favorevoli e investimenti nel potenziamento della base di conoscenze e della capacità di ricerca e innovazione dell’Europa, in particolare nell’ambito delle tecnologie e innovazioni verdi rispettose del clima.

(7)

L’EIT dovrebbe potenziare l’apertura delle CCI al fine di rafforzare i legami di collaborazione e creare sinergie tra le diverse comunità dell’innovazione in Europa, facilitando in tal modo la diversità geografica e la circolazione dei talenti.

(8)

I settori prioritari e le esigenze finanziarie dell’EIT per un periodo di sette anni, che copre il rispettivo quadro finanziario pluriennale («QFP»), dovrebbero essere stabiliti in un’agenda strategica per l’innovazione («ASI»). L’ASI dovrebbe assicurare coerenza con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte Europa) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) anche per quanto riguarda i requisiti di informazione, monitoraggio, valutazione e di altro tipo di cui a tale regolamento, e dovrebbe tener conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa. L’ASI dovrebbe stabilire e promuovere sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, altri pertinenti programmi dell’Unione nell’ambito del QFP e con altri pertinenti strumenti, iniziative e politiche dell’Unione, nazionali e regionali, in particolare quelli a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale. Data l’importanza dell’ASI per la politica dell’innovazione dell’Unione e il previsto impatto socioeconomico per l’Unione, l’ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione. Tale proposta della Commissione dovrebbe essere fondata su un contributo fornito dall’EIT. Tale contributo dovrebbe essere messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)

La crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 ha determinato notevoli perturbazioni per i sistemi sanitari ed economici degli Stati membri. Per superare gli impatti sociali, economici, ambientali e tecnologici derivanti dalla crisi sarà necessaria la collaborazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. L’EIT e le CCI dovrebbero rispondere con flessibilità alle sfide e alle priorità esistenti, nuove e impreviste, e dovrebbero essere in grado di adottare misure e iniziative per fornire un sostegno adeguato ai loro ecosistemi. In particolare, l’EIT e le CCI dovrebbero contribuire agli sforzi di innovazione necessari per affrontare l’impatto della crisi COVID-19, conformemente alle priorità del Green Deal europeo, del piano per la ripresa dell’Europa, della nuova strategia industriale per l’Europa e degli SDG, garantendo nel contempo sinergie con altre iniziative e partenariati dell’Unione.

(10)

In linea con il regolamento (UE) 2021/695, le attività dell’EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche a lungo termine, in particolare nei settori transdisciplinari e interdisciplinari, compreso lo sviluppo di soluzioni innovative non tecnologiche quale necessario complemento delle attività di innovazione incentrate sulla tecnologia. In tale contesto, l’EIT dovrebbe promuovere un dialogo regolare con la società civile, gli istituti di ricerca, i centri di innovazione, le piccole e medie imprese (PMI), gli istituti di istruzione superiore (IIS) e i rappresentanti dell’industria.

(11)

L’EIT, attraverso le CCI, dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprenditoriali al contesto imprenditoriale e alla loro applicazione commerciale e sostenere l’innovazione e la capacità imprenditoriale degli IIS e la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in complementarità con il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), nonché altre parti pertinenti di Orizzonte Europa, e con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

Il funzionamento dell’EIT dovrebbe basarsi su partenariati di eccellenza europei istituzionalizzati tra IIS, istituti di ricerca, imprese, comprese le PMI e le imprese pubbliche, nonché le autorità locali, le imprese sociali, le pertinenti organizzazioni senza scopo di lucro e altre parti interessate. Dato il carattere innovativo di talune imprese in relazione ai beni o servizi offerti, alla loro organizzazione o ai metodi di produzione da esse impiegati, è opportuno perseguire la promozione dell’imprenditoria sociale e un impegno più stretto delle PMI e delle imprese sociali che ne garantisca la partecipazione attiva. Tali partenariati dovrebbero puntare a diventare finanziariamente sostenibili mobilitando finanziamenti da fonti pubbliche e private e ad attirare e coinvolgere la gamma più vasta possibile di nuovi partner pertinenti. Essi dovrebbero essere selezionati e designati come CCI dal comitato direttivo, conformemente ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità stabilite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa, affrontando le sfide globali e sociali emergenti. Essi dovrebbero essere selezionati in base ad un processo competitivo, aperto, trasparente e basato sull’eccellenza, conformemente al presente regolamento e ai criteri del regolamento (UE) 2021/695 per la selezione dei partenariati europei. La prima CCI di questo tipo, da lanciare appena possibile nel 2022 o 2023, dovrebbe riguardare i settori e le industrie culturali e creativi e la seconda CCI di questo tipo, da lanciare nel 2026, dovrebbe riguardare i settori e gli ecosistemi marini, marittimi e delle acque.

(13)

Tenendo conto della specificità delle CCI, è necessario prevedere condizioni minime particolari per la costituzione di una CCI, in deroga alle norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. Analogamente, potrebbero essere necessarie norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI, se del caso.

(14)

Il comitato direttivo dovrebbe orientare e monitorare le attività dell’EIT ed essere responsabile per la selezione, la designazione, il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione relativi alle attività delle CCI in conformità del regolamento (UE) 2021/695 e dell’ASI. Nel nominare i membri del comitato direttivo, la Commissione dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata di coloro che hanno esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o dell’imprenditoria, nonché equilibrio di genere e copertura geografica, con l’eccellenza quale principio guida.

(15)

L’EIT dovrebbe organizzare un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche degli esiti, dei risultati e dell’impatto di ciascuna CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri. Tali valutazioni dovrebbero comprendere, riesami intermedi riguardanti i primi tre anni dell’accordo di partenariato e i tre anni successivi a qualsiasi proroga, valutazioni globali effettuate prima della fine del settimo anno dell’accordo di partenariato e revisioni finali effettuate prima della fine dell’accordo di partenariato. Ove opportuno, il comitato direttivo dovrebbe adottare misure correttive nei confronti delle CCI.

(16)

L’EIT dovrebbe informare periodicamente il gruppo di rappresentanti degli Stati membri in merito alle prestazioni, ai risultati e alle attività dell’EIT e delle CCI, ai risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché ai loro indicatori di performance e misure correttive. Il gruppo di rappresentanti degli Stati membri dovrebbe fornire consulenza al comitato direttivo e al direttore su questioni di importanza strategica e dovrebbe fornire consulenza e condividere esperienze con l’EIT e le CCI. L’EIT dovrebbe organizzare le riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati membri.

(17)

Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea e la sua capacità innovativa e imprenditoriale, è opportuno che l’EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione, e oltre, ad esempio incoraggiandone la mobilità.

(18)

I rapporti tra l’EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione, che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI e il contributo finanziario basato sul rendimento dell’EIT alle CCI. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico delle CCI e garantire maggiori risorse e attività di pianificazione a lungo termine, l’EIT dovrebbe concludere convenzioni di sovvenzione pluriennali della durata massima di tre anni con le CCI o, ove ritenuto più appropriato, convenzioni di sovvenzione annuali. In deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»), l’EIT dovrebbe poter istituire tale accordo di partenariato per un periodo iniziale di sette anni e, in funzione di prestazioni positive e risultati positivi del riesame intermedio e della valutazione globale della CCI, prorogarlo oltre tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sette anni. Dopo la scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT e la CCI possono concludere un memorandum di cooperazione al fine di mantenere una cooperazione attiva.

(19)

È necessario sostenere l’istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, del triangolo della conoscenza. Gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti dovrebbero rilasciare titoli e diplomi attraverso le CCI conformemente alle norme e alle procedure di accreditamento nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI dovrebbero prevedere che questi titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT. L’EIT dovrebbe inoltre rafforzare la promozione dei titoli e dei diplomi con marchio EIT per favorirne il riconoscimento al di fuori della comunità dell’EIT ed estenderne l’uso ai programmi di apprendimento permanente, alla formazione professionale, alla qualificazione, alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze. Mediante le sue attività e il suo operato l’EIT dovrebbe contribuire, in conformità della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a promuovere la mobilità degli studenti, dei ricercatori e del personale, oltre a offrire opportunità di apprendimento permanente, tutoraggio e coaching.

(20)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, l’apertura e la trasparenza dell’EIT. Lo statuto dell’EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinino la sua governance e il suo funzionamento.

(21)

L’EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale e indipendenza dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate dovrebbero comprendere un contributo dell’Unione.

(22)

Ci si attende che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio delle CCI. In particolare, le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi da fonti private e dai redditi generati dalle loro attività e a perseguire e conseguire la sostenibilità finanziaria, al più tardi prima della scadenza dei 15 anni di sostegno finanziario dell’EIT. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell’EIT e che ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell’Unione. È inoltre opportuno rafforzare la trasparenza dei finanziamenti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni relative a quali progetti sono finanziati e all’assegnazione dei fondi.

(23)

Si dovrebbe applicare la procedura di bilancio dell’Unione per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione imputabile al bilancio generale dell’Unione. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento finanziario.

(24)

L’EIT dovrebbe adoperarsi al massimo per agevolare una transizione agevole tra i periodi QFP, in particolare per le attività in corso.

(25)

Le entrate dell’EIT dovrebbero includere il contributo dell’Unione proveniente dal contributo finanziario di Orizzonte Europa. Tali entrate dovrebbero poter comprendere contributi provenienti da altre fonti private e pubbliche.

(26)

L’EIT è un organismo creato dall’Unione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento finanziario e dovrebbe di conseguenza adottare le proprie regole finanziarie. Dovrebbe pertanto essere applicato all’EIT il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (10).

(27)

L’EIT dovrebbe adottare una relazione annuale di attività consolidata che presenti le attività svolte e i risultati delle operazioni effettuate durante l’anno civile precedente. L’EIT dovrebbe inoltre adottare un documento unico di programmazione, basato sull’ASI, in conformità delle sue disposizioni finanziarie, che annunci l’iniziativa pianificata in termini di programmazione annuale e pluriennale e che consenta all’EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della ricerca, della società, della tecnologia, dell’istruzione superiore, dell’innovazione e di altri settori pertinenti. Tale documento unico di programmazione dovrebbe essere trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Dalla sua creazione, l’EIT ha beneficiato delle competenze del suo personale. Tuttavia, a causa del quadro giuridico applicabile a norma del regolamento (CE) n. 294/2008, alcuni di questi contratti del personale sono scaduti senza possibilità di rinnovo. Per evitare tale situazione in futuro, e data l’importanza delle competenze umane per il successo delle attività dell’EIT, è nell’interesse dell’EIT compiere ogni sforzo, nell’ambito del quadro giuridico applicabile, per attirare e trattenere personale qualificato.

(29)

È opportuno che la Commissione proceda a valutazioni esterne indipendenti del funzionamento dell’EIT, comprese le attività gestite attraverso le CCI, in particolare in vista della preparazione dell’ASI. Tali valutazioni dovrebbero esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertere su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse dovrebbero valutare il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del sistema di innovazione regionale (SIR), l’apertura, l’efficacia, l’efficienza, le attività di sensibilizzazione, la comunicazione, la visibilità, la diffusione dei risultati, la pertinenza delle attività perseguite, nonché la coerenza e la complementarità con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le eventuali sinergie con altre parti di Orizzonte Europa. Tali valutazioni dovrebbero confluire nelle valutazioni di Orizzonte Europa effettuate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2021/695.

(30)

L’EIT dovrebbe adoperarsi al meglio per razionalizzare la terminologia relativa alla struttura di ciascuna CCI, al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la riconoscibilità dell’EIT.

(31)

Al fine di contribuire a contrastare le disparità nell’innovazione in Europa, l’EIT dovrebbe, in particolare attraverso il SIR, come stabilito altresì nell’ASI, sostenere la capacità di innovazione di paesi e regioni, mirare a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione per affrontare le sfide globali e integrare nuove organizzazioni partner nelle CCI.

(32)

Le CCI, che fungono da strumenti per facilitare l’innovazione, dovrebbero tenere in considerazione le priorità della strategia di specializzazione intelligente degli Stati membri e rafforzare la loro capacità di innovazione rispecchiando pienamente le capacità regionali e le loro forze, opportunità e debolezze nonché gli attori locali e le loro attività e i loro mercati.

(33)

È essenziale promuovere forti sinergie tra l’EIT e il CEI. Le CCI dovrebbero stimolare la creazione di imprese innovative, in stretta sinergia con il CEI, evitando duplicati, e i beneficiari dell’EIT dovrebbero poter richiedere gli strumenti del CEI per ottenere un sostegno aggiuntivo rispetto ai servizi forniti dalle CCI. In particolare, le start-up con un elevato potenziale di crescita sostenute dalle CCI dovrebbero avere un accesso semplificato e quindi più rapido alle azioni del CEI, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695 al fine di aiutarle a crescere rapidamente, mentre i beneficiari del CEI dovrebbero beneficiare dei regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT. Al fine di evitare compartimentazioni e promuovere sinergie e collaborazione, l’EIT e il CEI dovrebbero prevedere scambi reciproci e sistematici di informazioni. Il comitato direttivo dovrebbe poter invitare membri del comitato del CEI alle sue riunioni in qualità di osservatori, se del caso.

(34)

Al fine di garantire la continuità delle attività dell’EIT e delle CCI conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/695, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e talune sue disposizioni dovrebbero applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e del carattere transnazionale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda e ai bisogni della società, dell’economia o dell’ambiente e generano nuovi prodotti, processi, servizi o modelli di business, organizzativi e sociali che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;

2)

«comunità della conoscenza e dell’innovazione» o «CCI»: un partenariato europeo istituzionalizzato su vasta scala, quale previsto dal regolamento (UE) 2021/695, tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica, fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per affrontare le sfide dell’EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/695;

3)

«centro di co-locazione»: uno spazio fisico, stabilito in maniera aperta e trasparente, che promuove i collegamenti e la collaborazione attiva tra gli attori del triangolo della conoscenza e funge da punto focale per lo scambio di conoscenze e tramite il quale i partner delle CCI sono in grado di accedere alle strutture e competenze necessarie per perseguire i loro obiettivi comuni;

4)

«polo SIR»: uno spazio fisico, istituito da una CCI e parte della sua struttura, situato in uno Stato membro o in un paese associato interessato dal SIR che funge da punto focale per le attività della CCI e per la mobilitazione e il coinvolgimento degli attori locali del triangolo della conoscenza nelle attività della CCI;

5)

«organizzazione partner»: un soggetto giuridico membro di una CCI; può trattarsi, in particolare, di istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione professionale, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;

6)

«istituto di ricerca»: un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7)

«istituto di istruzione superiore» o «ISS»: un’università o qualunque tipo di istituto di istruzione superiore che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli e diplomi, in particolare a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

8)

«comunità dell’EIT»: l’EIT e la comunità attiva delle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno o del contributo finanziario dell’EIT;

9)

«agenda strategica per l’innovazione» o «ASI»: un atto che definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per le future iniziative, la capacità dell’EIT di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, gli obiettivi, le azioni principali, le modalità di funzionamento, i risultati attesi e l’impatto dell’EIT, nonché una stima delle risorse necessarie per il periodo di Orizzonte Europa e del QFP;

10)

«sistema di innovazione regionale» o «SIR»: un sistema che promuove l’integrazione del triangolo della conoscenza e la capacità di innovazione dei paesi (e delle regioni di tali paesi) classificati come innovatori «moderati» o «modesti» nel quadro europeo di valutazione dell’innovazione di cui all’ASI e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare attraendo e integrando nuovi partner nelle CCI e colmando i divari regionali, mitigando in tal modo le disparità in materia di innovazione;

11)

«forum delle parti interessate»: una piattaforma aperta ai rappresentanti di istituzioni dell’Unione, autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati e singoli soggetti dell’imprenditoria, dell’istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

12)

«piano aziendale delle CCI»: un documento allegato alla convenzione di sovvenzione che copre un periodo massimo di tre anni e descrive gli obiettivi delle CCI, il modo in cui devono essere raggiunti, i risultati attesi, le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate e le relative esigenze e risorse finanziarie, comprese le azioni miranti a conseguire la sostenibilità finanziaria e ad aumentare l’apertura della CCI a nuovi partner di tutta l’Unione;

13)

«attività a valore aggiunto delle CCI»: le attività svolte da organizzazioni partner conformemente al piano aziendale delle CCI, che contribuiscono all’integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell’EIT;

14)

«attività trasversali alle CCI»: le attività volte a rafforzare la cooperazione e le sinergie tra le CCI, a promuovere un approccio più interdisciplinare e a creare una massa critica tra le CCI per affrontare temi di interesse comune;

15)

«memorandum di cooperazione»: un accordo tra l’EIT e una CCI inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell’EIT dopo la scadenza dell’accordo di partenariato e che include le condizioni di accesso ai bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche e transnazionali con un elevato valore aggiunto dell’Unione;

16)

«sostenibilità finanziaria»: la capacità di una CCI di finanziare le proprie attività del triangolo della conoscenza indipendentemente dai contributi da parte dell’EIT.

Articolo 3

Missione e obiettivi

1.   La missione dell’EIT è contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili nell’Unione rafforzando la capacità d’innovazione dell’Unione e degli Stati membri per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società. L’EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie, l’integrazione e la cooperazione tra l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione ai massimi livelli, anche incoraggiando l’imprenditorialità, rafforzando così gli ecosistemi dell’innovazione in tutta l’Unione in maniera aperta e trasparente. L’EIT attua inoltre le priorità strategiche dell’Unione e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, compresi il Green Deal europeo, il piano per la ripresa dell’Europa, la strategia europea per i dati, la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e la nuova strategia industriale per l’Europa e quelli volti a conseguire l’autonomia strategica dell’Unione, conservando nel contempo un’economia aperta. Inoltre, contribuisce ad affrontare le sfide globali, compresi gli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a pervenire a un’economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro e non oltre il 2050.

2.   Per il periodo di bilancio 2021-2027, l’EIT contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, tenendo pienamente conto della sua pianificazione strategica.

Articolo 4

ASI

1.   L’ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per il pertinente periodo di sette anni, conformemente agli obiettivi e alle priorità di Orizzonte Europa enunciati nel regolamento (EU) 2021/695, e include una valutazione del previsto impatto socioeconomico dell’EIT, delle sue attività di sensibilizzazione e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI è in linea con le prescrizioni in materia di informazione, monitoraggio e valutazione e altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695 e tiene conto dei risultati del monitoraggio continuo e della valutazione periodica indipendente dell’EIT di cui all’articolo 20 del presente regolamento.

2.   L’ASI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa assicurando la coerenza con le sfide di tale programma e la complementarità con il CEI istituito dal regolamento (UE) 2021/695, e crea e promuove adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri pertinenti programmi dell’Unione, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo di competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale.

3.   L’ASI comprende una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del pertinente QFP.

4.   L’EIT, previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, elabora un contributo alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo trasmette alla Commissione. Il contributo dell’EIT è reso pubblico.

5.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 173, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 5

Organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri

1.   Gli organi dell’EIT comprendono quelli indicati nel presente paragrafo.

Il comitato direttivo è composto da membri ad alto livello con comprovata esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il comitato direttivo è incaricato della direzione e del monitoraggio delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione, del finanziamento, del monitoraggio e della valutazione delle CCI, compresa l’adozione di opportune misure correttive in caso di prestazioni inadeguate delle CCI, nonché dell’adozione delle altre decisioni strategiche. La selezione del comitato direttivo tiene conto dei criteri in materia di equilibrio di genere e geografico. Il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è composto da membri selezionati in rappresentanza di tutte e tre le componenti del triangolo della conoscenza e dal presidente del comitato direttivo. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

Il direttore è nominato dal consiglio direttivo. Il direttore agisce come rappresentante legale dell’EIT ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del comitato direttivo nonché delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT.

La funzione interna di revisione contabile opera in completa indipendenza e in conformità delle pertinenti norme internazionali. La funzione interna di revisione contabile consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottoposta dal comitato direttivo.

2.   Nello statuto dell’EIT, che figura nell’allegato I, sono riportate disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT.

3.   È istituito il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito a quanto segue:

a)

la proroga o la risoluzione degli accordi di partenariato dell’EIT con le CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6;

b)

la conclusione di un memorandum di cooperazione con ciascuna CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6; e

c)

questioni di importanza strategica per l’EIT diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), condividendo le esperienze al riguardo.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce inoltre consulenza alle CCI e condivide esperienze con esse.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è periodicamente informato circa le prestazioni, i risultati e le attività dell’EIT e delle CCI, i risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché circa i loro indicatori di performance e le loro misure correttive. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce il suo parere al riguardo.

Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri facilita adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.

Articolo 6

Compiti

Al fine di raggiungere la sua missione e gli obiettivi di cui all’articolo 3, l’EIT svolge almeno i compiti seguenti:

a)

individua, conformemente all’ASI, le proprie priorità e attività principali e vi dà attuazione conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/695;

b)

garantisce l’apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner potenziali, svolge un’attività di sensibilizzazione tra di esse e incoraggia la loro partecipazione alle sue attività, in particolare tra le PMI e i centri di eccellenza emergenti, in tutta l’Unione, anche attraverso il SIR, basandosi sulle reti di informazioni e sulle strutture esistenti;

c)

seleziona e designa CCI conformemente all’articolo 9 e definisce mediante accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione i diritti e gli obblighi delle CCI, le supervisiona e offre loro un sostegno adeguato e un orientamento strategico attraverso misure adeguate di controllo della qualità, il monitoraggio continuo e la valutazione esterna periodica delle loro attività conformemente all’articolo 11 e, se del caso, adotta misure correttive;

d)

guida l’attuazione del SIR, anche attraverso l’attuazione dei poli SIR da parte delle CCI;

e)

garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le CCI e pubblica inviti per attività trasversali alle CCI e servizi condivisi;

f)

garantisce un’attuazione diffusa dei titoli e dei diplomi con marchio EIT da parte delle CCI, rafforza la loro promozione al di fuori della comunità dell’EIT e li estende ai programmi di apprendimento permanente;

g)

promuove la diffusione di migliori prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI e in tutta l’Unione, avvalendosi, tra l’altro, del SIR, al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze e di incoraggiare l’apertura delle CCI a nuovi membri attraverso attività di sensibilizzazione;

h)

promuove l’ampia diffusione e comunicazione e l’ampio sfruttamento dei risultati e delle opportunità che emergono dalla comunità dell’EIT, al fine di accrescere la consapevolezza, la visibilità e la conoscenza dell’EIT in tutta l’Unione e di incoraggiare la partecipazione alle attività della comunità dell’EIT;

i)

sostiene le CCI nell’elaborazione di una strategia efficace di sostenibilità finanziaria per la mobilitazione di fondi da altre fonti pubbliche e private;

j)

favorisce l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione, in particolare promuovendo le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell’innovazione;

k)

promuove approcci multidisciplinari all’innovazione, in tutti i settori, anche integrando soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, la sostenibilità e la neutralità climatica fin dalla progettazione, approcci organizzativi, una focalizzazione sull’imprenditorialità e nuovi modelli di business;

l)

assicura sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri programmi dell’Unione, se del caso, conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

m)

favorisce la discussione nonché lo scambio e la diffusione di competenze e know-how tra le CCI per quanto riguarda modelli innovativi in materia di diritti di proprietà intellettuale, nell’intento di promuovere il trasferimento e la diffusione delle conoscenze, sia nel contesto delle CCI che più ampiamente nell’Unione;

n)

fornisce il sostegno necessario alle CCI e promuove sinergie con queste ultime per sviluppare soluzioni innovative;

o)

organizza riunioni regolari, almeno ogni due anni, di un forum delle parti interessate per condividere e discutere le attività dell’EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione, nonché, se del caso, ad altre politiche e altri obiettivi dell’Unione, e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere;

p)

organizza, almeno due volte l’anno e in maniera indipendente dalle riunioni del forum delle parti interessate, riunioni del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri.

q)

facilita l’istituzione di strutture di servizio condivise della comunità dell’EIT;

r)

incoraggia la creazione di una rete, nel corso del tempo, dei poli SIR e dei centri di co-locazione negli Stati membri onde agevolare la loro cooperazione all’interno della comunità dell’EIT e con gli ecosistemi locali dell’innovazione;

s)

monitora l’attuazione di attività di sostegno che le CCI devono intraprendere per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d’innovazione delle loro organizzazioni aderenti, in particolare degli IIS, degli enti di istruzione e formazione professionale, delle PMI e delle start-up e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione, in tutta l’Unione e in linea con l’approccio del triangolo della conoscenza;

t)

progetta, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle CCI, lancia e coordina un’iniziativa pilota volta a sostenere l’innovazione e le capacità imprenditoriali degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione (iniziativa pilota per l’istruzione superiore), che deve essere attuata dalle CCI.

Articolo 7

CCI

1.   Le CCI svolgono almeno i compiti seguenti:

a)

attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto dell’Unione, anche facilitando la creazione di start-up innovative e lo sviluppo di imprese innovative in complementarità con il CEI e con il programma InvestEU, integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b)

ricerca, sperimentazione, prototipazione e dimostrazione incentrate sull’innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia, l’ambiente e la società, che si avvalgono dei risultati derivanti dalla ricerca dell’Unione e nazionale e che presentano il potenziale per rafforzare la competitività dell’Unione a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea, tra cui quelle legate alla salute e al mercato digitale;

c)

attività di istruzione e di formazione, in particolare a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in settori che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici e socioecologici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell’Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti fra quanti hanno fruito di attività educative e formative dell’EIT, comprese quelle con marchio EIT;

d)

azioni nell’ambito dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore per integrare meglio gli IIS nelle catene del valore e negli ecosistemi dell’innovazione e riunirli con altri attori principali dell’innovazione del triangolo della conoscenza, migliorando in tal modo la loro capacità innovativa e imprenditoriale;

e)

attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel campo dell’innovazione, ponendo l’accento sullo sviluppo della cooperazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi, e, se del caso, le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore;

f)

attività dei SIR, pienamente integrate nella strategia pluriennale delle CCI e collegate alle pertinenti strategie di specializzazione intelligente definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/695 allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione e sviluppare ecosistemi dell’innovazione sostenibile nell’ottica di attenuare le disparità e il divario in termini di rendimento innovativo in tutta l’Unione;

g)

ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare il CEI, altri partenariati europei e missioni di Orizzonte Europa, se del caso;

h)

mobilitazione di fondi da fonti pubbliche e private, in particolare nell’intento di finanziare una proporzione crescente del loro bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività, conformemente all’articolo 18;

i)

messa a disposizione, su richiesta, di informazioni sulle realizzazioni e sui risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione e sui relativi diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell’ambito delle attività delle CCI, nonché sui pertinenti inventori.

2.   Fatti salvi gli accordi di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l’EIT e le CCI, le CCI godono di un’autonomia sostanziale per stabilire la propria composizione e organizzazione interna, nonché per stabilire il proprio programma e i propri metodi di lavoro, purché conducano a progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell’EIT e delle CCI, tenendo conto al contempo della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e dell’indirizzo strategico dell’EIT fissato nell’ASI e dal comitato direttivo.

In particolare, le CCI:

a)

stabiliscono modalità trasparenti di governance interna che rispecchino il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b)

garantiscono e promuovono l’apertura, attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a presentare proposte, a nuove organizzazioni partner potenziali nell’Unione che apportano un valore aggiunto al partenariato;

c)

stabiliscono un regolamento interno, compresi codici di condotta, che ne assicuri il funzionamento in modo aperto e trasparente;

d)

definiscono e attuano i propri piani aziendali;

e)

definiscono e attuano strategie finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria.

3.   Le CCI possono adottare misure e iniziative volte a mitigare gli effetti della crisi COVID-19, in particolare azioni volte a rafforzare la resilienza di microimprese, PMI e start-up, nonché di studenti, ricercatori e dipendenti.

4.   La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo di partenariato, una convenzione di sovvenzione o, fatto salvo l’articolo 12, un memorandum di cooperazione.

Articolo 8

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. In deroga a tali norme:

a)

le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

b)

possono applicarsi, se del caso, norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.

Articolo 9

Selezione e designazione delle CCI

1.   L’EIT seleziona e designa un partenariato come CCI secondo una procedura competitiva, aperta e trasparente. Si applicano le condizioni e i criteri di cui al regolamento (UE) 2021/695, in particolare all’articolo 28, paragrafo 3, nonché i criteri per la selezione dei partenariati europei. Il comitato direttivo può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione nel rispondere alle sfide globali e nel realizzare le priorità strategiche dell’Unione.

2.   L’EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità definite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa.

3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, che comprendono almeno un IIS, un istituto di ricerca e un’impresa privata, e che queste siano stabilite in almeno tre diversi Stati membri.

4.   Oltre alla condizione di cui al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI devono essere stabiliti negli Stati membri.

5.   L’EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. L’EIT comunica prontamente tali criteri e procedure al gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 10

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L’EIT, sulla base di indicatori e disposizioni in materia di monitoraggio stabiliti, tra l’altro, nel regolamento (UE) 2021/695 e nell’ASI, e in stretta collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell’impatto di ogni CCI, compresi i progressi compiuti verso la sostenibilità finanziaria, l’efficienza in termini di costi e l’apertura a nuovi membri.

I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 11

Durata, proroga e risoluzione di un accordo di partenariato

1.   In deroga all’articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, l’EIT può concludere un accordo di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

2.   Sulla base di un monitoraggio continuo delle CCI a norma dell’articolo 10, l’EIT, sotto la supervisione del comitato direttivo, effettua riesami intermedi dei risultati e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell’accordo di partenariato.

In caso di proroga dell’accordo di partenariato, l’EIT svolge tali riesami intermedi relativamente ai primi tre anni successivi alla proroga.

Il comitato direttivo rende pubblici tali riesami intermedi.

3.   Prima della scadenza del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, l’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione globale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI, con il supporto di esperti esterni indipendenti.

4.   Dopo aver consultato il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, il comitato direttivo può prorogare l’accordo di partenariato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o interrompere l’erogazione del contributo finanziario dell’EIT e non prorogare l’accordo di partenariato sulla base dei seguenti elementi:

a)

l’esito del riesame intermedio di cui al paragrafo 2, primo comma, e

b)

l’esito di una valutazione globale di cui al paragrafo 3.

L’EIT informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1.

5.   Al fine di decidere in merito alla proroga dell’accordo di partenariato con una CCI a norma del paragrafo 4, il comitato direttivo tiene conto dei criteri di attuazione, monitoraggio e valutazione relativi ai partenariati europei definiti nel regolamento (UE) 2021/695 e, per quanto riguarda le CCI, dei seguenti aspetti:

a)

la loro pertinenza rispetto alle sfide globali dell’Unione;

b)

il loro valore aggiunto dell’Unione e l’attinenza agli obiettivi dell’EIT;

c)

il conseguimento dei loro obiettivi;

d)

i loro sforzi per coordinare le loro attività con altre attività di ricerca e innovazione pertinenti;

e)

la loro capacità di garantire l’apertura a nuovi membri;

f)

i risultati da esse conseguiti nell’attrarre nuovi membri provenienti da tutta l’Unione;

g)

il loro rispetto dei principi di buona governance;

h)

i loro sforzi e risultati nel definire e attuare misure e attività sensibili alla dimensione di genere; e

i)

la loro capacità di sviluppare ecosistemi di innovazione sostenibili e il livello di sostenibilità finanziaria raggiunto.

6.   Qualora il monitoraggio continuo, un riesame intermedio o la valutazione globale relativi a una CCI di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo evidenzino progressi insufficienti nei settori di cui all’articolo 10 o l’assenza di valore aggiunto dell’Unione, il comitato direttivo adotta misure correttive adeguate, compresi la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT o la risoluzione dell’accordo di partenariato.

7.   L’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione finale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI prima della scadenza dell’accordo di partenariato. In funzione dell’esito positivo di un riesame finale prima della scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.

Articolo 12

Memorandum di cooperazione

1.   La durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione sono stabiliti dal comitato direttivo, tenendo conto di uno studio approfondito e indipendente. Lo studio comprende una valutazione degli sforzi della CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria, delle entrate generate e delle prospettive finanziarie della CCI. Inoltre, la valutazione individua le attività la cui continuazione potrebbe essere a rischio a causa della mancanza di risorse.

2.   Il memorandum di cooperazione include:

a)

i diritti e gli obblighi connessi al proseguimento delle attività del triangolo della conoscenza nonché al mantenimento dell’ecosistema e della rete della CCI;

b)

le condizioni per l’uso del brand EIT e la partecipazione ai premi dell’EIT e ad altre iniziative organizzate da quest’ultimo;

c)

le condizioni per la partecipazione ad attività di istruzione superiore e di formazione, tra cui l’uso del marchio EIT per i programmi di istruzione e formazione e le relazioni con la comunità degli ex studenti dell’EIT;

d)

le condizioni per la partecipazione a bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche, comprese le attività trasversali alle varie CCI e i servizi condivisi;

e)

le condizioni per un sostegno supplementare da parte dell’EIT per le attività di coordinamento transnazionale tra i centri di co-locazione con un elevato valore aggiunto dell’Unione.

3.   Qualora non sia concluso alcun memorandum di cooperazione, la CCI non utilizza il brand EIT per le sue attività.

Articolo 13

Titoli e diplomi

1.   I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli IIS e dagli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI prevedono che tali titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT.

2.   L’EIT incoraggia gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionali partecipanti a:

a)

rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI e che possono essere rilasciati anche da un singolo IIS o ente di istruzione e formazione professionale;

b)

diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;

c)

promuovere e pubblicizzare il marchio EIT nella loro attività di formazione e nei loro diplomi;

d)

elaborare strategie differenti con l’obiettivo di promuovere una cooperazione efficace con gli ecosistemi dell’innovazione e le imprese e favorire una mentalità imprenditoriale;

e)

creare programmi incentrati sull’apprendimento permanente e sulla certificazione;

f)

prestare un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e agli approcci attenti alla dimensione di genere, in particolare in ambiti in cui le donne continuano ad essere sottorappresentate, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica;

g)

tenere conto:

i)

delle azioni intraprese dall’Unione conformemente agli articoli 165 e 166 TFUE;

ii)

delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Articolo 14

Indipendenza operativa dell’EIT e coerenza con le azioni dell’Unione, nazionali o intergovernative

1.   L’EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, assicurando che tali attività siano coerenti, attraverso il coordinamento, con le altre azioni e gli altri strumenti da attuare a livello dell’Unione, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

2.   L’EIT ricerca inoltre sinergie e complementarità tenendo debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, dei concetti consolidati e delle risorse esistenti.

La Commissione offre all’EIT tutto il sostegno necessario ai fini della creazione di sinergie e complementarità adeguate con altre attività intraprese a norma del regolamento (UE) 2021/695, nonché di altri programmi e iniziative dell’Unione, evitando nel contempo duplicati.

La Commissione fornisce raccomandazioni all’EIT su come ridurre gli oneri amministrativi per le CCI.

Articolo 15

Status giuridico

1.   L’EIT è un organismo dell’Unione e ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù del diritto nazionale. In particolare, può acquistare e alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2.   Si applica all’EIT il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 16

Responsabilità

1.   Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2.   La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dal diritto applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’EIT risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati da essa o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4.   I pagamenti effettuati dall’IET con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’IET e sono coperti dalle risorse dell’IET.

5.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT conformemente agli articoli 263 e 265 TFUE.

Articolo 17

Trasparenza e accesso ai documenti

1.   L’EIT e le CCI garantiscono che le loro attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT e le CCI allestiscono un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle loro attività e sulle opportunità che offrono, segnatamente per quanto riguarda gli inviti aperti.

2.   L’EIT e le CCI rendono disponibili informazioni dettagliate sugli inviti a presentare proposte da essi pubblicati, comprese le informazioni sui loro processi di valutazione e i risultati di tali inviti a presentare proposte. Tali informazioni sono rese disponibili in maniera tempestiva, consultabile e tracciabile nelle pertinenti banche dati online comuni dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione, in conformità del regolamento (UE) 2021/695.

3.   Prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI, l’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, le sue regole finanziarie specifiche di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e i criteri per la selezione delle CCI di cui all’articolo 9.

4.   L’EIT rende pubblico immediatamente il documento unico di programmazione e la relazione annuale di attività consolidata di cui all’articolo 19.

5.   Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 6 e 7, l’IET non divulga a terzi le informazioni confidenziali che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

6.   I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 339 TFUE.

Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

7.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si applica ai documenti detenuti dall’EIT.

8.   All’EIT si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (13). I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’EIT sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (14).

Articolo 18

Finanziamento delle CCI

1.   Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle fonti seguenti:

a)

contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)

contributi volontari degli Stati membri, dei paesi associati o di altri paesi terzi o delle autorità pubbliche di tali Stati membri o paesi;

c)

contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d)

ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e)

dotazioni in capitali;

f)

lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo istituito a norma del diritto nazionale;

g)

il contributo finanziario dell’EIT;

h)

strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell’Unione.

2.   Le condizioni per accedere ai contributi finanziari provenienti dall’EIT sono stabilite nelle regole finanziarie dell’EIT di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, subordinatamente a un adeguato monitoraggio delle esigenze finanziarie stimate delle CCI, da stabilirsi su base annua.

4.   Il contributo finanziario dell’EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI nelle fasi iniziali del ciclo di vita di una CCI. Tale contributo diminuisce progressivamente nel tempo conformemente ai tassi di finanziamento definiti nell’ASI.

5.   Le CCI e le loro organizzazioni partner possono chiedere un finanziamento dell’Unione, in particolare nell’ambito dei programmi e dei fondi dell’Unione, conformemente alle relative norme. Tale finanziamento non copre i costi già finanziati nell’ambito di un altro programma dell’Unione.

6.   I contributi delle organizzazioni partner al finanziamento delle CCI sono determinati conformemente ai tassi di finanziamento di cui al paragrafo 4 e rispecchiano la strategia delle CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria.

7.   L’EIT istituisce un meccanismo di assegnazione basato sulle prestazioni per la concessione del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani aziendali delle CCI e delle loro prestazioni misurate attraverso il monitoraggio continuo in conformità dell’articolo 10 e come definito nell’ASI.

Articolo 19

Programmazione e relazione

1.   L’EIT adotta un documento unico di programmazione fondato sull’ASI, conformemente alle sue regole finanziarie di cui all’articolo 23, paragrafo 1, che comprende:

a)

una dichiarazione delle principali priorità e iniziative previste dell’EIT e delle CCI;

b)

una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento;

c)

una stima del personale necessario all’espletamento dei nuovi compiti;

d)

metodi quantitativi e qualitativi, strumenti e indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività dell’EIT e delle CCI sulla base di un approccio orientato agli effetti e basato sulle prestazioni;

e)

altri elementi quali stabiliti nelle sue regole finanziarie.

2.   L’EIT adotta una relazione annuale di attività consolidata che comprende informazioni esaustive sulle attività svolte dall’EIT e dalle CCI durante l’anno civile precedente e sul contribuito dell’EIT agli obiettivi di Orizzonte Europa e agli obiettivi e alle politiche dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. La relazione annuale di attività consolidata valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l’utilizzazione delle risorse, compreso il suo contributo all’obiettivo dell’integrazione delle questioni climatiche nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, ripartito per CCI, e il funzionamento generale dell’EIT. La relazione annuale di attività consolidata contiene ulteriori informazioni esaustive conformemente alle regole finanziarie dell’EIT.

Entro il 29 maggio 2022 e successivamente su base annuale, il direttore presenta la relazione annuale di attività consolidata alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 20

Monitoraggio e valutazione dell’EIT

1.   L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di valutazioni periodiche indipendenti conformemente alle sue regole finanziarie, al fine di garantire risultati della migliore qualità, eccellenza scientifica e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono resi pubblici.

2.   La Commissione, assistita da esperti esterni indipendenti e tenendo conto dei pareri delle parti interessate, effettua tempestivamente una valutazione intermedia e finale dell’EIT e delle CCI. Tali valutazioni confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.

Tali valutazioni esaminano il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertono su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse valutano il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del SIR, l’apertura, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza delle attività dell’EIT realizzate e la loro coerenza e complementarietà con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, in particolare gli altri partenariati europei, le missioni e il CEI.

Il riesame intermedio valuta anche, tra l’altro, i risultati e gli effetti dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’efficacia delle strategie di sostenibilità finanziaria delle CCI e la collaborazione tra l’EIT e gli organismi responsabili dell’attuazione nel quadro del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa. A tal proposito, le valutazioni dell’EIT confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa, anche nella prospettiva di una valutazione sistemica del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa, in particolare per quanto concerne lo «sportello unico» per l’innovazione.

3.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall’EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni la Commissione tiene pienamente conto dell’onere amministrativo sull’EIT e sulle CCI.

4.   La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nell’esecuzione dei programmi e delle operazioni dell’EIT.

Articolo 21

Bilancio dell’EIT

1.   Le entrate dell’EIT sono costituite da un contributo dell’Unione. Le entrate dell’EIT possono inoltre comprendere contributi provenienti da altre fonti private e pubbliche.

Il contributo dell’Unione è erogato tramite un contributo finanziario a titolo di Orizzonte Europa fissato a 2 726 000 000 EUR a prezzi correnti, con un importo supplementare di 210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, per il periodo 2021-2027.

L’EIT può ricevere ulteriori risorse finanziarie da altri programmi dell’Unione.

2.   Il contributo finanziario dell’EIT alle CCI proviene dal contributo dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Elaborazione e adozione del bilancio annuale dell’EIT

1.   Il contenuto e la struttura del bilancio dell’EIT sono stabiliti conformemente alle sue regole finanziarie. Le spese dell’EIT comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. Le spese amministrative sono ridotte al minimo. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’EIT devono essere in pareggio.

2.   Il direttore stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e lo trasmette al comitato direttivo.

3.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione come parte integrante del documento unico di programmazione entro la data specificata nelle regole finanziarie dell’EIT.

4.   Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT. Il bilancio dell’EIT diventa definitivo in seguito all’adozione finale del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.

5.   Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

6.   Qualunque modifica sostanziale del bilancio dell’EIT segue la stessa procedura.

Articolo 23

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   L’EIT adotta le proprie regole finanziarie conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È tenuta in opportuna considerazione la necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all’EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere partner del settore privato.

2.   Il contributo finanziario all’EIT a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell’Unione è attuato conformemente alle norme di tali programmi.

3.   Il direttore esegue il bilancio dell’EIT.

4.   La contabilità dell’EIT è consolidata con quella della Commissione.

Articolo 24

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applica all’EIT.

2.   L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16). Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF.

3.   Le decisioni adottate e gli accordi di partenariato o le convenzioni di sovvenzione stipulati dall’EIT prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possono procedere a ispezioni in loco dei documenti dei contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione, anche nei locali dei beneficiari finali.

Articolo 25

Liquidazione dell’EIT

In caso di liquidazione dell’EIT, ciò avviene sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi di partenariato o le convenzioni di sovvenzione con le CCI stabiliscono le disposizioni applicabili.

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, presenta, ove opportuno, le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie, in particolare in relazione alla missione e agli obiettivi dell’EIT di cui all’articolo 3 e al fine di estendere il bilancio dell’EIT oltre il periodo specificato agli articoli 3 e 21 in conformità del pertinente programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è abrogato a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l’articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 3, 4 e 6, l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 8, 9, 18 e 21 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 69.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.

(3)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122, del 10.5.2019, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(14)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.


ALLEGATO I

STATUTO DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo si compone di 15 membri nominati in maniera trasparente dalla Commissione, che garantisce un equilibrio tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Tali nomine sono effettuate a seguito di un invito aperto a manifestare interesse. Il mandato dei membri del comitato direttivo ha una durata di quattro anni. La Commissione può prorogare il mandato una volta, per un periodo di due anni, su proposta del comitato direttivo.

Nel nominare i membri del comitato direttivo, la Commissione fa il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore (incluse l’istruzione e la formazione professionali), della ricerca, dell’innovazione e delle imprese, nonché l’equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione in tutto il territorio dell’Unione.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione un elenco ristretto di candidati ai fini della nomina di uno o più membri. I candidati figuranti nell’elenco sono selezionati sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente avviata dall’EIT.

La Commissione nomina il membro o i membri in conformità della procedura stabilita al primo, secondo e terzo comma e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la procedura di cui al primo, secondo e terzo comma al fine di completare il mandato del membro uscente. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore mandato di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

La Commissione nomina altri tre membri del comitato direttivo in modo che questo sia composto da 15 membri entro il 29 novembre 2022. I membri del comitato direttivo nominati prima del 28 maggio 2021 completano il loro mandato non rinnovabile.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo, in particolare al fine di salvaguardare l’integrità del comitato stesso.

2.

I membri del comitato direttivo agiscono nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

3.

Il comitato direttivo può invitare un membro del comitato del CEI o altre parti interessate alle sue riunioni in qualità di osservatori.

4.

Nell’esercizio delle sue responsabilità, il comitato direttivo agisce sotto la supervisione della Commissione ai fini dell’attuazione della missione e degli obiettivi dell’EIT di cui all’articolo 3.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo, nell’esercizio delle sue responsabilità di direzione e monitoraggio delle attività dell’EIT e delle CCI, adotta decisioni strategiche. In particolare:

a)

previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, adotta il contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo rende pubblico;

b)

adotta il documento unico di programmazione, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione annuale di attività consolidata dell’EIT;

c)

adotta, in conformità dell’articolo 10, criteri solidi e procedure chiare e trasparenti ai fini del finanziamento delle CCI basato sulle loro prestazioni, anche per quanto riguarda la decisione sull’assegnazione del contributo finanziario massimo dell’EIT alle stesse, in vista dell’attuazione del pertinente piano aziendale della CCI e del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ASI, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 4 e 5, fra cui i progressi delle CCI verso il conseguimento della sostenibilità finanziaria;

d)

adotta la procedura di selezione delle CCI, a norma dell’articolo 9 e dell’ASI;

e)

seleziona e designa un partenariato come CCI, conformemente alle condizioni e ai criteri enunciati all’articolo 9, e revoca la designazione, ove opportuno;

f)

autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;

g)

stabilisce la durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione a norma dell’articolo 12, incarica e autorizza il direttore a preparare e negoziare memorandum di cooperazione con le CCI e, dopo aver esaminato i memorandum di cooperazione negoziati, autorizza il direttore a concluderli;

h)

autorizza, conformemente agli articoli 10 e 11, il direttore a prorogare gli accordi di partenariato con le CCI oltre il periodo fissato inizialmente, a condizione che, prima della scadenza di tale periodo, il riesame intermedio e la valutazione globale diano un esito positivo, come descritto nell’ASI;

i)

autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

j)

adotta procedure di monitoraggio e valutazione efficaci, efficienti, trasparenti e continue che includano una solida serie di indicatori conformemente agli articoli 10, 11, 19 e 20 e ne sorveglia l’attuazione da parte del direttore;

k)

adotta misure correttive adeguate in relazione a CCI con prestazioni insufficienti, comprendenti la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT a tali CCI o la risoluzione dell’accordo di partenariato con le stesse, in funzione dei risultati del monitoraggio e della valutazione, in linea con gli obiettivi dell’EIT e delle CCI e conformemente agli articoli 10, 11 e 18;

l)

incoraggia le CCI ad adottare modelli operativi per l’apertura nei confronti di nuove organizzazioni partner;

m)

promuove l’EIT in tutta l’Unione e su scala mondiale, in modo da aumentarne l’attrattiva, e a tal fine autorizza il direttore a firmare memorandum d’intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi;

n)

decide in merito alla concezione e al coordinamento delle azioni di sostegno intraprese dalle CCI per ampliare l’impatto dell’EIT in tutta l’Unione per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d’innovazione degli IIS nonché, se del caso, degli enti di istruzione e formazione professionale, e la loro integrazione negli ecosistemi dell’innovazione, al fine di rafforzare l’integrazione del triangolo della conoscenza;

o)

promuove la creazione di sinergie tra l’EIT, in particolare attraverso le CCI, e i programmi quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione, nonché i regimi di finanziamento nazionali e regionali.

2.

Oltre alle decisioni strategiche di cui al punto 1, il comitato direttivo adotta le seguenti decisioni procedurali e operative necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività dell’EIT. In particolare:

a)

adotta il suo regolamento interno e quello del comitato esecutivo, nonché le regole finanziarie specifiche dell’EIT;

b)

delega compiti specifici al comitato esecutivo;

c)

fissa onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo, che sono equiparabili a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

d)

adotta una procedura aperta e trasparente per la selezione dei membri del comitato esecutivo;

e)

nomina il direttore e, se necessario, proroga il suo mandato o lo rimuove dall’incarico, conformemente alla sezione 5;

f)

nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

g)

adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d’interesse;

h)

crea, ove opportuno, gruppi consultivi con obiettivi e compiti definiti e un mandato di durata determinata;

i)

istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente alle regole finanziarie dell’EIT;

j)

decide in merito alle lingue di lavoro dell’EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

k)

convoca una riunione annuale ad alto livello con le CCI;

l)

riferisce in merito alla cooperazione delle CCI con altri partenariati europei.

3.

Il comitato direttivo adotta decisioni conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) (rispettivamente «statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») per quanto riguarda il personale dell’EIT e le sue condizioni di impiego. In particolare:

a)

adotta le misure di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

b)

conformemente alla lettera c) del presente punto esercita, nei confronti del personale dell’EIT, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

c)

conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, adotta una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega, autorizzando il direttore a subdelegare tali poteri;

d)

adotta una decisione per sospendere temporaneamente, qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore e dei poteri subdelegati da quest’ultimo e li esercita esso stesso o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

2.

Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto, ma è richiesto il suo accordo nei casi di cui al punto 5. Ha il diritto di proporre punti da mettere all’ordine del giorno del comitato direttivo.

3.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

4.

Il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 1, lettere a), b), c), d) e n), e punto 2, lettere e) e j), nonché le decisioni di cui alla presente sezione, punto 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei membri del comitato direttivo aventi diritto di voto.

5.

Le decisioni del comitato direttivo di cui alla sezione 2, punto 1, lettere c), e), g), h), j) e m), punto 2, lettera c), e punto 3, lettera a), richiedono l’accordo della Commissione, espresso dal suo rappresentante nel comitato direttivo.

6.

Il comitato direttivo chiede il parere del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri prima di adottare decisioni sulla proroga o la risoluzione degli accordi quadro di partenariato con le CCI, conformemente alla sezione 2, punto 1, lettere h) e k), e sulla conclusione di memorandum di cooperazione conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera g).

Il parere di cui al primo comma non è vincolante per il consiglio di direzione. Esso è rilasciato senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dalla richiesta.

7.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l’anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri o del rappresentante della Commissione.

SEZIONE 4

IL COMITATO ESECUTIVO

1.

Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti.

2.

Il comitato esecutivo si compone di cinque membri, compreso il presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i suoi membri, in modo da garantire un equilibrio tra persone con un’esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

3.

Il comitato esecutivo prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

4.

Il comitato direttivo può chiedere al comitato esecutivo di sorvegliare e monitorare l’attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato direttivo.

5.

Il comitato esecutivo prepara la discussione e l’adozione, da parte del comitato direttivo, del progetto di contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI. Inoltre, il comitato esecutivo prepara la discussione del comitato direttivo sul progetto di documento unico di programmazione, sul progetto di relazione annuale di attività consolidata, sul progetto di bilancio annuale e sul progetto di bilancio e di conti annuali prima della loro trasmissione al comitato direttivo.

6.

Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

7.

Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha il diritto di proporre punti da mettere all’ordine del giorno del comitato esecutivo.

8.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

9.

I membri del comitato esecutivo agiscono nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. Essi riferiscono regolarmente al comitato direttivo in merito alle decisioni adottate e ai compiti loro assegnati dal comitato direttivo.

SEZIONE 5

IL DIRETTORE

1.

Il direttore è una persona in possesso di un’esperienza specifica e che gode di un’elevata reputazione nei settori di attività dell’EIT. Il direttore è un membro del personale dell’EIT ed è assunto come agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.

Il direttore è nominato dal comitato direttivo a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore, l’EIT è rappresentato dal presidente del comitato direttivo.

3.

Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Il comitato direttivo, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della propria valutazione dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dell’interesse superiore, dei compiti e delle sfide futuri dell’EIT, può prorogare tale mandato una volta, per un periodo non superiore a quattro anni. Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso incarico.

4.

Il direttore è rimosso dall’incarico solo su decisione del comitato direttivo, che agisce su proposta della Commissione.

5.

Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell’evoluzione delle attività dell’EIT e delle attività sotto la sua responsabilità.

6.

In particolare, il direttore:

a)

organizza e gestisce le attività dell’EIT;

b)

assiste il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni;

c)

assiste il comitato direttivo nella preparazione del contributo dell’EIT alla proposta della Commissione relativa all’ASI;

d)

elabora il progetto di documento unico di programmazione, il progetto di relazione annuale di attività consolidata e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

e)

prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo, sotto la supervisione del comitato direttivo, allegando alla relazione annuale di attività consolidata di cui alla lettera d) un resoconto dettagliato della procedura di selezione;

f)

prepara, negozia e conclude, con l’autorizzazione del comitato direttivo, accordi di partenariato e convenzioni di sovvenzione con le CCI;

g)

prepara e negozia memorandum di cooperazione con le CCI e, previa approvazione definitiva da parte del comitato direttivo, li conclude in conformità della sezione 2, punto 1, lettera a);

h)

prepara, negozia e conclude, con l’accordo del comitato direttivo, convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

i)

organizza le riunioni del forum delle parti interessate e del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e assicura una comunicazione efficace con loro, sotto la supervisione del comitato direttivo;

j)

firma, con l’autorizzazione del comitato direttivo, memorandum d’intesa con gli Stati membri, i paesi associati o altri paesi terzi al fine di promuovere l’EIT a livello mondiale;

k)

garantisce l’attuazione di efficaci procedure di monitoraggio, analisi e valutazione delle prestazioni delle CCI conformemente alla sezione 2, punto 1, lettera j), e attua le misure correttive decise dal comitato direttivo a norma dell’articolo 11, paragrafo 6;

l)

è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, compresa l’esecuzione del bilancio dell’EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

m)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo;

n)

vigila al rispetto degli obblighi che incombono all’EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso, sotto la supervisione del comitato direttivo;

o)

garantisce un’efficace comunicazione con le istituzioni dell’Unione, sotto la supervisione del comitato direttivo;

p)

informa il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri dei risultati del monitoraggio, dell’analisi e della valutazione e trasmette al comitato direttivo i pareri del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;

q)

agisce nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone la missione e gli obiettivi, l’identità, l’autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

7.

Il direttore svolge qualunque altro compito assegnatogli dal comitato direttivo e sotto la sua responsabilità.

SEZIONE 6

PERSONALE DELL’EIT ED ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

1.

Il personale dell’EIT si compone di persone impiegate direttamente dall’EIT. Il personale dell’EIT è soggetto allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti e ai regolamenti adottati di comune accordo tra le istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e detto regime. Il presente punto si applica al personale impiegato dall’EIT al 28 maggio 2021, indipendentemente dalla data di inizio del contratto di lavoro.

2.

Si possono distaccare esperti nazionali presso l’EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono a esperti nazionali distaccati di lavorare presso l’EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174)


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 294/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, punto 7)

-

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, punto 8)

-

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, punto 9 bis)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punto 11)

-

Articolo 2, punto 12)

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, punto 13)

-

Articolo 2, punto 14)

-

Articolo 2, punto 15)

-

Articolo 2, punto 16)

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere a), b) e c) e lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

-

-

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 6, lettere f) e g)

-

Articolo 6, lettere h) e i)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da g) a i)

Articolo 6, lettere j), k) e l)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera j)

-

-

Articolo 6, lettere m) e n)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 6, lettere o) e p)

-

Articolo 6, lettere da q) a t)

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i)

Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e)

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

-

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7 bis

Articolo 10

Articolo 7 ter, paragrafo 1

-

Articolo 7 ter, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

-

Articolo 11, paragrafo 2

-

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7 ter, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 7 ter, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 6

-

Articolo 11, paragrafo 7

-

Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

-

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafi da 2 a 7

Articolo 17, paragrafi da 3 a 8

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

-

-

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2 bis

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

-

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 18

-

Articolo 19, paragrafo 1

-

-

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4

-

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

-

Articolo 20, paragrafo 7

-

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 bis

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

-

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 22 bis

Articolo 25

Articolo 23

-

-

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 28

Allegato

Allegato I

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Allegato II

-

Allegato III


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